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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/07/2025, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 10 luglio 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2232/2019 R.G., avente ad oggetto: “Disconoscimento rapporto di lavoro-
Opposizione a verbale”;
PROMOSSO DA
, in proprio e n.q. di legale rappresentante della Parte_1 [...]
rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'Avv. Carmelo Matafù;
- RICORRENTE -
Contro
, in persona del Controparte_2
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dagli avv.
Michela Foti e Maria Cammaroto;
-RESISTENTE-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso proposto in data 19.4.2019, n.q. di legale rappresentante e Parte_1 socio accomandatario della ditta spiegava opposizione Controparte_1 avverso il verbale di accertamento n. 2018013505 ed il verbale unico di accertamento n.
2018014312, del 25.10.2018 notificati in data 21.11.2018, con cui, a seguito di accertamenti ispettivi effettuati presso il locale “Ficodindia”, gli veniva contestata l'irregolarità del rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra la società e CP_3
ritenendo sussistente un rapporto di collaborazione familiare, per essere la stessa
[...] coniuge di ed anche socia accomandante della Parte_1 Controparte_1
[...]
Esponeva: che il locale “Ficodindia”, sito in Lipari, c.da Porto Levante snc Vulcano, era un'estensione della società ed esercente attività di Controparte_1 ristorazione con somministrazione, presso il quale la sig.ra Controparte_3
1 prestava attività come addetta alla sala e alla cucina, 5° livello CCNL - pubblici esercizi/stabilimenti balneari, dal 28.05.2016, nel periodo estivo coincidente con l'apertura al pubblico del locale;
a seguito di accertamento ispettivo, gli ispettori disconoscevano la natura “subordinata” delle prestazioni dedotte nei contratti sia in forza dei legami di coniugio intercorrenti tra egli ricorrente e e sia in forza della CP_3 corrispondenza tra la sede legale della società ed il luogo di residenza della sig.ra a CP_3 fronte della presunta sussistenza di collaborazione familiare piuttosto che di prestazioni lavorative subordinate, veniva disposto l'annullamento dei rapporti di lavoro subordinato instaurati tra la società in accomandita semplice e Controparte_1 [...]
dal 28.05.2016 al 30.11.2016, dal 12.04.2017 al 12.10.2017, dal CP_3
20.04.2018 al 08.08.2018, e, veniva altresì previsto l'obbligo per il datore di lavoro di regolarizzare nei confronti dell' le inadempienze, ossia di versare all'Istituto stesso a CP_4 titolo di contributi l'importo di 5.204,07 € ed a titolo di somme aggiuntive (sanzioni)
l'importo di 376,09 €; in data 21 dicembre 2018 proponeva ricorso amministrativo presso Parte il Direttore Regionale del Lavoro - competente per territorio ed il Comitato Parte Regionale per i rapporti di lavoro c/o competente per territorio per l'annullamento, previa sospensione, dei verbali di accertamento n. 2018013505 e n. 2018014312, per il quale, in assenza di riscontro, si perfezionava il silenzio-rigetto.
Eccepiva l'erroneità della presunzione di gratuità posta a fondamento del disconoscimento del rapporto di lavoro, il quale presentava i caratteri propri della liceità del rapporto di lavoro subordinato tra familiari dettati da costante giurisprudenza di legittimità che richiamava.
Precisava che la prestava la propria attività lavorativa di addetta di sala e cucina CP_3 dietro corrispettivo, secondo degli orari precisi, e che il rapporto di coniugio era venuto meno.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare che svolgeva attività Controparte_3 di addetta sala e cucina presso il locale Ficodindia sito a Vulcano e che il rapporto di lavoro intercorso tra la , attività di ristorazione Ficodindia, e Controparte_1
fosse di natura subordinata;
per l'effetto, che venisse annullato il Controparte_3 verbale di accertamento impugnato e che venisse dichiarata l'estinzione del procedimento sanzionatorio e/o di recupero contributivo e confermato il rapporto di lavoro dipendente.
Instava per le spese e i compensi di giudizio. CP_ 2.- L' si costituiva in giudizio con memoria del 24.02.2020 contestando la fondatezza del ricorso.
2 Rilevava che dalle dichiarazioni rese dai soggetti rinvenuti, intenti al lavoro, nel corso dell'accertamento ispettivo era emerso che la signora sovraintendeva alla gestione CP_3 della sala e della cucina, senza assoggettamento al potere direttivo, disciplinare ed organizzativo del marito Parte_1
Precisava che, con atto del 18.03.2019, il sig. nella sua qualità di Parte_1 accomandatario della società cedeva alla Controparte_1
l'attività riconducibile al bar e ristorazione il “Ficodindia”. Controparte_3
Deduceva che la fattispecie emersa in esito al verbale ispettivo opposto rientrava nella disciplina di cui alla legge 662/1996, con esclusione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 del c.c. e ribadiva la legittimità dell'iscrizione d'ufficio della alla gestione commercianti e della sanzione disposta nei confronti del CP_3 ricorrente, quale socio accomandatario della impresa, per l'omissione contributiva per il periodo dal 2016 sino all'08.08.2018.
Chiedeva, pertanto, il rigetto integrale del ricorso. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
3. - La causa veniva istruita documentalmente.
4. - L'udienza del 10.07.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
5. - Nel merito la domanda attorea è volta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e al fine di annullare il recupero Controparte_3
CP_ contributivo disposto dall' a seguito dei verbali di accertamento impugnati.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento” (Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296).
A tal riguardo deve ricordarsi che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n. 5645).
3 Il caso di specie verte sull'ipotesi particolare del rapporto di lavoro subordinato tra affini, essendo il ricorrente e la coniugi tra loro, per la quale sussiste una presunzione di CP_3 gratuità delle prestazioni non ricollegabili, pertanto, in linea di principio, ad un rapporto di lavoro dipendente vero e proprio.
Tale presunzione, tuttavia, come ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, può essere superata tramite una prova rigorosa del ricorrere di alcuni elementi sintomatici della subordinazione “quali la presenza costante, l'osservanza di un orario coincidente con
l'apertura al pubblico dell'attività commerciale - entrambe modalità tali da prefigurare, piuttosto che una partecipazione all'attività dettata da motivi di assistenza familiare, il programmatico valersi da parte del titolare, ai fini dell'organizzazione dell'attività stessa, al medesimo facente capo, dell'apporto della prestazione dalla stessa resa - nonché la corresponsione di un compenso a cadenze fisse, anch'essa maggiormente compatibile con la logica del corrispettivo della prestazione, piuttosto che con la destinazione alla copertura di contingenti e dunque variabili esigenze di vita, riconducibili alla nozione elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte di elemento sintomatico della subordinazione e come tali idonee ad offrire fondamento probatorio alla domanda dell'attore.” (Cass. sent. n. 4535 del 27.02.2018)
Orbene, per pacifica giurisprudenza di legittimità, “i verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonche' alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante ne' ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verita' si siano convinti in virtu' di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n.
23800 del 2014); pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che puo' disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio”
(Cass. n. 4006 del 2022).
Si ritiene che nel corso del giudizio il ricorrente abbia dimostrato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con superando così la presunzione Controparte_3 di gratuità del rapporto che, in forza del rapporto di coniugio, ha ispirato le determinazioni dell' resistente. CP_2
4 Il ricorrente, infatti, ha fornito prova dell'onerosità del rapporto di lavoro producendo copia dei bonifici con cui ha corrisposto alla le retribuzioni dovute per i periodi per CP_3 cui è causa, corrispondenti alle buste paga anch'esse allegate.
In particolare, ha fornito prova dell'accredito in favore della effettuato in data CP_3
29.11.2016 per i mesi da maggio a ottobre 2016, ed in data 13.12.2016 per il mese di novembre 2016; di quello effettuato in data 15.11.2017 per i mesi da aprile a ottobre 2017 ed infine di quelli eseguiti ad ottobre 2018, per i mesi da aprile a settembre 2018, e a novembre 2018 per il mese di ottobre 2018.
Dall'estratto contributivo prodotto in atti, oltre alla regolarità dei versamenti contributivi nei periodi per cui è causa, emerge altresì una corrispondenza con quanto asserito dal ricorrente in ordine all'assunzione della presso altro datore di lavoro. CP_3
Infine, ai sensi dell'art. 421 c.p.c. è stata ordinata la produzione in giudizio dei verbali relativi alla prova per testi assunta innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel giudizio iscritto al n. 2063/2019 R.G., conclusosi con sentenza n. 967/2021, che era stata richiamata da parte ricorrente nelle proprie note.
Per vero, i testi – escussi all'udienza del 18.10.2021 – hanno confermato che
[...]
nel periodo oggetto di interesse, ha lavorato nel locale “Ficodindia” sito CP_3 sull'isola di Vulcano come addetta alla sala ed alla cucina, osservando un orario di lavoro dalle 10,30 alle 14,30 (cfr. deposizioni dei testi , e Testimone_1 Testimone_2
), operando in cucina, partecipando alla preparazione delle pietanze, Testimone_3 accogliendo i clienti, servendo ai commensali cibi e bevande (cfr. deposizioni dei testi e ). Inoltre, è emerso che dirigeva il Testimone_1 Testimone_2 Parte_1 locale e impartiva direttive a tutti i lavoratori;
ciò però avveniva solo all'inizio della stagione poiché, essendo il locale molto piccolo (30 posti a sedere), ed essendo le mansioni sempre le stesse, i lavoratori, sapendo cosa fare, col passare del tempo, operavano in autonomia (cfr. deposizione del teste ). I testi, infine, hanno attestato Testimone_2 che la e sono separati di fatto da molti anni e che tale separazione CP_3 Parte_1 era certamente in atto durante il periodo in cui la donna ha lavorato presso il locale
“Ficodindia” in forza del rapporto di lavoro subordinato oggetto di accertamento nel presente giudizio.
6.- Le risultanze probatorie non confliggono con la possibile cumulabilità della qualifica di socio accomandante con quella di lavoratore subordinato della medesima società.
La società in accomandita semplice disciplinata dagli artt. 2313 – 2324 c.c., è una particolare tipologia di società di persone, che prevede l'esistenza di due categorie di soci.
5 I soci accomandatari, che sono gli unici titolati all'amministrazione ed alla rappresentanza della società e rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali e i soci accomandanti, che sono invece esclusi dall'amministrazione delle società e rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente al valore quota di capitale conferita.
Il socio accomandante, essendo privo del requisito della responsabilità, non può essere CP_ iscritto all' come titolare. Questi può eventualmente essere iscritto quale familiare CP_ coadiutore o dipendente, ove ne ricorrano le condizioni. A tal riguardo, l' è più volte intervenuta negli anni al fine di precisare l'ambito di rilevanza dei requisiti per l'iscrizione CP_ dei soci accomandanti. Con la Circolare n. 12 del 01 febbraio 2008, l' ha chiarito che i soci accomandanti sono iscrivibili alla Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, ove concorrano congiuntamente le due seguenti condizioni: un rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado con il socio accomandatario e l'effettivo svolgimento dell'attività istituzionale della società con carattere di abitualità e prevalenza.
La richiamata circolare chiarisce, altresì, che in difetto di uno o di entrambi i requisiti da parte del socio accomandante, qualora nell'ambito della società il medesimo svolga attività lavorativa con le caratteristiche del lavoro subordinato, dovrà essere obbligatoriamente iscritto come lavoratore dipendente. CP_ CP_ Come previsto dalla Circolare n. 80 del 3 aprile 1993 e della Circolare n. 179 dell'8 agosto 1989, può essere riconosciuta la veste di lavoratori dipendenti ai soci accomandanti delle società in accomandita semplice, se non contravvengono il divieto di compiere atti di amministrazione e se il loro nome non figura nella ragione sociale, altrimenti si avrebbe posizione incompatibile con quella di lavoratore dipendente, come pure nel caso in cui l'accomandante risulta titolare della maggioranza del capitale sociale.
La giurisprudenza ritiene configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra la società e uno dei soci se la prestazione non integra un conferimento previsto dal contratto speciale e il socio presta la sua attività lavorativa sotto il controllo gerarchico di un altro socio munito di poteri di supremazia (Cass., sez. lav., 11 gennaio 1999, n. 216).
Nel caso di specie, dagli atti di causa, risulta che non avesse la Controparte_3 maggioranza del capitale sociale, non compisse atti di amministrazione o di ingerenza nella gestione della società in favore della quale svolgeva attività di addetta alla sala e alla cucina, seppur in modo prevalente, ma per periodi circoscritti dell'anno.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va accolto.
7.- Va riconosciuto, pertanto, il rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente, in proprio e n.q. di legale rappresentante della e la Controparte_1
6 e per l'effetto va dichiarata l'illegittimità della richiesta Controparte_3 contributiva susseguente ai verbali di accertamento impugnati. CP_ 8- . Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' in favore del ricorrente e liquidate come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M.
147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i tariffari medi.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria domanda difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il verbale di accertamento impugnato;
CP_
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di in proprio e n.q. di legale Parte_1 rappresentante della che liquida Controparte_1 in € 43,00 per c.u., e in € 5.391,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza
Messina, 11.07.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 10 luglio 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2232/2019 R.G., avente ad oggetto: “Disconoscimento rapporto di lavoro-
Opposizione a verbale”;
PROMOSSO DA
, in proprio e n.q. di legale rappresentante della Parte_1 [...]
rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'Avv. Carmelo Matafù;
- RICORRENTE -
Contro
, in persona del Controparte_2
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dagli avv.
Michela Foti e Maria Cammaroto;
-RESISTENTE-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso proposto in data 19.4.2019, n.q. di legale rappresentante e Parte_1 socio accomandatario della ditta spiegava opposizione Controparte_1 avverso il verbale di accertamento n. 2018013505 ed il verbale unico di accertamento n.
2018014312, del 25.10.2018 notificati in data 21.11.2018, con cui, a seguito di accertamenti ispettivi effettuati presso il locale “Ficodindia”, gli veniva contestata l'irregolarità del rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra la società e CP_3
ritenendo sussistente un rapporto di collaborazione familiare, per essere la stessa
[...] coniuge di ed anche socia accomandante della Parte_1 Controparte_1
[...]
Esponeva: che il locale “Ficodindia”, sito in Lipari, c.da Porto Levante snc Vulcano, era un'estensione della società ed esercente attività di Controparte_1 ristorazione con somministrazione, presso il quale la sig.ra Controparte_3
1 prestava attività come addetta alla sala e alla cucina, 5° livello CCNL - pubblici esercizi/stabilimenti balneari, dal 28.05.2016, nel periodo estivo coincidente con l'apertura al pubblico del locale;
a seguito di accertamento ispettivo, gli ispettori disconoscevano la natura “subordinata” delle prestazioni dedotte nei contratti sia in forza dei legami di coniugio intercorrenti tra egli ricorrente e e sia in forza della CP_3 corrispondenza tra la sede legale della società ed il luogo di residenza della sig.ra a CP_3 fronte della presunta sussistenza di collaborazione familiare piuttosto che di prestazioni lavorative subordinate, veniva disposto l'annullamento dei rapporti di lavoro subordinato instaurati tra la società in accomandita semplice e Controparte_1 [...]
dal 28.05.2016 al 30.11.2016, dal 12.04.2017 al 12.10.2017, dal CP_3
20.04.2018 al 08.08.2018, e, veniva altresì previsto l'obbligo per il datore di lavoro di regolarizzare nei confronti dell' le inadempienze, ossia di versare all'Istituto stesso a CP_4 titolo di contributi l'importo di 5.204,07 € ed a titolo di somme aggiuntive (sanzioni)
l'importo di 376,09 €; in data 21 dicembre 2018 proponeva ricorso amministrativo presso Parte il Direttore Regionale del Lavoro - competente per territorio ed il Comitato Parte Regionale per i rapporti di lavoro c/o competente per territorio per l'annullamento, previa sospensione, dei verbali di accertamento n. 2018013505 e n. 2018014312, per il quale, in assenza di riscontro, si perfezionava il silenzio-rigetto.
Eccepiva l'erroneità della presunzione di gratuità posta a fondamento del disconoscimento del rapporto di lavoro, il quale presentava i caratteri propri della liceità del rapporto di lavoro subordinato tra familiari dettati da costante giurisprudenza di legittimità che richiamava.
Precisava che la prestava la propria attività lavorativa di addetta di sala e cucina CP_3 dietro corrispettivo, secondo degli orari precisi, e che il rapporto di coniugio era venuto meno.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare che svolgeva attività Controparte_3 di addetta sala e cucina presso il locale Ficodindia sito a Vulcano e che il rapporto di lavoro intercorso tra la , attività di ristorazione Ficodindia, e Controparte_1
fosse di natura subordinata;
per l'effetto, che venisse annullato il Controparte_3 verbale di accertamento impugnato e che venisse dichiarata l'estinzione del procedimento sanzionatorio e/o di recupero contributivo e confermato il rapporto di lavoro dipendente.
Instava per le spese e i compensi di giudizio. CP_ 2.- L' si costituiva in giudizio con memoria del 24.02.2020 contestando la fondatezza del ricorso.
2 Rilevava che dalle dichiarazioni rese dai soggetti rinvenuti, intenti al lavoro, nel corso dell'accertamento ispettivo era emerso che la signora sovraintendeva alla gestione CP_3 della sala e della cucina, senza assoggettamento al potere direttivo, disciplinare ed organizzativo del marito Parte_1
Precisava che, con atto del 18.03.2019, il sig. nella sua qualità di Parte_1 accomandatario della società cedeva alla Controparte_1
l'attività riconducibile al bar e ristorazione il “Ficodindia”. Controparte_3
Deduceva che la fattispecie emersa in esito al verbale ispettivo opposto rientrava nella disciplina di cui alla legge 662/1996, con esclusione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 del c.c. e ribadiva la legittimità dell'iscrizione d'ufficio della alla gestione commercianti e della sanzione disposta nei confronti del CP_3 ricorrente, quale socio accomandatario della impresa, per l'omissione contributiva per il periodo dal 2016 sino all'08.08.2018.
Chiedeva, pertanto, il rigetto integrale del ricorso. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
3. - La causa veniva istruita documentalmente.
4. - L'udienza del 10.07.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
5. - Nel merito la domanda attorea è volta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e al fine di annullare il recupero Controparte_3
CP_ contributivo disposto dall' a seguito dei verbali di accertamento impugnati.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento” (Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296).
A tal riguardo deve ricordarsi che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n. 5645).
3 Il caso di specie verte sull'ipotesi particolare del rapporto di lavoro subordinato tra affini, essendo il ricorrente e la coniugi tra loro, per la quale sussiste una presunzione di CP_3 gratuità delle prestazioni non ricollegabili, pertanto, in linea di principio, ad un rapporto di lavoro dipendente vero e proprio.
Tale presunzione, tuttavia, come ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, può essere superata tramite una prova rigorosa del ricorrere di alcuni elementi sintomatici della subordinazione “quali la presenza costante, l'osservanza di un orario coincidente con
l'apertura al pubblico dell'attività commerciale - entrambe modalità tali da prefigurare, piuttosto che una partecipazione all'attività dettata da motivi di assistenza familiare, il programmatico valersi da parte del titolare, ai fini dell'organizzazione dell'attività stessa, al medesimo facente capo, dell'apporto della prestazione dalla stessa resa - nonché la corresponsione di un compenso a cadenze fisse, anch'essa maggiormente compatibile con la logica del corrispettivo della prestazione, piuttosto che con la destinazione alla copertura di contingenti e dunque variabili esigenze di vita, riconducibili alla nozione elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte di elemento sintomatico della subordinazione e come tali idonee ad offrire fondamento probatorio alla domanda dell'attore.” (Cass. sent. n. 4535 del 27.02.2018)
Orbene, per pacifica giurisprudenza di legittimità, “i verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonche' alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante ne' ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verita' si siano convinti in virtu' di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n.
23800 del 2014); pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che puo' disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio”
(Cass. n. 4006 del 2022).
Si ritiene che nel corso del giudizio il ricorrente abbia dimostrato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con superando così la presunzione Controparte_3 di gratuità del rapporto che, in forza del rapporto di coniugio, ha ispirato le determinazioni dell' resistente. CP_2
4 Il ricorrente, infatti, ha fornito prova dell'onerosità del rapporto di lavoro producendo copia dei bonifici con cui ha corrisposto alla le retribuzioni dovute per i periodi per CP_3 cui è causa, corrispondenti alle buste paga anch'esse allegate.
In particolare, ha fornito prova dell'accredito in favore della effettuato in data CP_3
29.11.2016 per i mesi da maggio a ottobre 2016, ed in data 13.12.2016 per il mese di novembre 2016; di quello effettuato in data 15.11.2017 per i mesi da aprile a ottobre 2017 ed infine di quelli eseguiti ad ottobre 2018, per i mesi da aprile a settembre 2018, e a novembre 2018 per il mese di ottobre 2018.
Dall'estratto contributivo prodotto in atti, oltre alla regolarità dei versamenti contributivi nei periodi per cui è causa, emerge altresì una corrispondenza con quanto asserito dal ricorrente in ordine all'assunzione della presso altro datore di lavoro. CP_3
Infine, ai sensi dell'art. 421 c.p.c. è stata ordinata la produzione in giudizio dei verbali relativi alla prova per testi assunta innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel giudizio iscritto al n. 2063/2019 R.G., conclusosi con sentenza n. 967/2021, che era stata richiamata da parte ricorrente nelle proprie note.
Per vero, i testi – escussi all'udienza del 18.10.2021 – hanno confermato che
[...]
nel periodo oggetto di interesse, ha lavorato nel locale “Ficodindia” sito CP_3 sull'isola di Vulcano come addetta alla sala ed alla cucina, osservando un orario di lavoro dalle 10,30 alle 14,30 (cfr. deposizioni dei testi , e Testimone_1 Testimone_2
), operando in cucina, partecipando alla preparazione delle pietanze, Testimone_3 accogliendo i clienti, servendo ai commensali cibi e bevande (cfr. deposizioni dei testi e ). Inoltre, è emerso che dirigeva il Testimone_1 Testimone_2 Parte_1 locale e impartiva direttive a tutti i lavoratori;
ciò però avveniva solo all'inizio della stagione poiché, essendo il locale molto piccolo (30 posti a sedere), ed essendo le mansioni sempre le stesse, i lavoratori, sapendo cosa fare, col passare del tempo, operavano in autonomia (cfr. deposizione del teste ). I testi, infine, hanno attestato Testimone_2 che la e sono separati di fatto da molti anni e che tale separazione CP_3 Parte_1 era certamente in atto durante il periodo in cui la donna ha lavorato presso il locale
“Ficodindia” in forza del rapporto di lavoro subordinato oggetto di accertamento nel presente giudizio.
6.- Le risultanze probatorie non confliggono con la possibile cumulabilità della qualifica di socio accomandante con quella di lavoratore subordinato della medesima società.
La società in accomandita semplice disciplinata dagli artt. 2313 – 2324 c.c., è una particolare tipologia di società di persone, che prevede l'esistenza di due categorie di soci.
5 I soci accomandatari, che sono gli unici titolati all'amministrazione ed alla rappresentanza della società e rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali e i soci accomandanti, che sono invece esclusi dall'amministrazione delle società e rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente al valore quota di capitale conferita.
Il socio accomandante, essendo privo del requisito della responsabilità, non può essere CP_ iscritto all' come titolare. Questi può eventualmente essere iscritto quale familiare CP_ coadiutore o dipendente, ove ne ricorrano le condizioni. A tal riguardo, l' è più volte intervenuta negli anni al fine di precisare l'ambito di rilevanza dei requisiti per l'iscrizione CP_ dei soci accomandanti. Con la Circolare n. 12 del 01 febbraio 2008, l' ha chiarito che i soci accomandanti sono iscrivibili alla Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, ove concorrano congiuntamente le due seguenti condizioni: un rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado con il socio accomandatario e l'effettivo svolgimento dell'attività istituzionale della società con carattere di abitualità e prevalenza.
La richiamata circolare chiarisce, altresì, che in difetto di uno o di entrambi i requisiti da parte del socio accomandante, qualora nell'ambito della società il medesimo svolga attività lavorativa con le caratteristiche del lavoro subordinato, dovrà essere obbligatoriamente iscritto come lavoratore dipendente. CP_ CP_ Come previsto dalla Circolare n. 80 del 3 aprile 1993 e della Circolare n. 179 dell'8 agosto 1989, può essere riconosciuta la veste di lavoratori dipendenti ai soci accomandanti delle società in accomandita semplice, se non contravvengono il divieto di compiere atti di amministrazione e se il loro nome non figura nella ragione sociale, altrimenti si avrebbe posizione incompatibile con quella di lavoratore dipendente, come pure nel caso in cui l'accomandante risulta titolare della maggioranza del capitale sociale.
La giurisprudenza ritiene configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra la società e uno dei soci se la prestazione non integra un conferimento previsto dal contratto speciale e il socio presta la sua attività lavorativa sotto il controllo gerarchico di un altro socio munito di poteri di supremazia (Cass., sez. lav., 11 gennaio 1999, n. 216).
Nel caso di specie, dagli atti di causa, risulta che non avesse la Controparte_3 maggioranza del capitale sociale, non compisse atti di amministrazione o di ingerenza nella gestione della società in favore della quale svolgeva attività di addetta alla sala e alla cucina, seppur in modo prevalente, ma per periodi circoscritti dell'anno.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va accolto.
7.- Va riconosciuto, pertanto, il rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente, in proprio e n.q. di legale rappresentante della e la Controparte_1
6 e per l'effetto va dichiarata l'illegittimità della richiesta Controparte_3 contributiva susseguente ai verbali di accertamento impugnati. CP_ 8- . Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' in favore del ricorrente e liquidate come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M.
147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i tariffari medi.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria domanda difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il verbale di accertamento impugnato;
CP_
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di in proprio e n.q. di legale Parte_1 rappresentante della che liquida Controparte_1 in € 43,00 per c.u., e in € 5.391,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza
Messina, 11.07.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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