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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/07/2025, n. 10064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10064 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 40911/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico, Ornella Baiocco ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello iscritta al ruolo generale n. 40911 per gli affari contenziosi dell'anno 2020 promossa da
(c.f. ), che si rappresenta e Parte_1 C.F._1
difende personalmente, appellante contro
, in persona del sindaco pro tempore CP_1
appellata contumace
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2091 del 22.01.2020, emessa dal Giudice di Pace di depositata il 27.01.2020, non CP_1
notificata.
Conclusioni della parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza n. 2091/2020 emessa dall'Ufficio del Giudice di
Pace di Sezione IV, Dottor Emilio Capossela, nell'ambito del CP_1
giudizio N.R.G. 66433/2019, depositata in cancelleria in data 27 gennaio
2020:
1. Accogliere i motivi indicati in narrativa e per l'effetto accertare
e dichiarare la validità della procura rilasciata dal Signor Parte_1
al sottoscritto procuratore in data 21 ottobre 2019;
[...]
2. Accertare e dichiarare la mancata notifica dei verbali inerenti
l'ipotetica infrazione commessa dal Signor e per Parte_1
l'effetto provvedere all'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento con condanna dal al pagamento delle CP_2
spese legali inerenti entrambi i gradi di giudizio (…)”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente depositato il 13.08.2020, Parte_1
impugnava innanzi a codesto Tribunale, in funzione di Giudice dell'appello, la sentenza n. 2091/2020 resa dal Giudice di Pace di il 22.01.2020, CP_1
depositata il 27.01.2020, non notificata, avente ad oggetto l'opposizione a cartella di pagamento dovuta a sanzioni amministrative elevate per violazione del Codice della strada.
L'odierno appellante in prima istanza adiva innanzi al CP_1
Giudice di Pace di chiedendo l'annullamento della cartella in parola, CP_1
a tale scopo deducendo: che in data 19.09.2019 , in qualità di Controparte_3
Agente della riscossione della provincia di gli aveva notificato a CP_1 mezzo PEC la cartella di pagamento n. 097 2019 0216359048000, con la quale era richiesto il pagamento di € 851,03, a titolo di sanzioni per violazioni del Codice della strada risalenti al 2016, iscritte a ruolo con n.
2019/12065 e n.2019/2064; che la cartella è nulla, annullabile o inesistente giacché notificata all'indirizzo professionale del ricorrente, ove egli non aveva residenza, domicilio, né dimora;
che, essendo residente all'estero ed iscritto all'AIRE del Comune di CP_1
la notifica avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell'art 142 c.p.c.; che, dall'analisi dei ruoli contenuti nella cartella impugnata, risultava che il ruolo n. 2019/012065 fosse riconducibile a due contravvenzioni elevate rispettivamente il 3 marzo e il 18 febbraio 2016, mai notificate, dovendosi ritenere decorso il termine prescrizionale;
che, infine, la cartella risultava carente della documentazione relativa alla sanzione.
Chiedeva pertanto al Giudice di Pace, previa sospensione inaudita altera parte, l'annullamento della cartella di pagamento e la condanna di
[...]
, con vittoria di spese e onorari. CP_1
Nel primo grado di giudizio si costituiva impugnando e CP_1
contestando tutte le deduzioni del ricorrente, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità della domanda ovvero il rigetto per i motivi seguenti: regolare notificazione di tutti gli atti prodromici alla cartella di pagamento, presso la residenza del ricorrente in via Del Boschetto 5, come CP_1
risultante dal PRA;
rituale notifica del verbale n.22160088859 e del verbale n. 13160251648 ai sensi dell'art 140 c.p.c. come da documentazione in atti depositata. L'ente impositore eccepiva l'inammissibilità dell'azione poiché impropriamente introdotta con ricorso ai sensi dell'art 22 della L. 689/81 in luogo dell'opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. ovvero, in caso di vizi formali della cartella, l'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c.
Il Giudice di Pace con sentenza n. 2091 del 22.01.2020, depositata il
27.01.2020 e non notificata, dichiarava il ricorso improcedibile “in ragione del difetto di procura dal ricorrente all'avvocato Mari” e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite. ha adito questo Tribunale proponendo appello avverso la Parte_1
sentenza resa dal Giudice di Pace, deducendo i seguenti motivi:
1) Erronea dichiarazione di improcedibilità del ricorso per difetto di procura dell'avvocato di parte ricorrente, per avere il Giudice di prime cure omesso di concedere il termine perentorio ex art 182 II comma c.p.c.;
2) Nel, merito, il giudice di Pace avrebbe dovuto annullare la cartella di pagamento per omessa notifica dei verbali ad essa presupposti, che la resistente avrebbe notificato all'indirizzo professionale del ricorrente, ove egli non aveva residenza, domicilio o dimora, essendo invece residente all'estero, come da certificato di residenza prodotto.
Per i motivi sopra esposti, l'appellante chiedeva a questo Tribunale di accertare e dichiarare la validità della procura rilasciata in data 12.10.2019 al proprio procuratore e di accertare il difetto di notifica dei verbali di violazione del Codice della strada presupposti alla cartella di pagamento impugnata, annullandola, con vittoria di spese e onorari. La prima udienza di comparizione era differita all'8.02.2020 allorquando il giudice pro tempore disponeva rinvio al 19.7.2021, onerando l'appellante di depositare la prova della notifica a disponeva CP_1
l'acquisizione del fascicolo di primo grado;
seguivano alcuni rinvii dovuti all'emergenza epidemica da Covid 19; all'udienza del 21.20.2021 l'allora giudice titolare, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di rinviando la causa per la precisazione delle CP_1
conclusioni all'11.04.2023.
L'08.08.2022 la causa veniva assegnata a questo giudice, che il 1.03.2023 concedeva alle parti il termine di 15 giorni per il deposito di note scritte.
Il 03.03.2023 l'avvocato di parte appellante depositava rinuncia al mandato, chiedendo disporsi rinvio per i medesimi incombenti al fine di consentire all'appellante la nomina di nuovo difensore.
Questo giudice rinviava all'udienza cartolare del 13.11.2023; il 10.11.2023
l'appellante depositava note scritte dichiarando che, Parte_1
avendone titolo e qualifica, si sarebbe difeso personalmente, reiterando le eccezioni e richieste di cui all'atto di appello.
Il 07.04.2024 la causa era trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c., decorrenti dal deposito del provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha impugnato la sentenza n. 2091 depositata il 27.01.2020, Parte_1
con la quale il Giudice di Pace di ha dichiarato il ricorso CP_1
improcedibile per difetto di procura all'avvocato del ricorrente. L'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione del giudice di prime cure laddove, avendo rilevato il mancato deposito della procura senza concedere il termine perentorio ex art 182 c.p.c.; nel merito, stante la procedibilità della domanda, l'appellante ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n. 097 2019 0216359048000 per omessa notifica dei verbali di violazione del codice della strada ad essa sottesi.
Con il proposto gravane, l'appellante ha lamentato che ha CP_1
impropriamente notificato i verbali al suo indirizzo professionale, pur essendo quest'ultimo da anni residente in [...], come risultante dal certificato di residenza depositato in atti.
Il primo motivo è fondato.
Il giudice di prime cure, sul presupposto del difetto di procura al difensore, ha dichiarato improcedibile il ricorso, violando il dettato di cui all'art 182,
II comma c.p.c. allora vigente, a mente del quale “Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti
o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.”
L'odierno appellante nel presente procedimento ha precisato di avere semplicemente omesso di allegare la procura in calce al ricorso, pur avendola indiata nell'atto introduttivo. Pertanto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto concedergli il termine di cui all'art 182 c.p.c. per consentirgli di provvedere al deposito.
Su tale presupposto, il Tribunale rileva come nel presente giudizio l'appellante abbia depositato telematicamente detta procura, recante data anteriore a quella del ricorso (21.10.2019), regolarmente sottoscritta dalla parte e la cui firma era stata autenticata. Detta documentazione è pienamente valida.
Tanto rilevato, ne consegue la fondatezza del primo motivo di appello.
Si rende doveroso a questo punto entrare nel merito della controversia.
L'appellante aveva proposto ricorso ai sensi dell'art 22 ex L. 689/81, deducendo che la cartella di pagamento notificatagli a mezzo PEC, relativa a sanzioni per violazione del C.d.S., fosse il primo atto con cui era venuto a conoscenza della pendenza a suo carico, in quanto i ad essa sottesi, come risultato dai documenti depositati in primo grado da CP_1
erano stati notificati erroneamente presso il suo indirizzo professionale, anziché presso la sua residenza all'estero, ove ormai era residente da anni e dove doveva ricevere la notifica ex art 142 c.p.c.
Nel primo grado di giudizio, si era costituita, depositando CP_1
documentazione a riprova della corretta notificazione dei ai sensi dell'art 140 c.p.c.
In particolare, la resistente aveva precisato che le notifiche dei verbali erano avvenute in via del Boschetto 5 – indirizzo risultante dal PRA, l'una CP_1
il 28.02.2016 ( VAV n. 22160088859), l'altra il 03.03.2016 ( VAV n.
13160251648); che non avendo il notificatore rinvenuto nessuno al predetto indirizzo, affiggeva avviso in busta chiusa sigillata, provvedendo al deposito nella casa comunale, rispettivamente l'11.05.2016 e il 23.05.2026, con spedizione in tali date delle relative raccomandate A/R , l'una n.
R8380778011-3 ( timbro del 13.05.16), l'altra n. 8380799467-0 (timbro
30.05.16), esitate con compiuta giacenza.
L'appellante ha invece depositato certificazione di residenza da cui risulta il suo trasferimento in Brasile dal 10.12.2012.
Ebbene, al fine di verificare la regolarità della notifica dei VAV effettuata da presso il precedente indirizzo di residenza italiano del CP_1
torna utile ricordare che la procedura del cambio di residenza Pt_1
avviene con la dichiarazione del cittadino presso i competenti uffici.
In Italia è necessario compilare un apposito modulo, in cui si deve dichiarare una serie di dati ulteriori rispetto al nuovo indirizzo di residenza: tra questi dati, è presente anche la sezione dedicata agli autoveicoli/ciclomotori/motoveicoli/rimorchi, immatricolati in Italia e di proprietà (o comproprietà) del soggetto dichiarante. Pertanto, se non viene comunicato il cambio di residenza anche con riferimento al veicolo, rispetto ad esso, rimane il vecchio indirizzo di residenza.
Il dichiarante ha poi l'onere di comunicare il numero di targa del veicolo di appartenenza, in modo tale che il possa attivarsi per effettuare le CP_2
procedure di aggiornamento dei dati nei pubblici registri automobilistici.
Occorre pertanto verificare se la notifica effettuata al vecchio indirizzo di residenza italiano dell'appellante, sia dovuta ad errori od omissioni commessi dello stesso in fase di procedura del cambio residenza ovvero se sia imputabile ad errore dell'amministrazione.
A tal fine giova il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 21899/2022, a mente della quale: “in tema di violazioni del codice della strada, ove la notifica del verbale di contestazione venga effettuata presso la residenza del destinatario come risultante dai pubblici registri, nella specie della M.C.T.C. e del P.R.A., il mancato aggiornamento dei predetti, in caso di mutamento della stessa, può andare a discapito della P.A. solo se il privato cittadino abbia tenuto una condotta incolpevole, essendo a tal fine rilevante verificare se quest'ultimo, all'atto della richiesta di cambio di residenza, abbia anche indicato correttamente il numero di targa del veicolo oggetto dell'infrazione, poiché solo a tale condizione è dato ravvisare quel colpevole difetto di collaborazione che rende imputabile alla
PA l'erronea notificazione del verbale di accertamento presso l'indirizzo, almeno anagraficamente, non più attuale» (cfr. Ordinanza n. 21899.2022).
L'appellante ha versato in atti un certificato dell'Ufficiale di anagrafe, rilasciato il 22.19.2019, da cui si evince che dal 10.01.2012 era residente in
Brasile, a Nossa Senhora De Copacabana 1376 Rio De Janeiro C.F._2
(BR), tuttavia, dallo stesso documento risulta che questo si sia iscritto all'AIRE solamente dal 26.02.2019.
Da tale documentazione non è possibile trarre la prova che Parte_1
nel 2016, anno di notifica dei , all'atto del cambio di residenza, avesse comunicato il numero di targa del veicolo di sua proprietà, mentre è certo, che al tempo egli non risultava ancora iscritto all'AIRE.
Rilevato ciò, ritiene il Tribunale che abbia agito CP_1
correttamente notificando conformemente all'art 140 c.p.c. i presso l'indirizzo di ultima residenza italiana conosciuto e risultante dai dati risultanti dal PRA.
Ne consegue la legittimità della cartella impugnata. Dalle considerazioni sopra esposte, stante la procedibilità della domanda, assorbito dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo e ogni altra eccezione, per i motivi sposti si impone il rigetto dell'impugnazione.
Nulla si dispone sulle spese, stante la contumacia di CP_1
L'integrale rigetto dell'appello proposto comporta la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 co.
1- quater DPR 30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del
Giudice Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Giudice Parte_1
di pace di n. 2091/20; CP_1
- rigetta l'appello;
- nulla sulle spese;
- dà atto che nei confronti dell'appellante si applica l'art Parte_1
13, comma 1-quater del T.U. n. 115/2023.
Roma 4.7.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico, Ornella Baiocco ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello iscritta al ruolo generale n. 40911 per gli affari contenziosi dell'anno 2020 promossa da
(c.f. ), che si rappresenta e Parte_1 C.F._1
difende personalmente, appellante contro
, in persona del sindaco pro tempore CP_1
appellata contumace
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2091 del 22.01.2020, emessa dal Giudice di Pace di depositata il 27.01.2020, non CP_1
notificata.
Conclusioni della parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza n. 2091/2020 emessa dall'Ufficio del Giudice di
Pace di Sezione IV, Dottor Emilio Capossela, nell'ambito del CP_1
giudizio N.R.G. 66433/2019, depositata in cancelleria in data 27 gennaio
2020:
1. Accogliere i motivi indicati in narrativa e per l'effetto accertare
e dichiarare la validità della procura rilasciata dal Signor Parte_1
al sottoscritto procuratore in data 21 ottobre 2019;
[...]
2. Accertare e dichiarare la mancata notifica dei verbali inerenti
l'ipotetica infrazione commessa dal Signor e per Parte_1
l'effetto provvedere all'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento con condanna dal al pagamento delle CP_2
spese legali inerenti entrambi i gradi di giudizio (…)”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente depositato il 13.08.2020, Parte_1
impugnava innanzi a codesto Tribunale, in funzione di Giudice dell'appello, la sentenza n. 2091/2020 resa dal Giudice di Pace di il 22.01.2020, CP_1
depositata il 27.01.2020, non notificata, avente ad oggetto l'opposizione a cartella di pagamento dovuta a sanzioni amministrative elevate per violazione del Codice della strada.
L'odierno appellante in prima istanza adiva innanzi al CP_1
Giudice di Pace di chiedendo l'annullamento della cartella in parola, CP_1
a tale scopo deducendo: che in data 19.09.2019 , in qualità di Controparte_3
Agente della riscossione della provincia di gli aveva notificato a CP_1 mezzo PEC la cartella di pagamento n. 097 2019 0216359048000, con la quale era richiesto il pagamento di € 851,03, a titolo di sanzioni per violazioni del Codice della strada risalenti al 2016, iscritte a ruolo con n.
2019/12065 e n.2019/2064; che la cartella è nulla, annullabile o inesistente giacché notificata all'indirizzo professionale del ricorrente, ove egli non aveva residenza, domicilio, né dimora;
che, essendo residente all'estero ed iscritto all'AIRE del Comune di CP_1
la notifica avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell'art 142 c.p.c.; che, dall'analisi dei ruoli contenuti nella cartella impugnata, risultava che il ruolo n. 2019/012065 fosse riconducibile a due contravvenzioni elevate rispettivamente il 3 marzo e il 18 febbraio 2016, mai notificate, dovendosi ritenere decorso il termine prescrizionale;
che, infine, la cartella risultava carente della documentazione relativa alla sanzione.
Chiedeva pertanto al Giudice di Pace, previa sospensione inaudita altera parte, l'annullamento della cartella di pagamento e la condanna di
[...]
, con vittoria di spese e onorari. CP_1
Nel primo grado di giudizio si costituiva impugnando e CP_1
contestando tutte le deduzioni del ricorrente, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità della domanda ovvero il rigetto per i motivi seguenti: regolare notificazione di tutti gli atti prodromici alla cartella di pagamento, presso la residenza del ricorrente in via Del Boschetto 5, come CP_1
risultante dal PRA;
rituale notifica del verbale n.22160088859 e del verbale n. 13160251648 ai sensi dell'art 140 c.p.c. come da documentazione in atti depositata. L'ente impositore eccepiva l'inammissibilità dell'azione poiché impropriamente introdotta con ricorso ai sensi dell'art 22 della L. 689/81 in luogo dell'opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. ovvero, in caso di vizi formali della cartella, l'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c.
Il Giudice di Pace con sentenza n. 2091 del 22.01.2020, depositata il
27.01.2020 e non notificata, dichiarava il ricorso improcedibile “in ragione del difetto di procura dal ricorrente all'avvocato Mari” e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite. ha adito questo Tribunale proponendo appello avverso la Parte_1
sentenza resa dal Giudice di Pace, deducendo i seguenti motivi:
1) Erronea dichiarazione di improcedibilità del ricorso per difetto di procura dell'avvocato di parte ricorrente, per avere il Giudice di prime cure omesso di concedere il termine perentorio ex art 182 II comma c.p.c.;
2) Nel, merito, il giudice di Pace avrebbe dovuto annullare la cartella di pagamento per omessa notifica dei verbali ad essa presupposti, che la resistente avrebbe notificato all'indirizzo professionale del ricorrente, ove egli non aveva residenza, domicilio o dimora, essendo invece residente all'estero, come da certificato di residenza prodotto.
Per i motivi sopra esposti, l'appellante chiedeva a questo Tribunale di accertare e dichiarare la validità della procura rilasciata in data 12.10.2019 al proprio procuratore e di accertare il difetto di notifica dei verbali di violazione del Codice della strada presupposti alla cartella di pagamento impugnata, annullandola, con vittoria di spese e onorari. La prima udienza di comparizione era differita all'8.02.2020 allorquando il giudice pro tempore disponeva rinvio al 19.7.2021, onerando l'appellante di depositare la prova della notifica a disponeva CP_1
l'acquisizione del fascicolo di primo grado;
seguivano alcuni rinvii dovuti all'emergenza epidemica da Covid 19; all'udienza del 21.20.2021 l'allora giudice titolare, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di rinviando la causa per la precisazione delle CP_1
conclusioni all'11.04.2023.
L'08.08.2022 la causa veniva assegnata a questo giudice, che il 1.03.2023 concedeva alle parti il termine di 15 giorni per il deposito di note scritte.
Il 03.03.2023 l'avvocato di parte appellante depositava rinuncia al mandato, chiedendo disporsi rinvio per i medesimi incombenti al fine di consentire all'appellante la nomina di nuovo difensore.
Questo giudice rinviava all'udienza cartolare del 13.11.2023; il 10.11.2023
l'appellante depositava note scritte dichiarando che, Parte_1
avendone titolo e qualifica, si sarebbe difeso personalmente, reiterando le eccezioni e richieste di cui all'atto di appello.
Il 07.04.2024 la causa era trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c., decorrenti dal deposito del provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha impugnato la sentenza n. 2091 depositata il 27.01.2020, Parte_1
con la quale il Giudice di Pace di ha dichiarato il ricorso CP_1
improcedibile per difetto di procura all'avvocato del ricorrente. L'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione del giudice di prime cure laddove, avendo rilevato il mancato deposito della procura senza concedere il termine perentorio ex art 182 c.p.c.; nel merito, stante la procedibilità della domanda, l'appellante ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n. 097 2019 0216359048000 per omessa notifica dei verbali di violazione del codice della strada ad essa sottesi.
Con il proposto gravane, l'appellante ha lamentato che ha CP_1
impropriamente notificato i verbali al suo indirizzo professionale, pur essendo quest'ultimo da anni residente in [...], come risultante dal certificato di residenza depositato in atti.
Il primo motivo è fondato.
Il giudice di prime cure, sul presupposto del difetto di procura al difensore, ha dichiarato improcedibile il ricorso, violando il dettato di cui all'art 182,
II comma c.p.c. allora vigente, a mente del quale “Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti
o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.”
L'odierno appellante nel presente procedimento ha precisato di avere semplicemente omesso di allegare la procura in calce al ricorso, pur avendola indiata nell'atto introduttivo. Pertanto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto concedergli il termine di cui all'art 182 c.p.c. per consentirgli di provvedere al deposito.
Su tale presupposto, il Tribunale rileva come nel presente giudizio l'appellante abbia depositato telematicamente detta procura, recante data anteriore a quella del ricorso (21.10.2019), regolarmente sottoscritta dalla parte e la cui firma era stata autenticata. Detta documentazione è pienamente valida.
Tanto rilevato, ne consegue la fondatezza del primo motivo di appello.
Si rende doveroso a questo punto entrare nel merito della controversia.
L'appellante aveva proposto ricorso ai sensi dell'art 22 ex L. 689/81, deducendo che la cartella di pagamento notificatagli a mezzo PEC, relativa a sanzioni per violazione del C.d.S., fosse il primo atto con cui era venuto a conoscenza della pendenza a suo carico, in quanto i ad essa sottesi, come risultato dai documenti depositati in primo grado da CP_1
erano stati notificati erroneamente presso il suo indirizzo professionale, anziché presso la sua residenza all'estero, ove ormai era residente da anni e dove doveva ricevere la notifica ex art 142 c.p.c.
Nel primo grado di giudizio, si era costituita, depositando CP_1
documentazione a riprova della corretta notificazione dei ai sensi dell'art 140 c.p.c.
In particolare, la resistente aveva precisato che le notifiche dei verbali erano avvenute in via del Boschetto 5 – indirizzo risultante dal PRA, l'una CP_1
il 28.02.2016 ( VAV n. 22160088859), l'altra il 03.03.2016 ( VAV n.
13160251648); che non avendo il notificatore rinvenuto nessuno al predetto indirizzo, affiggeva avviso in busta chiusa sigillata, provvedendo al deposito nella casa comunale, rispettivamente l'11.05.2016 e il 23.05.2026, con spedizione in tali date delle relative raccomandate A/R , l'una n.
R8380778011-3 ( timbro del 13.05.16), l'altra n. 8380799467-0 (timbro
30.05.16), esitate con compiuta giacenza.
L'appellante ha invece depositato certificazione di residenza da cui risulta il suo trasferimento in Brasile dal 10.12.2012.
Ebbene, al fine di verificare la regolarità della notifica dei VAV effettuata da presso il precedente indirizzo di residenza italiano del CP_1
torna utile ricordare che la procedura del cambio di residenza Pt_1
avviene con la dichiarazione del cittadino presso i competenti uffici.
In Italia è necessario compilare un apposito modulo, in cui si deve dichiarare una serie di dati ulteriori rispetto al nuovo indirizzo di residenza: tra questi dati, è presente anche la sezione dedicata agli autoveicoli/ciclomotori/motoveicoli/rimorchi, immatricolati in Italia e di proprietà (o comproprietà) del soggetto dichiarante. Pertanto, se non viene comunicato il cambio di residenza anche con riferimento al veicolo, rispetto ad esso, rimane il vecchio indirizzo di residenza.
Il dichiarante ha poi l'onere di comunicare il numero di targa del veicolo di appartenenza, in modo tale che il possa attivarsi per effettuare le CP_2
procedure di aggiornamento dei dati nei pubblici registri automobilistici.
Occorre pertanto verificare se la notifica effettuata al vecchio indirizzo di residenza italiano dell'appellante, sia dovuta ad errori od omissioni commessi dello stesso in fase di procedura del cambio residenza ovvero se sia imputabile ad errore dell'amministrazione.
A tal fine giova il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 21899/2022, a mente della quale: “in tema di violazioni del codice della strada, ove la notifica del verbale di contestazione venga effettuata presso la residenza del destinatario come risultante dai pubblici registri, nella specie della M.C.T.C. e del P.R.A., il mancato aggiornamento dei predetti, in caso di mutamento della stessa, può andare a discapito della P.A. solo se il privato cittadino abbia tenuto una condotta incolpevole, essendo a tal fine rilevante verificare se quest'ultimo, all'atto della richiesta di cambio di residenza, abbia anche indicato correttamente il numero di targa del veicolo oggetto dell'infrazione, poiché solo a tale condizione è dato ravvisare quel colpevole difetto di collaborazione che rende imputabile alla
PA l'erronea notificazione del verbale di accertamento presso l'indirizzo, almeno anagraficamente, non più attuale» (cfr. Ordinanza n. 21899.2022).
L'appellante ha versato in atti un certificato dell'Ufficiale di anagrafe, rilasciato il 22.19.2019, da cui si evince che dal 10.01.2012 era residente in
Brasile, a Nossa Senhora De Copacabana 1376 Rio De Janeiro C.F._2
(BR), tuttavia, dallo stesso documento risulta che questo si sia iscritto all'AIRE solamente dal 26.02.2019.
Da tale documentazione non è possibile trarre la prova che Parte_1
nel 2016, anno di notifica dei , all'atto del cambio di residenza, avesse comunicato il numero di targa del veicolo di sua proprietà, mentre è certo, che al tempo egli non risultava ancora iscritto all'AIRE.
Rilevato ciò, ritiene il Tribunale che abbia agito CP_1
correttamente notificando conformemente all'art 140 c.p.c. i presso l'indirizzo di ultima residenza italiana conosciuto e risultante dai dati risultanti dal PRA.
Ne consegue la legittimità della cartella impugnata. Dalle considerazioni sopra esposte, stante la procedibilità della domanda, assorbito dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo e ogni altra eccezione, per i motivi sposti si impone il rigetto dell'impugnazione.
Nulla si dispone sulle spese, stante la contumacia di CP_1
L'integrale rigetto dell'appello proposto comporta la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 co.
1- quater DPR 30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del
Giudice Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Giudice Parte_1
di pace di n. 2091/20; CP_1
- rigetta l'appello;
- nulla sulle spese;
- dà atto che nei confronti dell'appellante si applica l'art Parte_1
13, comma 1-quater del T.U. n. 115/2023.
Roma 4.7.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco