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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 9353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9353 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 19645/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difensori conformemente al decreto che disponeva la trattazione del procedimento secondo le modalità fissate dall'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 19645/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.ta in Napoli (NA), alla Via Parte_1 C.F._1
Duomo n. 326, presso lo studio degli Avv.ti VILLANI DAVIDE (c.f.: C.F._2
e RA IM (c.f.: dai quali è rappr.ta e difesa in virtù C.F._3
di procura in atti.
- Appellante
E
(c.f.: e Controparte_1 P.IVA_1
partita iva ), rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dagli avv.ti P.IVA_2
IK IL ( ) e NE AA (C.F. ), C.F._4 C.F._5
ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. DARIO MARTORANO, Via
Monteoliveto 5, Napoli (NA).
- Appellata
NONCHE'
(c.f.: , in persona del Controparte_2 P.IVA_3
l.r.p.t., con sede legale in Bolzano (BZ), alla Via Innsbruck, n. 3.
- Appellata contumace
1
OGGETTO: Appello a sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 16173/2024 emessa in data 5 luglio 2024 dall'Ufficio del
Giudice di Pace di Napoli, VIII Sezione Civile, in persona del Dott. Renato Codella, a definizione del procedimento recante n. 4863/2023 R.G., con cui veniva rigettata la domanda di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 7 giugno 2019, alle ore 8:55 circa.
Secondo parte attrice, nella predetta data il motoveicolo Honda SH 125 cc, targato EH 88833, di cui la sig.ra era proprietaria, mentre era rego- Parte_1
larmente parcheggiato in Napoli (NA), alla Via Catone, all'altezza del civico n. 190, veniva urtato dall'autoveicolo Toyota Yaris, targato FR529DD, di proprietà, al mo- mento del sinistro, della società ed avrebbe subito danni Controparte_2
meccanici e alla carrozzeria, quantificati nella misura di € 2.386,54.
Il giudice di prime cure rigettava la domanda proposta dall'attrice, accogliendo
l'eccezione di inammissibilità della prova testimoniale del teste , figlio Tes_1
dell'attrice, sollevata dalla convenuta, quale unica fonte di prova raccolta nel corso dell'istruzione, e correlata alla mancata individuazione dello stesso nella lettera di messa in mora inoltrata alla compagnia di assicurazione;
ha, in ogni caso, evidenziato come tale lacuna incidesse sulla valutazione di attendibilità del teste, minata anche dalla circostanza, negata dal teste, afferente a precedenti testimonianze rese, emer- gente dalle risultanze della Banca dati IVASS depositata da controparte
L'appellante lamenta l'erroneità della statuizione sia in ragione della presenza del nominativo del teste nella lettera di messa in mora, sia, ancora, in ragione della correlazione dell'invocata inammissibilità di un'espressa richiesta di integrazione proveniente dalla compagnia volta a sollecitare l'indicazione dei testimoni. Ha, infine, contestato la circostanza afferente a precedenti testimonianze.
Costituitasi in giudizio, l' ha impugnato le doglianze proposte Controparte_1
da parte attrice, ed ha ribadito la correttezza della sentenza emessa dal giudice di
2
prime cure, ritenendo in via preliminare l'appello inammissibile in violazione dell'art. 345 c.p.c.
Ha ribadito poi la carenza totale di prova del fatto storico, in assenza di qualsi- voglia ulteriore elemento probatorio (es: modulo CAI sottoscritto, intervento o verba- li di autorità, ecc).
Infine, ha ritenuto non provata la sussistenza del nesso causale tra la dinamica riferita ed i danni riportati dal veicolo, ed ha evidenziato che il motociclo attoreo presentava inoltre diverse ricorrenze pregresse, in particolare, ben due, verificatesi rispettivamente in data 9.6.17 ed in data 19.2.17, a seguito delle quali riportava dan- ni. Pertanto, l'appellata ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
Pur ritualmente evocate in giudizio, la ha omesso di Controparte_2
costituirsi.
Nel corso del giudizio questo Giudice ha provveduto a formulare, con apposita ordinanza, proposta transattiva ex art.185 bis c.p.c., accettata da parte appellante e rifiutata da parte appellata;
tale proposta, tuttavia, veniva strutturata senza adegua- tamente ponderare i dati relativi alla circolazione del motoveicolo asseritamente danneggiato, quali emergenti dal certificato PRA presente nella produzione di parte di primo grado e di cui si dirà in parte motiva.
Con ordinanza dell'11.06.2025, la causa veniva rinviata all'udienza del
6.10.2025, per la verifica dell'esito della proposta transattiva formulata o, in mancan- za, per la decisione della causa.
********
In via preliminare l'atto di appello deve considerarsi ammissibile in quanto suf- ficientemente specifico.
L'impugnazione si concentra sull'affermazione del Giudice di Pace relativa alla inattendibilità del teste . Più precisamente, l'impugnata sentenza ha af- Tes_1
fermato che: “Relativamente all'an debeatur rileva il Giudicante che l'unica fonte di prova raccolta nel corso dell'istruzione è costituita dalla deposizione resa da Tes_1
, figlio dell'attrice (…). Si osserva che il teste escusso, diversamente da quanto
[...]
dichiarato in udienza, aveva già reso testimonianza in tre precedenti giudizi come
3
risulta dalle risultanze IVASS prodotte dalla Tale evidente contrasto Controparte_1
rende inattendibile l'intera deposizione resa con la conseguenza che la domanda deve essere rigettata in quanto sfornita di prova”.
Nel corso dell'udienza celebrata in data 29 marzo 2023, infatti, a domanda po- sta dal Giudice di primo grado circa eventuali precedenti dichiarazioni rese dal testi- mone dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace, il sig. dichiarava di aver te- Tes_1
stimoniato una sola volta davanti a questo ufficio 7 anni fa;
nondimeno, la CP_3
ha allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta le “Risultanze
[...]
IVASS”, secondo cui il sig. avrebbe già reso in precedenza tre testimo- Tes_1
nianze tra l'anno 2017 e l'anno 2019.
Ritiene questo Giudice che l'appello non può in ogni caso trovare accoglimento atteso che, quand'anche si volesse ritenere come provato il fatto storico, la domanda risarcitoria non potrebbe essere accolta per difetto assoluto di prova del danno subito.
In via preliminare, va osservato in diritto che nel nostro ordinamento il risarci- mento del danno ha la funzione di reintegrare il patrimonio del leso nelle condizioni anteriori alla consumazione dell'illecito, sia esso aquiliano o contrattuale.
Questa finalità viene conseguita di regola mediante l'attribuzione di un equiva- lente pecuniario, tale da riportare il soggetto leso alla condizione in cui si trovava nell'istante anteriore alla verificazione dell'illecito.
Per danno si intende il pregiudizio economico che si riflette in un'effettiva di- minuzione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore/danneggiato ed il valore che presenterebbe, se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta o se il fatto dannoso non si fosse verificato.
Il danno in sé, dunque, non corrisponde con la distruzione di una cosa o la per- dita di utilità o godimento, ma con la diversa situazione patrimoniale in cui il soggetto danneggiato si sarebbe trovato se il fatto illecito non si fosse mai verificato.
Il patrimonio non va valutato dal punto di vista giuridico, come complesso di diritti valutabili in denaro spettanti ad un soggetto, bensì sul piano meramente eco-
4
nomico, cioè come complesso di beni o di utilità.
Ebbene, l'attrice non ha agito al fine di ottenere il rimborso delle spese da lei sostenute al fine di riparare il veicolo danneggiato, ma ha chiesto il pagamento della somma di denaro necessaria a compiere dette riparazioni, somma quantificata in citazione, richiamata nel giudizio di appello e correlata al preventivo di spesa allega- to in atti.
La domanda, dunque, presuppone che la danneggiata sosterrà le dette spese in futuro, al fine di eliminare le conseguenze dei danni, ma una simile presupposizio- ne richiede che il proprietario del mezzo danneggiato resti tale.
In caso contrario, la domanda ha ad oggetto una spesa che non verrà mai so- stenuta e che per tale motivo non integra un danno nel senso in precedenza indicato
(Trib. Napoli, Sez. X, 15 novembre 2018, n. 9871 – est. Forziati).
Non vale in senso contrario il richiamo all'ordinanza n. 5159 del 17/2/2023 re- sa dalla Suprema Corte di Cassazione, in quanto relativa a fattispecie di autoveicolo che, sebbene non ancora riparato, non era stato venduto e che la parte non aveva in animo di vendere, come si evince chiaramente dalla lettura del provvedimento.
Conforme ai principi sopra affermati è anche la sentenza resa dal Tribunale di
Roma Sez. XIII in data 20/01/2005 (GU dottor Marco Rossetti) secondo cui, laddove non risulti né allegata né provata la riparazione del veicolo ed emerga, altresì,
l'alienazione del veicolo “secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, il danno risarcibile non è pari al costo delle riparazioni (che non sono state eseguite e, in conseguenza della vendita del mezzo, non potranno più esserlo in futu- ro), ma è pari alla differenza tra il prezzo che si sarebbe potuto ricavare dalla vendita, se il veicolo fosse stato integro, ed il minor prezzo che si è dovuto accettare. In questa differenza, il sottraendo va determinato in base alla media delle stime pubblicate nelle apposite riviste specializzate, a meno che il danneggiato non provi il valore supe- riore alla media del proprio veicolo, in considerazione delle ottime condizioni di manu- tenzione (Giudice di pace Casamassima, 06-02-1998, in Arch. circolaz., 1998, 362;
Giudice di pace Torino, 10-10-1997, in Arch. circolaz., 1998, 65; Giudice di pace Roma,
06-06-1997, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1997, 885; Trib. Forlì, 09-03-1994, in Arch.
5
circolaz., 1994, 1073; Pret. Torino, 02-02-1993, in Assicurazioni, 1993, II, 2, 164; Pret.
Milano, 12-12-1991, in Resp. civ., 1992, 832; Trib. Teramo, 29-05-1997, in
P.Q.M.
,
1997, fasc. 2, 39)”.
Ebbene, nel corso del giudizio, l'attrice non ha mai allegato di aver riparato il motoveicolo né vi sono prove in atti dell'avvenuta riparazione, atteso che la richiesta di risarcimento danni si fonda soltanto su di un preventivo di spesa della concessiona- ria Honda.
È significativo, inoltre, ricostruire quanto emergente dal certificato PRA allega- to dall'appellante e relativa al proprio motoveicolo:
a) il motoveicolo è stato acquistato dalla signora in data 3 giu- Parte_1
gno 2019 (4 giorni prima del presunto sinistro) per il prezzo dichiarato di euro 900,00;
b) in data 24 giugno 2019 (dopo appena 21 giorni dall'acquisto) Parte_1
ha alienato il proprio motoveicolo al signor per un prezzo Parte_2
(euro 1.500,00) finanche significativamente superiore a quello di acquisto;
c) in data 16 luglio 2019 (ovvero 22 giorni dopo l'acquisto) ha Parte_2
ulteriormente rivenduto il motociclo alla signora per un Parte_3
corrispettivo ulteriormente incrementato (euro 2.200,00).
Alla luce di quanto evidenziato, appare incontroverso e documentato che l'appellante chiede il riconoscimento di spese di riparazione che non potrà più so- stenere per aver alienato, ad un prezzo superiore a quello di acquisto, il veicolo a distanza di pochi giorni dal sinistro ed in difetto di prova della riparazione.
Non essendo ipotizzabile alcuna spesa (futura) a carico della e man- Parte_1
cando alcuna spesa di riduzione in pristino già sostenuta, non può dirsi esistente il danno di cui si chiede il ristoro, per cui la domanda di risarcimento deve essere riget- tata.
In altri termini, non può essere concesso il risarcimento in forma specifica, quale è la condanna al pagamento delle spese di riparazione (Cass. Civ., 4 marzo
1998, n. 2402), perché il danneggiato non può più procedere all'eliminazione in natu- ra dei danni riportati dallo scooter.
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L'attrice, peraltro, non ha nemmeno allegato e provato di aver ceduto il bene ad un prezzo inferiore, per cui non è possibile stabilire se esso sia stato o meno
“svenduto”; anzi i dati emergenti dal certificato PRA testimoniano, come detto, la rivendita a distanza di pochi giorni dall'acquisto ad un prezzo quasi doppio rispetto a quello di acquisto.
Va, inoltre, evidenziato come, da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione, con la pronunzia n. 7012 del 2023, ha affrontato l'ipotesi di alienazione dell'autovettura incidentata in assenza di riparazione ad un valore superiore a quello di mercato, ipotesi obiettivamente sovrapponibile a quella in oggetto; la Corte, nel confermare il rigetto della domanda risarcitoria adottato dal giudice di merito, ha affermato la piena validità del “criterio differenziale per stimare una perdita: serve il confronto tra la situazione patrimoniale anteriore al fatto del danneggiante e quella successiva: se il patrimonio ha un valore complessivo minore, v'è danno. Qualora il ricorrente avesse dovuto vendere la vettura ad un valore inferiore a quello precedente il fatto illecito, per causa del danneggiamento, per l'appunto, allora il danneggiamento avrebbe influito sul valore del bene, determinandone un ricavato minore: infine, il valore com- plessivo del patrimonio dopo l'illecito darebbe stato inferiore a quello precedente (ad esempio, la vettura valeva 5 ed è stata venduta a causa del danno riportato). Tutta- via, il ricorrente non ha dimostrato che il danno subito dal veicolo (circa 1500 euro) ha inciso sul prezzo di rivendita, ed anzi, risulterebbe il contrario, posto che il valore della vettura era stato stimato in 1000 euro, ed invece l'automobile è stata rivenduta a
2000. Il che significa, che allo stato degli atti, il danno dovuto all'incidente non ha influito sulla vendita e dunque non ha costituito un pregiudizio per il proprietario.
Questa conclusione vale sia che, come è accertato dal giudice di merito, e non suffi- cientemente smentito dal ricorrente, la vettura sia stata riparata, poiché il valore della vendita ha annullato il costo della riparazione;
sia qualora non sia stata effet- tuata alcuna riparazione, per una ovvia ed analoga ragione”.
Inoltre, non appare superfluo evidenziare come i dati emergenti dalla Certifi- cazione PRA relativi alla circolazione del bene danneggiato, come sopra riportati con i relativi valori di vendita, vanno ad ulteriormente e significativamente minare
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l'attendibilità del teste escusso, già compromessa non solo da quanto evidenziato dal
Giudice di prime cure in sentenza (fatto salvo l'erroneo riferimento all'assenza del nominativo nella lettera di messa in mora), ma anche dagli ulteriori plurimi indici segnalati dall'appellata compagnia in comparsa di costituzione, cui è sufficiente fare rinvio.
Le considerazioni di cui sopra impongono la conferma della statuizione di riget- to resa dal Giudice di prime cure nella sentenza n. 16173/2024 emessa in data 5 luglio
2024, per difetto di prova del danno di cui si è chiesto il risarcimento.
Le spese di lite relative al giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dello scaglio- ne tariffario corrispondente al valore della controversia ed all'attività difensiva svol- ta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara la contumacia dell'appellata Controparte_2
➢ rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
16173/2024 emessa in data 5.07.2024 dal Giudice di Pace di Napoli;
➢ condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellata Parte_1
che si liquidano in Controparte_1
euro 1.800,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
➢ ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante , di un ulte- Parte_1
riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Napoli il 17 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difensori conformemente al decreto che disponeva la trattazione del procedimento secondo le modalità fissate dall'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 19645/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.ta in Napoli (NA), alla Via Parte_1 C.F._1
Duomo n. 326, presso lo studio degli Avv.ti VILLANI DAVIDE (c.f.: C.F._2
e RA IM (c.f.: dai quali è rappr.ta e difesa in virtù C.F._3
di procura in atti.
- Appellante
E
(c.f.: e Controparte_1 P.IVA_1
partita iva ), rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dagli avv.ti P.IVA_2
IK IL ( ) e NE AA (C.F. ), C.F._4 C.F._5
ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. DARIO MARTORANO, Via
Monteoliveto 5, Napoli (NA).
- Appellata
NONCHE'
(c.f.: , in persona del Controparte_2 P.IVA_3
l.r.p.t., con sede legale in Bolzano (BZ), alla Via Innsbruck, n. 3.
- Appellata contumace
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OGGETTO: Appello a sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 16173/2024 emessa in data 5 luglio 2024 dall'Ufficio del
Giudice di Pace di Napoli, VIII Sezione Civile, in persona del Dott. Renato Codella, a definizione del procedimento recante n. 4863/2023 R.G., con cui veniva rigettata la domanda di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 7 giugno 2019, alle ore 8:55 circa.
Secondo parte attrice, nella predetta data il motoveicolo Honda SH 125 cc, targato EH 88833, di cui la sig.ra era proprietaria, mentre era rego- Parte_1
larmente parcheggiato in Napoli (NA), alla Via Catone, all'altezza del civico n. 190, veniva urtato dall'autoveicolo Toyota Yaris, targato FR529DD, di proprietà, al mo- mento del sinistro, della società ed avrebbe subito danni Controparte_2
meccanici e alla carrozzeria, quantificati nella misura di € 2.386,54.
Il giudice di prime cure rigettava la domanda proposta dall'attrice, accogliendo
l'eccezione di inammissibilità della prova testimoniale del teste , figlio Tes_1
dell'attrice, sollevata dalla convenuta, quale unica fonte di prova raccolta nel corso dell'istruzione, e correlata alla mancata individuazione dello stesso nella lettera di messa in mora inoltrata alla compagnia di assicurazione;
ha, in ogni caso, evidenziato come tale lacuna incidesse sulla valutazione di attendibilità del teste, minata anche dalla circostanza, negata dal teste, afferente a precedenti testimonianze rese, emer- gente dalle risultanze della Banca dati IVASS depositata da controparte
L'appellante lamenta l'erroneità della statuizione sia in ragione della presenza del nominativo del teste nella lettera di messa in mora, sia, ancora, in ragione della correlazione dell'invocata inammissibilità di un'espressa richiesta di integrazione proveniente dalla compagnia volta a sollecitare l'indicazione dei testimoni. Ha, infine, contestato la circostanza afferente a precedenti testimonianze.
Costituitasi in giudizio, l' ha impugnato le doglianze proposte Controparte_1
da parte attrice, ed ha ribadito la correttezza della sentenza emessa dal giudice di
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prime cure, ritenendo in via preliminare l'appello inammissibile in violazione dell'art. 345 c.p.c.
Ha ribadito poi la carenza totale di prova del fatto storico, in assenza di qualsi- voglia ulteriore elemento probatorio (es: modulo CAI sottoscritto, intervento o verba- li di autorità, ecc).
Infine, ha ritenuto non provata la sussistenza del nesso causale tra la dinamica riferita ed i danni riportati dal veicolo, ed ha evidenziato che il motociclo attoreo presentava inoltre diverse ricorrenze pregresse, in particolare, ben due, verificatesi rispettivamente in data 9.6.17 ed in data 19.2.17, a seguito delle quali riportava dan- ni. Pertanto, l'appellata ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
Pur ritualmente evocate in giudizio, la ha omesso di Controparte_2
costituirsi.
Nel corso del giudizio questo Giudice ha provveduto a formulare, con apposita ordinanza, proposta transattiva ex art.185 bis c.p.c., accettata da parte appellante e rifiutata da parte appellata;
tale proposta, tuttavia, veniva strutturata senza adegua- tamente ponderare i dati relativi alla circolazione del motoveicolo asseritamente danneggiato, quali emergenti dal certificato PRA presente nella produzione di parte di primo grado e di cui si dirà in parte motiva.
Con ordinanza dell'11.06.2025, la causa veniva rinviata all'udienza del
6.10.2025, per la verifica dell'esito della proposta transattiva formulata o, in mancan- za, per la decisione della causa.
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In via preliminare l'atto di appello deve considerarsi ammissibile in quanto suf- ficientemente specifico.
L'impugnazione si concentra sull'affermazione del Giudice di Pace relativa alla inattendibilità del teste . Più precisamente, l'impugnata sentenza ha af- Tes_1
fermato che: “Relativamente all'an debeatur rileva il Giudicante che l'unica fonte di prova raccolta nel corso dell'istruzione è costituita dalla deposizione resa da Tes_1
, figlio dell'attrice (…). Si osserva che il teste escusso, diversamente da quanto
[...]
dichiarato in udienza, aveva già reso testimonianza in tre precedenti giudizi come
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risulta dalle risultanze IVASS prodotte dalla Tale evidente contrasto Controparte_1
rende inattendibile l'intera deposizione resa con la conseguenza che la domanda deve essere rigettata in quanto sfornita di prova”.
Nel corso dell'udienza celebrata in data 29 marzo 2023, infatti, a domanda po- sta dal Giudice di primo grado circa eventuali precedenti dichiarazioni rese dal testi- mone dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace, il sig. dichiarava di aver te- Tes_1
stimoniato una sola volta davanti a questo ufficio 7 anni fa;
nondimeno, la CP_3
ha allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta le “Risultanze
[...]
IVASS”, secondo cui il sig. avrebbe già reso in precedenza tre testimo- Tes_1
nianze tra l'anno 2017 e l'anno 2019.
Ritiene questo Giudice che l'appello non può in ogni caso trovare accoglimento atteso che, quand'anche si volesse ritenere come provato il fatto storico, la domanda risarcitoria non potrebbe essere accolta per difetto assoluto di prova del danno subito.
In via preliminare, va osservato in diritto che nel nostro ordinamento il risarci- mento del danno ha la funzione di reintegrare il patrimonio del leso nelle condizioni anteriori alla consumazione dell'illecito, sia esso aquiliano o contrattuale.
Questa finalità viene conseguita di regola mediante l'attribuzione di un equiva- lente pecuniario, tale da riportare il soggetto leso alla condizione in cui si trovava nell'istante anteriore alla verificazione dell'illecito.
Per danno si intende il pregiudizio economico che si riflette in un'effettiva di- minuzione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore/danneggiato ed il valore che presenterebbe, se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta o se il fatto dannoso non si fosse verificato.
Il danno in sé, dunque, non corrisponde con la distruzione di una cosa o la per- dita di utilità o godimento, ma con la diversa situazione patrimoniale in cui il soggetto danneggiato si sarebbe trovato se il fatto illecito non si fosse mai verificato.
Il patrimonio non va valutato dal punto di vista giuridico, come complesso di diritti valutabili in denaro spettanti ad un soggetto, bensì sul piano meramente eco-
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nomico, cioè come complesso di beni o di utilità.
Ebbene, l'attrice non ha agito al fine di ottenere il rimborso delle spese da lei sostenute al fine di riparare il veicolo danneggiato, ma ha chiesto il pagamento della somma di denaro necessaria a compiere dette riparazioni, somma quantificata in citazione, richiamata nel giudizio di appello e correlata al preventivo di spesa allega- to in atti.
La domanda, dunque, presuppone che la danneggiata sosterrà le dette spese in futuro, al fine di eliminare le conseguenze dei danni, ma una simile presupposizio- ne richiede che il proprietario del mezzo danneggiato resti tale.
In caso contrario, la domanda ha ad oggetto una spesa che non verrà mai so- stenuta e che per tale motivo non integra un danno nel senso in precedenza indicato
(Trib. Napoli, Sez. X, 15 novembre 2018, n. 9871 – est. Forziati).
Non vale in senso contrario il richiamo all'ordinanza n. 5159 del 17/2/2023 re- sa dalla Suprema Corte di Cassazione, in quanto relativa a fattispecie di autoveicolo che, sebbene non ancora riparato, non era stato venduto e che la parte non aveva in animo di vendere, come si evince chiaramente dalla lettura del provvedimento.
Conforme ai principi sopra affermati è anche la sentenza resa dal Tribunale di
Roma Sez. XIII in data 20/01/2005 (GU dottor Marco Rossetti) secondo cui, laddove non risulti né allegata né provata la riparazione del veicolo ed emerga, altresì,
l'alienazione del veicolo “secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, il danno risarcibile non è pari al costo delle riparazioni (che non sono state eseguite e, in conseguenza della vendita del mezzo, non potranno più esserlo in futu- ro), ma è pari alla differenza tra il prezzo che si sarebbe potuto ricavare dalla vendita, se il veicolo fosse stato integro, ed il minor prezzo che si è dovuto accettare. In questa differenza, il sottraendo va determinato in base alla media delle stime pubblicate nelle apposite riviste specializzate, a meno che il danneggiato non provi il valore supe- riore alla media del proprio veicolo, in considerazione delle ottime condizioni di manu- tenzione (Giudice di pace Casamassima, 06-02-1998, in Arch. circolaz., 1998, 362;
Giudice di pace Torino, 10-10-1997, in Arch. circolaz., 1998, 65; Giudice di pace Roma,
06-06-1997, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1997, 885; Trib. Forlì, 09-03-1994, in Arch.
5
circolaz., 1994, 1073; Pret. Torino, 02-02-1993, in Assicurazioni, 1993, II, 2, 164; Pret.
Milano, 12-12-1991, in Resp. civ., 1992, 832; Trib. Teramo, 29-05-1997, in
P.Q.M.
,
1997, fasc. 2, 39)”.
Ebbene, nel corso del giudizio, l'attrice non ha mai allegato di aver riparato il motoveicolo né vi sono prove in atti dell'avvenuta riparazione, atteso che la richiesta di risarcimento danni si fonda soltanto su di un preventivo di spesa della concessiona- ria Honda.
È significativo, inoltre, ricostruire quanto emergente dal certificato PRA allega- to dall'appellante e relativa al proprio motoveicolo:
a) il motoveicolo è stato acquistato dalla signora in data 3 giu- Parte_1
gno 2019 (4 giorni prima del presunto sinistro) per il prezzo dichiarato di euro 900,00;
b) in data 24 giugno 2019 (dopo appena 21 giorni dall'acquisto) Parte_1
ha alienato il proprio motoveicolo al signor per un prezzo Parte_2
(euro 1.500,00) finanche significativamente superiore a quello di acquisto;
c) in data 16 luglio 2019 (ovvero 22 giorni dopo l'acquisto) ha Parte_2
ulteriormente rivenduto il motociclo alla signora per un Parte_3
corrispettivo ulteriormente incrementato (euro 2.200,00).
Alla luce di quanto evidenziato, appare incontroverso e documentato che l'appellante chiede il riconoscimento di spese di riparazione che non potrà più so- stenere per aver alienato, ad un prezzo superiore a quello di acquisto, il veicolo a distanza di pochi giorni dal sinistro ed in difetto di prova della riparazione.
Non essendo ipotizzabile alcuna spesa (futura) a carico della e man- Parte_1
cando alcuna spesa di riduzione in pristino già sostenuta, non può dirsi esistente il danno di cui si chiede il ristoro, per cui la domanda di risarcimento deve essere riget- tata.
In altri termini, non può essere concesso il risarcimento in forma specifica, quale è la condanna al pagamento delle spese di riparazione (Cass. Civ., 4 marzo
1998, n. 2402), perché il danneggiato non può più procedere all'eliminazione in natu- ra dei danni riportati dallo scooter.
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L'attrice, peraltro, non ha nemmeno allegato e provato di aver ceduto il bene ad un prezzo inferiore, per cui non è possibile stabilire se esso sia stato o meno
“svenduto”; anzi i dati emergenti dal certificato PRA testimoniano, come detto, la rivendita a distanza di pochi giorni dall'acquisto ad un prezzo quasi doppio rispetto a quello di acquisto.
Va, inoltre, evidenziato come, da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione, con la pronunzia n. 7012 del 2023, ha affrontato l'ipotesi di alienazione dell'autovettura incidentata in assenza di riparazione ad un valore superiore a quello di mercato, ipotesi obiettivamente sovrapponibile a quella in oggetto; la Corte, nel confermare il rigetto della domanda risarcitoria adottato dal giudice di merito, ha affermato la piena validità del “criterio differenziale per stimare una perdita: serve il confronto tra la situazione patrimoniale anteriore al fatto del danneggiante e quella successiva: se il patrimonio ha un valore complessivo minore, v'è danno. Qualora il ricorrente avesse dovuto vendere la vettura ad un valore inferiore a quello precedente il fatto illecito, per causa del danneggiamento, per l'appunto, allora il danneggiamento avrebbe influito sul valore del bene, determinandone un ricavato minore: infine, il valore com- plessivo del patrimonio dopo l'illecito darebbe stato inferiore a quello precedente (ad esempio, la vettura valeva 5 ed è stata venduta a causa del danno riportato). Tutta- via, il ricorrente non ha dimostrato che il danno subito dal veicolo (circa 1500 euro) ha inciso sul prezzo di rivendita, ed anzi, risulterebbe il contrario, posto che il valore della vettura era stato stimato in 1000 euro, ed invece l'automobile è stata rivenduta a
2000. Il che significa, che allo stato degli atti, il danno dovuto all'incidente non ha influito sulla vendita e dunque non ha costituito un pregiudizio per il proprietario.
Questa conclusione vale sia che, come è accertato dal giudice di merito, e non suffi- cientemente smentito dal ricorrente, la vettura sia stata riparata, poiché il valore della vendita ha annullato il costo della riparazione;
sia qualora non sia stata effet- tuata alcuna riparazione, per una ovvia ed analoga ragione”.
Inoltre, non appare superfluo evidenziare come i dati emergenti dalla Certifi- cazione PRA relativi alla circolazione del bene danneggiato, come sopra riportati con i relativi valori di vendita, vanno ad ulteriormente e significativamente minare
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l'attendibilità del teste escusso, già compromessa non solo da quanto evidenziato dal
Giudice di prime cure in sentenza (fatto salvo l'erroneo riferimento all'assenza del nominativo nella lettera di messa in mora), ma anche dagli ulteriori plurimi indici segnalati dall'appellata compagnia in comparsa di costituzione, cui è sufficiente fare rinvio.
Le considerazioni di cui sopra impongono la conferma della statuizione di riget- to resa dal Giudice di prime cure nella sentenza n. 16173/2024 emessa in data 5 luglio
2024, per difetto di prova del danno di cui si è chiesto il risarcimento.
Le spese di lite relative al giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dello scaglio- ne tariffario corrispondente al valore della controversia ed all'attività difensiva svol- ta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara la contumacia dell'appellata Controparte_2
➢ rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
16173/2024 emessa in data 5.07.2024 dal Giudice di Pace di Napoli;
➢ condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellata Parte_1
che si liquidano in Controparte_1
euro 1.800,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
➢ ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante , di un ulte- Parte_1
riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Napoli il 17 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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