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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/01/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Putignano Parte_1
e Antonio Cannoletta, ricorrente;
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Salvatore Graziuso, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 30.12.2022, la ricorrente di cui in epigrafe, titolare di pensione VO con decorrenza giugno 2004, sul presupposto di avere diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l'accredito dei contributi figurativi per malattia mancanti nel limite complessivo di n. 52 settimane sino al 1996 (stante, in particolare, il mancato accredito di n. 51 giornate degli anni 1986, 1989, 1990 e 1991), ha domandato al giudice del lavoro adito di “dichiarare il diritto dell'istante al ricalcolo della pensione VO in godimento computando nell'anzianità contributiva della quota A ulteriori n. 30 settimane di malattia relative agli anno 1986, 1989, 1990 e 1991, riconoscendo la differenza di euro 15,60 mensili;
per l'effetto condannare l alla CP_1 riliquidazione della pensione ed al pagamento delle somme differenziali dovute pari ad euro 15,60 mensili nel temine della decadenza triennale di legge”, oltre accessori e con vittoria di spese. L' costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione del CP_1 divieto di frazionamento della domanda giudiziale (avendo, in particolare, la medesima ricorrente proposto, per ottenere la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, il ricorso iscritto al n. 5756/2012 e il ricorso iscritto al n. 6617/2018, definito con sentenza di rigetto n. 3228/2019 di questo Tribunale) la decadenza e la prescrizione del diritto, nonché contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Come già in parte anticipato, la ricorrente rivendica la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, assertivamente erogato in maniera errata dall' dolendosi, in particolare, del fatto che l'istituto “avrebbe dovuto accreditare CP_1 procedendo a ritroso le numerose giornate di malattia presenti dal 1986 al 1991 e dunque riconoscere n. 30 settimane in più di quelle accreditate, da attribuire all'anzianità contributiva della quota A che doveva quindi ammontare a n.
1.583 settimane e non a 1.533”. Dalla documentazione versata in atti dall' specificatamente risulta che il CP_1 trattamento pensionistico di cui si discute sia stato già oggetto di una precedente controversia giudiziale, volta a far valere “il diritto alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico a seguito del computo delle c.d. eccedenze legate alla rivalutazione delle giornate quale OTD agricolo per le giornate ante 1984”, definita dal Tribunale di Lecce con sentenza di rigetto n. 3228/2019 resa nel p.n. 6671/2018, passata in giudicato, come da certificazione in atti. Poste tali premesse, la domanda giudiziale al vaglio che specificatamente mira a conseguire un ricalcolo del trattamento pensionistico “computando nell'anzianità contributiva della quota A ulteriori n. 30 settimane di malattia”, non può che risultare priva di sbocco, stante la preclusione conseguente al passaggio in giudicato della sentenza dappresso richiamata. Secondo il condivisibile orientamento espresso in termini convincenti dalla Suprema Corte (vds. Cass. n. 843/2024; Cass. n. 21653/2023), la riliquidazione del quantum del trattamento pensionistico sulla base dell'applicazione di circostanze non precedentemente dedotte nel giudizio conclusosi con la determinazione del quantum, è preclusa dal giudicato intervenuto, il quale copre anche il deducibile e, in particolare, tutte le questioni incidenti sulla quantificazione del diritto colà deducibili e non dedotte. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea non può, dunque, che essere disattesa. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da con ricorso depositato Parte_1 il 30.12.2022, nei confronti dell' così provvede: rigetta la domanda attorea;
dichiara CP_1 le spese di lite irripetibili. Lecce, il 22 gennaio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Putignano Parte_1
e Antonio Cannoletta, ricorrente;
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Salvatore Graziuso, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 30.12.2022, la ricorrente di cui in epigrafe, titolare di pensione VO con decorrenza giugno 2004, sul presupposto di avere diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l'accredito dei contributi figurativi per malattia mancanti nel limite complessivo di n. 52 settimane sino al 1996 (stante, in particolare, il mancato accredito di n. 51 giornate degli anni 1986, 1989, 1990 e 1991), ha domandato al giudice del lavoro adito di “dichiarare il diritto dell'istante al ricalcolo della pensione VO in godimento computando nell'anzianità contributiva della quota A ulteriori n. 30 settimane di malattia relative agli anno 1986, 1989, 1990 e 1991, riconoscendo la differenza di euro 15,60 mensili;
per l'effetto condannare l alla CP_1 riliquidazione della pensione ed al pagamento delle somme differenziali dovute pari ad euro 15,60 mensili nel temine della decadenza triennale di legge”, oltre accessori e con vittoria di spese. L' costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione del CP_1 divieto di frazionamento della domanda giudiziale (avendo, in particolare, la medesima ricorrente proposto, per ottenere la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, il ricorso iscritto al n. 5756/2012 e il ricorso iscritto al n. 6617/2018, definito con sentenza di rigetto n. 3228/2019 di questo Tribunale) la decadenza e la prescrizione del diritto, nonché contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Come già in parte anticipato, la ricorrente rivendica la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, assertivamente erogato in maniera errata dall' dolendosi, in particolare, del fatto che l'istituto “avrebbe dovuto accreditare CP_1 procedendo a ritroso le numerose giornate di malattia presenti dal 1986 al 1991 e dunque riconoscere n. 30 settimane in più di quelle accreditate, da attribuire all'anzianità contributiva della quota A che doveva quindi ammontare a n.
1.583 settimane e non a 1.533”. Dalla documentazione versata in atti dall' specificatamente risulta che il CP_1 trattamento pensionistico di cui si discute sia stato già oggetto di una precedente controversia giudiziale, volta a far valere “il diritto alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico a seguito del computo delle c.d. eccedenze legate alla rivalutazione delle giornate quale OTD agricolo per le giornate ante 1984”, definita dal Tribunale di Lecce con sentenza di rigetto n. 3228/2019 resa nel p.n. 6671/2018, passata in giudicato, come da certificazione in atti. Poste tali premesse, la domanda giudiziale al vaglio che specificatamente mira a conseguire un ricalcolo del trattamento pensionistico “computando nell'anzianità contributiva della quota A ulteriori n. 30 settimane di malattia”, non può che risultare priva di sbocco, stante la preclusione conseguente al passaggio in giudicato della sentenza dappresso richiamata. Secondo il condivisibile orientamento espresso in termini convincenti dalla Suprema Corte (vds. Cass. n. 843/2024; Cass. n. 21653/2023), la riliquidazione del quantum del trattamento pensionistico sulla base dell'applicazione di circostanze non precedentemente dedotte nel giudizio conclusosi con la determinazione del quantum, è preclusa dal giudicato intervenuto, il quale copre anche il deducibile e, in particolare, tutte le questioni incidenti sulla quantificazione del diritto colà deducibili e non dedotte. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea non può, dunque, che essere disattesa. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da con ricorso depositato Parte_1 il 30.12.2022, nei confronti dell' così provvede: rigetta la domanda attorea;
dichiara CP_1 le spese di lite irripetibili. Lecce, il 22 gennaio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma