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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/11/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1539/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia - sezione II civile -, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. FE OR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1539 R.G. dell'anno 2022 tra
(C.F. ) rappresentata e difesa per delega Parte_1 C.F._1 in calce all'atto di citazione dall'Avv. Valentina Caselli e, successivamente, in forza di delega in calce alla comparsa di costituzione depositata il 3.7.2025 dall'Avv. Marta
CE presso il cui studio in Città di Castello, Corso V. Emanuele 13 è elettivamente domiciliata
- attrice - contro
( C.F.: ) rappresentata e difesa per delega CP_1 C.F._2 rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Emilio Mattei presso il cui studio, in Città di Castello, Piazza G. Matteotti 2 è elettivamente domiciliata .
- convenuta – avente ad oggetto: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 18.7.2025, per l'avv. Marta CE così ha concluso nelle note di udienza Parte_1 depositate il 4.7.2025 “ si riporta integralmente alle proprie argomentazioni, difese e richieste contestando le avverse posizioni in quanto infondate in fatto e in diritto.
Si riporta altresì al contenuto delle precedenti note contenenti sintetiche osservazioni sulla documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate sottolineando ancora una volta come tale documentazione cristallizzi in pieno la piena responsabilità della
Con riserva di meglio dedurre in sede di memorie conclusionali. Osserva CP_1 altresì che controparte nelle note di udienza del 19.07.2024, fissata per esame della sopra citata documentazione, non abbia dedotto alcunché. L'Avv. CE, infine, conclude come da atto di citazione e chiede concedersi termini ex art. 190 c.p.c..” ; per l'Avv. Emilio Mattei così ha concluso nelle note di udienza CP_1 depositate il 30.6.2025 “ Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Perugia, contrariis reiectis:
1)-in via principale, respingere le domande proposte dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta della medesima convenuta e nei vari scritti difensivi depositati e, comunque, per quanto accertato nel corso del presente giudizio;
2)-in via rigorosamente subordinata (e con riserva di rispettoso gravame), ritenersi, comunque, non dovuto l'importo come richiesto dalla sig.ra in quanto Parte_1 ingiustificato ed esorbitante, e ciò anche in considerazione dell'importo convenuto in termini di sanzione dalla medesima attrice con l'Agenzia delle Entrate in sede di adesione;
3)-in ogni caso con vittoria di spese, ivi comprese quelle forfettarie, e di competenze professionali, oltre CAP ed IVA come per legge.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato il 31.3.2022 ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Perugia esponendo che : CP_1
- in forza di successione legittima diveniva erede, insieme al fratello ed CP_2 alla sorella del padre , deceduto in Città di Castello in Per_1 Persona_2 data 18.07.2015;
pagina 2 di 14 - l'asse ereditario comprendeva anche l'omonima impresa individuale con unità locale in San Giustino, frazione Selci Lama, Piazza Ferrer n. 1/a, esercente l'attività di commercio di libri, giornali, riviste e articoli per tabaccai (n. 155454
R.E.A. presso la C.C.I.A. di Perugia) nonché rivendita di generi di Monopolio n.
2 e ricevitoria Lotto n. 1165;
- l'eredità era gravata da rilevanti e, pertanto, i tre coeredi avevano deciso da subito di mettere in vendita l'azienda ereditata che nessuno di loro avrebbe potuto proseguire
- l'attrice si rivolgeva, quindi, allo studio della ragioniera CP_1 professionista a cui il cui padre si era rivolto in passato, affidandole l'incarico inerente il trasferimento a terzi dell'attività di impresa oggetto di successione
- l'azienda eredita comprendeva anche la licenza per la rivendita dei tabacchi e pertanto la convenuta, dopo essersi recata agli Uffici del Monopolio di Perugia, consigliava, ai fini della cessione di tale impresa a terzi, che l'attività fosse intestata ad un solo dei coeredi che veniva individuato nell'attrice che aveva saltuariamente aiutato il padre da ultimo nel lavoro;
- in data 20.11.2015 veniva stipulato presso lo studio del Notaio di Città Per_3 di Castello il recesso degli altri due coeredi soci e la liquidazione e scioglimento della società di fatto derivante dalla comunione incidentale ereditaria;
- in data 30.11.2015 l'attrice sottoscriveva l'atto notarile di cessione di azienda in favore della Sig.ra per l'importo di Euro 190.000,00 Persona_4
- l'anno successivo la aveva provveduto alla presentazione della denuncia CP_1 dei redditi per l'anno 2015 riferita all'attrice Sig.ra comunicandole Parte_1
l'importo delle tasse da versare ma l'attrice insieme al fratello si era recata dalla convenuta per chiedere chiarimenti ritenendo che l'importo potesse essere troppo contenuto, venendo rassicurata dalla CP_1
- nel mese di aprile 2019 la convenuta aveva telefonato all'attrice riferendole di essere stata chiamata dall'Agenzia delle Entrate in merito alla cessione dell'attività di impresa avvenuta nel 2015 e che si trattava di un controllo di routine pagina 3 di 14 - recatasi presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate di Perugia in rappresentanza dell'attrice la veniva a conoscenza del fatto che l'Agenzia stava CP_1 approfondendo la questione in ordine alla mancata dichiarazione nella denuncia dei redditi della plusvalenza conseguente alla cessione dell'azienda;
- seguivano, quindi, altri tre accessi della convenuta presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate per accertamenti in ordine alla plusvalenza senza che la convenuta riferisse alcunchè all'attrice ;
- l'attrice si era quindi recata accompagnata dal proprio legale all'Agenzia delle
Entrate venendo così a conoscenza del fatto che la cessione dell'azienda pervenuta in eredità aveva generato una ingente plusvalenza che non era stata oggetto di tassazione, ragion per cui l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto procedere ad accertare l'esatto importo di tale plusvalenza in capo a ciascun coerede e, conseguentemente, le imposte non versate al momento le relative sanzioni;
- l'attrice e i coeredi presentavano alla Agenzia delle Entrate memorie e documentazione volte a dimostrare che gli stessi si erano accollati anche passività di cui si sarebbe dovuto tener conto ai fini dell'accertamento della plusvalenza, nonostante ciò ricevevano da parte dell'Agenzia delle Entrate tre avvisi di accertamento ed in particolare quello notificato all'attrice prevedeva il pagamento della somma di Euro 32.848,04 ;
- l'attrice decideva, quindi, di presentare istanza di accertamento con adesione al fine contenere l'importo da pagare oggetto di accertamento;
- nel mese di ottobre 2019 perveniva inoltre all'attrice anche la cartella di pagamento n. 08020190006843017502 dell'importo di Euro 9.975,49 relativa al modello Unico 2014 del padre presentato dalla convenuta a Persona_2 nome dell'attrice in data 31.03.2016;
- l'attrice a mezzo del proprio legale chiedeva dapprima lo sgravio della suddetta cartella per ciò che concerneva le voci non trasmissibili agli eredi e quindi presentava istanza di rateizzazione del totale residuo.
pagina 4 di 14 L'attrice deduceva che la responsabilità per quanto accaduto fosse ascrivibile alla che aveva omesso nella dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta CP_1
2015 la plusvalenza derivante dalla cessione di azienda ereditata al padre omettendo altresì di comunicarle l'importo delle tasse da corrispondere e riferendo che per poter adempiere al pagamento delle imposte aveva dovuto richiedere la concessione di un prestito bancario.
L'attrice chiedeva, quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ …… In via principale: accertare e dichiarare che sussiste responsabilità professionale in capo alla convenuta nei confronti della Sig.ra ex artt. 2236 e 1176 Parte_1
c.c. per avere omesso di dichiarare la plusvalenza derivante dalla cessione di azienda pervenuta in eredità dal padre nella denuncia dei redditi di cui al periodo di imposta 2015; Sempre in via principale: accertare e dichiarare che sussiste responsabilità professionale in capo alla convenuta nei confronti della
Sig.ra ex artt. 2236 e 1176 c.c. per avere omesso di comunicare Parte_1 alla odierna attrice le imposte dovute in virtù della presentazione della denuncia dei redditi di cui al periodo di imposta 2015 riferita al de cuius;
Persona_2
- Conseguentemente condannare la Rag. al risarcimento di tutti i danni CP_1 patrimoniali subiti dalla Sig.ra che si quantificano in Euro 14.524,20 a Pt_1 titolo di sanzioni, Euro 2.177,09 a titolo di interessi ed Euro 8,75 per spese di notifica, e così per un totale di Euro 16.710,04, tutte somme dovute a causa della mancata dichiarazione di plusvalenza nella denuncia dei redditi 2016, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa;
-
Conseguentemente condannare altresì la Rag. al risarcimento di tutti i CP_1 danni non patrimoniali subiti dalla Sig.ra a causa dell'operato della Pt_1 convenuta e dei disagi che ciò ha comportato (quali la necessità di doversi rivolgere ad un commercialista nonché ad un Avvocato e di dover chiedere un prestito presso Istituto di Credito e la difficoltà di affrontare mensilmente il piano di rientro, cui si aggiunge la rateizzazione per la cartella di pagamento, la necessità di rivolgersi a professionista contabile per avere apposito parere, la necessità di rivolgersi a Legale di fiducia) con liquidazione effettuata in via
pagina 5 di 14 equitativa dal Giudicante ma la cui cifra si chiede venga determinata in misura non inferire ad Euro 5.000,00 ed entro i limiti dello scaglione di valore di causa dichiarato;
- Comunque con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
1.2 In data 1.7.2022 si costituiva in giudizio la convenuta contestando la CP_1 ricostruzione fattuale di parte attrice e riferiva di non essersi occupata della cessione dell'azienda di cui trattasi né della questione relativa alla licenza di tabaccheria di detta azienda, non avendo ricevuto alcun incarico al riguardo.
Inoltre la convenuta deduceva di non essersi occupata della pratica di successione riguardante l'eredità del padre dell'attrice e che il valore fiscale indicato nella dichiarazione di successione da parte di altro professionista l'aveva indotta a considerare che non vi fosse alcuna plusvalenza. Riteneva, pertanto, la convenuta che non vi fosse alcuna responsabilità professionale a proprio carico contestando, comunque, la quantificazione del danno indicato da parte attrice in quanto, a proprio dire, se l'attrice avesse optato per la soluzione di definizione agevolata della controversia le sanzioni si sarebbero ridotte al minor importo di € 4.841,40 con possibilità di pagamento in 8 rate trimestrali. In ogni caso avendo l'attrice riferito di aver proposto adesione all'accertamento le sanzioni dovevano essere ridotte di 1/3 non giustificandosi quindi la richiesta di parte attrice di risarcimento dell'intero importo di euro 14.524,00. La convenuta contestava, infine, la debenza degli importi richiesti dall'attrice a titolo di interessi e spese e di danni non patrimoniali chiedendo il rigetto della domanda attrice.
1.3 All'esito della prima udienza di comparizione e trattazione del 3.11.2022 venivano assegnati alle parti i termini perentori previsti dall'art. 183, 6°comma c.p.c.. La causa era, quindi, istruita documentalmente e con le prove testimoniali richieste dalle parti e parzialmente ammesse con ordinanza riservata del
29.4.2023. Con successiva ordinanza riservata 29.2.2024 veniva disposto l'ordine di esibizione documentale richiesto dalla convenuta dell'atto di adesione e dell'invio bonario di accertamento inviato all'attrice da parte della Agenzia delle
Entrate.
pagina 6 di 14 1.4 La causa era, successivamente, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.7.2025 nella quale i procuratori delle parti costituite precisavano le rispettive conclusioni come in epigrafe indicate ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
2 ********
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). ). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso l'attrice ha proposto in giudizio una domanda concernente la condanna della convenuta al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità
pagina 7 di 14 contrattuale per il negligente svolgimento dell'attività professionale per il quale era stata incaricata.
Sotto un profilo generale occorre premettere che il professionista ha l'obbligo di espletare l'incarico affidatogli con diligenza e secondo le regole della professione;
è così il professionista commercialista deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c. nei casi in cui, per negligenza, imprudenza o imperizia, comprometta la posizione del proprio assistito nei confronti dell'Erario. In particolare il commercialista incaricato della compilazione delle denunce dei redditi ha il compito di redigere le dichiarazioni secondo le regole che presiedono alla corretta denuncia dei redditi del singolo dichiarante e lo standard di diligenza richiestogli ricomprende il compimento di ogni attività, anche successiva, funzionalmente necessaria a rendere utile la prestazione resa nell'interesse del cliente.
La responsabilità professionale del commercialista ha natura contrattuale ed opera la conseguente distribuzione degli oneri probatori, per cui l'attore/creditore deve dimostrare l'esistenza della fonte - in questo caso negoziale - del suo diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre è onere del convenuto/debitore dimostrare il fatto estintivo del diritto attoreo, ossia l'aver adempiuto alle prestazioni contrattuali, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (sul punto, cfr. granitica giurisprudenza sviluppatasi a partire dalla nota pronuncia resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.13533/2001).
A tale riguardo la Corte di Cassazione ha precisato che “……… il giudizio circa
l'(in)adempimento di una prestazione professionale si articola naturalmente in due passaggi: il primo riguarda il concreto compimento dell'attività in se stessa;
il secondo l'averla compiuta secondo il canone della diligenza professionale prescritta.
Né può ipotizzarsi che, secondo le regole dell'onere della prova, incomba al debitore della prestazione di facere dimostrare di avere agito con la prescritta diligenza: stando ai principi del sistema, l'allegazione di un comportamento negligente……..(così Cass. n. 13207/2021, v. anche Cass. n. 22087/2007 e Cass. n.
9237/2015)” ( Cass. 6792/2024).
Ciò detto, per quanto attiene al profilo dell'inadempimento, si precisa che pagina 8 di 14 l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno presuppone che l'attore fornisca la prova sia del danno che del nesso di causalità tra questo e l'inadempimento (cfr Cass. civ., Sez. I, 19 gennaio2016 n. 810, che ha riconosciuto la legittimità del ricorso alle presunzioni, nonché Cass. civ., Sez. III, 13 luglio 2010,
n. 16394, nella quale si è affermato che spetta il diritto al risarcimento del danno solo se la violazione degli obblighi gravanti sul debitore sia stata la causa (o concausa) efficiente di un danno effettivo”). Per quanto attiene alla ipotesi di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli obblighi fiscali, il danno risarcibile è rappresentato, di norma, dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Erario per effetto dell'errore commesso dal commercialista. Questi oneri possono essere di due tipi: sanzioni ed interessi, conseguenti a fatti concretanti evasione o ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria;
maggiori imposte, conseguenti all'avere dichiarato all'Amministrazione costi inferiori a quelli effettivamente sostenuti, ovvero redditi superiori a quelli effettivamente realizzati, mentre non possono essere evidentemente considerati danni le somme (dovute a titolo di imposta) che il contribuente avrebbe dovuto comunque sostenere, a prescindere dall'inadempimento del convenuto.
Venendo al caso di specie l'attrice ha dedotto che la convenuta nell'espletamento della propria attività professionale di commercialista e consulente fiscale si era occupata del trasferimento a terzi dell'attività di impresa concernente il commercio di libri, giornali, riviste e articoli per tabaccai (n. 155454 R.E.A. presso la C.C.I.A. di
Perugia) nonché rivendita di generi di Monopolio n. 2 e ricevitoria Lotto n. 1165 oggetto di successione ereditaria da parte del padre . In particolare, Persona_2 dopo la sottoscrizione dell'atto notarile di cessione di azienda per l'importo di Euro
190.000,00, la convenuta aveva provveduto alla presentazione della denuncia dei redditi per l'anno 2015 comunicando l'importo delle tasse da versare ( doc.ti 2 e 3 fascicolo dell'attrice) .
Secondo l'attrice la convenuta in tale denuncia avrebbe colpevolmente omesso di dichiarare e di sottoporre a conseguente tassazione la plusvalenza realizzata nella cessione di azienda oggetto di successione come indicato nella perizia del proprio pagina 9 di 14 consulente, tuttavia non allegata nel proprio fascicolo telematico.
Pur essendo contestato dalla convenuta il perimetro dell'attività professionale ad essa demandata e concretamente effettuata non è contestato che essa abbia predisposto e presentato la denuncia dei redditi per l'anno 2015 oggetto di successivo accertamento con comminatoria di sanzioni da parte dell'Amministrazione Fiscale.
D'altra parte le stesse censure formulate dall'attrice nel proprio atto di citazione e nella memoria istruttoria ex art 183, 6° comma n. 1 c.p.c. relative al fatto che la professionista, a fronte della cessione dell'azienda oggetto di eredità a terzi, avrebbe dovuto valutare l'applicazione dell'art. 67 comma 1, lett. h) bis del TUIR ( le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 58) e quindi, in sede di dichiarazione annuale individuare e sottoporre a tassazione la plusvalenza da essa maturata, non è stato oggetto di contestazione da parte della convenuta la quale ha, invece, cercato, di mitigare la propria responsabilità andando a circoscrivere l'oggetto dell'incarico ricevuto da parte dell'attrice, senza peraltro, riuscire a dare la prova dell'esistenza di fatti estintivi o modificativi del proprio inadempimento professionale compiuto in occasione della denuncia annuale di che trattasi. Non si comprende, infatti, come il valore dell'azienda ereditata contenuto nella denuncia di successione di poco precedente alla denuncia dei redditi per l'anno 2015 potesse essere trasposto, sic e simpliciter, in detta dichiarazione senza alcuna verifica e valutazione della documentazione aziendale e del regime fiscale applicabile nella ipotesi di plusvalenza da parte della professionista convenuta.
Secondo la Corte di Cassazione “ il reddito da plusvalenza, infatti, va determinato sulla base della differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo non assorbito dagli ammortamenti, cioè il costo dei beni strumentali incrementato e ridotto dalle variazioni derivanti dall'applicazione delle norme fiscali, sicché per escludere dal calcolo taluni dei beni ceduti occorre la prova, a carico del contribuente, che essi ineriscono a costi non ancora ammortizzati, prova da fornire documentale, senz'altro ricavabile dal registro dei beni ammortizzabili, registro com'è noto non richiesto dalla disciplina civilistica, ma da quella fiscale (art. 16, d.p.r. n. 600 del 1973), che
pagina 10 di 14 viene tenuto al fine di poter dedurre dal reddito d'esercizio le quote di ammortamento, le quali devono risultare imputate al conto economico (art. 75, d.p.r.
n. 600 del 1973), pena l'indeducibilità dal reddito d'impresa “ ( Cass. 6830/2019)
Oltre a questo, non risulta in alcun modo provato che fosse stata l'attrice ad indicare alla convenuta il valore da indicare nella dichiarazione dei redditi da questa predisposta osservandosi come, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la condotta colposa del professionista, qualora sussistente, non verrebbe meno se quest'ultimo avesse, nell'eseguire l'incarico, operato scelte erronee, nonostante che queste fossero state sollecitate dal cliente, giacché le scelte tecniche costituiscono compito esclusivo del professionista cui il soggetto si sia affidato (
Cass. 35489/2023).
Nel processo verbale di consegna documenti del 17.4.2019 presso la Direzione
Provinciale di Perugia dell'Agenzia delle Entrate, cui ha preso parte la convenuta quale consulente delegata dall'attrice, la si era impegnata a produrre l'atto di CP_1 cessione d'azienda del 30.11.2015 e chiarimenti in merito “ alle ragioni per cui non è stata dichiarata alcuna plusvalenza della sig.ra visto il prezzo di Parte_1 cessione della stessa” ( doc. 4 fascicolo dell'attrice).
Andando poi ad esaminare l'avviso di accertamento del 19.8.2019 in esso viene indicato il trattamento fiscale della operazione di cessione di azienda posta in essere dall'attrice rinvenuto nell'art. 86 comma 2 Tuir secondo il quale “ la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito”. In capo all'attrice l'Agenzia delle Entrate ha, quindi, accertato un plusvalenza non dichiarata pari all'atto di cessione di euro 190.000 al netto degli oneri notarili e del pagina 11 di 14 patrimonio netto fiscalmente riconosciuto dei beni ceduti, per un importo di euro
179.700,00 al quale è stato riconosciuto, a titolo di perdita di partecipazione,
l'importo di euro 127.400,00 costituente il corrispettivo della liquidazione della quota dei coeredi receduti.
In conclusione è stato accertato un maggior reddito rispetto a quello indicato in sede di dichiarazione annuale di euro 52.300,00 ( doc. 8 fascicolo dell'attrice).
Non vi è dubbio, quindi, che la convenuta, nell'ambito della propria attività di predisposizione e presentazione della dichiarazione annuale, sia incorsa in errore e negligenza omettendo di determinare ed indicare la plusvalenza realizzata dall'attrice in seguito alla cessione di azienda avvenuta in data 30.11.2015 .
Ciò detto, per quanto attiene al profilo dell'inadempimento, si precisa che accertato l'inadempimento professionale della convenuta, dalla documentazione prodotta in giudizio emerge la prova degli oneri conseguenti all'inadempimento della il CP_1 cui errore professionale ha portato come conseguenza l'avviso di accertamento del
19.8.2019 definito con il successivo atto di adesione presentato il 24.10.2019 e ultimato il 27.1.2020 attraverso il quale l'attrice ha pagato il complessivo importo di euro 3.985,80 a titolo di sanzioni ed euro 1.708,44 quali interessi come indicato nello stesso atto di adesione acquisito in giudizio in data 28.3.2024 in seguito all'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. disposto con ordinanza riservata del
29.2.2024.
D'altra parte non appare seriamente contestabile l'opportunità di addivenire alla adesione all'accertamento nei termini proposti dall'Agenzia delle Entrate essendosi così ridotto l'importo oggetto di originaria contestazione da euro 52.300,00 ad euro
45.747,33. Tale condotta di parte attrice deve essere , infatti, valutata alla luce di quanto disposto dell'art. 1227 c.c.. in ordine al quale la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire come detta norma deve essere ricondotta all'ambito del principio di autoresponsabilità, espressione del più generale principio di comportamento secondo correttezza e buona fede fondato sull'art. 1175 c.c., da applicarsi anche alla condotta del creditore, escludendo la necessità di violazione di un obbligo giuridico ai fini della configurabilità del concorso colposo del creditore (cfr. Cass. S.U. n.
pagina 12 di 14 24406/2011). Si afferma, più specificamente nel campo dei rapporti tra contribuente e commercialista che, anche nella fattispecie in cui sia ravvisabile un difetto di diligenza del professionista, questi non risponde per l'intero danno ove dimostri che il comportamento negligente del cliente sia concorso nella produzione dell'evento, con conseguente limitazione per il professionista dell'obbligo risarcitorio ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass. n. 26823/2017 ; Cass. n. 9916/2010; Cass. n. 8860/2011).
Il suindicato importo complessivo di euro 5.694,24 costituisce, pertanto, il danno risarcibile conseguenza dell'errore professionale commesso dalla convenuta escludendosi ogni ulteriore richiesta risarcitoria in difetto di specifiche allegazioni anche probatorie.
Sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno che costituisce debito di valore decorrono gli interessi al tasso legale sulla somma rivalutata di anno in anno a decorrere dalla data del primo versamento previsto dall'accertamento con adesione avvenuto il 27.1.2020 ad oggi. Sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c e la convenuta, dunque, essere condannata rimborsare all'attrice le spese di lite, che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modificazioni .
3
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda di parte attrice condanna al CP_1 risarcimento del danno in favore di per l'importo complessivo di euro Parte_1
5.694,24 oltre interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno a decorrere dalla data del primo versamento previsto dall'accertamento con adesione avvenuto il
27.1.2020 al saldo;
pagina 13 di 14 - condanna a rimborsare le spese di lite da questa CP_1 Parte_1 sostenute che si liquidano in euro 263,00 per spese ed euro 3.500,00 per onorari oltre spese generali, C.I. ed iva di legge .
Perugia, 18 novembre 2025
Il Giudice
FE OR
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia - sezione II civile -, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. FE OR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1539 R.G. dell'anno 2022 tra
(C.F. ) rappresentata e difesa per delega Parte_1 C.F._1 in calce all'atto di citazione dall'Avv. Valentina Caselli e, successivamente, in forza di delega in calce alla comparsa di costituzione depositata il 3.7.2025 dall'Avv. Marta
CE presso il cui studio in Città di Castello, Corso V. Emanuele 13 è elettivamente domiciliata
- attrice - contro
( C.F.: ) rappresentata e difesa per delega CP_1 C.F._2 rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Emilio Mattei presso il cui studio, in Città di Castello, Piazza G. Matteotti 2 è elettivamente domiciliata .
- convenuta – avente ad oggetto: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 18.7.2025, per l'avv. Marta CE così ha concluso nelle note di udienza Parte_1 depositate il 4.7.2025 “ si riporta integralmente alle proprie argomentazioni, difese e richieste contestando le avverse posizioni in quanto infondate in fatto e in diritto.
Si riporta altresì al contenuto delle precedenti note contenenti sintetiche osservazioni sulla documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate sottolineando ancora una volta come tale documentazione cristallizzi in pieno la piena responsabilità della
Con riserva di meglio dedurre in sede di memorie conclusionali. Osserva CP_1 altresì che controparte nelle note di udienza del 19.07.2024, fissata per esame della sopra citata documentazione, non abbia dedotto alcunché. L'Avv. CE, infine, conclude come da atto di citazione e chiede concedersi termini ex art. 190 c.p.c..” ; per l'Avv. Emilio Mattei così ha concluso nelle note di udienza CP_1 depositate il 30.6.2025 “ Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Perugia, contrariis reiectis:
1)-in via principale, respingere le domande proposte dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta della medesima convenuta e nei vari scritti difensivi depositati e, comunque, per quanto accertato nel corso del presente giudizio;
2)-in via rigorosamente subordinata (e con riserva di rispettoso gravame), ritenersi, comunque, non dovuto l'importo come richiesto dalla sig.ra in quanto Parte_1 ingiustificato ed esorbitante, e ciò anche in considerazione dell'importo convenuto in termini di sanzione dalla medesima attrice con l'Agenzia delle Entrate in sede di adesione;
3)-in ogni caso con vittoria di spese, ivi comprese quelle forfettarie, e di competenze professionali, oltre CAP ed IVA come per legge.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato il 31.3.2022 ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Perugia esponendo che : CP_1
- in forza di successione legittima diveniva erede, insieme al fratello ed CP_2 alla sorella del padre , deceduto in Città di Castello in Per_1 Persona_2 data 18.07.2015;
pagina 2 di 14 - l'asse ereditario comprendeva anche l'omonima impresa individuale con unità locale in San Giustino, frazione Selci Lama, Piazza Ferrer n. 1/a, esercente l'attività di commercio di libri, giornali, riviste e articoli per tabaccai (n. 155454
R.E.A. presso la C.C.I.A. di Perugia) nonché rivendita di generi di Monopolio n.
2 e ricevitoria Lotto n. 1165;
- l'eredità era gravata da rilevanti e, pertanto, i tre coeredi avevano deciso da subito di mettere in vendita l'azienda ereditata che nessuno di loro avrebbe potuto proseguire
- l'attrice si rivolgeva, quindi, allo studio della ragioniera CP_1 professionista a cui il cui padre si era rivolto in passato, affidandole l'incarico inerente il trasferimento a terzi dell'attività di impresa oggetto di successione
- l'azienda eredita comprendeva anche la licenza per la rivendita dei tabacchi e pertanto la convenuta, dopo essersi recata agli Uffici del Monopolio di Perugia, consigliava, ai fini della cessione di tale impresa a terzi, che l'attività fosse intestata ad un solo dei coeredi che veniva individuato nell'attrice che aveva saltuariamente aiutato il padre da ultimo nel lavoro;
- in data 20.11.2015 veniva stipulato presso lo studio del Notaio di Città Per_3 di Castello il recesso degli altri due coeredi soci e la liquidazione e scioglimento della società di fatto derivante dalla comunione incidentale ereditaria;
- in data 30.11.2015 l'attrice sottoscriveva l'atto notarile di cessione di azienda in favore della Sig.ra per l'importo di Euro 190.000,00 Persona_4
- l'anno successivo la aveva provveduto alla presentazione della denuncia CP_1 dei redditi per l'anno 2015 riferita all'attrice Sig.ra comunicandole Parte_1
l'importo delle tasse da versare ma l'attrice insieme al fratello si era recata dalla convenuta per chiedere chiarimenti ritenendo che l'importo potesse essere troppo contenuto, venendo rassicurata dalla CP_1
- nel mese di aprile 2019 la convenuta aveva telefonato all'attrice riferendole di essere stata chiamata dall'Agenzia delle Entrate in merito alla cessione dell'attività di impresa avvenuta nel 2015 e che si trattava di un controllo di routine pagina 3 di 14 - recatasi presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate di Perugia in rappresentanza dell'attrice la veniva a conoscenza del fatto che l'Agenzia stava CP_1 approfondendo la questione in ordine alla mancata dichiarazione nella denuncia dei redditi della plusvalenza conseguente alla cessione dell'azienda;
- seguivano, quindi, altri tre accessi della convenuta presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate per accertamenti in ordine alla plusvalenza senza che la convenuta riferisse alcunchè all'attrice ;
- l'attrice si era quindi recata accompagnata dal proprio legale all'Agenzia delle
Entrate venendo così a conoscenza del fatto che la cessione dell'azienda pervenuta in eredità aveva generato una ingente plusvalenza che non era stata oggetto di tassazione, ragion per cui l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto procedere ad accertare l'esatto importo di tale plusvalenza in capo a ciascun coerede e, conseguentemente, le imposte non versate al momento le relative sanzioni;
- l'attrice e i coeredi presentavano alla Agenzia delle Entrate memorie e documentazione volte a dimostrare che gli stessi si erano accollati anche passività di cui si sarebbe dovuto tener conto ai fini dell'accertamento della plusvalenza, nonostante ciò ricevevano da parte dell'Agenzia delle Entrate tre avvisi di accertamento ed in particolare quello notificato all'attrice prevedeva il pagamento della somma di Euro 32.848,04 ;
- l'attrice decideva, quindi, di presentare istanza di accertamento con adesione al fine contenere l'importo da pagare oggetto di accertamento;
- nel mese di ottobre 2019 perveniva inoltre all'attrice anche la cartella di pagamento n. 08020190006843017502 dell'importo di Euro 9.975,49 relativa al modello Unico 2014 del padre presentato dalla convenuta a Persona_2 nome dell'attrice in data 31.03.2016;
- l'attrice a mezzo del proprio legale chiedeva dapprima lo sgravio della suddetta cartella per ciò che concerneva le voci non trasmissibili agli eredi e quindi presentava istanza di rateizzazione del totale residuo.
pagina 4 di 14 L'attrice deduceva che la responsabilità per quanto accaduto fosse ascrivibile alla che aveva omesso nella dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta CP_1
2015 la plusvalenza derivante dalla cessione di azienda ereditata al padre omettendo altresì di comunicarle l'importo delle tasse da corrispondere e riferendo che per poter adempiere al pagamento delle imposte aveva dovuto richiedere la concessione di un prestito bancario.
L'attrice chiedeva, quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ …… In via principale: accertare e dichiarare che sussiste responsabilità professionale in capo alla convenuta nei confronti della Sig.ra ex artt. 2236 e 1176 Parte_1
c.c. per avere omesso di dichiarare la plusvalenza derivante dalla cessione di azienda pervenuta in eredità dal padre nella denuncia dei redditi di cui al periodo di imposta 2015; Sempre in via principale: accertare e dichiarare che sussiste responsabilità professionale in capo alla convenuta nei confronti della
Sig.ra ex artt. 2236 e 1176 c.c. per avere omesso di comunicare Parte_1 alla odierna attrice le imposte dovute in virtù della presentazione della denuncia dei redditi di cui al periodo di imposta 2015 riferita al de cuius;
Persona_2
- Conseguentemente condannare la Rag. al risarcimento di tutti i danni CP_1 patrimoniali subiti dalla Sig.ra che si quantificano in Euro 14.524,20 a Pt_1 titolo di sanzioni, Euro 2.177,09 a titolo di interessi ed Euro 8,75 per spese di notifica, e così per un totale di Euro 16.710,04, tutte somme dovute a causa della mancata dichiarazione di plusvalenza nella denuncia dei redditi 2016, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa;
-
Conseguentemente condannare altresì la Rag. al risarcimento di tutti i CP_1 danni non patrimoniali subiti dalla Sig.ra a causa dell'operato della Pt_1 convenuta e dei disagi che ciò ha comportato (quali la necessità di doversi rivolgere ad un commercialista nonché ad un Avvocato e di dover chiedere un prestito presso Istituto di Credito e la difficoltà di affrontare mensilmente il piano di rientro, cui si aggiunge la rateizzazione per la cartella di pagamento, la necessità di rivolgersi a professionista contabile per avere apposito parere, la necessità di rivolgersi a Legale di fiducia) con liquidazione effettuata in via
pagina 5 di 14 equitativa dal Giudicante ma la cui cifra si chiede venga determinata in misura non inferire ad Euro 5.000,00 ed entro i limiti dello scaglione di valore di causa dichiarato;
- Comunque con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
1.2 In data 1.7.2022 si costituiva in giudizio la convenuta contestando la CP_1 ricostruzione fattuale di parte attrice e riferiva di non essersi occupata della cessione dell'azienda di cui trattasi né della questione relativa alla licenza di tabaccheria di detta azienda, non avendo ricevuto alcun incarico al riguardo.
Inoltre la convenuta deduceva di non essersi occupata della pratica di successione riguardante l'eredità del padre dell'attrice e che il valore fiscale indicato nella dichiarazione di successione da parte di altro professionista l'aveva indotta a considerare che non vi fosse alcuna plusvalenza. Riteneva, pertanto, la convenuta che non vi fosse alcuna responsabilità professionale a proprio carico contestando, comunque, la quantificazione del danno indicato da parte attrice in quanto, a proprio dire, se l'attrice avesse optato per la soluzione di definizione agevolata della controversia le sanzioni si sarebbero ridotte al minor importo di € 4.841,40 con possibilità di pagamento in 8 rate trimestrali. In ogni caso avendo l'attrice riferito di aver proposto adesione all'accertamento le sanzioni dovevano essere ridotte di 1/3 non giustificandosi quindi la richiesta di parte attrice di risarcimento dell'intero importo di euro 14.524,00. La convenuta contestava, infine, la debenza degli importi richiesti dall'attrice a titolo di interessi e spese e di danni non patrimoniali chiedendo il rigetto della domanda attrice.
1.3 All'esito della prima udienza di comparizione e trattazione del 3.11.2022 venivano assegnati alle parti i termini perentori previsti dall'art. 183, 6°comma c.p.c.. La causa era, quindi, istruita documentalmente e con le prove testimoniali richieste dalle parti e parzialmente ammesse con ordinanza riservata del
29.4.2023. Con successiva ordinanza riservata 29.2.2024 veniva disposto l'ordine di esibizione documentale richiesto dalla convenuta dell'atto di adesione e dell'invio bonario di accertamento inviato all'attrice da parte della Agenzia delle
Entrate.
pagina 6 di 14 1.4 La causa era, successivamente, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.7.2025 nella quale i procuratori delle parti costituite precisavano le rispettive conclusioni come in epigrafe indicate ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
2 ********
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). ). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso l'attrice ha proposto in giudizio una domanda concernente la condanna della convenuta al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità
pagina 7 di 14 contrattuale per il negligente svolgimento dell'attività professionale per il quale era stata incaricata.
Sotto un profilo generale occorre premettere che il professionista ha l'obbligo di espletare l'incarico affidatogli con diligenza e secondo le regole della professione;
è così il professionista commercialista deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c. nei casi in cui, per negligenza, imprudenza o imperizia, comprometta la posizione del proprio assistito nei confronti dell'Erario. In particolare il commercialista incaricato della compilazione delle denunce dei redditi ha il compito di redigere le dichiarazioni secondo le regole che presiedono alla corretta denuncia dei redditi del singolo dichiarante e lo standard di diligenza richiestogli ricomprende il compimento di ogni attività, anche successiva, funzionalmente necessaria a rendere utile la prestazione resa nell'interesse del cliente.
La responsabilità professionale del commercialista ha natura contrattuale ed opera la conseguente distribuzione degli oneri probatori, per cui l'attore/creditore deve dimostrare l'esistenza della fonte - in questo caso negoziale - del suo diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre è onere del convenuto/debitore dimostrare il fatto estintivo del diritto attoreo, ossia l'aver adempiuto alle prestazioni contrattuali, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (sul punto, cfr. granitica giurisprudenza sviluppatasi a partire dalla nota pronuncia resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.13533/2001).
A tale riguardo la Corte di Cassazione ha precisato che “……… il giudizio circa
l'(in)adempimento di una prestazione professionale si articola naturalmente in due passaggi: il primo riguarda il concreto compimento dell'attività in se stessa;
il secondo l'averla compiuta secondo il canone della diligenza professionale prescritta.
Né può ipotizzarsi che, secondo le regole dell'onere della prova, incomba al debitore della prestazione di facere dimostrare di avere agito con la prescritta diligenza: stando ai principi del sistema, l'allegazione di un comportamento negligente……..(così Cass. n. 13207/2021, v. anche Cass. n. 22087/2007 e Cass. n.
9237/2015)” ( Cass. 6792/2024).
Ciò detto, per quanto attiene al profilo dell'inadempimento, si precisa che pagina 8 di 14 l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno presuppone che l'attore fornisca la prova sia del danno che del nesso di causalità tra questo e l'inadempimento (cfr Cass. civ., Sez. I, 19 gennaio2016 n. 810, che ha riconosciuto la legittimità del ricorso alle presunzioni, nonché Cass. civ., Sez. III, 13 luglio 2010,
n. 16394, nella quale si è affermato che spetta il diritto al risarcimento del danno solo se la violazione degli obblighi gravanti sul debitore sia stata la causa (o concausa) efficiente di un danno effettivo”). Per quanto attiene alla ipotesi di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli obblighi fiscali, il danno risarcibile è rappresentato, di norma, dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Erario per effetto dell'errore commesso dal commercialista. Questi oneri possono essere di due tipi: sanzioni ed interessi, conseguenti a fatti concretanti evasione o ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria;
maggiori imposte, conseguenti all'avere dichiarato all'Amministrazione costi inferiori a quelli effettivamente sostenuti, ovvero redditi superiori a quelli effettivamente realizzati, mentre non possono essere evidentemente considerati danni le somme (dovute a titolo di imposta) che il contribuente avrebbe dovuto comunque sostenere, a prescindere dall'inadempimento del convenuto.
Venendo al caso di specie l'attrice ha dedotto che la convenuta nell'espletamento della propria attività professionale di commercialista e consulente fiscale si era occupata del trasferimento a terzi dell'attività di impresa concernente il commercio di libri, giornali, riviste e articoli per tabaccai (n. 155454 R.E.A. presso la C.C.I.A. di
Perugia) nonché rivendita di generi di Monopolio n. 2 e ricevitoria Lotto n. 1165 oggetto di successione ereditaria da parte del padre . In particolare, Persona_2 dopo la sottoscrizione dell'atto notarile di cessione di azienda per l'importo di Euro
190.000,00, la convenuta aveva provveduto alla presentazione della denuncia dei redditi per l'anno 2015 comunicando l'importo delle tasse da versare ( doc.ti 2 e 3 fascicolo dell'attrice) .
Secondo l'attrice la convenuta in tale denuncia avrebbe colpevolmente omesso di dichiarare e di sottoporre a conseguente tassazione la plusvalenza realizzata nella cessione di azienda oggetto di successione come indicato nella perizia del proprio pagina 9 di 14 consulente, tuttavia non allegata nel proprio fascicolo telematico.
Pur essendo contestato dalla convenuta il perimetro dell'attività professionale ad essa demandata e concretamente effettuata non è contestato che essa abbia predisposto e presentato la denuncia dei redditi per l'anno 2015 oggetto di successivo accertamento con comminatoria di sanzioni da parte dell'Amministrazione Fiscale.
D'altra parte le stesse censure formulate dall'attrice nel proprio atto di citazione e nella memoria istruttoria ex art 183, 6° comma n. 1 c.p.c. relative al fatto che la professionista, a fronte della cessione dell'azienda oggetto di eredità a terzi, avrebbe dovuto valutare l'applicazione dell'art. 67 comma 1, lett. h) bis del TUIR ( le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 58) e quindi, in sede di dichiarazione annuale individuare e sottoporre a tassazione la plusvalenza da essa maturata, non è stato oggetto di contestazione da parte della convenuta la quale ha, invece, cercato, di mitigare la propria responsabilità andando a circoscrivere l'oggetto dell'incarico ricevuto da parte dell'attrice, senza peraltro, riuscire a dare la prova dell'esistenza di fatti estintivi o modificativi del proprio inadempimento professionale compiuto in occasione della denuncia annuale di che trattasi. Non si comprende, infatti, come il valore dell'azienda ereditata contenuto nella denuncia di successione di poco precedente alla denuncia dei redditi per l'anno 2015 potesse essere trasposto, sic e simpliciter, in detta dichiarazione senza alcuna verifica e valutazione della documentazione aziendale e del regime fiscale applicabile nella ipotesi di plusvalenza da parte della professionista convenuta.
Secondo la Corte di Cassazione “ il reddito da plusvalenza, infatti, va determinato sulla base della differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo non assorbito dagli ammortamenti, cioè il costo dei beni strumentali incrementato e ridotto dalle variazioni derivanti dall'applicazione delle norme fiscali, sicché per escludere dal calcolo taluni dei beni ceduti occorre la prova, a carico del contribuente, che essi ineriscono a costi non ancora ammortizzati, prova da fornire documentale, senz'altro ricavabile dal registro dei beni ammortizzabili, registro com'è noto non richiesto dalla disciplina civilistica, ma da quella fiscale (art. 16, d.p.r. n. 600 del 1973), che
pagina 10 di 14 viene tenuto al fine di poter dedurre dal reddito d'esercizio le quote di ammortamento, le quali devono risultare imputate al conto economico (art. 75, d.p.r.
n. 600 del 1973), pena l'indeducibilità dal reddito d'impresa “ ( Cass. 6830/2019)
Oltre a questo, non risulta in alcun modo provato che fosse stata l'attrice ad indicare alla convenuta il valore da indicare nella dichiarazione dei redditi da questa predisposta osservandosi come, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la condotta colposa del professionista, qualora sussistente, non verrebbe meno se quest'ultimo avesse, nell'eseguire l'incarico, operato scelte erronee, nonostante che queste fossero state sollecitate dal cliente, giacché le scelte tecniche costituiscono compito esclusivo del professionista cui il soggetto si sia affidato (
Cass. 35489/2023).
Nel processo verbale di consegna documenti del 17.4.2019 presso la Direzione
Provinciale di Perugia dell'Agenzia delle Entrate, cui ha preso parte la convenuta quale consulente delegata dall'attrice, la si era impegnata a produrre l'atto di CP_1 cessione d'azienda del 30.11.2015 e chiarimenti in merito “ alle ragioni per cui non è stata dichiarata alcuna plusvalenza della sig.ra visto il prezzo di Parte_1 cessione della stessa” ( doc. 4 fascicolo dell'attrice).
Andando poi ad esaminare l'avviso di accertamento del 19.8.2019 in esso viene indicato il trattamento fiscale della operazione di cessione di azienda posta in essere dall'attrice rinvenuto nell'art. 86 comma 2 Tuir secondo il quale “ la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito”. In capo all'attrice l'Agenzia delle Entrate ha, quindi, accertato un plusvalenza non dichiarata pari all'atto di cessione di euro 190.000 al netto degli oneri notarili e del pagina 11 di 14 patrimonio netto fiscalmente riconosciuto dei beni ceduti, per un importo di euro
179.700,00 al quale è stato riconosciuto, a titolo di perdita di partecipazione,
l'importo di euro 127.400,00 costituente il corrispettivo della liquidazione della quota dei coeredi receduti.
In conclusione è stato accertato un maggior reddito rispetto a quello indicato in sede di dichiarazione annuale di euro 52.300,00 ( doc. 8 fascicolo dell'attrice).
Non vi è dubbio, quindi, che la convenuta, nell'ambito della propria attività di predisposizione e presentazione della dichiarazione annuale, sia incorsa in errore e negligenza omettendo di determinare ed indicare la plusvalenza realizzata dall'attrice in seguito alla cessione di azienda avvenuta in data 30.11.2015 .
Ciò detto, per quanto attiene al profilo dell'inadempimento, si precisa che accertato l'inadempimento professionale della convenuta, dalla documentazione prodotta in giudizio emerge la prova degli oneri conseguenti all'inadempimento della il CP_1 cui errore professionale ha portato come conseguenza l'avviso di accertamento del
19.8.2019 definito con il successivo atto di adesione presentato il 24.10.2019 e ultimato il 27.1.2020 attraverso il quale l'attrice ha pagato il complessivo importo di euro 3.985,80 a titolo di sanzioni ed euro 1.708,44 quali interessi come indicato nello stesso atto di adesione acquisito in giudizio in data 28.3.2024 in seguito all'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. disposto con ordinanza riservata del
29.2.2024.
D'altra parte non appare seriamente contestabile l'opportunità di addivenire alla adesione all'accertamento nei termini proposti dall'Agenzia delle Entrate essendosi così ridotto l'importo oggetto di originaria contestazione da euro 52.300,00 ad euro
45.747,33. Tale condotta di parte attrice deve essere , infatti, valutata alla luce di quanto disposto dell'art. 1227 c.c.. in ordine al quale la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire come detta norma deve essere ricondotta all'ambito del principio di autoresponsabilità, espressione del più generale principio di comportamento secondo correttezza e buona fede fondato sull'art. 1175 c.c., da applicarsi anche alla condotta del creditore, escludendo la necessità di violazione di un obbligo giuridico ai fini della configurabilità del concorso colposo del creditore (cfr. Cass. S.U. n.
pagina 12 di 14 24406/2011). Si afferma, più specificamente nel campo dei rapporti tra contribuente e commercialista che, anche nella fattispecie in cui sia ravvisabile un difetto di diligenza del professionista, questi non risponde per l'intero danno ove dimostri che il comportamento negligente del cliente sia concorso nella produzione dell'evento, con conseguente limitazione per il professionista dell'obbligo risarcitorio ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass. n. 26823/2017 ; Cass. n. 9916/2010; Cass. n. 8860/2011).
Il suindicato importo complessivo di euro 5.694,24 costituisce, pertanto, il danno risarcibile conseguenza dell'errore professionale commesso dalla convenuta escludendosi ogni ulteriore richiesta risarcitoria in difetto di specifiche allegazioni anche probatorie.
Sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno che costituisce debito di valore decorrono gli interessi al tasso legale sulla somma rivalutata di anno in anno a decorrere dalla data del primo versamento previsto dall'accertamento con adesione avvenuto il 27.1.2020 ad oggi. Sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c e la convenuta, dunque, essere condannata rimborsare all'attrice le spese di lite, che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modificazioni .
3
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda di parte attrice condanna al CP_1 risarcimento del danno in favore di per l'importo complessivo di euro Parte_1
5.694,24 oltre interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno a decorrere dalla data del primo versamento previsto dall'accertamento con adesione avvenuto il
27.1.2020 al saldo;
pagina 13 di 14 - condanna a rimborsare le spese di lite da questa CP_1 Parte_1 sostenute che si liquidano in euro 263,00 per spese ed euro 3.500,00 per onorari oltre spese generali, C.I. ed iva di legge .
Perugia, 18 novembre 2025
Il Giudice
FE OR
pagina 14 di 14