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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/04/2025, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Roberta Dotta Presidente
dott.ssa Silvia Graziella Carosio Giudice
dott.ssa Sara Perlo Giudice est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 22088/2024 promossa da:
nata a [...]ù) il 21.6.1968, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Silva Franceschini del Foro di Torino
PARTE ATTRICE
CONTRO
– Questura di Torino, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Controparte_1 dello Stato presso cui ha eletto domicilio in via dell'Arsenale 21 Torino
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 20.5.2024, notificato il 18.11.2024, di inammissibilità della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Conclusioni parte attrice: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co. 1 e co.
1.1. D. lgs. 286/98, nonché il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche.
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso. Vinte le spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da il 4.10.2023, volta a ottenere il Parte_1
rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il Questore di Torino, con provvedimento Prot. nr. 1243/2023, reso in data 20.5.2024 e notificato il 18.11.2024 (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo), ha dichiarato inammissibile l'istanza, in quanto dall'esame della documentazione allegata non risultano sussistere i presupposti di fatto, né le ragioni giuridiche minime previste dalla vigente normativa per il regolare soggiorno in Italia;
inoltre, la ricorrente non ha dimostrato il regolare ingresso sul territorio nazionale mediante il timbro apposto dalle autorità di frontiera italiane o attraverso la dichiarazione di presenza come previsto dalla L. 68/2007.
L'istante ha tempestivamente impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo, chiedendo il diritto alla protezione speciale, nonché il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di cure mediche.
Al riguardo, la difesa ritiene sussistenti i requisiti necessari per il rilascio del permesso richiesto:
, presente in Italia dal 2022, nel corso degli anni, ha sfruttato tutte le Parte_1
possibilità che il nostro ordinamento mette a disposizione per rafforzare la propria integrazione socio linguistica e lavorativa. Inoltre, nel 2023, la ricorrente cominciava ad avvertire dei disturbi di salute e, nel 2024, veniva sottoposta ad un delicato intervento chirurgico (cfr. doc. 5 ricorso introduttivo).
La difesa ha impugnato il provvedimento, ritenuto illegittimo e ha chiesto il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co. 1 e co.
1.1 D. Lgs 286/98, ovvero il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di cure mediche.
Il Collegio, rilevato che nel provvedimento impugnato il Questore, nell'argomentare l'inammissibilità, motiva altresì sulla mancanza dei requisiti necessari per il regolare soggiorno in
Italia, nonché sull'assenza degli elementi riconducibili alle condizioni previste per il divieto di espulsione dello straniero irregolare di cui all'art. 19 D. Lgs 286/98, è competente a valutare la fondatezza della domanda volta al riconoscimento del diritto alla protezione speciale, formulata in via principale dalla difesa.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al
, che si è costituito in giudizio. Controparte_1
Parte resistente, nella comparsa di costituzione del 4.4.2025, ha evidenziato la legittimità del provvedimento di rigetto emanato dal Questore di Torino chiedendo il rigetto del ricorso. Al riguardo, infatti, la PA ha evidenziato che la mancanza del visto di ingresso comporta necessariamente l'inammissibilità della domanda, in quanto “il non avere seguito l'iter previsto per
l'ingresso in Italia non può certo configurarsi come una irregolarità amministrativa sanabile” (cfr. comparsa di costituzione, pag. 4).
Infine, prosegue l'Avvocatura, il rilascio del titolo di soggiorno non può certo dipendere dalle difficoltà sanitarie, non certo gravi, della ricorrente;
al riguardo, conclude l'Avvocatura, “la valutazione di un cd. Permesso per cure mediche non è mai stata effettuata in via amministrativa (per fatto imputabile all'istante e non certo all'Amministrazione).” (cfr. comparsa di costituzione, pag. 4).
Il Collegio, con decreto depositato in data 2.1.2025, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 4.4.2025; all'esito, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
* * *
La ricorrente ha formulato in via principale domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Venendo al caso di specie, la volontà di richiedere la protezione speciale è stata formalizzata da dinanzi alla Questura di Torino, con dichiarazione resa in data Parte_1
4.10.2023. Deve, pertanto, trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n.
20/2023, trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto
(11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo
“dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass.
6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al menzionato art. 8 CEDU, Per_1
laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358,
Paradiso ), compresi legami familiari di fatto. Persona_2
Fatte queste premesse di carattere normativo, nel merito la domanda è fondata.
Nel ricorso la difesa ha provveduto a depositare documentazione attestante il percorso di integrazione svolto dalla richiedente sul territorio nazionale.
Al riguardo, la ricorrente attualmente lavora come badante, con contratto a tempo indeterminato in essere dal 14.2.2024, presso l'abitazione del sig. (cfr. contratto di lavoro e relative Persona_3
buste paga, da ultimo quella di marzo 2025)
La ricorrente, infine, nel corso dell'udienza del 4.4.2025, sentita liberamente dal Giudice e dimostrando una più che buona padronanza della lingua italiana, ha dichiarato di essere arrivata in
Italia il 16.2.2022, di vivere a Torino presso l'abitazione di , dove lavora come Persona_3
badante, di aver studiato la lingua italiana, ottenendo il diploma di terza media, di aver subito, nel dicembre 2024, una delicata operazione chirurgica di asportazione dell'utero e di avere ancora dei problemi di salute all'addome e alla tiroide, per cui sta effettuando degli esami di controllo e terapie
(cfr. doc. 2, nota di deposito del 4.4.2025).
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dalla ricorrente, incensurata e priva di carichi pendenti, la quale ha imparato la lingua italiana, ha raggiunto una stabilità lavorativa e l'indipendenza abitativa, motivo per cui si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della sua vita privata, tutelato a livello nazionale e comunitario (art. 8 CEDU). Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire alla ricorrente, che si trova altresì in una particolare situazione di vulnerabilità dal punto di vista sanitario, un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come la ricorrente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che la richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da per Parte_1
costruirsi una rete lavorativa in Italia.
Sulle spese di lite
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite, in quanto la documentazione aggiornata attestante l'integrazione della ricorrente è stata prodotta solo in sede di ricorso e non anche in sede amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-Accoglie la domanda formulata e, per l'effetto, riconosce a Parte_1
nata a [...]ù) il 21.6.1968, del permesso di soggiorno per “protezione speciale”;
-Compensa le spese tra le parti;
-Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 7.4.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Perlo Dott.ssa Roberta Dotta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Roberta Dotta Presidente
dott.ssa Silvia Graziella Carosio Giudice
dott.ssa Sara Perlo Giudice est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 22088/2024 promossa da:
nata a [...]ù) il 21.6.1968, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Silva Franceschini del Foro di Torino
PARTE ATTRICE
CONTRO
– Questura di Torino, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Controparte_1 dello Stato presso cui ha eletto domicilio in via dell'Arsenale 21 Torino
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 20.5.2024, notificato il 18.11.2024, di inammissibilità della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Conclusioni parte attrice: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co. 1 e co.
1.1. D. lgs. 286/98, nonché il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche.
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso. Vinte le spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da il 4.10.2023, volta a ottenere il Parte_1
rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il Questore di Torino, con provvedimento Prot. nr. 1243/2023, reso in data 20.5.2024 e notificato il 18.11.2024 (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo), ha dichiarato inammissibile l'istanza, in quanto dall'esame della documentazione allegata non risultano sussistere i presupposti di fatto, né le ragioni giuridiche minime previste dalla vigente normativa per il regolare soggiorno in Italia;
inoltre, la ricorrente non ha dimostrato il regolare ingresso sul territorio nazionale mediante il timbro apposto dalle autorità di frontiera italiane o attraverso la dichiarazione di presenza come previsto dalla L. 68/2007.
L'istante ha tempestivamente impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo, chiedendo il diritto alla protezione speciale, nonché il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di cure mediche.
Al riguardo, la difesa ritiene sussistenti i requisiti necessari per il rilascio del permesso richiesto:
, presente in Italia dal 2022, nel corso degli anni, ha sfruttato tutte le Parte_1
possibilità che il nostro ordinamento mette a disposizione per rafforzare la propria integrazione socio linguistica e lavorativa. Inoltre, nel 2023, la ricorrente cominciava ad avvertire dei disturbi di salute e, nel 2024, veniva sottoposta ad un delicato intervento chirurgico (cfr. doc. 5 ricorso introduttivo).
La difesa ha impugnato il provvedimento, ritenuto illegittimo e ha chiesto il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co. 1 e co.
1.1 D. Lgs 286/98, ovvero il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di cure mediche.
Il Collegio, rilevato che nel provvedimento impugnato il Questore, nell'argomentare l'inammissibilità, motiva altresì sulla mancanza dei requisiti necessari per il regolare soggiorno in
Italia, nonché sull'assenza degli elementi riconducibili alle condizioni previste per il divieto di espulsione dello straniero irregolare di cui all'art. 19 D. Lgs 286/98, è competente a valutare la fondatezza della domanda volta al riconoscimento del diritto alla protezione speciale, formulata in via principale dalla difesa.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al
, che si è costituito in giudizio. Controparte_1
Parte resistente, nella comparsa di costituzione del 4.4.2025, ha evidenziato la legittimità del provvedimento di rigetto emanato dal Questore di Torino chiedendo il rigetto del ricorso. Al riguardo, infatti, la PA ha evidenziato che la mancanza del visto di ingresso comporta necessariamente l'inammissibilità della domanda, in quanto “il non avere seguito l'iter previsto per
l'ingresso in Italia non può certo configurarsi come una irregolarità amministrativa sanabile” (cfr. comparsa di costituzione, pag. 4).
Infine, prosegue l'Avvocatura, il rilascio del titolo di soggiorno non può certo dipendere dalle difficoltà sanitarie, non certo gravi, della ricorrente;
al riguardo, conclude l'Avvocatura, “la valutazione di un cd. Permesso per cure mediche non è mai stata effettuata in via amministrativa (per fatto imputabile all'istante e non certo all'Amministrazione).” (cfr. comparsa di costituzione, pag. 4).
Il Collegio, con decreto depositato in data 2.1.2025, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 4.4.2025; all'esito, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
* * *
La ricorrente ha formulato in via principale domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Venendo al caso di specie, la volontà di richiedere la protezione speciale è stata formalizzata da dinanzi alla Questura di Torino, con dichiarazione resa in data Parte_1
4.10.2023. Deve, pertanto, trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n.
20/2023, trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto
(11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo
“dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass.
6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al menzionato art. 8 CEDU, Per_1
laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358,
Paradiso ), compresi legami familiari di fatto. Persona_2
Fatte queste premesse di carattere normativo, nel merito la domanda è fondata.
Nel ricorso la difesa ha provveduto a depositare documentazione attestante il percorso di integrazione svolto dalla richiedente sul territorio nazionale.
Al riguardo, la ricorrente attualmente lavora come badante, con contratto a tempo indeterminato in essere dal 14.2.2024, presso l'abitazione del sig. (cfr. contratto di lavoro e relative Persona_3
buste paga, da ultimo quella di marzo 2025)
La ricorrente, infine, nel corso dell'udienza del 4.4.2025, sentita liberamente dal Giudice e dimostrando una più che buona padronanza della lingua italiana, ha dichiarato di essere arrivata in
Italia il 16.2.2022, di vivere a Torino presso l'abitazione di , dove lavora come Persona_3
badante, di aver studiato la lingua italiana, ottenendo il diploma di terza media, di aver subito, nel dicembre 2024, una delicata operazione chirurgica di asportazione dell'utero e di avere ancora dei problemi di salute all'addome e alla tiroide, per cui sta effettuando degli esami di controllo e terapie
(cfr. doc. 2, nota di deposito del 4.4.2025).
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dalla ricorrente, incensurata e priva di carichi pendenti, la quale ha imparato la lingua italiana, ha raggiunto una stabilità lavorativa e l'indipendenza abitativa, motivo per cui si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della sua vita privata, tutelato a livello nazionale e comunitario (art. 8 CEDU). Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire alla ricorrente, che si trova altresì in una particolare situazione di vulnerabilità dal punto di vista sanitario, un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come la ricorrente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che la richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da per Parte_1
costruirsi una rete lavorativa in Italia.
Sulle spese di lite
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite, in quanto la documentazione aggiornata attestante l'integrazione della ricorrente è stata prodotta solo in sede di ricorso e non anche in sede amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-Accoglie la domanda formulata e, per l'effetto, riconosce a Parte_1
nata a [...]ù) il 21.6.1968, del permesso di soggiorno per “protezione speciale”;
-Compensa le spese tra le parti;
-Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 7.4.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Perlo Dott.ssa Roberta Dotta