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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 9528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9528 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
RGN. 16542 del 2024;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dagli avv.ti R. Musillo e A. M. Calvano
e
ASL Roma 1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dall'avv.to R. Barsanti
all'udienza del 30 settembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.500,00, oltre spese, iva e cpa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente sostiene che pur avendo la qualifica di infermiere, a causa della mancanza del personale OSS, ha svolto mansioni a questa figura riconducibili, con conseguente demansionamento e richiesta di risarcimento dei danni.
Alcuni elementi di fatto sono pacifici: i compiti di infermiere sono stati svolti dagli infermieri, quindi anche dalla parte ricorrente;
quest'ultima non è stata sostituita da qualcun altro nello svolgimento dei propri compiti infermieristici;
gli infermieri, anche parte ricorrente, hanno svolto (in aggiunta) i compiti propri degli OSS e questo perché sino al 2019 tali figure non erano presenti nell'ospedale San Filippo Neri.
Alcuni elementi di diritto: normalmente il livello superiore è in grado di svolgere i compiti del livello inferiore e, può, essere comandato a svolgerli. In alcuni supermercati alcuni dipendenti svolgono solo il compito di cassieri in altri svolgono anche i compiti di un addetto al rifornimento degli scaffali.
Quindi anche in via ordinaria il dipendente può essere chiamato a svolgere mansioni inferiori rispetto al proprio livello;
tuttavia deve essere assicurato che normalmente svolga prevalentemente mansioni proprie della sua qualifica.
Questo è l'unico aspetto rilevante.
Ugualmente, nella piena legittimità, un'azienda può avere nel proprio organico tutte le figure, con i vari livelli di appartenenza, previste dal ccnl di settore oppure solo alcune di esse che dovranno, se del caso, anche svolgere, mansioni proprie di altre figure.
In tal senso anche la giurisprudenza della Cassazione: “La tutela del lavoratore è assicurata dall'esercizio, in modo prevalente ed assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, dalla assenza di una estraneità di carattere assoluto delle mansioni accessorie rispetto alla sua professionalità. In tale ipotesi, l'unica ulteriore condizione del legittimo esercizio da parte del datore di lavoro pubblico del potere di specificazione e/o conformazione dell'attività dovuta è costituita dalla esistenza di una obiettiva esigenza aziendale. Il fatto che le mansioni assegnate siano proprie di un profilo professionale di categoria meno elevata non costituisce, invece, un limite, in quanto detta eventualità è intrinseca nel carattere inferiore delle mansioni accessorie…sono rimesse, poi, alla pubblica amministrazione, nell'esercizio di discrezionalità amministrativa, le scelte relative alla consistenza della pianta organica e dunque le valutazioni sulla opportunità di prevedere (o meno) in organico una o più figure del profilo inferiore. Ed anche nel caso di mancata copertura degli organici (ad esempio, per esigenze di finanza pubblica) verrebbe in rilievo il dovere di leale collaborazione del lavoratore, in attuazione non solo del principio di correttezza e buona fede di cui all'art. 1375 c.c., ma anche dell'obbligo dei pubblici impiegati di tutelare l'interesse pubblico sotteso all'esercizio della loro attività” (Cass. Civ. n. 19419/2020, parte motiva).
Quindi, un'azienda ospedaliera può avere dipendenti OSS o non averli, avere dipendenti ausiliari o non averli (ben potrebbe un infermiere trasportare una fialetta con del sangue prelevato ad un paziente dal reparto di appartenenza ad altro reparto), in piena legittimità, purchè, come detto, l'infermiere svolga prevalentemente i compiti di infermiere.
A questo punto occorre evidenziare la stretta connessione che vi è tra i Parte compiti dell'infermiere e quelli dell nel senso che l'assistenza alla persona è responsabilità precipua dell'infermiere che, da una parte, per l'aspetto sanitario segue le decisioni dei medici e, dall'altra, per aspetti ccdd. alberghieri può farsi coadiuvare dalla figura degli Oss: questi ultimi svolgono i loro compiti o in collaborazione con gli infermieri o in autonomia ma sotto la responsabilità e supervisione degli infermieri ai quali devono riferire (v. anche doc. 4 fascicolo parte ricorrente e si evince anche dalle dichiarazioni testimoniali).
Ovviamente più nel reparto (come nel caso in esame) vi sono pazienti in situazioni precarie o pazienti anziani, maggiore deve essere il controllo dell'infermiere sull'operato dell'Oss.
Ed allora è evidente che ogni compito astrattamente delegabile alla figura dell'Oss se svolto direttamente dall'infermiere è prestazione infermieristica.
Si facciano anche le ipotesi più semplici;
se l'infermiere svuota la padella di un paziente, valuta con un'analisi visiva e olfattiva le condizioni del paziente stesso e provvede di conseguenza;
se ci fosse stato un Oss quest'ultimo avrebbe svuotato la padella e avrebbe riferito all'infermiere le condizioni dell'urina e l'infermiere avrebbe preso i provvedimenti ritenuti opportuni: in entrambi i casi l'infermiere svolge il compito suo precipuo ossia l'assistenza alla persona in particolare sanitaria, in entrambi i casi svolge compiti che solo la sua professionalità permette e che non sarebbero potuti essere svolti dalla sola figura inferiore dell' Oss. Ancora, nel semplice portare un bicchiere d'acqua al paziente che lo richiede, un infermiere non si limiterà alla consegna materiale del bicchiere ma valuterà le condizioni di idratazione e generali del richiedente e prenderà i provvedimenti opportuni. Del tutto marginali le ipotesi in cui l'aspetto professionale non venga in rilievo.
La parte ricorrente ha sempre svolto prestazioni infermieristiche, sempre nei suoi compiti ha utilizzato e incrementato il proprio bagaglio professionale.
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente, secondo la generale regola della soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 30 settembre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dagli avv.ti R. Musillo e A. M. Calvano
e
ASL Roma 1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dall'avv.to R. Barsanti
all'udienza del 30 settembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.500,00, oltre spese, iva e cpa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente sostiene che pur avendo la qualifica di infermiere, a causa della mancanza del personale OSS, ha svolto mansioni a questa figura riconducibili, con conseguente demansionamento e richiesta di risarcimento dei danni.
Alcuni elementi di fatto sono pacifici: i compiti di infermiere sono stati svolti dagli infermieri, quindi anche dalla parte ricorrente;
quest'ultima non è stata sostituita da qualcun altro nello svolgimento dei propri compiti infermieristici;
gli infermieri, anche parte ricorrente, hanno svolto (in aggiunta) i compiti propri degli OSS e questo perché sino al 2019 tali figure non erano presenti nell'ospedale San Filippo Neri.
Alcuni elementi di diritto: normalmente il livello superiore è in grado di svolgere i compiti del livello inferiore e, può, essere comandato a svolgerli. In alcuni supermercati alcuni dipendenti svolgono solo il compito di cassieri in altri svolgono anche i compiti di un addetto al rifornimento degli scaffali.
Quindi anche in via ordinaria il dipendente può essere chiamato a svolgere mansioni inferiori rispetto al proprio livello;
tuttavia deve essere assicurato che normalmente svolga prevalentemente mansioni proprie della sua qualifica.
Questo è l'unico aspetto rilevante.
Ugualmente, nella piena legittimità, un'azienda può avere nel proprio organico tutte le figure, con i vari livelli di appartenenza, previste dal ccnl di settore oppure solo alcune di esse che dovranno, se del caso, anche svolgere, mansioni proprie di altre figure.
In tal senso anche la giurisprudenza della Cassazione: “La tutela del lavoratore è assicurata dall'esercizio, in modo prevalente ed assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, dalla assenza di una estraneità di carattere assoluto delle mansioni accessorie rispetto alla sua professionalità. In tale ipotesi, l'unica ulteriore condizione del legittimo esercizio da parte del datore di lavoro pubblico del potere di specificazione e/o conformazione dell'attività dovuta è costituita dalla esistenza di una obiettiva esigenza aziendale. Il fatto che le mansioni assegnate siano proprie di un profilo professionale di categoria meno elevata non costituisce, invece, un limite, in quanto detta eventualità è intrinseca nel carattere inferiore delle mansioni accessorie…sono rimesse, poi, alla pubblica amministrazione, nell'esercizio di discrezionalità amministrativa, le scelte relative alla consistenza della pianta organica e dunque le valutazioni sulla opportunità di prevedere (o meno) in organico una o più figure del profilo inferiore. Ed anche nel caso di mancata copertura degli organici (ad esempio, per esigenze di finanza pubblica) verrebbe in rilievo il dovere di leale collaborazione del lavoratore, in attuazione non solo del principio di correttezza e buona fede di cui all'art. 1375 c.c., ma anche dell'obbligo dei pubblici impiegati di tutelare l'interesse pubblico sotteso all'esercizio della loro attività” (Cass. Civ. n. 19419/2020, parte motiva).
Quindi, un'azienda ospedaliera può avere dipendenti OSS o non averli, avere dipendenti ausiliari o non averli (ben potrebbe un infermiere trasportare una fialetta con del sangue prelevato ad un paziente dal reparto di appartenenza ad altro reparto), in piena legittimità, purchè, come detto, l'infermiere svolga prevalentemente i compiti di infermiere.
A questo punto occorre evidenziare la stretta connessione che vi è tra i Parte compiti dell'infermiere e quelli dell nel senso che l'assistenza alla persona è responsabilità precipua dell'infermiere che, da una parte, per l'aspetto sanitario segue le decisioni dei medici e, dall'altra, per aspetti ccdd. alberghieri può farsi coadiuvare dalla figura degli Oss: questi ultimi svolgono i loro compiti o in collaborazione con gli infermieri o in autonomia ma sotto la responsabilità e supervisione degli infermieri ai quali devono riferire (v. anche doc. 4 fascicolo parte ricorrente e si evince anche dalle dichiarazioni testimoniali).
Ovviamente più nel reparto (come nel caso in esame) vi sono pazienti in situazioni precarie o pazienti anziani, maggiore deve essere il controllo dell'infermiere sull'operato dell'Oss.
Ed allora è evidente che ogni compito astrattamente delegabile alla figura dell'Oss se svolto direttamente dall'infermiere è prestazione infermieristica.
Si facciano anche le ipotesi più semplici;
se l'infermiere svuota la padella di un paziente, valuta con un'analisi visiva e olfattiva le condizioni del paziente stesso e provvede di conseguenza;
se ci fosse stato un Oss quest'ultimo avrebbe svuotato la padella e avrebbe riferito all'infermiere le condizioni dell'urina e l'infermiere avrebbe preso i provvedimenti ritenuti opportuni: in entrambi i casi l'infermiere svolge il compito suo precipuo ossia l'assistenza alla persona in particolare sanitaria, in entrambi i casi svolge compiti che solo la sua professionalità permette e che non sarebbero potuti essere svolti dalla sola figura inferiore dell' Oss. Ancora, nel semplice portare un bicchiere d'acqua al paziente che lo richiede, un infermiere non si limiterà alla consegna materiale del bicchiere ma valuterà le condizioni di idratazione e generali del richiedente e prenderà i provvedimenti opportuni. Del tutto marginali le ipotesi in cui l'aspetto professionale non venga in rilievo.
La parte ricorrente ha sempre svolto prestazioni infermieristiche, sempre nei suoi compiti ha utilizzato e incrementato il proprio bagaglio professionale.
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente, secondo la generale regola della soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 30 settembre 2025. Il Giudice del Lavoro