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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 3971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3971 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 26.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello n. 1244/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, Parte_1 in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è legalmente domiciliato appellante
E
, , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Naso, come da procura in atti CP_8
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4898/2024 pubblicata il 23.4.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.6.2023, le odierne parti appellate deducevano: di essere dipendenti del , in servizio all'estero a seguito di Controparte_9 procedura di mobilità e, per effetto di tale assegnazione, collocate fuori ruolo presso il M.A.E.C.I.,
1 nelle sedi indicate in ricorso;
di aver subito illegittimamente una trattenuta mensile di euro 46,52, relativa alla voce “indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio”, indicata nei prospetti paga sotto la voce “conglobamento”, sull'importo corrisposto a titolo di “indennità di sede estera
(ISE)” o assegno di sede.
Ritenendo indebita la suddetta trattenuta stipendiale, convenivano in giudizio il MAECI dinanzi al
Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, formulando le seguenti conclusioni:
“Dichiarare e accertare l'illegittimità della trattenuta del cd. “Conglobamento” operata sulle somme corrisposte ai ricorrenti a titolo di assegno di sede, per un importo mensile pari ad € 46,52;
Ordinare al M.A.E.C.I. l'immediata interruzione delle trattenute operate sul cedolino I.S.E. a titolo di “Conglobamento”; Condannare l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore dei ricorrenti di tutte le somme illegittimamente trattenute a titolo di “Conglobamento” pari all'importo mensile di € 46,52, con decorrenza dalla data di destinazione all'estero, nei limiti della prescrizione quinquennale ove eventualmente eccepita. Il tutto oltre interessi e rivalutazione o della maggior o minore somma che sarà accertata in giudizio. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.
Si costituiva in giudizio il Parte_1 eccependo l'infondatezza del ricorso, sia in fatto che in diritto, e concludendo per il suo rigetto.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva il ricorso, dichiarando l'illegittimità della trattenuta denominata “conglobamento”, applicata sulle somme erogate a titolo di assegno di sede, per un importo mensile di euro 46,52. Conseguentemente, ordinava al Parte_1 di procedere all'immediata interruzione delle trattenute operate sul cedolino ISE e condannava l'Amministrazione alla restituzione, in favore dei ricorrenti, di tutte le somme indebitamente trattenute, pari a euro 46,52 mensili, a decorrere dalla data di destinazione all'estero e nei limiti della prescrizione quinquennale.
Avverso tale decisione, ha proposto appello il Parte_1
lamentando, con unica articolata censura, la violazione e omessa applicazione
[...] dell'art. 1, comma 37, della L. n. 549/1995 a norma del quale: “Per il personale destinato a prestare servizio all'estero, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1967, n. 215, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 la quota di indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde, conglobata ai sensi delle vigenti disposizioni nello stipendio iniziale di ciascun livello
a decorrere dal 30 giugno 1988, e per il personale dirigente dal 1 gennaio 1989, si intende portata
2 in detrazione dall'indennità di servizio all'estero e dagli assegni di sede con le medesime decorrenze.”
Ha, quindi, sottolineato che i riferimenti normativi contenuti nell'art. 1, comma 37, della legge n.
549/1995 sono tuttora vigenti e devono essere applicati a tutto il personale in servizio all'estero che Par percepisce l' o l'assegno di sede.
Ha, poi, censurato la sentenza gravata per violazione della clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del CCNL comparto scuola del 24 luglio 2003, nella parte in cui ha disposto che
“detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni del personale in servizio all'estero”.
Gli appellati si sono costituiti in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 434 c.p.c.; nel merito, ne hanno chiesto il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza del 26.11.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è destituita di fondamento, perché la lettura complessiva e non formalistica dell'atto introduttivo del grado consente di individuare le parti della sentenza impugnate e i ritenuti vizi del ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale.
D'altro canto, la Suprema Corte ha reiteratamente enunciato il principio di diritto secondo cui per la redazione dell'atto di appello non sono richieste formule sacramentali o l'elaborazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, essendo invece richiesto,
a pena di inammissibilità, esclusivamente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze
(Cass., S.U. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018; n. 7675/2019).
2. L'appello è infondato, dovendosi dare seguito all'indirizzo giurisprudenziale consolidato di legittimità (tra le molte, Cass. n. 26617/2019, n. 17517/23) e di questa stessa Corte territoriale (tra le altre: sentenze n. 2460/2024, n. 238/2025, n. 2232/2025, n. 1906/2025, n. 1909/2025, n.
2745/2025), il quale ha ricostruito il quadro normativo rilevante nei termini seguenti.
L'indennità integrativa speciale - istituita con la L. 27 maggio 1959, n. 324, che ne aveva determinato la misura iniziale, soggetta annualmente ad un adeguamento periodico con decreto del
Ministro del Tesoro, sulla base dei punti di variazione del costo della vita accertati dall'ISTAT, quindi divenuta, con successivi provvedimenti, semestrale (L. 21 luglio 1975, n. 364) e poi trimestrale (L. 6 dicembre 1979, n. 334), poi con D.P.R. n. 1 febbraio 1986, n. 13, tornata semestrale e ciò fino al 1 maggio 1992, quando il meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni è
3 stato definitivamente soppresso, congelando la misura fino a quel momento maturata, residuata da quella che era già stata conglobata negli stipendi dei pubblici dipendenti (L. 28 febbraio 1990, n. 37 di conversione del D.L. 27 dicembre 1989, n. 413) - ha perduto nel tempo la sua connotazione originaria, per assumere definitivamente un carattere retributivo, che già era stato preannunciato dalla parziale corresponsione della medesima sulla 13ma mensilità (dall'anno 1976, sempre in applicazione di quanto disposto dalla L. 21 luglio 1975, n. 364).
In conformità all'indicata evoluzione dell'istituto, mentre il CCNL comparto scuola del 4 agosto
1995, all'art. 63 (Struttura della retribuzione) menzionava ancora l'indennità integrativa speciale come componente a sé stante della retribuzione rispetto allo stipendio tabellare, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell'indennità di funzione (analoga disposizione vi era nel
CCNL del 26 maggio 1998), il CCNL del 24 luglio 2003 (normativo 2002 - 2005, economico 2002
- 2003), all'art. 75 ha indicato che la retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A appartenente al comparto della Scuola è comprensiva di varie voci, tra le quali non è più menzionata l'indennità integrativa speciale (speculare disposizione è contenuta nel successivo
CCNL del 29 novembre 2007 - art. 77-, tenuta ferma dal successivo CCNL del 23 gennaio 2009).
L'importo di tale indennità concorre quindi, sulla base della previsione pattizia del 2003, a formare lo stipendio tabellare per detto personale, così assumendo piena natura retributiva, scomparendo come voce a sé stante e perdendo la sua iniziale funzione di adeguamento al costo della vita che, invece, era stata tenuta presente dal legislatore del 1959 laddove aveva previsto, alla L. n. 324 del
1959, art. 1, comma 2, lett. d), (come modificato dalla L. n. 185 del 1960), che l'istituita indennità integrativa speciale non fosse dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla L. 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe, sul presupposto che la percezione di tali speciali emolumenti soddisfacesse all'esigenza di adeguamento al costo della vita propria dell'indennità integrativa speciale come all'epoca configurabile.
Se, dunque, originariamente l'indennità integrativa speciale aveva la medesima natura dei coefficienti di sede attribuiti sull'assegno base per il trattamento economico del personale all'estero, nel senso che serviva all'adeguamento della retribuzione percepita dal dipendente alle variazioni del costo della vita, ciò giustificava la sospensione di tale emolumento sulla retribuzione metropolitana per il personale all'estero perché, diversamente, vi sarebbe stata una duplicazione di voci aventi la medesima finalità.
Successivamente, con il venir meno dell'originaria connotazione calmieratrice dell'indennità integrativa speciale ed il conglobamento della stessa nello stipendio, la medesima è divenuta gradualmente vero e proprio emolumento retributivo e non più misura intesa solo ad adeguare il trattamento retributivo (e pensionistico) alle variazioni del costo della vita (si vedano anche, nello
4 stesso senso, ancorché con riferimento al trattamento economico del personale della dirigenza in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, Cass. 16 novembre 2017, nn. 27219 e 2720 e Cass.
30 ottobre 2014, n. 23058).
Il CCNL 2002/2005 comparto scuola del 24 luglio 2003 all'art. 76 rubricato (Aumenti della retribuzione base) dispone che: "1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 - 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente, nonché di una anticipazione del differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno 2002. 2.
Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari previsti dal CCNL 15 marzo 2001, art. 5, comma 2, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero. 4.
Per effetto degli incrementi indicati al comma 2, e del conglobamento di cui al comma 3, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2. 5.
Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia ed elementare.
6. Al personale ATA transitato dal compatto Regioni - Enti locali viene erogata
l'indennità integrativa speciale nelle misure spettanti al corrispondente personale ATA del compatto Scuola. Eventuali differenze già percepite sono conservate a titolo di assegno ad personam non riassorbibile".
Nella nota a verbale relativa all'art. 76, viene precisato che: "Con riferimento al comma 3 del presente articolo, le parti precisano che al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001. Il calcolo delle ritenute previdenziali continua ad essere effettuato secondo le normative vigenti".
Il successivo CCNL 2006/2009 comparto scuola del 29 novembre 2007 all'art. 78, anch'esso intitolato "Aumenti della retribuzione base", stabilisce che: "Gli stipendi tabellari previsti dall'art.
2, comma 2, del CCNL 7.12.2005 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria".
5 L'art. 2 del CCNL del 7 dicembre 2005, richiamato dal precedente art. 78 del predetto CCNL del 29 novembre 2007, rubricato sempre "Aumenti della retribuzione base", sancisce che: "1. Gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste. 2.
Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella Tabella B.
3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola materna ed elementare".
Il D.lgs. n. 16 aprile 1994, n. 297, art. 658, integrato e modificato da ultimo – ratione temporis - dal
D.lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, che disciplina l'assegno di sede, al comma 1, dispone che: "Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito - omissis -".
Da tale quadro normativo contrattuale e legislativo emerge un primo fondamentale dato rappresentato dal rilievo che il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare, stabilito dal CCNL del 24 luglio 2003 all'art. 76, viene mantenuto fermo nel contratto del
29 novembre 2007 dal rinvio operato dall'art. 78 agli stipendi tabellari previsti al CCNL 7 dicembre
2005, art. 2, comma 2, che, a sua volta, richiama gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, contratto questo prevedente, come detto, il c.d. conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
Le parti, quindi, con il CCNL del 29 novembre 2007 hanno esplicitamente previsto, sia pure con il meccanismo del richiamo a precedenti clausole contrattuali, il mantenimento del conglobamento in questione, facendo, appunto, riferimento agli stipendi tabellari del CCNL del 24 luglio 2003, che, a sua volta, ricomprende, ex art. 76, comma 3, nello stipendio tabellare la voce prima distinta dell'indennità integrativa speciale.
Un'esplicita previsione, sia pure nella forma indiretta del riferimento a precedenti pattuizioni collettive, non si rinviene nel CCNL del 29 novembre 2007 per quanto riguarda la trattenuta, corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stabilita nella nota a verbale dell'art. 76 del CCNL del 24 luglio 2003, per il personale in servizio all'estero; si consideri, anzi, che l'art. 81 del
6 CCNL del 2007, "Effetti dei nuovi stipendi", non riporta la disposizione contenuta nell'omologo
CCNL del 2003, art. 79, comma 3, ("Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 76, comma 3, del presente CCNL, non modifica le modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento alla L. n.
335 del 1995, art. 2, comma 10") e dispone testualmente che: "Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 78 hanno effetto integralmente sulla 13a mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare".
Conseguentemente una interpretazione che tenga conto del senso letterale e complessivo delle clausole contrattuali porta a ritenere che le parti sociali non avendo reiterato, a differenza di quanto concerne il c.d. conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare, la declaratoria di cui alla sopra riportata nota a verbale, non hanno voluto mantenere ferma la pregressa disposta trattenuta, per il personale in servizio all'estero, dell'indennità integrativa speciale.
Conforta questa interpretazione l'ulteriore rilievo che l'art. 146 del CCNL del 29 novembre 2007, nel disporre che: "Tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola", non richiama tra tali ultime norme quella di cui alla menzionata nota a verbale, sicché la stessa, non essendo richiamata neanche nel testo dello stesso CCNL del 29 novembre 2007, deve ritenersi, ratione temporis, non applicabile.
Ad ulteriore suffragio della interpretazione proposta, vi è la considerazione della non facile conciliabilità tra il disposto conglobamento della misura della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare e la natura non retributiva legislativamente qualificata - dal D.lgs. n. 297 del
1994, art. 658 e successive modificazioni - dell'assegno di sede con conseguente non agevole equiparabilità, sotto il profilo funzionale, della indennità integrativa speciale quale componente dello stipendio tabellare e dell'assegno stesso.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, non può che concludersi nel senso dell'esistenza della volontà delle parti sociali - alle quali, come detto, è attribuita, attraverso la contrattazione collettiva, ai sensi del D.lgs. n. 165 del 2001, art. 45, la determinazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti - di non ribadire il divieto di cumulo precedentemente stabilito dalla contrattazione collettiva.
3. L'appello deve essere, pertanto, respinto.
7 4. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, della pluralità di parti costituite ma dell'assenza della fase istruttoria, mai espletata, con distrazione in favore dell'avv. Domenico Naso, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna il appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese di lite del Parte_1 presente grado, liquidate in € 6.000,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Domenico Naso.
Roma, 26.11.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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