Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 3529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3529 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
RE PUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza del
07/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 14577/2024 R.G. promossa da:
C.F. 1 rappr. e dif. dall'avv. Antonio Cantile Parte 1 (C.F.
presso il quale elett.te domicilia in Aversa alla Via A. Ligabue, C.F. 2 ノ
4, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria presso il proprio Email 1 o presso il proprio recapito indirizzo di posta elettronica certificata telefax 081-0097661
Ricorrente
contro
:
, in persona del legale rapp.te p.t.,Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti (C.F. C.F. 3 ), giusta procura generale alle liti in atti
Convenuto
OGGETTO: indennità di malattia lavoratore marittimo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/06/2024 la parte ricorrente, premesso che: che in data
31/01/2024, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro intrattenuto con la "S.p.a.
1
05-03-2024; c) certificato medico dal 06-03-2024 al 12-03-2024; d) certificato medico dal
13-03-2024 al 28-03-2024; che nonostante l'invio della domanda n. 2400496899, 1'CP_2 non ha provveduto né all'istruttoria né ha fornito motivazioni sulla mancata erogazione della prestazione richiesta;
che in data 20/06/2024 ha proposto ricorso al comitato provinciale n. 2624587 senza ottenere alcuna risposta.
Tanto premesso conveniva in giudizio l' CP_2 per ivi sentir così provvedere: "1. In via principale dichiarare legittima la richiesta della ricorrente, essendo la stessa nelle condizioni previste dalla legge per poter usufruire dell'indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare dei lavoratori marittimi per il periodo dal 02/02/2024 al 28/03/2024; 2. per l'effetto di tale declaratoria, condannare il convenuto CP 2 in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere al sig. le somme Parte 1
maturate e non corrisposte a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare dei lavoratori marittimi illegittimamente non corrisposte, per il periodo dal 02/02/2024 al 28/03/2024, come in narrativa specificato, oltre interessi e rivalutazione, o comunque alla somma maggiore o minore che l'adito Giudice riterrà di giustizia;
3. condannare l' CP_2 alla refusione delle spese e competenze professionali, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo, secondo regola di soccombenza e secondo le tabelle ministeriali del D.M. Giustizia n. 55/2014".
L' CP_2, costituitosi tempestivamente in giudizio, deduceva di aver provveduto al pagamento in data 1.10.2024, mediante accredito su conto corrente IT 09X0 3058016041
00572353444, dell'indennità di malattia per il periodo dal 29 gennaio al 28 marzo 2024 in misura di Euro 1.441,72. Deduceva, altresì, che il ricorrente aveva presentato il ricorso amministrativo in data 20.6.2024 e ricorso giudiziario il giorno dopo, senza il rispetto del termine dilatorio di 90 giorni di cui all'art. 443 c.p.c. e all'articolo 46 della L. n° 88/1989, previsto dal legislatore in funzione di deflazione del contenzioso;
che entro i 90 giorni dal
2 ricorso amministrativo l' CP_2 riesaminata la pratica aveva messo in pagamento la prestazione e l'incasso delle somme era avvenuto l'1.10.2024, cioè il primo giorno del mese successivo ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 65/15, che aveva modificato l'art. 1 comma
302 della L. n. 190/14; che l'importo pagato era di Euro 1.441,72 in quanto l' CP_2 aveva compensato la somma di Euro 360,43 con il proprio maggior credito derivante dall'indebito pagamento della indennità di malattia relativa al disconosciuto rapporto di lavoro del ricorrente con la Praslin s.r.l. per il periodo dal 31.5.2023 al 25.9.2023 per Euro
7.566,62 e dal 22.7.2022 al 11.4.2023 per Euro 21.070,91. Per cui chiedeva: "accertati il pagamento da parte dell' CP_2 della somma al netto delle imposte di Euro 1.441,72; accerti la compensazione impropria fino alla concorrenza, tra il credito dell CP 2 per
Euro 360,43, (quale quota del maggior credito di Euro 7.566,62 e di Euro 21.070,91) oltre accessori, per indebito pagamento della indennità di malattia per il periodo dal 31.5.2023 al 25.9.2023 e dal 22.7.2022 al 11.4.2023, e il corrispondente credito di controparte di
Euro 360,43 a titolo di indennità di malattia chiesta con il ricorso introduttivo;
in subordine, che il Tribunale accertati l'avvenuta compensazione legale, o dichiari la compensazione giudiziale, fino alla concorrenza, tra il credito dell' CP_2 per Euro
360,43, (quale quota del maggior credito di Euro 7.566,62 e di Euro 21.070,91) oltre accessori, per indebito pagamento della indennità di malattia per il periodo dal 31.5.2023 al 25.9.2023 e dal 22.7.2022 al 11.4.2023, e il corrispondente credito di controparte Euro
360,43 a titolo di indennità di malattia chiesta con il ricorso introduttivo. In via ulteriormente gradata, qualora il Tribunale ritenga che non sia configurabile una compensazione legale o giudiziaria, 1 CP 2 formula domanda riconvenzionale condizionata e chiede che il Tribunale, previa fissazione della nuova udienza di discussione, accerti il credito dell' CP_2 per Euro 360,43, (quale quota del maggior credito di Euro 7.566,62 e di Euro 21.070,91) oltre accessori, per indebito pagamento della indennità di malattia per il periodo dal 31.5.2023 al 25.9.2023 e dal 22.7.2022 al
11.4.2023; all'esito condanni il ricorrente al pagamento della somma di Euro 360,43 oltre accessori e dichiari la compensazione del credito dell' CP_2 fino alla concorrenza con il corrispondente credito del ricorrente oggetto di ricorso introduttivo;
dichiari l'esatto
3 adempimento da parte dell' CP_2 nei termini di legge. Con vittoria di spese di lite”.
Disposto il differimento della causa a seguito della spiegata domanda riconvenzionale dell' CP_2, all'odierna udienza il difensore di parte ricorrente dava atto dell'avvenuto pagamento da parte dell' CP_2 del dovuto, dichiarando che il pagamento era pienamente satisfattivo del credito azionato, per cui è venuto meno l'interesse di entrambe alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia sull'azione proposta dalla ricorrente.
Deve quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Orbene, la pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n.
4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a
-
contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91,
n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, considerata la condotta di parte ricorrente che ha adito l'autorità. giudiziaria il giorno successivo al deposito del ricorso amministrativo, rendendo
4 impossibile all' CP_3 la definizione in via amministrativa, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Napoli, così deciso in data 07/05/2025
Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)
L O5