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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/07/2025, n. 2555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2555 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10385/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 10385 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima” e promossa
DA
C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli, alla via Chiatamone 53/c, presso lo studio degli avv. ti
Massimo De Feo ed Enrico Merola Tammaro che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
ATTORE
CONTRO
C.F. e CP_1 C.F._2 CP_2
C.F. elettivamente domiciliati in Trentola
[...] C.F._3
Ducenta alla Via Dante, 13/C, presso lo studio dell'avv. Biagio Sagliocco che li rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante deduceva che in data 27 dicembre 2015 decedeva in Sant'Antimo ivi nata il 13 Persona_1 dicembre 1954, lasciando quali eredi il coniuge superstite , Persona_2 nato a [...], il [...]- ed i figli , Parte_1 CP_2
1 R.G. n. 10385/2022
e che con denunzia del 19 maggio 2017 dichiarava CP_1 Persona_2 la successione legittima della suddetta de cuius, registrata al numero 2099,
Volume 9990 degli atti dell'Agenzia delle Entrate di Napoli;
che, successivamente, con atto per Notar del 29 novembre 2018, Persona_3 rep. N. 2885, racc. n. 2078, veniva pubblicato il testamento olografo redatto dalla de cuius, in virtù del quale, in data 12 dicembre 2018, veniva dichiarata la modifica della successione legittima della predetta;
che, successivamente al decesso del padre delle parti in causa, , avvenuto in data Persona_2
03 dicembre 2018, in data 21 dicembre veniva registrato il testamento pubblico reso dal predetto con atto per notar rep n. 2914, racc. Persona_3
n. 2102, del 16 novembre 2018; che con denuncia del 31 dicembre 2018, veniva dichiarata la successione testamentaria del defunto , Persona_2 iscritta al n. 4666 vol. n. 9990 degli atti dell'Agenzia delle Entrate di Napoli;
che con lettera racc. A/r del 14 dicembre 2020 l'istante lamentava ai propri germani, la lesione della propria quota di legittima, in virtù delle disposizioni testamentarie suddette, in quanto i beni immobili a lui destinati erano gravati da ordinanza di demolizione, emessa dal Comune di Sant'Antimo per l'assenza di valido titolo edilizio;
che non era stato possibile addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza, in via stragiudiziale, nonostante la proposizione, in data 10 febbraio 2021, di un procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo.
Sulla base di tali premesse, lamentata la sua qualità di legittimario leso della relativa quota ereditaria di spettanza, insistendo per la riduzione delle disposizioni testamentarie impugnate e, conseguentemente, per la reintegrazione della propria quota di legittima, concludeva come di seguito:
“- disporre la reintegrazione della legittima spettante all'attore Parte_1
relativamente all' eredità relitta della sig. ra ,
[...] Persona_1 mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie ex art. 554 c.c. eccedenti la quota di cui la de cuius, Sig. ra , Persona_1 poteva disporre, la cui determinazione è pari ad € 25.980,26 o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire;
- disporre, ancora, la reintegrazione della legittima spettante all'attore Parte_1 relativamente all'eredità relitta del sig. , mediante la Persona_2 proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie ex art. 554
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c.c. eccedenti la quota di cui il de cuius, Sig. , poteva Persona_2 disporre, la cui determinazione è pari ad € 25.980,26 o alla somma maggiore
o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire” con vittoria di spese di lite.
Nel costituirsi in giudizio i convenuti, impugnando integralmente le avverse richieste, eccepivano, in punto di merito, che il relictum ereditario era costituito da un fabbricato di n. 6 appartamenti, di cui n. 4 abusivi;
che, anche i beni immobili assegnati ai convenuti erano gravati da ordinanze di demolizione;
che l'istante, quando ancora in vita i genitori, aveva percepito una cospicua somma di denaro corrispondente a circa 10.000,00 euro, oltre ad oggetti di valore;
che l'istante, di fatto, aveva assunto atteggiamenti tali da essere sanzionati con l'indegnità a succedere, in quanto non aveva mai prestato assistenza morale ed economica ai genitori, soprattutto nelle ultime fasi delle rispettive vite, rifiutandosi, altresì, di contribuire unitamente ai di lui fratelli alle spese funerarie;
che, in ordine alla somma di € 50.000,00 ricevuta dalla convenuta dai propri genitori, la stessa, per CP_1 espressa volontà degli stessi, era stata destinata esclusivamente alla manutenzione e all'espletamento di tutte le pratiche burocratiche del fabbricato.
Ciò premesso, evidenziata l'improcedibilità dell'azione di riduzione e di simulazione per omessa accettazione con beneficio di inventario, nonché per mancato compimento dell'inventario nei termini di legge, concludevano per il rigetto integrale delle domande formulate dall'istante, con condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite.
All'udienza di prima comparizione, celebratasi in data 15 febbraio 2023, veniva disposto rinvio al 22 marzo 2023 al fine di consentire la comparizione personale delle parti.
A detta udienza, parte istante rappresentava la propria disponibilità a definire il giudizio in essere alle seguenti condizioni “-accettare il pagamento di €
85.000 a tacitazione di ogni proprio diritto ereditario sul patrimonio relitto dei defunti genitori, restando i beni (i due appartamenti a lui attribuiti per testamento) a lui intestati e nella sua disponibilità, sopportandone in via esclusiva ogni conseguenza in ordine alla dedotta illiceità. - acquistare, dai germani e , i due appartamenti legittimi CP_1 CP_2 urbanisticamente, dietro corresponsione della somma di totali euro 150.000
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meno la quota di 1/3 sui 50.000, restando nella titolarità e disponibilità esclusiva di essi e gli altri due appartamenti CP_1 Controparte_2 urbanisticamente illegittimi (uno ciascuno) a tacitazione di ogni questione ereditaria tra gli stessi”.
Fallite le trattative di bonario componimento, venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con memoria suddetta, I termine, a parziale integrazione delle domande già formulate nel libello introduttivo, parte istante, attesa l'ammissione da parte dei convenuti di aver ricevuto dai defunti genitori la somma di € 50.000, chiedeva emettersi ordinanza ex art. 186 bis. c.p.c. limitatamente alla quota pari ad 1/3 di suddetta somma, nonché reiterava la propria proposta transattiva nei medesimi termini di cui all'udienza del 22 marzo 2023.
Conclusosi negativamente il tentativo di conciliazione della lite, nonostante i numerosi rinvii concessi, anche alla luce della contro proposta formulata dalle parti convenute, il Giudice, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza del 12/14 febbraio 2025).
In via pregiudiziale, va rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.Lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, avendo ad oggetto la presente controversia un'azione in materia di successione ereditaria (cfr. verbale negativo di mediazione, versato in atti quale allegato alla produzione di parte istante).
Occorre preliminarmente delimitare l'oggetto del presente giudizio, costituito dalla domanda afferente alla riduzione delle disposizioni testamentarie dei coniugi e e, conseguentemente, alla Persona_1 Persona_2 reintegrazione della propria quota di legittima relativamente al patrimonio relitto dei defunti genitori.
I convenuti comparenti, in conseguenza alle avverse deduzioni, hanno eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione di riduzione, in mancanza di prova dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte dell'attore.
L' eccezione non è fondata.
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Invero, la norma di cui all'art. 564, comma 1, c.c. onera il legittimario dell'accettazione con beneficio d'inventario ai fini dell'esercizio dell'azione di riduzione nei confronti del legatario o del donatario che non sia chiamato come erede, indipendentemente dalla circostanza che la vocazione abbia avuto luogo per legge o per testamento, ragion per cui l'onere dell'accettazione beneficiata non opera quando, come nel caso di specie, l'azione di riduzione non sia esercitata nei confronti dei terzi, ma di persone chiamate come coeredi.
Inoltre, si evidenzia che, avuto riguardo alla sovra esposta eccezione, contrariamente a quanto asserito dai comparenti convenuti, non è stata formulata alcuna domanda di accertamento di simulazione.
Parimenti, non fondata è la richiesta formulata, in sede di comparsa di costituzione, dai comparenti convenuti in ordine alla declaratoria di indegnità
a succedere dell'istante, a fronte dell'asserito mancato contributo all'assistenza morale ed economica dei genitori, ormai anziani.
A tal riguardo, si osserva che l'indegnità a succedere è una sanzione civilistica comminata all'erede che abbia tenuto una delle condotte indicate all'articolo
463 del codice civile.
Tali comportamenti gravi, illeciti, spesso di natura penale, che qualificano l'erede come non meritevole di beneficiare di quanto derivante dalla successione, sono tassativamente indicati nel sopraddetto articolo e non ricomprendono atteggiamenti di abbandono materiale, assistenziale ed economico del de cuius evidenziando, in ogni caso, che nel caso di specie tali allegazioni difensive sono sprovviste di adeguato supporto probatorio.
Venendo al merito della res controversa, la domanda formulata da parte attrice
è meritevole di accoglimento.
L'azione di riduzione (artt. 554 e 555 c.c.) è lo strumento per mezzo del quale l'erede legittimario tutela il proprio diritto alla quota del patrimonio ereditario riservatagli dalla legge contro disposizioni testamentarie o atti di liberalità posti in essere dal de cuius eccedendo i limiti della quota disponibile.
Tale azione mira a far accertare la lesione della quota di legittima e a far dichiarare inefficaci, nei limiti di quanto necessario a reintegrare la riserva, le disposizioni lesive.
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Si tratta di un'azione personale con cui il singolo legittimario fa valere, nei confronti del beneficiario dell'atto lesivo, il diritto ad una quota astratta dell'eredità, non di un'azione reale con cui si faccia valere un diritto sui beni di cui il defunto abbia disposto in violazione della legittima.
Secondo il pacifico orientamento della Corte di Cassazione, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e quello della quota di legittima “Il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore" (Cass. 14473/2011).
A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti e alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal “relictum” dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e “donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili e ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione
(artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.).
Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del “relictum” al netto e il valore del “donatum”, e imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.) (Cass. n. 12919/2012; Cass. n. 27352/2014).
Il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota disponibile e della quota di legittima violata;
a tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva (Cass. n. 14473/2011; Cass. n. 20830/2016;
Cass. n. 1357/2017; Cass. n. 21503/2018).
Deve osservarsi che la giurisprudenza amplia quest'onere di allegazione e prova fino a includervi l'elemento negativo dell'inesistenza nel patrimonio del
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de cuius di altri beni oltre quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione, giacché in virtù del principio di cui all'art. 2697 c.c. anche i fatti negativi, quando costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio, debbono essere provati dall'attore come i fatti positivi (Cass. n.
11432/1992).
Tanto premesso, nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'istante abbia assolto all'onere di allegazione e di prova su di essa incombente, nei termini ora precisati considerato anche che “La sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda l'entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima” (Cass. Civ., Sez. II, 27.8.2020, 17926).
Di fatti, parte istante ha ricostruito con esattezza il compendio dei beni relitti, ha specificato con esattezza la misura della lesione della quota di legittima ed il valore della quota di legittima presuntivamente violata, indicando il calcolo in ordine alla porzione disponibile ed al relictum nonchè la quota di legittima, previo richiamo all'art. 537 c.c.
Si osserva, altresì, che, per pacifica ammissione di parte convenuta, vi sono donazioni, per importo complessivo pari ad € 50.000,00, in favore dei comparenti convenuti, e in base alle quali effettuare CP_1 CP_2 la riunione fittizia.
Alla luce di quanto premesso, rileva il Collegio che nel caso di specie, alla luce delle specifiche indicazioni di cui al libello introduttivo, per effetto delle disposizioni testamentarie de quo, nonché in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore dei comparenti convenuti ed al netto di quanto ricevuto allo stesso titolo, residui una lesione in danno dell'istante, Parte_1
.
[...]
Nel testamento pubblico di per Notar del 29 Persona_1 Persona_3 novembre 2018, rep. N. 2885, racc. n. 2078, è contenuta la seguente disposizione: “sono proprietaria in quota metà con mio marito Parte_1
, di un fabbricato in Sant'Antimo (Na) alla via Moravia n. 11. Le mie
[...] ultime volontà sono quelle di lasciare a mio figlio la nuda proprietà CP_2
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dell'appartamento a piano terra che si accede salendo le scale a sinistra.
Sempre a lascio la piena proprietà dell'appartamento al piano CP_2 secondo che si accede salendo le scale a sinistra, che si trova allo stato grezzo. A mio figlio lascio invece l'appartamento al piano secondo Pt_1 che si accede salendo le scale a destra, che si trova allo stato grezzo sempre ad lascio l'appartamento al piano primo che si accede salendo le Pt_1 scale a sinistra. A mia figlia lascio l'usufrutto dell'appartamento al CP_1 piano terra che si accede salendo le scale a sinistra. Sempre a lascio CP_1 la piena proprietà dell'appartamento al piano terra che si accede salendo le scale a destra ed infine le lascio la piena proprietà dell'appartamento al primo piano che si accede salendo le scale a destra. Dispongo inoltre che le somme in denaro devono essere adoperate solo ed esclusivamente per la manutenzione e l'espletamento di tutte le pratiche burocratiche del fabbricato che ho costruito con tanti sacrifici io e mio marito”.
Nel testamento pubblico di , per Notar rep n. Persona_2 Persona_3
2914, racc. n. 2102, del 16 novembre 2018, è contenuta la seguente disposizione: “Istituisco eredi universali del mio patrimonio, nelle quote che risulteranno, i miei tre figli... Dell'intero fabbricato in Sant'Antimo alla via
Moravia n.11 del quale possiedo la quota metà lascio a mio figlio tutti CP_2
i miei diritti in nuda proprietà sull'appartamento al piano terra e precisamente quella che si accede salendo le scale a sinistra. Sempre a CP_2 lascio tutti i miei diritti in piena proprietà sull'appartamento al piano secondo e precisamente quello al quale si accede salendo le scale a sinistra, che si trova allo stato grezzo. A mio figlio lascio tutti i miei diritti Pt_1 sull'appartamento al piano secondo e precisamente quello al quale si accede salendo le scale a destra, che si trova allo stato grezzo. Sempre ad Pt_1 lascio tutti i miei diritti sull'appartamento al piano primo precisamente quello al quale si accede salendo le scale a sinistra. A mia figlia lascio CP_1 tutti i miei diritti di usufrutto vitalizio sull'appartamento al piano terra e precisamente quello al quale si accede salendo le scale a sinistra (cioè quello dato in nuda proprietà a ). Sempre a lascio tutti i miei diritti in CP_2 CP_1 piena proprietà sull'appartamento al piano terra e precisamente quello al quale si accede salendo le scale a destra ed infine le lascio tutti i miei diritti in piena proprietà sull'appartamento al piano primo e precisamente quello al
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quale si accede salendo le scale a destra. Il cantinato ed il lastrico solare lo lascio in quota indivisa a tutti e tre i miei figli , e . Pt_1 CP_2 CP_1
Dispongo inoltre che le somme in danaro devono essere adoperate solo ed esclusivamente per la manutenzione e l'espletamento di tutte le pratiche burocratiche del fabbricato che abbiamo costruito con tanti sacrifici io e la mia cara moglie”.
È evidente che le suddette disposizioni testamentarie siano lesive della quota di legittima spettante all'erede legittimario , in quanto Parte_1 entrambe le unità immobiliari a lui destinate (immobile in Sant'Antimo, alla via A, Moravia n.11, piano primo, int. 3, iscritto al NCEU di Sant'Antimo al foglio 5, part. 644, sub 6, cat. A/2, classe 4, vani 5, r.c. € 309,87; immobile in
Sant'Antimo, alla via A, Moravia n.11, piano secondo, int. 3, iscritto al NCEU di Sant'Antimo al foglio 5, part. 644, sub 9, cat. F/3, in corso di costruzione) sono state costruite in assenza del relativo titolo edilizio e, pertanto, oggetto di ordinanza di demolizione Prot. 30935, n. 126 della Raccolta delle ordinanze, emessa in data 06 dicembre 2005 dal Comune di Sant'Antimo.
Tanto premesso, ai fini della decisione, occorre in primo luogo procedere all'individuazione della massa ereditaria su cui determinare la porzione disponibile e la quota di riserva di cui si lamenta la lesione;
massa che, ai sensi dell'art. 556 c.c., è comprensiva dei beni che appartenevano al de cuius al momento della sua morte, cui vanno detratti i debiti e fittiziamente riuniti i beni di cui il defunto abbia eventualmente disposto in vita a titolo di donazione.
È circostanza pacifica, in quanto non contestata ma addirittura ammessa dai comparenti convenuti, che i germani e sono stati Controparte_2 CP_1 designati, quali eredi, destinatari di n. 2 immobili ciascuno, di cui, rispettivamente, uno costruito abusivamente.
Pertanto, attesa la non commerciabilità dei beni immobili costruiti in assenza di regolare concessione edilizia, anche in sanatoria, il relictum ereditario, sulla base del quale calcolare la quota di legittima, è rappresentato dai seguenti immobili:
A) Immobile in Sant'Antimo (Na), alla via A. Moravia n. 11, Piano S1, iscritto al NCEU di Sant'Antimo al foglio 5, part. 644, sub 2, cat. C/2, classe 2, m/2
183, r.c. € 340,24, indiviso tra i germani;
Per_2
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B) Immobile in Sant'Antimo (Na), alla via A. Moravia n. 11, Piano T, iscritto al NCEU di Sant'Antimo al foglio 5, part. 644, sub 4, cat. A/2, classe 4, vani
4, r.c. € 247,90, attribuito in nuda proprietà a ed in usufrutto Controparte_2
a CP_1
C) Immobile in Sant'Antimo (Na), alla via A. Moravia n. 11, Piano T, iscritto al NCEU di Sant'Antimo al foglio 5, part. 644, sub 5, cat. A/2, classe 4, vani
3,5, r.c. € 216,91, attribuito in proprietà a CP_1
Considerate le donazioni effettuate in vita dai coniugi e Persona_2 in favore delle parti convenute, dovrà essere ricompresa nella Persona_1 massa ereditaria anche la somma complessiva di € 50.000,00.
Di converso, non potrà essere riunita fittiziamente alla massa ereditaria la somma di € 10.000,00, secondo l'assunto dei convenuti corrisposta dai defunti genitori in favore dell'istante, nonché i non meglio precisati “oggetti di valore”, attesa la totale assenza di riscontri probatori che consentano l'inequivoca individuazione dei beni mobili costituenti il relictum, ovvero del compimento degli asseriti atti di liberalità (cfr. Cass. n. 11432/1992).
A tal riguardo, si evidenzia che la riproduzione fotografica versata quale allegato alle memorie 183, VI comma, I termine c.p.c. delle parti convenute appare una mera rendicontazione di spese, di cui non è certa neppure l'asserita olografia in capo al de cuius . Persona_2
In merito all'individuazione della quota disponibile e delle quote di riserva, trova applicazione l'art. 537, comma 2, c.c., in forza del quale quando i figli sono più di uno - in assenza di coniuge - ad essi sono complessivamente riservati i 2/3 del patrimonio, da dividersi in parti uguali tra loro;
la quota disponibile, pertanto, corrisponde ad 1/3 del relictum.
Nella fattispecie concreta, dunque, a ciascun figlio compete una quota di riserva pari a 2/9 del patrimonio ereditario.
Ne deriva che l'odierno istante, avendo ricevuto per testamento la proprietà di due beni immobili abusivi ed oggetto di ordine di demolizione (oltre la quota pari ad 1/3 dell'immobile in Sant'Antimo (Na), alla via A. Moravia n.
11, Piano S1, iscritto al NCEU di Sant'Antimo al foglio 5, part. 644, sub 2, cat. C/2, classe 2, m/2 183, r.c. € 340,24, indiviso tra i germani ), ha Per_2 subito una lesione della propria quota di riserva in misura pari ai 2/9 in ordine all'immobile in Sant'Antimo, alla via A. Moravia n. 11, Piano T, iscritto al
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NCEU di Sant'Antimo al foglio 5, part. 644, sub 4, cat. A/2, classe 4, vani 4,
r.c. € 247,90, attribuito in nuda proprietà a ed in usufrutto a Controparte_2
all'immobile in Sant'Antimo, alla via A. Moravia n. 11, CP_1
Piano T, iscritto al NCEU di Sant'Antimo al foglio 5, part. 644, sub 5, cat.
A/2, classe 4, vani 3,5, r.c. € 216,91, attribuito in proprietà a CP_1 nonché in ordine alle donazioni effettuate in vita dai coniugi Per_2
e in favore delle parti convenute, per importo
[...] Persona_1 complessivo pari ad € 50.000,00.
Quale allegato alla produzione di parte, l'istante versava in atti perizia di parte, a firma del geom. ha accertato il valore complessivo Persona_4 della massa ereditaria- non contestato dai comparenti convenuti e, pertanto, da ritenersi pacifico tra le parti ai sensi dell'art. 115 c.p.c., tenuto anche conto del tenore delle proposte transattive- costituita dai predetti immobili, considerando pari a zero il valore degli immobili costruiti in assenza di concessione edilizia, anche in condono;
in particolare, per l'appartamento sito al Piano T, iscritto al NCEU di Sant'Antimo al foglio 5, part. 644, sub 2, attribuito in nuda proprietà a ed in usufrutto a Controparte_2 CP_1
veniva stimato il valore di € 110.775,00, mentre per l'immobile sito
[...]
Piano T, iscritto al NCEU di Sant'Antimo al foglio 5, part. 644, sub 5, attribuito in proprietà a veniva stimato il valore di € CP_1
100.485,00, ed, infine per il locale seminterrato iscritto al NCEU di
Sant'Antimo al foglio 5, part. 644, sub 2, indiviso tra i germani , Per_2 veniva stimato un valore di € 22.081.25.
Il tutto per un valore complessivo dei beni immobiliari pari ad € 233.341,25.
Ciò posto, tenuto conto del disposto di cui all'art. 537 c.c., nonché della quota disponibile, pari ad 1/3, la quota di riserva spettante all'istante verrà calcolata come di seguito:
• Avuto riguardo al relictum ereditario di , pari ad ½ Persona_2 del valore immobiliare (€ 233.341,25: 2= € 116.670,72), previa decurtazione della quota disponibile (pari a € 116.670,72:3=
38.890,20), la quota spettante a ammonta a Parte_1 complessivi € 25.980,26 (pari € 77.780,42: 3);
• Avuto riguardo al relictum ereditario di pari ad ½ del Persona_1 valore immobiliare (€ 233.341,25: 2= € 116.670,72), previa
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decurtazione della quota disponibile (pari a € 116.670,72:3=
38.890,20), la quota spettante a ammonta a Parte_1 complessivi € 25.980,26 (pari € 77.780,42: 3);
A tali importi, va, altresì, sommato l'importo di € 16.422,22, pari ad un 1/3 di
€ 50.000, corrispondente alle donazioni effettuate in vita dai coniugi e in favore delle parti convenute- lesive dei Persona_2 Persona_1 diritti spettanti al legittimario e, pertanto, soggette a riduzione, previa decurtazione della somma di € 733,33 (pari ad € 2.200:3), sostenute dai convenuti a titolo di spese funerarie di (di cui alla fattura Persona_2
n.167/ 2018, versata quale allegato alle memorie ex art. 183, VI comma, I termine di parte convenuta), oggetto di riconoscimento da parte dell'istante nelle rispettive memorie istruttorie II termine.
A tal riguardo, si evidenzia che le spese funebri sostenute, secondo la documentazione fiscale in atti, da sono da considerarsi un Controparte_2 peso ex art. 752 c.c. che grava sulla massa pro quota.
Di conseguenza, non può che riconoscersi la fondatezza dell'azione di riduzione proposta dall'istante, il quale ha diritto a vedersi reintegrato nella quota di legittima allo stesso spettante, fino alla concorrenza del valore complessivo pari ad € 67.649,41 (ossia € 68.382,74 cui va sottratto l'importo di € 733,33).
Quanto alla modalità con cui operare la reintegrazione nei diritti di legittima, il Tribunale osserva che, di regola, la soddisfazione degli eredi necessari debba avvenire in natura, ai sensi degli artt. 560, co. I e 561 c.c..
Tuttavia, tenuto conto della posizione espressa dalle parti e, in particolare, della volontà dei convenuti di non rilasciare gli immobili, come desunta dalle proposte conciliative dagli stessi formulate in corso di giudizio, nonché dalla volontà dell'istante di ottenere la liquidazione in danaro della propria quota di riserva, la reintegrazione di nei diritti ad egli riservati Parte_1 dalla legge quale successori necessario di e Persona_2 Persona_1 deve essere realizzata mediante compensazione in danaro (art. 560, co. II, ultimo periodo c.c.), con conseguente condanna di e Controparte_2
a corrispondere al predetto attore la somma complessiva di € CP_1
67.649,41.
12 R.G. n. 10385/2022
In ordine al governo delle spese processuali, le stesse seguono il principio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per i giudizi innanzi al
Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile), dell'esito della stessa ed in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 10385/2022 del R.G.A.C., così provvede:
• Accerta in capo a C.F. , la Parte_1 C.F._1 qualità di erede legittimario di nata in [...] Persona_1 il 13 dicembre 1954 ed ivi deceduta il 27 dicembre 2016, e di
, nato in [...] il [...] ed ivi Persona_2 deceduto il 03 dicembre 2018, avente diritto alla quota di riserva, ex
537, comma 2, c.c., pari a 2/9 del patrimonio ereditario- ad eccezione dell'immobile in Sant'Antimo (Na), alla via A. Moravia n. 11, Piano
S1, iscritto al NCEU di Sant'Antimo al foglio 5, part. 644, sub 2, cat.
C/2, classe 2, m/2 183, r.c. € 340,24, secondo le disposizioni testamentarie indiviso tra i germani;
Per_2
• accerta che il testamento pubblico di per Notar Persona_1 del 29 novembre 2018, rep. N. 2885, racc. n. 2078, e Persona_3 che il testamento pubblico di , per Notar Persona_2 Per_3
rep n. 2914, racc. n. 2102, del 16 novembre 2018 contengono
[...] disposizioni lesive della quota di legittima spettante a Parte_1
C.F. , e, per l'effetto, riduce tali
[...] C.F._1 disposizioni in misura corrispondente alla quota riservata ex lege all'attore, per importo pari ad € 25.980,26 in conformità a quanto indicato in parte motiva;
• accerta che il testamento pubblico di per Notar Persona_1 del 29 novembre 2018, rep. N. 2885, racc. n. 2078, e Persona_3 che il testamento pubblico di , per Notar Persona_2 Per_3
rep n. 2914, racc. n. 2102, del 16 novembre 2018 contengono
[...] disposizioni lesive della quota di legittima spettante a Parte_1
C.F. , e, per l'effetto, riduce tali
[...] C.F._1
13 R.G. n. 10385/2022
disposizioni in misura corrispondente alla quota riservata ex lege all'attore per importo pari ad € 25.980,26, in conformità a quanto indicato in parte motiva;
• accerta che le donazioni effettuate in vita dai coniugi Per_2
e in favore delle parti convenute,
[...] Persona_1 CP_1
e per importo complessivo pari ad €
[...] Controparte_2
50.000,00, siano lesive della quota di legittima spettante a Parte_1
C.F. e, per l'effetto, riduce tali
[...] C.F._1 disposizioni in misura corrispondente alla quota riservata ex lege all'attore per importo pari ad € 16.422,22, in conformità a quanto indicato in parte motiva;
• dispone che la reintegrazione dell'istante nella quota di riserva ad egli spettante avvenga mediante soddisfazione in denaro e, per l'effetto, condanna C.F. e CP_1 C.F._2 CP_2
, C.F. a corrispondere all'istante la
[...] C.F._3 somma di euro € 67.649,41, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda sino all'effettivo pagamento;
• condanna C.F. e CP_1 C.F._2 CP_2
C.F. , in solido, al pagamento delle
[...] C.F._3 spese di lite in favore di C.F. Parte_1
che si liquidano in € 4.354,00 C.F._1
(quattromilatrecentocinquantaquattro,00) - di cui € 545,00 per esborsi ed € 3809,00 per compensi- oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Massimo De Feo e all'avv. Enrico
Merola Tammaro, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Aversa il 30 giugno 2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Alessandra Tabarro
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 10385 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima” e promossa
DA
C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli, alla via Chiatamone 53/c, presso lo studio degli avv. ti
Massimo De Feo ed Enrico Merola Tammaro che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
ATTORE
CONTRO
C.F. e CP_1 C.F._2 CP_2
C.F. elettivamente domiciliati in Trentola
[...] C.F._3
Ducenta alla Via Dante, 13/C, presso lo studio dell'avv. Biagio Sagliocco che li rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante deduceva che in data 27 dicembre 2015 decedeva in Sant'Antimo ivi nata il 13 Persona_1 dicembre 1954, lasciando quali eredi il coniuge superstite , Persona_2 nato a [...], il [...]- ed i figli , Parte_1 CP_2
1 R.G. n. 10385/2022
e che con denunzia del 19 maggio 2017 dichiarava CP_1 Persona_2 la successione legittima della suddetta de cuius, registrata al numero 2099,
Volume 9990 degli atti dell'Agenzia delle Entrate di Napoli;
che, successivamente, con atto per Notar del 29 novembre 2018, Persona_3 rep. N. 2885, racc. n. 2078, veniva pubblicato il testamento olografo redatto dalla de cuius, in virtù del quale, in data 12 dicembre 2018, veniva dichiarata la modifica della successione legittima della predetta;
che, successivamente al decesso del padre delle parti in causa, , avvenuto in data Persona_2
03 dicembre 2018, in data 21 dicembre veniva registrato il testamento pubblico reso dal predetto con atto per notar rep n. 2914, racc. Persona_3
n. 2102, del 16 novembre 2018; che con denuncia del 31 dicembre 2018, veniva dichiarata la successione testamentaria del defunto , Persona_2 iscritta al n. 4666 vol. n. 9990 degli atti dell'Agenzia delle Entrate di Napoli;
che con lettera racc. A/r del 14 dicembre 2020 l'istante lamentava ai propri germani, la lesione della propria quota di legittima, in virtù delle disposizioni testamentarie suddette, in quanto i beni immobili a lui destinati erano gravati da ordinanza di demolizione, emessa dal Comune di Sant'Antimo per l'assenza di valido titolo edilizio;
che non era stato possibile addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza, in via stragiudiziale, nonostante la proposizione, in data 10 febbraio 2021, di un procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo.
Sulla base di tali premesse, lamentata la sua qualità di legittimario leso della relativa quota ereditaria di spettanza, insistendo per la riduzione delle disposizioni testamentarie impugnate e, conseguentemente, per la reintegrazione della propria quota di legittima, concludeva come di seguito:
“- disporre la reintegrazione della legittima spettante all'attore Parte_1
relativamente all' eredità relitta della sig. ra ,
[...] Persona_1 mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie ex art. 554 c.c. eccedenti la quota di cui la de cuius, Sig. ra , Persona_1 poteva disporre, la cui determinazione è pari ad € 25.980,26 o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire;
- disporre, ancora, la reintegrazione della legittima spettante all'attore Parte_1 relativamente all'eredità relitta del sig. , mediante la Persona_2 proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie ex art. 554
2 R.G. n. 10385/2022
c.c. eccedenti la quota di cui il de cuius, Sig. , poteva Persona_2 disporre, la cui determinazione è pari ad € 25.980,26 o alla somma maggiore
o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire” con vittoria di spese di lite.
Nel costituirsi in giudizio i convenuti, impugnando integralmente le avverse richieste, eccepivano, in punto di merito, che il relictum ereditario era costituito da un fabbricato di n. 6 appartamenti, di cui n. 4 abusivi;
che, anche i beni immobili assegnati ai convenuti erano gravati da ordinanze di demolizione;
che l'istante, quando ancora in vita i genitori, aveva percepito una cospicua somma di denaro corrispondente a circa 10.000,00 euro, oltre ad oggetti di valore;
che l'istante, di fatto, aveva assunto atteggiamenti tali da essere sanzionati con l'indegnità a succedere, in quanto non aveva mai prestato assistenza morale ed economica ai genitori, soprattutto nelle ultime fasi delle rispettive vite, rifiutandosi, altresì, di contribuire unitamente ai di lui fratelli alle spese funerarie;
che, in ordine alla somma di € 50.000,00 ricevuta dalla convenuta dai propri genitori, la stessa, per CP_1 espressa volontà degli stessi, era stata destinata esclusivamente alla manutenzione e all'espletamento di tutte le pratiche burocratiche del fabbricato.
Ciò premesso, evidenziata l'improcedibilità dell'azione di riduzione e di simulazione per omessa accettazione con beneficio di inventario, nonché per mancato compimento dell'inventario nei termini di legge, concludevano per il rigetto integrale delle domande formulate dall'istante, con condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite.
All'udienza di prima comparizione, celebratasi in data 15 febbraio 2023, veniva disposto rinvio al 22 marzo 2023 al fine di consentire la comparizione personale delle parti.
A detta udienza, parte istante rappresentava la propria disponibilità a definire il giudizio in essere alle seguenti condizioni “-accettare il pagamento di €
85.000 a tacitazione di ogni proprio diritto ereditario sul patrimonio relitto dei defunti genitori, restando i beni (i due appartamenti a lui attribuiti per testamento) a lui intestati e nella sua disponibilità, sopportandone in via esclusiva ogni conseguenza in ordine alla dedotta illiceità. - acquistare, dai germani e , i due appartamenti legittimi CP_1 CP_2 urbanisticamente, dietro corresponsione della somma di totali euro 150.000
3 R.G. n. 10385/2022
meno la quota di 1/3 sui 50.000, restando nella titolarità e disponibilità esclusiva di essi e gli altri due appartamenti CP_1 Controparte_2 urbanisticamente illegittimi (uno ciascuno) a tacitazione di ogni questione ereditaria tra gli stessi”.
Fallite le trattative di bonario componimento, venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con memoria suddetta, I termine, a parziale integrazione delle domande già formulate nel libello introduttivo, parte istante, attesa l'ammissione da parte dei convenuti di aver ricevuto dai defunti genitori la somma di € 50.000, chiedeva emettersi ordinanza ex art. 186 bis. c.p.c. limitatamente alla quota pari ad 1/3 di suddetta somma, nonché reiterava la propria proposta transattiva nei medesimi termini di cui all'udienza del 22 marzo 2023.
Conclusosi negativamente il tentativo di conciliazione della lite, nonostante i numerosi rinvii concessi, anche alla luce della contro proposta formulata dalle parti convenute, il Giudice, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza del 12/14 febbraio 2025).
In via pregiudiziale, va rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.Lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, avendo ad oggetto la presente controversia un'azione in materia di successione ereditaria (cfr. verbale negativo di mediazione, versato in atti quale allegato alla produzione di parte istante).
Occorre preliminarmente delimitare l'oggetto del presente giudizio, costituito dalla domanda afferente alla riduzione delle disposizioni testamentarie dei coniugi e e, conseguentemente, alla Persona_1 Persona_2 reintegrazione della propria quota di legittima relativamente al patrimonio relitto dei defunti genitori.
I convenuti comparenti, in conseguenza alle avverse deduzioni, hanno eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione di riduzione, in mancanza di prova dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte dell'attore.
L' eccezione non è fondata.
4 R.G. n. 10385/2022
Invero, la norma di cui all'art. 564, comma 1, c.c. onera il legittimario dell'accettazione con beneficio d'inventario ai fini dell'esercizio dell'azione di riduzione nei confronti del legatario o del donatario che non sia chiamato come erede, indipendentemente dalla circostanza che la vocazione abbia avuto luogo per legge o per testamento, ragion per cui l'onere dell'accettazione beneficiata non opera quando, come nel caso di specie, l'azione di riduzione non sia esercitata nei confronti dei terzi, ma di persone chiamate come coeredi.
Inoltre, si evidenzia che, avuto riguardo alla sovra esposta eccezione, contrariamente a quanto asserito dai comparenti convenuti, non è stata formulata alcuna domanda di accertamento di simulazione.
Parimenti, non fondata è la richiesta formulata, in sede di comparsa di costituzione, dai comparenti convenuti in ordine alla declaratoria di indegnità
a succedere dell'istante, a fronte dell'asserito mancato contributo all'assistenza morale ed economica dei genitori, ormai anziani.
A tal riguardo, si osserva che l'indegnità a succedere è una sanzione civilistica comminata all'erede che abbia tenuto una delle condotte indicate all'articolo
463 del codice civile.
Tali comportamenti gravi, illeciti, spesso di natura penale, che qualificano l'erede come non meritevole di beneficiare di quanto derivante dalla successione, sono tassativamente indicati nel sopraddetto articolo e non ricomprendono atteggiamenti di abbandono materiale, assistenziale ed economico del de cuius evidenziando, in ogni caso, che nel caso di specie tali allegazioni difensive sono sprovviste di adeguato supporto probatorio.
Venendo al merito della res controversa, la domanda formulata da parte attrice
è meritevole di accoglimento.
L'azione di riduzione (artt. 554 e 555 c.c.) è lo strumento per mezzo del quale l'erede legittimario tutela il proprio diritto alla quota del patrimonio ereditario riservatagli dalla legge contro disposizioni testamentarie o atti di liberalità posti in essere dal de cuius eccedendo i limiti della quota disponibile.
Tale azione mira a far accertare la lesione della quota di legittima e a far dichiarare inefficaci, nei limiti di quanto necessario a reintegrare la riserva, le disposizioni lesive.
5 R.G. n. 10385/2022
Si tratta di un'azione personale con cui il singolo legittimario fa valere, nei confronti del beneficiario dell'atto lesivo, il diritto ad una quota astratta dell'eredità, non di un'azione reale con cui si faccia valere un diritto sui beni di cui il defunto abbia disposto in violazione della legittima.
Secondo il pacifico orientamento della Corte di Cassazione, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e quello della quota di legittima “Il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore" (Cass. 14473/2011).
A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti e alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal “relictum” dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e “donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili e ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione
(artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.).
Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del “relictum” al netto e il valore del “donatum”, e imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.) (Cass. n. 12919/2012; Cass. n. 27352/2014).
Il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota disponibile e della quota di legittima violata;
a tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva (Cass. n. 14473/2011; Cass. n. 20830/2016;
Cass. n. 1357/2017; Cass. n. 21503/2018).
Deve osservarsi che la giurisprudenza amplia quest'onere di allegazione e prova fino a includervi l'elemento negativo dell'inesistenza nel patrimonio del
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de cuius di altri beni oltre quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione, giacché in virtù del principio di cui all'art. 2697 c.c. anche i fatti negativi, quando costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio, debbono essere provati dall'attore come i fatti positivi (Cass. n.
11432/1992).
Tanto premesso, nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'istante abbia assolto all'onere di allegazione e di prova su di essa incombente, nei termini ora precisati considerato anche che “La sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda l'entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima” (Cass. Civ., Sez. II, 27.8.2020, 17926).
Di fatti, parte istante ha ricostruito con esattezza il compendio dei beni relitti, ha specificato con esattezza la misura della lesione della quota di legittima ed il valore della quota di legittima presuntivamente violata, indicando il calcolo in ordine alla porzione disponibile ed al relictum nonchè la quota di legittima, previo richiamo all'art. 537 c.c.
Si osserva, altresì, che, per pacifica ammissione di parte convenuta, vi sono donazioni, per importo complessivo pari ad € 50.000,00, in favore dei comparenti convenuti, e in base alle quali effettuare CP_1 CP_2 la riunione fittizia.
Alla luce di quanto premesso, rileva il Collegio che nel caso di specie, alla luce delle specifiche indicazioni di cui al libello introduttivo, per effetto delle disposizioni testamentarie de quo, nonché in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore dei comparenti convenuti ed al netto di quanto ricevuto allo stesso titolo, residui una lesione in danno dell'istante, Parte_1
.
[...]
Nel testamento pubblico di per Notar del 29 Persona_1 Persona_3 novembre 2018, rep. N. 2885, racc. n. 2078, è contenuta la seguente disposizione: “sono proprietaria in quota metà con mio marito Parte_1
, di un fabbricato in Sant'Antimo (Na) alla via Moravia n. 11. Le mie
[...] ultime volontà sono quelle di lasciare a mio figlio la nuda proprietà CP_2
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dell'appartamento a piano terra che si accede salendo le scale a sinistra.
Sempre a lascio la piena proprietà dell'appartamento al piano CP_2 secondo che si accede salendo le scale a sinistra, che si trova allo stato grezzo. A mio figlio lascio invece l'appartamento al piano secondo Pt_1 che si accede salendo le scale a destra, che si trova allo stato grezzo sempre ad lascio l'appartamento al piano primo che si accede salendo le Pt_1 scale a sinistra. A mia figlia lascio l'usufrutto dell'appartamento al CP_1 piano terra che si accede salendo le scale a sinistra. Sempre a lascio CP_1 la piena proprietà dell'appartamento al piano terra che si accede salendo le scale a destra ed infine le lascio la piena proprietà dell'appartamento al primo piano che si accede salendo le scale a destra. Dispongo inoltre che le somme in denaro devono essere adoperate solo ed esclusivamente per la manutenzione e l'espletamento di tutte le pratiche burocratiche del fabbricato che ho costruito con tanti sacrifici io e mio marito”.
Nel testamento pubblico di , per Notar rep n. Persona_2 Persona_3
2914, racc. n. 2102, del 16 novembre 2018, è contenuta la seguente disposizione: “Istituisco eredi universali del mio patrimonio, nelle quote che risulteranno, i miei tre figli... Dell'intero fabbricato in Sant'Antimo alla via
Moravia n.11 del quale possiedo la quota metà lascio a mio figlio tutti CP_2
i miei diritti in nuda proprietà sull'appartamento al piano terra e precisamente quella che si accede salendo le scale a sinistra. Sempre a CP_2 lascio tutti i miei diritti in piena proprietà sull'appartamento al piano secondo e precisamente quello al quale si accede salendo le scale a sinistra, che si trova allo stato grezzo. A mio figlio lascio tutti i miei diritti Pt_1 sull'appartamento al piano secondo e precisamente quello al quale si accede salendo le scale a destra, che si trova allo stato grezzo. Sempre ad Pt_1 lascio tutti i miei diritti sull'appartamento al piano primo precisamente quello al quale si accede salendo le scale a sinistra. A mia figlia lascio CP_1 tutti i miei diritti di usufrutto vitalizio sull'appartamento al piano terra e precisamente quello al quale si accede salendo le scale a sinistra (cioè quello dato in nuda proprietà a ). Sempre a lascio tutti i miei diritti in CP_2 CP_1 piena proprietà sull'appartamento al piano terra e precisamente quello al quale si accede salendo le scale a destra ed infine le lascio tutti i miei diritti in piena proprietà sull'appartamento al piano primo e precisamente quello al
8 R.G. n. 10385/2022
quale si accede salendo le scale a destra. Il cantinato ed il lastrico solare lo lascio in quota indivisa a tutti e tre i miei figli , e . Pt_1 CP_2 CP_1
Dispongo inoltre che le somme in danaro devono essere adoperate solo ed esclusivamente per la manutenzione e l'espletamento di tutte le pratiche burocratiche del fabbricato che abbiamo costruito con tanti sacrifici io e la mia cara moglie”.
È evidente che le suddette disposizioni testamentarie siano lesive della quota di legittima spettante all'erede legittimario , in quanto Parte_1 entrambe le unità immobiliari a lui destinate (immobile in Sant'Antimo, alla via A, Moravia n.11, piano primo, int. 3, iscritto al NCEU di Sant'Antimo al foglio 5, part. 644, sub 6, cat. A/2, classe 4, vani 5, r.c. € 309,87; immobile in
Sant'Antimo, alla via A, Moravia n.11, piano secondo, int. 3, iscritto al NCEU di Sant'Antimo al foglio 5, part. 644, sub 9, cat. F/3, in corso di costruzione) sono state costruite in assenza del relativo titolo edilizio e, pertanto, oggetto di ordinanza di demolizione Prot. 30935, n. 126 della Raccolta delle ordinanze, emessa in data 06 dicembre 2005 dal Comune di Sant'Antimo.
Tanto premesso, ai fini della decisione, occorre in primo luogo procedere all'individuazione della massa ereditaria su cui determinare la porzione disponibile e la quota di riserva di cui si lamenta la lesione;
massa che, ai sensi dell'art. 556 c.c., è comprensiva dei beni che appartenevano al de cuius al momento della sua morte, cui vanno detratti i debiti e fittiziamente riuniti i beni di cui il defunto abbia eventualmente disposto in vita a titolo di donazione.
È circostanza pacifica, in quanto non contestata ma addirittura ammessa dai comparenti convenuti, che i germani e sono stati Controparte_2 CP_1 designati, quali eredi, destinatari di n. 2 immobili ciascuno, di cui, rispettivamente, uno costruito abusivamente.
Pertanto, attesa la non commerciabilità dei beni immobili costruiti in assenza di regolare concessione edilizia, anche in sanatoria, il relictum ereditario, sulla base del quale calcolare la quota di legittima, è rappresentato dai seguenti immobili:
A) Immobile in Sant'Antimo (Na), alla via A. Moravia n. 11, Piano S1, iscritto al NCEU di Sant'Antimo al foglio 5, part. 644, sub 2, cat. C/2, classe 2, m/2
183, r.c. € 340,24, indiviso tra i germani;
Per_2
9 R.G. n. 10385/2022
B) Immobile in Sant'Antimo (Na), alla via A. Moravia n. 11, Piano T, iscritto al NCEU di Sant'Antimo al foglio 5, part. 644, sub 4, cat. A/2, classe 4, vani
4, r.c. € 247,90, attribuito in nuda proprietà a ed in usufrutto Controparte_2
a CP_1
C) Immobile in Sant'Antimo (Na), alla via A. Moravia n. 11, Piano T, iscritto al NCEU di Sant'Antimo al foglio 5, part. 644, sub 5, cat. A/2, classe 4, vani
3,5, r.c. € 216,91, attribuito in proprietà a CP_1
Considerate le donazioni effettuate in vita dai coniugi e Persona_2 in favore delle parti convenute, dovrà essere ricompresa nella Persona_1 massa ereditaria anche la somma complessiva di € 50.000,00.
Di converso, non potrà essere riunita fittiziamente alla massa ereditaria la somma di € 10.000,00, secondo l'assunto dei convenuti corrisposta dai defunti genitori in favore dell'istante, nonché i non meglio precisati “oggetti di valore”, attesa la totale assenza di riscontri probatori che consentano l'inequivoca individuazione dei beni mobili costituenti il relictum, ovvero del compimento degli asseriti atti di liberalità (cfr. Cass. n. 11432/1992).
A tal riguardo, si evidenzia che la riproduzione fotografica versata quale allegato alle memorie 183, VI comma, I termine c.p.c. delle parti convenute appare una mera rendicontazione di spese, di cui non è certa neppure l'asserita olografia in capo al de cuius . Persona_2
In merito all'individuazione della quota disponibile e delle quote di riserva, trova applicazione l'art. 537, comma 2, c.c., in forza del quale quando i figli sono più di uno - in assenza di coniuge - ad essi sono complessivamente riservati i 2/3 del patrimonio, da dividersi in parti uguali tra loro;
la quota disponibile, pertanto, corrisponde ad 1/3 del relictum.
Nella fattispecie concreta, dunque, a ciascun figlio compete una quota di riserva pari a 2/9 del patrimonio ereditario.
Ne deriva che l'odierno istante, avendo ricevuto per testamento la proprietà di due beni immobili abusivi ed oggetto di ordine di demolizione (oltre la quota pari ad 1/3 dell'immobile in Sant'Antimo (Na), alla via A. Moravia n.
11, Piano S1, iscritto al NCEU di Sant'Antimo al foglio 5, part. 644, sub 2, cat. C/2, classe 2, m/2 183, r.c. € 340,24, indiviso tra i germani ), ha Per_2 subito una lesione della propria quota di riserva in misura pari ai 2/9 in ordine all'immobile in Sant'Antimo, alla via A. Moravia n. 11, Piano T, iscritto al
10 R.G. n. 10385/2022
NCEU di Sant'Antimo al foglio 5, part. 644, sub 4, cat. A/2, classe 4, vani 4,
r.c. € 247,90, attribuito in nuda proprietà a ed in usufrutto a Controparte_2
all'immobile in Sant'Antimo, alla via A. Moravia n. 11, CP_1
Piano T, iscritto al NCEU di Sant'Antimo al foglio 5, part. 644, sub 5, cat.
A/2, classe 4, vani 3,5, r.c. € 216,91, attribuito in proprietà a CP_1 nonché in ordine alle donazioni effettuate in vita dai coniugi Per_2
e in favore delle parti convenute, per importo
[...] Persona_1 complessivo pari ad € 50.000,00.
Quale allegato alla produzione di parte, l'istante versava in atti perizia di parte, a firma del geom. ha accertato il valore complessivo Persona_4 della massa ereditaria- non contestato dai comparenti convenuti e, pertanto, da ritenersi pacifico tra le parti ai sensi dell'art. 115 c.p.c., tenuto anche conto del tenore delle proposte transattive- costituita dai predetti immobili, considerando pari a zero il valore degli immobili costruiti in assenza di concessione edilizia, anche in condono;
in particolare, per l'appartamento sito al Piano T, iscritto al NCEU di Sant'Antimo al foglio 5, part. 644, sub 2, attribuito in nuda proprietà a ed in usufrutto a Controparte_2 CP_1
veniva stimato il valore di € 110.775,00, mentre per l'immobile sito
[...]
Piano T, iscritto al NCEU di Sant'Antimo al foglio 5, part. 644, sub 5, attribuito in proprietà a veniva stimato il valore di € CP_1
100.485,00, ed, infine per il locale seminterrato iscritto al NCEU di
Sant'Antimo al foglio 5, part. 644, sub 2, indiviso tra i germani , Per_2 veniva stimato un valore di € 22.081.25.
Il tutto per un valore complessivo dei beni immobiliari pari ad € 233.341,25.
Ciò posto, tenuto conto del disposto di cui all'art. 537 c.c., nonché della quota disponibile, pari ad 1/3, la quota di riserva spettante all'istante verrà calcolata come di seguito:
• Avuto riguardo al relictum ereditario di , pari ad ½ Persona_2 del valore immobiliare (€ 233.341,25: 2= € 116.670,72), previa decurtazione della quota disponibile (pari a € 116.670,72:3=
38.890,20), la quota spettante a ammonta a Parte_1 complessivi € 25.980,26 (pari € 77.780,42: 3);
• Avuto riguardo al relictum ereditario di pari ad ½ del Persona_1 valore immobiliare (€ 233.341,25: 2= € 116.670,72), previa
11 R.G. n. 10385/2022
decurtazione della quota disponibile (pari a € 116.670,72:3=
38.890,20), la quota spettante a ammonta a Parte_1 complessivi € 25.980,26 (pari € 77.780,42: 3);
A tali importi, va, altresì, sommato l'importo di € 16.422,22, pari ad un 1/3 di
€ 50.000, corrispondente alle donazioni effettuate in vita dai coniugi e in favore delle parti convenute- lesive dei Persona_2 Persona_1 diritti spettanti al legittimario e, pertanto, soggette a riduzione, previa decurtazione della somma di € 733,33 (pari ad € 2.200:3), sostenute dai convenuti a titolo di spese funerarie di (di cui alla fattura Persona_2
n.167/ 2018, versata quale allegato alle memorie ex art. 183, VI comma, I termine di parte convenuta), oggetto di riconoscimento da parte dell'istante nelle rispettive memorie istruttorie II termine.
A tal riguardo, si evidenzia che le spese funebri sostenute, secondo la documentazione fiscale in atti, da sono da considerarsi un Controparte_2 peso ex art. 752 c.c. che grava sulla massa pro quota.
Di conseguenza, non può che riconoscersi la fondatezza dell'azione di riduzione proposta dall'istante, il quale ha diritto a vedersi reintegrato nella quota di legittima allo stesso spettante, fino alla concorrenza del valore complessivo pari ad € 67.649,41 (ossia € 68.382,74 cui va sottratto l'importo di € 733,33).
Quanto alla modalità con cui operare la reintegrazione nei diritti di legittima, il Tribunale osserva che, di regola, la soddisfazione degli eredi necessari debba avvenire in natura, ai sensi degli artt. 560, co. I e 561 c.c..
Tuttavia, tenuto conto della posizione espressa dalle parti e, in particolare, della volontà dei convenuti di non rilasciare gli immobili, come desunta dalle proposte conciliative dagli stessi formulate in corso di giudizio, nonché dalla volontà dell'istante di ottenere la liquidazione in danaro della propria quota di riserva, la reintegrazione di nei diritti ad egli riservati Parte_1 dalla legge quale successori necessario di e Persona_2 Persona_1 deve essere realizzata mediante compensazione in danaro (art. 560, co. II, ultimo periodo c.c.), con conseguente condanna di e Controparte_2
a corrispondere al predetto attore la somma complessiva di € CP_1
67.649,41.
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In ordine al governo delle spese processuali, le stesse seguono il principio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per i giudizi innanzi al
Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile), dell'esito della stessa ed in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 10385/2022 del R.G.A.C., così provvede:
• Accerta in capo a C.F. , la Parte_1 C.F._1 qualità di erede legittimario di nata in [...] Persona_1 il 13 dicembre 1954 ed ivi deceduta il 27 dicembre 2016, e di
, nato in [...] il [...] ed ivi Persona_2 deceduto il 03 dicembre 2018, avente diritto alla quota di riserva, ex
537, comma 2, c.c., pari a 2/9 del patrimonio ereditario- ad eccezione dell'immobile in Sant'Antimo (Na), alla via A. Moravia n. 11, Piano
S1, iscritto al NCEU di Sant'Antimo al foglio 5, part. 644, sub 2, cat.
C/2, classe 2, m/2 183, r.c. € 340,24, secondo le disposizioni testamentarie indiviso tra i germani;
Per_2
• accerta che il testamento pubblico di per Notar Persona_1 del 29 novembre 2018, rep. N. 2885, racc. n. 2078, e Persona_3 che il testamento pubblico di , per Notar Persona_2 Per_3
rep n. 2914, racc. n. 2102, del 16 novembre 2018 contengono
[...] disposizioni lesive della quota di legittima spettante a Parte_1
C.F. , e, per l'effetto, riduce tali
[...] C.F._1 disposizioni in misura corrispondente alla quota riservata ex lege all'attore, per importo pari ad € 25.980,26 in conformità a quanto indicato in parte motiva;
• accerta che il testamento pubblico di per Notar Persona_1 del 29 novembre 2018, rep. N. 2885, racc. n. 2078, e Persona_3 che il testamento pubblico di , per Notar Persona_2 Per_3
rep n. 2914, racc. n. 2102, del 16 novembre 2018 contengono
[...] disposizioni lesive della quota di legittima spettante a Parte_1
C.F. , e, per l'effetto, riduce tali
[...] C.F._1
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disposizioni in misura corrispondente alla quota riservata ex lege all'attore per importo pari ad € 25.980,26, in conformità a quanto indicato in parte motiva;
• accerta che le donazioni effettuate in vita dai coniugi Per_2
e in favore delle parti convenute,
[...] Persona_1 CP_1
e per importo complessivo pari ad €
[...] Controparte_2
50.000,00, siano lesive della quota di legittima spettante a Parte_1
C.F. e, per l'effetto, riduce tali
[...] C.F._1 disposizioni in misura corrispondente alla quota riservata ex lege all'attore per importo pari ad € 16.422,22, in conformità a quanto indicato in parte motiva;
• dispone che la reintegrazione dell'istante nella quota di riserva ad egli spettante avvenga mediante soddisfazione in denaro e, per l'effetto, condanna C.F. e CP_1 C.F._2 CP_2
, C.F. a corrispondere all'istante la
[...] C.F._3 somma di euro € 67.649,41, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda sino all'effettivo pagamento;
• condanna C.F. e CP_1 C.F._2 CP_2
C.F. , in solido, al pagamento delle
[...] C.F._3 spese di lite in favore di C.F. Parte_1
che si liquidano in € 4.354,00 C.F._1
(quattromilatrecentocinquantaquattro,00) - di cui € 545,00 per esborsi ed € 3809,00 per compensi- oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Massimo De Feo e all'avv. Enrico
Merola Tammaro, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Aversa il 30 giugno 2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Alessandra Tabarro
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