Sentenza breve 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 30/05/2025, n. 10479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10479 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10479/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05150/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5150 del 2025, proposto da
-OMISSIS- con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, delle avvocate Chiara Boccadamo e Giulia Claudia Lauria che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
per l'annullamento
del decreto prot. n. -OMISSIS- emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Roma in data -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data 14/02/2025, in riferimento alla pratica n. -OMISSIS- e avente ad oggetto il rigetto della richiesta di rilascio di nulla osta al lavoro subordinato presentata a favore di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. Michelangelo Francavilla;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 cpa;
Considerato che:
- parte ricorrente impugna il decreto prot. n. -OMISSIS- emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Roma in data -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data 14/02/2025, in riferimento alla pratica n. -OMISSIS- e avente ad oggetto il rigetto della richiesta di rilascio di nulla osta al lavoro subordinato presentata in favore di -OMISSIS-;
- il diniego del Ministero è stato emesso “ in quanto dalle verifiche effettuate presso l’Agenzia delle Entrate e dalle scritture contabili depositate presso la CCIA, l’azienda -OMISSIS-, nel triennio 2021/2022/2023 risulta avere un reddito di equilibrio inferiore alla soglia richiesta, così come peraltro è stato dichiarato nell’asseverazione dal professionista abilitato alla sua compilazione (11.033); Inoltre la documentazione integrata non ha permesso di dimostrare il requisito alloggiativo entro gli 8 giorni come previsto dall’art. 22 c.2 T.U.Immigrazione, inoltre in merito al nuovo alloggio è stata inviata solo la cessione di fabbricato e risultano mancare la richiesta di idoneità alloggiativa, il titolo giuridicamente rilevante che attesta l’effettiva disponibilità dell’alloggio ed il documento del cedente alloggio ”;
- il ricorso è fondato e merita accoglimento;
- in particolare, risulta fondata la terza censura con cui la parte ricorrente prospetta il difetto d’istruttoria e di motivazione dal momento che l’amministrazione avrebbe considerato, ai fini del riscontro del requisito della capacità economica, il solo reddito netto che, però, non costituirebbe un valido indicatore dell’andamento aziendale che dovrebbe essere valutato alla luce del fatturato complessivo e della situazione complessiva della società;
- parte ricorrente ha documentato che la società datrice di lavoro ha avuto, negli anni di riferimento, un fatturato superiore ad euro 30.000,00;
- quanto al requisito economico (o meglio alla capacità patrimoniale ed all’equilibrio economico-finanziario), in ragione di quanto richiesto e previsto dall’art. 44 D.L. 73/2022, la circolare n. 3 del 5.7.2022 dell’INL (citata dall’amministrazione nel provvedimento impugnato) richiama, ai fini della valutazione di tale presupposto, l’art. 9 D.M. 27.5.2020, che, però, a sua volta, non fa riferimento solo al reddito di impresa ma, in alternativa, indica anche il “fatturato” superiore a 30.000,00 euro, nonché elementi ulteriori (ad esempio, il numero di dipendenti, il tipo di attività svolta dall’impresa tenendo conto dell’eventuale stagionalità, la regolarità contributiva);
- dunque, l’utile di impresa non può costituire l’unico parametro della valutazione, posto che, per quanto sopra rappresentato, l’amministrazione resistente deve valutare, anche in chiave prospettica, tutti i diversi elementi suindicati (cfr. in merito di recente anche TAR Lazio – Roma n. 9246/25, TAR Umbria n. 609/2024);
- meritevole di accoglimento, poi, è la quarta censura con la quale è stata prospettata l’esistenza del requisito alloggiativo;
- parte ricorrente, infatti, ha depositato la cessione di fabbricato e l’attestazione d’idoneità alloggiativa rilasciata dal Comune di Roma in relazione alla posizione del ricorrente e all’alloggio situato in Roma, via -OMISSIS-;
- la fondatezza deli motivi in esame comporta l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato con salvezza degli ulteriori motivati provvedimenti che l’amministrazione dovrà adottare in sede di riedizione del procedimento tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla presente sentenza;
- la novità della questione giuridica oggetto di causa giustifica la compensazione delle spese di lite fermo restando che il Ministero dell’interno deve restituire alla parte ricorrente il contributo unificato anticipato da quest’ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definendo il giudizio, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione secondo quanto specificato in motivazione;
2) compensa le spese di lite ad eccezione del contributo unificato il cui importo deve essere restituito dal Ministero dell’interno alla parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO