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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/08/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1369/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Arianna Carimati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. NOCCO GIUSEPPE ONORATO con domicilio telematico presso il difensore come da procura in atti,
PARTE APPELLANTE
Contro
:
(C.F ), Parte_2 C.F._1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
Avverso: la sentenza del Giudice di pace di Varese n. 317/2024 pubblicata il 13.5.2024 nel procedimento n. 1580/2022.
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte appellante:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito riformare la sentenza n. 317/2024 emessa dal Giudice di Pace di Varese dott. Iacopini nell'ambito del procedimento proposto da nei confronti Parte_2
di (RG. N. 1580/2022) depositata il giorno Parte_1
13.05.2024 e notificata il 14.05.2024 ai fini del decorso del termine breve dell'impugnazione, va dunque riformata la sentenza, dichiarando correttamente notificata la cartella n
pagina 1 di 5 11720190006333592001, e non prescritte le cartelle n. 11720160001493712001 (notificata il
16.05.2016) , n.11720160001494015000 (notificata il 16.05.2016) , n. 11720170017946220001
(notificata il 15.03.2017) e n. 11720170003547977000 (notificata il 27.01.2018) sia per corretta notifica dell'atto interruttivo, sia per il non decorso termine quinquennale, con ogni conseguenza di legge, anche in punto di statuizione di spese, non essendo
l' soccombente. Parte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
L' ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Varese n. Parte_1
317/2024 pubblicata il 13.5.2024 con la quale, pronunciando sulla opposizione ex art. 615 c.p.c. spiegata da avverso l'intimazione di pagamento n. 11720229001500565000 Parte_2
notificata il 16.5.2022, in forza della quale si intimava il pagamento delle cartelle esattoriali emesse per violazioni a norme del Codice della Strada n. 11720130001741934000 relativa all'anno 2007,
n.11720160001493712001 relativa all'anno 2011, n.11720160001494015000 relativa all'anno
2014, n. 11720160017946220001 relativa all'anno 2011, n. 11720170002891422001 relative all'anno 2012, n. 11720170003547977000 relativa all'anno 2012 e n. 11720190006333592001 relativa all'anno 2017, ha così statuito:
“ACCOGLIE L'opposizione e per l'effetto
DICHIARA l'intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle impugnate n. 11720170002891422001 e n.11720190006333592001
DICHIARA Prescritto il diritto di credito di tutti gli enti creditori indicati nell'intimazione di pagamento in relazione alle cartelle n.11720130001741934000, n. 11720160001493712001,
n.11720160001494015000, n. 11720160017946220001 e n. 11720170003547977000
CONDANNA L'opposta alla rifusione delle spese di lite a favore dell'opponente che quantifica in
€ 1.470,00, di cui € 270 per anticipazioni, oltre CPA e IVA sulle somme imponibili.”
Ha contestato la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui:
pagina 2 di 5 - alla pagina 3 aveva erroneamente ritenuto che la notifica della cartella n. 11720190006333592001 risultasse non perfezionata, pur avendo l'odierna appellante prodotto la ricevuta della ricezione della raccomandata a mani della destinataria in data 9.7.2019; conseguentemente, doveva essere riformata la sentenza, poiché la stessa era stata regolarmente notificata e non vi era cessazione della materia del contendere;
- aveva erroneamente ritenuto, alle pagine n. 2 e 3 della sentenza che per le cartelle nn.
11720130001741934000, n. 11720160001493712001, n.11720160001494015000, n.
11720160017946220001 e n. 11720170003547977000 non risultasse prodotta idonea documentazione per provare l'intervenuta notificazione;
peraltro non poteva ritenersi per esse intervenuta la prescrizione posto che secondo la giurisprudenza, una volta effettuata regolarmente la notifica della cartella di pagamento, trova applicazione il termine prescrizionale ordinario decennale avendo la cartella natura di titolo esecutivo;
inoltre, doveva essere ulteriormente considerata la disciplina emergenziale dettata per fare fronte alla normativa Covid-19, per effetto della quale nel periodo dall'8.3.2020 al 30.4.2021 erano stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero.
Verificata la regolarità della notifica nei confronti della parte appellata, non costituitasi in giudizio, all'udienza del 19.11.2024 era dichiarata la contumacia di Parte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 2.7.2025 la parte appellante ha discusso oralmente la causa riportandosi all'atto di appello, quindi il giudice, letto l'art. 350 bis e l'art. 281 sexies u.c. c.p.c., riservava la decisione.
Considerato in diritto
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
Preliminarmente si osserva che, come correttamente affermato dal giudice di primo grado, l'articolo
28 della Legge 689/1981, per effetto del richiamo operato dall'art. 209 del Codice della strada, stabilisce che il diritto alla riscossione le somme dovute per le violazioni del codice della strada si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la violazione è stata commessa.
pagina 3 di 5 Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, le cartelle oggetto di gravame (tutte aventi ad oggetto la riscossione di somme dovute per la violazione del codice della strada), risultano essere notificate oltre il termine di cinque anni dalla contravvenzione.
Più specificamente: - con riferimento alla cartella n. 11720160017946220001 l'odierna appellante ha effettivamente fornito la prova della notifica ritirata a mani dalla destinataria in data 15.3.2017
e tuttavia la suddetta cartella si riferisce a contravvenzioni del 2011; - allo stesso modo, con riferimento alla cartella n. 11720170003547977000, l'odierna appellante ha fornito la prova della notifica ritirata a mani dalla destinataria in data 27.1.2018 e tuttavia si riferisce a contravvenzioni del 2012; - quanto alla cartella n. 11720130001741934000, dovrebbe essere stata notificata il
20.2.2013 (manca la prova dell'avvenuta notifica e tuttavia il dato si ritrae dalla stessa intimazione di pagamento) e tuttavia si riferisce a contravvenzioni del 2007; - quanto alla cartella n.
11720160001493712001, l'odierna appellante ha fornito la prova della notifica ritirata a mani dalla destinataria in data 16.5.2016, e tuttavia si riferisce a contravvenzioni del 2011 quindi non c'è la prova che sia stata notificata nel termine di anni cinque dal giorno della contravvenzione;
- infine, quanto alla cartella n. 11720160001494015000 si tratta di contravvenzioni del 2014, l'odierna appellante ha fornito la prova della notifica ritirata a mani in data 6.5.2016 e successivamente nessun atto interruttivo risulta essere eseguito fino alla notifica dell'intimazione di pagamento del
16.5.2022.
Poiché si tratta di cartelle notificate dopo il decorso del termine di cui l'articolo 28 della Legge
689/1981 e art. 209 del Codice della strada, senza che risultino documentati medio tempore atti interruttivi, il relativo diritto di credito, come correttamente ritenuto dal giudice di pace, deve ritenersi prescritto. Ed invero con riferimento ad esse non coglie nel segno né la giurisprudenza richiamata nell'atto di appello a fronte della specifica disciplina recata dal codice della strada né la disciplina emergenziale relativa al periodo Covid-19 (efficace nel periodo tra l'8.3.2020 e il
30.4.2021), essendo maturata la prescrizione in data antecedente con riferimento a tutte le violazioni di cui alle cartelle pocanzi citate.
Parimenti, quanto alla cartella n. 11720190006333592001, l'odierna appellante ha effettivamente fornito la prova della notifica in data 9.7.2019 e tuttavia, come correttamente affermato dal Giudice di Pace, la stessa risulta oggetto della procedura di definizione agevolata attivata dal sig.
marito della signora sicché correttamente il primo giudice ha dichiarato Controparte_1 Pt_2
pagina 4 di 5 la cessazione della materia del contendere (Cfr. allegato n. 5 alle note conclusive della parte ricorrente in primo grado).
Per l'effetto, alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza di prime cure deve essere integralmente confermata, con conseguente integrale rigetto dell'appello.
Visto l'esito del gravame e tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata, le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
Ai sensi dell'art. 13 co.1 quater d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), visto il rigetto integrale dell'appello, l'appellante è tenuto a versare all'erario una somma pari all'importo del contributo unificato già versato per l'instaurazione del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte appellata, così dispone:
1. Rigetta l'appello;
2. Dichiara irripetibili le spese di lite;
3. Dà atto dell'obbligo dell'appellante di versare all'Erario una somma pari all'importo del contributo unificato già versato per l'instaurazione del presente giudizio ex art. 13 co.1 quater d.P.R. 115/2002.
Varese, 30/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Arianna Carimati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. NOCCO GIUSEPPE ONORATO con domicilio telematico presso il difensore come da procura in atti,
PARTE APPELLANTE
Contro
:
(C.F ), Parte_2 C.F._1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
Avverso: la sentenza del Giudice di pace di Varese n. 317/2024 pubblicata il 13.5.2024 nel procedimento n. 1580/2022.
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte appellante:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito riformare la sentenza n. 317/2024 emessa dal Giudice di Pace di Varese dott. Iacopini nell'ambito del procedimento proposto da nei confronti Parte_2
di (RG. N. 1580/2022) depositata il giorno Parte_1
13.05.2024 e notificata il 14.05.2024 ai fini del decorso del termine breve dell'impugnazione, va dunque riformata la sentenza, dichiarando correttamente notificata la cartella n
pagina 1 di 5 11720190006333592001, e non prescritte le cartelle n. 11720160001493712001 (notificata il
16.05.2016) , n.11720160001494015000 (notificata il 16.05.2016) , n. 11720170017946220001
(notificata il 15.03.2017) e n. 11720170003547977000 (notificata il 27.01.2018) sia per corretta notifica dell'atto interruttivo, sia per il non decorso termine quinquennale, con ogni conseguenza di legge, anche in punto di statuizione di spese, non essendo
l' soccombente. Parte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
L' ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Varese n. Parte_1
317/2024 pubblicata il 13.5.2024 con la quale, pronunciando sulla opposizione ex art. 615 c.p.c. spiegata da avverso l'intimazione di pagamento n. 11720229001500565000 Parte_2
notificata il 16.5.2022, in forza della quale si intimava il pagamento delle cartelle esattoriali emesse per violazioni a norme del Codice della Strada n. 11720130001741934000 relativa all'anno 2007,
n.11720160001493712001 relativa all'anno 2011, n.11720160001494015000 relativa all'anno
2014, n. 11720160017946220001 relativa all'anno 2011, n. 11720170002891422001 relative all'anno 2012, n. 11720170003547977000 relativa all'anno 2012 e n. 11720190006333592001 relativa all'anno 2017, ha così statuito:
“ACCOGLIE L'opposizione e per l'effetto
DICHIARA l'intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle impugnate n. 11720170002891422001 e n.11720190006333592001
DICHIARA Prescritto il diritto di credito di tutti gli enti creditori indicati nell'intimazione di pagamento in relazione alle cartelle n.11720130001741934000, n. 11720160001493712001,
n.11720160001494015000, n. 11720160017946220001 e n. 11720170003547977000
CONDANNA L'opposta alla rifusione delle spese di lite a favore dell'opponente che quantifica in
€ 1.470,00, di cui € 270 per anticipazioni, oltre CPA e IVA sulle somme imponibili.”
Ha contestato la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui:
pagina 2 di 5 - alla pagina 3 aveva erroneamente ritenuto che la notifica della cartella n. 11720190006333592001 risultasse non perfezionata, pur avendo l'odierna appellante prodotto la ricevuta della ricezione della raccomandata a mani della destinataria in data 9.7.2019; conseguentemente, doveva essere riformata la sentenza, poiché la stessa era stata regolarmente notificata e non vi era cessazione della materia del contendere;
- aveva erroneamente ritenuto, alle pagine n. 2 e 3 della sentenza che per le cartelle nn.
11720130001741934000, n. 11720160001493712001, n.11720160001494015000, n.
11720160017946220001 e n. 11720170003547977000 non risultasse prodotta idonea documentazione per provare l'intervenuta notificazione;
peraltro non poteva ritenersi per esse intervenuta la prescrizione posto che secondo la giurisprudenza, una volta effettuata regolarmente la notifica della cartella di pagamento, trova applicazione il termine prescrizionale ordinario decennale avendo la cartella natura di titolo esecutivo;
inoltre, doveva essere ulteriormente considerata la disciplina emergenziale dettata per fare fronte alla normativa Covid-19, per effetto della quale nel periodo dall'8.3.2020 al 30.4.2021 erano stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero.
Verificata la regolarità della notifica nei confronti della parte appellata, non costituitasi in giudizio, all'udienza del 19.11.2024 era dichiarata la contumacia di Parte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 2.7.2025 la parte appellante ha discusso oralmente la causa riportandosi all'atto di appello, quindi il giudice, letto l'art. 350 bis e l'art. 281 sexies u.c. c.p.c., riservava la decisione.
Considerato in diritto
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
Preliminarmente si osserva che, come correttamente affermato dal giudice di primo grado, l'articolo
28 della Legge 689/1981, per effetto del richiamo operato dall'art. 209 del Codice della strada, stabilisce che il diritto alla riscossione le somme dovute per le violazioni del codice della strada si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la violazione è stata commessa.
pagina 3 di 5 Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, le cartelle oggetto di gravame (tutte aventi ad oggetto la riscossione di somme dovute per la violazione del codice della strada), risultano essere notificate oltre il termine di cinque anni dalla contravvenzione.
Più specificamente: - con riferimento alla cartella n. 11720160017946220001 l'odierna appellante ha effettivamente fornito la prova della notifica ritirata a mani dalla destinataria in data 15.3.2017
e tuttavia la suddetta cartella si riferisce a contravvenzioni del 2011; - allo stesso modo, con riferimento alla cartella n. 11720170003547977000, l'odierna appellante ha fornito la prova della notifica ritirata a mani dalla destinataria in data 27.1.2018 e tuttavia si riferisce a contravvenzioni del 2012; - quanto alla cartella n. 11720130001741934000, dovrebbe essere stata notificata il
20.2.2013 (manca la prova dell'avvenuta notifica e tuttavia il dato si ritrae dalla stessa intimazione di pagamento) e tuttavia si riferisce a contravvenzioni del 2007; - quanto alla cartella n.
11720160001493712001, l'odierna appellante ha fornito la prova della notifica ritirata a mani dalla destinataria in data 16.5.2016, e tuttavia si riferisce a contravvenzioni del 2011 quindi non c'è la prova che sia stata notificata nel termine di anni cinque dal giorno della contravvenzione;
- infine, quanto alla cartella n. 11720160001494015000 si tratta di contravvenzioni del 2014, l'odierna appellante ha fornito la prova della notifica ritirata a mani in data 6.5.2016 e successivamente nessun atto interruttivo risulta essere eseguito fino alla notifica dell'intimazione di pagamento del
16.5.2022.
Poiché si tratta di cartelle notificate dopo il decorso del termine di cui l'articolo 28 della Legge
689/1981 e art. 209 del Codice della strada, senza che risultino documentati medio tempore atti interruttivi, il relativo diritto di credito, come correttamente ritenuto dal giudice di pace, deve ritenersi prescritto. Ed invero con riferimento ad esse non coglie nel segno né la giurisprudenza richiamata nell'atto di appello a fronte della specifica disciplina recata dal codice della strada né la disciplina emergenziale relativa al periodo Covid-19 (efficace nel periodo tra l'8.3.2020 e il
30.4.2021), essendo maturata la prescrizione in data antecedente con riferimento a tutte le violazioni di cui alle cartelle pocanzi citate.
Parimenti, quanto alla cartella n. 11720190006333592001, l'odierna appellante ha effettivamente fornito la prova della notifica in data 9.7.2019 e tuttavia, come correttamente affermato dal Giudice di Pace, la stessa risulta oggetto della procedura di definizione agevolata attivata dal sig.
marito della signora sicché correttamente il primo giudice ha dichiarato Controparte_1 Pt_2
pagina 4 di 5 la cessazione della materia del contendere (Cfr. allegato n. 5 alle note conclusive della parte ricorrente in primo grado).
Per l'effetto, alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza di prime cure deve essere integralmente confermata, con conseguente integrale rigetto dell'appello.
Visto l'esito del gravame e tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata, le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
Ai sensi dell'art. 13 co.1 quater d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), visto il rigetto integrale dell'appello, l'appellante è tenuto a versare all'erario una somma pari all'importo del contributo unificato già versato per l'instaurazione del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte appellata, così dispone:
1. Rigetta l'appello;
2. Dichiara irripetibili le spese di lite;
3. Dà atto dell'obbligo dell'appellante di versare all'Erario una somma pari all'importo del contributo unificato già versato per l'instaurazione del presente giudizio ex art. 13 co.1 quater d.P.R. 115/2002.
Varese, 30/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati
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