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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12228 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO art. 281-sexies c.p.c.
Il Tribunale di Napoli, II^ Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini
(applicata ex art. 3 L. 117/2025), ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia RG 12839 2023
tra nato a [...] il [...] (c.f. C.F. 1 ), Parte_1 er procura dall'avv. Pierugo PALAZ r a
SCHIAVON ed elettivamente domiciliato nello studio dei medesimi;
parte opponente e nato a Napoli il 30/03/1961 (c.f. C.F. 2 ), CP_1 rappresentato e difeso per procura dall'avv. Carlo CARBONE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo;
parte opposta avente ad oggetto: promessa di pagamento - ricognizione di debito
Parte_1 : conclusioni della parte opponente concludendo per la revoca/declaratoria d'ineff e/o per la declaratoria d'inesistenza del credito vantato dall'opposto, con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione, anche ex art. 96 cpc.
: rigettare in rito e
. conclusioni per la parte opposta CP_1 proposta dal Dott. rito l'opposizione a in quanto inammissibile, infondata ed indimostrata, per Parte_1
,
i sopra esposte;
per l'effetto, confermare integralmente
323/2023 del Tribunale di Napoli, condannando il il de al pagamento già ingiuntogli, oltre rivalutazione ed Parte_1 Dott. to di quell'importo, maggiore o minore, ritenuto di inter giustizia;
c) condannare il Dott. Parte_1 alla refusione dei compensi di avvocato e delle sp ente giudizio (ed in aggiunta a quelli della fase monitoria già liquidati), oltre spese generali,
c.p.a. e i.v.a., come per legge. conclusioni della parte attrice/opponente:
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_1 otteneva il decreto ingiuntivo n° 3323/2023 del 27 aprile 2023 nei confronti del di lui fratello per l'importo di € €58.967,00 (oltreParte_1 و
interessi e spese), allegando di aver prestato al predetto la somma di € 268.967,00,
e di avere ottenuto la restituzione solo della minor somma di € 210.000,00.
Deduceva, altresì che Parte_1 aveva riconosciuto il debito per iscritto il 17 novembre 2017 e aveva promesso il rimborso tramite bonifico, restituendo tuttavia solo € 210.000,00 (tramite due bonifici: € 100.000 il 20/12/2017 e € 110.000 il
01/03/2018). Parte_1Con atto di citazione, depositato il 5 giugno 2023, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, deducendo l'inesistenza di un contratto di mutuo o prestito con CP_1 e la natura meramente contabile della e-mail del 17/11/2017, nella quale venivano riepilogate compensazioni tra fratelli debiti e crediti eterogenei, trai fratelli e le società dai medesimi partecipate e amministrate.
In particolare, Parte_1
negava l'esistenza di qualsiasi contratto di mutuo, non essendo avvenuta alcuna traditio del denaro;
О asseriva
• che il messaggio di posta elettronica del 17/11/2017 (che ammetteva aver inviato) non aveva natura di ricognizione di debito (art. 1988 c.c.), ma faceva parte di uno scambio informale di informazioni tra fratelli, riguardante la contabilità familiare e la contabilità delle società da costoro partecipate e gestite;
,che, infatti, i tre fratelli CP_1 e Parte_1 coinvolti nella presente vicenda processuale e il terzo fratello, Per_1 ) sono soci di varie società alcune assieme e altre ciascuno per proprio conto
(Immobiliare Mennillo, Sefarm, AN, TI): hanno, altresì, numerosi beni in comune;
che la gestione contabile era sempre stata informale, caratterizzata da improprie compensazioni anche tra debiti e crediti non dei singoli fratelli, ma anche delle società da costoro gestite e partecipate;
che, dopo il 2020 i rapporti tra i fratelli si deterioravano e sorgevano vari contenziosi;
che dal tenore letterale complessivo della mail sopracitata e dai prospetti allegati (files di Excel) appare evidente che Il file "foglio giallo dal 2015" contiene un elenco di spese fatte da ciascuno dei fratelli, per questioni inerenti interessi comuni (una rapida lettura del file consente di evincere come in detto elenco siano ricomprese le voci più disparate, dalle assicurazioni dei motocicli, all'effettuazioni di spese per conto del padre dei tre germani, passando per il pagamento di regali di natale, o di spese di gestione del ristorante "ITS" nella titolarità di AN s.r.l. oltre che voci di spesa relative alle società partecipate dai tre fratelli (Immobiliare Mennillo,
Sas, Sefarm Srl, TI Srl, Mister Srl, AN Srl, le spese domestiche della casa materna, multe stradali, e così via);
. che, altresì appare evidente che il debito non esisteva, all'esito delle varie compensazioni.
2la revoca del decreto ingiuntivo e, Chiedeva, dunque Parte_1 comunque, il rigetto della pretesa di CP_1
Con comparsa depositata il 6 marzo 2024, si costituiva la parte opposta
CP_1 , deducendo:
☐ che la e-mail del 17/11/2017 (nella quale Parte_1 scrive: "Avendo avuto il mutuo che mi serviva per coprire ogni pendenza... procedo nel bonificarvi rispettivamente: CP_1 =268.967 sul C/...") è prova documentale del debito ed espressione della volontà di pagarlo;
che tra le parti non è stato mai stipulato un mutuo, avendo, invece, Parte_1 beneficiato di prestito/finanziamento; che le argomentazioni dell'opponente relative alle compensazioni e ai bonifici,
☐
in realtà sono confessorie, poiché egli così ammette di aver avuto prestiti;
che le ricostruzioni contabili dell'opponente sono del tutto soggettive.
◉ Chiedeva, dunque, CP_1 il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. All'udienza del 16 gennaio 2024, dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, il giudice ammetteva le prove orali richieste dall'opponente.
I testimoni, Parte_1 ) eTestimone_1 (fratello di CP_1 e Tes_2 Parte_1 ) venivano sentiti all'udienza del 17 settembre[...]
,(moglie di del 4 dicembre 2024.
Entrambi, in sintesi, confermavano la gestione informale e condivisa dei rapporti economici tra i fratelli, la commistione tra spese personali e societarie e la prassi di procedere a improprie compensazioni. Testimone_1In particolare, asseriva che la società AN RL (gestita dal teste) esercitava un locale di sushi in un immobile della TI (altra società familiare), che i conti della AN s.r.l. erano altalenanti e che di solito i canoni venivano pagati su base semestrale: i pagamenti li seguivano i suoi fratelli (le parti della presente causa), ei bonifici venivano fatti da Parte_1 Asseriva che il file Excel depositato dall'opponente -quale allegato alla e-mail del 2017- riguardava le modalità attraverso le quali vennero definite le compensazioni inerenti le anticipazioni che i germani avevano effettuato in favore della Immobiliare
Mennillo s.a.s., ed in generale gli altri principali rapporti di credito-debito tra i germani e le società di famiglia, specificando che Parte_1 ha evoluto la gestione della contabilità mediante file Excel mostruosi per l'analiticità.
Controparte_2 asseriva che i dati rappresentati nella scheda
"Compensazioni 2018" (file sopra indicato) non sono relativi solo alla Immobiliare
Mennillo, ma anche ad alcune delle movimentazioni che intercorrevano tra i fratelli che avevano molte attività sia commerciali, sia personali. Aggiungeva che i fratelli in realtà avevano un immobiliare che si chiamava Immobiliare Mennillo, un'immobiliare che si chiamava "Sefarm", un ristorante che si chiamava "Izz" o
"AN"...per un periodo hanno avuto una società proprietaria di una barca che si chiamava" Per_2 facevano acquisti immobiliari personali che poi rivendevano.
,
In questo conteggio unitario avevano anche le spese personali di casa, della mamma, del cameriere, della riparazione della macchina, della benzina e molto altro (ad esempio i fiori della fidanzata di CP_1 , i soldi per pagare le bollette di casa). CP_3 asserendo che avevano una simile contabilità perché i tre fratelli vivevano insieme e gestivano insieme tutte le proprie attività perché hanno sempre perseguito questa filosofia dell'unione fa la forza e quindi qualsiasi attività finanziaria veniva condivisa. Infine, con memorie ex art. 127 ter c.p.c., da depositarsi entro il 15/12/2025, le parti precisavano le conclusioni e ribadivano le proprie difese e la causa in data 19/12/2025 veniva trattenuta della decisione.
IN DIRITTO
L'opposizione è fondata e deve essere accolta. Il decreto deve essere revocato.
Deve premettersi che l'art. 1988 c.c. nel disciplinare la promessa di pagamento e la ricognizione di un debito - dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria;
si tratta di un atto unilaterale, non negoziale, ricognitivo di un'obbligazione nascente da altra fonte, che produce non l'effetto di un'astrazione materiale, cioè sul piano del rapporto sostanziale, ma quello di mera "astrazione processuale"
,
con l'inversione dell'onere della prova. Tale effetto non dispensa, però, il promissario o colui che vuole avvalersi della ricognizione, dall'onere di allegare il rapporto sostanziale, quando il promittente o colui che ha effettuato il riconoscimento contesti l'esistenza di tale rapporto¹.
Nel caso di specie, l'opponente contestava l'esistenza di un rapporto sostanziale, quantomeno facente capo al predetto quale persona fisica, asserendo che tra i fratelli l'opponente, l'opposto e il terzo fratello Per_1 intercorrevano
,
plurimi rapporti, e altrettanti tra le società da costoro partecipate e gestite: a fronte di tale contestazione, CP_1 non allegava a quale rapporto sostanziale il debito che assumeva riconosciuto si riferisse. Tale precisazione appare, invece, imprescindibile, posto che:
il tenore letterale, non perspicuo, della e-mail del 17/11/2017, non consente di ritenere che riconosca di avere un debito personale versoParte_1 il fratello, distinto dai debiti della società da lui gestita verso società gestire dal fratello: la dichiarazione non è chiara e specifica e non consente di ritenere manifestata la volontà di riconoscere un debito determinato;
le testimonianze di Testimone_1 e Testimone_2 hanno, inoltre, confermato la gestione informale dei rapporti economici tra fratelli, e la commistione tra spese personali e societarie;
altresì, Testimone_1 ricordava
Parte_1 l'uso di prospetti Excel -quale quello prodotto da redatti da quest'ultimo per tenere traccia di tali intrecciati rapporti;
peraltro, le testimonianze predette possono essere ritenute attendibili (sebbene della coniuge dell'opponente e del fratello avente rapporti conflittuali con l'opposto), non solo perché precise e circostanziate, ma soprattutto in virtù della coincidenza con quanto desumibile dalla lettura della mail citata.
La decisione deve basarsi sui fatti allegati e provati: l'inversione dell'onere probatorio discendente dalla ricognizione di debito, non può dunque prescindere dalla compiuta individuazione dell'oggetto del processo che discende dalla allegazione dei fatti costitutivi del diritto.
Nel caso di specie, ciò non è avvenuto, poiché nella comparsa di costituzione,
CP_1 a fronte della contestazione da parte dell'opponente della '
sussistenza di un mutuo, afferma solo che:
"La fattispecie individuata nel ricorso per decreto ingiuntivo non è il mutuo, bensì quella del finanziamento o prestito, nella quale categoria è annoverabile anche la compensazione (invocata più volte, ed a ben notare contro se stessa, proprio da controparte) che, già nel diritto comune, costituisce un modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento di natura satisfattiva.
Nella tipologia di prestito o finanziamento qui in esame, in conclusione, rientrano pertanto sia le operazioni di credito tipiche, sia le prestazioni di garanzie reali o personali, sia i finanziamenti indiretti, dal momento che la nozione di
"finanziamento" non comprende i soli contratti di credito, ma ogni atto che comporti un'attribuzione patrimoniale, diretta od indiretta, accompagnata dall'obbligo della sua futura restituzione, senza che rilevi l'eventuale proposizione di azioni giudiziarie finalizzate al recupero del credito (cfr., al riguardo, Cass., 31 gennaio 2019, n. 3017)".
Tale affermazione non consente di individuare l'oggetto del processo, non consta nella allegazione del fatto costitutivo (provato con il riconoscimento di debito), non indica come sia avvenuto il finanziamento (con contratto di credito, compensazione, garanzia o altro), l'attribuzione diretta o indiretta, e quando ciò sia avvenuto.
Solo qualora il fatto costitutivo fosse stato allegato, e qualora potesse verificarsi che il documento prodotto quale riconoscimento di debito si riferisse effettivamente a tale fatto, l'opponente, avrebbe avuto l'onere di provare l'inesistenza di tale fatto costitutivo o la sua invalidità o, ad esempio, l'estinzione del debito avvenuta successivamente.
Per tale motivo, deve essere accolta l'opposizione e deve essere revocato il decreto ingiuntivo. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente la complessità delle questioni trattate, l'impegno profuso e la durata della causa.
In particolare, in applicazione di un valore intermedio tra il minimo e il medio dello scaglione di pertinenza (tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), vengono liquidati:
per la fase di studio: € 1.300,00;
per la fase introduttiva: € 900,00;
per la fase di trattazione: € 3.000,00;
per la fase decisionale: € 2.300,00;
e così complessivamente € 7.500,00. oltre spese generali (al 15%), e accessori come per legge.
Non può essere accolta, infine, la domanda della parte opponente di condanna della parti opposta ex articolo 96 c.p.c.: infatti, non è possibile ritenere che l'opposto abbia agito con mala fede o colpa grave oppure tenuto una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'avere agito pretestuosamente;
deve in proposito rammentarsi che
l'accertamento dell'infondatezza della domanda non comporta, di per sé, necessariamente la responsabilità aggravata invocata dalla convenuta, essendo invece necessario che la domanda appaia macroscopicamente inammissibile o manifestamente infondata;
nel caso di specie non si può giungere a tale conclusione, come palesato dallo scrutinio cui è stato necessario sottoporre le questioni oggetto della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 3323/2023 emesso dal TribunaleParte_1 di Napoli:
accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 3323/2023; condanna la parte opposta CP_1 al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente Parte_1
,spese che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (al 15%) come per legge e spese vive
(per l'iscrizione a ruolo).
Così deciso in Napoli, il 22/12/2025
IL GIUDICE dott.ssa Tiziana Lottini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1O Cass. n. 8891/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO art. 281-sexies c.p.c.
Il Tribunale di Napoli, II^ Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini
(applicata ex art. 3 L. 117/2025), ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia RG 12839 2023
tra nato a [...] il [...] (c.f. C.F. 1 ), Parte_1 er procura dall'avv. Pierugo PALAZ r a
SCHIAVON ed elettivamente domiciliato nello studio dei medesimi;
parte opponente e nato a Napoli il 30/03/1961 (c.f. C.F. 2 ), CP_1 rappresentato e difeso per procura dall'avv. Carlo CARBONE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo;
parte opposta avente ad oggetto: promessa di pagamento - ricognizione di debito
Parte_1 : conclusioni della parte opponente concludendo per la revoca/declaratoria d'ineff e/o per la declaratoria d'inesistenza del credito vantato dall'opposto, con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione, anche ex art. 96 cpc.
: rigettare in rito e
. conclusioni per la parte opposta CP_1 proposta dal Dott. rito l'opposizione a in quanto inammissibile, infondata ed indimostrata, per Parte_1
,
i sopra esposte;
per l'effetto, confermare integralmente
323/2023 del Tribunale di Napoli, condannando il il de al pagamento già ingiuntogli, oltre rivalutazione ed Parte_1 Dott. to di quell'importo, maggiore o minore, ritenuto di inter giustizia;
c) condannare il Dott. Parte_1 alla refusione dei compensi di avvocato e delle sp ente giudizio (ed in aggiunta a quelli della fase monitoria già liquidati), oltre spese generali,
c.p.a. e i.v.a., come per legge. conclusioni della parte attrice/opponente:
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_1 otteneva il decreto ingiuntivo n° 3323/2023 del 27 aprile 2023 nei confronti del di lui fratello per l'importo di € €58.967,00 (oltreParte_1 و
interessi e spese), allegando di aver prestato al predetto la somma di € 268.967,00,
e di avere ottenuto la restituzione solo della minor somma di € 210.000,00.
Deduceva, altresì che Parte_1 aveva riconosciuto il debito per iscritto il 17 novembre 2017 e aveva promesso il rimborso tramite bonifico, restituendo tuttavia solo € 210.000,00 (tramite due bonifici: € 100.000 il 20/12/2017 e € 110.000 il
01/03/2018). Parte_1Con atto di citazione, depositato il 5 giugno 2023, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, deducendo l'inesistenza di un contratto di mutuo o prestito con CP_1 e la natura meramente contabile della e-mail del 17/11/2017, nella quale venivano riepilogate compensazioni tra fratelli debiti e crediti eterogenei, trai fratelli e le società dai medesimi partecipate e amministrate.
In particolare, Parte_1
negava l'esistenza di qualsiasi contratto di mutuo, non essendo avvenuta alcuna traditio del denaro;
О asseriva
• che il messaggio di posta elettronica del 17/11/2017 (che ammetteva aver inviato) non aveva natura di ricognizione di debito (art. 1988 c.c.), ma faceva parte di uno scambio informale di informazioni tra fratelli, riguardante la contabilità familiare e la contabilità delle società da costoro partecipate e gestite;
,che, infatti, i tre fratelli CP_1 e Parte_1 coinvolti nella presente vicenda processuale e il terzo fratello, Per_1 ) sono soci di varie società alcune assieme e altre ciascuno per proprio conto
(Immobiliare Mennillo, Sefarm, AN, TI): hanno, altresì, numerosi beni in comune;
che la gestione contabile era sempre stata informale, caratterizzata da improprie compensazioni anche tra debiti e crediti non dei singoli fratelli, ma anche delle società da costoro gestite e partecipate;
che, dopo il 2020 i rapporti tra i fratelli si deterioravano e sorgevano vari contenziosi;
che dal tenore letterale complessivo della mail sopracitata e dai prospetti allegati (files di Excel) appare evidente che Il file "foglio giallo dal 2015" contiene un elenco di spese fatte da ciascuno dei fratelli, per questioni inerenti interessi comuni (una rapida lettura del file consente di evincere come in detto elenco siano ricomprese le voci più disparate, dalle assicurazioni dei motocicli, all'effettuazioni di spese per conto del padre dei tre germani, passando per il pagamento di regali di natale, o di spese di gestione del ristorante "ITS" nella titolarità di AN s.r.l. oltre che voci di spesa relative alle società partecipate dai tre fratelli (Immobiliare Mennillo,
Sas, Sefarm Srl, TI Srl, Mister Srl, AN Srl, le spese domestiche della casa materna, multe stradali, e così via);
. che, altresì appare evidente che il debito non esisteva, all'esito delle varie compensazioni.
2la revoca del decreto ingiuntivo e, Chiedeva, dunque Parte_1 comunque, il rigetto della pretesa di CP_1
Con comparsa depositata il 6 marzo 2024, si costituiva la parte opposta
CP_1 , deducendo:
☐ che la e-mail del 17/11/2017 (nella quale Parte_1 scrive: "Avendo avuto il mutuo che mi serviva per coprire ogni pendenza... procedo nel bonificarvi rispettivamente: CP_1 =268.967 sul C/...") è prova documentale del debito ed espressione della volontà di pagarlo;
che tra le parti non è stato mai stipulato un mutuo, avendo, invece, Parte_1 beneficiato di prestito/finanziamento; che le argomentazioni dell'opponente relative alle compensazioni e ai bonifici,
☐
in realtà sono confessorie, poiché egli così ammette di aver avuto prestiti;
che le ricostruzioni contabili dell'opponente sono del tutto soggettive.
◉ Chiedeva, dunque, CP_1 il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. All'udienza del 16 gennaio 2024, dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, il giudice ammetteva le prove orali richieste dall'opponente.
I testimoni, Parte_1 ) eTestimone_1 (fratello di CP_1 e Tes_2 Parte_1 ) venivano sentiti all'udienza del 17 settembre[...]
,(moglie di del 4 dicembre 2024.
Entrambi, in sintesi, confermavano la gestione informale e condivisa dei rapporti economici tra i fratelli, la commistione tra spese personali e societarie e la prassi di procedere a improprie compensazioni. Testimone_1In particolare, asseriva che la società AN RL (gestita dal teste) esercitava un locale di sushi in un immobile della TI (altra società familiare), che i conti della AN s.r.l. erano altalenanti e che di solito i canoni venivano pagati su base semestrale: i pagamenti li seguivano i suoi fratelli (le parti della presente causa), ei bonifici venivano fatti da Parte_1 Asseriva che il file Excel depositato dall'opponente -quale allegato alla e-mail del 2017- riguardava le modalità attraverso le quali vennero definite le compensazioni inerenti le anticipazioni che i germani avevano effettuato in favore della Immobiliare
Mennillo s.a.s., ed in generale gli altri principali rapporti di credito-debito tra i germani e le società di famiglia, specificando che Parte_1 ha evoluto la gestione della contabilità mediante file Excel mostruosi per l'analiticità.
Controparte_2 asseriva che i dati rappresentati nella scheda
"Compensazioni 2018" (file sopra indicato) non sono relativi solo alla Immobiliare
Mennillo, ma anche ad alcune delle movimentazioni che intercorrevano tra i fratelli che avevano molte attività sia commerciali, sia personali. Aggiungeva che i fratelli in realtà avevano un immobiliare che si chiamava Immobiliare Mennillo, un'immobiliare che si chiamava "Sefarm", un ristorante che si chiamava "Izz" o
"AN"...per un periodo hanno avuto una società proprietaria di una barca che si chiamava" Per_2 facevano acquisti immobiliari personali che poi rivendevano.
,
In questo conteggio unitario avevano anche le spese personali di casa, della mamma, del cameriere, della riparazione della macchina, della benzina e molto altro (ad esempio i fiori della fidanzata di CP_1 , i soldi per pagare le bollette di casa). CP_3 asserendo che avevano una simile contabilità perché i tre fratelli vivevano insieme e gestivano insieme tutte le proprie attività perché hanno sempre perseguito questa filosofia dell'unione fa la forza e quindi qualsiasi attività finanziaria veniva condivisa. Infine, con memorie ex art. 127 ter c.p.c., da depositarsi entro il 15/12/2025, le parti precisavano le conclusioni e ribadivano le proprie difese e la causa in data 19/12/2025 veniva trattenuta della decisione.
IN DIRITTO
L'opposizione è fondata e deve essere accolta. Il decreto deve essere revocato.
Deve premettersi che l'art. 1988 c.c. nel disciplinare la promessa di pagamento e la ricognizione di un debito - dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria;
si tratta di un atto unilaterale, non negoziale, ricognitivo di un'obbligazione nascente da altra fonte, che produce non l'effetto di un'astrazione materiale, cioè sul piano del rapporto sostanziale, ma quello di mera "astrazione processuale"
,
con l'inversione dell'onere della prova. Tale effetto non dispensa, però, il promissario o colui che vuole avvalersi della ricognizione, dall'onere di allegare il rapporto sostanziale, quando il promittente o colui che ha effettuato il riconoscimento contesti l'esistenza di tale rapporto¹.
Nel caso di specie, l'opponente contestava l'esistenza di un rapporto sostanziale, quantomeno facente capo al predetto quale persona fisica, asserendo che tra i fratelli l'opponente, l'opposto e il terzo fratello Per_1 intercorrevano
,
plurimi rapporti, e altrettanti tra le società da costoro partecipate e gestite: a fronte di tale contestazione, CP_1 non allegava a quale rapporto sostanziale il debito che assumeva riconosciuto si riferisse. Tale precisazione appare, invece, imprescindibile, posto che:
il tenore letterale, non perspicuo, della e-mail del 17/11/2017, non consente di ritenere che riconosca di avere un debito personale versoParte_1 il fratello, distinto dai debiti della società da lui gestita verso società gestire dal fratello: la dichiarazione non è chiara e specifica e non consente di ritenere manifestata la volontà di riconoscere un debito determinato;
le testimonianze di Testimone_1 e Testimone_2 hanno, inoltre, confermato la gestione informale dei rapporti economici tra fratelli, e la commistione tra spese personali e societarie;
altresì, Testimone_1 ricordava
Parte_1 l'uso di prospetti Excel -quale quello prodotto da redatti da quest'ultimo per tenere traccia di tali intrecciati rapporti;
peraltro, le testimonianze predette possono essere ritenute attendibili (sebbene della coniuge dell'opponente e del fratello avente rapporti conflittuali con l'opposto), non solo perché precise e circostanziate, ma soprattutto in virtù della coincidenza con quanto desumibile dalla lettura della mail citata.
La decisione deve basarsi sui fatti allegati e provati: l'inversione dell'onere probatorio discendente dalla ricognizione di debito, non può dunque prescindere dalla compiuta individuazione dell'oggetto del processo che discende dalla allegazione dei fatti costitutivi del diritto.
Nel caso di specie, ciò non è avvenuto, poiché nella comparsa di costituzione,
CP_1 a fronte della contestazione da parte dell'opponente della '
sussistenza di un mutuo, afferma solo che:
"La fattispecie individuata nel ricorso per decreto ingiuntivo non è il mutuo, bensì quella del finanziamento o prestito, nella quale categoria è annoverabile anche la compensazione (invocata più volte, ed a ben notare contro se stessa, proprio da controparte) che, già nel diritto comune, costituisce un modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento di natura satisfattiva.
Nella tipologia di prestito o finanziamento qui in esame, in conclusione, rientrano pertanto sia le operazioni di credito tipiche, sia le prestazioni di garanzie reali o personali, sia i finanziamenti indiretti, dal momento che la nozione di
"finanziamento" non comprende i soli contratti di credito, ma ogni atto che comporti un'attribuzione patrimoniale, diretta od indiretta, accompagnata dall'obbligo della sua futura restituzione, senza che rilevi l'eventuale proposizione di azioni giudiziarie finalizzate al recupero del credito (cfr., al riguardo, Cass., 31 gennaio 2019, n. 3017)".
Tale affermazione non consente di individuare l'oggetto del processo, non consta nella allegazione del fatto costitutivo (provato con il riconoscimento di debito), non indica come sia avvenuto il finanziamento (con contratto di credito, compensazione, garanzia o altro), l'attribuzione diretta o indiretta, e quando ciò sia avvenuto.
Solo qualora il fatto costitutivo fosse stato allegato, e qualora potesse verificarsi che il documento prodotto quale riconoscimento di debito si riferisse effettivamente a tale fatto, l'opponente, avrebbe avuto l'onere di provare l'inesistenza di tale fatto costitutivo o la sua invalidità o, ad esempio, l'estinzione del debito avvenuta successivamente.
Per tale motivo, deve essere accolta l'opposizione e deve essere revocato il decreto ingiuntivo. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente la complessità delle questioni trattate, l'impegno profuso e la durata della causa.
In particolare, in applicazione di un valore intermedio tra il minimo e il medio dello scaglione di pertinenza (tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), vengono liquidati:
per la fase di studio: € 1.300,00;
per la fase introduttiva: € 900,00;
per la fase di trattazione: € 3.000,00;
per la fase decisionale: € 2.300,00;
e così complessivamente € 7.500,00. oltre spese generali (al 15%), e accessori come per legge.
Non può essere accolta, infine, la domanda della parte opponente di condanna della parti opposta ex articolo 96 c.p.c.: infatti, non è possibile ritenere che l'opposto abbia agito con mala fede o colpa grave oppure tenuto una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'avere agito pretestuosamente;
deve in proposito rammentarsi che
l'accertamento dell'infondatezza della domanda non comporta, di per sé, necessariamente la responsabilità aggravata invocata dalla convenuta, essendo invece necessario che la domanda appaia macroscopicamente inammissibile o manifestamente infondata;
nel caso di specie non si può giungere a tale conclusione, come palesato dallo scrutinio cui è stato necessario sottoporre le questioni oggetto della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 3323/2023 emesso dal TribunaleParte_1 di Napoli:
accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 3323/2023; condanna la parte opposta CP_1 al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente Parte_1
,spese che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (al 15%) come per legge e spese vive
(per l'iscrizione a ruolo).
Così deciso in Napoli, il 22/12/2025
IL GIUDICE dott.ssa Tiziana Lottini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1O Cass. n. 8891/2010