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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/03/2024, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Catania – Sezione Lavoro – composta dai magistrati dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore dott.ssa Viviana Urso Consigliere dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 99/2022 R.G., promossa da
(cod.fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. E. Licciardello
Appellante
CONTRO
(cod.fisc. Controparte_1
), in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difes0 dall' avv. P.IVA_1
V. Schilirò
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4293/2021 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva parzialmente la domanda proposta dall'odierno appellante volta ad ottenere l'accertamento della irripetibilità delle somme che l aveva richiesto in CP_2
quanto pagate indebitamente a titolo di pensione ordinaria di inabilità nel periodo da novembre 2014 ad ottobre 2017.
In particolare, il giudicante, richiamata la normativa disciplinante l'istituto, ossia l'art. 13 comma 2 l. n. 412 del 1991, osservava che al momento della presentazione della domanda di pensione ordinaria di inabilità il ricorrente aveva comunicato all i redditi percepiti negli anni 2013 e 2014 al fine di consentire il calcolo della CP_2
prestazione e che, a fronte della comunicazione di tali dati reddituali, l'ente previdenziale avrebbe dovuto richiedere la restituzione dell'indebito relativo al 2014 entro l'anno civile successivo;
di conseguenza la richiesta pervenuta il 23.5.2018 era tardiva rispetto al termine di decadenza previsto dalla norma sopra richiamata.
Secondo il tribunale per gli anni successivi, invece, la richiesta di indebito del primo novembre 2017 era tempestiva già rispetto alla comunicazione dei dati reddituali relativi all'anno 2015, effettuata nel settembre 2016. Il decidente compensava tra le parti le spese processuali.
Avverso la pronuncia proponeva appello;
resisteva l'istituto Parte_1
appellato.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 15 febbraio 2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con un primo motivo l'appellante censura la sentenza per erronea applicazione della normativa che regola la ripetibilità dell'indebito previdenziale. Evidenzia, in particolare, che l'indebito è scaturito da un originario errore dell'istituto che, in sede di prima liquidazione, nonostante la corretta comunicazione dei dati reddituali, ha omesso di applicare la previsione dell'art. 1 comma 42 l. n. 335 del 995 riguardante il caso di cumulo della pensione di inabilità con redditi di lavoro dipendente. Sostiene che, di conseguenza, non operi la previsione normativa riguardante la verifica dei dati reddituali e la conseguente ripetibilità dell'indebito entro l'anno, applicata dal tribunale, quanto la previsione del primo comma dell'art. 13 riguardante l'indebito causato da errore dell'istituto e come tale interamente non ripetibile.
2) In subordine, invoca la decadenza dall'azione di recupero, atteso che i dati reddituali da cui nasceva l'indebito erano già in possesso dell'istituto alla data di domanda della pensione. 3) L'appello non può essere accolto.
Invero l'art. 13 della l. n. 412 del 1991, nella previsione contenuta nei primi due commi (“
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n.
88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_2
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”), non può essere interpretato nel senso prospettato dall'appellante.
Nulla nella dizione della norma consente di escludere che, qualora in sede di controllo annuale dei redditi si avveda dell'errore commesso in sede di prima liquidazione, l'istituto non possa recuperare quanto pagato indebitamente nel termine annuale previsto dal secondo comma dell'art. 13.
La piena applicabilità all'ipotesi in esame dell'art. 13 secondo comma comporta la correttezza della pronuncia impugnata che ha escluso la decadenza annuale, avendo l'istituto corretto l'originario errore a seguito della verifica dei redditi relativi all'anno
2015, per cui da tale data decorre il termine annuale per il recupero dell'indebito relativo a questa tale annualità e a quelle successive.
4) Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro
26.001,00 ed euro 52.000,00 in ragione dell'attività difensiva espletata.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processali che liquida in euro
4.996,00, oltre spese generali;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 15 febbraio 2024.
Il Presidente estensore
dott.ssa Graziella Parisi