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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/06/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona della giudice, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza del 16.05.2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3256/2022 R.G.L., cui è stata riunita quella iscritta al n. 3332/2022 R.G.L.
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv.ti Alessandro Dentamaro e Anna Lorusso
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dalle avv.te Lucia Martino e Federica Volpe Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: sanzione disciplinare
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti (e identici) ricorsi, depositati in data 26.04.2022, poi riuniti in corso di causa,
[...]
ha convenuto in giudizio il proprio dipendente per sentir dichiarare la Parte_1 Controparte_1
legittimità della sanzione disciplinare della multa di 2 ore di retribuzione inflitta con provvedimento del 7.03.2022, con vittoria di spese di lite.
Costituitosi in giudizio il resistente ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto e deducendo, in particolare, l'intervenuta decadenza delle dalla possibilità di adire l'Autorità Pt_1
Giudiziaria ex art.7, comma 7, L. n. 300/1970; l'illegittimità della sanzione disciplinare per insussistenza del fatto addebitato, violazione del principio di immutabilità della contestazione, tardività
e genericità della contestazione, mancanza di proporzionalità della sanzione.
Inoltre, in via riconvenzionale, ha chiesto: “in via principale 3) accertare e dichiarare, ex art.7, comma 7, L. n.300/1970, l'inefficacia della sanzione disciplinare della multa di due ore comminata al
pagina 1 di 4 Sig. da con nota prot.RUO/CRUT/MAS/RI/292/2022/disc/rl del 7.3.2022, CP_1 Parte_1
per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, e, conseguentemente, annullarla, rimuovendone tutti gli effetti, sia giuridici che economici, con condanna della Società ricorrente alla restituzione in favore del resistente di quanto eventualmente dovesse essergli trattenuto a tale titolo in busta paga;
in via subordinata 4) accertare e dichiarare la illegittimità, per tutti i motivi di cui al presente atto, del procedimento disciplinare avviato da nei confronti del Sig. Parte_1
con nota prot.RUO/CRUT/MAS/RI/292/2022/disc/rl del 31.1.2022 e, Controparte_1
conseguentemente, annullare la sanzione disciplinare della multa di due ore comminata al Sig. CP_1
con nota prot.RUO/CRUT/MAS/RI/292/2022/disc/rl del 7.3.2022, rimuovendone tutti gli effetti, sia giuridici che economici, con condanna della Società ricorrente alla restituzione in favore del resistente di quanto eventualmente dovesse essergli trattenuto a tale titolo in busta paga”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Acquisite brevi note di trattazione, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso deve essere rigettato, per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, è utile chiarire quale sia la distribuzione degli oneri probatori in materia di sanzioni disciplinari, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Sul datore di lavoro grava l'onere di dimostrare la condotta sanzionata;
sul lavoratore, invece, incombe l'onere di provare elementi che possano giustificare il comportamento illegittimo, ossia fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.
Al dipendente, applicato presso il Centro di Distribuzione di Foggia Recapito Stazione in qualità di portalettere, con contestazione disciplinare del 31.01.2022 (doc. 1), notificata in data 1.02.2022, è stato contestato il seguente episodio: “a seguito di verifiche effettuate dalla Funzione di Fraud Management
Security Intelligence (FMSI), presso il CD Foggia rec. Stazione, laddove lei è applicato con funzioni di Portalettere, sono emerse irregolarità da Lei compiute in esecuzione della prestazione lavorativa.
Nel corso della verifica è emerso che la raccomandata contrassegno n. 685680825363 – destinatario
, viale Fortore n. 45 Foggia – è stata da lei consegnata il 17/11/2021 allo stesso Tes_1 destinatario senza riscossione dell'importo del contrassegno di € 144,88, così come da Lei stesso confermato all'incaricato di FMSI, perché lo stesso non risultava annotato sul modello 28/AUT. È stato accertato che comunque l'importo era apposto sulla busta in modo ben visibile anche se in uno spazio diverso da quello riservato al contrassegno”.
pagina 2 di 4 Nel corso del procedimento disciplinare il dipendente ha presentato le sue giustificazioni (doc. CP_1
2); , richiamando le contestazioni in precedenza rivolte, ha irrogato la sanzione con Parte_1
provvedimento del 7.03.2022 (doc. 3), impugnato dal dipendente con richiesta di costituzione del
Collegio di Conciliazione (doc. 4); ha, quindi, comunicato all'Ispettorato Territoriale del Parte_1
Lavoro di Foggia di non accettare la procedura arbitrale e di adire l'Autorità Giudiziaria (doc. 5).
È incontestato che sul modello 28/AUT relativo alla raccomandata n. 685680825363, consegnata in data 17.11.2021, non fosse indicato l'importo del contrassegno di € 144,88.
A maggior riprova, ne è stata disposta l'acquisizione in giudizio con ordinanza del 3.2.2024.
Nel predetto modello di consegna della raccomandata 685680825363 Identificativo : Pt_2
2610800460011321 (mod 28/Aut), è così indicato: “Valore Contrassegno (euro): 0.00 (Euro)”.
Al tal proposito, ha allegato che “il dipendente è stato sanzionato perché, in qualità di Parte_1
portalettere, in data 17/11/2021 consegnava la raccomandata contrassegno nr. 685680825363 al sig. viale Fortore n.45 – Foggia, quale destinatario della medesima, senza riscuotere Tes_1
l'importo del contrassegno di € 144,88. Tale circostanza veniva confermata dallo stesso dipendente all'incaricato di Fraud Management Security Intelligence adducendo a sua discolpa che l'importo non risultava annotato sul modello 28/AUT. Tuttavia, da verifiche eseguite dalla competente struttura, è stato accertato che l'importo era apposto sulla busta in modo ben visibile anche se in uno spazio diverso da quello riservato al contrassegno” (pag. 3 ricorso).
Deve, tuttavia, evidenziarsi come quest'ultima circostanza, ossia il fatto “che l'importo era apposto sulla busta in modo ben visibile anche se in uno spazio diverso da quello riservato al contrassegno”, dirimente ai fini dell'accertamento della legittimità della sanzione, sia rimasta priva di riscontro probatorio.
Invero, parte ricorrente non ha articolato alcuna richiesta di prova orale volta a dimostrare le asserite
“verifiche eseguite dalla competente struttura”, avendo, invece, articolato richieste di prova orale vertenti su circostanze incontestate e/o irrilevanti.
Non essendo stata provata l'imputabilità della condotta addebitata al dipendente, poiché, sebbene sia incontestato che il non abbia riscosso l'importo di € 144,88, è altresì pacifico che detta CP_1
indicazione non sia stata annotata sul modello 28/AUT, la sanzione irrogata deve dichiararsi illegittima.
Resta assorbita ogni altra questione.
pagina 3 di 4 Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente annullamento della sanzione disciplinare e condanna della ricorrente alla restituzione della trattenuta eventualmente operata, oltre accessori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dello scaglione
“indeterminabile – bassa complessità” (cfr. Cass. n. 24979/2018) e applicando i valori minimi.
Deve essere, però, disattesa la domanda di condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c., spiegata da parte resistente, posto che la circostanza che la condotta contestata al , nella sua dimensione materiale, CP_1
sia incontestata, non consente di ritenere che la parte soccombente abbia “agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, annulla la sanzione disciplinare della multa di 2 ore di retribuzione inflitta in data 7.03.2022, irrogata a con nota prot. Controparte_1
RUO/CRUT/MAS/RI/292/2022/disc/rl;
- condanna parte ricorrente alla restituzione in favore di di quanto eventualmente Controparte_1
trattenuto a tale titolo in busta paga, oltre accessori;
- condanna al pagamento nei confronti di parte resistente delle spese di lite, Parte_1 liquidate in €.4.629,00, oltre IVA, CAP e spese generali, come per legge, con distrazione.
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 16.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona della giudice, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza del 16.05.2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3256/2022 R.G.L., cui è stata riunita quella iscritta al n. 3332/2022 R.G.L.
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv.ti Alessandro Dentamaro e Anna Lorusso
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dalle avv.te Lucia Martino e Federica Volpe Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: sanzione disciplinare
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti (e identici) ricorsi, depositati in data 26.04.2022, poi riuniti in corso di causa,
[...]
ha convenuto in giudizio il proprio dipendente per sentir dichiarare la Parte_1 Controparte_1
legittimità della sanzione disciplinare della multa di 2 ore di retribuzione inflitta con provvedimento del 7.03.2022, con vittoria di spese di lite.
Costituitosi in giudizio il resistente ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto e deducendo, in particolare, l'intervenuta decadenza delle dalla possibilità di adire l'Autorità Pt_1
Giudiziaria ex art.7, comma 7, L. n. 300/1970; l'illegittimità della sanzione disciplinare per insussistenza del fatto addebitato, violazione del principio di immutabilità della contestazione, tardività
e genericità della contestazione, mancanza di proporzionalità della sanzione.
Inoltre, in via riconvenzionale, ha chiesto: “in via principale 3) accertare e dichiarare, ex art.7, comma 7, L. n.300/1970, l'inefficacia della sanzione disciplinare della multa di due ore comminata al
pagina 1 di 4 Sig. da con nota prot.RUO/CRUT/MAS/RI/292/2022/disc/rl del 7.3.2022, CP_1 Parte_1
per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, e, conseguentemente, annullarla, rimuovendone tutti gli effetti, sia giuridici che economici, con condanna della Società ricorrente alla restituzione in favore del resistente di quanto eventualmente dovesse essergli trattenuto a tale titolo in busta paga;
in via subordinata 4) accertare e dichiarare la illegittimità, per tutti i motivi di cui al presente atto, del procedimento disciplinare avviato da nei confronti del Sig. Parte_1
con nota prot.RUO/CRUT/MAS/RI/292/2022/disc/rl del 31.1.2022 e, Controparte_1
conseguentemente, annullare la sanzione disciplinare della multa di due ore comminata al Sig. CP_1
con nota prot.RUO/CRUT/MAS/RI/292/2022/disc/rl del 7.3.2022, rimuovendone tutti gli effetti, sia giuridici che economici, con condanna della Società ricorrente alla restituzione in favore del resistente di quanto eventualmente dovesse essergli trattenuto a tale titolo in busta paga”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Acquisite brevi note di trattazione, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso deve essere rigettato, per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, è utile chiarire quale sia la distribuzione degli oneri probatori in materia di sanzioni disciplinari, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Sul datore di lavoro grava l'onere di dimostrare la condotta sanzionata;
sul lavoratore, invece, incombe l'onere di provare elementi che possano giustificare il comportamento illegittimo, ossia fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.
Al dipendente, applicato presso il Centro di Distribuzione di Foggia Recapito Stazione in qualità di portalettere, con contestazione disciplinare del 31.01.2022 (doc. 1), notificata in data 1.02.2022, è stato contestato il seguente episodio: “a seguito di verifiche effettuate dalla Funzione di Fraud Management
Security Intelligence (FMSI), presso il CD Foggia rec. Stazione, laddove lei è applicato con funzioni di Portalettere, sono emerse irregolarità da Lei compiute in esecuzione della prestazione lavorativa.
Nel corso della verifica è emerso che la raccomandata contrassegno n. 685680825363 – destinatario
, viale Fortore n. 45 Foggia – è stata da lei consegnata il 17/11/2021 allo stesso Tes_1 destinatario senza riscossione dell'importo del contrassegno di € 144,88, così come da Lei stesso confermato all'incaricato di FMSI, perché lo stesso non risultava annotato sul modello 28/AUT. È stato accertato che comunque l'importo era apposto sulla busta in modo ben visibile anche se in uno spazio diverso da quello riservato al contrassegno”.
pagina 2 di 4 Nel corso del procedimento disciplinare il dipendente ha presentato le sue giustificazioni (doc. CP_1
2); , richiamando le contestazioni in precedenza rivolte, ha irrogato la sanzione con Parte_1
provvedimento del 7.03.2022 (doc. 3), impugnato dal dipendente con richiesta di costituzione del
Collegio di Conciliazione (doc. 4); ha, quindi, comunicato all'Ispettorato Territoriale del Parte_1
Lavoro di Foggia di non accettare la procedura arbitrale e di adire l'Autorità Giudiziaria (doc. 5).
È incontestato che sul modello 28/AUT relativo alla raccomandata n. 685680825363, consegnata in data 17.11.2021, non fosse indicato l'importo del contrassegno di € 144,88.
A maggior riprova, ne è stata disposta l'acquisizione in giudizio con ordinanza del 3.2.2024.
Nel predetto modello di consegna della raccomandata 685680825363 Identificativo : Pt_2
2610800460011321 (mod 28/Aut), è così indicato: “Valore Contrassegno (euro): 0.00 (Euro)”.
Al tal proposito, ha allegato che “il dipendente è stato sanzionato perché, in qualità di Parte_1
portalettere, in data 17/11/2021 consegnava la raccomandata contrassegno nr. 685680825363 al sig. viale Fortore n.45 – Foggia, quale destinatario della medesima, senza riscuotere Tes_1
l'importo del contrassegno di € 144,88. Tale circostanza veniva confermata dallo stesso dipendente all'incaricato di Fraud Management Security Intelligence adducendo a sua discolpa che l'importo non risultava annotato sul modello 28/AUT. Tuttavia, da verifiche eseguite dalla competente struttura, è stato accertato che l'importo era apposto sulla busta in modo ben visibile anche se in uno spazio diverso da quello riservato al contrassegno” (pag. 3 ricorso).
Deve, tuttavia, evidenziarsi come quest'ultima circostanza, ossia il fatto “che l'importo era apposto sulla busta in modo ben visibile anche se in uno spazio diverso da quello riservato al contrassegno”, dirimente ai fini dell'accertamento della legittimità della sanzione, sia rimasta priva di riscontro probatorio.
Invero, parte ricorrente non ha articolato alcuna richiesta di prova orale volta a dimostrare le asserite
“verifiche eseguite dalla competente struttura”, avendo, invece, articolato richieste di prova orale vertenti su circostanze incontestate e/o irrilevanti.
Non essendo stata provata l'imputabilità della condotta addebitata al dipendente, poiché, sebbene sia incontestato che il non abbia riscosso l'importo di € 144,88, è altresì pacifico che detta CP_1
indicazione non sia stata annotata sul modello 28/AUT, la sanzione irrogata deve dichiararsi illegittima.
Resta assorbita ogni altra questione.
pagina 3 di 4 Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente annullamento della sanzione disciplinare e condanna della ricorrente alla restituzione della trattenuta eventualmente operata, oltre accessori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dello scaglione
“indeterminabile – bassa complessità” (cfr. Cass. n. 24979/2018) e applicando i valori minimi.
Deve essere, però, disattesa la domanda di condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c., spiegata da parte resistente, posto che la circostanza che la condotta contestata al , nella sua dimensione materiale, CP_1
sia incontestata, non consente di ritenere che la parte soccombente abbia “agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, annulla la sanzione disciplinare della multa di 2 ore di retribuzione inflitta in data 7.03.2022, irrogata a con nota prot. Controparte_1
RUO/CRUT/MAS/RI/292/2022/disc/rl;
- condanna parte ricorrente alla restituzione in favore di di quanto eventualmente Controparte_1
trattenuto a tale titolo in busta paga, oltre accessori;
- condanna al pagamento nei confronti di parte resistente delle spese di lite, Parte_1 liquidate in €.4.629,00, oltre IVA, CAP e spese generali, come per legge, con distrazione.
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 16.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
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