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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 01/12/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. LO RE ME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1034 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...]- Parte_1 C.F._1
ra Del Vallo (TP) il 10/06/1974, con l'avv. Emanuela Gualniera;
- appellante -
CONTRO
Controparte_1
(CF. ); P.IVA_1
- appellata contumace-
OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((vio-
lazione codice strada)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte appellante concludevano come da verbale di udienza del 5.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1/7/2025, ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 5/2025, emessa dal Giudice di Pace di CP_1
alle date dei 7-11/1/2025, all'esito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione delle norme contenute nel C.d.S. iscritto al
Tribunale di Trapani Sezione Civile R.G. n. 1034/2025
R.G. n. 2262/2024.
L'appellante, risultato vittorioso nel giudizio di primo grado, ha lamen-
tato la liquidazione, in misura inferiore ai minimi previsti con D.M. Giu-
stizia n. 55/2014, delle spese di lite in suo favore per “€. 143,00, di cui
€.43,00 per spese ed €.100,00 per compensi, oltre spese generali 15% su
compensi, IVA e CPA”. con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario. Ha, quindi, concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la liquidazione dei compensi difensivi “nella mi-
sura di € 346,00 (oltre accessori di legge) o, qualora motivato, nella misura
di € 173,00 (oltre accessori di legge), precisamente, € 68,00 (medi) o 34,00
(minimi) per fase studio, € 68,00 (medi) o 34,00 (minimi) per fase introdutti-
va, € 68,00 (medi) o 34,00 (minimi) per fase trattazione/istruttoria ed €
142,00 (medi) o 71,00 (minimi) per fase decisionale.”.
La regolarmente citata, non è comparsa e, per- Controparte_1
tanto ne va dichiarata la contumacia.
Nel merito, l'appello è fondato.
Va osservato come i vigenti parametri per la liquidazione dei compensi professionali in materia giudiziale, di cui al D.M. Giustizia n. 147 del
13.8.2022, siano modulati, per scaglioni, sulla base del valore della con-
troversia, e prevedano la liquidazione di un compenso, tra un minimo ed un massimo, per ciascuna delle quattro fasi della causa: studio, introdut-
tiva, trattazione e istruttoria, decisionale. Inoltre, il compenso per la fase di trattazione e istruttoria è dovuto per la semplice partecipazione del di-
fensore ad una o più udienze, a prescindere “dall'effettivo svolgimento, nel
corso del giudizio, di attività a contenuto strettamente istruttorio” (cass.
- 2 - Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n. 1034/2025
civ., sez. II, ord. n. 25711 del 19.9.2025; conff. sez. III, ord. n. 28627 del
13.10.2023; sez. VI, ord. n. 20993 del 2.10.2020); mentre quello per la fase decisionale è dovuto “anche con la sola richiesta di precisazione delle
conclusioni.” (cass. civ., sez. II, ord. n. 15772 del 12.6.2025) ovvero, anche con il semplice “esame o pubblicazione del provvedimento conclusivo del
giudizio” (cass. civ., sez. II, ord. n. 13507 del 20.5.2025).
Nella fattispecie, il giudizio di primo grado, svoltosi nella contumacia dell'Amministrazione resistente, si è articolato nel deposito dell'atto intro-
duttivo e nella partecipazione all'udienza di trattazione, nel corso della quale parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni e ha chiesto che la causa venisse posta in decisione (cfr. fascicolo ufficio giudizio di
primo grado).
Ciò posto, in applicazione dei principi sopra richiamati ed in parziale riforma della sentenza impugnata, va disposta in favore di Parte_1
e, per esso, in favore del suo difensore antistatario, la liquidazione
[...]
dei compensi per ciascuna delle quattro fasi processuali, da contenersi nei minimi tabellari dello scaglione di valore fino a € 1.100,00, in conside-
razione della semplicità delle questioni trattate e della ridotta attività di-
fensiva.
In particolare, vanno riconosciuti in favore dell'appellante, al netto dell'importo di € 43,00 per spese vive, i seguenti importi:
- € 34,00, per la fase di studio della controversia;
- € 34,00 per la fase introduttiva del giudizio;
- € 34 per la fase di trattazione;
- € 71,00 per la fase decisionale;
- 3 - Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n. 1034/2025
e, così in totale € 173,00, oltre rimborso delle spese generali nella mi-
sura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Le spese di lite del presente grado, da contenersi da contenersi nei mi-
nimi tabellari dello scaglione di valore fino a € 1.100,00, in considerazio-
ne della semplicità delle questioni trattate e della ridotta attività difensiva,
seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
- in parziale riforma della sentenza n. 5/2025, emessa dal Giudice di
Pace di alle date dei 7-11/1/2025, che per il resto conferma, CP_1
condanna la alla rifusione delle Controparte_2
spese di lite di primo grado in favore del ricorrente da liquidarsi nella complessiva somma, superiore rispetto a quello liquidata nella sentenza impugnata, di € 216,00, di cui € 43,00 per spese vive, ed € 173,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
- Condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite del presente grado in favore dell'appellante che liquida in complessivi € 396,50, di cui
€ 64,50 per spese vive, ed € 332,00, per compensi difensivi, oltre rimbor-
so delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge,
da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Trapani, in data 1.12.2025.
Il Giudice
LO RE ME
- 4 - Tribunale di Trapani Sezione Civile
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. LO RE ME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1034 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...]- Parte_1 C.F._1
ra Del Vallo (TP) il 10/06/1974, con l'avv. Emanuela Gualniera;
- appellante -
CONTRO
Controparte_1
(CF. ); P.IVA_1
- appellata contumace-
OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((vio-
lazione codice strada)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte appellante concludevano come da verbale di udienza del 5.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1/7/2025, ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 5/2025, emessa dal Giudice di Pace di CP_1
alle date dei 7-11/1/2025, all'esito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione delle norme contenute nel C.d.S. iscritto al
Tribunale di Trapani Sezione Civile R.G. n. 1034/2025
R.G. n. 2262/2024.
L'appellante, risultato vittorioso nel giudizio di primo grado, ha lamen-
tato la liquidazione, in misura inferiore ai minimi previsti con D.M. Giu-
stizia n. 55/2014, delle spese di lite in suo favore per “€. 143,00, di cui
€.43,00 per spese ed €.100,00 per compensi, oltre spese generali 15% su
compensi, IVA e CPA”. con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario. Ha, quindi, concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la liquidazione dei compensi difensivi “nella mi-
sura di € 346,00 (oltre accessori di legge) o, qualora motivato, nella misura
di € 173,00 (oltre accessori di legge), precisamente, € 68,00 (medi) o 34,00
(minimi) per fase studio, € 68,00 (medi) o 34,00 (minimi) per fase introdutti-
va, € 68,00 (medi) o 34,00 (minimi) per fase trattazione/istruttoria ed €
142,00 (medi) o 71,00 (minimi) per fase decisionale.”.
La regolarmente citata, non è comparsa e, per- Controparte_1
tanto ne va dichiarata la contumacia.
Nel merito, l'appello è fondato.
Va osservato come i vigenti parametri per la liquidazione dei compensi professionali in materia giudiziale, di cui al D.M. Giustizia n. 147 del
13.8.2022, siano modulati, per scaglioni, sulla base del valore della con-
troversia, e prevedano la liquidazione di un compenso, tra un minimo ed un massimo, per ciascuna delle quattro fasi della causa: studio, introdut-
tiva, trattazione e istruttoria, decisionale. Inoltre, il compenso per la fase di trattazione e istruttoria è dovuto per la semplice partecipazione del di-
fensore ad una o più udienze, a prescindere “dall'effettivo svolgimento, nel
corso del giudizio, di attività a contenuto strettamente istruttorio” (cass.
- 2 - Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n. 1034/2025
civ., sez. II, ord. n. 25711 del 19.9.2025; conff. sez. III, ord. n. 28627 del
13.10.2023; sez. VI, ord. n. 20993 del 2.10.2020); mentre quello per la fase decisionale è dovuto “anche con la sola richiesta di precisazione delle
conclusioni.” (cass. civ., sez. II, ord. n. 15772 del 12.6.2025) ovvero, anche con il semplice “esame o pubblicazione del provvedimento conclusivo del
giudizio” (cass. civ., sez. II, ord. n. 13507 del 20.5.2025).
Nella fattispecie, il giudizio di primo grado, svoltosi nella contumacia dell'Amministrazione resistente, si è articolato nel deposito dell'atto intro-
duttivo e nella partecipazione all'udienza di trattazione, nel corso della quale parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni e ha chiesto che la causa venisse posta in decisione (cfr. fascicolo ufficio giudizio di
primo grado).
Ciò posto, in applicazione dei principi sopra richiamati ed in parziale riforma della sentenza impugnata, va disposta in favore di Parte_1
e, per esso, in favore del suo difensore antistatario, la liquidazione
[...]
dei compensi per ciascuna delle quattro fasi processuali, da contenersi nei minimi tabellari dello scaglione di valore fino a € 1.100,00, in conside-
razione della semplicità delle questioni trattate e della ridotta attività di-
fensiva.
In particolare, vanno riconosciuti in favore dell'appellante, al netto dell'importo di € 43,00 per spese vive, i seguenti importi:
- € 34,00, per la fase di studio della controversia;
- € 34,00 per la fase introduttiva del giudizio;
- € 34 per la fase di trattazione;
- € 71,00 per la fase decisionale;
- 3 - Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n. 1034/2025
e, così in totale € 173,00, oltre rimborso delle spese generali nella mi-
sura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Le spese di lite del presente grado, da contenersi da contenersi nei mi-
nimi tabellari dello scaglione di valore fino a € 1.100,00, in considerazio-
ne della semplicità delle questioni trattate e della ridotta attività difensiva,
seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
- in parziale riforma della sentenza n. 5/2025, emessa dal Giudice di
Pace di alle date dei 7-11/1/2025, che per il resto conferma, CP_1
condanna la alla rifusione delle Controparte_2
spese di lite di primo grado in favore del ricorrente da liquidarsi nella complessiva somma, superiore rispetto a quello liquidata nella sentenza impugnata, di € 216,00, di cui € 43,00 per spese vive, ed € 173,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
- Condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite del presente grado in favore dell'appellante che liquida in complessivi € 396,50, di cui
€ 64,50 per spese vive, ed € 332,00, per compensi difensivi, oltre rimbor-
so delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge,
da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Trapani, in data 1.12.2025.
Il Giudice
LO RE ME
- 4 - Tribunale di Trapani Sezione Civile