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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/11/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CAGLIARI IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Annalisa Costanzo in funzione di Giudice
Onorario di Tribunale, sezione lavoro, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 2144/2022 r.a.c.l., promossa da:
elettivamente domiciliato in Perugia, presso lo studio dell'avvocato Parte_1
ND CC che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale agli atti
Ricorrente
CONTRO
in persona del suo Controparte_1
Presidente legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Falqui Cao e dall'avvocato Stefania Sotgia, per procura generale alle liti, elettivamente domiciliato nell'Ufficio
Legale della Sede Provinciale dell'Ente in Cagliari
Resistente
Conclusioni per parte ricorrente: come in ricorso
Conclusioni per parte convenuta: come nella memoria di costituzione
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 18 luglio 2022 CF: a Parte_1 C.F._1 proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02520229002702289 000, notificata dall' in data 12.07.2022 per il mancato pagamento di contributi Controparte_2
CP_ previdenziali per un importo complessivo pari ad euro 9.421,04, di cui agli avvisi di addebito ivi indicati:
- avviso di addebito n. 32520180001171910000, asseritamente notificato in data 18.06.2018, CP_ dell'importo pari ad euro 2.573,61 a titolo di contributi previdenziali anno 2018 e
[...]
; CP_3
- avviso di addebito n. 32520180004144569000, asseritamente notificato in data 05.12.2018, CP_ dell'importo pari ad euro 1.689,63 a titolo di contributi previdenziali anno 2018
[...] ; CP_4
- avviso di addebito n. 32520190001826529000, asseritamente notificato in data 05.07.2019, CP_ dell'importo pari ad euro 1.843,86 a titolo di contributi previdenziali anno 2019
[...]
; CP_4
- avviso di addebito n. 32520190004901185000, asseritamente notificato in data 28.11.2019, CP_ dell'importo pari ad euro 2.214,25 a titolo di contributi previdenziali anno 2019
[...]
; CP_4
- avviso di addebito n. 32520190006900786000, asseritamente notificato in data 31.12.2019, CP_ dell'importo pari ad euro 912,03 a titolo di contributi previdenziali anno 2019
[...]
; CP_4
- avviso di addebito n. 32520200000282409000, asseritamente notificato in data 12.02.2020, CP_ dell'importo pari ad euro 187,66 a titolo di contributi previdenziali anno 2020 e somme
. CP_4
Parte ricorrente sostiene non dovute le somme richieste con l'intimazione di pagamento eccependo l'inesistenza e/o nullità insanabile della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto trasmessa da un indirizzo di posta elettronica certificata non indicato nei pubblici registri INI-PEC, IPA,
REGINDE.
All'uopo osserva che la notifica dell'intimazione di pagamento gravata, effettuata a mezzo pec dall' , è tamquam non esset in quanto proveniente da un indirizzo del mittente Controparte_5 non presente nei pubblici elenchi. In particolare, l'atto impugnato risulta trasmesso dall'indirizzo PEC
t, che non risulta tra quelli indicati nei pubblici Email_1 registri. Da verifica dell'indirizzo PEC di (P.Iva ), Controparte_6 P.IVA_1 infatti, emerge che a detto Ente sono assegnati i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: da E ; da Emai_2 Email_3
E INIPEC: ;daIPA: t Email_5 Email_5
. La notifica deve quindi ritenersi giuridicamente inesistente o, comunque, insanabilmente nulla, in quanto l' , in qualità di soggetto notificante, non ha utilizzato la PEC attribuita Controparte_7 all' presente nei pubblici elenchi. Precisa che i pubblici elenchi Controparte_2 sono stati istituiti dalla legge per soddisfare le esigenze di certezza e sicurezza nelle comunicazioni
(altrimenti affidate a più o meno vaghi “elenchi pubblici” di dubbia provenienza e legittimazione) e con la funzione non solo di reperire l'indirizzo pec del destinatario, ma anche quella di consentire a quest'ultimo di verificare la PEC del mittente.
Ha, altresì, eccepito la mancata notifica degli avvisi di addebito indicati nell'atto di intimazione di pagamento opposto. Parte ricorrente ha concluso chiedendo che il Giudice voglia:
Annullare e/o dichiarare nullo e/o inesistente il provvedimento gravato ed annullare anche tutti i provvedimenti presupposti mai notificati. CP_ L' costituitosi in giudizio ha concluso chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.
Rammenta come la giurisprudenza di legittimità abbia da numerosi anni chiarito come non vi sia azione per contestare la debenza di crediti portati in ruoli non opposti tempestivamente. Peraltro, non pare che sia contestata l'astratta debenza.
Ciò posto quanto alla regolare avvenuta notifica degli Ava, contrariamente a quanto dichiarato in ricorso, gli stessi sono stati regolarmente notificati, tutti inviati e regolarmente ricevuti all'indirizzo come emerge dalle produzioni da 1 a 14, comprensive delle attestazioni di Email_6 accettazione e di consegna, in formato “.xml”. Inoltre vi sono stati vari pagamenti all'Agente della
Riscossione, per quasi ottomila euro (cfr. colonna “Riscosso” nella prod. 15) e i pagamenti di acconti costituiscono atti interruttivi della prescrizione (recentemente, richiamando anche giurisprudenza più risalente, Cass. 4365\22), e in ogni caso quasi tutti gli AVA sono stati notificati meno di cinque anni prima della intimazione di pagamento.
Evidenzia comunque come l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla consegna dei ruoli dovrà ascriversi esclusivamente a fatto e colpa dell'Agente della Riscossione e di ciò dovrà tenersi conto anche in punto di governo delle spese di lite.
La causa istruita con produzioni documentali è stata tenuta a decisione.
Parte ricorrente si è limitata ad eccepire l'inesistenza e/o nullità insanabile della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto trasmessa da un indirizzo di posta elettronica certificata non indicato nei pubblici registri INI-PEC, IPA, REGINDE.
Secondo la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione, una notifica di un atto via Pec da parte dell' non è nulla o inesistente se l'indirizzo del mittente non Controparte_2
è presente nei registri pubblici (come INI-PEC, IPA) a condizione che l'atto abbia raggiunto il suo scopo e il destinatario abbia potuto esercitare il proprio diritto di difesa senza incertezze sulla provenienza e sull'oggetto dell'atto. E' sufficiente che il mittente sia chiaramente identificabile e che l'atto sia riconducibile a lui anche se il suo indirizzo Pec non è nei registri ufficiali. (Cass. 15710/25
e Cass. 18200/25).
Per contestare efficacemente una notifica, il contribuente non può limitarsi a segnalare il vizio formale ma deve dimostrare di aver subito un pregiudizio sostanziale al proprio diritto di difesa.
Il principio ormai ribadito è che la validità della notifica si valuta anche in base al suo scopo.
Nel caso specifico è pacifico che il Sig. ha ricevuto l'atto impugnato (notifica Parte_1 del 12.07.2022 agli atti). L'atto di intimazione di pagamento risulta trasmesso dall'
[...] dall'indirizzo PEC Controparte_8
t (doc 1 parte ricorrente). Il ricorrente ha avuto la Email_1 possibilità di comprenderne il contenuto e la provenienza, pertanto, la notifica ha raggiunto il suo obiettivo. La notifica via Pec anche se proveniente da indirizzo non presente nei registri è da considerarsi valida in quanto il era in grado di identificare chiaramente l'ente mittente e il Pt_1 contenuto dell'atto tant'è che il medesimo ha proposto tempestivamente opposizione a tale intimazione di pagamento.
E' doveroso osservare innanzitutto che all'intimazione di pagamento impugnata, validamente notificata in data 12.07.2022, sono sottesi gli avvisi di addebito n. 32520180001171910000, n.
32520180004144569000, n. 32520190001826529000, n. 32520190004901185000, n.
32520190006900786000 e n. 32520200000282409000.
Questione preliminare e assorbente per decidere la presente controversia è stabilire quale sia il termine prescrizionale applicabile e se questo sia, nella fattispecie maturato.
Non resta, dunque, che stabilire se nel caso di specie debba essere applicato il termine quinquennale previsto per i crediti contributivi di previdenza e assistenza sociale di cui all'art. 3, comma 9, Legge 335/95 ovvero l'ordinario termine decennale per effetto dell'art. 2953 c.c. in conseguenza dell'effetto “cristallizzante” della pretesa creditoria contenuta nelle cartelle esattoriali non opposte nei termini, per i quali non è più possibile contestare il merito dell'opposizione.
In merito questo giudice, in adesione all'orientamento dettato dalle Sezioni Unite della Cassazione con Sentenza n. 23397/2016 del 17 novembre 2016 e con le motivazioni da questa svolte, ritiene che il termine prescrizionale applicabile sia quello quinquiennale previsto ex lege per le pretese contributive non trovando applicazione l'effetto di cui all'art. 2953 c.c..
Infatti, la mancata opposizione della cartella (che rimane atto unilaterale di parte) pur determinando una “cristallizzazione” del credito in essa portato non è comunque assimilabile al
“giudicato” di provvedimenti su cui vi sia stato un accertamento giurisdizionale, unico giudicato che CP_ consente l'applicazione dell'art. 2953 c.c, lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal
01.01.2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto.
Tutti gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata sono stati regolarmente notificati al ricorrente, tutti inviati e regolarmente ricevuti all'indirizzo Email_6
CP_ come emerge dalle produzioni (docc.7,9,10,11,12.13 comprensive delle attestazioni di accettazione e di consegna, in formato “.xml”.
Ne consegue che nessuna prescrizione è maturata, atteso che dopo la notifica degli avvisi di CP_ addebito avvenuta per tutti tra il 18.06.2018 e il 12.02.2020 e riguardanti contributi previdenziali per gli anni 2018 e 2019, la prescrizione è stata interrotta dalla notifica dell'intimazione, impugnata nella presente sede, avvenuta il 12.07.2022, nel rispetto del termine quinquennale. A nulla rileva CP_ l'eccezione dell' sull'interruzione della prescrizione per pagamenti di acconti non essendo comunque maturata la prescrizione tra la notifica degli avvisi di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento.
Ciò vale anche per le somme aggiuntive per omesso versamento dei contributi, in merito si richiama quanto affermato specificamente da Cassazione Sezioni Unite n. 5076/2015 secondo cui “ in materia previdenziale, le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse all'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali, si che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili”.
Stante quanto sopra non resta al Tribunale che rigettare l'opposizione proposta dal ricorrente e, per l'effetto, confermare gli avvisi di addebito n. 32520180001171910000, n. 32520180004144569000,
n. 32520190001826529000, n. 32520190004901185000, n. 32520190006900786000 e n.
32520200000282409000.
La novità delle questioni trattate e il consolidarsi dell'orientamento della Cassazione nelle more del processo giustificano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta l'opposizione proposta dal ricorrente avverso l'intimazione di pagamento n.
02520229002702289 000 e per l'effetto: conferma gli avvisi di addebito n. 32520180001171910000, n. 32520180004144569000, n.
32520190001826529000, n. 32520190004901185000, n. 32520190006900786000 e n.
32520200000282409000;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
- Così deciso in Cagliari, 21.11.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Annalisa Costanzo