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Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 03/12/2025, n. 7793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7793 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07793/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01305/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1305 del 2024, proposto da
Arca s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lusciano, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sul decreto ingiuntivo n. 2025/2023 del 25/09/2023, emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 la dott.ssa NA LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1 - Con il presente ricorso, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente agisce nei confronti del Comune di Lusciano ex artt. 112 e segg. c.p.a. perché sia data ottemperanza alla statuizione di condanna emessa in suo favore dal Tribunale di Napoli Nord con d.i. n. 2092/23. La parte ricorrente chiede altresì che, qualora perduri l’inerzia, venga nominato un Commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’amministrazione inottemperante, con condanna di quest’ultima anche al pagamento di una somma ex art. 114 co. 4° lett. e) del c.p.a.
2 – Il Comune intimato non si è costituito.
3 – Con ordinanza ex art. 73 co. 3 c.p.a. n. 6074/25 il Tribunale ha prospettato la sussistenza di una causa di “ improcedibilità del ricorso, il quale, benché originariamente ammissibile poiché notificato in data anteriore alla dichiarazione di dissesto finanziario (delibera n. 23 del 5 maggio 2024), non può essere utilmente proseguito per factum principis (cfr. TAR Campania-Napoli n. 2136 del 22/4/2016) ”.
4 – In data 13/11/25 parte ricorrente, alla luce di quanto rilevato dal Tribunale, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità della domanda.
5 – All’udienza camerale del 27 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5.1. – Il ricorso è improcedibile.
Richiamate interamente le considerazioni in diritto di cui alla suindicata ordinanza collegiale, va osservato che lo stato di dissesto del Comune di Lusciano risulta confermato dalla comunicazione della Prefettura di Caserta a questo TAR prot. 0084592 del 16/6/2025.
Non può, dunque, che ritenersi definita per legge la vicenda, dichiarandosi l’improcedibilità del ricorso in epigrafe.
6 – L’esito in rito giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunziando sul ricorso di cui in epigrafe, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA LA AL, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
NA LE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA LE | MA LA AL |
IL SEGRETARIO