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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/10/2025, n. 2663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2663 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2656/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
PP EI Presidente
LA LO Consigliere rel.
Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2656/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Via Azzo Carbonera, 4b 20137 Milano presso lo studio dell'avv. HAYATOUN
KARIMA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZETTA CP_1 C.F._1
GUASTALLA, 15 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. CIAVARELLA LUCA DOMENICO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza, domanda eccezione e deduzione di controparte, riformare l'impugnata sentenza n. 5678/2023 del 3
pagina 1 di 14 luglio 2023 emessa dal Tribunale di Milano e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti così giudicare:
In via principale: Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa ed in diritto il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 5678/2023 emessa dal Tribunale di Milano, quinta
Sezione Civile, Giudice Dott.ssa NA NO nell'ambito del giudizio N.R.G. 1258/2022 e pubblicata in data 7 luglio 2023 e notificata in data 7 settembre 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
- Nel merito e in via principale: Accertare e dichiarare il diritto della Società Parte_1
al pagamento dell'importo di: i) euro 12.688 (IVA compresa) a titolo di
[...] compenso dovuto per l'attività di mediazione immobiliare con interessi e rivalutazione o altra somma da determinarsi anche in via equitativa e per l'effetto condannare il sig. al predetto CP_1 pagamento. Il tutto, con interessi e rivalutazione monetaria.
-In via subordinata: - Accertare e dichiarare il diritto della società Controparte_2 al pagamento dell'importo complessivo pari a euro 12.688 (IVA compresa) a titolo
[...] di arricchimento senza causa di cui all'articolo 2041 c.c. con interessi e rivalutazione o altra somma da determinarsi anche in via equitativa e per l'effetto condannare il sig. al predetto CP_1 pagamento. Il tutto, con interessi e rivalutazione monetaria.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge.
In via istruttoria: Con riserva di ulteriori deduzioni e produzioni ex art. 183 c.p.c”.
-Conseguentemente condannare l'appellato alla restituzione delle spese di soccombenza liquidate dal giudice di prime cure e già pagate dall'appellante con gli interessi legali dalla data del 10 luglio 2023 fino al saldo effettivo.
-Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge nonché euro
355/00 per spese di contributo unificato, da distrarre a favore della procuratrice antistataria.
Per CP_1
Nel merito, in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello, ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e
348 bis c.p.c., proposto dalla avverso la sentenza n. Parte_1
5678/2023 emessa in data 03 luglio 2023 e pubblicata in data 07 luglio 2023 dal Tribunale di Milano, in persona del Giudice Dott.ssa NA NO e notificata in data 07 settembre 2023, a
pagina 2 di 14 definizione del procedimento promosso con atto di citazione nei confronti del IG. e CP_1 rubricato al n. RG 1258/2022, rilevato inoltre che, per tutti i motivi esposti in narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta, l'impugnazione non ha ragionevole probabilità di essere accolta.
Nel merito, in via principale: respingere l'appello e confermare in ogni sua parte la sentenza n. 5678/2023 emessa in data 03 luglio
2023 e pubblicata in data 07 luglio 2023 dal Tribunale di Milano, in persona del Giudice Dott.ssa
NA NO e notificata in data 07 settembre 2023, a definizione del procedimento promosso con atto di citazione nei confronti del IG. e rubricato al n. RG 1258/2022, e per l'effetto, CP_1 respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte nel presente atto.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'impugnazione proposta, considerati i fatti e le ragioni di cui in narrativa, si chiede condannare l'appellato nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa.
Con vittoria e condanna alla rifusione delle spese di lite e competenze professionali anche di questo grado di giudizio.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
(da qui anche l' agiva giudizialmente Parte_1 Parte_1 Parte_2 davanti al Tribunale di Milano contro chiedendone la condanna al pagamento di euro CP_1
12.688,00, in via principale a titolo di provvigione per la mediazione svolta ai fini della vendita di un appartamento o, in subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento.
A sostegno della domanda, la parte attrice riferiva, in sintesi:
-che in data 20 aprile 2021 aveva ricevuto l'incarico verbale di promuovere la vendita dell'unità immobiliare sita a Milano, in Corso Lodi n. 122 dal proprietario , per il prezzo di euro CP_1
280.000
-che in data 28.4.2021 aveva mandato la documentazione richiesta per pubblicizzare la CP_1 vendita, in particolare la planimetria catastale
-che essa attrice aveva pubblicizzato la vendita ed aveva ricevuto varie richieste per visitare l'appartamento pagina 3 di 14 -che, fra le varie richieste, vi era stata quella di tale , che in data 26 aprile 2021 aveva CP_3 contattato l' nella persona del collaboratore per fissare un Parte_2 CP_4 appuntamento al fine di visitare l'appartamento
-che era stata accompagnata nelle visite del 27 aprile, del 29 aprile e dell'8 giugno, che si CP_3 erano svolte alla presenza di e dell'inquilina che, al tempo, abitava nell'appartamento CP_1
-che in data 29 aprile 2021 aveva sottoscritto presso l' una proposta di CP_3 Parte_2 acquisto per il prezzo di euro 260.000, subordinata alla stipulazione di un contratto di mutuo
-che in data 3 maggio 2021 si era recato presso l' per accettare la CP_1 Parte_2 proposta d'acquisto formulata da CP_3
-che l' aveva continuato a seguire le parti anche nel periodo successivo, inoltrando Parte_2 la documentazione condominiale
-che in data 13 luglio 2021 aveva ottenuto il mutuo e aveva fissato, pertanto, la data del CP_3 rogito per il giorno 21 settembre 2021
-che il 19 luglio 2021 l' aveva inviato alle parti la richiesta di pagamento della Parte_2 provvigione
-che soltanto l'acquirente aveva pagato la provvigione, mentre il convenuto si CP_3 CP_1 era rifiutato di farlo, sul presupposto di non aver sottoscritto alcun incarico rivolto alla parte attrice.
Si costituiva in giudizio davanti al Tribunale il convenuto e chiedeva il rigetto della domanda.
A sostegno delle proprie conclusioni, il convenuto riferiva, in sintesi:
-di aver deciso di vendere il proprio immobile sito in corso Lodi mediante un annuncio di vendita pubblicato su un portale internet, precisando espressamente che l'annuncio era rivolto esclusivamente a
“soggetti privati” e non ad agenzie immobiliari
-che aveva ribadito tale intenzione alle agenzie immobiliari che avevano risposto all'annuncio
-che in data 20 aprile 2021, nonostante l'annuncio non contenesse alcun riferimento a dati personali, quali indirizzo di posta elettronica o recapito telefonico, veniva contattato telefonicamente da un agente immobiliare che, venuto a conoscenza della vendita dell'immobile di sua proprietà, chiedeva la Con disponibilità a fissare un appuntamento per far visionare l'appartamento a tale IG.ra , cliente dell'Agenzia
-che anche in tale circostanza aveva ribadito la sua volontà di non avvalersi di intermediari per la vendita dell'immobile e si era reso disponibile, a questa condizione, a far visionare l'immobile al soggetto interessato pagina 4 di 14 -che anche in occasione della visita del 27 aprile, svoltasi alla presenza della conduttrice dell'immobile, aveva nuovamente ribadito la sua volontà di non avvalersi della collaborazione o mediazione di agenti immobiliari per l'operazione di vendita ed era stato, pertanto, rassicurato ed informato che i costi Con dell'Agenzia sarebbero gravati esclusivamente sulla IG.ra
-che successivamente aveva inviato i propri dati anagrafici all'Agenzia, che li aveva richiesti per formalizzare la proposta di acquisto di CP_3
-che successivamente aveva sottoscritto per accettazione tale proposta di acquisto, rassicurato sul fatto che nulla avrebbe dovuto corrispondere
-che dopo l'accettazione aveva inviato all'Agenzia una mail da girare a , solo per tenere CP_3 quest'ultima informata in merito ai lavori di rifacimento del terrazzo di sua proprietà, in virtù dei pendenti rapporti contrattuali
-che, conformemente a quanto in ogni occasione precisato, aveva dichiarato in sede di stipulazione del contratto di compravendita di non essersi avvalso dell'attività di alcun mediatore
-che aveva inoltrato un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in relazione al proprio recapito telefonico, che l' aveva utilizzato per contattarlo, nonostante non fosse indicato Pt_2 nell'annuncio pubblicato.
Il giudice istruttore ammetteva parzialmente le prove orali articolate dal convenuto.
Espletata l'istruttoria, la causa veniva decisa con la sentenza n. 5678/23, con la quale la domanda veniva respinta.
Secondo il Tribunale, le parti si sarebbero accordate per l'esonero del convenuto dal pagamento della provvigione, sulla base della seguente ricostruzione dei fatti e delle seguenti valutazioni:
-la prima visita dell'immobile da parte di era avvenuta, come dichiarato dalla stessa attrice, il Pt_3
27.4.2021 e quindi prima della data (28.4.2021) nella quale, secondo la versione dell'attrice, il convenuto avrebbe trasmesso i documenti per pubblicizzare la vendita
-il convenuto aveva dimostrato di aver pubblicato personalmente un annuncio di vendita nel quale aveva specificato di non volersi avvalere di intermediari (doc. 1)
-le due testimoni (moglie del convenuto) e (conduttrice dell'immobile prima della Tes_1 Tes_2 vendita) avevano confermato che il convenuto non intendeva avvalersi di intermediari, ritenendo di essere in grado di occuparsi della vendita direttamente
-la TE aveva riferito che era stata l'unica potenziale acquirente accompagnata da Tes_2 CP_3 un'Agenzia a visitare l'immobile pagina 5 di 14 -non era stata provata alcuna pubblicità effettuata dall' né quest'ultima disponeva di fotografie Pt_2 dell'appartamento
-la richiesta di documenti da parte dell' al convenuto era successiva alla visita di e, Pt_2 Pt_3 quindi, risultava maggiormente credibile che tale richiesta fosse stata effettuata per compilare la proposta di acquisto (come sostenuto dal convenuto) e non invece per pubblicizzare la vendita (come sostenuto dall'attrice)
-la deposizione del TE collaboratore dell' era in contrasto con la documentazione in CP_4 Pt_2 atti e con la stessa prospettazione della parte attrice
-era inverosimile che l' non avesse fatto sottoscrivere al convenuto l'incarico asseritamente Pt_2 conferito
-non vi era prova di contatti con altri potenziali acquirenti.
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da Parte_1 sulla base di tre motivi.
La parte appellata si è costituita e:
-ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. osservando che l'appellante “ha totalmente omesso di indicare al Giudice di secondo grado, la norma di legge violata nonché la rilevanza ai fini della decisione impugnata”;
-ha eccepito altresì l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. poiché l'impugnazione non avrebbe una ragionevole probabilità di essere accolta
-nel merito, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Alla prima udienza la parte appellata ha sollevato un'ulteriore eccezione di rito, deducendo l'improcedibilità dell'appello per la mancata attestazione di conformità della sentenza appellata.
La causa è stata, quindi, rimessa in decisione dopo il deposito degli scritti conclusivi.
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e meriti accoglimento.
Prima di esaminare i motivi di impugnazione deve essere, tuttavia, esaminata un'eccezione di improcedibilità dell'appello, sollevata alla prima udienza dal difensore della parte appellata, sul rilievo che “la sentenza appellata risulta priva dell'attestazione di conformità” (v. verbale udienza 31.1.2024).
Ritiene la Corte che tale eccezione sia infondata.
pagina 6 di 14 La giurisprudenza richiamata dalla parte appellata negli scritti conclusivi a conforto dell'eccezione
(Cass. 3624/25) riguarda, infatti, l'impugnazione con ricorso per cassazione, in cui trova applicazione l'art. 369 c.p.c., che prevede espressamente l'improcedibilità nel caso di mancato deposito di copia autentica della sentenza impugnata.
Nella disciplina dell'impugnazione mediante appello trova, invece, applicazione l'art. 347 c.p.c. che, pur statuendo che l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata, non prevede l'improcedibilità quale conseguenza di un eventuale mancato “inserimento” (v. Cass. 24461/20
“Il deposito della sentenza impugnata non è più richiesto a pena di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, in seguito alla modifica dell'art. 347, comma 2, c.p.c. disposta dalla l. n. 353 del 1990, che non lo considera come adempimento formale indispensabile alla rituale costituzione in giudizio”).
L'art. 348 c.p.c., che prevede i casi di improcedibilità dell'appello, non contempla, infatti, tra essi l'ipotesi del mancato deposito della sentenza (v. v. Cass. 23713/16 “L'art. 347, comma 2, c.p.c. stabilisce che l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348
c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata, sicché la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti”).
L'obbligo di depositare la copia della sentenza è, in ogni caso, previsto al fine di consentire al giudice d'appello di prendere conoscenza della decisione impugnata, con la conseguenza che, ove tale conoscenza possa essere acquisita aliunde (ad es. mediante la riproduzione del contenuto nell'atto di parte), il giudice d'appello è comunque tenuto a pronunciarsi (v. Cass. 12751/21 “La mancanza in atti della sentenza impugnata non comporta la declaratoria d'improcedibilità dell'appello, non essendo questa prevista dall'art. 347 c.p.c., sicché al giudice non è preclusa la decisione di merito ove il contenuto della sentenza impugnata sia desumibile in modo non equivoco dall'atto di appello”).
Si può ulteriormente osservare che l'eccezione sollevata dall'odierna parte appellata (che si è limitata a contestare il difetto dell'attestazione di conformità senza contestare la conformità) non equivale a
“contestazione della conformità all'originale della copia prodotta” dall'appellante (né di quella contenuta nel fascicolo d'ufficio di primo grado acquisito dalla cancelleria).
Trova, quindi, applicazione il principio enunciato da Cass. 696/99: “In tema di impugnazioni, anche nel rito introdotto dalla legge 353/1990 l'inserzione di copia non autentica della sentenza impugnata nel
pagina 7 di 14 fascicolo di ufficio di primo grado -trasmesso dalla cancelleria del giudice "a quo" - esclude
l'improcedibilità dell'appello (sempre che la controparte non ne contesti la conformità all'originale), anche se la parte appellante non abbia prodotto copia autentica del detto provvedimento”.
Sempre in via preliminare devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex artt.
342 e 348 bis c.p.c. parimenti sollevate dalla parte appellata in sede di costituzione e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
In relazione all'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. va osservato che l'inciso richiamato dalla parte appellata
(l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha ragionevole probabilità di essere accolta) non è più vigente a seguito della riforma c.d. Cartabia, che ha riformulato la norma prevedendo che “Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350 bis
c.p.c.”.
La valutazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c. e la conseguente fissazione dell'udienza di discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., nel caso di nomina del consigliere istruttore ex art. 349 bis c.p.c., è affidata a quest'ultimo (v. art. 350 c.p.c.).
Il consigliere istruttore designato nel presente giudizio di appello, disponendo alla prima udienza per la rimessione in decisione della causa ex art. 352 c.p.c., ha, evidentemente, ritenuto insussistenti tali presupposti e la valutazione viene condivisa dal Collegio.
L'impugnazione, infatti, non risulta inammissibile, neppure ai sensi dell'art. 342 c.p.c., né risulta manifestamente infondata (essendo, al contrario, fondata, per le ragioni che si diranno).
L'appellata, come si è detto, ha eccepito la violazione dell'art. 342 c.p.c. poiché l'appellante per il primo e per il secondo motivo avrebbe “totalmente omesso di indicare al Giudice di secondo grado, la norma di legge violata nonché la rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Si deve, tuttavia, osservare che il testo vigente dell'art. 342 c.p.c., applicabile nel presente giudizio, che risulta introdotto dopo il 28.2.2023, è stato da ultimo riformulato con modifiche volte [v. relazione illustrativa al c.d. correttivo Cartabia emanato con d. lgs. 164/24) “a chiarire che i canoni di chiarezza, sintesi e specificità non costituiscono di per sé requisiti di ammissibilità dell'appello (fatte salve le ipotesi in cui questo sia formulato in modo tale da dare adito a seri dubbi interpretativi circa l'effettiva portata dei motivi di impugnazione, secondo l'insegnamento della Suprema Corte) e a specificare che ciascun motivo di appello deve essere relativo ad uno specifico capo della sentenza (la cui
pagina 8 di 14 individuazione non fa parte dell'illustrazione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza)]”.
In concreto si può rilevare che l'atto di appello introduttivo del presente giudizio contiene una chiara indicazione delle parti di sentenza impugnate e che la mancata specifica indicazione delle norme che si assumono violate (non richiesta a pena di inammissibilità) non impedisce di ricavare il contenuto delle censure mosse alla sentenza e le modifiche della stessa richieste, sicché l'eccezione va respinta.
Nel merito l'appello si fonda sui motivi come di seguito rubricati e che si riassumono in sintesi, per punti essenziali.
Primo motivo
DELL'ERRATA VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI PRIM(O) GRADO L'ASSENZA DI Per_1
CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE ALL'APPELLANTE
L'appellante ritiene erronea la decisione nella parte in cui ha ricostruito la vicenda utilizzando le testimonianze della moglie del convenuto e della sua inquilina, trattandosi di testimonianze de relato actoris e, quindi, prive di efficacia probatoria.
Sotto altro profilo l'appellante censura la decisione nella parte in cui non ha ritenuto che il convenuto abbia conferito all'Agenzia l'incarico di vendere l'immobile, negando valore alla deposizione del TE
collaboratore dell'attrice. CP_4
Il rigetto della domanda viene contestato anche mediante il richiamo ai principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine all'obbligo di corrispondere la provvigione indipendentemente dal conferimento di un incarico, quando vi sia accettazione tacita della partecipazione del mediatore alla ricerca dell'altra parte ed alle trattative per la conclusione dell'affare.
Secondo motivo
DELL'ERRATA VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO CIRCA IL MANCATO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE AI FINI DELLA MATURAZIONE
DEL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE
L'appellante censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto che non sia stata svolta attività di mediazione, reputando che non vi fosse prova della pubblicizzazione e di contatti con altri potenziali acquirenti.
pagina 9 di 14 Secondo l'appellante, lo svolgimento dell'attività pubblicitaria si desume dalle dichiarazioni della TE
, che ha confermato che l'Agenzia, dopo averle riferito della vendita di un altro appartamento CP_3 al quale era interessata, le ha proposto l'appartamento di . CP_1
In ogni caso, secondo l'appellante, lo svolgimento dell'attività di mediazione, intesa quale messa in relazione fra le parti che poi hanno concluso l'affare, darebbe diritto alla provvigione, indipendentemente dall'attività di pubblicizzazione.
Terzo motivo
DELL'ERRATA VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO CIRCA LA GRATUITA
DELL'ATTIVITA DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE
L'appellante si duole che il Tribunale abbia considerato superata la presunzione di onerosità e richiama la proposta di acquisto che contiene l'impegno al pagamento della provvigione, sottoscritta anche da
, senza apporre condizioni o postille. CP_1
L'appellante richiama un precedente della S.C. sulla presunzione di onerosità della mediazione (Cass.
9694/23) e ritiene che, nel caso di specie, nessuna delle testimonianze abbia confermato la gratuità dell'incarico.
Quarto motivo
DELL'ERRATA VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI PRIME CURE CIRCA L'ASSORBIMENTO
DELLA DOMANDA AVENTE AD OGGETTO IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE PER
ARRICCHIMENTO SENZA GIUSTA CAUSA
L'appellante reitera la domanda subordinata di arricchimento senza causa, sulla quale il Tribunale non si è espressamente pronunciato.
Secondo l'appellante, l'arricchimento va ravvisato anche nell'ipotesi di un risparmio di spesa ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica.
L'appellante fa rilevare sul punto che “È infatti pacifico che il sig. ha beneficiato dell'attività CP_1 di mediazione immobiliare dell'agenzia avendo concluso la compravendita della propria casa con la Con sig.ra che è stata introdotta all'appellato dall'agenzia immobiliare, risparmiando il costo della Con provvigione che altri invece, nella specie la sig.ra , hanno versato riconoscendo l'attività di mediazione immobiliare”.
pagina 10 di 14 Ritiene la Corte che i primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, siano fondati, con assorbimento del quarto.
Può preliminarmente escludersi, anche se, come si dirà, la circostanza non rileva ai fini dell'obbligo di pagare la provvigione, che l'odierno appellato abbia conferito incarico all'appellante per la vendita del proprio immobile.
Le circostanze evidenziate dal Tribunale che si sono sopra sintetizzate e che risultano accertate in base ai documenti prodotti inducono a ritenere poco credibile la deposizione del TE collaboratore CP_4 dell' che ha riferito di aver sentito una telefonata del “titolare” dell' nel corso della Pt_2 Pt_2 quale avrebbe conferito l'incarico verbale e avrebbe accettato di pagare la provvigione. CP_1
La dichiarazione del TE, poco probante anche perché il TE medesimo può aver sentito il “titolare” ma non anche , che parlava all'altro capo del telefono, risulta altresì in contraddizione con CP_1
i documenti, che dimostrano che la piantina catastale è stata inviata dal convenuto dopo la visita di Pt_3
(v. doc. 2 appellante,) e non prima, per pubblicizzare la vendita, come sostenuto
[...] dall'attrice/odierna appellante.
La circostanza che l'appellato non abbia conferito l'incarico non è, tuttavia, dirimente posto che, ove l'affare sia concluso, la provvigione risulta dovuta al mediatore anche dal contraente che non abbia conferito l'incarico, se il mediatore svolga attività utile anche nei confronti dell'altro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest'ultimo (v. Cass. 12651/20).
I fatti, come ricostruiti attraverso i documenti prodotti e le testimonianze assunte, rendono evidente che l'appellato ha avuto piena consapevolezza dell'attività utile svolta dal mediatore e che ha accettato che il mediatore svolgesse tale attività (non essendo sufficiente ad escludere l'accettazione dello svolgimento dell'attività la volontà, ove pure manifestata, di non voler corrispondere il compenso).
L'accettazione dello svolgimento dell'attività trova conferma anche nella sottoscrizione, da parte dell'odierno appellato, della proposta di acquisto formulata dall'acquirente (doc. 3 fascicolo primo grado appellante), redatta su modulo intestato all'appellante e che contiene l'impegno a pagare la provvigione (clausola 10) certamente assunto dall'acquirente, ma contiene altresì la sottoscrizione in calce del venditore (odierno appellato) per “accettazione della presente proposta e assunzione degli obblighi”.
Una volta provato lo svolgimento dell'attività nella consapevolezza delle parti, può ritenersi operante una presunzione di onerosità, alla quale la parte può sottrarsi solo provando di aver stipulato un patto contrario con il mediatore (v. Cass. 9694/23).
pagina 11 di 14 Tale prova, tuttavia, non è stata offerta.
Le testimonianze assunte non consentono, infatti, di ritenere accertato il raggiungimento di un accordo fra l'appellato e l'appellante nel senso della gratuità della prestazione per il venditore.
La TE , acquirente dell'immobile, ha dichiarato di non sapere quali fossero gli accordi tra il Pt_3
e l' e di non aver mai sentito parlare il e l' della provvigione relativa CP_1 Pt_2 CP_1 Pt_2 alla parte venditrice (v. verbale udienza 20.2.2023), mentre la TE (v. verbale cit.), Testimone_3 che conduceva in locazione l'immobile, ha dichiarato che le aveva riferito che non intendeva CP_1 avere rapporti con agenzie, sicchè oltre a rendere una dichiarazione de relato actoris non ha comunque indicato alcuna circostanza utile a provare un eventuale accordo fra e l nel senso della CP_1 Pt_2 gratuità.
La TE coniuge dell'appellato, ha riferito anch'ella delle intenzioni del marito, Testimone_4 comunicate anche agli agenti immobiliari che lo contattavano, di voler gestire la vendita senza intermediari e della convinzione del marito medesimo di non dover pagare l'Agenzia poiché non l'aveva “ingaggiata”, ma anche tali dichiarazioni, oltre ad essere de relato actoris, sono insufficienti a dimostrare che l si sia accordata con nel senso che la provvigione sarebbe stata Pt_2 CP_1 corrisposta solo dall'acquirente e non anche dal venditore.
L'appello, quindi, deve essere accolto, con la condanna dell'appellato al pagamento della provvigione, calcolata, tuttavia, non in misura pari al 4% del prezzo di acquisto come richiede l'appellante, poiché tale misura è stata convenuta espressamente solo con la parte acquirente, mentre con il venditore nessuna misura risulta concordata e, quindi, la provvigione deve essere determinata ai sensi dell'art. 1755 c.c. in base agli usi.
Dalla raccolta degli usi tenuta dalla Camera di Commercio di Milano si desume che la provvigione dovuta per la vendita di immobili urbani sino ad euro 516.000,00 è pari al 3%, sicché l'appellato dovrà corrispondere l'importo di euro 7.800,00 oltre Iva, pari al 3% di euro 260.000,00, che è il corrispettivo della vendita risultante dal contratto (v. doc. 7 fascicolo primo grado appellante).
Sulla somma di euro 7.800,00 dovranno essere corrisposti gli interessi di mora al saggio legale dalla richiesta di pagamento, formulata in data 19.7.2021 (v. doc. 6 appellante).
Nessuna rivalutazione monetaria può essere riconosciuta, trattandosi di debito di valuta e non di valore.
pagina 12 di 14 L'accoglimento dell'appello impone la regolazione delle spese di lite per entrambi i gradi secondo l'esito complessivo (v. Cass. 14916/20 “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo”).
Le spese di entrambi i gradi vengono poste, quindi, a carico della parte appellata soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria in appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Secondo lo scaglione di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, per il primo grado vengono, pertanto, liquidati euro 5.077,00 per compensi (di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro
777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed euro 1.701,00 per la fase decisoria) ed euro 237,00 per esborsi, e per il secondo grado vengono liquidati euro 3.966,00 per compensi (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 1.911,00 per la fase decisoria) ed euro 355,50 per esborsi, oltre, per entrambi i gradi rimborso forfetario nella misura del 15% ed oltre Iva e Cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
L'appellato deve, infine, restituire all'appellante la somma versata in esecuzione della sentenza (v. docc. 4 e 5 appellante) e cioè euro 6.240,24 versati il 10.7.2023 ed euro 1.167,71 versati il 19.7.2023, oltre interessi al saggio legale con decorrenza, per i singoli importi, dalle date del pagamento (v. Cass.
24475/19; conf. Cass. 34011/21).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, accoglie parzialmente la domanda di e condanna al pagamento di euro Parte_1 CP_1
7.800,00 oltre Iva e oltre interessi moratori come indicati in motivazione;
-condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 5.077,00 ed euro CP_1
237,00 per il primo grado e in euro 3.966,00 ed euro 355,50 per il secondo grado, oltre accessori come specificati in motivazione, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
-condanna alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza CP_1 appellata, come precisato in motivazione.
pagina 13 di 14 Così deciso in Milano il 9.7.2025
Il Consigliere est.
LA LO
Il Presidente
PP EI
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
PP EI Presidente
LA LO Consigliere rel.
Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2656/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Via Azzo Carbonera, 4b 20137 Milano presso lo studio dell'avv. HAYATOUN
KARIMA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZETTA CP_1 C.F._1
GUASTALLA, 15 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. CIAVARELLA LUCA DOMENICO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza, domanda eccezione e deduzione di controparte, riformare l'impugnata sentenza n. 5678/2023 del 3
pagina 1 di 14 luglio 2023 emessa dal Tribunale di Milano e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti così giudicare:
In via principale: Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa ed in diritto il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 5678/2023 emessa dal Tribunale di Milano, quinta
Sezione Civile, Giudice Dott.ssa NA NO nell'ambito del giudizio N.R.G. 1258/2022 e pubblicata in data 7 luglio 2023 e notificata in data 7 settembre 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
- Nel merito e in via principale: Accertare e dichiarare il diritto della Società Parte_1
al pagamento dell'importo di: i) euro 12.688 (IVA compresa) a titolo di
[...] compenso dovuto per l'attività di mediazione immobiliare con interessi e rivalutazione o altra somma da determinarsi anche in via equitativa e per l'effetto condannare il sig. al predetto CP_1 pagamento. Il tutto, con interessi e rivalutazione monetaria.
-In via subordinata: - Accertare e dichiarare il diritto della società Controparte_2 al pagamento dell'importo complessivo pari a euro 12.688 (IVA compresa) a titolo
[...] di arricchimento senza causa di cui all'articolo 2041 c.c. con interessi e rivalutazione o altra somma da determinarsi anche in via equitativa e per l'effetto condannare il sig. al predetto CP_1 pagamento. Il tutto, con interessi e rivalutazione monetaria.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge.
In via istruttoria: Con riserva di ulteriori deduzioni e produzioni ex art. 183 c.p.c”.
-Conseguentemente condannare l'appellato alla restituzione delle spese di soccombenza liquidate dal giudice di prime cure e già pagate dall'appellante con gli interessi legali dalla data del 10 luglio 2023 fino al saldo effettivo.
-Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge nonché euro
355/00 per spese di contributo unificato, da distrarre a favore della procuratrice antistataria.
Per CP_1
Nel merito, in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello, ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e
348 bis c.p.c., proposto dalla avverso la sentenza n. Parte_1
5678/2023 emessa in data 03 luglio 2023 e pubblicata in data 07 luglio 2023 dal Tribunale di Milano, in persona del Giudice Dott.ssa NA NO e notificata in data 07 settembre 2023, a
pagina 2 di 14 definizione del procedimento promosso con atto di citazione nei confronti del IG. e CP_1 rubricato al n. RG 1258/2022, rilevato inoltre che, per tutti i motivi esposti in narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta, l'impugnazione non ha ragionevole probabilità di essere accolta.
Nel merito, in via principale: respingere l'appello e confermare in ogni sua parte la sentenza n. 5678/2023 emessa in data 03 luglio
2023 e pubblicata in data 07 luglio 2023 dal Tribunale di Milano, in persona del Giudice Dott.ssa
NA NO e notificata in data 07 settembre 2023, a definizione del procedimento promosso con atto di citazione nei confronti del IG. e rubricato al n. RG 1258/2022, e per l'effetto, CP_1 respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte nel presente atto.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'impugnazione proposta, considerati i fatti e le ragioni di cui in narrativa, si chiede condannare l'appellato nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa.
Con vittoria e condanna alla rifusione delle spese di lite e competenze professionali anche di questo grado di giudizio.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
(da qui anche l' agiva giudizialmente Parte_1 Parte_1 Parte_2 davanti al Tribunale di Milano contro chiedendone la condanna al pagamento di euro CP_1
12.688,00, in via principale a titolo di provvigione per la mediazione svolta ai fini della vendita di un appartamento o, in subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento.
A sostegno della domanda, la parte attrice riferiva, in sintesi:
-che in data 20 aprile 2021 aveva ricevuto l'incarico verbale di promuovere la vendita dell'unità immobiliare sita a Milano, in Corso Lodi n. 122 dal proprietario , per il prezzo di euro CP_1
280.000
-che in data 28.4.2021 aveva mandato la documentazione richiesta per pubblicizzare la CP_1 vendita, in particolare la planimetria catastale
-che essa attrice aveva pubblicizzato la vendita ed aveva ricevuto varie richieste per visitare l'appartamento pagina 3 di 14 -che, fra le varie richieste, vi era stata quella di tale , che in data 26 aprile 2021 aveva CP_3 contattato l' nella persona del collaboratore per fissare un Parte_2 CP_4 appuntamento al fine di visitare l'appartamento
-che era stata accompagnata nelle visite del 27 aprile, del 29 aprile e dell'8 giugno, che si CP_3 erano svolte alla presenza di e dell'inquilina che, al tempo, abitava nell'appartamento CP_1
-che in data 29 aprile 2021 aveva sottoscritto presso l' una proposta di CP_3 Parte_2 acquisto per il prezzo di euro 260.000, subordinata alla stipulazione di un contratto di mutuo
-che in data 3 maggio 2021 si era recato presso l' per accettare la CP_1 Parte_2 proposta d'acquisto formulata da CP_3
-che l' aveva continuato a seguire le parti anche nel periodo successivo, inoltrando Parte_2 la documentazione condominiale
-che in data 13 luglio 2021 aveva ottenuto il mutuo e aveva fissato, pertanto, la data del CP_3 rogito per il giorno 21 settembre 2021
-che il 19 luglio 2021 l' aveva inviato alle parti la richiesta di pagamento della Parte_2 provvigione
-che soltanto l'acquirente aveva pagato la provvigione, mentre il convenuto si CP_3 CP_1 era rifiutato di farlo, sul presupposto di non aver sottoscritto alcun incarico rivolto alla parte attrice.
Si costituiva in giudizio davanti al Tribunale il convenuto e chiedeva il rigetto della domanda.
A sostegno delle proprie conclusioni, il convenuto riferiva, in sintesi:
-di aver deciso di vendere il proprio immobile sito in corso Lodi mediante un annuncio di vendita pubblicato su un portale internet, precisando espressamente che l'annuncio era rivolto esclusivamente a
“soggetti privati” e non ad agenzie immobiliari
-che aveva ribadito tale intenzione alle agenzie immobiliari che avevano risposto all'annuncio
-che in data 20 aprile 2021, nonostante l'annuncio non contenesse alcun riferimento a dati personali, quali indirizzo di posta elettronica o recapito telefonico, veniva contattato telefonicamente da un agente immobiliare che, venuto a conoscenza della vendita dell'immobile di sua proprietà, chiedeva la Con disponibilità a fissare un appuntamento per far visionare l'appartamento a tale IG.ra , cliente dell'Agenzia
-che anche in tale circostanza aveva ribadito la sua volontà di non avvalersi di intermediari per la vendita dell'immobile e si era reso disponibile, a questa condizione, a far visionare l'immobile al soggetto interessato pagina 4 di 14 -che anche in occasione della visita del 27 aprile, svoltasi alla presenza della conduttrice dell'immobile, aveva nuovamente ribadito la sua volontà di non avvalersi della collaborazione o mediazione di agenti immobiliari per l'operazione di vendita ed era stato, pertanto, rassicurato ed informato che i costi Con dell'Agenzia sarebbero gravati esclusivamente sulla IG.ra
-che successivamente aveva inviato i propri dati anagrafici all'Agenzia, che li aveva richiesti per formalizzare la proposta di acquisto di CP_3
-che successivamente aveva sottoscritto per accettazione tale proposta di acquisto, rassicurato sul fatto che nulla avrebbe dovuto corrispondere
-che dopo l'accettazione aveva inviato all'Agenzia una mail da girare a , solo per tenere CP_3 quest'ultima informata in merito ai lavori di rifacimento del terrazzo di sua proprietà, in virtù dei pendenti rapporti contrattuali
-che, conformemente a quanto in ogni occasione precisato, aveva dichiarato in sede di stipulazione del contratto di compravendita di non essersi avvalso dell'attività di alcun mediatore
-che aveva inoltrato un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in relazione al proprio recapito telefonico, che l' aveva utilizzato per contattarlo, nonostante non fosse indicato Pt_2 nell'annuncio pubblicato.
Il giudice istruttore ammetteva parzialmente le prove orali articolate dal convenuto.
Espletata l'istruttoria, la causa veniva decisa con la sentenza n. 5678/23, con la quale la domanda veniva respinta.
Secondo il Tribunale, le parti si sarebbero accordate per l'esonero del convenuto dal pagamento della provvigione, sulla base della seguente ricostruzione dei fatti e delle seguenti valutazioni:
-la prima visita dell'immobile da parte di era avvenuta, come dichiarato dalla stessa attrice, il Pt_3
27.4.2021 e quindi prima della data (28.4.2021) nella quale, secondo la versione dell'attrice, il convenuto avrebbe trasmesso i documenti per pubblicizzare la vendita
-il convenuto aveva dimostrato di aver pubblicato personalmente un annuncio di vendita nel quale aveva specificato di non volersi avvalere di intermediari (doc. 1)
-le due testimoni (moglie del convenuto) e (conduttrice dell'immobile prima della Tes_1 Tes_2 vendita) avevano confermato che il convenuto non intendeva avvalersi di intermediari, ritenendo di essere in grado di occuparsi della vendita direttamente
-la TE aveva riferito che era stata l'unica potenziale acquirente accompagnata da Tes_2 CP_3 un'Agenzia a visitare l'immobile pagina 5 di 14 -non era stata provata alcuna pubblicità effettuata dall' né quest'ultima disponeva di fotografie Pt_2 dell'appartamento
-la richiesta di documenti da parte dell' al convenuto era successiva alla visita di e, Pt_2 Pt_3 quindi, risultava maggiormente credibile che tale richiesta fosse stata effettuata per compilare la proposta di acquisto (come sostenuto dal convenuto) e non invece per pubblicizzare la vendita (come sostenuto dall'attrice)
-la deposizione del TE collaboratore dell' era in contrasto con la documentazione in CP_4 Pt_2 atti e con la stessa prospettazione della parte attrice
-era inverosimile che l' non avesse fatto sottoscrivere al convenuto l'incarico asseritamente Pt_2 conferito
-non vi era prova di contatti con altri potenziali acquirenti.
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da Parte_1 sulla base di tre motivi.
La parte appellata si è costituita e:
-ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. osservando che l'appellante “ha totalmente omesso di indicare al Giudice di secondo grado, la norma di legge violata nonché la rilevanza ai fini della decisione impugnata”;
-ha eccepito altresì l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. poiché l'impugnazione non avrebbe una ragionevole probabilità di essere accolta
-nel merito, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Alla prima udienza la parte appellata ha sollevato un'ulteriore eccezione di rito, deducendo l'improcedibilità dell'appello per la mancata attestazione di conformità della sentenza appellata.
La causa è stata, quindi, rimessa in decisione dopo il deposito degli scritti conclusivi.
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e meriti accoglimento.
Prima di esaminare i motivi di impugnazione deve essere, tuttavia, esaminata un'eccezione di improcedibilità dell'appello, sollevata alla prima udienza dal difensore della parte appellata, sul rilievo che “la sentenza appellata risulta priva dell'attestazione di conformità” (v. verbale udienza 31.1.2024).
Ritiene la Corte che tale eccezione sia infondata.
pagina 6 di 14 La giurisprudenza richiamata dalla parte appellata negli scritti conclusivi a conforto dell'eccezione
(Cass. 3624/25) riguarda, infatti, l'impugnazione con ricorso per cassazione, in cui trova applicazione l'art. 369 c.p.c., che prevede espressamente l'improcedibilità nel caso di mancato deposito di copia autentica della sentenza impugnata.
Nella disciplina dell'impugnazione mediante appello trova, invece, applicazione l'art. 347 c.p.c. che, pur statuendo che l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata, non prevede l'improcedibilità quale conseguenza di un eventuale mancato “inserimento” (v. Cass. 24461/20
“Il deposito della sentenza impugnata non è più richiesto a pena di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, in seguito alla modifica dell'art. 347, comma 2, c.p.c. disposta dalla l. n. 353 del 1990, che non lo considera come adempimento formale indispensabile alla rituale costituzione in giudizio”).
L'art. 348 c.p.c., che prevede i casi di improcedibilità dell'appello, non contempla, infatti, tra essi l'ipotesi del mancato deposito della sentenza (v. v. Cass. 23713/16 “L'art. 347, comma 2, c.p.c. stabilisce che l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348
c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata, sicché la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti”).
L'obbligo di depositare la copia della sentenza è, in ogni caso, previsto al fine di consentire al giudice d'appello di prendere conoscenza della decisione impugnata, con la conseguenza che, ove tale conoscenza possa essere acquisita aliunde (ad es. mediante la riproduzione del contenuto nell'atto di parte), il giudice d'appello è comunque tenuto a pronunciarsi (v. Cass. 12751/21 “La mancanza in atti della sentenza impugnata non comporta la declaratoria d'improcedibilità dell'appello, non essendo questa prevista dall'art. 347 c.p.c., sicché al giudice non è preclusa la decisione di merito ove il contenuto della sentenza impugnata sia desumibile in modo non equivoco dall'atto di appello”).
Si può ulteriormente osservare che l'eccezione sollevata dall'odierna parte appellata (che si è limitata a contestare il difetto dell'attestazione di conformità senza contestare la conformità) non equivale a
“contestazione della conformità all'originale della copia prodotta” dall'appellante (né di quella contenuta nel fascicolo d'ufficio di primo grado acquisito dalla cancelleria).
Trova, quindi, applicazione il principio enunciato da Cass. 696/99: “In tema di impugnazioni, anche nel rito introdotto dalla legge 353/1990 l'inserzione di copia non autentica della sentenza impugnata nel
pagina 7 di 14 fascicolo di ufficio di primo grado -trasmesso dalla cancelleria del giudice "a quo" - esclude
l'improcedibilità dell'appello (sempre che la controparte non ne contesti la conformità all'originale), anche se la parte appellante non abbia prodotto copia autentica del detto provvedimento”.
Sempre in via preliminare devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex artt.
342 e 348 bis c.p.c. parimenti sollevate dalla parte appellata in sede di costituzione e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
In relazione all'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. va osservato che l'inciso richiamato dalla parte appellata
(l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha ragionevole probabilità di essere accolta) non è più vigente a seguito della riforma c.d. Cartabia, che ha riformulato la norma prevedendo che “Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350 bis
c.p.c.”.
La valutazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c. e la conseguente fissazione dell'udienza di discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., nel caso di nomina del consigliere istruttore ex art. 349 bis c.p.c., è affidata a quest'ultimo (v. art. 350 c.p.c.).
Il consigliere istruttore designato nel presente giudizio di appello, disponendo alla prima udienza per la rimessione in decisione della causa ex art. 352 c.p.c., ha, evidentemente, ritenuto insussistenti tali presupposti e la valutazione viene condivisa dal Collegio.
L'impugnazione, infatti, non risulta inammissibile, neppure ai sensi dell'art. 342 c.p.c., né risulta manifestamente infondata (essendo, al contrario, fondata, per le ragioni che si diranno).
L'appellata, come si è detto, ha eccepito la violazione dell'art. 342 c.p.c. poiché l'appellante per il primo e per il secondo motivo avrebbe “totalmente omesso di indicare al Giudice di secondo grado, la norma di legge violata nonché la rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Si deve, tuttavia, osservare che il testo vigente dell'art. 342 c.p.c., applicabile nel presente giudizio, che risulta introdotto dopo il 28.2.2023, è stato da ultimo riformulato con modifiche volte [v. relazione illustrativa al c.d. correttivo Cartabia emanato con d. lgs. 164/24) “a chiarire che i canoni di chiarezza, sintesi e specificità non costituiscono di per sé requisiti di ammissibilità dell'appello (fatte salve le ipotesi in cui questo sia formulato in modo tale da dare adito a seri dubbi interpretativi circa l'effettiva portata dei motivi di impugnazione, secondo l'insegnamento della Suprema Corte) e a specificare che ciascun motivo di appello deve essere relativo ad uno specifico capo della sentenza (la cui
pagina 8 di 14 individuazione non fa parte dell'illustrazione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza)]”.
In concreto si può rilevare che l'atto di appello introduttivo del presente giudizio contiene una chiara indicazione delle parti di sentenza impugnate e che la mancata specifica indicazione delle norme che si assumono violate (non richiesta a pena di inammissibilità) non impedisce di ricavare il contenuto delle censure mosse alla sentenza e le modifiche della stessa richieste, sicché l'eccezione va respinta.
Nel merito l'appello si fonda sui motivi come di seguito rubricati e che si riassumono in sintesi, per punti essenziali.
Primo motivo
DELL'ERRATA VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI PRIM(O) GRADO L'ASSENZA DI Per_1
CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE ALL'APPELLANTE
L'appellante ritiene erronea la decisione nella parte in cui ha ricostruito la vicenda utilizzando le testimonianze della moglie del convenuto e della sua inquilina, trattandosi di testimonianze de relato actoris e, quindi, prive di efficacia probatoria.
Sotto altro profilo l'appellante censura la decisione nella parte in cui non ha ritenuto che il convenuto abbia conferito all'Agenzia l'incarico di vendere l'immobile, negando valore alla deposizione del TE
collaboratore dell'attrice. CP_4
Il rigetto della domanda viene contestato anche mediante il richiamo ai principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine all'obbligo di corrispondere la provvigione indipendentemente dal conferimento di un incarico, quando vi sia accettazione tacita della partecipazione del mediatore alla ricerca dell'altra parte ed alle trattative per la conclusione dell'affare.
Secondo motivo
DELL'ERRATA VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO CIRCA IL MANCATO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE AI FINI DELLA MATURAZIONE
DEL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE
L'appellante censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto che non sia stata svolta attività di mediazione, reputando che non vi fosse prova della pubblicizzazione e di contatti con altri potenziali acquirenti.
pagina 9 di 14 Secondo l'appellante, lo svolgimento dell'attività pubblicitaria si desume dalle dichiarazioni della TE
, che ha confermato che l'Agenzia, dopo averle riferito della vendita di un altro appartamento CP_3 al quale era interessata, le ha proposto l'appartamento di . CP_1
In ogni caso, secondo l'appellante, lo svolgimento dell'attività di mediazione, intesa quale messa in relazione fra le parti che poi hanno concluso l'affare, darebbe diritto alla provvigione, indipendentemente dall'attività di pubblicizzazione.
Terzo motivo
DELL'ERRATA VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO CIRCA LA GRATUITA
DELL'ATTIVITA DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE
L'appellante si duole che il Tribunale abbia considerato superata la presunzione di onerosità e richiama la proposta di acquisto che contiene l'impegno al pagamento della provvigione, sottoscritta anche da
, senza apporre condizioni o postille. CP_1
L'appellante richiama un precedente della S.C. sulla presunzione di onerosità della mediazione (Cass.
9694/23) e ritiene che, nel caso di specie, nessuna delle testimonianze abbia confermato la gratuità dell'incarico.
Quarto motivo
DELL'ERRATA VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI PRIME CURE CIRCA L'ASSORBIMENTO
DELLA DOMANDA AVENTE AD OGGETTO IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE PER
ARRICCHIMENTO SENZA GIUSTA CAUSA
L'appellante reitera la domanda subordinata di arricchimento senza causa, sulla quale il Tribunale non si è espressamente pronunciato.
Secondo l'appellante, l'arricchimento va ravvisato anche nell'ipotesi di un risparmio di spesa ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica.
L'appellante fa rilevare sul punto che “È infatti pacifico che il sig. ha beneficiato dell'attività CP_1 di mediazione immobiliare dell'agenzia avendo concluso la compravendita della propria casa con la Con sig.ra che è stata introdotta all'appellato dall'agenzia immobiliare, risparmiando il costo della Con provvigione che altri invece, nella specie la sig.ra , hanno versato riconoscendo l'attività di mediazione immobiliare”.
pagina 10 di 14 Ritiene la Corte che i primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, siano fondati, con assorbimento del quarto.
Può preliminarmente escludersi, anche se, come si dirà, la circostanza non rileva ai fini dell'obbligo di pagare la provvigione, che l'odierno appellato abbia conferito incarico all'appellante per la vendita del proprio immobile.
Le circostanze evidenziate dal Tribunale che si sono sopra sintetizzate e che risultano accertate in base ai documenti prodotti inducono a ritenere poco credibile la deposizione del TE collaboratore CP_4 dell' che ha riferito di aver sentito una telefonata del “titolare” dell' nel corso della Pt_2 Pt_2 quale avrebbe conferito l'incarico verbale e avrebbe accettato di pagare la provvigione. CP_1
La dichiarazione del TE, poco probante anche perché il TE medesimo può aver sentito il “titolare” ma non anche , che parlava all'altro capo del telefono, risulta altresì in contraddizione con CP_1
i documenti, che dimostrano che la piantina catastale è stata inviata dal convenuto dopo la visita di Pt_3
(v. doc. 2 appellante,) e non prima, per pubblicizzare la vendita, come sostenuto
[...] dall'attrice/odierna appellante.
La circostanza che l'appellato non abbia conferito l'incarico non è, tuttavia, dirimente posto che, ove l'affare sia concluso, la provvigione risulta dovuta al mediatore anche dal contraente che non abbia conferito l'incarico, se il mediatore svolga attività utile anche nei confronti dell'altro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest'ultimo (v. Cass. 12651/20).
I fatti, come ricostruiti attraverso i documenti prodotti e le testimonianze assunte, rendono evidente che l'appellato ha avuto piena consapevolezza dell'attività utile svolta dal mediatore e che ha accettato che il mediatore svolgesse tale attività (non essendo sufficiente ad escludere l'accettazione dello svolgimento dell'attività la volontà, ove pure manifestata, di non voler corrispondere il compenso).
L'accettazione dello svolgimento dell'attività trova conferma anche nella sottoscrizione, da parte dell'odierno appellato, della proposta di acquisto formulata dall'acquirente (doc. 3 fascicolo primo grado appellante), redatta su modulo intestato all'appellante e che contiene l'impegno a pagare la provvigione (clausola 10) certamente assunto dall'acquirente, ma contiene altresì la sottoscrizione in calce del venditore (odierno appellato) per “accettazione della presente proposta e assunzione degli obblighi”.
Una volta provato lo svolgimento dell'attività nella consapevolezza delle parti, può ritenersi operante una presunzione di onerosità, alla quale la parte può sottrarsi solo provando di aver stipulato un patto contrario con il mediatore (v. Cass. 9694/23).
pagina 11 di 14 Tale prova, tuttavia, non è stata offerta.
Le testimonianze assunte non consentono, infatti, di ritenere accertato il raggiungimento di un accordo fra l'appellato e l'appellante nel senso della gratuità della prestazione per il venditore.
La TE , acquirente dell'immobile, ha dichiarato di non sapere quali fossero gli accordi tra il Pt_3
e l' e di non aver mai sentito parlare il e l' della provvigione relativa CP_1 Pt_2 CP_1 Pt_2 alla parte venditrice (v. verbale udienza 20.2.2023), mentre la TE (v. verbale cit.), Testimone_3 che conduceva in locazione l'immobile, ha dichiarato che le aveva riferito che non intendeva CP_1 avere rapporti con agenzie, sicchè oltre a rendere una dichiarazione de relato actoris non ha comunque indicato alcuna circostanza utile a provare un eventuale accordo fra e l nel senso della CP_1 Pt_2 gratuità.
La TE coniuge dell'appellato, ha riferito anch'ella delle intenzioni del marito, Testimone_4 comunicate anche agli agenti immobiliari che lo contattavano, di voler gestire la vendita senza intermediari e della convinzione del marito medesimo di non dover pagare l'Agenzia poiché non l'aveva “ingaggiata”, ma anche tali dichiarazioni, oltre ad essere de relato actoris, sono insufficienti a dimostrare che l si sia accordata con nel senso che la provvigione sarebbe stata Pt_2 CP_1 corrisposta solo dall'acquirente e non anche dal venditore.
L'appello, quindi, deve essere accolto, con la condanna dell'appellato al pagamento della provvigione, calcolata, tuttavia, non in misura pari al 4% del prezzo di acquisto come richiede l'appellante, poiché tale misura è stata convenuta espressamente solo con la parte acquirente, mentre con il venditore nessuna misura risulta concordata e, quindi, la provvigione deve essere determinata ai sensi dell'art. 1755 c.c. in base agli usi.
Dalla raccolta degli usi tenuta dalla Camera di Commercio di Milano si desume che la provvigione dovuta per la vendita di immobili urbani sino ad euro 516.000,00 è pari al 3%, sicché l'appellato dovrà corrispondere l'importo di euro 7.800,00 oltre Iva, pari al 3% di euro 260.000,00, che è il corrispettivo della vendita risultante dal contratto (v. doc. 7 fascicolo primo grado appellante).
Sulla somma di euro 7.800,00 dovranno essere corrisposti gli interessi di mora al saggio legale dalla richiesta di pagamento, formulata in data 19.7.2021 (v. doc. 6 appellante).
Nessuna rivalutazione monetaria può essere riconosciuta, trattandosi di debito di valuta e non di valore.
pagina 12 di 14 L'accoglimento dell'appello impone la regolazione delle spese di lite per entrambi i gradi secondo l'esito complessivo (v. Cass. 14916/20 “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo”).
Le spese di entrambi i gradi vengono poste, quindi, a carico della parte appellata soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria in appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Secondo lo scaglione di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, per il primo grado vengono, pertanto, liquidati euro 5.077,00 per compensi (di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro
777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed euro 1.701,00 per la fase decisoria) ed euro 237,00 per esborsi, e per il secondo grado vengono liquidati euro 3.966,00 per compensi (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 1.911,00 per la fase decisoria) ed euro 355,50 per esborsi, oltre, per entrambi i gradi rimborso forfetario nella misura del 15% ed oltre Iva e Cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
L'appellato deve, infine, restituire all'appellante la somma versata in esecuzione della sentenza (v. docc. 4 e 5 appellante) e cioè euro 6.240,24 versati il 10.7.2023 ed euro 1.167,71 versati il 19.7.2023, oltre interessi al saggio legale con decorrenza, per i singoli importi, dalle date del pagamento (v. Cass.
24475/19; conf. Cass. 34011/21).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, accoglie parzialmente la domanda di e condanna al pagamento di euro Parte_1 CP_1
7.800,00 oltre Iva e oltre interessi moratori come indicati in motivazione;
-condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 5.077,00 ed euro CP_1
237,00 per il primo grado e in euro 3.966,00 ed euro 355,50 per il secondo grado, oltre accessori come specificati in motivazione, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
-condanna alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza CP_1 appellata, come precisato in motivazione.
pagina 13 di 14 Così deciso in Milano il 9.7.2025
Il Consigliere est.
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Il Presidente
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