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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/09/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3387/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 3387/2024, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. Parte_1 C.F._1
MALANDRINO CLAUDIA
ricorrente e
Controparte_1
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. DE
[...] P.IVA_1
MARTINO ROBERTO resistente OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1
ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente notificato il sig. Parte_1
– premesso di lavorare dal 01.07.1992 in qualità di “meccanico di officina”
[...]
di mezzi pesanti alle dipendenze dell'Azienda Municipalizzata della Nettezza Urbana del Comune di Roma – riferiva: di aver presentato all' in data 07/10/2019 CP_1
domanda di riconoscimento di malattia professionale per “Protrusioni discali colonna lombosacrale - Ernia discale”; che con provvedimento del 31/01/2020 l' CP_1
comunicava di non aver riconosciuto il rapporto causale;
che il 16/11/2022 presentava nuova domanda per la malattia “Ernia discale L5-S1”, con esito negativo anche dopo opposizione amministrativa;
che in pari data veniva presentata domanda per altra malattia professionale “Tendinopatia spalle bilaterale”, accolta con riconoscimento di un danno biologico nella misura del 7%; che contro questa valutazione, ritenuta riduttiva, proponeva infruttuosamente ricorso amministrativo.
Talchè, lo stesso adiva nei termini di legge il Tribunale del Lavoro di Tivoli chiedendo: il riconoscimento della natura tecnopatica della spondilopatia lombare e la sua ascrizione a una percentuale di danno biologico permanente pari al 12%; una più favorevole valutazione della tendinopatia a carico delle spalle rispetto a quanto già riconosciuto dall' (7%); la conseguente unificazione dei postumi con CP_1
valutazione di sintesi pari alla percentuale complessiva del 23%, con ogni consequenziale provvidenza economica del caso in termini di indennizzo in capitale o rendita vitalizia.
L' resistente si costituiva in giudizio, ribadendo la correttezza delle CP_1
proprie valutazioni e chiedendo il rigetto del ricorso. La causa veniva istruita mediante l'escussione di un teste per parte ricorrente, sig. , il quale dichiarava: “Lavoro con il ricorrente dal 2000 Testimone_1
allo stabilimento di Rocca Cencia. Sono meccanico;
facciamo lavori su mezzi pesanti, meccanica attrezzatura. Abbiamo le stesse mansioni. Noi sui camion facciamo sospensioni, motori, attrezzatura, pistoni olio pompe idrauliche ed è tutta roba che pesa. Ci sono degli strumenti per sollevare ma per posizionarle bisogna che lo facciamo noi. A volte lo facciamo da soli a volte insieme;
di solito lavoriamo in coppia.
Se facciamo le balestre le posizioniamo sotto al camion e si fa un bello sforzo;
anche per le pompe idrauliche. I pesi dai 20 ai 100 chili di peso. Nell'arco della giornata dobbiamo sollevare di continuo. A volte ci sono lavori più leggeri se si interviene su motore o turbine. L'orario di lavoro è di sei ore e mezza per quattro giorni e sei ore per due giorni. Facevamo mattina pomeriggio e notte a seconda della settimana fino
a due anni fa ora facciamo ogni cinque settimane la settimana con le notti. Utilizziamo chiavi piccole e grandi che vanno da due chili 3 circa, l'avviatore pesa molto e ha delle vibrazioni molto forti. Il sollevatore c'è e aiuta fino ad un certo punto;
operiamo sempre in coppia. Lavorano diverse squadre nell'officina contemporaneamente ma e coppie sono per lo più fisse”.
All'esito della prova testimoniale il giudice reputava opportuno avvalersi di un consulente medico legale, nominando all'uopo il Dott. incaricato del Testimone_2
compito di accertare l'origine professionale della malattia lamentata dal lavoratore e, se del caso, il danno biologico derivatone.
Sulle conclusioni di cui agli atti la causa veniva così decisa previo deposito di note ex art 127 ter c.p.c.
Nel merito, giova rilevare che in materia di infortuni sul lavoro il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_1
comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). Ai sensi dell'art. 3 l'assicurazione e' altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. Per le malattie professionali, in quanto nel titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.
Pertanto, ove la malattia professionale non sia tabellata, occorre fare riferimento alle disposizioni in materia di infortuni, le quali prevedono quali prestazioni dell'assicurazione una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66).
Per gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta ed è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Ebbene, il teste escusso ha confermato sostanzialmente le mansioni descritte dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, le quali per continuità, durata e caratteristiche, devono considerarsi idonee a determinare l'insorgenza della patologia denunciata a carico della colonna lombosacrale.
Ed invero il Dott. dopo aver visitato il periziando ed esaminata la Tes_2
documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto: che le accertate “discopatie del tratto lombo-sacrale L2-S1 con ernie discali intraforaminali L4-L5 e S5-S1 e con segni elettrofisiologici di danno radicolare cronico bilaterale” siano da considerarsi di natura professionale e che alle stesse sia conseguito un danno biologico del 4%; che la
“artrosi acromion-claveare con tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori”, già indennizzata dall' nella (contestata) percentuale del 7%, sia da valutarsi in CP_1
misura del 8%; che la valutazione del complessivo danno indennizzabile integri una menomazione dell'integrità psicofisica del 12% a decorrere dalla data di presentazione della domanda di malattia professionale per la tendinopatia delle spalle del 16/11/2022.
In merito al nesso causale, specifica il consulente quanto segue:
“L'apprezzamento del rapporto causale tra infermità in questione ed attività lavorativa svolta dall'Assicurato, alla luce delle tabelle di cui al D.M. 9 aprile 2008, non consente di ascrivere l'affezione ad alcuna delle voci contemplate. Difatti, la voce
n. 77, che prende in considerazione l'ernia discale lombare, è riferita alle
“Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci” laddove nel caso in esame rileva, invece, la occasionalità della movimentazione dei carichi, elemento accessorio e non fondante dell'attività lavorativa. Non risulta, pertanto, soddisfatto il punto b) precedentemente discusso in ordine alle malattie professionali tabellate, cosicché non è evocabile una presunzione legale d'origine in ordine alla spondilopatia dalla quale il Ricorrente è affetto.
Tuttavia, sussistono elementi di prova utili per avallare, al di fuori del sistema della lista chiusa, una dipendenza causale tra la localizzazione lombare della spondiloartrosi (in quanto malattia non tabellata) e l'attività lavorativa di meccanico autoriparatore. Difatti, con riferimento all'allegato 33 al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
e alle norme tecniche della serie ISO 11228 da questo richiamate, si osserva che, prima del divieto di movimentazione manuale di carichi, con tutta verosimiglianza il
[...]
ha sollevato e spostato oggetti di peso maggiore, conforme a quanto emerso Pt_1
in corso di escussione testimoniale nonché alle lavorazioni vietate o limitate dal medico competente (“1.1 smontaggio e rimontaggio complessivi meccanici (freni, ruote, pistoni, cinematismi, motore, assale anteriore e posteriore, cambio) - 1.14 movimentazione manuale di pezzi di ricambio e attrezzature - 1.2 sollevamento manuale, montaggio, smontaggio, revisione e regolazione di apparati oleodinamici (pompe, tubi, distributori, serbatoi, ecc..) e meccanici (freni, ruote, pistoni, cinematismi, ecc..) su mezzo e a banco – 1.3 sostituzione balestre - 1.4 sostituzione del cambio e delle frizioni e costruzione tubi oleodinamici - 2.5 cannello da taglio o per scaldare”). Orbene, secondo le indicazioni della norma UNI EN 1005-2 (tabella 1) il peso massimo sollevabile in condizioni ideali che protegge il 90% della popolazione lavorativa maschile è fino a 25 Kg, mentre non vi sono dati disponibili quando il peso
è pari o superiore a 30 Kg. Secondo le indicazioni della norma ISO 11228, il peso massimo sollevabile che protegge il 95% della popolazione maschile è fino a 25 Kg
(tabella 2), laddove in caso di pesi superiori a 25 Kg “una attenzione e un riguardo aggiuntivi devono essere posti alla formazione e all'addestramento dei soggetti [...]”
e in ogni caso “al fine di diminuire il rischio per la popolazione lavorativa, in particolare per coloro che hanno minor potenza fisica, la massa di riferimento non dovrebbe superare i 15 kg (…) Ne discende che la spondilopatia lombare dalla quale il Sig. è affetto può ritenersi realizzata nell'esercizio e a causa di una Parte_1
lavorazione tutelata dall' , poiché correlabile ai fattori di rischio CP_1
(movimentazione manuale di carichi, anche a fronte di posture incongrue) attribuibili all'attività lavorativa svolta.”.
Le conclusioni a cui è giunto l'ausiliario, adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Deve, pertanto, essere dichiarato che la patologia “discopatie del tratto lombo- sacrale L2-S1 con ernie discali intraforaminali L4-L5 e S5-S1 e con segni elettrofisiologici di danno radicolare cronico bilaterale” lamentata dall'istante ha avuto origine professionale e che dalla stessa è derivata una menomazione dell'integrità psicofisica del 4% mentre la già indennizzata “artrosi acromion-claveare con tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori” deve essere valutata in misura del
8%, con conseguente danno biologico complessivo di grado 12% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 16/11/2022, percentuale che da diritto alla corresponsione da parte dell' dell'indennizzo in capitale previsto dalle tabelle di cui al d. lgs. 23 CP_1
febbraio 2000 n. 38, detratto quanto a suo tempo già versato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
le spese di consulenza, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara che la patologia “discopatie del tratto lombo-sacrale L2-
S1 con ernie discali intraforaminali L4-L5 e S5-S1 e con segni elettrofisiologici di danno radicolare cronico bilaterale” lamentata dall'istante ha avuto origine professionale e che dalla stessa è derivata una menomazione dell'integrità psicofisica del 4% mentre la patologia “artrosi acromion-claveare con tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori” già accertata dall' deve CP_1
essere valutata in misura del 8%, con conseguente danno biologico complessivo di grado 12% a decorrere dalla domanda amministrativa del 16/11/2022;
- per l'effetto, condanna l' alla corresponsione dell'indennizzo CP_1
in capitale previsto dalle tabelle di cui al d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, detratto quanto a suo tempo già versato, oltre agli interessi legali dalla maturazione e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento dei compensi di avvocato che CP_1
liquida in € 2.697,00 oltre rimborso c.u., spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 24/09/2025
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 3387/2024, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. Parte_1 C.F._1
MALANDRINO CLAUDIA
ricorrente e
Controparte_1
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. DE
[...] P.IVA_1
MARTINO ROBERTO resistente OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1
ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente notificato il sig. Parte_1
– premesso di lavorare dal 01.07.1992 in qualità di “meccanico di officina”
[...]
di mezzi pesanti alle dipendenze dell'Azienda Municipalizzata della Nettezza Urbana del Comune di Roma – riferiva: di aver presentato all' in data 07/10/2019 CP_1
domanda di riconoscimento di malattia professionale per “Protrusioni discali colonna lombosacrale - Ernia discale”; che con provvedimento del 31/01/2020 l' CP_1
comunicava di non aver riconosciuto il rapporto causale;
che il 16/11/2022 presentava nuova domanda per la malattia “Ernia discale L5-S1”, con esito negativo anche dopo opposizione amministrativa;
che in pari data veniva presentata domanda per altra malattia professionale “Tendinopatia spalle bilaterale”, accolta con riconoscimento di un danno biologico nella misura del 7%; che contro questa valutazione, ritenuta riduttiva, proponeva infruttuosamente ricorso amministrativo.
Talchè, lo stesso adiva nei termini di legge il Tribunale del Lavoro di Tivoli chiedendo: il riconoscimento della natura tecnopatica della spondilopatia lombare e la sua ascrizione a una percentuale di danno biologico permanente pari al 12%; una più favorevole valutazione della tendinopatia a carico delle spalle rispetto a quanto già riconosciuto dall' (7%); la conseguente unificazione dei postumi con CP_1
valutazione di sintesi pari alla percentuale complessiva del 23%, con ogni consequenziale provvidenza economica del caso in termini di indennizzo in capitale o rendita vitalizia.
L' resistente si costituiva in giudizio, ribadendo la correttezza delle CP_1
proprie valutazioni e chiedendo il rigetto del ricorso. La causa veniva istruita mediante l'escussione di un teste per parte ricorrente, sig. , il quale dichiarava: “Lavoro con il ricorrente dal 2000 Testimone_1
allo stabilimento di Rocca Cencia. Sono meccanico;
facciamo lavori su mezzi pesanti, meccanica attrezzatura. Abbiamo le stesse mansioni. Noi sui camion facciamo sospensioni, motori, attrezzatura, pistoni olio pompe idrauliche ed è tutta roba che pesa. Ci sono degli strumenti per sollevare ma per posizionarle bisogna che lo facciamo noi. A volte lo facciamo da soli a volte insieme;
di solito lavoriamo in coppia.
Se facciamo le balestre le posizioniamo sotto al camion e si fa un bello sforzo;
anche per le pompe idrauliche. I pesi dai 20 ai 100 chili di peso. Nell'arco della giornata dobbiamo sollevare di continuo. A volte ci sono lavori più leggeri se si interviene su motore o turbine. L'orario di lavoro è di sei ore e mezza per quattro giorni e sei ore per due giorni. Facevamo mattina pomeriggio e notte a seconda della settimana fino
a due anni fa ora facciamo ogni cinque settimane la settimana con le notti. Utilizziamo chiavi piccole e grandi che vanno da due chili 3 circa, l'avviatore pesa molto e ha delle vibrazioni molto forti. Il sollevatore c'è e aiuta fino ad un certo punto;
operiamo sempre in coppia. Lavorano diverse squadre nell'officina contemporaneamente ma e coppie sono per lo più fisse”.
All'esito della prova testimoniale il giudice reputava opportuno avvalersi di un consulente medico legale, nominando all'uopo il Dott. incaricato del Testimone_2
compito di accertare l'origine professionale della malattia lamentata dal lavoratore e, se del caso, il danno biologico derivatone.
Sulle conclusioni di cui agli atti la causa veniva così decisa previo deposito di note ex art 127 ter c.p.c.
Nel merito, giova rilevare che in materia di infortuni sul lavoro il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_1
comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). Ai sensi dell'art. 3 l'assicurazione e' altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. Per le malattie professionali, in quanto nel titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.
Pertanto, ove la malattia professionale non sia tabellata, occorre fare riferimento alle disposizioni in materia di infortuni, le quali prevedono quali prestazioni dell'assicurazione una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66).
Per gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta ed è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Ebbene, il teste escusso ha confermato sostanzialmente le mansioni descritte dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, le quali per continuità, durata e caratteristiche, devono considerarsi idonee a determinare l'insorgenza della patologia denunciata a carico della colonna lombosacrale.
Ed invero il Dott. dopo aver visitato il periziando ed esaminata la Tes_2
documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto: che le accertate “discopatie del tratto lombo-sacrale L2-S1 con ernie discali intraforaminali L4-L5 e S5-S1 e con segni elettrofisiologici di danno radicolare cronico bilaterale” siano da considerarsi di natura professionale e che alle stesse sia conseguito un danno biologico del 4%; che la
“artrosi acromion-claveare con tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori”, già indennizzata dall' nella (contestata) percentuale del 7%, sia da valutarsi in CP_1
misura del 8%; che la valutazione del complessivo danno indennizzabile integri una menomazione dell'integrità psicofisica del 12% a decorrere dalla data di presentazione della domanda di malattia professionale per la tendinopatia delle spalle del 16/11/2022.
In merito al nesso causale, specifica il consulente quanto segue:
“L'apprezzamento del rapporto causale tra infermità in questione ed attività lavorativa svolta dall'Assicurato, alla luce delle tabelle di cui al D.M. 9 aprile 2008, non consente di ascrivere l'affezione ad alcuna delle voci contemplate. Difatti, la voce
n. 77, che prende in considerazione l'ernia discale lombare, è riferita alle
“Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci” laddove nel caso in esame rileva, invece, la occasionalità della movimentazione dei carichi, elemento accessorio e non fondante dell'attività lavorativa. Non risulta, pertanto, soddisfatto il punto b) precedentemente discusso in ordine alle malattie professionali tabellate, cosicché non è evocabile una presunzione legale d'origine in ordine alla spondilopatia dalla quale il Ricorrente è affetto.
Tuttavia, sussistono elementi di prova utili per avallare, al di fuori del sistema della lista chiusa, una dipendenza causale tra la localizzazione lombare della spondiloartrosi (in quanto malattia non tabellata) e l'attività lavorativa di meccanico autoriparatore. Difatti, con riferimento all'allegato 33 al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
e alle norme tecniche della serie ISO 11228 da questo richiamate, si osserva che, prima del divieto di movimentazione manuale di carichi, con tutta verosimiglianza il
[...]
ha sollevato e spostato oggetti di peso maggiore, conforme a quanto emerso Pt_1
in corso di escussione testimoniale nonché alle lavorazioni vietate o limitate dal medico competente (“1.1 smontaggio e rimontaggio complessivi meccanici (freni, ruote, pistoni, cinematismi, motore, assale anteriore e posteriore, cambio) - 1.14 movimentazione manuale di pezzi di ricambio e attrezzature - 1.2 sollevamento manuale, montaggio, smontaggio, revisione e regolazione di apparati oleodinamici (pompe, tubi, distributori, serbatoi, ecc..) e meccanici (freni, ruote, pistoni, cinematismi, ecc..) su mezzo e a banco – 1.3 sostituzione balestre - 1.4 sostituzione del cambio e delle frizioni e costruzione tubi oleodinamici - 2.5 cannello da taglio o per scaldare”). Orbene, secondo le indicazioni della norma UNI EN 1005-2 (tabella 1) il peso massimo sollevabile in condizioni ideali che protegge il 90% della popolazione lavorativa maschile è fino a 25 Kg, mentre non vi sono dati disponibili quando il peso
è pari o superiore a 30 Kg. Secondo le indicazioni della norma ISO 11228, il peso massimo sollevabile che protegge il 95% della popolazione maschile è fino a 25 Kg
(tabella 2), laddove in caso di pesi superiori a 25 Kg “una attenzione e un riguardo aggiuntivi devono essere posti alla formazione e all'addestramento dei soggetti [...]”
e in ogni caso “al fine di diminuire il rischio per la popolazione lavorativa, in particolare per coloro che hanno minor potenza fisica, la massa di riferimento non dovrebbe superare i 15 kg (…) Ne discende che la spondilopatia lombare dalla quale il Sig. è affetto può ritenersi realizzata nell'esercizio e a causa di una Parte_1
lavorazione tutelata dall' , poiché correlabile ai fattori di rischio CP_1
(movimentazione manuale di carichi, anche a fronte di posture incongrue) attribuibili all'attività lavorativa svolta.”.
Le conclusioni a cui è giunto l'ausiliario, adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Deve, pertanto, essere dichiarato che la patologia “discopatie del tratto lombo- sacrale L2-S1 con ernie discali intraforaminali L4-L5 e S5-S1 e con segni elettrofisiologici di danno radicolare cronico bilaterale” lamentata dall'istante ha avuto origine professionale e che dalla stessa è derivata una menomazione dell'integrità psicofisica del 4% mentre la già indennizzata “artrosi acromion-claveare con tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori” deve essere valutata in misura del
8%, con conseguente danno biologico complessivo di grado 12% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 16/11/2022, percentuale che da diritto alla corresponsione da parte dell' dell'indennizzo in capitale previsto dalle tabelle di cui al d. lgs. 23 CP_1
febbraio 2000 n. 38, detratto quanto a suo tempo già versato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
le spese di consulenza, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara che la patologia “discopatie del tratto lombo-sacrale L2-
S1 con ernie discali intraforaminali L4-L5 e S5-S1 e con segni elettrofisiologici di danno radicolare cronico bilaterale” lamentata dall'istante ha avuto origine professionale e che dalla stessa è derivata una menomazione dell'integrità psicofisica del 4% mentre la patologia “artrosi acromion-claveare con tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori” già accertata dall' deve CP_1
essere valutata in misura del 8%, con conseguente danno biologico complessivo di grado 12% a decorrere dalla domanda amministrativa del 16/11/2022;
- per l'effetto, condanna l' alla corresponsione dell'indennizzo CP_1
in capitale previsto dalle tabelle di cui al d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, detratto quanto a suo tempo già versato, oltre agli interessi legali dalla maturazione e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento dei compensi di avvocato che CP_1
liquida in € 2.697,00 oltre rimborso c.u., spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 24/09/2025
Il giudice
Roberta Mariscotti