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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/12/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2739/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2739/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1 e da
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi Parte_2 CodiceFiscale_2 dall'Avvocato DANIELA MANICHINO FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.10.025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione. In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio, nelle forme concordatarie, ad ND (BT) in data 11.08.1992 (atto trascritto al Registro dello Stato Civile del suddetto Comune all'anno 1992, n. 412, parte II, serie A), e che dall'unione coniugale è nato il figlio (n. il 5.03.1998), Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo – le seguenti:
“1) i coniugi, di comune accordo, continueranno ad abitare la casa coniugale ove gli stessi risiedono sino alla data del rogito per la vendita del suddetto immobile, di proprietà esclusiva del marito, previsto per il 30/10/25, con rilascio concordato al 16/01/26, avendo trovato un accordo circa l'asportazione dei rispettivi beni (doc. 4);
2) i coniugi vivranno quindi successivamente separati, impegnandosi al reciproco rispetto;
3) i coniugi, di comune accordo, convengono che manterranno e continueranno ad utilizzare il conto corrente cointestato n. 03749/1000/00013177, a firma disgiunta, acceso presso la banca Intesa San Paolo, agenzia di San Giuliano Milanese, Via Roma n. 3;
4) le parti convengono che il ricavato dalla vendita della casa coniugale confluirà sul predetto conto corrente, avendo entrambi contribuito all'acquisto ed al mantenimento di detto immobile e che
pagina 1 di 3 l'appartamento che ciascun coniuge acquisterà per sé stesso, verrà pagato con le somme presenti sul predetto conto corrente ad entrambi intestato;
5) laddove i coniugi intendessero in futuro essere titolari ciascuno di un proprio conto corrente e quindi estinguere l'attuale conto in comune, l'attivo e le relative spese verranno ripartite tra gli stessi in ragione del 50% ciascuno, avendo entrambi contribuito ad alimentare in pari misura detto conto;
6) i coniugi danno atto che il loro unico figlio maggiorenne è economicamente indipendente;
7) le parti dichiarano di non essere titolari di altri beni immobili, né investimenti e neppure beni mobili registrati e di essere economicamente autosufficienti, ragion per cui non viene svolta alcuna reciproca domanda di contribuzione economica (docc. 5-6);
8) le spese legali relative al presente procedimento saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
9) i coniugi, con l'adempimento di quanto sopra descritto, dichiarano di non avere ulteriori pretese l'uno dall'altro, per qualsivoglia ragione e/o titolo”. Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti. Alla successiva udienza virtuale del 19.11.2025, il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio ad ND (BT) in data 11.08.1992 (atto
[...] trascritto al Registro dello Stato Civile del suddetto Comune all'anno 1992, n. 412, parte II, serie A);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Pone le spese del presente procedimento a carico delle parti per metà ciascuno;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ND (BT) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Lodi, il 4.12.2025 Il Presidente Rel. Est. pagina 2 di 3 Dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2739/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1 e da
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi Parte_2 CodiceFiscale_2 dall'Avvocato DANIELA MANICHINO FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.10.025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione. In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio, nelle forme concordatarie, ad ND (BT) in data 11.08.1992 (atto trascritto al Registro dello Stato Civile del suddetto Comune all'anno 1992, n. 412, parte II, serie A), e che dall'unione coniugale è nato il figlio (n. il 5.03.1998), Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo – le seguenti:
“1) i coniugi, di comune accordo, continueranno ad abitare la casa coniugale ove gli stessi risiedono sino alla data del rogito per la vendita del suddetto immobile, di proprietà esclusiva del marito, previsto per il 30/10/25, con rilascio concordato al 16/01/26, avendo trovato un accordo circa l'asportazione dei rispettivi beni (doc. 4);
2) i coniugi vivranno quindi successivamente separati, impegnandosi al reciproco rispetto;
3) i coniugi, di comune accordo, convengono che manterranno e continueranno ad utilizzare il conto corrente cointestato n. 03749/1000/00013177, a firma disgiunta, acceso presso la banca Intesa San Paolo, agenzia di San Giuliano Milanese, Via Roma n. 3;
4) le parti convengono che il ricavato dalla vendita della casa coniugale confluirà sul predetto conto corrente, avendo entrambi contribuito all'acquisto ed al mantenimento di detto immobile e che
pagina 1 di 3 l'appartamento che ciascun coniuge acquisterà per sé stesso, verrà pagato con le somme presenti sul predetto conto corrente ad entrambi intestato;
5) laddove i coniugi intendessero in futuro essere titolari ciascuno di un proprio conto corrente e quindi estinguere l'attuale conto in comune, l'attivo e le relative spese verranno ripartite tra gli stessi in ragione del 50% ciascuno, avendo entrambi contribuito ad alimentare in pari misura detto conto;
6) i coniugi danno atto che il loro unico figlio maggiorenne è economicamente indipendente;
7) le parti dichiarano di non essere titolari di altri beni immobili, né investimenti e neppure beni mobili registrati e di essere economicamente autosufficienti, ragion per cui non viene svolta alcuna reciproca domanda di contribuzione economica (docc. 5-6);
8) le spese legali relative al presente procedimento saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
9) i coniugi, con l'adempimento di quanto sopra descritto, dichiarano di non avere ulteriori pretese l'uno dall'altro, per qualsivoglia ragione e/o titolo”. Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti. Alla successiva udienza virtuale del 19.11.2025, il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio ad ND (BT) in data 11.08.1992 (atto
[...] trascritto al Registro dello Stato Civile del suddetto Comune all'anno 1992, n. 412, parte II, serie A);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Pone le spese del presente procedimento a carico delle parti per metà ciascuno;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ND (BT) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Lodi, il 4.12.2025 Il Presidente Rel. Est. pagina 2 di 3 Dott.ssa Ada Cappello
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