Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 29/07/2025, n. 2790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2790 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02790/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00597/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 597 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Maria Crippa, con domicilio eletto presso il suo studio in Missaglia, via Garibaldi n. 29;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Lecco prot. usc. n. 0000560 del 13.01.2023, notificato il successivo 18 gennaio 2023, con cui è stato disposto il respingimento della richiesta di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia presentata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, essendo intenzionato ad intraprendere l’attività venatoria presentava, in data 13 giugno 2022, alla Questura di Lecco, un’istanza volta ad ottenere il rilascio di licenza di porto di fucile per uso caccia.
2. Con nota prot. n. 16571/2022 del 10 ottobre 2022, la Questura di Lecco – Divisione Polizia Amministrativa e Sociale Ufficio Armi ed Esplosivi - notiziava l’istante dell’avvio del procedimento e rappresentava, altresì, la sussistenza di circostanze ostative all’accoglimento. Specificamente, rilevava la sussistenza di molteplici precedenti penali in capo all’istante, di per sé idonei, a detta dell’Amministrazione, a sostenere un giudizio prognostico di inaffidabilità di cui all’art. 43 del TULPS, concedendogli un termine di 10 giorni per eventuali memorie difensive.
A fondamento di quanto sopra venivano indicate le seguenti vicende penali a carico del -OMISSIS-:
1) 05 febbraio 1993 furto in concorso – sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del G.I.P. Pretura di Lecco irrevocabile il 12.07.1993;
2) 28 aprile 1994 furto in concorso – sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del G.I.P. Pretura di Lecco irrevocabile il 18.03.1996;
3) 09 aprile 1994 destinatario di provvedimento di Divieto di ritorno nel Comune di Casatenovo della durata di 36 mesi emesso dal Questore di Como;
4) 20 gennaio 1997 decreto del G.I.P. della Pretura di Milano esecutivo il 17.03.1997 per guida in stato di ebbrezza, commesso l’08.12.1996;
5) 13 giugno 2017 segnalato dalla Stazione Carabinieri di Casatenovo per lesioni aggravate.
3. Nel termine prescritto, il sig. -OMISSIS- depositava un’articolata memoria scritta nella quale, al fine di confutare le argomentazioni della Questura, rappresentava i seguenti argomenti a sostegno della propria istanza:
a) l’intervenuta riabilitazione, concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano con provvedimento n. 104017/2022, in merito alle due sentenze di condanna per furto in concorso di cui ai precedenti nn. 1) e 2), risalenti a quasi trenta anni fa e peraltro commessi dall’istante in giovanissima età ed in conseguenza del suo stato di tossicodipendenza;
b) l’intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato del procedimento penale n. -OMISSIS- RGNR aperto a suo carico dalla Procura della Repubblica di Lecco per lesioni aggravate, disposta con decreto del G.I.P. del 21.09.2017.
3. Nonostante ciò, il Questore di Lecco respingeva integralmente l’istanza del -OMISSIS- con il decreto prot. n. 0000560 del 13.01.2023, sui presupposti per cui:
- le memorie difensive erano ritenute “non idonee a mutare il convincimento espresso con la comunicazione di avvio del procedimento” (“TENUTO CONTO”);
- “la finalità preventiva dei provvedimenti concernenti le armi” giustificava che per “l’adozione degli stessi non è richiesto un comprovato abuso ma è sufficiente un’erosione anche minima di affidabilità” (“CONSIDERATA”);
- infine, la titolarità del porto d’armi presupponeva che il richiedente fosse persona esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo e nei confronti della quale esistesse la completa sicurezza circa il corretto uso delle armi e, quindi, le autorizzazioni di polizie in materia di armi potevano essere negate a chi non poteva provare la sua buona condotta e non dava affidamento di non abusare delle armi (“POSTO”).
4. Da qui la proposizione del ricorso in epigrafe per mezzo del quale il sig. -OMISSIS- chiedeva a questo T.A.R. di disporre l’annullamento del citato decreto del Questore della Provincia di Lecco del 13 gennaio 2023, affidandosi ad un’unica censura rubricata “ DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO NONCHE’ CARENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA SUA ADOZIONE, VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 11 E 43 DEL T.U.L.P.S. ”.
5. Resisteva in giudizio l’Amministrazione statale, per mezzo della Difesa erariale, deducendo l’integrale infondatezza del gravame.
6. Giunta, infine, l’udienza pubblica del 25 giugno 2026, all’esito della discussione tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Con l’unico motivo di ricorso il sig. -OMISSIS- contesta la legittimità del diniego questorile in quanto sprovvisto di adeguata istruttoria e un conseguente idoneo corredo motivazionale sul giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi anche alla luce del contenuto della memoria procedimentale depositata a seguito della comunicazione ex art. 10 bis della l. n. 241/1990.
Segnatamente, ad avviso del ricorrente, il decreto gravato fornirebbe una scarna e quanto mai generica - valevole per qualunque rigetto - motivazione del diniego opposto, limitandosi a riportare pedissequamente le considerazioni già richiamate nella precedente comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, senza prendere alcuna posizione in ordine al contenuto dell’ordinanza di riabilitazione del 2022 e alla circostanza dell’archiviazione del procedimento penale a suo di cui al n. n. -OMISSIS- RGNR.
8. Ebbene, il motivo è fondato per le seguenti ragioni.
9. Occorre ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, “Secondo la consolidata giurisprudenza della Sezione, “il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un’eccezione al normale divieto, potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività: il giudizio che compie l’autorità di pubblica sicurezza è conseguentemente connotato da ampia discrezionalità, sindacabile solo a fronte di vizi che afferiscano all’abnormità, alla palese contraddittorietà, all’irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, al travisamento dei fatti” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 26 giugno 2019, n. 4403; 25 marzo 2019, n. 1972; 20 novembre 2018, n. 6558; 7 giugno 2018, n. 3435).
Nondimeno, il giudizio prognostico deve essere effettuato sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie, al fine di verificare il potenziale pericolo rappresentato dalla possibilità di utilizzo delle armi possedute, e deve estrinsecarsi in una congrua motivazione, che consenta in sede giurisdizionale di verificare la sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 10 ottobre 2014, n. 5039 e 31 marzo 2014, n. 1521; nello stesso senso, Sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2576).
La necessità che della verifica trova, inoltre, conferma nell’attuale contenuto dell’art. 43, comma 2 del TULPS, di recente modificato per opera dell’articolo 3, comma 1, lettera e), D.lgs. 10 agosto 2018, n. 104, il quale postula che, anche in presenza di una condanna per i reati ostativi di cui al primo comma del citato art. 43, "la licenza può essere ricusata" qualora sia intervenuta la riabilitazione.
Il Consiglio di Stato, intervenuto sull’interpretazione della disposizione in commento, ha chiarito come “ il legislatore, con la modifica menzionata, ha inteso conformare la disciplina a criteri di equilibrata ragionevolezza, attribuendo all'Amministrazione, laddove la valenza negativamente sintomatica dei reati tassativamente elencati sia bilanciata dalla condotta successiva del condannato, espressiva di un atteggiamento di ravvedimento che abbia messo capo al provvedimento di riabilitazione ex art. 178 c.p., il potere di valutare in concreto la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di diniego, alla luce di un giudizio di affidabilità attuale dell'interessato, in relazione all'uso delle armi, che muova sì dalla condanna, ma abbracci l'intero spettro di elementi, anche sopravvenuti, suscettibili di valutazione al suddetto fine (ossia, esemplificativamente, la concreta entità del fatto criminoso, il lasso temporale trascorso dopo la condanna, la condotta successivamente tenuta dall'interessato, sia sotto un profilo generale che in relazione all'uso delle armi, tanto più laddove l'Amministrazione, dopo la condanna, abbia comunque proceduto al rinnovo del titolo di polizia) ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 8 settembre 2022, n. 7847).
In altri termini, una volta intervenuta la riabilitazione l’esistenza di una o più condanne risalenti nel tempo per i reati di cui all’art. 43, comma 1, lett. a) e b) del TULPS non può determinare un diniego automatico, ma fa sorgere l’onere in capo all’Amministrazione di procedere a una valutazione discrezionale che debba disaminare, sia in fase istruttoria che nel corpo della motivazione, un complesso di elementi fattuali tra cui:
a) la concreta entità del fatto criminoso;
b) il lasso temporale trascorso dopo la condanna;
c) la condotta successivamente tenuta dall'interessato, sia sotto un profilo generale che in relazione all'uso delle armi.
10. Sennonché, nel caso di specie l’Amministrazione non ha dato alcuna dimostrazione, né in sede istruttoria né nella parte motiva, di avere adempiuto a tale complesso e articolato giudizio.
Nel provvedimento gravato, infatti, la Questura di Lecco compie un generico richiamo a una presunta inaffidabilità del ricorrente, rinviando acriticamente ai precedenti penali e a segnalazioni a carico del ricorrente senza che venga presa posizione sulle circostanze degli intervenuti provvedimenti di riabilitazione del 2022 e di archiviazione per insussistenza del fatto rispetto al procedimento penale del 2017.
Manca, in tal senso, una specifica motivazione sul perché tali elementi, indubbiamente favorevoli in rapporto al ricorrente, non bastassero ai fini di un giudizio prognostico positivo sul -OMISSIS-, o sul perché essi fossero recessivi rispetto ai fattori negativi valorizzati dall’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 maggio 2020, n. 3199).
Ne discende per le ragioni sopra esposte la fondatezza del motivo.
11. Il ricorso è, quindi, meritevole di accoglimento e, per l’effetto, deve essere annullato il gravato decreto del Questore di Lecco prot. n. 0000560 del 13.01.2023.
Resta salvo, comunque, il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi, dovendosi però conformare ai principi di diritto sopra enucleati.
Ragioni di equità sostanziale giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il gravato decreto del Questore della Provincia di Lecco prot. usc. n. 0000560 del 13.01.2023.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Marilena Di Paolo, Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.