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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/11/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2979/2023
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2979/2023 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 5 novembre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. MAURO GIUSEPPE Parte_1 Per essuno Controparte_1
Il Giudice invita la parte a rassegnare le conclusioni.
L'avv. Mauro si riporta al ricorso ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2979/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURO Parte_1 C.F._1 GIUSEPPE, con elezione di domicilio in FIRENZE, VIA XX SETTEMBRE N. 60, presso l'avv. STEFANO SALIMBENI PARTE RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.10.2023, ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di Controparte_1
dal 6.09.2021 al 27.06.2022 (ovvero sino alla chiusura dei locali nei quali espletava la
[...] sua prestazione lavorativa), in assenza di regolarizzazione contrattuale e previdenziale (nonostante i suoi ripetuti solleciti e le rassicurazioni datoriali in merito alla sua regolarizzazione), presso il negozio di via Nazionale, n. 123/R, a Firenze, con mansioni di piercer;
b) di avere osservato un orario di lavoro dal lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, percependo la somma di euro 200,00 mensili;
c) di avere presentato richiesta di intervento all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze, in data 10.01.2023; Con
d) che il tentativo di conciliazione promosso dall' di Firenze non riusciva per mancata adesione della società datrice di lavoro;
e) di avere, pertanto, diritto all'accertamento della sussistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal 6.09.2021 al 27.06.2022, con orario di lavoro a tempo pieno, con inquadramento nel livello I CCNL Acconciatura ed Estetica, ed alla conseguente condanna
2 della società resistente al pagamento, a suo favore, della somma complessiva di euro 21.429,72 lordi, dovuta a titolo di retribuzione ordinaria, straordinaria, gratifica natalizia, ferie non godute, indennità sostitutiva del preavviso e TFR, oltre interessi e rivalutazione, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, da liquidarsi equitativamente nella misura di euro 18.586,17.
Il ricorrente ha, pertanto, chiesto all'intestato Tribunale di: “accertate la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 6/09/2021 al 27/06/2022 tra il sig. e l'“ Parte_1 [...]
e l'esistenza dei danni subiti dal primo per la condotta Controparte_1 antigiuridica dell'azienda citata, condannare la società resistente al pagamento in favore dell'odierno ricorrente dell'ammontare complessivo di €. 40.000,00, o in quel diverso ammontare ritenuto di giustizia ad istruttoria ultimata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali moratori, di cui €.
19.586,17 a titolo di differenze retributive maturate, €. 581,66 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, €. 1.261,72 a titolo di trattamento di fine rapporto (T.F.R.) ed €. 253,76 a titolo di spese sostenute per la consulenza, oltre al versamento dell'omesse ritenute previdenziali ed assistenziali, nonché €. 18.586,17, determinato in via equitativa, o altro importo da liquidare secondo equità, a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore a seguito del comportamento antigiuridico della convenuta, con vittoria integrale di spese e competenze di causa.”.
Nonostante la regolarità della notifica (effettuata via PEC in data 23.11.2023),
[...] non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia, con Controparte_1 ordinanza del 19.07.2024.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti da parte ricorrente, con prove orali
(assunte all'udienza del 5.03.2025) e con i nuovi conteggi depositati da parte ricorrente in data
1.07.2025 ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di cui in narrativa.
L'esistenza e la durata del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, nonché l'orario di lavoro osservato e le mansioni espletate dal ricorrente ed il conseguente inquadramento contrattuale sono emersi dalla testimonianza di ex dipendente (in nero) della società resistente, dal Testimone_1 settembre 2021 al giugno 2022, il quale ha dichiarato che: “ho conosciuto il ricorrente sul luogo di lavoro, presso l' in via Nazionale a Firenze, sono stato dipendente della società Controparte_1 resistente, da settembre 2021 a giugno 2022, quando il negozio ha chiuso, io sono tatuatore, il contratto doveva esserci, io ed il ricorrente abbiamo più volte chiesto alla signora la CP_1 proprietaria, di essere assunti formalmente e regolarmente, ma non è mai successo, io lavoravo dalle
3 10.00 alle 19.00/20.00, dal lunedì al sabato, dipendeva dai giorni a volte si faceva mezz'ora in più, il sabato, o in meno, io lavoravo con il ricorrente, negli stessi giorni e negli stessi orari, seguivamo
l'orario del negozio;
non ho cause pendenti con la società resistente;
Sul 1: il ricorrente ha iniziato a lavorare per la società resistente come me, nel settembre 2021, qualche giorno dopo di me, presso il negozio in via Nazionale a Firenze;
Sul 2: confermo l'orario di lavoro Controparte_3 giornaliero e settimanale indicato in capitolo, l'orario di lavoro del ricorrente era deciso dalla signora
che decideva anche come dovevamo comportarci con i clienti, come dovevamo lavorare;
CP_1
Sul 3: anche il ricorrente ha lavorato, come me, da settembre 2021 a giugno 2022, poi il negozio ha chiuso da un giorno all'altro, senza preavviso, e ci siamo trovati entrambi senza lavoro, il ricorrente lavorava come piercer all'interno dello studio, io ero tatuatore, oltre a noi due c'era il sig.
[...]
che era shop manager, e un'altra dipendente;
Sul 4: le direttive di lavoro al ricorrente le Per_1 dava la signora che gestiva il negozio, prendeva gli appuntamenti, si occupava degli CP_1 incassi e indicava ai dipendenti le mansioni da svolgere. Sul 5: confermo il capitolo, preciso che spesso la ci riprendeva perché, a suo parere, sprecavamo energia elettrica, preciso inoltre CP_1 che noi dipendenti non maneggiavamo il denaro incassato, se ne occupava la spesso ci CP_1 trovavamo a dovere comprare i materiali per il lavoro, per esempio i rotoli di carta, spesso con denaro nostro”.
Inoltre, attesa la mancata presentazione, senza giustificato motivo (nonostante la regolare notifica, in data 11.09.2024, dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale), della legale rappresentante della società resistente all'udienza del 5.03.2025, per rendere l'interrogatorio formale, ed alla luce del complesso delle risultanze della svolta istruttoria orale (in particolare, delle dichiarazioni rese dal teste
, possono ritenersi come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, ai sensi dell'art. 232, comma Tes_1
1, c.p.c.
Sulla scorta delle predette dichiarazioni e della mancata presentazione senza giustificato motivo della legale rappresentante della resistente all'udienza del 5.03.2025, per rendere l'interrogatorio formale, devono, pertanto, ritenersi provati l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso tra le parti (dal 6.09.2021 al 27.06.2022), l'inquadramento spettante al lavoratore (al quale erano attribuite le mansioni di piercer, sussumibili nella declaratoria del II livello
CCNL Acconciatura ed Estetica, attribuito ai “lavoratori in possesso del relativo attestato professionale (nelle regioni in cui è obbligatorio) che, sotto la guida del titolare o di altro lavoratore inquadrato nel 1° livello, siano in grado di eseguire tutti i trattamenti di tatuaggio, micropigmentazione o piercing secondo la propria competenza comprovata dal responsabile del centro”, non essendo emerso, all'esito della espletata istruttoria orale, lo svolgimento, da parte del
4 ricorrente, delle attività di coordinamento proprie del superiore livello I), l'orario di lavoro a tempo pieno (per 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, con un'ora di Con pausa pranzo;
v. anche la richiesta di intervento presentata dal ricorrente all' di Firenze), il trattamento retributivo dovuto (per retribuzione ordinaria, straordinaria, gratifica natalizia, ferie non godute, indennità sostitutiva del preavviso e TFR), per la somma capitale lorda di € 14.077,52
(quantificata tenuto conto del conteggio depositato da parte ricorrente in data 1.07.2025, sulla scorta dei parametri di cui all'ordinanza dell'8.04.2025), oltre interessi e rivalutazione.
Per contro, la società resistente, alla quale, come debitrice (quantomeno, con riferimento ai titoli retributivi aventi carattere ordinario, quali retribuzione ordinaria, diretta e differita, TFR e competenze di fine rapporto, ecc.), spettava la prova del fatto estintivo (il pagamento), restando contumace non ha assolto all'onere che le competeva in ordine all'adempimento delle proprie obbligazioni, né, più in generale, ha svolto alcun tipo di difesa a confutazione dei fatti costitutivi dell'an e del quantum della domanda.
Conseguentemente, parte resistente deve essere condannata al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva lorda di euro 14.077,52, oltre interessi e rivalutazione, per i titoli retributivi suindicati.
Deve, invece, essere respinta la domanda di condanna della resistente al pagamento, direttamente a favore del ricorrente, dei contributi previdenziali, non essendovi, sul punto, legittimazione in capo al lavoratore (bensì in capo ad INPS e non essendo stata formulata in ricorso una domanda di regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente, che avrebbe comportato la necessità di integrare il contraddittorio con l'Istituto previdenziale).
Deve, infine, essere respinta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali genericamente formulata in ricorso, in difetto di qualsivoglia specifica allegazione e richiesta di prova in ordine all'an e al quantum debeatur.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 147/2022 (causa di lavoro, con istruttoria, valori compresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento).
Parte resistente deve essere, altresì, condannata a rimborsare al ricorrente le spese documentate di CTP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
5 - accerta che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal
6.09.2021 al 27.06.2022, con orario di lavoro a tempo pieno, con inquadramento nel livello II CCNL
Acconciatura ed Estetica e con mansioni di piercer;
- per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva lorda di € 14.077,52, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per le ragioni ed i titoli di cui in parte motiva;
- per il resto, rigetta il ricorso;
- condanna la parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 3.900,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA e CPA, se dovute, come per legge, oltre al rimborso delle spese documentate di CTP.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 5 novembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
6
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2979/2023 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 5 novembre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. MAURO GIUSEPPE Parte_1 Per essuno Controparte_1
Il Giudice invita la parte a rassegnare le conclusioni.
L'avv. Mauro si riporta al ricorso ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2979/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURO Parte_1 C.F._1 GIUSEPPE, con elezione di domicilio in FIRENZE, VIA XX SETTEMBRE N. 60, presso l'avv. STEFANO SALIMBENI PARTE RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.10.2023, ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di Controparte_1
dal 6.09.2021 al 27.06.2022 (ovvero sino alla chiusura dei locali nei quali espletava la
[...] sua prestazione lavorativa), in assenza di regolarizzazione contrattuale e previdenziale (nonostante i suoi ripetuti solleciti e le rassicurazioni datoriali in merito alla sua regolarizzazione), presso il negozio di via Nazionale, n. 123/R, a Firenze, con mansioni di piercer;
b) di avere osservato un orario di lavoro dal lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, percependo la somma di euro 200,00 mensili;
c) di avere presentato richiesta di intervento all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze, in data 10.01.2023; Con
d) che il tentativo di conciliazione promosso dall' di Firenze non riusciva per mancata adesione della società datrice di lavoro;
e) di avere, pertanto, diritto all'accertamento della sussistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal 6.09.2021 al 27.06.2022, con orario di lavoro a tempo pieno, con inquadramento nel livello I CCNL Acconciatura ed Estetica, ed alla conseguente condanna
2 della società resistente al pagamento, a suo favore, della somma complessiva di euro 21.429,72 lordi, dovuta a titolo di retribuzione ordinaria, straordinaria, gratifica natalizia, ferie non godute, indennità sostitutiva del preavviso e TFR, oltre interessi e rivalutazione, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, da liquidarsi equitativamente nella misura di euro 18.586,17.
Il ricorrente ha, pertanto, chiesto all'intestato Tribunale di: “accertate la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 6/09/2021 al 27/06/2022 tra il sig. e l'“ Parte_1 [...]
e l'esistenza dei danni subiti dal primo per la condotta Controparte_1 antigiuridica dell'azienda citata, condannare la società resistente al pagamento in favore dell'odierno ricorrente dell'ammontare complessivo di €. 40.000,00, o in quel diverso ammontare ritenuto di giustizia ad istruttoria ultimata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali moratori, di cui €.
19.586,17 a titolo di differenze retributive maturate, €. 581,66 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, €. 1.261,72 a titolo di trattamento di fine rapporto (T.F.R.) ed €. 253,76 a titolo di spese sostenute per la consulenza, oltre al versamento dell'omesse ritenute previdenziali ed assistenziali, nonché €. 18.586,17, determinato in via equitativa, o altro importo da liquidare secondo equità, a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore a seguito del comportamento antigiuridico della convenuta, con vittoria integrale di spese e competenze di causa.”.
Nonostante la regolarità della notifica (effettuata via PEC in data 23.11.2023),
[...] non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia, con Controparte_1 ordinanza del 19.07.2024.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti da parte ricorrente, con prove orali
(assunte all'udienza del 5.03.2025) e con i nuovi conteggi depositati da parte ricorrente in data
1.07.2025 ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di cui in narrativa.
L'esistenza e la durata del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, nonché l'orario di lavoro osservato e le mansioni espletate dal ricorrente ed il conseguente inquadramento contrattuale sono emersi dalla testimonianza di ex dipendente (in nero) della società resistente, dal Testimone_1 settembre 2021 al giugno 2022, il quale ha dichiarato che: “ho conosciuto il ricorrente sul luogo di lavoro, presso l' in via Nazionale a Firenze, sono stato dipendente della società Controparte_1 resistente, da settembre 2021 a giugno 2022, quando il negozio ha chiuso, io sono tatuatore, il contratto doveva esserci, io ed il ricorrente abbiamo più volte chiesto alla signora la CP_1 proprietaria, di essere assunti formalmente e regolarmente, ma non è mai successo, io lavoravo dalle
3 10.00 alle 19.00/20.00, dal lunedì al sabato, dipendeva dai giorni a volte si faceva mezz'ora in più, il sabato, o in meno, io lavoravo con il ricorrente, negli stessi giorni e negli stessi orari, seguivamo
l'orario del negozio;
non ho cause pendenti con la società resistente;
Sul 1: il ricorrente ha iniziato a lavorare per la società resistente come me, nel settembre 2021, qualche giorno dopo di me, presso il negozio in via Nazionale a Firenze;
Sul 2: confermo l'orario di lavoro Controparte_3 giornaliero e settimanale indicato in capitolo, l'orario di lavoro del ricorrente era deciso dalla signora
che decideva anche come dovevamo comportarci con i clienti, come dovevamo lavorare;
CP_1
Sul 3: anche il ricorrente ha lavorato, come me, da settembre 2021 a giugno 2022, poi il negozio ha chiuso da un giorno all'altro, senza preavviso, e ci siamo trovati entrambi senza lavoro, il ricorrente lavorava come piercer all'interno dello studio, io ero tatuatore, oltre a noi due c'era il sig.
[...]
che era shop manager, e un'altra dipendente;
Sul 4: le direttive di lavoro al ricorrente le Per_1 dava la signora che gestiva il negozio, prendeva gli appuntamenti, si occupava degli CP_1 incassi e indicava ai dipendenti le mansioni da svolgere. Sul 5: confermo il capitolo, preciso che spesso la ci riprendeva perché, a suo parere, sprecavamo energia elettrica, preciso inoltre CP_1 che noi dipendenti non maneggiavamo il denaro incassato, se ne occupava la spesso ci CP_1 trovavamo a dovere comprare i materiali per il lavoro, per esempio i rotoli di carta, spesso con denaro nostro”.
Inoltre, attesa la mancata presentazione, senza giustificato motivo (nonostante la regolare notifica, in data 11.09.2024, dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale), della legale rappresentante della società resistente all'udienza del 5.03.2025, per rendere l'interrogatorio formale, ed alla luce del complesso delle risultanze della svolta istruttoria orale (in particolare, delle dichiarazioni rese dal teste
, possono ritenersi come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, ai sensi dell'art. 232, comma Tes_1
1, c.p.c.
Sulla scorta delle predette dichiarazioni e della mancata presentazione senza giustificato motivo della legale rappresentante della resistente all'udienza del 5.03.2025, per rendere l'interrogatorio formale, devono, pertanto, ritenersi provati l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso tra le parti (dal 6.09.2021 al 27.06.2022), l'inquadramento spettante al lavoratore (al quale erano attribuite le mansioni di piercer, sussumibili nella declaratoria del II livello
CCNL Acconciatura ed Estetica, attribuito ai “lavoratori in possesso del relativo attestato professionale (nelle regioni in cui è obbligatorio) che, sotto la guida del titolare o di altro lavoratore inquadrato nel 1° livello, siano in grado di eseguire tutti i trattamenti di tatuaggio, micropigmentazione o piercing secondo la propria competenza comprovata dal responsabile del centro”, non essendo emerso, all'esito della espletata istruttoria orale, lo svolgimento, da parte del
4 ricorrente, delle attività di coordinamento proprie del superiore livello I), l'orario di lavoro a tempo pieno (per 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, con un'ora di Con pausa pranzo;
v. anche la richiesta di intervento presentata dal ricorrente all' di Firenze), il trattamento retributivo dovuto (per retribuzione ordinaria, straordinaria, gratifica natalizia, ferie non godute, indennità sostitutiva del preavviso e TFR), per la somma capitale lorda di € 14.077,52
(quantificata tenuto conto del conteggio depositato da parte ricorrente in data 1.07.2025, sulla scorta dei parametri di cui all'ordinanza dell'8.04.2025), oltre interessi e rivalutazione.
Per contro, la società resistente, alla quale, come debitrice (quantomeno, con riferimento ai titoli retributivi aventi carattere ordinario, quali retribuzione ordinaria, diretta e differita, TFR e competenze di fine rapporto, ecc.), spettava la prova del fatto estintivo (il pagamento), restando contumace non ha assolto all'onere che le competeva in ordine all'adempimento delle proprie obbligazioni, né, più in generale, ha svolto alcun tipo di difesa a confutazione dei fatti costitutivi dell'an e del quantum della domanda.
Conseguentemente, parte resistente deve essere condannata al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva lorda di euro 14.077,52, oltre interessi e rivalutazione, per i titoli retributivi suindicati.
Deve, invece, essere respinta la domanda di condanna della resistente al pagamento, direttamente a favore del ricorrente, dei contributi previdenziali, non essendovi, sul punto, legittimazione in capo al lavoratore (bensì in capo ad INPS e non essendo stata formulata in ricorso una domanda di regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente, che avrebbe comportato la necessità di integrare il contraddittorio con l'Istituto previdenziale).
Deve, infine, essere respinta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali genericamente formulata in ricorso, in difetto di qualsivoglia specifica allegazione e richiesta di prova in ordine all'an e al quantum debeatur.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 147/2022 (causa di lavoro, con istruttoria, valori compresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento).
Parte resistente deve essere, altresì, condannata a rimborsare al ricorrente le spese documentate di CTP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
5 - accerta che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal
6.09.2021 al 27.06.2022, con orario di lavoro a tempo pieno, con inquadramento nel livello II CCNL
Acconciatura ed Estetica e con mansioni di piercer;
- per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva lorda di € 14.077,52, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per le ragioni ed i titoli di cui in parte motiva;
- per il resto, rigetta il ricorso;
- condanna la parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 3.900,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA e CPA, se dovute, come per legge, oltre al rimborso delle spese documentate di CTP.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 5 novembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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