CASS
Sentenza 9 febbraio 2023
Sentenza 9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/02/2023, n. 4050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4050 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7396/2020 R.G. proposto da RF ÉE LI EL UI, CH IA LU, BU NG e AN DO, rappresentati e difesi dall'Avv. VA Romano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Viale G. Mazzini, n. 6;
- ricorrenti -
contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentati e difesi ex lege Civile Sent. Sez. 3 Num. 4050 Anno 2023 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 09/02/2023 dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, n. 5158/2019, depositata il 26 luglio 2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 novembre 2022 Lensigtiere Fmttla ianneltui Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona ci& Sostituto Procuratore generale Stanislao De Matteis, formulate ai sensi e con le modalità previste dall'art. 23, comma 8 -bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali si chiede che la Corte rigetti il ricorso, con le conseguenze di legge FATTI DI CAUSA 1. I dottori ES LI EL UI RF, IA LU CH, NG BU e DO AN convennero in giudizio davanti al Tribunale di Roma — con atto di riassunzione a seguito di sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione del T.a.r. inizialmente adito — il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un'adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione svolto, con risarcimento dei danni conseguenti al tardivo recepimento della direttiva 82/76/CEE. A sostegno della domanda esposero di aver frequentato le scuole di specializzazione medica in anni compresi tra il 1983 e il 1991, conseguendo la relativa specializzazione, rispettivamente in «Chirurgia d'urgenza» (RF e AN) e in «Patologia della riproduzione umana» (BU e CH). Si costituì in giudizio il Ministero convenuto eccependo il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. 2 Gli attori chiesero, quindi, e ottennero la chiamata in causa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Tribunale accolse la domanda e condannò quest'ultima al pagamento, in favore di ciascuno degli istanti, della somma di Euro 6.714,00 per ogni anno di specializzazione, oltre interessi legali e maggior danno ex art. 1224, comma secondo, cod. civ., con compensazione delle spese di lite. 2. La sentenza è stata impugnata dalla parte soccombente e la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 5158/2019, pubblicata il 26 luglio 2019, ha accolto il gravame e, in riforma della decisione del Tribunale, ha rigettato le domande, compensando integralmente le spese di lite. Ha ritenuto la Corte di merito, per quanto di interesse in questa sede, che le specializzazioni conseguite dai medici (chirurgia d'urgenza e pronto soccorso e patologia della riproduzione umana) non rientravano nell'elenco di quelle menzionate nella citata direttiva e che, trattandosi di un'eccezione in senso lato, la questione poteva essere esaminata, pur essendo stata dedotta per la prima volta in grado di appello. 3. Contro tale decisione i medici suindicati hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui hanno resistito le amministrazioni intimate, depositando controricorso. 4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. 5. All'esito dell'adunanza camerale, la sesta sezione civile di questa Corte, sottosezione terza, con ordinanza interlocutoria n. 1415 del 22 gennaio 2020, reputando insussistenti le condizioni di cui all'art. 375 cod. proc. civ. per la trattazione camerale del ricorso, ha disposto la rimessione della causa a questa sezione ordinaria. 3 È stata quindi fissata l'odierna udienza pubblica, della quale è stata data rituale comunicazione alle parti. Il P.M. ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in riferimento all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345, 115, e 112 cod. proc. civ., «in ordine all'eccezione di difformità dei corsi di specializzazione frequentati rispetto a quelli contemplati dalla Direttiva 75/362/CEE». Rilevano che la questione della mancata menzione delle specializzazioni da essi conseguite nell'elenco di cui agli artt. 5 e 7 della Direttiva n. 75/362/CEE era stata proposta solo in grado di appello, per cui la Corte di merito non avrebbe dovuto esaminarla. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 della Direttiva n. 75/362/CEE e del d.m. 30/01/1988, contenente l'elenco delle scuole di specializzazione medica dichiarate «equipollenti». Affermano che le specializzazioni in questione sono da ritenere equipollenti, rispettivamente, a quella di Chirurgia generale e di Ginecologia ed Ostetricia, comuni ai diversi Paesi dell'Unione Europea, e che tali sono stati di fatto ritenuti già in diverse pronunce di merito. 3. Il primo motivo è infondato. Occorre invero rammentare che, come già più volte evidenziato da questa Corte (v. Cass. 11/02/2022, n. 4575; 14/12/2021, n. 39826; 29/11/2021, n. 37251; 14/12/2020, n. 28440; 26/07/2019, n. 20303) e come anche correttamente rilevato dalla Corte di merito: — l'inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l'obbligo per lo Stato membro di prevedere una 4 adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due stati membri), rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto del medico specializzato ad ottenere l'indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione delle suddette direttive (cfr. Cass. n. 23577 del 2011 e n. 458 del 2019); — non è dunque configurabile la mancata inclusione negli elenchi in questione come un fatto impeditivo del diritto di cui si discute;
— si tratta, in altri termini, di un elemento costitutivo della fattispecie, che l'attore deve specificamente allegare nella sua domanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio;
— la sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto (e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su di esso); — a fortiori deve pertanto considerarsi non preclusa dal divieto di cui all'art. 345, comma secondo, cod. proc. civ. la contestazione che l'amministrazione opponga in appello, trattandosi di mera difesa, salvi solo gli effetti della eventuale non contestazione;
— al riguardo occorre però considerare che la questione - come pure più volte sottolineato da questa Corte - è rilevante sia in diritto (con riguardo alla corrispondenza tra la specializzazione conseguita dall'attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive), sia eventualmente in fatto (con riguardo alla sua equipollenza rispetto alle diverse specializzazioni previste negli altri stati membri): lo stesso principio di non contestazione, in proposito, può quindi eventualmente operare con esclusivo riguardo agli aspetti rilevanti in fatto (eventuale equipollenza); — in altri termini, solo l'acquisizione al processo di detta componente fattuale del fondamento della domanda, in virtù del 5 principio di non contestazione, può rilevarsi preclusiva del rilievo in appello -officioso o su impulso dell'amministrazione- del difetto del requisito della equipollenza;
— l'operatività del principio di non contestazione è, però, condizionata, come noto, anche al grado di specificità delle allegazioni in fatto poste a fondamento della domanda: se questa è generica, basterà una contestazione altrettanto generica;
— onde dunque far valere, nel giudizio di legittimità, detta preclusione non è sufficiente dedurre la novità della contestazione perché per la prima volta proposta in appello, non trattandosi di eccezione in senso stretto soggetta al divieto di cui all'art. 345, comma secondo, cod. proc. civ., ma occorre allegare l'esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado in virtù del principio di non contestazione e, dunque, indicare la sede dei da cui tale accertamento emergeva e, prima ancora, il modo in cui si era formato (v., in termini, da ultimo, Cass. 26/08/2022, n. 25414, in motivazione, § 8.1.2, pagg. 22-24; v. anche Cass. 15/11/2016, n. 23199, in motivazione); — nella specie mancano specifiche indicazioni in ricorso circa la sede dei gradi merito e il tenore delle allegazioni in cui detto accertamento sia stato sollecitato. Il motivo, dunque, si appalesa carente sotto tale profilo, omettendo di individuare in quali termini erano stati indicati i fatti costitutivi della domanda. 4. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato. Le specializzazioni in «Chirurgia d'urgenza» (dottori RF e AN) e in «Patologia della riproduzione umana» (dottori BU e CH) non compaiono formalmente nell'elenco di cui agli artt. 5 e 7 della c.d. Direttiva «Riconoscimento», ovvero la Direttiva 75/362/CEE, né negli artt. 4 e 5 della Direttiva 75/363/CEE. Vero è che la giurisprudenza di questa Corte, proprio occupandosi 6 del problema posto dall'odierno ricorso — e cioè quello della ricomprensione o meno di una certa specializzazione nell'elenco di quelle riconosciute dalla normativa dell'Unione europea — ha costantemente affermato che, in tema di trattamento economico dei medici specializzandi, il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, attivata presso un'Università, nell'elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 257 del 1991, non è di ostacolo al riconoscimento, in favore dello specializzando, del diritto alla borsa di studio, quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri. Come si è già sopra evidenziato, però, l'accertamento della concreta equipollenza implica necessariamente anche riscontri fattuali che, quindi, deve compiere il giudice di merito, sicché, in mancanza di specifiche indicazioni nel ricorso della parte circa la sede dei gradi merito e il tenore delle allegazioni in cui detto accertamento sia stato sollecitato, la relativa questione è inammissibile nel giudizio di cassazione (Cass. n. 23199 del 2016). Non si tratta di mera questione nominale, risolvibile attraverso la verifica della più o meno simile denominazione della specializzazione, ma di questione di fatto che implica l'accertamento del contenuto e delle modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione. Mette conto peraltro rammentare che questa Corte ha già rilevato che la Chirurgia d'urgenza non è inclusa nell'«acquis communautaire» (v. Cass. 08/01/2016, n. 147; 17/01/2019, n. 1058 e n. 1059, pag. 15, che richiama la direttiva n. 362/1975, CEE;
v. anche Cass. 29/05/2019, n. 14749; 04/03/2021, n. 6105; 03/12/2021, n. 39428; 14/12/2021, n. 39826; 22/03/2022, n. 9217). 5. Né a diverse conclusioni possono indurre le previsioni del d.m. 30 gennaio 1998, invocato dai ricorrenti. 7 Tale provvedimento, infatti, non viene in rilievo nel presente giudizio. Il suddetto decreto non stabilisce alcuna equipollenza tra le specializzazioni previste dall'ordinamento interno e quelle indicate nelle direttive comunitarie, ma disciplina unicamente l'equipollenza tra le specializzazioni interne ai fini della partecipazione ai concorsi banditi dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, per l'attribuzione della qualifica di dirigente. L'art. 1 di tale decreto infatti esordisce con un complemento di scopo, che delimita l'ambito applicativo della norma: «ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e per l'accesso al secondo livello dirigenziale per le categorie professionali dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi si fa riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e "B" allegate al presente decreto di cui fanno parte integrante». Pertanto la circostanza che nel suddetto d.m. la specializzazione - ad esempio - in chirurgia d'urgenza sia equiparata, al fine della nomina a dirigente sanitario, alla specializzazione in medicina interna, non vuol dire affatto che l'una e l'altra specializzazione siano "equipollenti" per i fini di cui all'art. 7 della Direttiva 362/75/CEE. Si tratta, dunque, di una disciplina del tutto irrilevante ai fini del nostro problema, come già più volte affermato da questa Corte (v. Cass. n. 9190 del 19/05/2020; n. 20303 del 26/07/2019; n. 1058 del 17.1.2019). 6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con la conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione, in favore delle amministrazioni resistenti, delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. 7. Poiché la parte vittoriosa è un'amministrazione dello Stato, nei confronti della quale vige il sistema della prenotazione a debito 8 dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle cAte“-C spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese ti prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis, Cass. 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019). 8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art.
1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore delle amministrazioni resistenti, delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in C 5.600, oltre alle spess prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dei quali viene integralmente rigettato (o dichiarato inammissibile) il ricorso, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art.
1 -bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 novembre 2022
- ricorrenti -
contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentati e difesi ex lege Civile Sent. Sez. 3 Num. 4050 Anno 2023 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 09/02/2023 dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, n. 5158/2019, depositata il 26 luglio 2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 novembre 2022 Lensigtiere Fmttla ianneltui Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona ci& Sostituto Procuratore generale Stanislao De Matteis, formulate ai sensi e con le modalità previste dall'art. 23, comma 8 -bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali si chiede che la Corte rigetti il ricorso, con le conseguenze di legge FATTI DI CAUSA 1. I dottori ES LI EL UI RF, IA LU CH, NG BU e DO AN convennero in giudizio davanti al Tribunale di Roma — con atto di riassunzione a seguito di sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione del T.a.r. inizialmente adito — il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un'adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione svolto, con risarcimento dei danni conseguenti al tardivo recepimento della direttiva 82/76/CEE. A sostegno della domanda esposero di aver frequentato le scuole di specializzazione medica in anni compresi tra il 1983 e il 1991, conseguendo la relativa specializzazione, rispettivamente in «Chirurgia d'urgenza» (RF e AN) e in «Patologia della riproduzione umana» (BU e CH). Si costituì in giudizio il Ministero convenuto eccependo il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. 2 Gli attori chiesero, quindi, e ottennero la chiamata in causa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Tribunale accolse la domanda e condannò quest'ultima al pagamento, in favore di ciascuno degli istanti, della somma di Euro 6.714,00 per ogni anno di specializzazione, oltre interessi legali e maggior danno ex art. 1224, comma secondo, cod. civ., con compensazione delle spese di lite. 2. La sentenza è stata impugnata dalla parte soccombente e la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 5158/2019, pubblicata il 26 luglio 2019, ha accolto il gravame e, in riforma della decisione del Tribunale, ha rigettato le domande, compensando integralmente le spese di lite. Ha ritenuto la Corte di merito, per quanto di interesse in questa sede, che le specializzazioni conseguite dai medici (chirurgia d'urgenza e pronto soccorso e patologia della riproduzione umana) non rientravano nell'elenco di quelle menzionate nella citata direttiva e che, trattandosi di un'eccezione in senso lato, la questione poteva essere esaminata, pur essendo stata dedotta per la prima volta in grado di appello. 3. Contro tale decisione i medici suindicati hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui hanno resistito le amministrazioni intimate, depositando controricorso. 4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. 5. All'esito dell'adunanza camerale, la sesta sezione civile di questa Corte, sottosezione terza, con ordinanza interlocutoria n. 1415 del 22 gennaio 2020, reputando insussistenti le condizioni di cui all'art. 375 cod. proc. civ. per la trattazione camerale del ricorso, ha disposto la rimessione della causa a questa sezione ordinaria. 3 È stata quindi fissata l'odierna udienza pubblica, della quale è stata data rituale comunicazione alle parti. Il P.M. ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in riferimento all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345, 115, e 112 cod. proc. civ., «in ordine all'eccezione di difformità dei corsi di specializzazione frequentati rispetto a quelli contemplati dalla Direttiva 75/362/CEE». Rilevano che la questione della mancata menzione delle specializzazioni da essi conseguite nell'elenco di cui agli artt. 5 e 7 della Direttiva n. 75/362/CEE era stata proposta solo in grado di appello, per cui la Corte di merito non avrebbe dovuto esaminarla. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 della Direttiva n. 75/362/CEE e del d.m. 30/01/1988, contenente l'elenco delle scuole di specializzazione medica dichiarate «equipollenti». Affermano che le specializzazioni in questione sono da ritenere equipollenti, rispettivamente, a quella di Chirurgia generale e di Ginecologia ed Ostetricia, comuni ai diversi Paesi dell'Unione Europea, e che tali sono stati di fatto ritenuti già in diverse pronunce di merito. 3. Il primo motivo è infondato. Occorre invero rammentare che, come già più volte evidenziato da questa Corte (v. Cass. 11/02/2022, n. 4575; 14/12/2021, n. 39826; 29/11/2021, n. 37251; 14/12/2020, n. 28440; 26/07/2019, n. 20303) e come anche correttamente rilevato dalla Corte di merito: — l'inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l'obbligo per lo Stato membro di prevedere una 4 adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due stati membri), rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto del medico specializzato ad ottenere l'indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione delle suddette direttive (cfr. Cass. n. 23577 del 2011 e n. 458 del 2019); — non è dunque configurabile la mancata inclusione negli elenchi in questione come un fatto impeditivo del diritto di cui si discute;
— si tratta, in altri termini, di un elemento costitutivo della fattispecie, che l'attore deve specificamente allegare nella sua domanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio;
— la sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto (e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su di esso); — a fortiori deve pertanto considerarsi non preclusa dal divieto di cui all'art. 345, comma secondo, cod. proc. civ. la contestazione che l'amministrazione opponga in appello, trattandosi di mera difesa, salvi solo gli effetti della eventuale non contestazione;
— al riguardo occorre però considerare che la questione - come pure più volte sottolineato da questa Corte - è rilevante sia in diritto (con riguardo alla corrispondenza tra la specializzazione conseguita dall'attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive), sia eventualmente in fatto (con riguardo alla sua equipollenza rispetto alle diverse specializzazioni previste negli altri stati membri): lo stesso principio di non contestazione, in proposito, può quindi eventualmente operare con esclusivo riguardo agli aspetti rilevanti in fatto (eventuale equipollenza); — in altri termini, solo l'acquisizione al processo di detta componente fattuale del fondamento della domanda, in virtù del 5 principio di non contestazione, può rilevarsi preclusiva del rilievo in appello -officioso o su impulso dell'amministrazione- del difetto del requisito della equipollenza;
— l'operatività del principio di non contestazione è, però, condizionata, come noto, anche al grado di specificità delle allegazioni in fatto poste a fondamento della domanda: se questa è generica, basterà una contestazione altrettanto generica;
— onde dunque far valere, nel giudizio di legittimità, detta preclusione non è sufficiente dedurre la novità della contestazione perché per la prima volta proposta in appello, non trattandosi di eccezione in senso stretto soggetta al divieto di cui all'art. 345, comma secondo, cod. proc. civ., ma occorre allegare l'esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado in virtù del principio di non contestazione e, dunque, indicare la sede dei da cui tale accertamento emergeva e, prima ancora, il modo in cui si era formato (v., in termini, da ultimo, Cass. 26/08/2022, n. 25414, in motivazione, § 8.1.2, pagg. 22-24; v. anche Cass. 15/11/2016, n. 23199, in motivazione); — nella specie mancano specifiche indicazioni in ricorso circa la sede dei gradi merito e il tenore delle allegazioni in cui detto accertamento sia stato sollecitato. Il motivo, dunque, si appalesa carente sotto tale profilo, omettendo di individuare in quali termini erano stati indicati i fatti costitutivi della domanda. 4. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato. Le specializzazioni in «Chirurgia d'urgenza» (dottori RF e AN) e in «Patologia della riproduzione umana» (dottori BU e CH) non compaiono formalmente nell'elenco di cui agli artt. 5 e 7 della c.d. Direttiva «Riconoscimento», ovvero la Direttiva 75/362/CEE, né negli artt. 4 e 5 della Direttiva 75/363/CEE. Vero è che la giurisprudenza di questa Corte, proprio occupandosi 6 del problema posto dall'odierno ricorso — e cioè quello della ricomprensione o meno di una certa specializzazione nell'elenco di quelle riconosciute dalla normativa dell'Unione europea — ha costantemente affermato che, in tema di trattamento economico dei medici specializzandi, il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, attivata presso un'Università, nell'elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 257 del 1991, non è di ostacolo al riconoscimento, in favore dello specializzando, del diritto alla borsa di studio, quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri. Come si è già sopra evidenziato, però, l'accertamento della concreta equipollenza implica necessariamente anche riscontri fattuali che, quindi, deve compiere il giudice di merito, sicché, in mancanza di specifiche indicazioni nel ricorso della parte circa la sede dei gradi merito e il tenore delle allegazioni in cui detto accertamento sia stato sollecitato, la relativa questione è inammissibile nel giudizio di cassazione (Cass. n. 23199 del 2016). Non si tratta di mera questione nominale, risolvibile attraverso la verifica della più o meno simile denominazione della specializzazione, ma di questione di fatto che implica l'accertamento del contenuto e delle modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione. Mette conto peraltro rammentare che questa Corte ha già rilevato che la Chirurgia d'urgenza non è inclusa nell'«acquis communautaire» (v. Cass. 08/01/2016, n. 147; 17/01/2019, n. 1058 e n. 1059, pag. 15, che richiama la direttiva n. 362/1975, CEE;
v. anche Cass. 29/05/2019, n. 14749; 04/03/2021, n. 6105; 03/12/2021, n. 39428; 14/12/2021, n. 39826; 22/03/2022, n. 9217). 5. Né a diverse conclusioni possono indurre le previsioni del d.m. 30 gennaio 1998, invocato dai ricorrenti. 7 Tale provvedimento, infatti, non viene in rilievo nel presente giudizio. Il suddetto decreto non stabilisce alcuna equipollenza tra le specializzazioni previste dall'ordinamento interno e quelle indicate nelle direttive comunitarie, ma disciplina unicamente l'equipollenza tra le specializzazioni interne ai fini della partecipazione ai concorsi banditi dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, per l'attribuzione della qualifica di dirigente. L'art. 1 di tale decreto infatti esordisce con un complemento di scopo, che delimita l'ambito applicativo della norma: «ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e per l'accesso al secondo livello dirigenziale per le categorie professionali dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi si fa riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e "B" allegate al presente decreto di cui fanno parte integrante». Pertanto la circostanza che nel suddetto d.m. la specializzazione - ad esempio - in chirurgia d'urgenza sia equiparata, al fine della nomina a dirigente sanitario, alla specializzazione in medicina interna, non vuol dire affatto che l'una e l'altra specializzazione siano "equipollenti" per i fini di cui all'art. 7 della Direttiva 362/75/CEE. Si tratta, dunque, di una disciplina del tutto irrilevante ai fini del nostro problema, come già più volte affermato da questa Corte (v. Cass. n. 9190 del 19/05/2020; n. 20303 del 26/07/2019; n. 1058 del 17.1.2019). 6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con la conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione, in favore delle amministrazioni resistenti, delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. 7. Poiché la parte vittoriosa è un'amministrazione dello Stato, nei confronti della quale vige il sistema della prenotazione a debito 8 dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle cAte“-C spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese ti prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis, Cass. 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019). 8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art.
1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore delle amministrazioni resistenti, delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in C 5.600, oltre alle spess prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dei quali viene integralmente rigettato (o dichiarato inammissibile) il ricorso, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art.
1 -bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 novembre 2022