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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/12/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. 951/2025 N. R.G. 547/2025 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 547/25 ai sensi dell'art. 392 c.p.c., a seguito della Ordinanza della Corte di Cassazione n. 5133/25, decisa all'udienza collegiale del
18.11.2025 promossa da:
), Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Lamarucciola e dall'Avv. Ester Cingia ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano alla via Vetere n. 14
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
C/
- (c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai suoi pagina 1 di 12 procuratori Avvocato Roberto Maio e Avvocato Antonio Del Gatto con domicilio eletto in Milano
presso gli uffici dell'Avvocatura in via Savarè 1 CP_1
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER I RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
Nel merito, in via principale: in accoglimento delle domande proposte in primo e secondo grado:
1) dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'opposizione proposta dall' e confermare il CP_1
Decreto Ingiuntivo n. 1692/2013 emesso dal Tribunale di Como in data 27/9/2013 così come disposto dalla sentenza n. 261/2015 Trib. Como, rigettando pertanto in via definitiva l'appello proposto dall' ; CP_1
2) in ogni caso, in accoglimento delle domande, eccezioni svolte dai ricorrenti formulate nei diversi gradi di giudizio, respingere le domande formulate dall' e per l'effetto, confermato CP_1
il decreto ingiuntivo, condannare l al pagamento della somma di € 29.383,85 quali CP_1
pensioni arretrate dal 2005 al 2007 in linea di capitale oltre ad interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza sino al saldo effettivo o a quella somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio.
PER IL RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, confermare la riforma della sentenza n. 261/2015 pronunciata dal Tribunale di Como in funzione di Giudice del lavoro,
modificando, nella motivazione, la sentenza di Codesta Corte n. 1837/2018 come esposto
specificamente nella presente comparsa e, per l'effetto, respingere, in quanto nulle, pagina 2 di 12 inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, tutte le domande dei ricorrenti in riassunzione con loro condanna alle spese.
In via subordinata alla denegata e non creduta evenienza che Codesta Ecc.ma Corte dovesse accogliere, nel merito, l'avverso atto in riassunzione, disporre la condanna dell
[...]
a versare quanto ex adverso richiesto escludendo la cumulabilità di interessi e CP_2
rivalutazione sulle somme arretrate a titolo di prestazioni previdenziali, ai sensi dell'art. 22,
comma 36, L. 724/94 e, in ogni caso, al netto delle trattenute fiscali imposte dalla legge e con compensazione integrale delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, innanzi alla Corte di Appello, l aveva proposto gravame alla sentenza n. CP_1
261/2015, mediante la quale il Tribunale di Como – a spese compensate – aveva rigettato l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1692/2013, ottenuto nei confronti dell'Ente Previdenziale
da e , nella loro qualità di eredi di , per la somma Parte_1 Parte_2 Persona_1
di Euro 29.383,85 per ratei maturati e non riscossi dalla de cuius, nel periodo dal 01.01.2005
al 25.02.2007, relativi a pensioni di vecchiaia, di reversibilità e di invalidità civile di cui la medesima era titolare e, per l'effetto, aveva confermato il Decreto stesso.
Il Tribunale aveva respinto le eccezioni preliminari sollevate dall' . CP_1
In particolare, aveva respinto l'eccezione con cui l'Ente rilevava il decorso del termine di decadenza, ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970, sostenendo che la domanda giudiziale proposta dagli appellati non era diretta a ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale, bensì il pagamento di ratei già riconosciuti, che gli eredi assumevano Parte_1
non versati.
Nel merito il Tribunale aveva ritenuto documentato il titolo posto a sostegno della domanda,
costituito da tre trattamenti pensionistici (pensione di vecchiaia per Euro 412,18 al mese, pagina 3 di 12 pensione di reversibilità per Euro 247,27 al mese e pensione di invalidità per Euro 436,77 al mese) e, dopo aver premesso che la prova dell'estinzione satisfattiva del debito gravava sul debitore e che la stessa pur consistendo di regola nella quietanza di avvenuto pagamento, ha rilevato come tale prova poteva essere sostituita anche da quella per presunzioni, considerato che il debitore è Ente pubblico.
In relazione all'offerta probatoria dell' , da un lato aveva evidenziato che l pur CP_1 CP_1
avendo espressamente avvisato la beneficiaria che il pagamento delle pensioni Persona_1
sarebbe avvenuto in contanti tramite l'emissione di quietanze da sottoscrivere al momento dell'incasso, non aveva fornito, né offerto di fornire la prova di aver pagato i suoi debiti con tale modalità.
Dall'altro non aveva ritenuto sufficienti le allegazioni e le prove fornite dall' tramite le CP_1
quali aveva sostenuto di aver adempiuto attraverso varie modalità e più precisamente di aver versato la pensione di vecchiaia e invalidità direttamente alla per il Controparte_3
pagamento delle rette della de cuius e ciò per effetto della cessione di credito in data
02.12.2004 da parte del tutore;
le varie Ordinanze del Giudice dell'Esecuzione Persona_2
di Como mediante le quali era stato assegnato il quinto dei crediti pensionistici di in Persona_1
favore di e gli estratti della banca dati dell' da cui, secondo l'assunto Parte_1 CP_1
dell'odierno appellante, risultava che i pagamenti erano stati eseguiti.
In conclusione, il Tribunale affermava che l non aveva dato prova di aver corrisposto i CP_1
ratei pensionistici oggetto dell'azione monitoria e, pertanto, confermava il Decreto Ingiuntivo
opposto.
L' ha proposto, innanzi alla Corte di Appello territoriale, gravame avverso Parte_3
la sentenza.
pagina 4 di 12 Con un primo motivo evidenzia che le ragioni del credito, come esposte nel ricorso per Decreto
Ingiuntivo, erano differenti rispetto a quelle riportate nella comparsa di costituzione e risposta depositate in sede di giudizio di opposizione.
In particolare, nel ricorso le ragioni del credito trovavano fondamento nella sentenza n.
1232/2005 del Tribunale di Como, mentre nella comparsa la causa petendi in una pretesa nullità della cessione dei crediti previdenziali.
Con un secondo motivo rileva l'erroneità della sentenza per non aver accolto l'eccezione di intervenuta decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970 e per non aver, di conseguenza,
dichiarato l'inammissibilità della domanda degli eredi Parte_1
Con un terzo motivo, richiamate le difese svolte in sede di opposizione, rileva di avere, in ottemperanza dell'ordine del tutore e dell'autorità giudiziaria, versato alla Controparte_4
e di Mozzate i ratei della pensione mediante versamento diretto e che il Controparte_5
credito della aveva natura alimentare con conseguente inammissibilità dell'azione CP_3
di ripetizione per difetto di legittimazione dell . CP_1
Con un quarto motivo censura la sentenza laddove non ha ritenuto provato che l avesse CP_1
corrisposto tutte le somme richieste con il ricorso per decreto ingiuntivo, in parte tramite versamento ai delegati e ai tutori che si sono susseguiti nel tempo e in parte direttamente a favore della e Controparte_4 Controparte_5
Questa Corte di Appello con sentenza n. 1837/18, in applicazione del principio di economia processuale e della “ragione più liquida”, ha rilevato che nella specie, tutte le questioni sottoposte all'esame di questa Corte potevano ritenersi assorbite a seguito dell'accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 proposta dall'Istituto appellante in primo grado e reiterata in sede di impugnazione.
pagina 5 di 12 Nella fattispecie in esame ha rilevato che, il ricorso monitorio era stato depositato nel febbraio
2013 e aveva ad oggetto la richiesta di pagamento di ratei pensionistici maturati nel periodo dal 01.01.2005 al 25.02.2007 in relazione ai quali, al momento del deposito del ricorso, erano già decorsi tre anni dalla maturazione degli stessi, con conseguente estinzione del diritto di percepire i ratei per l'anzidetto periodo per intervenuta decadenza ai sensi degli art. 47 D.P.R.
639/1970 e dell'art. 6 L. 166/1991.
Avverso tale sentenza gli odierni appellanti in riassunzione hanno proposto ricorso per
Cassazione affidandosi a 5 motivi.
Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 94,
345 e 352 c.p.c., nonché degli artt. 494, 490 e 497 c.c., per averli la Corte di merito condannati personalmente alla rifusione delle spese di lite senza considerare che essi avevano accettato con beneficio d'inventario.
Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello dell' , sollevata con riferimento CP_1
all'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo con cui l aveva contestato la loro CP_1
pretesa creditoria.
Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono nullità della sentenza per violazione degli artt. 112,
132, 156, 158, 161, 267, 324, 420, 421, 429 e 437 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 447-
bis c.p.c., per non essere stato il dispositivo della sentenza impugnata sottoscritto dall'estensore;
Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. nonché dell'art. 2909 c.c., per non avere la Corte territoriale rilevato il giudicato esterno costituito dalle sentenze con cui il Tribunale di Como aveva riconosciuto e quantificato il credito pensionistico a favore della loro dante causa;
pagina 6 di 12 Con il quinto motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 47, d.P.R.
n. 639/1970, 6, d.l. n. 103/1991 (conv. con l. n. 166/1991), 38, comma 1, lett. d), n. 2, d.l. n.
98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), 129 r.d.l. n. 1827/1935, 90, comma 4°, r.d. n. 1422/1924,
533 e 2909 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto applicabile in specie la decadenza di cui all'art. 47, cit., ancorché non fosse in questione il mancato riconoscimento totale o parziale di prestazioni previdenziali, ma soltanto il mancato pagamento di prestazioni già riconosciute con sentenza passata in giudicato.
CP_ Nel giudizio innanzi alla Suprema Corte l si è costituito con controricorso, difendendo la sentenza della Corte di Appello in tema di decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970 e art. 6 L.
166/1991 e, chiedendo il rigetto del ricorso proposto dai sigg. Parte_1
La Suprema Corte, sempre in ossequio alla ragione più liquida ha accolto il 5 motivo ed ha così
disposto:” Che questa Corte ha costantemente affermato che la decadenza di cui alla norma
ult. cit. opera esclusivamente in relazione alle domande giudiziarie in cui venga in discussione
l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura (così, tra le più
recenti, Cass. n. 41886 del 2021), potendosi viceversa fare solo questione di prescrizione
allorché la domanda giudiziaria concerna il credito per ratei di pensione maturati e non riscossi
(giurisprudenza costante fin da Cass. Sez.Un. n. 6245 del 1990);
che, nel caso di specie, risulta dalla sentenza impugnata che l'odierna controversia origina
dall'opposizione proposta dall' avverso il decreto ingiuntivo con cui gli odierni ricorrenti CP_1
avevano richiesto il pagamento di ratei di pensione maturati e non riscossi dalla loro dante
causa Persona_1
che, in particolare, risulta dal ricorso per decreto ingiuntivo (debitamente trascritto in parte qua
a pagg.
4-5 del ricorso per cassazione) che si tratta di ratei di pensione di vecchiaia, di
reversibilità e di invalidità civile la cui debenza sarebbe stata accertata con sentenza del
pagina 7 di 12 Tribunale di Como n. 369/2006 e che non sarebbero stati riscossi da per il periodo Persona_1
1.1.2005-25.2.2007;
che, pertanto, affatto erroneamente i giudici territoriali hanno reputato applicabile in specie la
decadenza di cui all'art. 47, cit., non venendo in rilievo nella specie alcuna contestazione in
ordine alla spettanza o alla misura della pensione, ma controvertendosi esclusivamente intorno
all'adempimento di un'obbligazione pensionistica già liquidata;
che, assorbiti gli altri profili di censura, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata
alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di
diritto: “la domanda giudiziaria con cui si chieda la corresponsione di ratei di pensione maturati
e non riscossi non è assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 47, d.P.R. n. 639/1970,
riguardando quest'ultimo soltanto le controversie concernenti la spettanza o la misura del
trattamento pensionistico”;
che il giudice designato provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.
Con il ricorso in riassunzione, innanzi a codesta Corte, i sigg. chiedono Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
CP_ Si è costituito l ritenendo il gravame totalmente infondato e assolutamente temerario e,
meritevole di rigetto, pur a fronte dell'Ordinanza della Cassazione del 27/02/2025, che ha esplicitamente omesso di esaminare, perché ritenute assorbite, tutte le questioni, che, a prescindere dall'intercorsa decadenza delle controparti di agire in giudizio, sono dirimenti e tali da imporre il rigetto dell'atto di riassunzione.
Ripropone tutte le questioni ed eccezioni svolte nei precedenti gradi di giudizio, come sopra riportate.
pagina 8 di 12 All'udienza del 18 novembre 2025, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
*********
Il ricorso in riassunzione è fondato nei limiti di cui in motivazione.
Come è noto, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di Cassazione vincola il Giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto;
in altri termini questa Corte, in sede di rinvio, deve uniformarsi ex art. 384
c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione.
Pertanto, va dichiarato che la domanda giudiziaria dei sigg. e Parte_1 Parte_2
, con cui chiedevano la corresponsione di ratei di pensione maturati e non riscossi, non
[...]
è assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 47, d.P.R. n. 639/1970, riguardando quest'ultimo soltanto le controversie concernenti la spettanza o la misura del trattamento pensionistico.
L'oggetto del presente giudizio attiene unicamente alla verifica se, effettivamente, siano stati
CP_ riscossi i pagamenti dei ratei dei tre trattamenti pensionistici a carico dell' , durante il periodo
01/01/2005 – 25/02/2007 di cui era beneficiaria la de cuius , attraverso la Persona_1
documentazione versata agli atti dei vari giudizi e nello specifico:
Nu 1) pensione di vecchiaia n. 8149212, per un importo mensile di € 412,18;
2) pensione di reversibilità n. SR 32022033, per € 247,27 mensili;
3) pensione di invalidità, INVCIV 7021286, per € 436,77 mensili;
Ritiene questa Corte, dopo un esame di tutti i documenti prodotti dall'Ente Previdenziale e specificatamente:
pagina 9 di 12 1) atto del 2.12.2004 con cui il tutore aveva ceduto il credito pensionistico Persona_2
di (limitatamente alla pensione di vecchiaia e invalidità) in favore della Persona_1
per il pagamento delle rette della de cuius, da adempiere Controparte_3
mediante bonifico bancario sulla BPM di Milano (doc 2 fasc opponente);
2) assegnazione del quinto dei crediti pensionistici in favore di in sede di Parte_1
procedimenti esecutivi, come risultante dalle ordinanze del giudice dell'esecuzione (doc
3,4,5 fasc opposto);
CP_ 3) pagamenti risultanti dagli estratti della banca dati (doc. 6 fasc opponente) da cui risultano, tra l'altro, i singoli importi da pagare;
essi non risultano tutti idonei a costituire la prova certa dell'avvenuto pagamento dei ratei di pensione.
CP_ Solo le quietanze di Pagamento di Pensione , rilasciate dalla Banca Popolare di Milano,
possono ritenersi collegabili all'effettivo pagamento dei ratei della pensione;
in esse è riportato:
a) il periodo di erogazione (dal 01.08.2005 al 01.09.2006);
CP_ b) il numero di certificato (n. SR 32022033, pensione di invalidità, n. INVCIV 7021286);
c) l'intestataria della pensione (sig. ); Persona_1
d) l'intestatario del tutore beneficiario (sig. , odierno ricorrente in Parte_1
riassunzione).
La somma dei vari ratei di pensione riportati nelle quietanze di pagamento, rilasciate dalla
Banca Popolare di Milano ammonta a complessivi euro 8.489,00; ne consegue che tale somma va detratta da quella richiesta e ottenuta con il Decreto Ingiuntivo n. 1692/2013 del Tribunale
CP_ di Como per complessivi euro di 29.383,85; residua così la somma di euro 20.894,85 che l pagina 10 di 12 deve pagare in favore dei sigg. e , oltre la maggior somma Parte_1 Parte_2
tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
CP_ L'ulteriore documentazione prodotta dall' non costituisce prova di avvenuto pagamento dei ratei della pensione, trattandosi di prospetti che non riportano: come fonte una certificazione
CP_
, i dati fiscali del pensionato, la tipologia della pensione erogata e soprattutto la certificazione di avvenuto pagamento e il nominativo de titolare beneficiario.
CP_ Ogni altra questione ed eccezione proposta dall' resta assorbita, anche in considerazione del fatto che le stesse non sono state proposte con un ricorso incidentale avanti alla Suprema
[... Corte ex art. 371 c.p.c. o con il controricorso depositato ex art. 370 c.p.c.; l CP_1
ha solo difeso il principio di decadenza dal diritto azionato accolto da questa Corte Parte_4
di Appello con la sentenza n. 1837/2018, non proponendo alcun ricorso avverso tutti gli altri motivi ritenuti assorbiti.
In tema di liquidazione delle spese, per l'ipotesi di cassazione della sentenza, il Giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità
(come nella specie), deve attenersi al principio della soccombenza, applicato all'esito globale del processo piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato.
Nella specie, considerato l'esito finale del processo, che è risultato di reciproca di soccombenza, le spese vanno compensate per metà in tutti i gradi di giudizio e liquidate, tenuto conto del valore della causa nei vari gradi, dell'attività svolta in giudizio e del numero delle parti,
nella restante metà in euro 6.150,00, oltre spese generali e oneri accessori in favore Parte_1
e .
[...] Parte_2
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio:
pagina 11 di 12 Revoca il Decreto Ingiuntivo n.1692/2013 del Tribunale di Milano emesso in favore dei sigg.
CP_
e e condanna l al pagamento, in favore degli odierni Parte_1 Parte_2
ricorrenti in riassunzione, della somma di Euro 20.894,85, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
CP_ Compensa per metà le spese di lite di tutti i gradi di giudizio e condanna l al pagamento della restante metà che liquida complessivamente in Euro 6.150,00, oltre spese generali ed oneri di legge.
Milano 18 Novembre 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) (Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI)
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 547/25 ai sensi dell'art. 392 c.p.c., a seguito della Ordinanza della Corte di Cassazione n. 5133/25, decisa all'udienza collegiale del
18.11.2025 promossa da:
), Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Lamarucciola e dall'Avv. Ester Cingia ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano alla via Vetere n. 14
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
C/
- (c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai suoi pagina 1 di 12 procuratori Avvocato Roberto Maio e Avvocato Antonio Del Gatto con domicilio eletto in Milano
presso gli uffici dell'Avvocatura in via Savarè 1 CP_1
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER I RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
Nel merito, in via principale: in accoglimento delle domande proposte in primo e secondo grado:
1) dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'opposizione proposta dall' e confermare il CP_1
Decreto Ingiuntivo n. 1692/2013 emesso dal Tribunale di Como in data 27/9/2013 così come disposto dalla sentenza n. 261/2015 Trib. Como, rigettando pertanto in via definitiva l'appello proposto dall' ; CP_1
2) in ogni caso, in accoglimento delle domande, eccezioni svolte dai ricorrenti formulate nei diversi gradi di giudizio, respingere le domande formulate dall' e per l'effetto, confermato CP_1
il decreto ingiuntivo, condannare l al pagamento della somma di € 29.383,85 quali CP_1
pensioni arretrate dal 2005 al 2007 in linea di capitale oltre ad interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza sino al saldo effettivo o a quella somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio.
PER IL RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, confermare la riforma della sentenza n. 261/2015 pronunciata dal Tribunale di Como in funzione di Giudice del lavoro,
modificando, nella motivazione, la sentenza di Codesta Corte n. 1837/2018 come esposto
specificamente nella presente comparsa e, per l'effetto, respingere, in quanto nulle, pagina 2 di 12 inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, tutte le domande dei ricorrenti in riassunzione con loro condanna alle spese.
In via subordinata alla denegata e non creduta evenienza che Codesta Ecc.ma Corte dovesse accogliere, nel merito, l'avverso atto in riassunzione, disporre la condanna dell
[...]
a versare quanto ex adverso richiesto escludendo la cumulabilità di interessi e CP_2
rivalutazione sulle somme arretrate a titolo di prestazioni previdenziali, ai sensi dell'art. 22,
comma 36, L. 724/94 e, in ogni caso, al netto delle trattenute fiscali imposte dalla legge e con compensazione integrale delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, innanzi alla Corte di Appello, l aveva proposto gravame alla sentenza n. CP_1
261/2015, mediante la quale il Tribunale di Como – a spese compensate – aveva rigettato l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1692/2013, ottenuto nei confronti dell'Ente Previdenziale
da e , nella loro qualità di eredi di , per la somma Parte_1 Parte_2 Persona_1
di Euro 29.383,85 per ratei maturati e non riscossi dalla de cuius, nel periodo dal 01.01.2005
al 25.02.2007, relativi a pensioni di vecchiaia, di reversibilità e di invalidità civile di cui la medesima era titolare e, per l'effetto, aveva confermato il Decreto stesso.
Il Tribunale aveva respinto le eccezioni preliminari sollevate dall' . CP_1
In particolare, aveva respinto l'eccezione con cui l'Ente rilevava il decorso del termine di decadenza, ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970, sostenendo che la domanda giudiziale proposta dagli appellati non era diretta a ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale, bensì il pagamento di ratei già riconosciuti, che gli eredi assumevano Parte_1
non versati.
Nel merito il Tribunale aveva ritenuto documentato il titolo posto a sostegno della domanda,
costituito da tre trattamenti pensionistici (pensione di vecchiaia per Euro 412,18 al mese, pagina 3 di 12 pensione di reversibilità per Euro 247,27 al mese e pensione di invalidità per Euro 436,77 al mese) e, dopo aver premesso che la prova dell'estinzione satisfattiva del debito gravava sul debitore e che la stessa pur consistendo di regola nella quietanza di avvenuto pagamento, ha rilevato come tale prova poteva essere sostituita anche da quella per presunzioni, considerato che il debitore è Ente pubblico.
In relazione all'offerta probatoria dell' , da un lato aveva evidenziato che l pur CP_1 CP_1
avendo espressamente avvisato la beneficiaria che il pagamento delle pensioni Persona_1
sarebbe avvenuto in contanti tramite l'emissione di quietanze da sottoscrivere al momento dell'incasso, non aveva fornito, né offerto di fornire la prova di aver pagato i suoi debiti con tale modalità.
Dall'altro non aveva ritenuto sufficienti le allegazioni e le prove fornite dall' tramite le CP_1
quali aveva sostenuto di aver adempiuto attraverso varie modalità e più precisamente di aver versato la pensione di vecchiaia e invalidità direttamente alla per il Controparte_3
pagamento delle rette della de cuius e ciò per effetto della cessione di credito in data
02.12.2004 da parte del tutore;
le varie Ordinanze del Giudice dell'Esecuzione Persona_2
di Como mediante le quali era stato assegnato il quinto dei crediti pensionistici di in Persona_1
favore di e gli estratti della banca dati dell' da cui, secondo l'assunto Parte_1 CP_1
dell'odierno appellante, risultava che i pagamenti erano stati eseguiti.
In conclusione, il Tribunale affermava che l non aveva dato prova di aver corrisposto i CP_1
ratei pensionistici oggetto dell'azione monitoria e, pertanto, confermava il Decreto Ingiuntivo
opposto.
L' ha proposto, innanzi alla Corte di Appello territoriale, gravame avverso Parte_3
la sentenza.
pagina 4 di 12 Con un primo motivo evidenzia che le ragioni del credito, come esposte nel ricorso per Decreto
Ingiuntivo, erano differenti rispetto a quelle riportate nella comparsa di costituzione e risposta depositate in sede di giudizio di opposizione.
In particolare, nel ricorso le ragioni del credito trovavano fondamento nella sentenza n.
1232/2005 del Tribunale di Como, mentre nella comparsa la causa petendi in una pretesa nullità della cessione dei crediti previdenziali.
Con un secondo motivo rileva l'erroneità della sentenza per non aver accolto l'eccezione di intervenuta decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970 e per non aver, di conseguenza,
dichiarato l'inammissibilità della domanda degli eredi Parte_1
Con un terzo motivo, richiamate le difese svolte in sede di opposizione, rileva di avere, in ottemperanza dell'ordine del tutore e dell'autorità giudiziaria, versato alla Controparte_4
e di Mozzate i ratei della pensione mediante versamento diretto e che il Controparte_5
credito della aveva natura alimentare con conseguente inammissibilità dell'azione CP_3
di ripetizione per difetto di legittimazione dell . CP_1
Con un quarto motivo censura la sentenza laddove non ha ritenuto provato che l avesse CP_1
corrisposto tutte le somme richieste con il ricorso per decreto ingiuntivo, in parte tramite versamento ai delegati e ai tutori che si sono susseguiti nel tempo e in parte direttamente a favore della e Controparte_4 Controparte_5
Questa Corte di Appello con sentenza n. 1837/18, in applicazione del principio di economia processuale e della “ragione più liquida”, ha rilevato che nella specie, tutte le questioni sottoposte all'esame di questa Corte potevano ritenersi assorbite a seguito dell'accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 proposta dall'Istituto appellante in primo grado e reiterata in sede di impugnazione.
pagina 5 di 12 Nella fattispecie in esame ha rilevato che, il ricorso monitorio era stato depositato nel febbraio
2013 e aveva ad oggetto la richiesta di pagamento di ratei pensionistici maturati nel periodo dal 01.01.2005 al 25.02.2007 in relazione ai quali, al momento del deposito del ricorso, erano già decorsi tre anni dalla maturazione degli stessi, con conseguente estinzione del diritto di percepire i ratei per l'anzidetto periodo per intervenuta decadenza ai sensi degli art. 47 D.P.R.
639/1970 e dell'art. 6 L. 166/1991.
Avverso tale sentenza gli odierni appellanti in riassunzione hanno proposto ricorso per
Cassazione affidandosi a 5 motivi.
Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 94,
345 e 352 c.p.c., nonché degli artt. 494, 490 e 497 c.c., per averli la Corte di merito condannati personalmente alla rifusione delle spese di lite senza considerare che essi avevano accettato con beneficio d'inventario.
Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello dell' , sollevata con riferimento CP_1
all'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo con cui l aveva contestato la loro CP_1
pretesa creditoria.
Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono nullità della sentenza per violazione degli artt. 112,
132, 156, 158, 161, 267, 324, 420, 421, 429 e 437 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 447-
bis c.p.c., per non essere stato il dispositivo della sentenza impugnata sottoscritto dall'estensore;
Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. nonché dell'art. 2909 c.c., per non avere la Corte territoriale rilevato il giudicato esterno costituito dalle sentenze con cui il Tribunale di Como aveva riconosciuto e quantificato il credito pensionistico a favore della loro dante causa;
pagina 6 di 12 Con il quinto motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 47, d.P.R.
n. 639/1970, 6, d.l. n. 103/1991 (conv. con l. n. 166/1991), 38, comma 1, lett. d), n. 2, d.l. n.
98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), 129 r.d.l. n. 1827/1935, 90, comma 4°, r.d. n. 1422/1924,
533 e 2909 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto applicabile in specie la decadenza di cui all'art. 47, cit., ancorché non fosse in questione il mancato riconoscimento totale o parziale di prestazioni previdenziali, ma soltanto il mancato pagamento di prestazioni già riconosciute con sentenza passata in giudicato.
CP_ Nel giudizio innanzi alla Suprema Corte l si è costituito con controricorso, difendendo la sentenza della Corte di Appello in tema di decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970 e art. 6 L.
166/1991 e, chiedendo il rigetto del ricorso proposto dai sigg. Parte_1
La Suprema Corte, sempre in ossequio alla ragione più liquida ha accolto il 5 motivo ed ha così
disposto:” Che questa Corte ha costantemente affermato che la decadenza di cui alla norma
ult. cit. opera esclusivamente in relazione alle domande giudiziarie in cui venga in discussione
l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura (così, tra le più
recenti, Cass. n. 41886 del 2021), potendosi viceversa fare solo questione di prescrizione
allorché la domanda giudiziaria concerna il credito per ratei di pensione maturati e non riscossi
(giurisprudenza costante fin da Cass. Sez.Un. n. 6245 del 1990);
che, nel caso di specie, risulta dalla sentenza impugnata che l'odierna controversia origina
dall'opposizione proposta dall' avverso il decreto ingiuntivo con cui gli odierni ricorrenti CP_1
avevano richiesto il pagamento di ratei di pensione maturati e non riscossi dalla loro dante
causa Persona_1
che, in particolare, risulta dal ricorso per decreto ingiuntivo (debitamente trascritto in parte qua
a pagg.
4-5 del ricorso per cassazione) che si tratta di ratei di pensione di vecchiaia, di
reversibilità e di invalidità civile la cui debenza sarebbe stata accertata con sentenza del
pagina 7 di 12 Tribunale di Como n. 369/2006 e che non sarebbero stati riscossi da per il periodo Persona_1
1.1.2005-25.2.2007;
che, pertanto, affatto erroneamente i giudici territoriali hanno reputato applicabile in specie la
decadenza di cui all'art. 47, cit., non venendo in rilievo nella specie alcuna contestazione in
ordine alla spettanza o alla misura della pensione, ma controvertendosi esclusivamente intorno
all'adempimento di un'obbligazione pensionistica già liquidata;
che, assorbiti gli altri profili di censura, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata
alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di
diritto: “la domanda giudiziaria con cui si chieda la corresponsione di ratei di pensione maturati
e non riscossi non è assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 47, d.P.R. n. 639/1970,
riguardando quest'ultimo soltanto le controversie concernenti la spettanza o la misura del
trattamento pensionistico”;
che il giudice designato provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.
Con il ricorso in riassunzione, innanzi a codesta Corte, i sigg. chiedono Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
CP_ Si è costituito l ritenendo il gravame totalmente infondato e assolutamente temerario e,
meritevole di rigetto, pur a fronte dell'Ordinanza della Cassazione del 27/02/2025, che ha esplicitamente omesso di esaminare, perché ritenute assorbite, tutte le questioni, che, a prescindere dall'intercorsa decadenza delle controparti di agire in giudizio, sono dirimenti e tali da imporre il rigetto dell'atto di riassunzione.
Ripropone tutte le questioni ed eccezioni svolte nei precedenti gradi di giudizio, come sopra riportate.
pagina 8 di 12 All'udienza del 18 novembre 2025, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
*********
Il ricorso in riassunzione è fondato nei limiti di cui in motivazione.
Come è noto, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di Cassazione vincola il Giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto;
in altri termini questa Corte, in sede di rinvio, deve uniformarsi ex art. 384
c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione.
Pertanto, va dichiarato che la domanda giudiziaria dei sigg. e Parte_1 Parte_2
, con cui chiedevano la corresponsione di ratei di pensione maturati e non riscossi, non
[...]
è assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 47, d.P.R. n. 639/1970, riguardando quest'ultimo soltanto le controversie concernenti la spettanza o la misura del trattamento pensionistico.
L'oggetto del presente giudizio attiene unicamente alla verifica se, effettivamente, siano stati
CP_ riscossi i pagamenti dei ratei dei tre trattamenti pensionistici a carico dell' , durante il periodo
01/01/2005 – 25/02/2007 di cui era beneficiaria la de cuius , attraverso la Persona_1
documentazione versata agli atti dei vari giudizi e nello specifico:
Nu 1) pensione di vecchiaia n. 8149212, per un importo mensile di € 412,18;
2) pensione di reversibilità n. SR 32022033, per € 247,27 mensili;
3) pensione di invalidità, INVCIV 7021286, per € 436,77 mensili;
Ritiene questa Corte, dopo un esame di tutti i documenti prodotti dall'Ente Previdenziale e specificatamente:
pagina 9 di 12 1) atto del 2.12.2004 con cui il tutore aveva ceduto il credito pensionistico Persona_2
di (limitatamente alla pensione di vecchiaia e invalidità) in favore della Persona_1
per il pagamento delle rette della de cuius, da adempiere Controparte_3
mediante bonifico bancario sulla BPM di Milano (doc 2 fasc opponente);
2) assegnazione del quinto dei crediti pensionistici in favore di in sede di Parte_1
procedimenti esecutivi, come risultante dalle ordinanze del giudice dell'esecuzione (doc
3,4,5 fasc opposto);
CP_ 3) pagamenti risultanti dagli estratti della banca dati (doc. 6 fasc opponente) da cui risultano, tra l'altro, i singoli importi da pagare;
essi non risultano tutti idonei a costituire la prova certa dell'avvenuto pagamento dei ratei di pensione.
CP_ Solo le quietanze di Pagamento di Pensione , rilasciate dalla Banca Popolare di Milano,
possono ritenersi collegabili all'effettivo pagamento dei ratei della pensione;
in esse è riportato:
a) il periodo di erogazione (dal 01.08.2005 al 01.09.2006);
CP_ b) il numero di certificato (n. SR 32022033, pensione di invalidità, n. INVCIV 7021286);
c) l'intestataria della pensione (sig. ); Persona_1
d) l'intestatario del tutore beneficiario (sig. , odierno ricorrente in Parte_1
riassunzione).
La somma dei vari ratei di pensione riportati nelle quietanze di pagamento, rilasciate dalla
Banca Popolare di Milano ammonta a complessivi euro 8.489,00; ne consegue che tale somma va detratta da quella richiesta e ottenuta con il Decreto Ingiuntivo n. 1692/2013 del Tribunale
CP_ di Como per complessivi euro di 29.383,85; residua così la somma di euro 20.894,85 che l pagina 10 di 12 deve pagare in favore dei sigg. e , oltre la maggior somma Parte_1 Parte_2
tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
CP_ L'ulteriore documentazione prodotta dall' non costituisce prova di avvenuto pagamento dei ratei della pensione, trattandosi di prospetti che non riportano: come fonte una certificazione
CP_
, i dati fiscali del pensionato, la tipologia della pensione erogata e soprattutto la certificazione di avvenuto pagamento e il nominativo de titolare beneficiario.
CP_ Ogni altra questione ed eccezione proposta dall' resta assorbita, anche in considerazione del fatto che le stesse non sono state proposte con un ricorso incidentale avanti alla Suprema
[... Corte ex art. 371 c.p.c. o con il controricorso depositato ex art. 370 c.p.c.; l CP_1
ha solo difeso il principio di decadenza dal diritto azionato accolto da questa Corte Parte_4
di Appello con la sentenza n. 1837/2018, non proponendo alcun ricorso avverso tutti gli altri motivi ritenuti assorbiti.
In tema di liquidazione delle spese, per l'ipotesi di cassazione della sentenza, il Giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità
(come nella specie), deve attenersi al principio della soccombenza, applicato all'esito globale del processo piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato.
Nella specie, considerato l'esito finale del processo, che è risultato di reciproca di soccombenza, le spese vanno compensate per metà in tutti i gradi di giudizio e liquidate, tenuto conto del valore della causa nei vari gradi, dell'attività svolta in giudizio e del numero delle parti,
nella restante metà in euro 6.150,00, oltre spese generali e oneri accessori in favore Parte_1
e .
[...] Parte_2
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio:
pagina 11 di 12 Revoca il Decreto Ingiuntivo n.1692/2013 del Tribunale di Milano emesso in favore dei sigg.
CP_
e e condanna l al pagamento, in favore degli odierni Parte_1 Parte_2
ricorrenti in riassunzione, della somma di Euro 20.894,85, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
CP_ Compensa per metà le spese di lite di tutti i gradi di giudizio e condanna l al pagamento della restante metà che liquida complessivamente in Euro 6.150,00, oltre spese generali ed oneri di legge.
Milano 18 Novembre 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) (Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI)
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