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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/09/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 101-1/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO Ufficio Procedure Concorsuali Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati: Dott. Carlo Calvaresi Presidente Dott. Flavio Conciatori Giudice Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 101-1/2024 r.g. p.u., avente ad oggetto domanda di apertura della liquidazione giudiziale, promosso da: in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 Andrea Davide Arnaldi (c.f. ) ed elettivamente domiciliata in Castiglione C.F._1 Messer Raimondo (TE), alla Via Piane, presso lo studio dell'Avv. Adele Mazzocchitti (c.f.
), in virtù di procura in calce al ricorso;
C.F._2
-ricorrente- nei confronti di p.iva ); Controparte_2 P.IVA_1
-resistente contumace- con l'intervento del P.M.;
-intervenuto- _______
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Letto il ricorso avente ad oggetto domanda di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 24/05/2024 da nei confronti della società CP_1 Controparte_2
del suo socio illimitatamente responsabile
[...] Controparte_2 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla società e al suo socio accomandatario illimitatamente responsabile;
rilevato che la società resistente e il suo socio illimitatamente responsabile non si sono costituiti nonostante la ritualità della notifica predetta e ritenuto doversi, pertanto, dichiararne la contumacia;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 3, lett. c) e 28 CCII atteso che la resistente ha la propria sede legale nel circondario del medesimo Ufficio, in Atri (TE), da oltre un anno dal deposito del ricorso, rilievo che consente di ritenere che la stessa abbia il centro degli interessi principali all'interno del predetto circondario;
rilevato che la ricorrente vanta nei confronti della resistente un credito di euro 32.583,47 oltre interessi e spese in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Treviso n. 2880 pronunciato in data 03/09/2018, dichiarato esecutivo in data 30/05/2022 e munito di formula esecutiva in data 26/07/2022, credito precettato per euro 40.836,28, oltre spese esenti, con conseguente sussistenza, in capo alla stessa ricorrente, della legittimazione attiva ai sensi dell'art. 37 co. 2 CCII;
1 R.G. N. 101-1/2024 P.U.
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5 CCII avendo riguardo al credito fatto valere dalla ricorrente ed alla esposizione gravante a carico della resistente nei confronti dei creditori istituzionali, pari a complessivi euro 210.221,44 (al netto degli importi sospesi, nella specie pari a zero) al 09/08/2024 (cfr. nota informativa di Agenzia delle Entrate Riscossione acquisita in data 09/08/2024); ritenuto che la resistente sia soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII in quanto imprenditore commerciale avente quale oggetto sociale l'esercizio dell'attività di
“commercializzazione di calzature di ogni tipo e genere, di articoli di pelletteria ed abbigliamento quali vestiario, cappelli, borse, cinte ed accessori di ogni tipo e genere (…)”; ritenuto, in mancanza di elementi di prova di segno contrario evincibili dalla istruttoria espletata – che, per contro, ha evidenziato il mancato deposito dei bilanci da parte della resistente fin dalla data della sua costituzione, risalente al 19/09/2011 – che difetti in relazione alla debitrice il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co.1, lett. d) CCII non essendosi la stessa costituita, nonostante la regolarità della notifica, al fine di contrastare l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale e non avendo, pertanto, assolto l'onere della prova su di essa gravante ai sensi dell'art. 121 CCII;
ritenuto che
la resistente versi effettivamente in stato di insolvenza rilevante ai fini degli artt. 121 e 2, co. 1 lett. b) CCII, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni come desumibile dai seguenti elementi: inadempimento dell'esposizione debitoria in essere nei confronti della ricorrente e dei creditori istituzionali per gli importi sopra indicati;
irreperibilità presso la sede legale in occasione della notifica del ricorso introduttivo del procedimento;
mancata costituzione nel presente procedimento al fine di contrastare la domanda di apertura di liquidazione giudiziale;
omesso deposito dei bilanci a far data dalla sua costituzione, risalente al 19/09/2011; ritenuto, alla luce dei superiori rilievi, che ricorrano tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente e, ai sensi dell'art. 256, co. 1 CCII, del suo socio accomandatario illimitatamente responsabile;
ritenuto, alla luce della istruttoria svolta, che non ricorrano i presupposti per la nomina di uno o più esperti ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b) CCII;
tenuto conto, ai fini della nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara la contumacia di n persona del l.r.p.t. e Controparte_2 del suo socio accomandatario illimitatamente responsabile;
Controparte_2 dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2 in persona del l.r.p.t. (p.iva ) e del suo socio accomandatario
[...] P.IVA_1 illimitatamente responsabile (c.f. ) con sede legale Controparte_2 C.F._3 in Atri (TE), alla Piazza Duchi Acquaviva, n. 29; nomina la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice Delegato per la procedura;
nomina Curatore il Dott. , il quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base dei Persona_1 presupposti di cui all'art. 130 u.c. CCII, risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
2 R.G. N. 101-1/2024 P.U.
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 21 gennaio 2026 ore 9:00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30/05/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 25/09/2025. Il Giudice relatore est. Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Il Presidente Dott. Carlo Calvaresi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO Ufficio Procedure Concorsuali Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati: Dott. Carlo Calvaresi Presidente Dott. Flavio Conciatori Giudice Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 101-1/2024 r.g. p.u., avente ad oggetto domanda di apertura della liquidazione giudiziale, promosso da: in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 Andrea Davide Arnaldi (c.f. ) ed elettivamente domiciliata in Castiglione C.F._1 Messer Raimondo (TE), alla Via Piane, presso lo studio dell'Avv. Adele Mazzocchitti (c.f.
), in virtù di procura in calce al ricorso;
C.F._2
-ricorrente- nei confronti di p.iva ); Controparte_2 P.IVA_1
-resistente contumace- con l'intervento del P.M.;
-intervenuto- _______
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Letto il ricorso avente ad oggetto domanda di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 24/05/2024 da nei confronti della società CP_1 Controparte_2
del suo socio illimitatamente responsabile
[...] Controparte_2 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla società e al suo socio accomandatario illimitatamente responsabile;
rilevato che la società resistente e il suo socio illimitatamente responsabile non si sono costituiti nonostante la ritualità della notifica predetta e ritenuto doversi, pertanto, dichiararne la contumacia;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 3, lett. c) e 28 CCII atteso che la resistente ha la propria sede legale nel circondario del medesimo Ufficio, in Atri (TE), da oltre un anno dal deposito del ricorso, rilievo che consente di ritenere che la stessa abbia il centro degli interessi principali all'interno del predetto circondario;
rilevato che la ricorrente vanta nei confronti della resistente un credito di euro 32.583,47 oltre interessi e spese in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Treviso n. 2880 pronunciato in data 03/09/2018, dichiarato esecutivo in data 30/05/2022 e munito di formula esecutiva in data 26/07/2022, credito precettato per euro 40.836,28, oltre spese esenti, con conseguente sussistenza, in capo alla stessa ricorrente, della legittimazione attiva ai sensi dell'art. 37 co. 2 CCII;
1 R.G. N. 101-1/2024 P.U.
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5 CCII avendo riguardo al credito fatto valere dalla ricorrente ed alla esposizione gravante a carico della resistente nei confronti dei creditori istituzionali, pari a complessivi euro 210.221,44 (al netto degli importi sospesi, nella specie pari a zero) al 09/08/2024 (cfr. nota informativa di Agenzia delle Entrate Riscossione acquisita in data 09/08/2024); ritenuto che la resistente sia soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII in quanto imprenditore commerciale avente quale oggetto sociale l'esercizio dell'attività di
“commercializzazione di calzature di ogni tipo e genere, di articoli di pelletteria ed abbigliamento quali vestiario, cappelli, borse, cinte ed accessori di ogni tipo e genere (…)”; ritenuto, in mancanza di elementi di prova di segno contrario evincibili dalla istruttoria espletata – che, per contro, ha evidenziato il mancato deposito dei bilanci da parte della resistente fin dalla data della sua costituzione, risalente al 19/09/2011 – che difetti in relazione alla debitrice il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co.1, lett. d) CCII non essendosi la stessa costituita, nonostante la regolarità della notifica, al fine di contrastare l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale e non avendo, pertanto, assolto l'onere della prova su di essa gravante ai sensi dell'art. 121 CCII;
ritenuto che
la resistente versi effettivamente in stato di insolvenza rilevante ai fini degli artt. 121 e 2, co. 1 lett. b) CCII, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni come desumibile dai seguenti elementi: inadempimento dell'esposizione debitoria in essere nei confronti della ricorrente e dei creditori istituzionali per gli importi sopra indicati;
irreperibilità presso la sede legale in occasione della notifica del ricorso introduttivo del procedimento;
mancata costituzione nel presente procedimento al fine di contrastare la domanda di apertura di liquidazione giudiziale;
omesso deposito dei bilanci a far data dalla sua costituzione, risalente al 19/09/2011; ritenuto, alla luce dei superiori rilievi, che ricorrano tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente e, ai sensi dell'art. 256, co. 1 CCII, del suo socio accomandatario illimitatamente responsabile;
ritenuto, alla luce della istruttoria svolta, che non ricorrano i presupposti per la nomina di uno o più esperti ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b) CCII;
tenuto conto, ai fini della nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara la contumacia di n persona del l.r.p.t. e Controparte_2 del suo socio accomandatario illimitatamente responsabile;
Controparte_2 dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2 in persona del l.r.p.t. (p.iva ) e del suo socio accomandatario
[...] P.IVA_1 illimitatamente responsabile (c.f. ) con sede legale Controparte_2 C.F._3 in Atri (TE), alla Piazza Duchi Acquaviva, n. 29; nomina la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice Delegato per la procedura;
nomina Curatore il Dott. , il quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base dei Persona_1 presupposti di cui all'art. 130 u.c. CCII, risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
2 R.G. N. 101-1/2024 P.U.
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 21 gennaio 2026 ore 9:00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30/05/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 25/09/2025. Il Giudice relatore est. Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Il Presidente Dott. Carlo Calvaresi
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