Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/05/2025, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
dott. Francesco Micela Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel.
dott.ssa Monica Montante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12803 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Paola D'Arpa, rappresentante e difensore;
ricorrente
E
, nata a [...] [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Marco Anzaldi e Rosanna Siino, rappresentanti e difensori resistente e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione e divorzio contenziosi ex art. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: concordate, come da verbale di udienza del 7/5/2025 al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23/10/2024, premettendo di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con a Palermo l'11/5/2006, in Controparte_1
costanza del quale sono nati i figli il 9/7/2008, e , il 13/2/2013, ha chiesto: Per_1 Per_2 la pronuncia della separazione personale dei coniugi;
l'affidamento condiviso dei figli minori con domicilio prevalente presso la casa coniugale da assegnare alla resistente e regolamentazione del diritto di visita;
l'onere a suo carico di pagare le rate del mutuo della
1
l'obbligo a suo carico di corrispondere a la somma di € 400,00 a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento dei figli minori (€ 200,00 ciascuno), oltre al 60% delle spese straordinarie relative agli stessi;
l'attribuzione dell'intero assegno unico in proprio favore. Infine, con il medesimo ricorso ha avanzato, altresì, domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
La resistente si è costituita in giudizio contestando integralmente il ricorso e chiedendo: la pronuncia della separazione con addebito al marito;
l'obbligo a carico di di Parte_2
corrisponderle un assegno di € 200,00 mensili a titolo di mantenimento personale per sé;
l'attribuzione dell'intero assegno unico in proprio favore;
di prendere atto dell'accettazione delle altre richieste economiche relative alla prole, al suo collocamento ed al diritto di visita, così come proposti dal ricorrente.
Con istanza del 2/5/2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo per la definizione consensuale del giudizio.
All'udienza del 7 maggio 2025, le parti hanno insistito per la pronuncia della separazione alle condizioni dell'accordo depositato in atti (cfr. all. 1 al deposito telematico del 2/5/2025)
e di seguito integralmente riportate:
“1) AFFIDAMENTO E DIRITTO DI VISITA DEI MINORI
I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori con domicilio Per_1 Persona_3 prevalente presso l'abitazione della madre, e diritto/dovere per il padre di tenerli con sé secondo le modalità seguenti:
- una settimana, il martedì dall'uscita dalla scuola, con pernottamento presso il padre, che li accompagnerà a scuola il mercoledì; il venerdì dall'uscita dalla scuola, con pernottamento presso il padre, che li accompagnerà presso la madre il sabato;
- la settimana immediatamente seguente, il padre terrà con sé i minori nelle giornate di martedì dall'uscita dalla scuola, con pernottamento presso di sé, e li accompagnerà a scuola il mercoledì; dalla giornata del venerdì dall'uscita della scuola e fino alla domenica sera, alle ore 22, con pernottamento presso la propria abitazione oppure presso altra dimora ove egli dovesse occasionalmente trovarsi, salvo diverso accordo tra i due genitori.
- durante le festività natalizie o di fine anno, comprendenti solo il Natale (24,25 e 26 dicembre)
o solo il Capodanno (30, 31 dicembre e 1 gennaio), ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre 3 giorni consecutivi;
2 - durante le festività pasquali i coniugi si regoleranno come segue: l'uno potrà tenere con sé i figli dalle ore 20:00 della vigilia di Pasqua alle ore 20:00 del giorno di Pasqua;
l'altro, ossia il genitore col quale i minori non avrà trascorso la Pasqua, potrà invece averli con sé dalle ore 20:00 del giorno di
Pasqua alle ore 20:00 del Lunedì dell'Angelo. E così ad anni alterni.
I minori inoltre trascorreranno le ulteriori festività civili e religiose calendarizzate, sempre secondo il criterio dell'alternanza;
- durante l'estate il padre potrà tenere con sé i minori per 15 giorni, anche non consecutivi, durante i mesi di luglio e/o agosto, con scelta da comunicare alla madre entro e non oltre il 30 giugno dell'anno di riferimento.
Resta fermo il principio dell'alternanza, e quindi: il coniuge che un anno avrà scelto un determinato periodo estivo, non potrà sceglierlo anche l'anno successivo.
Durante detto periodo i coniugi dovranno interrompere il proprio diritto di visitazione.
Compleanno di e : I coniugi stabiliscono inoltre che, ove possibile, trascorreranno Per_1 Per_2 insieme il giorno del compleanno dei figli minori. In mancanza di accordo, vigerà, in deroga al regime ordinario di visita concordato fra le parti, il regime dell'alternanza per cui ciascun genitore trascorrerà ad anni alterni il giorno del compleanno dei figli minori. Parimenti, in deroga al regime di visita ordinario, ciascun genitore trascorrerà con i figli il giorno del proprio compleanno e la giornata della festa della mamma e del papà, impegnandosi comunque a promuovere reciprocamente il valore ed il ruolo dell'altra figura genitoriale ed astenendosi da qualsiasi forma di denigrazione dell'altra/o genitore o ramo di ascendenza.
I coniugi, in ogni caso, potranno modificare, previo accordo scritto, tutti i suddetti orari, giorni e modalità concernenti il regime di frequentazione.
2) CASA CONIUGALE
La casa coniugale di via Sferracavallo, 136, Palermo, piano 2°, di proprietà di entrambi i coniugi, verrà assegnata alla sig.ra giacché affidataria prevalente della prole, la quale si Controparte_1 farà carico del pagamento delle utenze, previa voltura dei relativi contratti. Gli oneri condominiali ordinari graveranno esclusivamente sulla coniuge assegnataria dell'immobile, mentre le spese straordinarie graveranno nella misura del 50% per ciascun comproprietario. La poi, verrà Per_4 suddivisa tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Alla firma del presente accordo il sig. estinguerà il debito verso il condominio di Euro 1.364,50 maturato al 14/04/2025, senza Parte_1 per tale fatto poter vantare alcun credito verso la sig.ra Per la rata del mutuo acceso per CP_1
l'acquisto dell'immobile varrà quanto sotto.
3 3) CONTRIBUZIONE AL MANTENIMENTO ORDINARIO DEI FIGLI.
Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli e versando Parte_1 Per_1 Per_2 mensilmente alla sig.ra € 200,00 per ciascuno di loro, e così complessivamente € 400,00, fino CP_1
a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti. Il versamento dovrà avvenire entro il giorno 5 del mese di riferimento, e l'importo sarà, come per legge, rivalutato annualmente secondo l'indice I.S.T.A.T. Il sig. inoltre, rinuncia al proprio 50% di assegno unico per i figli, CP_2
e conseguentemente, la signora lo percepirà per intero (100%), tanto però a far data dalla CP_1 pubblicazione del Decreto di Omologa delle Condizioni di Separazione. Egli, infine, per sottrarre ad ogni rischio la casa coniugale, si fa carico in modo esclusivo del pagamento delle rate a scadere del mutuo acceso per l'acquisto della stessa.
4) SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI.
Il sig. si obbliga a sostenere le spese straordinarie per i figli nella misura del 60% mentre Parte_1 la sig.ra si obbliga a sostenerne il restante 40%. Per l'individuazione di tali spese i coniugi CP_1 rinviano espressamente al Protocollo del Tribunale di Palermo.
5) RINUNCIA DEI CONIUGI AL PROPRIO MANTENIMENTO.
I sigg.ri e concordano che non sarà previsto alcun assegno di Parte_1 Controparte_1 mantenimento reciproco, cui dunque rinunciano.
6) TRASFERIMENTO DELL'AUTOVETTURA.
Il sig. si obbliga a trasferire la proprietà della autovettura marca Toyota Yaris, tg. Parte_1
CR467NT, attualmente a lui intestata al P.R.A., alla sig. per l'importo di € 1,00 Controparte_1
o comunque per l'importo minimo richiesto dal P.R.A., con ogni spesa di trasferimento di proprietà
a carico esclusivo del medesimo sig. Le spese per subentrare nel contratto assicurativo per Parte_1 la RCA, pari ad € 58,00 circa, verranno sostenute dalla sig.ra e comunque il subentro dovrà CP_1 avvenire entro il mese di agosto 2025.
7) DIVISIONE BENI COMUNI.
I coniugi dichiarano che i beni personali presenti presso la casa coniugale di proprietà del sig. sono stati tutti prelevati, e non hanno ulteriori beni in comune da dividere, avendo Parte_1 concordato che gli arredi ancora presenti nella casa coniugale vi rimangano a corredo e in uso esclusivo alla sig.ra CP_1
8) OBBLIGO DI COMUNICAZIONE CAMBIO RESIDENZA.
4 Ciascun coniuge si obbliga a comunicare per iscritto all'altro coniuge l'eventuale proprio cambio di residenza anagrafica, e ciò immediatamente dopo l'annotazione della variazione nei registri anagrafici.
9) AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEI PASSAPORTI E/O DEGLI ALTRI
DOCUMENTI VALIDI PER L'ESPATRIO.
I coniugi si rilasciano reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto.”.
I procuratori, alla predetta udienza, hanno pertanto chiesto la decisione della causa in merito alla separazione, precisando che le parti intendono mantenere le stesse condizioni anche nella successiva fase di divorzio.
Sulla base di quanto chiesto, la causa è stata quindi posta in decisione all'udienza indicata in epigrafe.
2. Ciò posto, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, essendo pacifico il venir meno della comunanza di vita e dell'affectio coniugalis tra le parti.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione nell'accordo depositato in data 2/5/2025, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
3. Il giudizio deve proseguire, come da separata ordinanza, per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio, proposta contestualmente da parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio ex art. 473 bis.49 c.p.c.
4. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese va riservata alla sentenza di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio concordatario celebrato a Palermo l'11/5/2006 tra , nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] [...], trascritto negli atti dello Stato civile Controparte_1
del predetto Comune al n. 8, parte II, serie A, anno 2006, omologando le condizioni riportate in parte motiva;
2) dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
5 3) riserva alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti;
4) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Palermo al n. 8, p. II, serie A, dell'anno 2006).
Palermo, camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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