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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/11/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 1295 / 2024 avente ad oggetto obbligo contributivo del datore di lavoro.
promosso da: (C.F. ),in persona del Parte_1 P.IVA_1 rappresentante legale, con sede in SA,C.da Tabuna, rappresentato e difeso dall'avv.
CE EL e dall'avv. Antonio EL, con domicilio eletto presso lo studio legale,come da procura in atti;
Opponente
Contro
: Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'avv. Antonella Testa e dall'avv.Manlio Galeano , con domicilio eletto presso la sede di
SA ,come da procura come in atti ,
Opposto
1 Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con ricorso depositato in data 20/05/2024 , la società in persona del Parte_1 rappresentante legale, ha proposto rituale opposizione – previa sospensiva - avverso l'avviso di addebito n. 597 2024 0000454048 notificato in data 17/05/2024 per il pagamento di
€.14.381,03 da versare alla Gestione Aziende con dipendenti per recuperare la contribuzione obbligatoria a seguito di domanda di CIG respinta.
L'opponente, premesso che l'atto di diniego di ammissione alla cassa integrazione guadagni periodo 08/2018 -09/2018 è stato impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo di Catania , deduce l'illegittimità dell'atto opposto ex art.24 comma 3 D.Lgs 46/1999, e ne chiede l'annullamento.
Si è costituito l' rilevando l'infondatezza delle ragioni dell'opposizione, avendo CP_1 provveduto all'iscrizione a ruolo delle somme dovute successivamente alla sentenza del T.A.R. di Catania che ha rigettato il ricorso.
La causa è istruita su base documentale , e previa udienza del 24 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta (art.127 ter c.p.c.), sulla scorta delle note dei difensori delle parti , decisa con la presente sentenza.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Nella fattispecie presupposto dell'avviso di addebito è l'atto emesso dall' di diniego CP_1 delle domande di ammissione alla Cassa integrazione Guadagni per il periodo 08/2018 -
09/2018.
E' circostanza non contestata che la società opponente ha proposto opposizione davanti alla
Tribunale Amministrativo di Catania, per l'annullamento dell'atto di diniego della domanda di
CIG ( RG 316/2019 TAR) ,risulta che il Tribunale Amministrativo con sentenza del 4 marzo
2025 ha rigettato il ricorso (all.to memoria di costituzione , risulta altresì che detta CP_1 sentenza è stata appellata dall'odierno opponente davanti alla Consiglio di Giustizia
Amministrativa di Palermo (RG 1255/2024) , e il giudizio è ancora in corso (all.to alle note di trattazione scritta dell'opponente). Risulta pertanto che alla data di formazione dell'avviso di addebito la sentenza del TAR non era passata in giudicato e quindi il diniego dell'ammissione della società ricorrente alla CIG non era ancora definitivo.
Nella fattispecie trova, pertanto, applicazione l'art. 24 comma 3 del d.lgs. n.46 /1999 in base al quale :
« Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria,
l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza del provvedimento esecutivo del giudice.» 2 Dunque, in pendenza di un giudizio di accertamento , l' non può iscrivere a ruolo CP_1
l'avviso di addebito con la richiesta di pagamento dei contributi .
La norma , sebbene non espressamente prevista, comporta una vera e propria sospensione del procedimento di recupero del credito previdenziale : è evidente la volontà del legislatore per l'economicità e il buon andamento della pubblica amministrazione – e l' è un ente CP_1 pubblico economico strumentale – (art.97 Cost.) e della giustizia ,onde evitare una duplicazione di giudicati, di prevedere la temporanea carenza di potere dell'istituto di previdenza di agire in esecuzione .
Nella fattispecie, avendo la società ricorrente appellato la sentenza di primo grado il presente avviso di addebito è nullo in applicazione della preclusione di cui all'art 24 comma
3 d.lgs. n.46 /1999 perché emesso quando ancora il giudizio davanti alla Giudice
Amministrativo non era concluso con sentenza definitiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa (scaglione previdenza sino a €. 26.000,00) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'opposizione , in contradditorio tra le parti , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita :
- dichiara inammissibile e annulla l'avviso di addebito impugnato.
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in €. 43,00 per C.U. CP_1
€. 2.000,00 per compensi legali, oltre 15% spese generali, C.P.A. e I.V.A. da pagarsi direttamente all'avv. CE EL e avv. Antonio EL, difensori antistatari.
SA, 28 novembre 2025.
Il Giudice onorario dott. ssa Salvatrice Gurrieri
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