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Sentenza 10 marzo 2026
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00918/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 10/03/2026
N. 00626 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00918/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 918 del 2024, proposto dalla società Astellas
Pharma s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Mania, Francesca Romana Correnti e Stefano Fernando
Giberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro la Presidenza della Regione Siciliana e l'Assessorato della salute della Regione
Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in
Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
nei confronti N. 00918/2024 REG.RIC.
delle Aziende sanitarie provinciali di Palermo e di Enna, dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e della società Aurobindo Pharma Italia s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
per l'annullamento:
- del D.D.G. n. 423 del 22 aprile 2024, pubblicato in G.U.R.S. il 3 maggio 2024, con il quale l'intimato Assessorato ha reso “Indicazioni inerenti la prescrizione di farmaci in confezioni bisettimanali per trattamenti cronici in soggetti con adeguato controllo di patologia”;
- del D.A. n. 20 del 17 gennaio 2024, recante “Soglie prescrittive per il biennio 2024-
2025” e del relativo allegato;
- delle risultanze dell'analisi dei dati relativa alle categorie terapeutiche oggetto del predetto D.A. n. 20/2024;
- della circolare applicativa dell'intimato Assessorato n. 19147 del 22 aprile 2024 e della corrispondente circolare n. 45236 del 24 aprile 2024 dell'A.S.P. di Enna;
- della circolare applicativa del Direttore del dipartimento interaziendale farmaceutico dell'A.S.P. di Palermo;
- di ogni altro atto presupposto, applicativo o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni regionali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. Fabrizio
AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. N. 00918/2024 REG.RIC.
FATTO
1. La ricorrente società ha esposto in fatto di commercializzare in Italia, per quanto qui rileva, il medicinale OM (recante quale principio attivo “Tamsulosina cloridrato”) in forma di compresse a rilascio prolungato, in confezioni da n. 20 unità.
Tale farmaco è utilizzato nel trattamento dei sintomi delle basse vie urinarie associati a iperplasia prostatica benigna. Esso è erogato dal S.S.N. in classe “A” e non è più protetto da diritti di esclusiva. Sono dunque commercializzati anche medicinali equivalenti.
1.1. Ha contestato l'impugnato decreto nella parte in cui ha disposto che, in pazienti in terapia cronica con adeguato controllo della patologia, il medico dovesse prescrivere solo farmaci in confezionamenti mensili (da n. 28 a n. 30 unità posologiche), con conseguente esclusione del farmaco commercializzato dalla ricorrente, sulla scorta di motivi così rubricati:
- 1. Nullità assoluta per difetto di attribuzione con riferimento all'art. 117 Cost. anche in relazione allo Statuto della Regione Siciliana (art. 12) in relazione all'art. 48 comma 5 lettere c) e l) del DL n. 269/2003, conv. dalla l. n. 323/2003 o, in subordine, annullabilità per violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 48, comma 2 e comma 5 lettere c) e l) e dell'art. 11, comma 12 del DL 1/2012 conv. dalla l. 27/2012.
Incompetenza;
- 2. Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifeste, contraddittorietà, difetto di istruttoria, di motivazione e travisamento di presupposti;
- 3. Violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e dell'art. 10 della legge regionale
n. 7/2019.
2. Con decreto n. 335 del 3.7.2024 è stata respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche.
3. Si sono costituite le intimate amministrazioni regionali, con atto di mera forma. N. 00918/2024 REG.RIC.
4. In vista dell'udienza camerale di discussione dell'istanza cautelare, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
5. Con ordinanza n. 401 del 24.7.2024 la Sezione ha respinto l'istanza cautelare di parte ricorrente, in quanto:
- l'impugnato D.D.G. si inserisce tra le misure di razionalizzazione della spesa farmaceutica;
- la ricorrente risulta comunque in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio anche per le confezioni da n. 30 compresse;
- non è esclusa la prescrizione della confezione da n. 20 compresse in mancanza della condizione, prevista dall'impugnato D.D.G., di “adeguato controllo della patologia”.
6. L'appello cautelare è stato respinto dal C.g.a.r.s. con ordinanza n. 360 del
31.10.2024.
7. Con memoria del 28.1.2026, l'amministrazione regionale ha chiesto di rigettare il ricorso, eccependo altresì il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della
Regione.
8. Con atto notificato alle controparti il 18.2.2026 e depositato il giorno successivo, la ricorrente – a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal proprio legale rappresentante – ha dichiarato di rinunciare al ricorso, istando altresì per la compensazione delle spese di lite.
9. All'udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato estinto per rinuncia (art. 35, c. 2, lett. c, c.p.a.), tenuto conto della sussistenza dei relativi presupposti: la ricorrente società ha reso la relativa dichiarazione nel rispetto delle previsioni di legge e le controparti non si sono a essa opposte (art. 84, c.p.a.).
2. Stante quanto precede: N. 00918/2024 REG.RIC.
- il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia;
- le spese possono trovare compensazione tra le parti costituite, tenuto conto del complessivo andamento della vicenda, ferme le statuizioni già rese in sede cautelare
(art. 57, c.p.a.);
- non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Spese compensate tra le parti costituite.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA NE, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio AL, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio AL VA NE N. 00918/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 10/03/2026
N. 00626 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00918/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 918 del 2024, proposto dalla società Astellas
Pharma s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Mania, Francesca Romana Correnti e Stefano Fernando
Giberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro la Presidenza della Regione Siciliana e l'Assessorato della salute della Regione
Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in
Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
nei confronti N. 00918/2024 REG.RIC.
delle Aziende sanitarie provinciali di Palermo e di Enna, dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e della società Aurobindo Pharma Italia s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
per l'annullamento:
- del D.D.G. n. 423 del 22 aprile 2024, pubblicato in G.U.R.S. il 3 maggio 2024, con il quale l'intimato Assessorato ha reso “Indicazioni inerenti la prescrizione di farmaci in confezioni bisettimanali per trattamenti cronici in soggetti con adeguato controllo di patologia”;
- del D.A. n. 20 del 17 gennaio 2024, recante “Soglie prescrittive per il biennio 2024-
2025” e del relativo allegato;
- delle risultanze dell'analisi dei dati relativa alle categorie terapeutiche oggetto del predetto D.A. n. 20/2024;
- della circolare applicativa dell'intimato Assessorato n. 19147 del 22 aprile 2024 e della corrispondente circolare n. 45236 del 24 aprile 2024 dell'A.S.P. di Enna;
- della circolare applicativa del Direttore del dipartimento interaziendale farmaceutico dell'A.S.P. di Palermo;
- di ogni altro atto presupposto, applicativo o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni regionali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. Fabrizio
AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. N. 00918/2024 REG.RIC.
FATTO
1. La ricorrente società ha esposto in fatto di commercializzare in Italia, per quanto qui rileva, il medicinale OM (recante quale principio attivo “Tamsulosina cloridrato”) in forma di compresse a rilascio prolungato, in confezioni da n. 20 unità.
Tale farmaco è utilizzato nel trattamento dei sintomi delle basse vie urinarie associati a iperplasia prostatica benigna. Esso è erogato dal S.S.N. in classe “A” e non è più protetto da diritti di esclusiva. Sono dunque commercializzati anche medicinali equivalenti.
1.1. Ha contestato l'impugnato decreto nella parte in cui ha disposto che, in pazienti in terapia cronica con adeguato controllo della patologia, il medico dovesse prescrivere solo farmaci in confezionamenti mensili (da n. 28 a n. 30 unità posologiche), con conseguente esclusione del farmaco commercializzato dalla ricorrente, sulla scorta di motivi così rubricati:
- 1. Nullità assoluta per difetto di attribuzione con riferimento all'art. 117 Cost. anche in relazione allo Statuto della Regione Siciliana (art. 12) in relazione all'art. 48 comma 5 lettere c) e l) del DL n. 269/2003, conv. dalla l. n. 323/2003 o, in subordine, annullabilità per violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 48, comma 2 e comma 5 lettere c) e l) e dell'art. 11, comma 12 del DL 1/2012 conv. dalla l. 27/2012.
Incompetenza;
- 2. Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifeste, contraddittorietà, difetto di istruttoria, di motivazione e travisamento di presupposti;
- 3. Violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e dell'art. 10 della legge regionale
n. 7/2019.
2. Con decreto n. 335 del 3.7.2024 è stata respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche.
3. Si sono costituite le intimate amministrazioni regionali, con atto di mera forma. N. 00918/2024 REG.RIC.
4. In vista dell'udienza camerale di discussione dell'istanza cautelare, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
5. Con ordinanza n. 401 del 24.7.2024 la Sezione ha respinto l'istanza cautelare di parte ricorrente, in quanto:
- l'impugnato D.D.G. si inserisce tra le misure di razionalizzazione della spesa farmaceutica;
- la ricorrente risulta comunque in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio anche per le confezioni da n. 30 compresse;
- non è esclusa la prescrizione della confezione da n. 20 compresse in mancanza della condizione, prevista dall'impugnato D.D.G., di “adeguato controllo della patologia”.
6. L'appello cautelare è stato respinto dal C.g.a.r.s. con ordinanza n. 360 del
31.10.2024.
7. Con memoria del 28.1.2026, l'amministrazione regionale ha chiesto di rigettare il ricorso, eccependo altresì il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della
Regione.
8. Con atto notificato alle controparti il 18.2.2026 e depositato il giorno successivo, la ricorrente – a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal proprio legale rappresentante – ha dichiarato di rinunciare al ricorso, istando altresì per la compensazione delle spese di lite.
9. All'udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato estinto per rinuncia (art. 35, c. 2, lett. c, c.p.a.), tenuto conto della sussistenza dei relativi presupposti: la ricorrente società ha reso la relativa dichiarazione nel rispetto delle previsioni di legge e le controparti non si sono a essa opposte (art. 84, c.p.a.).
2. Stante quanto precede: N. 00918/2024 REG.RIC.
- il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia;
- le spese possono trovare compensazione tra le parti costituite, tenuto conto del complessivo andamento della vicenda, ferme le statuizioni già rese in sede cautelare
(art. 57, c.p.a.);
- non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Spese compensate tra le parti costituite.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA NE, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio AL, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio AL VA NE N. 00918/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO