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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/04/2025, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21515/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 21515/2023
promosso da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DONATI Parte_1 C.F._1
SIMONA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DUTTO LAURA, presso CP_1 C.F._2
il cui studio ha eletto domicilio
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
come da verbale d'udienza del 30/01/2025
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere il ricorso presentato dal Sig. in quanto infondato, in fatto e in diritto, e per Parte_1
l'effetto confermare le statuizioni di cui alla sentenza di divorzio resa dal Tribunale di Torino in data
02/11/2021 con espressa indicazione che gli incontri fra padre e figlia riprendano, quanto meno
inizialmente, alla presenza di un educatore, con facoltà dei Servizi di valutare tempi e modi per il
loro ampliamento e per la successiva liberalizzazione, ove ne sussistano le condizioni.
Con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio.”
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza in data 13.11.2019 il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il giudizio proseguiva sulle residue questioni, relative all'affidamento della minore
Per_1
Con sentenza n. 4884/2021 pubblicata il 08/11/2021 il Tribunale disponeva l'affidamento esclusivo della minore alla madre limitatamente alle questioni di carattere sanitario (psico-fisico) della Per_1
minore e, con riferimento agli aspetti residui, disponeva l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e la collocazione di presso la madre. Per_1
Inoltre, il Tribunale disponeva un regime di visita padre-figlia, un contributo a carico del padre per il mantenimento della minore, oltre il 50% delle spese straordinarie, progetti di intervento in favore della minore da parte dei servizi sociali e di NPI e la conferma della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociosanitari.
Con ricorso depositato il 08/12/2023 hiedeva al Tribunale la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio relativamente agli incontri padre-figlia al fine di ottenere un calendario fisso di incontri, con mantenimento diretto della minore da parte di entrambi i genitori.
In data 2/2/2024 si costituiva in giudizio la signora la quale contestava in toto le CP_1
richieste di parte ricorrente. In particolare, chiedeva la conferma delle statuizioni di cui alla sentenza n. 4884/2021 pubblicata in data 8/11/2021.
All'udienza del 30/01/2025 il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
All'esito il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Preliminarmente deve evidenziarsi come il collegio condivida la decisione del giudice delegato assunta con ordinanza del 6.08.2024 circa la superfluità della CTU richiesta dal ricorrente. Dalle
relazioni dei servizi sociali, così come dall'ascolto della minore, sono emersi con chiarezza i motivi che hanno indotto ad allontanarsi dal padre. All'udienza del 14.03.2024 la minore ha Per_1
dichiarato di avere un bel ricordo di alcuni momenti trascorsi con il padre, ma di essersi sentita sopraffatta dalle continue domande che quest'ultimo le poneva in ordine a tutti gli aspetti della sua vita e da certi suoi comportamenti. In particolare, cha dichiarato: “A me non piaceva molto Per_1
andare da PÀ. Mi piace con lui fare delle chiacchiere, ridere, scherzare. Ho passato dei bei
momenti con PÀ. Ma avevo sempre il terrore di entrate in macchina o in ascensore o stare tutta la
giornata con lui, perché iniziava a farmi l'interrogatorio. Mi chiedeva dei voti a scuola e se per dire
avevo preso un bel voto quando stavo con lui diceva che da lui prendevo dei bei voti e dalla mamma
no. Avevano metodi di studio anche completamente diversi. Poi non mi piaceva andare da lui perché
era difficile, sembrava che mancasse un rapporto tipo di affetto. Quando magari era la festa del
PÀ, gli davo il regalo e la compagna mi diceva perché non lo abbracci? E io non riuscivo Per_2
a fargli un abbraccio a richiesta. Poi mi chiedeva delle cose che secondo me dovevano riguardare i
genitori, non me. Ad esempio all'inizio che ho iniziato a prendere il pullman, andavo in pullman
anche da PÀ. Mamma mi aveva detto di mandarle solo un messaggio quando arrivavo da PÀ.
PA non voleva che lo facessi, io gli dicevo che non c'entravo niente, che doveva vedersela con
mamma e che eseguivo quello che mi aveva chiesto mamma. Io mi sentivo in mezzo. Come facevo poi
ad arrivare da mamma e dirle che non le avevo mandato un messaggio perché PÀ non voleva? A
me questa cosa dava fastidio. Io mi preoccupavo sempre e non sapevo mai dire di no. Io sono così.
Avevo sempre paura che qualcosa non gli andasse bene. Come se io per lui dovevo essere la cosa
perfetta. Io queste cose non le ho mai dette a mio padre. Quel giorno che dovevo andare da mio padre
all'uscita da scuola chiamai mamma per dirle di non andare da PÀ perché non me la sentivo
proprio. Da quel giorno sono riuscita pian piano a dirgli che non volevo andare da lui. Gli ho scritto
anche dei messaggi per spiegargli perché non volevo andare da lui. Ricordo che il giorno prima di
andare da lui mi preoccupavo sempre perché non sapevo cosa mettere. Avevo paura che lui mi
dicesse che non gli andava bene. La maglietta corta che si vedeva un po' la pancia non gli andava
bene, nemmeno i jeans rotti, nemmeno le converse, nemmeno le scarpe alte…Aveva una app che misurava la lunghezza delle unghie. Mi prendeva in giro per le unghie. Io viaggiavo in macchina nascondendo le mani tra le gambe, perché non vedesse le unghie”.
La minore ha anche chiarito di sentire un po' la mancanza del rapporto che aveva con il padre, ma di sentirsi più tranquilla da quando non lo vede più (“Un po' il rapporto che avevo con PÀ mi manca,
ma non tanto. Non sono pentita della scelta che ho fatto. Da quando non vado da lui mi sento
rilassata, non devo più pensare oddio come mi devo vestire, oddio ho fatto tutti i compiti perché il mercoledì da lui i compiti non si potevano fare, dovevo averli già fatti tutti da mamma”).
Le stesse evidenze emergono dalla relazione della NPI depositata in data 22.01.2025. Dalla lettura della predetta relazione emerge come non vi sia una totale chiusura della minore nei confronti del padre. non dichiara di non volerlo incontrare più, ma solamente di volerlo fare alla presenza Per_1
di una figura terza e secondo i tempi che sarà lei ad indicare. In particolare, si legge “Nonostante
perduri la sofferenza derivante dalla sua storia familiare, sembra ora manifestare atteggiamento di
speranza e ottimismo verso il futuro. Questo implica anche una lieve apertura rispetto alla figura
paterna, nei confronti della quale persiste però un sentimento di ambivalenza. Il desiderio di ricucire
con lui un rapporto è ostacolato dalla paura di una ripetizione delle vecchie dinamiche relazionali.
esprime la volontà di poter stabilire autonomamente la modalità e la frequenza degli Per_1
incontri con il padre, sottolineando che difficilmente riuscirebbe ad accettare una rigidità nelle
programmazioni, come accadeva in passato con le visite e le chiamate impostate dagli adulti. La
ragazza manifesta ansie e intense preoccupazioni riguardo alla sentenza definitiva, temendo che
possa esserle imposto un ritorno forzato a un regime di incontri regolari con il padre. Al momento,
afferma di sentirsi confortata dalla presenza dell'educatore, poiché non ancora pronta a Per_1
incontrare il padre da sola senza supporto esterno” e ancora ha poi riferito come questo Per_1
incontro con il padre, avvenuto in presenza dell'educatore il 21/12/24, sia andato bene: sono riusciti
a ricreare un momento di scambio positivo in cui si sarebbe sentita più libera e meno inibita Per_1
nel dialogo. Ella rimarca tuttavia che desidera che tali incontri rimangano sporadici, e che per il
momento non intende condividere la quotidianità con il padre. Sottolinea altresì come lo scambio di
messaggi sul telefono le faccia piacere. In questo momento, sembra che desideri una Per_1
presenza non intrusiva del padre, ma rispettosa dei propri tempi, affinché possa accoglierlo
pienamente nella sua vita quando e se si sentirà pronta”. Alla luce di ciò, come detto, ritiene il collegio che la CTU richiesta dal padre sia superflua.
Inoltre, quanto sopra evidenzia come il lavoro sino ad ora svolto dagli operatori abbia sortito gli esiti sperati e come, continuando in questa direzione, senza forzare la minore, il rapporto con il padre potrà
gradualmente riprendere.
Ritiene dunque il collegio di confermare la presa in carico del nucleo famigliare e della minore da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva sino a che ciò si renderà necessario nell'interesse della minore, con tutti gli interventi attualmente in atto.
Deve altresì disporsi che il padre possa incontrare la minore alla presenza di educatore, secondo modi e tempi da stabilirsi dai servizi sociali, demandando a questi ultimi una eventuale liberalizzazione degli stessi.
Per il resto non può che confermarsi la sentenza del 8.11.2021 in assenza di elementi sopravvenuti ed anche alla luce di quanto evidenziato dal servizio di NPI nella relazione del 22.01.2025, ovvero che
“Il padre, sig. , presenta gravi deficit rispetto alle funzioni genitoriali e ha ostacolato Parte_1
la possibilità di costruire una collaborazione con gli operatori in favore di . A fronte della Per_1
profonda sofferenza di nel relazionarsi col padre, ma anche della sua nuova capacità di Per_1
autodeterminarsi e della sua maggiore serenità, e in rispetto della sua età e del bisogno di autonomia,
si ritiene fondamentale accogliere le richieste della ragazza di limitare gli incontri con il padre in
modo che avvengano con gradualità e in base ai tempi e ai modi che la ragazza sceglierà”.
Trattandosi di giudizio nato dall'esigenza del padre di recuperare un rapporto con la figlia e di decisione assunta nell'interesse della minore, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
in parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Torino del 8.11.2021,
DISPONE che il padre possa incontrare la minore alla presenza di educatore, secondo modi e tempi da stabilirsi dai servizi sociali.
DISPONE che i servizi sociali possano gradualmente liberalizzare gli incontri se ciò corrisponde all'interesse della minore. CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e della minore da parte dei servizi sociali e di
NPI/Psicologia età evolutiva sino a che ciò si renderà necessario nell'interesse della minore, con tutti gli interventi attualmente in atto.
CONFERMA per il resto.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
4.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 21515/2023
promosso da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DONATI Parte_1 C.F._1
SIMONA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DUTTO LAURA, presso CP_1 C.F._2
il cui studio ha eletto domicilio
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
come da verbale d'udienza del 30/01/2025
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere il ricorso presentato dal Sig. in quanto infondato, in fatto e in diritto, e per Parte_1
l'effetto confermare le statuizioni di cui alla sentenza di divorzio resa dal Tribunale di Torino in data
02/11/2021 con espressa indicazione che gli incontri fra padre e figlia riprendano, quanto meno
inizialmente, alla presenza di un educatore, con facoltà dei Servizi di valutare tempi e modi per il
loro ampliamento e per la successiva liberalizzazione, ove ne sussistano le condizioni.
Con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio.”
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza in data 13.11.2019 il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il giudizio proseguiva sulle residue questioni, relative all'affidamento della minore
Per_1
Con sentenza n. 4884/2021 pubblicata il 08/11/2021 il Tribunale disponeva l'affidamento esclusivo della minore alla madre limitatamente alle questioni di carattere sanitario (psico-fisico) della Per_1
minore e, con riferimento agli aspetti residui, disponeva l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e la collocazione di presso la madre. Per_1
Inoltre, il Tribunale disponeva un regime di visita padre-figlia, un contributo a carico del padre per il mantenimento della minore, oltre il 50% delle spese straordinarie, progetti di intervento in favore della minore da parte dei servizi sociali e di NPI e la conferma della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociosanitari.
Con ricorso depositato il 08/12/2023 hiedeva al Tribunale la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio relativamente agli incontri padre-figlia al fine di ottenere un calendario fisso di incontri, con mantenimento diretto della minore da parte di entrambi i genitori.
In data 2/2/2024 si costituiva in giudizio la signora la quale contestava in toto le CP_1
richieste di parte ricorrente. In particolare, chiedeva la conferma delle statuizioni di cui alla sentenza n. 4884/2021 pubblicata in data 8/11/2021.
All'udienza del 30/01/2025 il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
All'esito il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Preliminarmente deve evidenziarsi come il collegio condivida la decisione del giudice delegato assunta con ordinanza del 6.08.2024 circa la superfluità della CTU richiesta dal ricorrente. Dalle
relazioni dei servizi sociali, così come dall'ascolto della minore, sono emersi con chiarezza i motivi che hanno indotto ad allontanarsi dal padre. All'udienza del 14.03.2024 la minore ha Per_1
dichiarato di avere un bel ricordo di alcuni momenti trascorsi con il padre, ma di essersi sentita sopraffatta dalle continue domande che quest'ultimo le poneva in ordine a tutti gli aspetti della sua vita e da certi suoi comportamenti. In particolare, cha dichiarato: “A me non piaceva molto Per_1
andare da PÀ. Mi piace con lui fare delle chiacchiere, ridere, scherzare. Ho passato dei bei
momenti con PÀ. Ma avevo sempre il terrore di entrate in macchina o in ascensore o stare tutta la
giornata con lui, perché iniziava a farmi l'interrogatorio. Mi chiedeva dei voti a scuola e se per dire
avevo preso un bel voto quando stavo con lui diceva che da lui prendevo dei bei voti e dalla mamma
no. Avevano metodi di studio anche completamente diversi. Poi non mi piaceva andare da lui perché
era difficile, sembrava che mancasse un rapporto tipo di affetto. Quando magari era la festa del
PÀ, gli davo il regalo e la compagna mi diceva perché non lo abbracci? E io non riuscivo Per_2
a fargli un abbraccio a richiesta. Poi mi chiedeva delle cose che secondo me dovevano riguardare i
genitori, non me. Ad esempio all'inizio che ho iniziato a prendere il pullman, andavo in pullman
anche da PÀ. Mamma mi aveva detto di mandarle solo un messaggio quando arrivavo da PÀ.
PA non voleva che lo facessi, io gli dicevo che non c'entravo niente, che doveva vedersela con
mamma e che eseguivo quello che mi aveva chiesto mamma. Io mi sentivo in mezzo. Come facevo poi
ad arrivare da mamma e dirle che non le avevo mandato un messaggio perché PÀ non voleva? A
me questa cosa dava fastidio. Io mi preoccupavo sempre e non sapevo mai dire di no. Io sono così.
Avevo sempre paura che qualcosa non gli andasse bene. Come se io per lui dovevo essere la cosa
perfetta. Io queste cose non le ho mai dette a mio padre. Quel giorno che dovevo andare da mio padre
all'uscita da scuola chiamai mamma per dirle di non andare da PÀ perché non me la sentivo
proprio. Da quel giorno sono riuscita pian piano a dirgli che non volevo andare da lui. Gli ho scritto
anche dei messaggi per spiegargli perché non volevo andare da lui. Ricordo che il giorno prima di
andare da lui mi preoccupavo sempre perché non sapevo cosa mettere. Avevo paura che lui mi
dicesse che non gli andava bene. La maglietta corta che si vedeva un po' la pancia non gli andava
bene, nemmeno i jeans rotti, nemmeno le converse, nemmeno le scarpe alte…Aveva una app che misurava la lunghezza delle unghie. Mi prendeva in giro per le unghie. Io viaggiavo in macchina nascondendo le mani tra le gambe, perché non vedesse le unghie”.
La minore ha anche chiarito di sentire un po' la mancanza del rapporto che aveva con il padre, ma di sentirsi più tranquilla da quando non lo vede più (“Un po' il rapporto che avevo con PÀ mi manca,
ma non tanto. Non sono pentita della scelta che ho fatto. Da quando non vado da lui mi sento
rilassata, non devo più pensare oddio come mi devo vestire, oddio ho fatto tutti i compiti perché il mercoledì da lui i compiti non si potevano fare, dovevo averli già fatti tutti da mamma”).
Le stesse evidenze emergono dalla relazione della NPI depositata in data 22.01.2025. Dalla lettura della predetta relazione emerge come non vi sia una totale chiusura della minore nei confronti del padre. non dichiara di non volerlo incontrare più, ma solamente di volerlo fare alla presenza Per_1
di una figura terza e secondo i tempi che sarà lei ad indicare. In particolare, si legge “Nonostante
perduri la sofferenza derivante dalla sua storia familiare, sembra ora manifestare atteggiamento di
speranza e ottimismo verso il futuro. Questo implica anche una lieve apertura rispetto alla figura
paterna, nei confronti della quale persiste però un sentimento di ambivalenza. Il desiderio di ricucire
con lui un rapporto è ostacolato dalla paura di una ripetizione delle vecchie dinamiche relazionali.
esprime la volontà di poter stabilire autonomamente la modalità e la frequenza degli Per_1
incontri con il padre, sottolineando che difficilmente riuscirebbe ad accettare una rigidità nelle
programmazioni, come accadeva in passato con le visite e le chiamate impostate dagli adulti. La
ragazza manifesta ansie e intense preoccupazioni riguardo alla sentenza definitiva, temendo che
possa esserle imposto un ritorno forzato a un regime di incontri regolari con il padre. Al momento,
afferma di sentirsi confortata dalla presenza dell'educatore, poiché non ancora pronta a Per_1
incontrare il padre da sola senza supporto esterno” e ancora ha poi riferito come questo Per_1
incontro con il padre, avvenuto in presenza dell'educatore il 21/12/24, sia andato bene: sono riusciti
a ricreare un momento di scambio positivo in cui si sarebbe sentita più libera e meno inibita Per_1
nel dialogo. Ella rimarca tuttavia che desidera che tali incontri rimangano sporadici, e che per il
momento non intende condividere la quotidianità con il padre. Sottolinea altresì come lo scambio di
messaggi sul telefono le faccia piacere. In questo momento, sembra che desideri una Per_1
presenza non intrusiva del padre, ma rispettosa dei propri tempi, affinché possa accoglierlo
pienamente nella sua vita quando e se si sentirà pronta”. Alla luce di ciò, come detto, ritiene il collegio che la CTU richiesta dal padre sia superflua.
Inoltre, quanto sopra evidenzia come il lavoro sino ad ora svolto dagli operatori abbia sortito gli esiti sperati e come, continuando in questa direzione, senza forzare la minore, il rapporto con il padre potrà
gradualmente riprendere.
Ritiene dunque il collegio di confermare la presa in carico del nucleo famigliare e della minore da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva sino a che ciò si renderà necessario nell'interesse della minore, con tutti gli interventi attualmente in atto.
Deve altresì disporsi che il padre possa incontrare la minore alla presenza di educatore, secondo modi e tempi da stabilirsi dai servizi sociali, demandando a questi ultimi una eventuale liberalizzazione degli stessi.
Per il resto non può che confermarsi la sentenza del 8.11.2021 in assenza di elementi sopravvenuti ed anche alla luce di quanto evidenziato dal servizio di NPI nella relazione del 22.01.2025, ovvero che
“Il padre, sig. , presenta gravi deficit rispetto alle funzioni genitoriali e ha ostacolato Parte_1
la possibilità di costruire una collaborazione con gli operatori in favore di . A fronte della Per_1
profonda sofferenza di nel relazionarsi col padre, ma anche della sua nuova capacità di Per_1
autodeterminarsi e della sua maggiore serenità, e in rispetto della sua età e del bisogno di autonomia,
si ritiene fondamentale accogliere le richieste della ragazza di limitare gli incontri con il padre in
modo che avvengano con gradualità e in base ai tempi e ai modi che la ragazza sceglierà”.
Trattandosi di giudizio nato dall'esigenza del padre di recuperare un rapporto con la figlia e di decisione assunta nell'interesse della minore, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
in parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Torino del 8.11.2021,
DISPONE che il padre possa incontrare la minore alla presenza di educatore, secondo modi e tempi da stabilirsi dai servizi sociali.
DISPONE che i servizi sociali possano gradualmente liberalizzare gli incontri se ciò corrisponde all'interesse della minore. CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e della minore da parte dei servizi sociali e di
NPI/Psicologia età evolutiva sino a che ciò si renderà necessario nell'interesse della minore, con tutti gli interventi attualmente in atto.
CONFERMA per il resto.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
4.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento