Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/01/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg:
dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1783 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 19.12.2024 e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Rinaldo Talarico e Matilde Talarico;
ATTRICE
E
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Arianna Massali;
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso che aveva contratto matrimonio concordatario in data Parte_1
25.4.2014, regolarmente trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Cetraro al n. 5, Parte II, Serie A dell'anno 2014, con , dalla cui unione era nato il Controparte_1
figlio , in data 9.12.2018, che il Tribunale di Cosenza, con provvedimento reso Per_1
in data 22.9.2021, ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi, che il giudizio è proseguito solo per la risoluzione delle questioni accessorie, che con sentenza n° 120 del 18.1.2023, il medesimo Tribunale definitivamente pronunciandosi sulle predette
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dello stesso presso la madre, disciplinando le frequentazioni con il padre, disponendo, altresì, che versi ad la somma di € 300,00 mensili, Parte_1 Controparte_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'Istat, a titolo di mantenimento della stessa, disponendo ancora che il medesimo contribuisca al mantenimento del figlio versando alla Pt_1 predetta la somma di € 500,00 mensili, sempre con rivalutazione annuale, CP_1
compensando, infine, le spese processuali, che con sentenza n° 1366/2023 la Corte
d'Appello di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto dal solo in ordine Pt_1 all'obbligo di quest'ultimo di corrispondere una somma mensile a titolo di mantenimento in favore dell'ex coniuge, che era decorso il termine di Controparte_1
legge, che era impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra le parti, rassegnava le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25/4/2014 dall'odierno ricorrente con e regolarmente trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Controparte_1
Cetraro al n. 5, Parte II, Serie A dell'anno 2014, e per l'effetto ordinare al competente
Ufficiale dello Stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
-Voglia confermare l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, in modo da Per_1 consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocazione presso la madre con la quale continuerà a convivere presso la sua casa d'abitazione sita in
Cosenza alla via degli Stadi;
-Voglia disciplinare il diritto di visita del padre nei seguenti termini, riportati anche nel piano genitoriale allegato;
il padre potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita dall'asilo sino al Per_1 lunedì mattina (con accompagnamento all'asilo nell'ora di rito); il martedì dall'uscita dall'asilo sino alle ore 20,00 nelle settimane in cui è previsto il weekend con il padre;
il martedì ed il giovedì nella stessa fascia oraria, nelle altre settimane;
nel periodo estivo per dieci giorni consecutivi nel mese di agosto (da comunicarsi entro il 30 giugno di ciascun anno), mese nel quale per i dieci giorni consecutivi che il minore trascorrerà con la madre (da comunicare sempre entro il 30 giugno) resteranno sospese le ordinarie modalità di incontro con il padre;
dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 10,00 alle ore 20,00, ad anni
2 alterni;
-Voglia determinare l'assegno di mantenimento che il è tenuto a versare Pt_1 nei confronti del figlio , tenuto conto dell'esposta ed attuale situazione Per_1
economica. Detta somma, rivalutabile secondo gli indici Istat, dovrà corrispondersi entro il 5 (cinque) di ogni mese;
-Voglia disporre ancora che le spese straordinarie da sostenere nell'interesse del minore, da concordare in via preventiva, restano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno;
-voglia disporre che il documento d'identità del minore sia custodito dal padre nelle occasioni in cui il minore medesimo si trovi con lui, al fine di evitare equivoci e/o disagi di sorta;
-Voglia, infine, il
Tribunale adito revocare, per le motivazioni tutte in narrativa esposte, l'obbligo di di versare € 300,00 mensili in favore della sig.ra a Parte_1 Controparte_1
titolo di mantenimento della stessa. Con vittoria di spese ed onorario in caso di opposizione”.
Si costituiva che, evidenziando la nullità del ricorso introduttivo del Controparte_1
giudizio per mancata osservanza del termine ex art. 473 bis.14, co. 5 c.p.c.., e fissata la nuova udienza nel rispetto dei termini, rassegnava le seguenti conclusioni “Voglia
l'adito Tribunale, contrariis reiectis: Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con;
b) Riconoscere che il minore sia Parte_1 Persona_2
affidato congiuntamente ai due genitori, con collocamento e domicilio preferenziale presso la madre e, per l'effetto, Fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita della scuola (il minore non frequenta più l'asilo!) e sino al lunedì mattina coincidente con l'accompagnamento dello stesso presso l'istituto scolastico di frequentazione;
il martedì all'uscita dalla scuola e sino alle ore 20:00 nelle settimane in cui è previsto il week-end del padre;
il martedì e giovedì nella stessa fascia oraria nelle altre settimane;
dieci giorni consecutivi nel periodo estivo per il mese di Agosto (con indicazione del periodo di riferimento da comunicare entro il 30 giugno di ogni anno, mentre nei dieci giorni consecutivi spettanti alla madre resteranno sospese le modalità ordinarie di incontro con il padre;
nel periodo natalizio dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo dalle ore 10:00 alle ore 20:00 ad anni alterni;
in aggiunta: il giorno di festa della mamma e della festa del papà, nonché dei compleanni della mamma o del papà, con il rispettivo genitore giusta organizzazione se feriale o festivo o deroga se ricadente in weekend e giorni di diversa spettanza;
il giorno del compleanno di , ad anni alterni presso ciascun genitore. c) rigettare la Per_1
3 domanda di parte ricorrente in ordine alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra e, conseguentemente, ordinare il CP_1 versamento della somma di €300,00 in favore della sig.ra a titolo di CP_1
mantenimento per come già statuito con la sentenza n. 120/2023 Tribunale di Cosenza, oltre alla somma di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di mantenimento per il minore entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli Per_1
indici Istat di riferimento, nonché gli assegni di mantenimento eventualmente da lui richiesti e percepiti;
d) Porre a carico del Sig. il pagamento del 50% Parte_1
delle spese straordinarie che si sosterranno per il piccolo che siano Persona_2
preventivamente comunicate – salvo casi di necessità ed urgenza che non permettano di rispettare termini e condizioni di preavviso – e comunque debitamente documentate dalla madre (nello specifico, per le attività scolastiche ivi comprese quelle per libri e strumenti di studio oltre che per mensa e trasporti scolastici;
spese per la salute del minore, per visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, e per le attività ludico-sportive). e) Con ogni altro provvedimento di legge che l'Ill.mo
Presidente riterrà necessario e/o conseguente a quanto sarà in disposizione principale;
f)
Con condanna di al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 Parte_1
c.p.c. per responsabilità aggravata;
g) Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio”.
La domanda di cessazione effetti civili del matrimonio, è fondata e dev'essere pertanto accolta.
Al riguardo va infatti osservato che devono ritenersi accertate le circostanze relative alla intervenuta separazione, ed alla protrazione ininterrotta della stessa da oltre un anno a far data dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, atteso il rilievo da attribuire alla condotta tenuta da entrambe le parti, che hanno chiesto congiuntamente il divorzio, e considerato che tali circostanze trovano un preciso riscontro nella documentazione prodotta, ed in particolare nel provvedimento di separazione giudiziale.
Pertanto, considerato che risulta evidente l'impossibilità di costituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dev'essere dichiarata la cessazione effetti civili del matrimonio.
4 Tanto premesso, deve darsi atto che le parti sono addivenute ad un accordo, che si ritiene equo e confacente all'interesse morale e materiale della prole nonché di entrambi e che, di conseguenza, si ritiene di recepire, in base al quale venga stabilito l'affido condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre, nonché che versi, a titolo di contributo al mantenimento del minore, la somma di Parte_1
euro 450,00 mensili rivalutabili secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente, stabilendo che veda e Parte_1
tenga con se la figlia secondo le modalità indicate in ricorso.
Appare equo compensare le spese di lite, attesa la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tenuto conto delle conclusioni del P.M., rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra
[...]
e , alle condizioni concordate tra le parti;
Parte_1 Controparte_1
- dichiara compensate le spese di lite.
Cosenza, 22.1.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
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