Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/02/2026, n. 950
TAR
Sentenza 24 giugno 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza di allegazione degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato e del ruolo di professore associato

    La Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia allegato gli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato o del ruolo di professore universitario associato, né gli indici sintomatici della subordinazione, rendendo irrilevante l'istruttoria testimoniale richiesta.

  • Rigettato
    Mancanza di elementi tipici del rapporto di lavoro di professore associato

    La Corte ha evidenziato le differenze tra la posizione della ricorrente e quella di un professore universitario di ruolo, in termini di reclutamento, mansioni (mancanza di attività di ricerca qualificata), regime di incompatibilità (maggiore libertà per la ricorrente), disciplina e congedi.

  • Rigettato
    Assenza del vincolo di subordinazione

    La Corte ha ritenuto che gli elementi quali orari predeterminati, partecipazione a commissioni, ricevimento studenti, assistenza tesi, tutorato, programmazione didattica e predisposizione del programma delle lezioni, siano tipici di una collaborazione coordinata e continuativa e non integrino subordinazione. Non emergono ordini specifici, potere disciplinare, congedi o ferie, né restrizioni alle incompatibilità tipiche del pubblico impiego.

  • Rigettato
    Infondatezza della domanda principale di riqualificazione del rapporto

    Poiché la domanda principale di accertamento della natura subordinata del rapporto è stata rigettata, anche le pretese di differenze retributive e regolarizzazione previdenziale risultano infondate.

  • Rigettato
    Infondatezza della domanda principale di riqualificazione del rapporto

    Poiché la domanda principale di accertamento della natura subordinata del rapporto è stata rigettata, anche la pretesa di indennizzo per arricchimento ingiustificato risulta infondata.

  • Inammissibile
    Natura della nota del 16 marzo 2020

    La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di appello relativo alla nota del 16 marzo 2020, ritenendo che essa costituisca una mera comunicazione tra le parti e non un atto di esercizio di un potere autoritativo, dato che la controversia verte su diritti soggettivi derivanti da un rapporto di pubblico impiego non privatizzato.

  • Rigettato
    Applicabilità dell'art. 29 D.Lgs. 81/2015 ai contratti autonomi

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, poiché l'art. 29 del D.Lgs. 81/2015 si applica ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e non ai contratti di lavoro autonomo. Inoltre, la sentenza delle Sezioni Unite di Cassazione citata si riferisce a contratti di lavoro subordinato.

  • Rigettato
    Natura dei contratti intercorsi tra le parti

    La Corte ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che i contratti intercorsi siano stati stipulati solo con l'Università, pertanto essa è l'unico soggetto legittimato passivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/02/2026, n. 950
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 950
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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