Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00659/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01302/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1302 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
OTTEMPERANZA SENTENZA N. -OMISSIS--24 TRIB. MONZA- SEZ. LAV.;
SENT. N. -OMISSIS--24 TRIB. MILANO - SEZ. LAV;
SENT. -OMISSIS--24 TRIB. MILANO - SEZ. LAV.;
PARZIALE OTTEMEPRANZA SENT. -OMISSIS--24 TRIB. MILANO - SEZ. LAVORO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. GI TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, i professori -OMISSIS-, unitamente ai loro procuratori antistatari Avv.ti -OMISSIS-, hanno adito questo Tribunale per ottenere l'esatta ottemperanza di quattro distinte sentenze emesse dai Tribunali di Monza e Milano in funzione di Giudice del Lavoro.
2. Dette pronunce hanno accertato il diritto dei docenti ricorrenti a beneficiare della c.d. "Carta Elettronica" per l'aggiornamento e la formazione, condannando il Ministero dell'Istruzione e del Merito (di seguito, "Ministero") all'accredito delle relative somme, nonché alla rifusione delle spese di lite in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Nello specifico, le condanne riguardano:
- per la sentenza n. -OMISSIS-/2024, l'accredito di Euro 1.000,00 in favore della Prof.ssa -OMISSIS-, oltre al pagamento di Euro 258,00 per spese legali;
- per la sentenza n. -OMISSIS-/2024, l'accredito di Euro 1.000,00 in favore della Prof.ssa -OMISSIS-, oltre al pagamento di Euro 650,00 per spese legali;
- per la sentenza n. -OMISSIS-/24, l'accredito di Euro 1.000,00 in favore del Prof. -OMISSIS-, oltre al pagamento di Euro 450,00 per spese legali;
- per la sentenza n. -OMISSIS-/24, il pagamento di Euro 500,00 per spese legali relative alla posizione del Prof. -OMISSIS-, il cui credito per la Carta Docente è stato invece soddisfatto.
3. I ricorrenti lamentano che, nonostante la notifica delle sentenze in forma esecutiva e il decorso del termine di cui all'art. 14 del D.L. n. 669/1996, il Ministero non ha posto in essere alcuna attività per adempiere alle statuizioni contenute nei titoli giudiziali, persistendo nel proprio inadempimento. Chiedono, pertanto, che venga ordinato al Ministero di dare piena ed esatta esecuzione ai giudicati e che, in caso di ulteriore inerzia, venga nominato un Commissario ad Acta per il compimento degli atti necessari in via sostitutiva, con vittoria di spese del presente giudizio.
4. In data 23.04.2025 si è costituita formalmente l’amministrazione intimata, a mezzo della Avvocatura Distrettuale dello Stato.
5. Alla camera di consiglio del 23.09.2025 veniva disposto rinvio per consentire la regolarizzazione della documentazione versata in atti.
6. Alla nuova camera di consiglio del 15.01.2026 l’affare è passato in decisione
7. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
7.1 Le pretese fatte valere in giudizio dai ricorrenti risultano adeguatamente documentate. A fronte degli allegati inadempimenti, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento degli obblighi portati dai titoli azionati.
8. L'inerzia dell'Amministrazione rende necessario l'intervento di questo Tribunale al fine di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale. Va, pertanto, ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale e corretta esecuzione alle sentenze indicate in epigrafe, provvedendo: a) all'attribuzione della Carta Docente e al consequenziale accredito delle somme dovute in favore dei professori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, per un importo di Euro 1.000,00 ciascuno; b) al pagamento, in favore degli Avv.ti -OMISSIS-, quali procuratori antistatari, dell'importo complessivo di Euro 1.858,00 (risultante dalla somma di € 258,00, € 650,00, € 450,00 e € 500,00), oltre accessori di legge, a titolo di spese processuali liquidate nelle sentenze presupposte. Per tali adempimenti si fissa il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte.
8.1 Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura dei ricorrenti – un Commissario ad Acta , che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che provvederà ad adottare quegli atti necessari all'assolvimento del suo mandato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso, al predetto Commissario ad Acta . .
9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito. La liquidazione avviene come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia. Le spese vengono distratte in favore dei procuratori ricorrenti, che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, come in epigrafe proposto:
a) dichiara l’inottemperanza ai giudicati in epigrafe, ordinando all’Ente resistente di darvi completa esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad Acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 1000,00 (mille/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore dei difensori dei ricorrenti dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB NZ, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
GI TI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI TI | AB NZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.