CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO MICHELE, Presidente e Relatore
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
MANUALI VALENTINA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 359/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T3NIPRN00037 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T3NIPRN00037 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T3NIPRN00037 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T3NIPRN00038 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T3NIPRN00038 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T3NIPRN00038 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T3NIPRN00039 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T3NIPRN00039 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T3NIPRN00039 IRAP 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso alla Corte di Giustizia di Perugia, la ricorrente società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante, ha impugnato le intimazioni di pagamenti n. T3NIPRN00037/2025;
T3NIPRN00038/2025 T3NIPRN00039/2025, mediante le quali l'Agente per la Riscossione, richiede (a seguito di accertamento delle imposte dirette, dell'Irap e dell'IVA, per gli anni d'imposta 2015, 2016 e
2017) la somma di € 1.285.505,00, a seguito di iscrizione provvisoria derivante dalla sentenza resa dalla
CGT di II grado dell'Umbria n. 92 del 17.3.2025 (di riforma della decisione resa dalla Corte di Giustizia di I grado di Perugia n. 67/2024), impugnata in Cassazione.
1.1. Assume la parte ricorrente che le sanzioni irrogate (pari al 200%) sono sproporzionate e comunque rese in violazione dello jus superveniens (d. lgs. n. 87 del 2024). Chiede la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente procedimento, perché la decisione che fonda il presupposto dell'emissione e notifica della cartella di pagamento non è definitiva, e quel procedimento, e questo, sarebbero legati da un rapporto di pregiudizialità.
1.2. Si è costituita l'Agente della Entrate, sostenendo la correttezza e regolarità del proprio operato.
1.3. Con decreto monocratico del 17.12.2022 di accoglimento dell'istanza cautelare urgente, le cartelle sono state sospese, decisione confermata poi dal Collegio nell'udienza del 16.9.2025; all'udienza del 13 gennaio 2026 la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso non merita favorevole apprezzamento.
3. In via preliminare, occorre vagliare la richiesta di sospensione del presente processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per pretesa pregiudizialità col giudizio pendente in Corte di cassazione, sulla decisione della
Corte di giustizia tributaria di II grado dell'Umbria (con decisione n. 92/2025), che ha annullato la decisione resa dalla CGT di I grado di Perugia, alla base delle cartelle in questa sede gravate.
3.1. Sebbene in un primo tempo la Corte abbia ravvisato l'opportunità di procedere alla sospensione del giudizio, si ritiene, melius re perpensa, che non vi siano ostacoli a definire la presente lite.
3.2. Fin dalla pronuncia a Sezioni Unite del giugno 2012, la Corte di Cassazione ha affermato che nell'interpretazione sistematica della disciplina del processo occorre riconoscere un ruolo decisivo all'art. 282 del codice di rito come modificato dalla l. n. 353 del 1990. Infatti, con tale disposizione è stata riconosciuta provvisoria esecutività tra le parti alla sentenza di primo grado e ciò ha determinato una cesura tra la posizione delle parti in controversia tra loro nel giudizio di primo grado … e la situazione in cui le stesse parti si vengono a trovare dopo la decisione del giudice che, conosciuta la controversia, dichiara lo stato del diritto tra loro. In tal modo l'ordinamento (anche allo scopo di scoraggiare il protrarsi della lite che, al contrario, risulterebbe favorito se all'impugnazione si attribuisse l'effetto di ripristinare le posizioni di partenza), che guarda con sfavore al fenomeno sospensivo del processo (si veda in tal senso la sentenza della Corte costituzionale 31.5.1996, n. 182), riconosce il valore della composizione della controversia come dichiarato conforme a diritto da un giudice terzo e imparziale (ai sensi del comma 2 dell'art. 111 della Costituzione).
3.2.1. Pertanto, sotto un primo aspetto, “il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originano di lite e giustifica sia l'esecuzione provvisoria, quando a quel diritto si tratti di adeguare la realtà materiale, sia l'autorità della sentenza di primo grado nell'ambito della relazione tra lite sulla causa pregiudiziale e lite sulla causa pregiudicata”
(sentenza 19.6.2012, n. 10027).
3.2.2. In seguito la Corte, sempre a Sezioni Unite, ha affermato che, salvi i casi in cui la sospensione è imposta da una disposizione normativa specifica che richiede di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, solo ai sensi dell'art. 337 c.p.c., comma 2, e applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336 c.p.c., comma 2 (sentenza 29.7.2021, n. 21763).
3.2.3. La Corte di legittimità sostiene dunque che:
- salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica che richiede di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante è stato definito con sentenza, anche non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta solamente ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.;
- quando la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., e il giudice abbia invece provveduto ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento
è illegittimo e deve essere annullato (presentando istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio va riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione in base al menzionato art. 337, comma 2, c.p.c. (sez. VI,
9.7.2018, n. 17936; id., n. 27164 del 2023, cit.);
- ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2,
c.p.c., è anzitutto indispensabile che “la Parte richiedente invochi una decisione per sé favorevole che non sia ancora definitiva” (Cass. civ., sez. V, 9.10.2019, n. 25251; id., sez. V, 4.9.2024, n. 23700);
- anche nel contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, “non può nutrirsi dubbio alcuno circa la correttezza del principio di diritto che 'salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato,
è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 c.p.c.” (Cass. civ., sez.
VI, 6.10.2017, n. 23480; id., sez. V, 25.3.2024, n. 7952; id., sez. V, 24.6.2024, n. 17323).
3.3. Applicando i suesposti principi alla vicenda di causa, vale osservare che:
- la sospensione del presente processo chiesta dal Ricorrente ai sensi dell'art. 295 c.p.c. non è giuridicamente possibile perché sulla causa pregiudicante è intervenuta una sentenza di primo grado e pure una sentenza d'appello; - un'eventuale sospensione potrebbe pertanto essere disposta solo ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.;
- nondimeno, va esclusa l'applicabilità dell'art. 337, comma 2, c.p.c. perché la parte ha invocato una sentenza a sé sfavorevole (sia di I che di II Grado).
Peraltro l'iscrizione provvisoria della pretesa fiscale dedotta in un giudizio è stabilita in modo specifico dal legislatore, mediante un attento bilanciamento delle due contrapposte esigenza (quello della parte a non essere esposta ad un pagamento che potrebbe risultare, all'esito della vicenda giurisdizione, non dovuto;
quello dell'erario a riscuotere quanto meno una parte di ciò che è stato accertato – sebbene non in via definitiva – per effetto di una decisione giurisdizionale).
D'altra parte il raccordo fra le due vicende (la causa madre e la causa sulla successiva riscossione della pretesa fiscale oggetto della causa madre) è assicurato dall'istituto della sospensione della esecutività della sentenza (tanto di I grado che di II grado).
4. Con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente deduce la nullità delle intimazioni gravate perché contenenti una pretesa fiscale illegittima, specialmente con riferimento alla irrogazione delle sanzioni. In buona sostanza il ricorrente ripercorre e ripropone le censure sollevate del contenzioso originario.
4.1. Le argomentazioni avanzate nel merito della pretesa dedotta nel giudizio madre sono inammissibili perché sono volte a rimettere in discussione le menzionate decisioni tributarie. Ed è chiaro che questa
Corte non può tornare sul merito di decisioni già assunte perché, in applicazione del principio del ne bis in idem, è vietato allo stesso giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia.
5. In conclusione, il ricorso non può essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio sostenute dall'Agenzia resistente per
€ 7.500,00 più accessori se dovuti.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO MICHELE, Presidente e Relatore
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
MANUALI VALENTINA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 359/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T3NIPRN00037 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T3NIPRN00037 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T3NIPRN00037 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T3NIPRN00038 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T3NIPRN00038 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T3NIPRN00038 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T3NIPRN00039 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T3NIPRN00039 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T3NIPRN00039 IRAP 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso alla Corte di Giustizia di Perugia, la ricorrente società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante, ha impugnato le intimazioni di pagamenti n. T3NIPRN00037/2025;
T3NIPRN00038/2025 T3NIPRN00039/2025, mediante le quali l'Agente per la Riscossione, richiede (a seguito di accertamento delle imposte dirette, dell'Irap e dell'IVA, per gli anni d'imposta 2015, 2016 e
2017) la somma di € 1.285.505,00, a seguito di iscrizione provvisoria derivante dalla sentenza resa dalla
CGT di II grado dell'Umbria n. 92 del 17.3.2025 (di riforma della decisione resa dalla Corte di Giustizia di I grado di Perugia n. 67/2024), impugnata in Cassazione.
1.1. Assume la parte ricorrente che le sanzioni irrogate (pari al 200%) sono sproporzionate e comunque rese in violazione dello jus superveniens (d. lgs. n. 87 del 2024). Chiede la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente procedimento, perché la decisione che fonda il presupposto dell'emissione e notifica della cartella di pagamento non è definitiva, e quel procedimento, e questo, sarebbero legati da un rapporto di pregiudizialità.
1.2. Si è costituita l'Agente della Entrate, sostenendo la correttezza e regolarità del proprio operato.
1.3. Con decreto monocratico del 17.12.2022 di accoglimento dell'istanza cautelare urgente, le cartelle sono state sospese, decisione confermata poi dal Collegio nell'udienza del 16.9.2025; all'udienza del 13 gennaio 2026 la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso non merita favorevole apprezzamento.
3. In via preliminare, occorre vagliare la richiesta di sospensione del presente processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per pretesa pregiudizialità col giudizio pendente in Corte di cassazione, sulla decisione della
Corte di giustizia tributaria di II grado dell'Umbria (con decisione n. 92/2025), che ha annullato la decisione resa dalla CGT di I grado di Perugia, alla base delle cartelle in questa sede gravate.
3.1. Sebbene in un primo tempo la Corte abbia ravvisato l'opportunità di procedere alla sospensione del giudizio, si ritiene, melius re perpensa, che non vi siano ostacoli a definire la presente lite.
3.2. Fin dalla pronuncia a Sezioni Unite del giugno 2012, la Corte di Cassazione ha affermato che nell'interpretazione sistematica della disciplina del processo occorre riconoscere un ruolo decisivo all'art. 282 del codice di rito come modificato dalla l. n. 353 del 1990. Infatti, con tale disposizione è stata riconosciuta provvisoria esecutività tra le parti alla sentenza di primo grado e ciò ha determinato una cesura tra la posizione delle parti in controversia tra loro nel giudizio di primo grado … e la situazione in cui le stesse parti si vengono a trovare dopo la decisione del giudice che, conosciuta la controversia, dichiara lo stato del diritto tra loro. In tal modo l'ordinamento (anche allo scopo di scoraggiare il protrarsi della lite che, al contrario, risulterebbe favorito se all'impugnazione si attribuisse l'effetto di ripristinare le posizioni di partenza), che guarda con sfavore al fenomeno sospensivo del processo (si veda in tal senso la sentenza della Corte costituzionale 31.5.1996, n. 182), riconosce il valore della composizione della controversia come dichiarato conforme a diritto da un giudice terzo e imparziale (ai sensi del comma 2 dell'art. 111 della Costituzione).
3.2.1. Pertanto, sotto un primo aspetto, “il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originano di lite e giustifica sia l'esecuzione provvisoria, quando a quel diritto si tratti di adeguare la realtà materiale, sia l'autorità della sentenza di primo grado nell'ambito della relazione tra lite sulla causa pregiudiziale e lite sulla causa pregiudicata”
(sentenza 19.6.2012, n. 10027).
3.2.2. In seguito la Corte, sempre a Sezioni Unite, ha affermato che, salvi i casi in cui la sospensione è imposta da una disposizione normativa specifica che richiede di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, solo ai sensi dell'art. 337 c.p.c., comma 2, e applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336 c.p.c., comma 2 (sentenza 29.7.2021, n. 21763).
3.2.3. La Corte di legittimità sostiene dunque che:
- salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica che richiede di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante è stato definito con sentenza, anche non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta solamente ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.;
- quando la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., e il giudice abbia invece provveduto ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento
è illegittimo e deve essere annullato (presentando istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio va riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione in base al menzionato art. 337, comma 2, c.p.c. (sez. VI,
9.7.2018, n. 17936; id., n. 27164 del 2023, cit.);
- ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2,
c.p.c., è anzitutto indispensabile che “la Parte richiedente invochi una decisione per sé favorevole che non sia ancora definitiva” (Cass. civ., sez. V, 9.10.2019, n. 25251; id., sez. V, 4.9.2024, n. 23700);
- anche nel contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, “non può nutrirsi dubbio alcuno circa la correttezza del principio di diritto che 'salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato,
è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 c.p.c.” (Cass. civ., sez.
VI, 6.10.2017, n. 23480; id., sez. V, 25.3.2024, n. 7952; id., sez. V, 24.6.2024, n. 17323).
3.3. Applicando i suesposti principi alla vicenda di causa, vale osservare che:
- la sospensione del presente processo chiesta dal Ricorrente ai sensi dell'art. 295 c.p.c. non è giuridicamente possibile perché sulla causa pregiudicante è intervenuta una sentenza di primo grado e pure una sentenza d'appello; - un'eventuale sospensione potrebbe pertanto essere disposta solo ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.;
- nondimeno, va esclusa l'applicabilità dell'art. 337, comma 2, c.p.c. perché la parte ha invocato una sentenza a sé sfavorevole (sia di I che di II Grado).
Peraltro l'iscrizione provvisoria della pretesa fiscale dedotta in un giudizio è stabilita in modo specifico dal legislatore, mediante un attento bilanciamento delle due contrapposte esigenza (quello della parte a non essere esposta ad un pagamento che potrebbe risultare, all'esito della vicenda giurisdizione, non dovuto;
quello dell'erario a riscuotere quanto meno una parte di ciò che è stato accertato – sebbene non in via definitiva – per effetto di una decisione giurisdizionale).
D'altra parte il raccordo fra le due vicende (la causa madre e la causa sulla successiva riscossione della pretesa fiscale oggetto della causa madre) è assicurato dall'istituto della sospensione della esecutività della sentenza (tanto di I grado che di II grado).
4. Con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente deduce la nullità delle intimazioni gravate perché contenenti una pretesa fiscale illegittima, specialmente con riferimento alla irrogazione delle sanzioni. In buona sostanza il ricorrente ripercorre e ripropone le censure sollevate del contenzioso originario.
4.1. Le argomentazioni avanzate nel merito della pretesa dedotta nel giudizio madre sono inammissibili perché sono volte a rimettere in discussione le menzionate decisioni tributarie. Ed è chiaro che questa
Corte non può tornare sul merito di decisioni già assunte perché, in applicazione del principio del ne bis in idem, è vietato allo stesso giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia.
5. In conclusione, il ricorso non può essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio sostenute dall'Agenzia resistente per
€ 7.500,00 più accessori se dovuti.