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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/12/2025, n. 13326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13326 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 39967/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott. Francesco
RI, ha pronunciato mediante deposito telematico la seguente
SENTENZA nella causa avente n. 39967/2024 r.g. promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo Alfonso Coppola e Parte_1
EF RT come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Treviso, Rivale Castelvecchio n. 6
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro-tempore., rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, alla Via dei
Portoghesi n. 12.
Resistente
-in persona del Commissario Straordinario Controparte_2 pro-tempore
Resistente non costituito
OGGETTO: differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 31/10/2024 e ritualmente notificato, , premesso Parte_1 di essere al momento del deposito del ricorso presso la Casa circondariale di Napoli Secondigliano
”, esponeva di aver svolto attività lavorativa nel corso della detenzione presso Persona_1 gli istituti penitenziari ove era stato di volta in volta ristretto (cfr. all.
1 - buste paga;
all. 7, 7.1.e 7.2 conteggi). Il datore di lavoro non aveva mai provveduto a indicare a quale CCNL facesse
1 riferimento nel determinare la retribuzione e neppure al ricorrente era mai stato consegnato contratto di lavoro. Il ricorrente riteneva pertanto di poter fare riferimento, ai fini della applicazione di quanto in esso previsto, al CCNL Alberghi e ristorazione in ragione delle mansioni svolte quale inserviente di cucina (periodo 1.11.2022 - 30.6.2024); quale porta – vitto – addetto alla distribuzione dei pasti tra l' 1.1.2021 e il 30.4.2021; quale “assistente alla persona” dall'1.5.2021 al
31.8.2021 per avere assistito altro detenuto non autosufficiente nello svolgimento delle attività quotidiane. il ricorrente esponeva di lavorare 6 giorni a settimana: come porta vitto lavorava mediamente 2 ore al giorno;
come inserviente di cucina lavorava 4 ore al giorno e come assistente alla persona lavorava mediamente 4 ore al giorno.
Il ricorrente sostiene l'erroneità delle modalità di calcolo delle retribuzioni erogate dall'Amministrazione. Il lavoro carcerario è regolato dall'art. 20 dell'Ordinamento penitenziario (L.
354/1975) che dispone “Lavoro. Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione ai corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati
e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione. Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato ......L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.... Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina generale sul collocamento.... Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale, possono, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui e' situato l'istituto. I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare, per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche. La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa
e previdenziale.
ARTICOLO N. 20 bis - Modalità di organizzazione del lavoro.
1. Il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria può affidare, con contratto d'opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee all'Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d'intesa con la regione. Possono essere inoltre istituite, a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o private ed
2 acquistando le relative progettazioni.
2. L'Amministrazione penitenziaria, inoltre, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'undicesimo comma dell'articolo 20, promuove la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o private, che abbiano una propria rete di distribuzione commerciale.
3. Previo assenso della direzione dell'istituto, i privati che commissionano forniture all'Amministrazione penitenziaria possono, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e a quelle di contabilità speciale, effettuare pagamenti differiti, secondo gli usi e le consuetudini vigenti.
ARTICOLO N. 21 - Lavoro all'esterno (1). 1. 1 detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'art.
15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo
l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni (2). 2.
I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità' giudiziaria.
3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato, la quale può' avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.
4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza.....".
Secondo la ricostruzione del ricorrente sono dunque previsti tre tipi di lavoro:
1) il lavoro interno al carcere dei detenuti, volto alla gestione ed alla prestazione di servizi interni al carcere;
2) il lavoro sempre interno al carcere ma volto alla produzione di servizi che possono essere venduti all'esterno, mediante specifici contratti di appalto e/o convenzioni;
3) il lavoro all'esterno del carcere, sotto l'egida dell'amministrazione penitenziaria.
Sostiene quindi il ricorrente che l'Amministrazione abbia applicato il CCNL Alberghi diurni, oggi
CCNL Pubblici esercizi - comparto alberghiero perché le mansioni svolte corrispondono a quelle indicate in busta paga e sono riconducibili ai livelli quinto, sesto super e sesto della declaratoria contrattuale contenuta nell'art. 140 del CCNL 18/6/2024 e 101 quater del CCNL 12/9/2018.
Più specificamente il ricorrente ritiene corretto applicare il sesto livello (previsto dall'art. 101 quater del CCNL 12/9/2018 agli “inservienti di cucina con meno di 15 mesi di anzianità” con riferimento al periodo compreso tra l'1/11/2022 e il 31/01/2024, come correttamente ritenuto anche da parte della Amministrazione datrice di lavoro. Soggiungeva poi il ricorrente, che con riferimento all'inserviente di cucina è lo stesso contratto collettivo che prevede che dopo 15 mesi di anzianità il lavoratore debba essere inquadrato nel livello successivo (livello 6s in luogo del livello 6), adempimento non attuato dalla datrice di lavoro.
3 Il ricorrente contesta inoltre specificamente l'applicazione della riduzione prevista dall'art. 22 della L. 354/1975 (c.d. Ordinamento penitenziario) secondo il quale “
1. La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”.
Più in dettaglio, il ricorrente si duole perché la disposizione appena richiamata deve essere ritenuta violativa del principio di eguaglianza retributiva che discende da quanto dispone l'art. 3 della Costituzione, oltre che del disposto dell'art. 36 della Cost. (che sancisce il diritto alla corretta e proporzionata retribuzione) e rileva come in ragione della applicazione della norma in argomento soprattutto negli anni antecedenti al 2018 le retribuzioni corrisposte fossero anche inferiore al limite normativo dei 2/3 e il rilievo risulterebbe avvalorato dalla considerazione secondo la quale non può essere ritenuto corretto da parte dell'Amministrazione stabilire d'imperio una decurtazione dell'importo del minimo tabellare da ritenere non comprimibile.
Con riferimento alla retribuzione e all'inquadramento spettante al ricorrente, quest'ultimo richiamava la Sentenza della Corte Costituzionale n. 1087/1988 con la quale era stata dichiarata manifestamente infondata la questione sollevata circa la inadeguatezza della retribuzione del lavoro carcerario in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Cost. sotto il profilo della diversa commisurazione della mercede spettante al lavoratore detenuto. La ragione di detta decisione era da rinvenire nella considerazione secondo la quale il lavoro carcerario non ha solo funzione remunerativa, perché mira "allo sviluppo dell'abitudine al lavoro e alla qualificazione professionale". Il compenso del lavoro intramurario ben poteva quindi essere determinato in via equitativa e non trovavano applicazione le leggi di mercato. Resta escluso però secondo la Corte costituzionale che la retribuzione possa essere determinata in misura di gran lunga inferiore rispetto a quella stabilita nel libero mercato, posto che altrimenti si otterrebbero effetti diseducativi e controproducenti. Il detenuto può quindi rivolgersi al giudice che, ritenutane la necessità, disapplicherà l'atto determinativo della mercede ". Esponeva inoltre il ricorrente che parametri del tutto inadeguati sono stati applicati sino al 2017, allorchè il è intervenuto aggiornando la CP_1 retribuzione nei limiti dei 2/3 della retribuzione tabellare minima stabilita dal CCNL di categoria.
L'Amministrazione non ha in particolare mai più aggiornato la retribuzione alle variazioni tabellari previste dal CCNL Alberghi per periodi dal 1.1.2018 alla attualità.
Il ricorrente sostiene che il lavoro inframurario nel tempo avrebbe sempre più perso le caratteristiche che lo avevano contraddistinto in passato, per avvicinarsi sempre più al lavoro ordinario con le relative prerogative.
4 La stessa Corte di cassazione con sentenza n. 5605 del 7.6.1999 - RV 5271967 Ha affermato che il lavoro prestato dai detenuti, sia in favore dell'amministrazione penitenziaria all'interno o all'esterno dello stabilimento presso il quale si applica la pena restrittiva della libertà personale, sia all'esterno ed alle dipendenze di altri datori di lavoro, pur non essendo regolato da norme identiche a quelle concernenti l'ordinario rapporto di lavoro deve tuttavia ritenersi a questo assimilabile (con sentenza n.9969 del 26/04/2007 è stata affermata l'equiparazione dei due rapporti in relazione alla giustificazione della non decorrenza del termine prescrizionale dei diritti durante lo svolgimento del rapporto (Cass. N° 396/2024). Dello stesso tenore, poi, Cass. N° 12205 del 08/05/2019 che ha escluso il criterio di competenza territoriale di cui all'art. 413, comma 5 CPC, ritenendo applicabili i criteri previsti dall'art. 413 cpc, comma 2 cpc, ed in particolare il foro dell'azienda.
L'Ansalone rilevava poi che l'equiparazione del lavoro intramurario a quello ordinario, a seguito della approvazione del d.lgs 2/10/2018 n.124 (Recante Riforma dell'O.P. in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo n° 1, commi 82, 83, e
85 lettere g), h) e r) della legge 23/06/2017 n.103), deve ritenersi nell'attualità normativamente sancita esplicitamente e ad ogni effetto. Venuto meno l'obbligo del lavoro, anche il nesso con la pena si è fatto meno stringente;
è stato inoltre evidenziato che “il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato”, che “l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale”, e che “al detenuto....è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela associativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti”. A questo punto, pertanto, non si può fare a meno di rilevare che le motivazioni che hanno supportato la decisione della Corte
Costituzionale n° 1097/1988, sono quanto meno “fuori tempo” e “fuori contesto sociale”. In particolare si è visto che la dichiarazione di non manifesta illegittimità dell'art.22 dell'OP nella parte in cui rendeva possibile la deroga ai contratti collettivi, si basava su alcuni capisaldi:
a) il lavoro per i reclusi è obbligatorio;
b) non esiste contrasto tra i principi della nostra Carta Fondamentale e quella norma che consente che la retribuzione dei detenuti lavoranti sia fissata a un livello inferiore rispetto a quello previsto dai contratti collettivi;
c) le finalità da raggiungere (redenzione e riadattamento del detenuto, acquisto e sviluppo dell'abitudine al lavoro) sono assolutamente prevalenti rispetto ad ogni altra considerazione.
d) la valutazione di equità veniva garantita dalla presenza di una Commissione che valutava la retribuzione.
Oggi dunque, a differenza di quanto dedotto in sentenza nel 1988:
a) il lavoro per i reclusi, sostanzialmente non è più obbligatorio e il rifiuto al suo svolgimento non rappresenta più motivo sanzionatorio;
5 b) il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato;
l'organizzazione e metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale (cfr. decreto legislativo 124/2018).
Ad oggi, la predeterminazione della retribuzione in ordine al rapporto inframurario avviene esclusivamente ad opera del datore di lavoro, il quale recepisce dal Ministero del Lavoro i contratti collettivi applicati (ALBERGHI) e i successivi rinnovi ponendoli alla base dell'eventuale aggiornamento delle retribuzioni. Ciò ha privato il lavoratore del diritto a veder partecipare i propri rappresentanti alla determinazione del salario minimo legale, ledendo chiaramente, anche sotto tale aspetto, un proprio diritto costituzionalmente accertato (Art.39 Cost.).
Rilevava tuttavia che il , dopo il 2017 non ha più approvato alcun alcun aggiornamento CP_1 delle retribuzioni, ciò nonostante il fatto che “nel mondo libero” i contratti collettivi venivano periodicamente aggiornati con aumenti retributivi (cfr . Punto I.
1.A se si ritiene applicabile il CCNL
Alberghi).
Alla luce delle considerazioni svolte rilevava che la norma contenuta nell'art. 22 della L. 354/75 deve essere ritenuta incostituzionale ed eventualmente disapplicata perchè in contrasto con l'art. 45 co. 2 del D.Lgs 165/2001.
La paga base applicata, inferiore al minimo tabellare del CCNL di riferimento, è pacificamente inferiore anche alla soglia di adeguatezza ed in particolare fortemente inferiore a quanto previsto dalla Direttiva UE sul salario medio pari a € 7,10 (All.5 —Direttive UE 2042/2022).
Allegava pertanto tre conteggi con i quali aveva provveduto a calcolare le differenze retributive, applicando come parametro di dovuto:
1) l'importo orario stabilito dal CCNL di categoria — (All.7 —conteggio 1 e relative tabelle retributive CCNL Alberghi – anzi, in seguito si preciserà che le tabelle retributive effettivamente applicate sono quelle del diverso CCNL Pubblici esercizi):
2) l'importo orario riportato come Salario Mediano nella citata Direttiva e pari ad € 7,10 (All.7.1— conteggio 2 Direttiva 2048/2022).
3) l'importo orario, rapportato alla percentuale di retribuzione applicata dall'amministrazione penitenziaria e pari al 66% (calcolata rapportando la retribuzione erogata a quella dovuta in base al CCNL Alberghi nei rispettivi periodi —All. 7.2—conteggio 3).
Osservava inoltre che, sebbene fossero intervenuti alcuni aumenti contrattuali (dal 2011 al 2017 e dal 2018 ad oggi), la percentuale di riduzione delle retribuzioni per il lavoro inframurario in sostanza era rimasta invariata, in quanto il datore di lavoro ha lasciato erroneamente immutata la retribuzione (erroneamente) e, non sarebbe stata possibile diminuire la percentuale di riduzione in virtù del principio della modifica in pejus della retribuzione salariale minima di cui all'art. 22 OP.
6 Rilevava quindi che l'art. 22 L. 354/75 è incostituzionale perché in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Cost. e va quindi quanto meno disapplicato anche perché in contrasto con la Direttiva
Europea sul salario minimo.
Tutto ciò esposto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
1 — in via preliminare, per i motivi di cui alla premessa, disporre la sospensione del presente procedimento e rimettere la decisione sull'eccezione di contrasto e di illegittimità costituzionale della norma di cui all'Art. 22 dell'Ordinamento Penitenziario, con i citati articoli 3 e 36 della
Costituzione, affinché questa decida in merito;
2 - sempre in via preliminare, in subordine, per i motivi di cui alla premessa, disapplicare relativamente al rapporto di lavoro dedotto nel presente ricorso, la riduzione della retribuzione, così come prevista dall'art. 22 dell'Ordinamento Penitenziario, ordinando l'applicazione al rapporto di lavoro, a titolo di paga base, gli importi di cui ai minimi tabellari stabiliti dal CCNL Aziende
Alberghiere ratione temporis competente (CCNL Pubblici Esercizi — Aziende Alberghiere del
12/09/2018);
3 - per l'effetto, in ognuno dei due casi, accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro si è svolto con le modalità di cui al ricorso ed il diritto del ricorrente all'inquadramento, per il periodo dedotto in ricorso nei seguenti livelli:
Addetto alla distribuzione pasti 6 livello (periodo 01/01/21 — 30/04/21 e 01/09/21 - 31/12/21);
Inserviente di Cucina livello 6° fino al 31/01/2024 e livello 6s dal 01/02/24 al 30/06/2024;
Assistente alla persona B/6S (periodo 01/05/21 — 31/08/21).
4 - accertate e dichiarata l'esistenza delle differenze retributive di cui al conteggio n. 1, allegato al presente ricorso e facentene parte integrante, condannare l'amministrazione resistente al pagamento dell'importo di € 10.599,58 oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero al maggiore o minore importo che sarà ritenuto di Giustizia, anche ai sensi dell'art. 36 Cost.
5 - in caso di mancato accoglimento della richiesta di cui ai punti 1 e 2 delle presenti conclusioni, in subordine, per i motivi di cui alla premessa e sempre accertato l'inquadramento livelli di cui al punto 3, disapplicare, relativamente al rapporto di lavoro dedotto nel presente ricorso, la riduzione della retribuzione, cosi come prevista dall'art. 22 dell'Ordinamento Penitenziario, ordinando
l'applicazione al rapporto di lavoro, a titolo di paga base, degli importi di cui ai minimi tabellari stabiliti dalla DIRETTIVA EU depositata in atti e pari ad € 7,10 orari.
6 - per l'effetto, accertare e dichiarare l'esistenza delle differenze retributive di cui al conteggio allegato al presente ricorso e facentene parte integrante, condannando l'amministrazione resistente al pagamento dell'importo di € 7.286,26 oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero al maggiore o minore importo che sarà ritenuto di Giustizia, anche ai sensi dell'art. 36
Cost..
7 in ulteriore subordine, dichiarare inadempiente l'Amministrazione convenuta per non avere applicato gli aumenti dei minimi tabellari succedutisi nel tempo per effetto dei vari CCNL e quindi condannare il a pagare € 1.185,07. CP_1 Controparte_1
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 cpc, calcolato sulla base del D.M. 147/2022 con la maggiorazione del 30 % per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis) cd “atto navigabile”.
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, Il si costituiva in Controparte_1 giudizio con memoria depositata il 7.3.2025, rilevando quanto segue.
1) In merito all'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori-detenuti che, con riferimento alle richieste per i periodi successivi al 1° ottobre 2017, il Ministero della Giustizia, con circolare n.
282390 del 6 settembre 2017 e successive circolari (all. 2), ha provveduto ad aggiornare gli importi spettanti ai detenuti e loro corrisposti dagli istituti penitenziari. Dunque, l'importo corrisposto dal dopo tale data è corretto, come riconosciuto anche dalle recenti sentenze del Tribunale CP_1 di Roma nn. 3301/2022, 10240/2022, 10244/2022 e 489/2023 (all.ti 3-6), e come emerso da consulenze tecniche d'ufficio disposte in altri giudizi.
2) I conteggi proposti dal ricorrente devono essere ritenuti errati alla luce dei report delle presenze e della documentazione relativa alle varie assunzioni, erroneamente stimata da controparte.
Rilevava inoltre che mentre in ricorso (a pagina 4, punto 1.1) era inizialmente precisato che il
CCNL applicato era quello Turismo Pubblici Esercizi – parte speciale Alberghi, sottoscritto da il 20/2/2010, aggiornato con accordo del 18/1/2014.Tuttavia il CCNL allegato agli CP_3 atti ed utilizzato per i conteggi, risulta essere quello sottoscritto il 12/09/2018 da
Rilevava inoltre parte resistente che nella nota del , Controparte_4 Controparte_1
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in data 10.11.1993, prot. n. 889518, la
Commissione ex art. 22 L. 354/1975: a) ha dapprima individuato le aree professionali presenti all'interno delle strutture carcerarie (“addetto ai servizi vari d'istituto”, “metalmeccanici”,
“falegnami”, “calzolai”, “edili”, “cotonifici – maglierie”, “agricoli”, ecc. cfr: Allegato A - mercedi semestre 1/nov./93-30/apr./94 alla nota del Ministero della Giustizia del 10.11.1993); b) ha poi individuato i contratti collettivi di lavoro da prendere come parametro di riferimento per gli inquadramenti carcerari (CCNL Alberghi e Mense, Metalmeccanici, Falegnami: cfr. allegato
“Mercedi detenuti lavoranti. Elenco contratti collettivi di lavoro presi a riferimento” alla nota del
Ministero della Giustizia del 10.11.1993); c) ha quindi determinato per ciascuna area professionale
(e per ciascun livello d'inquadramento A, B, C e D), la retribuzione spettante, pari ai 2/3 di quanto previsto dai contratti collettivi presi come parametro di riferimento (“Paghe sindacali 1/Nov/93-
30/Apr/94”).
8 3) Rilevava inoltre l'Amministrazione resistente che al fine di individuare la riconducibilità delle mansioni svolte dai detenuti – come indicate nei prospetti paga emessi dal Ministero della Giustizia
– all'area professionale propria e al corrispondente contratto collettivo, occorre fare riferimento al
“prospetto mansioni” formato dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (allegato alla circolare). Precisava quindi che detto “prospetto mansioni” rappresenta il criterio di raccordo tra l'inquadramento carcerario e l'inquadramento contrattuale: per ciascuna mansione indicata nei cedolini paga - es. “spesino”, “portavitto”, “aiuto cuciniere”, “scopino”, “fabbro” - è precisata la corrispondenza con il CCNL di riferimento e il relativo livello d'inquadramento. Ad esempio, a latere della mansione “scopino” viene indicato – alla voce “numero tabella paga” - il n. 1, riguardante gli addetti ai servizi vari di istituto, che corrisponde al CCNL Alberghi, sempre contraddistinto dal n. 1.
Il Ministero della Giustizia segnalava quindi che dalla lettura combinata delle tabelle allegate alla circolare del 10.11.1993 relative all'elenco dei contratti collettivi presi a riferimento, del prospetto mansioni e delle buste paga, si evince come la Commissione ex art. 22 l. 354/1975, definite le aree professionali dei lavoratori presenti nelle strutture carcerarie, ha individuato i contratti collettivi corrispondenti alle stesse, commisurando poi ad ognuna la retribuzione nella misura di 2/3 della previsione dei corrispondenti contratti collettivi.
L'Amministrazione convenuta osservava poi che nel caso di specie tutte le mansioni svolte dal ricorrente rientrano nell'inquadramento carcerario degli “addetti ai servizi vari di istituto” del CCNL
Alberghi e che per la quantificazione della remunerazione è necessario fare riferimento all'art. 201 che fornisce la declaratoria dei lavoratori riconducibili al livello 6s:
1) LIVELLO SESTO SUPER: Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità e cioè:
- commis di cucina, sala e piani, bar, diplomato o che abbia comunque acquisito pluriennale esperienza o pratica di lavoro, nella esecuzione delle relative mansioni;
- addetto ai servizi di camera negli esercizi a struttura complessa dove le operazioni tradizionali di riassetto e pulizia dei piani e delle camere, ivi compreso il rifornimento delle relative dotazioni, siano attribuite ad un unico operatore;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
“Addetto alla distribuzione pasti” e “inserviente di cucina” livello 6 la cui declaratoria afferma:
2) LIVELLO SESTO:
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè: - addetto di cucina con mansioni di supporto nella preparazione dei cibi e di riassetto e pulizia delle dotazioni e degli ambienti di lavoro;
- addetto al self-service, tavola calda, banco bar e sala non diplomato.; - addetto portineria;
- lavandaio: - conduttore;
- garagista;
- rammendatrice, cucitrice, stiratrice;
- facchino ai piani, ai "saloni, ai bagagli;
- cameriera ai piani, intendendosi per tale colei che assolve alle operazioni di riassetto, pulizia dei piani e delle camere, ivi compreso il rifornimento delle relative dotazioni;
- cameriera villaggi turistici;
- addetto mensa personale;
- vetturiere;
- aiuto
9 reparto cure sanitarie;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Deduceva poi l'infondatezza della proposta incostituzionalità dell'art. 22 O.P. in ragione della specialità della legge penitenziaria che valorizza le finalità rieducative e non quelle imprenditoriali.
Parimenti infondata deve poi ritenersi l'eccezione proposta dal ricorrente secondo il quale sarebbe creato un vulnus ai detenuti lavoranti a causa della mancanza delle organizzazioni sindacali di categoria nel corso delle trattative volte a determinare la remunerazione spettante. Al riguardo l'Amministrazione convenuta rilevava di recepire gli aggiornamenti dei CCNL che vengono redatti e concordati dalle rappresentanze datoriali e sindacali, sicché l'intervento di tutela sindacale è a monte e l'Amministrazione si limita a recepire le nuove tabelle retributive nella misura dei due terzi.
Parte resistente osservava inoltre l'erroneità dei conteggi proposti dal ricorrente per via del loro riferimento al CCNL Pubblici Esercizi sottoscritto da sigle sindacali di Controparte_4 recente costituzione: con circolare GDAP 2823920 del 6/9/2017, sono state elencate le mansioni, aggiornandone per alcune la denominazione (per esempio scopino => addetto pulizie, spesino => addetto alla spesa detenuti) e dei CCNL, modificando per alcuni il CCNL di riferimento, da artigianato a industria. Le mansioni svolte rientrano tutte nel CCNL Pubblici Esercizi – Alberghi sottoscritto da . CP_3
Con riferimento alle somme che il ricorrente assume come spettanti a suo favore in relazione alle ferie maturate, il depositava una tabella riepilogativa idonea a dimostrare la correttezza CP_1 del suo operato, posto che da essa emergono importi liquidati superiori al maturato.
Parte convenuta deduceva inoltre che nulla può ritenersi dovuto per permessi e ROL in quanto di natura privatistica/contrattuale e non di base legale. La correttezza delle buste paga emesse emerge inoltre dalla tabella per il calcolo delle spettanze predisposta in base alle ore effettivamente prestate come ordinarie e festive, cui è stata sottratta la remunerazione corrisposta, desumendone i valori nelle buste paga agli atti (all.ti 7 e 7.1.). Parte resistente esplicava inoltre la metodologia di calcolo delle spettanze: “rilevata la mansione e il relativo livello di inquadramento previsto dalla circolare ministeriale, dal CCNL di riferimento sono state estrapolate le tabelle retributive vigenti nel periodo 2018 – 2023. Trovata la retribuzione contrattuale spettante in base al livello, mese per mese, è stata calcolata la mercede/remunerazione pari ai due terzi come previsto dalla L. 354/1975, nonché il rateo di tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità se spettante, pari a un dodicesimo della retribuzione e il rateo di anzianità/trattamento di fine rapporto, calcolato con i criteri dell'art. 2112, sommando la retribuzione e il rateo di tredicesima e dividendone il risultato per il coefficiente 13,5.
10 Per calcolare il coefficiente orario, si è fatto riferimento all'orario settimanale di 40 ore previsto dalla circolare 2294/4748, moltiplicato per le 52 settimane annue e diviso il risultato per i 12 mesi dell'anno (40 ore di lavoro x 52 settimane: 12 mesi) ottenendo il risultato di 173,33 ore mensili: tali coefficienti sono stati applicati alla remunerazione mensile e relativo rateo di tredicesima e anzianità, i cui valori orari sono stati moltiplicati per le ore di lavoro prestate. La somma di tali valori ha determinato il “Totale remunerazione spettante” per lavoro ordinario e festivo (pagato al doppio), a cui è stata sottratta la remunerazione erogata rilevata dalle buste paga, ottenendo la
“Differenza” a credito del detenuto”.
Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 1087/1988 relativamente alla proposta eccezione di illegittimità dell'art. 22 O.P. nella parte in cui prevede la decurtazione della retribuzione dovuta ai lavoranti detenuti in modo che non possa essere ridotta in misura superiore ai 2/3 del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro e osservato che la Corte già aveva preso in considerazione i profili di doglianza oggi riproposti dal ricorrente ed esclusa la possibilità di disapplicare la norma in argomento sia per la sua specialità in quanto fonte regolatrice di un rapporto di lavoro del tutto particolare rispetto a quello extramurario, sia perché è da escludere il carattere self executing della Direttiva UE sul salario minimo (Dir. UE n. 2022/2041 del 19.0.2022)1, concludeva chiedendo di: rigettare la questione di legittimità costituzionale e di disapplicazione dell'art. 22 O.P. per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto;
- rigettare la domanda per infondatezza della stessa, con vittoria delle spese di lite;
- in via subordinata, contenere l'importo richiesto dal ricorrente nei limiti desumibili dall'allegato conteggio elaborato dall'Amministrazione;
Con vittoria di spese.
CP_ L , pur menzionato nel ricorso, non risulta essere stato destinatario di notificazione del ricorso, sicché non si è costituito né il contraddittorio può ritenersi validamente instaurato nei suoi confronti.
A seguito di istruttoria documentale, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, viste le note scritte depositate da entrambe le parti la causa viene decisa con la presente sentenza.
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Parte ricorrente rivendica l'adeguamento della retribuzione per il lavoro svolto in ambito carcerario nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2021 e il mese di maggio 2024. La prestazione non è stata continuativa, come si evince sia dai conteggi in atti che dalle buste paga prodotte. Oggetto di rivendicazione sono i predetti periodi.
11 Il resistente appunta le proprie osservazioni essenzialmente sulla ritenuta erronea CP_1 quantificazione delle somme pretese dal ricorrente.
Con riferimento ai rilievi sollevati dalla Amministrazione resistente, la Corte di cassazione ha avuto modo di volgere plurime osservazioni con due recenti e ravvicinate pronunce (Cass. S.L. Sent. n.
17484 del 25.6.2024 e Cass. S.L. Sent. n. 22706 del 5.8.2024).
E' stato rilevato anzitutto che mentre secondo l'originaria formulazione, l'art. 20 della L. 354/75
(c.d. Ordinamento Penitenziario), pur affermando che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato, ne sanciva l'obbligatorietà, tanto che l'art. 77 n. 3 del DPR 230/2000, recante il Regolamento di attuazione della L. 354/75, prevedeva l'applicazione di sanzioni disciplinari in caso di volontario inadempimento degli obblighi lavorativi, specie di chi avesse assunto atteggiamenti passivi dopo avere accettato l'offerta di lavoro. La Corte costituzionale
(Corte cost. n. 158/2001) aveva al riguardo rilevato che "il lavoro dei detenuti, che nella concezione giuridica posta alla base del regolamento carcerario del 1931 si poneva come un fattore di aggravata afflizione, cui dovevano sottostare quanti erano stati privati della libertà, è oggi divenuto, a séguito delle innovazioni dell'ordinamento penitenziario ispirate all'evoluzione della sensibilità politico-sociale, un elemento del trattamento rieducativo". In tale ottica la Corte di cassazione con la seconda delle pronunce sopra menzionate, ha quindi osservato che anche l'obbligatorietà, "si pone come uno dei mezzi al fine del recupero della persona, valore centrale per il nostro sistema penitenziario non solo sotto il profilo della dignità individuale ma anche sotto quello della valorizzazione delle attitudini e delle specifiche capacità lavorative del singolo. La legge prevede, perciò, che al condannato sia assicurato un lavoro, nella forma consentita più idonea, ivi comprese quella dell'esercizio in proprio di attività intellettuali, artigianali ed artistiche
(art. 49 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) o quella del tirocinio retribuito (quattordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 20 in esame).... Ove ne sussistano le caratteristiche, alla soggezione derivante dallo stato di detenzione si affianca, distinguendosene, uno specifico rapporto di lavoro subordinato, con il suo contenuto di diritti (tra cui quelli previsti dall'art. 2109 del codice civile) e di obblighi. Con ulteriore pronuncia (Corte cost. n. 361/2006) ha inoltre rilevato che due sono i punti fermi in tema di lavoro penitenziario: "Il primo consiste nella necessaria tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dai rapporti di lavoro instauratisi nell'ambito dell'organizzazione penitenziaria. Tali diritti non sono soltanto quelli dei detenuti, ma anche quelli degli altri soggetti del rapporto, quali i datori di lavoro, che non devono subire indirettamente menomazioni della propria sfera giuridica per il solo fatto di aver stipulato contratti con persone sottoposte a restrizione della libertà personale. Il secondo punto consiste nella possibilità che il legislatore ponga limiti ai diritti in questione in rapporto alla condizione restrittiva della libertà personale cui è sottoposto il lavoratore detenuto. La configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dai rapporti di lavoro dei detenuti possono quindi non coincidere con quelle che contrassegnano il lavoro libero,
12 se ciò risulta necessario per mantenere integre le modalità essenziali di esecuzione della pena, e per assicurare, con la previsione di specifiche modalità di svolgimento del processo, le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. In altre parole, i diritti dei detenuti devono trovare un ragionevole bilanciamento nel diritto della collettività alla corretta esecuzione delle sanzioni penali. Il terzo punto, derivante dai primi due, e costituito dalla illegittimità di ogni "irrazionale ingiustificata discriminazione", con riguardo ai diritti inerenti alle prestazioni lavorative, tra i detenuti e gli altri cittadini.
La Corte di cassazione (con la già menzionata pronuncia n. 22706 del 5.8.2024) ha quindi ulteriormente rilevato che il testo attualmente vigente dell'art. 20 L. 354/75, all'esito di numerose novelle, prevede ora, al comma 1, che: "Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati". È rimasta la previsione di cui al comma
2, secondo cui: "Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed é remunerato". È però stato eliminato il riferimento alla obbligatorietà del lavoro posto che essa, oltre ad essere in contrasto con il carattere non afflittivo del lavoro penitenziario, era in contrasto con il principio del libero consenso al trattamento penitenziario (non vi è stata, però, l'analoga abrogazione dell'obbligatorietà del lavoro negli articoli del codice penale che la prevedono - artt. 22, 23 e 25 - come coessenziale all'esecuzione delle pene detentive dell'ergastolo, della reclusione e dell'arresto) ed è stato precisato, al comma 3, che: "L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale". È stata prevista, ai commi 3 e ss., l'istituzione di una commissione presso ogni istituto penitenziario composta dal direttore o altro dirigente penitenziario delegato, dai responsabili dell'area sicurezza e dell'area giuridico-pedagogica, dal dirigente sanitario della struttura penitenziaria, da un funzionario dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna, dal direttore del centro per l'impiego o da un suo delegato, da un rappresentante sindacale unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale
e un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello territoriale con il compito: a) di formare due elenchi, uno generico e l'altro per qualifica, per l'assegnazione del al lavoro dei detenuti e degli internati;
b) di individuare le attività lavorative o i posti di lavoro ai quali, per motivi di sicurezza, sono assegnati detenuti o internati, in deroga agli elenchi di cui alla lettera a); c) di stabilire criteri per l'avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, nel rispetto delle direttive
13 emanate dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Tale commissione, prevista solo con la riforma del 2018, stabilisce autonomamente le regole per l'avvicendamento e forma gli elenchi da cui attingere a rotazione. Non vi sono graduatorie vere e proprie né la preventiva individuazione da parte del legislatore di criteri, di punteggi ovvero di priorità”.
Nell'ambito della finalità rieducativa il lavoro carcerario comporta dunque due profili di doverosità: uno è quello dato dalla considerazione secondo la quale la struttura penitenziaria deve farsi carico del dovere di assicurare il lavoro, sia pure compatibilmente con le condizioni dell'istituto penitenziario e tenuto conto del rapporto intercorrente tra lavoro e numero di detenuti che quindi possono vantare al riguardo non un diritto ma una aspettativa;
l'altro è dato dalla considerazione secondo la quale il detenuto, se vuole svolgere lavoro inframurario, deve dimostrare, anche attraverso il costante impegno nel lavoro, quella regolare condotta che porta alla remissione del debito o all'applicazione dei regimi alternativi alla detenzione. La Corte di cassazione ha pertanto ulteriormente rilevato che “I detenuti che lavorano sono remunerati, hanno diritto a ferie, ad assenze per malattia retribuite, a contributi assistenziali e pensionistici. Dunque, per l'ordinamento penitenziario riformato il lavoro carcerario smette di essere formalmente obbligatorio - lo rimane nelle previsioni del codice penale, il lavoratore non è più un "lavorante" e la retribuzione non è più una "mercede"”. La funzione rieducativa della unifica i rapporti di lavoro e li rende allo stesso tempo differenti dal "lavoro libero", non tanto per le modalità di svolgimento, quanto piuttosto per il contesto in grado di determinare 'metus' in capo al detenuto-lavoratore inteso non tanto come timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, quanto come consapevolezza della non coincidenza degli istituti posti a tutela del lavoro libero con quelli propri del lavoro libero, sul presupposto della necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. In altre parole il metus del lavoratore – detenuto è legato sostanzialmente alla consapevolezza che i posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria sono quantitativamente e qualitativamente dimensionati in rapporto alle effettive esigenze di ogni singolo istituto ed ai servizi in esso previsti e le stesse lavorazioni penitenziarie sono organizzate - sulla base di direttive - dai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario oltre alle direzioni dei singoli istituti (cfr. art. 25 bis dell'ord. penitenz. come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 124/2018). In altre parole, la Corte ha rilevato che le condizioni in cui versa la casa circondariale che ospita il detenuto e le modalità esecutive della pena non consentono di prevedere se sia possibile svolgere una qualche attività lavorativa o anche la sola assegnazione a mansioni diverse o simili a quella già svolte. La conseguenza di tale stato di cose è che il detenuto si trova in una posizione di soggezione o metus desumibile da plurimi elementi che la Corte ha così individuato: “a) l'essere rimessa alla direzione dell'istituto
l'elaborazione e l'indicazione di un piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, all'organico del personale civile e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive;
b) l'inidoneità
14 della previsione legislativa di una commissione interna a realizzare un sistema che non rimetta in concreto alla discrezionalità dell'istituto la scelta del detenuto da assegnare al lavoro
(commissione, come detto, introdotta solo con la riforma del 2018 e comunque autonoma nel deliberare criteri ed elenchi: si consideri che il comma 6 del nuovo art. 20 dell'ord. penitenz. prevede che alle riunioni della commissione partecipa un rappresentante dei detenuti e degli internati ma "senza potere deliberativo"); c) la notoria scarsezza dei lavori in rapporto al numero dei detenuti;
d) la endemica carenza di risorse da investire in retribuzioni;
e) la presenza di possibilità di lavoro solo in taluni istituti penitenziari e non in altri;
f) l'assenza di regole generali e predeterminate tali da garantire una certa forma di controllo preventivo (come ad esempio graduatorie in qualche modo paragonabili, pur nella diversità della tipologia dei rapporti - cfr. Cass.
17 agosto 2009, n. 18309; Cass. 8 maggio 2019, n. 12205; Cass. 19 gennaio 2024, n. 2092 ed anche, per implicito, Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 su cui v. infra -, a quelle dei supplenti nel settore scolastico)”.
Numerose sono state le pronunce con le quali la Corte di cassazione (cfr. Cass. 9 aprile 2015, n.
7147; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3925; Cass. 11 febbraio 2015, n. 2696; Cass. 16 febbraio 2015,
n. 3062; si veda anche Cass. 15 ottobre 2007, n. 21573 e la più recente Cass. 24 ottobre 2019, n.
27340 che tali precedenti richiama) ha affermato (solo per completezza del quadro normativo e giurisprudenziale attinente all'argomento in trattazione, si richiama quanto in argomento riguardo alla prescrizione, non essendo stata proposta dalla Amministrazione resistente alcuna eccezione al riguardo) che la prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro tra il detenuto lavoratore e l'amministrazione carceraria ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso. In tali precedenti si è ritenuta non condivisibile la tesi posta dai ricorrenti secondo cui la sospensione del termine prescrizionale dovrebbe estendersi all'intero periodo di detenzione e dunque permanere una volta che il rapporto di lavoro sia cessato e si protragga invece il rapporto detentivo, dovendo decorrere il termine prescrizionale solo dalla cessazione della detenzione. Riguardo a quest'ultima tesi la Corte di cassazione ha tuttavia da ultimo rilevato che essa non trova fondamento in disposizioni normative, mentre il principio affermato nelle citate pronunce va inteso nel limitato senso della sospensione con riferimento al rapporto di lavoro, a nulla rilevando la condizione di detenuto, restando quest'ultimo gravato degli oneri probatori propri di qualsivoglia credito e pretesa.
Con riferimento alla decorrenza della prescrizione, in passato si erano contese il campo la tesi secondo la quale essa dovrebbe decorrere dalle singole cessazioni e quella che invece individuava il dies a quo nell'ultima cessazione. Al riguardo è stato osservato che nell'attuale quadro normativo il lavoro svolto dalle persone detenute è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi, non è formalmente obbligatorio (ancorché con le precisazioni di cui sopra), in ragione del principio di libera adesione al trattamento, non è afflittivo, ha una funzione risocializzante coerente con il dettato degli artt. 1, primo comma e 27, terzo comma della
15 Costituzione e deve favorire l'acquisizione di una formazione professionale adeguata al mercato.
Tuttavia, sulla scorta di quanto già osservato, il lavoratore si trova pur sempre in condizioni di soggezione rispetto alle determinazioni dell'istituto penitenziario e ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di "assicurare" ai detenuti il lavoro (art. 15, comma 2, ord. penitenz. cit.) circostanza che determina la scarsa offerta di lavoro in carcere.
La Corte (con la pronuncia n. 22706 del 5.8.2024) è andata oltre rispetto alle precedenti pronunce, giungendo ad affermare che deve essere dato adeguato rilievo alla “speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della "chiamata al lavoro" rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale
"chiamata al lavoro" ed il connesso "metus" riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza. 14. In questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro
(come affermato da questa Corte nella già citata recente Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI). Ma prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta
a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata.
15. In ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.)…”. 16. In conclusione, per quanto qui rileva, la decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione (ciò in conformità con i plurimi precedenti di questa Corte sopra ricordati), ma va piuttosto collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie)”.
16 Le argomentazioni svolte dalla Corte di cassazione con le più volte richiamate pronunce da ultimo assunte in materia, ritenute pienamente condivisibili e tali da poter essere fatte proprie da questo
Tribunale, consentono quindi di giungere ad alcuni punti fermi:
1) la prescrizione dei diritti del lavoratore detenuto nascenti dal rapporto di lavoro con l'Amministrazione penitenziaria è quinquennale;
2) il rapporto di lavoro del detenuto alle dipendenze della Amministrazione penitenziaria, anche se svolto in periodi tra loro distinti e non continuativi, va considerato come un unico rapporto nel cui ambito le cessazioni intermedie sono solo delle sospensioni, venendo l'intero rapporto unificato dalla condizione detentiva del lavoratore;
3) la prescrizione dei diritti del detenuto - lavoratore non decorre dalle singole interruzioni che possono connotare il rapporto di lavoro, ma dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, che può non coincidere con le dimissioni dall'istituto per fine pena.
Deve inoltre essere rilevato che il rapporto di lavoro si instaura con il e Controparte_1 non con il singolo Istituto di detenzione. Pertanto, l'assegnazione del detenuto nel tempo a diversi
Istituti di pena non rappresenta un elemento univoco dal quale possa desumersi la cessazione del rapporto di lavoro, configurando unicamente una modifica del luogo ove egli è tenuto a rendere la prestazione, così come il mutamento di mansioni è conseguenza della peculiarità del rapporto carcerario.
Il rapporto di lavoro intramurario instaurato dal detenuto con il Ministero della Giustizia, a Pt_1 decorrere dal mese di gennaio 2021 sino al mese di giugno 2024, deve dunque configurarsi come un unico rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, non rilevando le singole interruzioni della prestazione lavorativa.
Quanto alla remunerazione del lavoro carcerario, essa è disciplinata dall'art. 22 L.354/75,
(secondo cui: “Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del e da un delegato Controparte_5 per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale”) e che, in mancanza dell'aggiornamento delle tabelle previste da tale norma ad opera della apposita
Commissione ministeriale, la percentuale precedentemente fissata dalla Commissione va calcolata in relazione alla retribuzione prevista dai CCNL succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal
17 detenuto (vedi Corte Costituzionale sentenza n.1087/1988, Cass. Pen. n.36250/2004 nella cui motivazione si legge: “Poiché il compito affidato alla commissione è soltanto quello di stabilire la percentuale della mercede rispetto al trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro, ne consegue che in mancanza di aggiornamenti delle tabelle della commissione resterà ferma la percentuale precedentemente fissata, ma essa deve essere calcolata, per legge, in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, che sono quelli via via succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto e non solo quello vigente al momento della determinazione della tabella della commissione”).
Il ricorrente si duole, tra l'altro, per il mancato adeguamento delle retribuzioni da parte della commissione prevista originariamente dall'art. 22 della L. 26.7.1975 n. 354 recante norme sull'Ordinamento Penitenziario in quanto non riunitasi per lungo tempo sino al 2017 e senza che in seguito fossero adottati nuovi adeguamenti a seguito degli aggiornamenti dei CCNL intervenuti medio tempore. Tale rilievo è però infondato alla luce delle produzioni documentali offerte dal resistente (cfr. all. 2 alla memoria difensiva di costituzione) CP_1
Parte resistente ha prodotto copia della circolare del Ministero della Giustizia dell'10.11.93, prot.
889518, relativa alle tabelle delle retribuzioni spettanti ai detenuti ed agli elenchi dei contratti collettivi di riferimento. Dalla lettura del documento si evince che le mercedi sono state determinate utilizzando come riferimento le tabelle retributive dei CCNL appropriati in relazione alle attività specificamente svolte dai detenuti (nel caso di specie la ricorrente, come dalla stessa affermato, era inquadrata al livello C del CCNL Settore Servizi). Dalla documentazione prodotta dalla
Amministrazione resistente e in particolare dalla nota dell'1.6.2021 – prot. 13626, si evince che, dato atto della abolizione della commissione di cui all'art. 22 L. 354/75 per effetto del D.L.gs
2.10.2028 n. 124 e della assegnazione al D.A.P. del compito di adeguare le retribuzioni del lavoro carcerario sulla base dei CCNL di riferimento, è stato dato conto delle nuove tabelle salariali elaborate dal Ministero del Lavoro, trasmesse il 21.5.2019 e rese operative dal sistema informatico a decorrere dall'1.7.2019.
Con ulteriore nota dell'1.9.2021 – prot. N. 21431 – veniva dato atto inoltre dei vari provvedimenti adottati a partire dal 1993 e sino al 2021 riguardo all'aggiornamento delle tabelle retributive del lavoro intramurario. La documentazione prodotta dalla Amministrazione resistente (cfr. all. 2 alla memoria difensiva di costituzione) permette inoltre di rilevare che con nota 16.1.2023 – prot.
18287.U – il DAPO aveva ulteriormente richiesto al Ministero del Lavoro gli aggiornamenti contrattuali che avrebbero quindi avuto applicazione per il lavoro carcerario a decorrere dall'1.7.2023.
Quanto appena osservato permette quindi di osservare che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, l'Amministrazione convenuta, pur dopo un periodo di stasi dovuto alla mancata concreta attivazione per lungo tempo della commissione di cui all'art. 22 L. 354/75, ha dimostrato
18 di essersi sempre attivata al fine di garantire l'aggiornamento delle tabelle salariali da applicare al lavoro intramurario.
Dai prospetti paga prodotti dalle parti si evince che il ricorrente da gennaio ad aprile del 2021 presso la Casa Circondariale di Salerno “A. Caputo” ha lavorato in qualità di addetto alla distribuzione dei pasti, con inquadramento a livello C/6 e nel mese di maggio sia quale addetto alla distribuzione dei pasti con inquadramento a liv. C/6 e come assistente alla persona con inquadramento a livello 6S. da giugno a settembre 2021 ha lavorato quale assistente alla persona con inquadramento a livello B/6S per poi riprendere a lavorare come addetto alla distribuzione dei pasti con inquadramento a livello C/6 a decorrere da ottobre a dicembre 2021. Dagli atti risulta essere stato poi trasferito presso la Casa circondariale di Napoli Secondigliano il 7.12.2021.
Presso tale ultimo Istituto detentivo, ove risulta tuttora ristretto sulla scorta degli atti, ha ripreso a svolgere attività lavorativa a decorrere da novembre del 2022 come da cedolino in atti con mansioni di inserviente di cucina inquadrato a livello C/6, mansioni che ha svolto per tutto il 2023 e sino a tutto giugno del 2024.
Le mansioni svolte dal ricorrente in qualità di addetto alla distribuzione dei pasti, inserviente di cucina e di addetto all'assistenza personale sono state correttamente individuate dal CP_1 resistente mediante l'inquadramento carcerario degli “addetti ai servizi vari d'istituto” sussumibile nel CCNL “Alberghi e Mense” mentre, per la quantificazione della mercede è stato fatto riferimento alle categorie indicate in busta paga e specificamente alla categoria “C” corrispondente al 7° livello di inquadramento per i periodi in cui l ha svolto attività di addetto alla Pt_1 distribuzione dei pasti, inserviente di cucina e alla categoria “B”, corrispondente al 6° livello di inquadramento del suddetto CCNL per l'attività di assistente alla persona.
I conteggi allegati al ricorso dall non appaiono correttamente predisposti sia in Pt_1 considerazione del diverso CCNL di cui il ricorrente ha fatto applicazione, sia tenendo conto delle puntuali osservazioni mosse dal che ha precisato come ai fini della quantificazione delle CP_1 mercedi spettanti ai detenuti-lavoratori “addetti ai servizi vari di istituto” è stato fatto riferimento al trattamento previsto dal CCNL “Alberghi e Mense”, applicando i 2/3 delle paghe previste dal suddetto contratto collettivo;
per la quantificazione delle mercedi spettanti ai detenuti - lavoratori
“metalmeccanici” l'Amministrazione convenuta ha quindi precisato che deve essere preso a riferimento il trattamento economico previsto dal CCNL Metalmeccanici, con applicazione dei 2/3 delle paghe previste dal CCNL. Medesimo criterio deve essere seguito per le varie tipologie di lavoratori-detenuti. Il ha inoltre evidenziato che per poter ricondurre le mansioni svolte CP_1 dai detenuti all'area professionale di riferimento e al corrispondente contratto collettivo il
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha predisposto un “prospetto mansioni” allegato
19 alla circolare. Detto prospetto delle mansioni rappresenta il criterio di raccordo tra l'inquadramento carcerario e l'inquadramento contrattuale in quanto per ciascuna mansione indicata nei cedolini paga – come ad esempio “spesino”, “portavitto”, “aiuto cuciniere”, “scopino”, “fabbro” - è precisata la corrispondenza con il CCNL di riferimento e il relativo livello d'inquadramento. Precisa inoltre il resistente che dalla lettura combinata delle tabelle allegate alla circolare del 10.11.1993 CP_1 relative all'elenco dei contratti collettivi presi a riferimento, del prospetto mansioni e delle buste paga, si evince come la Commissione prevista dall'art. 22 l. 354/1975, definite le aree professionali dei lavoratori presenti nelle strutture carcerarie, ha individuato i contratti collettivi corrispondenti alle stesse, commisurando poi ad ognuna la retribuzione nella misura di 2/3 della previsione dei corrispondenti contratti collettivi.
Osserva inoltre l'Amministrazione resistente che il prospetto mansioni fornisce dunque i riferimenti per raccordare le mansioni svolte in concreto dal lavoratore detenuto con il CCNL di riferimento e il relativo livello di inquadramento, riportando sia il numero che contraddistingue la tabella e il CCNL di riferimento, sia la categoria che corrisponde al livello di inquadramento.
Come visto, il ricorrente ha offerto tre tipologie di conteggio:
1) quello recante l'importo orario stabilito dal CCNL di categoria — (All.7 —conteggio 1 e relative tabelle retributive CCNL Alberghi):
2) quello con l'importo orario riportato come Salario Mediano nella Direttiva sul salario minimo, pari ad € 7,10 (All.7.1— conteggio 2 Direttiva 2048/2022).
3) quello recante l'importo orario, rapportato alla percentuale di retribuzione applicata dall'amministrazione penitenziaria e pari al 66% (calcolata rapportando la retribuzione erogata a quella dovuta in base al CCNL Alberghi nei rispettivi periodi —All. 7.2—conteggio 3).
I conteggi di cui ai superiori nn. 1) e 2) proposti dal ricorrente non vengono ritenuti corretti e quindi neppure utilizzabili sulla scorta dei cedolini paga in atti e delle presenze rilevate dall'Amministrazione resistente.
Più in dettaglio, con riferimento al conteggio n. 1, parte ricorrente ha inizialmente sostenuto (cfr. pag 4, punto n.
1.1 del ricorso) di aver applicato il CCNL Turismo Pubblici Esercizi – parte speciale
Alberghi, sottoscritto da il 20/2/2010, aggiornato con accordo del 18/1/2014. CP_3
Tuttavia, come correttamente rilevato dalla Amministrazione convenuta, il CCNL allegato agli atti ed utilizzato per i conteggi, risulta essere quello sottoscritto il 12/09/2018 da (v. Controparte_4 all. 3 al ricorso). Già si è visto che l'Amministrazione ha affermato di avere invece applicato il CCNl
Turismo – Pubblici esercizi – Alberghi sottoscritto da (all. 8 e 9 alla memoria CP_3 difensiva di costituzione) precisando che tale scelta ha la sua ragione di essere nella considerazione secondo la quale le mansioni svolte rientrano tutte nelle previsioni del CCNL
Turismo - Pubblici Esercizi – Alberghi sottoscritto da . Le medesime ragioni CP_3 valgono con riferimento al conteggio n.
3. Quanto al conteggio n. 2, esso non può trovare
20 applicazione in mancanza di normativa interna che recepisca quanto dispone la Direttiva
2048/2022 sul salario minimo.
Da quanto sinora osservato emerge con chiarezza che non è oggetto di discussione tra le parti la sussistenza del rapporto di lavoro inframurario di parte ricorrente negli istituti indicati in ricorso, i periodi lavorativi, le mansioni disimpegnate (inserviente di cucina.
Port vitto e assistente alla persona), dati fattuali che comunque possono essere agilmente tratti dalle buste paga rilasciate dall'amministrazione penitenziaria, che non risultano oggetto di contestazione né da parte del ricorrente, limitatosi a domandare la corretta retribuzione ritenuta spettante, né dalla parte resistente.
Sotto questo profilo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 8202 del 20 aprile 2005, ribadendo principi consolidati in seno alla giurisprudenza di legittimità e costituenti uno dei fulcri del rito del lavoro, hanno rimarcato che l'onere da parte del convenuto “di prendere posizione, in materia precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”, previsto dall'art. 416, ultimo comma, prima parte, c.p.c., in combinato disposto con la disposizione di cui all'art. 167, 1 comma, c.p.c., “fa della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che
l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”.
La controversia ha pertanto ad oggetto essenzialmente questioni di diritto che riguardano l'ammontare della c.d. “mercede” o remunerazione dovuta al detenuto per lo svolgimento delle mansioni disimpegnate, sul presupposto di avere costantemente percepito un trattamento economico complessivo inferiore a quello dovuto.
Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato ai sensi dell'art. 20 della legge n.
354/1975; in particolare, ai sensi del successivo art. 22 (come modificato dall'art. 7 della legge n.
663/1986, nella versione applicabile in ragione del periodo di riferimento e, quindi, ante riforma ex d. lgs. n. 124/2018), “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del
21 tesoro, da un rappresentante del e da un delegato Controparte_5 per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.”.
Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 2, comma 1, lettera f) del d. lgs. n. 124/2018,
l'articolo 22 della legge n. 354/1975 stabilisce ora che “La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”.
Con la novella del 2018 il superato termine “mercede” è stato sostituito con quello di
“remunerazione”, è stata soppressa la commissione prevista dall'art. 22 L. 354/75 e ha rinviato direttamente agli importi salariali della contrattazione collettiva, prevedendo che la decurtazione della remunerazione rispetto al lavoro libero valga solo per il lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, recependo per tale ultimo aspetto quanto affermato in via interpretativa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 1087/1988. La richiamata commissione aveva dunque determinato le mercedi da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti con decorrenza dall'1 aprile 1976, prevedendo anche che la mercede fosse costituita da paga base, indennità di contingenza, ratei di 13ª mensilità e ratei di indennità di anzianità; che la durata ordinaria del lavoro fosse fissata in 40 ore settimanali;
che nelle giornate festive venisse corrisposta una doppia mercede e che il lavoro straordinario venisse remunerato con una maggiorazione oraria del 25% .
In seguito però la commissione non aveva provveduto a adeguare la mercede sicché, ai sensi dell'art. 36 Costituzione, il parametro di riferimento è rappresentato ancora oggi nella misura posta sin dall'inizio dall'art. 22 L. 354/75, ossia una remunerazione “non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro”.
Venendo pertanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata da parte ricorrente riguardo all'art. 22 O.P. perché ritenuto in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, si osserva che già con sentenza n. 1087/ 1988 la Corte costituzionale aveva ritenuto giustificata una compressione del corrispettivo fino ai 2/3 del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro solo per i c.d. lavori domestici, ossia per i lavori prestati all'interno dell'istituto penitenziario, in ragione di una differenza non solo tipologica, ma anche ontologica rispetto al lavoro esterno, senza che ciò implicasse l'esclusione delle garanzie costituzionali in materia di retribuzione. La Corte non aveva infatti mancato di osservare che il lavoro svolto nello stabilimento alle dirette dipendenze dell'amministrazione penitenziaria “ha delle proprie peculiarità che incidono profondamente sulla struttura del rapporto e sui suoi elementi essenziali. Il rapporto trae origine da un obbligo legale e non da un libero contratto;
ha una propria particolare regolamentazione tra cui assumono rilievo le qualità delle parti: quella del lavoratore che è un detenuto e quella del datore di lavoro che è
l'amministrazione penitenziaria. Ma soprattutto rilevano le finalità da raggiungere: la redenzione ed
22 il riadattamento del detenuto alla vita sociale;
l'acquisto o lo sviluppo dell'abitudine al lavoro e della qualificazione professionale che valgono ad agevolare il reinserimento nella vita sociale.
Dette finalità sono assolutamente prevalenti.
L'amministrazione non si prefigge né utili né guadagni;
si avvale di una mano d'opera disorganica,
a volte non qualificata, disomogenea, variabile per le punizioni ed i trasferimenti da stabilimento a stabilimento;
i prodotti non sono sempre curati e sempre rifiniti;
essi, il più delle volte, si vendono sottocosto. Il compenso previsto per le prestazioni non si denomina retribuzione ma o remunerazione o mercede, determinata con una procedura particolare.
È infatti stabilita con atto amministrativo da parte di una apposita commissione, variamente composita, della quale però fanno parte anche delegati di ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale”.
Pur tenendo conto di dette differenze, la Corte ha però rilevato che non si può prescindere da quanto dispongono gli artt. 35 e 36 Cost perché “una remunerazione di gran lunga inferiore alla normale retribuzione sarebbe certamente diseducativa e controproducente;
il detenuto non troverebbe alcun incentivo ed interesse a lavorare e, se lavorasse egualmente, non avrebbe alcun interesse ad una migliore qualificazione professionale. Gran parte delle finalità attribuite al lavoro carcerario sarebbero frustrate e vanificate”.
Correttamente il resistente ha quindi erogato all una retribuzione pari ai 2/3 di CP_1 Pt_1 quella prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento in relazione alle mansioni svolte di volta in volta negli istituti detentivi ove è stato ristretto.
Deve peraltro ritenersi sindacabile dal giudice eventuale violazione del precetto costituzionale del diritto a una remunerazione equa, così come la violazione del precetto legislativo che fissa la proporzione tra la remunerazione del lavoro libero e quella del lavoro carcerario. D'altro canto, la
Corte di cassazione (cfr. Cass. Sez. 1 pen., n. 36250/2024) ha sostenuto che “In tema di determinazione della mercede corrisposta alle varie categorie dei lavoratori-detenuti per l'attività lavorativa inframuraria svolta (art. 22 legge 26.7.1975 n. 354), in mancanza di un aggiornamento delle tabelle ad opera dell'apposita commissione ministeriale prevista dalla citata disposizione, non si può automaticamente applicare il minimo di legge - prescindendo dalla valutazione dalla qualità
e quantità del lavoro con riferimento alle peculiari caratteristiche dell'attività alla luce dei parametri indicati dalla Costituzione e dalla legge - e la percentuale precedentemente fissata dalla commissione deve essere calcolata in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto. (Vedi Corte Costituzionale, sentenza n. 1087 del 1988)”. Ciò conferma quindi che l'entità della mercede o remunerazione va determinata in relazione ai contratti collettivi via via succedutisi durante il periodo di lavoro “e non solo a quello vigente al momento della determinazione della tabella della commissione”.
Nel caso in esame l'Amministrazione convenuta ha dato atto mediante la copiosa documentazione prodotta di aver applicato i due terzi delle retribuzioni via via quantificate dalla contrattazione
23 collettiva di riferimento in relazione alle mansioni svolte e al livello di inquadramento appropriato attribuito di volta in volta al ricorrente.
A tale riguardo risulta infondata la domanda di adeguamento del trattamento retributivo per le ore lavorate, nei termini sopra precisati e di corresponsione di 13^ e 14^ mensilità perché, come emerge dai cedolini acquisiti agli atti di causa, in relazione a tali voci il risulta aver CP_1 sempre corrisposto il dovuto in misura parametrata al contratto collettivo di riferimento.
Nel complesso del trattamento economico deve essere infatti annoverata anche la richiesta della quattordicesima mensilità, come di recente espresso dalla della Corte di Appello Roma (Sez. V,
11/07/2023, n. 2250, che ha inteso dare continuità a taluni arresti precedenti ( sent. Corte di
Appello di Roma n. 2672/2022 e n. 1874/2023), secondo la quale “il richiamo nell'art. 22 citato alla nozione di “trattamento economico” del CCNL, proprio per la sua portata ampia e inclusiva, porta a dire che detta misura minima e inderogabile della mercede va rapportata ai due terzi di tutti i compensi previsti dai contraenti collettivi per i rapporti di lavoro afferenti al settore merceologico di riferimento”.
Analoga considerazione vale per l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, quale diritto sancito anche per il lavoro carcerario dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 158/2001), che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 20, sedicesimo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che presti la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione carceraria.
E' pur vero che la Corte Costituzionale ha rilevato che la peculiarità del rapporto di lavoro dei detenuti comporta che le concrete modalità (di forme e tempo) di realizzazione del periodo annuale continuativo retribuito (con sospensione dell'attività lavorativa), dedicato al riposo o ad attività alternative esistenti nell'istituto carcerario devono essere compatibili con lo stato di detenzione e quindi possono diversificarsi a seconda che tale lavoro sia intramurario (alle dipendenze dell'Amministrazione Carceraria o di terzi), oppure che si svolga all'esterno o in situazione di semilibertà, diversificazioni che spetta al legislatore, al giudice o all'amministrazione precisare.
Alla luce della ritenuta correttezza delle somme corrisposte al ricorrente, è opinione del Tribunale che non sussistano ragioni fondanti il diritto ad una corrispondente riliquidazione del TFR.
Non merita accoglimento neppure la domanda volta a conseguire indennità per permessi (ROL) e festività, in assenza di prova del relativo fatto costitutivo.
Secondo stabile orientamento della giurisprudenza, ritenuto condivisibile da questo Tribunale che non ravvisa ragioni per discostarsene, “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (Cass. n. 8521 del 2015; n. 26985 del 2009; n. 22751 del 2004)
24 oppure di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto (così Cass. n. 21780 del 2022). Analoghi principi valgono per la domanda relativa a festività o riposi non goduti (v. Cass.
n. 5649 del 2004; n. 4223 del 1992)” (cfr., in termini, Cass., sez. lav., n. 15258 del 31 maggio
2024). I cedolini di pagamento in atti dimostrano comunque l'avvenuto pagamento da parte dell'Amministrazione anche delle ferie maturate e non godute dall . Pt_1
Si osserva infine che l'onere probatorio non può ritenersi assolto mediante richiesta da parte del ricorrente di esibizione e deposito, ai sensi degli art. 210 e 212 cpc, dei verbali della commissione di cui all'art. 22 dell'O.P., nonché copia di tutte le deliberazioni assunte in seno alla Commissione stessa, nonché copia delle determine Ministeriali afferenti alla quantificazione della retribuzione del lavoro intramurario per gli anni successivi al 2017 e di ordinare il deposito di copia di tutta la documentazione afferente al rapporto di lavoro del ricorrente, ivi compresi i contratti di lavoro intessuti con il Ministero della Giustizia, oltre copia di tutte le buste paga intestate allo stesso, trattandosi di documentazione in larga parte già presente in atti, compresi provvedimenti amministrativi con i quali sono stati disposti nel tempo gli adeguamenti delle retribuzioni per il lavoro inframurario. Per le ragioni esposte non possono quindi essere accolte neppure le domande di corresponsione delle indennità per mancato godimento di riposi e festività.
I conteggi proposti dal resistente vengono ritenuti corretti e condivisibili, in quanto CP_1 predisposti sulla scorta dei dati fattuali dell'attività lavorativa prestata, risultanti dalle buste paga versate in atti quanto alle mansioni, alle giornate e agli orari di lavoro, e delle tabelle retributive del
CCNL di riferimento, calcolando gli emolumenti spettanti mediante l'abbattimento ai 2/3 delle voci retributive calcolate, in osservanza del disposto dell'articolo 22 della legge n. 354/1975.
D'altro canto, l'amministrazione resistente ha contestato analiticamente, come era suo onere, i conteggi predisposti da controparte in allegato al ricorso, specificando specificamente per quali ragioni di essi non si può tenere conto e opponendo ad essi quelli offerti dalla stessa
Amministrazione, predisposti sulla base delle tabelle retributive di riferimento, sicché i conteggi di parte ricorrente non assumono alcuna efficacia vincolante. Come noto, la Corte di cassazione afferma infatti che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva e inammissibile (cfr. Cass., sez. 3, 21 marzo 2008, n. 7697 e Cass., sez. lav., n. 563 del 17 gennaio 2012).
Detto onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua
25 funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cass., sez. lav., 19 agosto
2009, n. 18378 e Cass., sez. lav., 19 gennaio 2006, n. 945).
Più di recente, sulla stessa linea interpretativa, la Corte di cassazione ha ribadito che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi” (cfr. Cass., sez. lav., n. 5949 del 12 marzo 2018).
Di conseguenza, alla luce dei dettagliati conteggi offerti da parte resistente e delle ulteriori precisazioni offerte con la memoria difensiva di costituzione e con gli ulteriori atti depositati, tutte le richieste avanzate da parte ricorrente non possono trovare accoglimento, posto che sono senz'altro trascurabili le minimali differenze tra quanto complessivamente dovuto e quanto erogato
(in ragione di € 0,53 come da tabella all. 7 alla memoria difensiva), che l'Amministrazione resistente riconduce alle differenti modalità di calcolo tra il foglio dati e la procedura SICO ad essa in uso, si attesta di fatto la correttezza della retribuzione corrisposta. Con riferimento al conteggio relativo alle ferie maturate e non godute, l'Amministrazione convenuta ha inoltre evidenziato come il ricorrente abbia percepito normalmente più di quanto effettivamente dovuto (v. tabella allegata sub 7.1 alla memoria difensiva).
In conclusione, il ricorso è infondato e va dunque rigettato.
In ragione della qualità delle parti vengono infine ritenute sussistenti fondate ragioni per fare luogo alla integrale compensazione tra loro delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Lì, 24 dicembre 2025
Il Giudice
Francesco RI
26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott. Francesco
RI, ha pronunciato mediante deposito telematico la seguente
SENTENZA nella causa avente n. 39967/2024 r.g. promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo Alfonso Coppola e Parte_1
EF RT come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Treviso, Rivale Castelvecchio n. 6
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro-tempore., rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, alla Via dei
Portoghesi n. 12.
Resistente
-in persona del Commissario Straordinario Controparte_2 pro-tempore
Resistente non costituito
OGGETTO: differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 31/10/2024 e ritualmente notificato, , premesso Parte_1 di essere al momento del deposito del ricorso presso la Casa circondariale di Napoli Secondigliano
”, esponeva di aver svolto attività lavorativa nel corso della detenzione presso Persona_1 gli istituti penitenziari ove era stato di volta in volta ristretto (cfr. all.
1 - buste paga;
all. 7, 7.1.e 7.2 conteggi). Il datore di lavoro non aveva mai provveduto a indicare a quale CCNL facesse
1 riferimento nel determinare la retribuzione e neppure al ricorrente era mai stato consegnato contratto di lavoro. Il ricorrente riteneva pertanto di poter fare riferimento, ai fini della applicazione di quanto in esso previsto, al CCNL Alberghi e ristorazione in ragione delle mansioni svolte quale inserviente di cucina (periodo 1.11.2022 - 30.6.2024); quale porta – vitto – addetto alla distribuzione dei pasti tra l' 1.1.2021 e il 30.4.2021; quale “assistente alla persona” dall'1.5.2021 al
31.8.2021 per avere assistito altro detenuto non autosufficiente nello svolgimento delle attività quotidiane. il ricorrente esponeva di lavorare 6 giorni a settimana: come porta vitto lavorava mediamente 2 ore al giorno;
come inserviente di cucina lavorava 4 ore al giorno e come assistente alla persona lavorava mediamente 4 ore al giorno.
Il ricorrente sostiene l'erroneità delle modalità di calcolo delle retribuzioni erogate dall'Amministrazione. Il lavoro carcerario è regolato dall'art. 20 dell'Ordinamento penitenziario (L.
354/1975) che dispone “Lavoro. Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione ai corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati
e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione. Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato ......L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.... Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina generale sul collocamento.... Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale, possono, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui e' situato l'istituto. I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare, per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche. La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa
e previdenziale.
ARTICOLO N. 20 bis - Modalità di organizzazione del lavoro.
1. Il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria può affidare, con contratto d'opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee all'Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d'intesa con la regione. Possono essere inoltre istituite, a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o private ed
2 acquistando le relative progettazioni.
2. L'Amministrazione penitenziaria, inoltre, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'undicesimo comma dell'articolo 20, promuove la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o private, che abbiano una propria rete di distribuzione commerciale.
3. Previo assenso della direzione dell'istituto, i privati che commissionano forniture all'Amministrazione penitenziaria possono, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e a quelle di contabilità speciale, effettuare pagamenti differiti, secondo gli usi e le consuetudini vigenti.
ARTICOLO N. 21 - Lavoro all'esterno (1). 1. 1 detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'art.
15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo
l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni (2). 2.
I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità' giudiziaria.
3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato, la quale può' avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.
4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza.....".
Secondo la ricostruzione del ricorrente sono dunque previsti tre tipi di lavoro:
1) il lavoro interno al carcere dei detenuti, volto alla gestione ed alla prestazione di servizi interni al carcere;
2) il lavoro sempre interno al carcere ma volto alla produzione di servizi che possono essere venduti all'esterno, mediante specifici contratti di appalto e/o convenzioni;
3) il lavoro all'esterno del carcere, sotto l'egida dell'amministrazione penitenziaria.
Sostiene quindi il ricorrente che l'Amministrazione abbia applicato il CCNL Alberghi diurni, oggi
CCNL Pubblici esercizi - comparto alberghiero perché le mansioni svolte corrispondono a quelle indicate in busta paga e sono riconducibili ai livelli quinto, sesto super e sesto della declaratoria contrattuale contenuta nell'art. 140 del CCNL 18/6/2024 e 101 quater del CCNL 12/9/2018.
Più specificamente il ricorrente ritiene corretto applicare il sesto livello (previsto dall'art. 101 quater del CCNL 12/9/2018 agli “inservienti di cucina con meno di 15 mesi di anzianità” con riferimento al periodo compreso tra l'1/11/2022 e il 31/01/2024, come correttamente ritenuto anche da parte della Amministrazione datrice di lavoro. Soggiungeva poi il ricorrente, che con riferimento all'inserviente di cucina è lo stesso contratto collettivo che prevede che dopo 15 mesi di anzianità il lavoratore debba essere inquadrato nel livello successivo (livello 6s in luogo del livello 6), adempimento non attuato dalla datrice di lavoro.
3 Il ricorrente contesta inoltre specificamente l'applicazione della riduzione prevista dall'art. 22 della L. 354/1975 (c.d. Ordinamento penitenziario) secondo il quale “
1. La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”.
Più in dettaglio, il ricorrente si duole perché la disposizione appena richiamata deve essere ritenuta violativa del principio di eguaglianza retributiva che discende da quanto dispone l'art. 3 della Costituzione, oltre che del disposto dell'art. 36 della Cost. (che sancisce il diritto alla corretta e proporzionata retribuzione) e rileva come in ragione della applicazione della norma in argomento soprattutto negli anni antecedenti al 2018 le retribuzioni corrisposte fossero anche inferiore al limite normativo dei 2/3 e il rilievo risulterebbe avvalorato dalla considerazione secondo la quale non può essere ritenuto corretto da parte dell'Amministrazione stabilire d'imperio una decurtazione dell'importo del minimo tabellare da ritenere non comprimibile.
Con riferimento alla retribuzione e all'inquadramento spettante al ricorrente, quest'ultimo richiamava la Sentenza della Corte Costituzionale n. 1087/1988 con la quale era stata dichiarata manifestamente infondata la questione sollevata circa la inadeguatezza della retribuzione del lavoro carcerario in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Cost. sotto il profilo della diversa commisurazione della mercede spettante al lavoratore detenuto. La ragione di detta decisione era da rinvenire nella considerazione secondo la quale il lavoro carcerario non ha solo funzione remunerativa, perché mira "allo sviluppo dell'abitudine al lavoro e alla qualificazione professionale". Il compenso del lavoro intramurario ben poteva quindi essere determinato in via equitativa e non trovavano applicazione le leggi di mercato. Resta escluso però secondo la Corte costituzionale che la retribuzione possa essere determinata in misura di gran lunga inferiore rispetto a quella stabilita nel libero mercato, posto che altrimenti si otterrebbero effetti diseducativi e controproducenti. Il detenuto può quindi rivolgersi al giudice che, ritenutane la necessità, disapplicherà l'atto determinativo della mercede ". Esponeva inoltre il ricorrente che parametri del tutto inadeguati sono stati applicati sino al 2017, allorchè il è intervenuto aggiornando la CP_1 retribuzione nei limiti dei 2/3 della retribuzione tabellare minima stabilita dal CCNL di categoria.
L'Amministrazione non ha in particolare mai più aggiornato la retribuzione alle variazioni tabellari previste dal CCNL Alberghi per periodi dal 1.1.2018 alla attualità.
Il ricorrente sostiene che il lavoro inframurario nel tempo avrebbe sempre più perso le caratteristiche che lo avevano contraddistinto in passato, per avvicinarsi sempre più al lavoro ordinario con le relative prerogative.
4 La stessa Corte di cassazione con sentenza n. 5605 del 7.6.1999 - RV 5271967 Ha affermato che il lavoro prestato dai detenuti, sia in favore dell'amministrazione penitenziaria all'interno o all'esterno dello stabilimento presso il quale si applica la pena restrittiva della libertà personale, sia all'esterno ed alle dipendenze di altri datori di lavoro, pur non essendo regolato da norme identiche a quelle concernenti l'ordinario rapporto di lavoro deve tuttavia ritenersi a questo assimilabile (con sentenza n.9969 del 26/04/2007 è stata affermata l'equiparazione dei due rapporti in relazione alla giustificazione della non decorrenza del termine prescrizionale dei diritti durante lo svolgimento del rapporto (Cass. N° 396/2024). Dello stesso tenore, poi, Cass. N° 12205 del 08/05/2019 che ha escluso il criterio di competenza territoriale di cui all'art. 413, comma 5 CPC, ritenendo applicabili i criteri previsti dall'art. 413 cpc, comma 2 cpc, ed in particolare il foro dell'azienda.
L'Ansalone rilevava poi che l'equiparazione del lavoro intramurario a quello ordinario, a seguito della approvazione del d.lgs 2/10/2018 n.124 (Recante Riforma dell'O.P. in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo n° 1, commi 82, 83, e
85 lettere g), h) e r) della legge 23/06/2017 n.103), deve ritenersi nell'attualità normativamente sancita esplicitamente e ad ogni effetto. Venuto meno l'obbligo del lavoro, anche il nesso con la pena si è fatto meno stringente;
è stato inoltre evidenziato che “il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato”, che “l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale”, e che “al detenuto....è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela associativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti”. A questo punto, pertanto, non si può fare a meno di rilevare che le motivazioni che hanno supportato la decisione della Corte
Costituzionale n° 1097/1988, sono quanto meno “fuori tempo” e “fuori contesto sociale”. In particolare si è visto che la dichiarazione di non manifesta illegittimità dell'art.22 dell'OP nella parte in cui rendeva possibile la deroga ai contratti collettivi, si basava su alcuni capisaldi:
a) il lavoro per i reclusi è obbligatorio;
b) non esiste contrasto tra i principi della nostra Carta Fondamentale e quella norma che consente che la retribuzione dei detenuti lavoranti sia fissata a un livello inferiore rispetto a quello previsto dai contratti collettivi;
c) le finalità da raggiungere (redenzione e riadattamento del detenuto, acquisto e sviluppo dell'abitudine al lavoro) sono assolutamente prevalenti rispetto ad ogni altra considerazione.
d) la valutazione di equità veniva garantita dalla presenza di una Commissione che valutava la retribuzione.
Oggi dunque, a differenza di quanto dedotto in sentenza nel 1988:
a) il lavoro per i reclusi, sostanzialmente non è più obbligatorio e il rifiuto al suo svolgimento non rappresenta più motivo sanzionatorio;
5 b) il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato;
l'organizzazione e metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale (cfr. decreto legislativo 124/2018).
Ad oggi, la predeterminazione della retribuzione in ordine al rapporto inframurario avviene esclusivamente ad opera del datore di lavoro, il quale recepisce dal Ministero del Lavoro i contratti collettivi applicati (ALBERGHI) e i successivi rinnovi ponendoli alla base dell'eventuale aggiornamento delle retribuzioni. Ciò ha privato il lavoratore del diritto a veder partecipare i propri rappresentanti alla determinazione del salario minimo legale, ledendo chiaramente, anche sotto tale aspetto, un proprio diritto costituzionalmente accertato (Art.39 Cost.).
Rilevava tuttavia che il , dopo il 2017 non ha più approvato alcun alcun aggiornamento CP_1 delle retribuzioni, ciò nonostante il fatto che “nel mondo libero” i contratti collettivi venivano periodicamente aggiornati con aumenti retributivi (cfr . Punto I.
1.A se si ritiene applicabile il CCNL
Alberghi).
Alla luce delle considerazioni svolte rilevava che la norma contenuta nell'art. 22 della L. 354/75 deve essere ritenuta incostituzionale ed eventualmente disapplicata perchè in contrasto con l'art. 45 co. 2 del D.Lgs 165/2001.
La paga base applicata, inferiore al minimo tabellare del CCNL di riferimento, è pacificamente inferiore anche alla soglia di adeguatezza ed in particolare fortemente inferiore a quanto previsto dalla Direttiva UE sul salario medio pari a € 7,10 (All.5 —Direttive UE 2042/2022).
Allegava pertanto tre conteggi con i quali aveva provveduto a calcolare le differenze retributive, applicando come parametro di dovuto:
1) l'importo orario stabilito dal CCNL di categoria — (All.7 —conteggio 1 e relative tabelle retributive CCNL Alberghi – anzi, in seguito si preciserà che le tabelle retributive effettivamente applicate sono quelle del diverso CCNL Pubblici esercizi):
2) l'importo orario riportato come Salario Mediano nella citata Direttiva e pari ad € 7,10 (All.7.1— conteggio 2 Direttiva 2048/2022).
3) l'importo orario, rapportato alla percentuale di retribuzione applicata dall'amministrazione penitenziaria e pari al 66% (calcolata rapportando la retribuzione erogata a quella dovuta in base al CCNL Alberghi nei rispettivi periodi —All. 7.2—conteggio 3).
Osservava inoltre che, sebbene fossero intervenuti alcuni aumenti contrattuali (dal 2011 al 2017 e dal 2018 ad oggi), la percentuale di riduzione delle retribuzioni per il lavoro inframurario in sostanza era rimasta invariata, in quanto il datore di lavoro ha lasciato erroneamente immutata la retribuzione (erroneamente) e, non sarebbe stata possibile diminuire la percentuale di riduzione in virtù del principio della modifica in pejus della retribuzione salariale minima di cui all'art. 22 OP.
6 Rilevava quindi che l'art. 22 L. 354/75 è incostituzionale perché in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Cost. e va quindi quanto meno disapplicato anche perché in contrasto con la Direttiva
Europea sul salario minimo.
Tutto ciò esposto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
1 — in via preliminare, per i motivi di cui alla premessa, disporre la sospensione del presente procedimento e rimettere la decisione sull'eccezione di contrasto e di illegittimità costituzionale della norma di cui all'Art. 22 dell'Ordinamento Penitenziario, con i citati articoli 3 e 36 della
Costituzione, affinché questa decida in merito;
2 - sempre in via preliminare, in subordine, per i motivi di cui alla premessa, disapplicare relativamente al rapporto di lavoro dedotto nel presente ricorso, la riduzione della retribuzione, così come prevista dall'art. 22 dell'Ordinamento Penitenziario, ordinando l'applicazione al rapporto di lavoro, a titolo di paga base, gli importi di cui ai minimi tabellari stabiliti dal CCNL Aziende
Alberghiere ratione temporis competente (CCNL Pubblici Esercizi — Aziende Alberghiere del
12/09/2018);
3 - per l'effetto, in ognuno dei due casi, accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro si è svolto con le modalità di cui al ricorso ed il diritto del ricorrente all'inquadramento, per il periodo dedotto in ricorso nei seguenti livelli:
Addetto alla distribuzione pasti 6 livello (periodo 01/01/21 — 30/04/21 e 01/09/21 - 31/12/21);
Inserviente di Cucina livello 6° fino al 31/01/2024 e livello 6s dal 01/02/24 al 30/06/2024;
Assistente alla persona B/6S (periodo 01/05/21 — 31/08/21).
4 - accertate e dichiarata l'esistenza delle differenze retributive di cui al conteggio n. 1, allegato al presente ricorso e facentene parte integrante, condannare l'amministrazione resistente al pagamento dell'importo di € 10.599,58 oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero al maggiore o minore importo che sarà ritenuto di Giustizia, anche ai sensi dell'art. 36 Cost.
5 - in caso di mancato accoglimento della richiesta di cui ai punti 1 e 2 delle presenti conclusioni, in subordine, per i motivi di cui alla premessa e sempre accertato l'inquadramento livelli di cui al punto 3, disapplicare, relativamente al rapporto di lavoro dedotto nel presente ricorso, la riduzione della retribuzione, cosi come prevista dall'art. 22 dell'Ordinamento Penitenziario, ordinando
l'applicazione al rapporto di lavoro, a titolo di paga base, degli importi di cui ai minimi tabellari stabiliti dalla DIRETTIVA EU depositata in atti e pari ad € 7,10 orari.
6 - per l'effetto, accertare e dichiarare l'esistenza delle differenze retributive di cui al conteggio allegato al presente ricorso e facentene parte integrante, condannando l'amministrazione resistente al pagamento dell'importo di € 7.286,26 oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero al maggiore o minore importo che sarà ritenuto di Giustizia, anche ai sensi dell'art. 36
Cost..
7 in ulteriore subordine, dichiarare inadempiente l'Amministrazione convenuta per non avere applicato gli aumenti dei minimi tabellari succedutisi nel tempo per effetto dei vari CCNL e quindi condannare il a pagare € 1.185,07. CP_1 Controparte_1
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 cpc, calcolato sulla base del D.M. 147/2022 con la maggiorazione del 30 % per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis) cd “atto navigabile”.
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, Il si costituiva in Controparte_1 giudizio con memoria depositata il 7.3.2025, rilevando quanto segue.
1) In merito all'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori-detenuti che, con riferimento alle richieste per i periodi successivi al 1° ottobre 2017, il Ministero della Giustizia, con circolare n.
282390 del 6 settembre 2017 e successive circolari (all. 2), ha provveduto ad aggiornare gli importi spettanti ai detenuti e loro corrisposti dagli istituti penitenziari. Dunque, l'importo corrisposto dal dopo tale data è corretto, come riconosciuto anche dalle recenti sentenze del Tribunale CP_1 di Roma nn. 3301/2022, 10240/2022, 10244/2022 e 489/2023 (all.ti 3-6), e come emerso da consulenze tecniche d'ufficio disposte in altri giudizi.
2) I conteggi proposti dal ricorrente devono essere ritenuti errati alla luce dei report delle presenze e della documentazione relativa alle varie assunzioni, erroneamente stimata da controparte.
Rilevava inoltre che mentre in ricorso (a pagina 4, punto 1.1) era inizialmente precisato che il
CCNL applicato era quello Turismo Pubblici Esercizi – parte speciale Alberghi, sottoscritto da il 20/2/2010, aggiornato con accordo del 18/1/2014.Tuttavia il CCNL allegato agli CP_3 atti ed utilizzato per i conteggi, risulta essere quello sottoscritto il 12/09/2018 da
Rilevava inoltre parte resistente che nella nota del , Controparte_4 Controparte_1
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in data 10.11.1993, prot. n. 889518, la
Commissione ex art. 22 L. 354/1975: a) ha dapprima individuato le aree professionali presenti all'interno delle strutture carcerarie (“addetto ai servizi vari d'istituto”, “metalmeccanici”,
“falegnami”, “calzolai”, “edili”, “cotonifici – maglierie”, “agricoli”, ecc. cfr: Allegato A - mercedi semestre 1/nov./93-30/apr./94 alla nota del Ministero della Giustizia del 10.11.1993); b) ha poi individuato i contratti collettivi di lavoro da prendere come parametro di riferimento per gli inquadramenti carcerari (CCNL Alberghi e Mense, Metalmeccanici, Falegnami: cfr. allegato
“Mercedi detenuti lavoranti. Elenco contratti collettivi di lavoro presi a riferimento” alla nota del
Ministero della Giustizia del 10.11.1993); c) ha quindi determinato per ciascuna area professionale
(e per ciascun livello d'inquadramento A, B, C e D), la retribuzione spettante, pari ai 2/3 di quanto previsto dai contratti collettivi presi come parametro di riferimento (“Paghe sindacali 1/Nov/93-
30/Apr/94”).
8 3) Rilevava inoltre l'Amministrazione resistente che al fine di individuare la riconducibilità delle mansioni svolte dai detenuti – come indicate nei prospetti paga emessi dal Ministero della Giustizia
– all'area professionale propria e al corrispondente contratto collettivo, occorre fare riferimento al
“prospetto mansioni” formato dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (allegato alla circolare). Precisava quindi che detto “prospetto mansioni” rappresenta il criterio di raccordo tra l'inquadramento carcerario e l'inquadramento contrattuale: per ciascuna mansione indicata nei cedolini paga - es. “spesino”, “portavitto”, “aiuto cuciniere”, “scopino”, “fabbro” - è precisata la corrispondenza con il CCNL di riferimento e il relativo livello d'inquadramento. Ad esempio, a latere della mansione “scopino” viene indicato – alla voce “numero tabella paga” - il n. 1, riguardante gli addetti ai servizi vari di istituto, che corrisponde al CCNL Alberghi, sempre contraddistinto dal n. 1.
Il Ministero della Giustizia segnalava quindi che dalla lettura combinata delle tabelle allegate alla circolare del 10.11.1993 relative all'elenco dei contratti collettivi presi a riferimento, del prospetto mansioni e delle buste paga, si evince come la Commissione ex art. 22 l. 354/1975, definite le aree professionali dei lavoratori presenti nelle strutture carcerarie, ha individuato i contratti collettivi corrispondenti alle stesse, commisurando poi ad ognuna la retribuzione nella misura di 2/3 della previsione dei corrispondenti contratti collettivi.
L'Amministrazione convenuta osservava poi che nel caso di specie tutte le mansioni svolte dal ricorrente rientrano nell'inquadramento carcerario degli “addetti ai servizi vari di istituto” del CCNL
Alberghi e che per la quantificazione della remunerazione è necessario fare riferimento all'art. 201 che fornisce la declaratoria dei lavoratori riconducibili al livello 6s:
1) LIVELLO SESTO SUPER: Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità e cioè:
- commis di cucina, sala e piani, bar, diplomato o che abbia comunque acquisito pluriennale esperienza o pratica di lavoro, nella esecuzione delle relative mansioni;
- addetto ai servizi di camera negli esercizi a struttura complessa dove le operazioni tradizionali di riassetto e pulizia dei piani e delle camere, ivi compreso il rifornimento delle relative dotazioni, siano attribuite ad un unico operatore;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
“Addetto alla distribuzione pasti” e “inserviente di cucina” livello 6 la cui declaratoria afferma:
2) LIVELLO SESTO:
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè: - addetto di cucina con mansioni di supporto nella preparazione dei cibi e di riassetto e pulizia delle dotazioni e degli ambienti di lavoro;
- addetto al self-service, tavola calda, banco bar e sala non diplomato.; - addetto portineria;
- lavandaio: - conduttore;
- garagista;
- rammendatrice, cucitrice, stiratrice;
- facchino ai piani, ai "saloni, ai bagagli;
- cameriera ai piani, intendendosi per tale colei che assolve alle operazioni di riassetto, pulizia dei piani e delle camere, ivi compreso il rifornimento delle relative dotazioni;
- cameriera villaggi turistici;
- addetto mensa personale;
- vetturiere;
- aiuto
9 reparto cure sanitarie;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Deduceva poi l'infondatezza della proposta incostituzionalità dell'art. 22 O.P. in ragione della specialità della legge penitenziaria che valorizza le finalità rieducative e non quelle imprenditoriali.
Parimenti infondata deve poi ritenersi l'eccezione proposta dal ricorrente secondo il quale sarebbe creato un vulnus ai detenuti lavoranti a causa della mancanza delle organizzazioni sindacali di categoria nel corso delle trattative volte a determinare la remunerazione spettante. Al riguardo l'Amministrazione convenuta rilevava di recepire gli aggiornamenti dei CCNL che vengono redatti e concordati dalle rappresentanze datoriali e sindacali, sicché l'intervento di tutela sindacale è a monte e l'Amministrazione si limita a recepire le nuove tabelle retributive nella misura dei due terzi.
Parte resistente osservava inoltre l'erroneità dei conteggi proposti dal ricorrente per via del loro riferimento al CCNL Pubblici Esercizi sottoscritto da sigle sindacali di Controparte_4 recente costituzione: con circolare GDAP 2823920 del 6/9/2017, sono state elencate le mansioni, aggiornandone per alcune la denominazione (per esempio scopino => addetto pulizie, spesino => addetto alla spesa detenuti) e dei CCNL, modificando per alcuni il CCNL di riferimento, da artigianato a industria. Le mansioni svolte rientrano tutte nel CCNL Pubblici Esercizi – Alberghi sottoscritto da . CP_3
Con riferimento alle somme che il ricorrente assume come spettanti a suo favore in relazione alle ferie maturate, il depositava una tabella riepilogativa idonea a dimostrare la correttezza CP_1 del suo operato, posto che da essa emergono importi liquidati superiori al maturato.
Parte convenuta deduceva inoltre che nulla può ritenersi dovuto per permessi e ROL in quanto di natura privatistica/contrattuale e non di base legale. La correttezza delle buste paga emesse emerge inoltre dalla tabella per il calcolo delle spettanze predisposta in base alle ore effettivamente prestate come ordinarie e festive, cui è stata sottratta la remunerazione corrisposta, desumendone i valori nelle buste paga agli atti (all.ti 7 e 7.1.). Parte resistente esplicava inoltre la metodologia di calcolo delle spettanze: “rilevata la mansione e il relativo livello di inquadramento previsto dalla circolare ministeriale, dal CCNL di riferimento sono state estrapolate le tabelle retributive vigenti nel periodo 2018 – 2023. Trovata la retribuzione contrattuale spettante in base al livello, mese per mese, è stata calcolata la mercede/remunerazione pari ai due terzi come previsto dalla L. 354/1975, nonché il rateo di tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità se spettante, pari a un dodicesimo della retribuzione e il rateo di anzianità/trattamento di fine rapporto, calcolato con i criteri dell'art. 2112, sommando la retribuzione e il rateo di tredicesima e dividendone il risultato per il coefficiente 13,5.
10 Per calcolare il coefficiente orario, si è fatto riferimento all'orario settimanale di 40 ore previsto dalla circolare 2294/4748, moltiplicato per le 52 settimane annue e diviso il risultato per i 12 mesi dell'anno (40 ore di lavoro x 52 settimane: 12 mesi) ottenendo il risultato di 173,33 ore mensili: tali coefficienti sono stati applicati alla remunerazione mensile e relativo rateo di tredicesima e anzianità, i cui valori orari sono stati moltiplicati per le ore di lavoro prestate. La somma di tali valori ha determinato il “Totale remunerazione spettante” per lavoro ordinario e festivo (pagato al doppio), a cui è stata sottratta la remunerazione erogata rilevata dalle buste paga, ottenendo la
“Differenza” a credito del detenuto”.
Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 1087/1988 relativamente alla proposta eccezione di illegittimità dell'art. 22 O.P. nella parte in cui prevede la decurtazione della retribuzione dovuta ai lavoranti detenuti in modo che non possa essere ridotta in misura superiore ai 2/3 del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro e osservato che la Corte già aveva preso in considerazione i profili di doglianza oggi riproposti dal ricorrente ed esclusa la possibilità di disapplicare la norma in argomento sia per la sua specialità in quanto fonte regolatrice di un rapporto di lavoro del tutto particolare rispetto a quello extramurario, sia perché è da escludere il carattere self executing della Direttiva UE sul salario minimo (Dir. UE n. 2022/2041 del 19.0.2022)1, concludeva chiedendo di: rigettare la questione di legittimità costituzionale e di disapplicazione dell'art. 22 O.P. per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto;
- rigettare la domanda per infondatezza della stessa, con vittoria delle spese di lite;
- in via subordinata, contenere l'importo richiesto dal ricorrente nei limiti desumibili dall'allegato conteggio elaborato dall'Amministrazione;
Con vittoria di spese.
CP_ L , pur menzionato nel ricorso, non risulta essere stato destinatario di notificazione del ricorso, sicché non si è costituito né il contraddittorio può ritenersi validamente instaurato nei suoi confronti.
A seguito di istruttoria documentale, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, viste le note scritte depositate da entrambe le parti la causa viene decisa con la presente sentenza.
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Parte ricorrente rivendica l'adeguamento della retribuzione per il lavoro svolto in ambito carcerario nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2021 e il mese di maggio 2024. La prestazione non è stata continuativa, come si evince sia dai conteggi in atti che dalle buste paga prodotte. Oggetto di rivendicazione sono i predetti periodi.
11 Il resistente appunta le proprie osservazioni essenzialmente sulla ritenuta erronea CP_1 quantificazione delle somme pretese dal ricorrente.
Con riferimento ai rilievi sollevati dalla Amministrazione resistente, la Corte di cassazione ha avuto modo di volgere plurime osservazioni con due recenti e ravvicinate pronunce (Cass. S.L. Sent. n.
17484 del 25.6.2024 e Cass. S.L. Sent. n. 22706 del 5.8.2024).
E' stato rilevato anzitutto che mentre secondo l'originaria formulazione, l'art. 20 della L. 354/75
(c.d. Ordinamento Penitenziario), pur affermando che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato, ne sanciva l'obbligatorietà, tanto che l'art. 77 n. 3 del DPR 230/2000, recante il Regolamento di attuazione della L. 354/75, prevedeva l'applicazione di sanzioni disciplinari in caso di volontario inadempimento degli obblighi lavorativi, specie di chi avesse assunto atteggiamenti passivi dopo avere accettato l'offerta di lavoro. La Corte costituzionale
(Corte cost. n. 158/2001) aveva al riguardo rilevato che "il lavoro dei detenuti, che nella concezione giuridica posta alla base del regolamento carcerario del 1931 si poneva come un fattore di aggravata afflizione, cui dovevano sottostare quanti erano stati privati della libertà, è oggi divenuto, a séguito delle innovazioni dell'ordinamento penitenziario ispirate all'evoluzione della sensibilità politico-sociale, un elemento del trattamento rieducativo". In tale ottica la Corte di cassazione con la seconda delle pronunce sopra menzionate, ha quindi osservato che anche l'obbligatorietà, "si pone come uno dei mezzi al fine del recupero della persona, valore centrale per il nostro sistema penitenziario non solo sotto il profilo della dignità individuale ma anche sotto quello della valorizzazione delle attitudini e delle specifiche capacità lavorative del singolo. La legge prevede, perciò, che al condannato sia assicurato un lavoro, nella forma consentita più idonea, ivi comprese quella dell'esercizio in proprio di attività intellettuali, artigianali ed artistiche
(art. 49 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) o quella del tirocinio retribuito (quattordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 20 in esame).... Ove ne sussistano le caratteristiche, alla soggezione derivante dallo stato di detenzione si affianca, distinguendosene, uno specifico rapporto di lavoro subordinato, con il suo contenuto di diritti (tra cui quelli previsti dall'art. 2109 del codice civile) e di obblighi. Con ulteriore pronuncia (Corte cost. n. 361/2006) ha inoltre rilevato che due sono i punti fermi in tema di lavoro penitenziario: "Il primo consiste nella necessaria tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dai rapporti di lavoro instauratisi nell'ambito dell'organizzazione penitenziaria. Tali diritti non sono soltanto quelli dei detenuti, ma anche quelli degli altri soggetti del rapporto, quali i datori di lavoro, che non devono subire indirettamente menomazioni della propria sfera giuridica per il solo fatto di aver stipulato contratti con persone sottoposte a restrizione della libertà personale. Il secondo punto consiste nella possibilità che il legislatore ponga limiti ai diritti in questione in rapporto alla condizione restrittiva della libertà personale cui è sottoposto il lavoratore detenuto. La configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dai rapporti di lavoro dei detenuti possono quindi non coincidere con quelle che contrassegnano il lavoro libero,
12 se ciò risulta necessario per mantenere integre le modalità essenziali di esecuzione della pena, e per assicurare, con la previsione di specifiche modalità di svolgimento del processo, le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. In altre parole, i diritti dei detenuti devono trovare un ragionevole bilanciamento nel diritto della collettività alla corretta esecuzione delle sanzioni penali. Il terzo punto, derivante dai primi due, e costituito dalla illegittimità di ogni "irrazionale ingiustificata discriminazione", con riguardo ai diritti inerenti alle prestazioni lavorative, tra i detenuti e gli altri cittadini.
La Corte di cassazione (con la già menzionata pronuncia n. 22706 del 5.8.2024) ha quindi ulteriormente rilevato che il testo attualmente vigente dell'art. 20 L. 354/75, all'esito di numerose novelle, prevede ora, al comma 1, che: "Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati". È rimasta la previsione di cui al comma
2, secondo cui: "Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed é remunerato". È però stato eliminato il riferimento alla obbligatorietà del lavoro posto che essa, oltre ad essere in contrasto con il carattere non afflittivo del lavoro penitenziario, era in contrasto con il principio del libero consenso al trattamento penitenziario (non vi è stata, però, l'analoga abrogazione dell'obbligatorietà del lavoro negli articoli del codice penale che la prevedono - artt. 22, 23 e 25 - come coessenziale all'esecuzione delle pene detentive dell'ergastolo, della reclusione e dell'arresto) ed è stato precisato, al comma 3, che: "L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale". È stata prevista, ai commi 3 e ss., l'istituzione di una commissione presso ogni istituto penitenziario composta dal direttore o altro dirigente penitenziario delegato, dai responsabili dell'area sicurezza e dell'area giuridico-pedagogica, dal dirigente sanitario della struttura penitenziaria, da un funzionario dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna, dal direttore del centro per l'impiego o da un suo delegato, da un rappresentante sindacale unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale
e un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello territoriale con il compito: a) di formare due elenchi, uno generico e l'altro per qualifica, per l'assegnazione del al lavoro dei detenuti e degli internati;
b) di individuare le attività lavorative o i posti di lavoro ai quali, per motivi di sicurezza, sono assegnati detenuti o internati, in deroga agli elenchi di cui alla lettera a); c) di stabilire criteri per l'avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, nel rispetto delle direttive
13 emanate dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Tale commissione, prevista solo con la riforma del 2018, stabilisce autonomamente le regole per l'avvicendamento e forma gli elenchi da cui attingere a rotazione. Non vi sono graduatorie vere e proprie né la preventiva individuazione da parte del legislatore di criteri, di punteggi ovvero di priorità”.
Nell'ambito della finalità rieducativa il lavoro carcerario comporta dunque due profili di doverosità: uno è quello dato dalla considerazione secondo la quale la struttura penitenziaria deve farsi carico del dovere di assicurare il lavoro, sia pure compatibilmente con le condizioni dell'istituto penitenziario e tenuto conto del rapporto intercorrente tra lavoro e numero di detenuti che quindi possono vantare al riguardo non un diritto ma una aspettativa;
l'altro è dato dalla considerazione secondo la quale il detenuto, se vuole svolgere lavoro inframurario, deve dimostrare, anche attraverso il costante impegno nel lavoro, quella regolare condotta che porta alla remissione del debito o all'applicazione dei regimi alternativi alla detenzione. La Corte di cassazione ha pertanto ulteriormente rilevato che “I detenuti che lavorano sono remunerati, hanno diritto a ferie, ad assenze per malattia retribuite, a contributi assistenziali e pensionistici. Dunque, per l'ordinamento penitenziario riformato il lavoro carcerario smette di essere formalmente obbligatorio - lo rimane nelle previsioni del codice penale, il lavoratore non è più un "lavorante" e la retribuzione non è più una "mercede"”. La funzione rieducativa della unifica i rapporti di lavoro e li rende allo stesso tempo differenti dal "lavoro libero", non tanto per le modalità di svolgimento, quanto piuttosto per il contesto in grado di determinare 'metus' in capo al detenuto-lavoratore inteso non tanto come timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, quanto come consapevolezza della non coincidenza degli istituti posti a tutela del lavoro libero con quelli propri del lavoro libero, sul presupposto della necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. In altre parole il metus del lavoratore – detenuto è legato sostanzialmente alla consapevolezza che i posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria sono quantitativamente e qualitativamente dimensionati in rapporto alle effettive esigenze di ogni singolo istituto ed ai servizi in esso previsti e le stesse lavorazioni penitenziarie sono organizzate - sulla base di direttive - dai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario oltre alle direzioni dei singoli istituti (cfr. art. 25 bis dell'ord. penitenz. come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 124/2018). In altre parole, la Corte ha rilevato che le condizioni in cui versa la casa circondariale che ospita il detenuto e le modalità esecutive della pena non consentono di prevedere se sia possibile svolgere una qualche attività lavorativa o anche la sola assegnazione a mansioni diverse o simili a quella già svolte. La conseguenza di tale stato di cose è che il detenuto si trova in una posizione di soggezione o metus desumibile da plurimi elementi che la Corte ha così individuato: “a) l'essere rimessa alla direzione dell'istituto
l'elaborazione e l'indicazione di un piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, all'organico del personale civile e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive;
b) l'inidoneità
14 della previsione legislativa di una commissione interna a realizzare un sistema che non rimetta in concreto alla discrezionalità dell'istituto la scelta del detenuto da assegnare al lavoro
(commissione, come detto, introdotta solo con la riforma del 2018 e comunque autonoma nel deliberare criteri ed elenchi: si consideri che il comma 6 del nuovo art. 20 dell'ord. penitenz. prevede che alle riunioni della commissione partecipa un rappresentante dei detenuti e degli internati ma "senza potere deliberativo"); c) la notoria scarsezza dei lavori in rapporto al numero dei detenuti;
d) la endemica carenza di risorse da investire in retribuzioni;
e) la presenza di possibilità di lavoro solo in taluni istituti penitenziari e non in altri;
f) l'assenza di regole generali e predeterminate tali da garantire una certa forma di controllo preventivo (come ad esempio graduatorie in qualche modo paragonabili, pur nella diversità della tipologia dei rapporti - cfr. Cass.
17 agosto 2009, n. 18309; Cass. 8 maggio 2019, n. 12205; Cass. 19 gennaio 2024, n. 2092 ed anche, per implicito, Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 su cui v. infra -, a quelle dei supplenti nel settore scolastico)”.
Numerose sono state le pronunce con le quali la Corte di cassazione (cfr. Cass. 9 aprile 2015, n.
7147; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3925; Cass. 11 febbraio 2015, n. 2696; Cass. 16 febbraio 2015,
n. 3062; si veda anche Cass. 15 ottobre 2007, n. 21573 e la più recente Cass. 24 ottobre 2019, n.
27340 che tali precedenti richiama) ha affermato (solo per completezza del quadro normativo e giurisprudenziale attinente all'argomento in trattazione, si richiama quanto in argomento riguardo alla prescrizione, non essendo stata proposta dalla Amministrazione resistente alcuna eccezione al riguardo) che la prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro tra il detenuto lavoratore e l'amministrazione carceraria ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso. In tali precedenti si è ritenuta non condivisibile la tesi posta dai ricorrenti secondo cui la sospensione del termine prescrizionale dovrebbe estendersi all'intero periodo di detenzione e dunque permanere una volta che il rapporto di lavoro sia cessato e si protragga invece il rapporto detentivo, dovendo decorrere il termine prescrizionale solo dalla cessazione della detenzione. Riguardo a quest'ultima tesi la Corte di cassazione ha tuttavia da ultimo rilevato che essa non trova fondamento in disposizioni normative, mentre il principio affermato nelle citate pronunce va inteso nel limitato senso della sospensione con riferimento al rapporto di lavoro, a nulla rilevando la condizione di detenuto, restando quest'ultimo gravato degli oneri probatori propri di qualsivoglia credito e pretesa.
Con riferimento alla decorrenza della prescrizione, in passato si erano contese il campo la tesi secondo la quale essa dovrebbe decorrere dalle singole cessazioni e quella che invece individuava il dies a quo nell'ultima cessazione. Al riguardo è stato osservato che nell'attuale quadro normativo il lavoro svolto dalle persone detenute è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi, non è formalmente obbligatorio (ancorché con le precisazioni di cui sopra), in ragione del principio di libera adesione al trattamento, non è afflittivo, ha una funzione risocializzante coerente con il dettato degli artt. 1, primo comma e 27, terzo comma della
15 Costituzione e deve favorire l'acquisizione di una formazione professionale adeguata al mercato.
Tuttavia, sulla scorta di quanto già osservato, il lavoratore si trova pur sempre in condizioni di soggezione rispetto alle determinazioni dell'istituto penitenziario e ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di "assicurare" ai detenuti il lavoro (art. 15, comma 2, ord. penitenz. cit.) circostanza che determina la scarsa offerta di lavoro in carcere.
La Corte (con la pronuncia n. 22706 del 5.8.2024) è andata oltre rispetto alle precedenti pronunce, giungendo ad affermare che deve essere dato adeguato rilievo alla “speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della "chiamata al lavoro" rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale
"chiamata al lavoro" ed il connesso "metus" riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza. 14. In questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro
(come affermato da questa Corte nella già citata recente Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI). Ma prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta
a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata.
15. In ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.)…”. 16. In conclusione, per quanto qui rileva, la decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione (ciò in conformità con i plurimi precedenti di questa Corte sopra ricordati), ma va piuttosto collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie)”.
16 Le argomentazioni svolte dalla Corte di cassazione con le più volte richiamate pronunce da ultimo assunte in materia, ritenute pienamente condivisibili e tali da poter essere fatte proprie da questo
Tribunale, consentono quindi di giungere ad alcuni punti fermi:
1) la prescrizione dei diritti del lavoratore detenuto nascenti dal rapporto di lavoro con l'Amministrazione penitenziaria è quinquennale;
2) il rapporto di lavoro del detenuto alle dipendenze della Amministrazione penitenziaria, anche se svolto in periodi tra loro distinti e non continuativi, va considerato come un unico rapporto nel cui ambito le cessazioni intermedie sono solo delle sospensioni, venendo l'intero rapporto unificato dalla condizione detentiva del lavoratore;
3) la prescrizione dei diritti del detenuto - lavoratore non decorre dalle singole interruzioni che possono connotare il rapporto di lavoro, ma dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, che può non coincidere con le dimissioni dall'istituto per fine pena.
Deve inoltre essere rilevato che il rapporto di lavoro si instaura con il e Controparte_1 non con il singolo Istituto di detenzione. Pertanto, l'assegnazione del detenuto nel tempo a diversi
Istituti di pena non rappresenta un elemento univoco dal quale possa desumersi la cessazione del rapporto di lavoro, configurando unicamente una modifica del luogo ove egli è tenuto a rendere la prestazione, così come il mutamento di mansioni è conseguenza della peculiarità del rapporto carcerario.
Il rapporto di lavoro intramurario instaurato dal detenuto con il Ministero della Giustizia, a Pt_1 decorrere dal mese di gennaio 2021 sino al mese di giugno 2024, deve dunque configurarsi come un unico rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, non rilevando le singole interruzioni della prestazione lavorativa.
Quanto alla remunerazione del lavoro carcerario, essa è disciplinata dall'art. 22 L.354/75,
(secondo cui: “Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del e da un delegato Controparte_5 per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale”) e che, in mancanza dell'aggiornamento delle tabelle previste da tale norma ad opera della apposita
Commissione ministeriale, la percentuale precedentemente fissata dalla Commissione va calcolata in relazione alla retribuzione prevista dai CCNL succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal
17 detenuto (vedi Corte Costituzionale sentenza n.1087/1988, Cass. Pen. n.36250/2004 nella cui motivazione si legge: “Poiché il compito affidato alla commissione è soltanto quello di stabilire la percentuale della mercede rispetto al trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro, ne consegue che in mancanza di aggiornamenti delle tabelle della commissione resterà ferma la percentuale precedentemente fissata, ma essa deve essere calcolata, per legge, in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, che sono quelli via via succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto e non solo quello vigente al momento della determinazione della tabella della commissione”).
Il ricorrente si duole, tra l'altro, per il mancato adeguamento delle retribuzioni da parte della commissione prevista originariamente dall'art. 22 della L. 26.7.1975 n. 354 recante norme sull'Ordinamento Penitenziario in quanto non riunitasi per lungo tempo sino al 2017 e senza che in seguito fossero adottati nuovi adeguamenti a seguito degli aggiornamenti dei CCNL intervenuti medio tempore. Tale rilievo è però infondato alla luce delle produzioni documentali offerte dal resistente (cfr. all. 2 alla memoria difensiva di costituzione) CP_1
Parte resistente ha prodotto copia della circolare del Ministero della Giustizia dell'10.11.93, prot.
889518, relativa alle tabelle delle retribuzioni spettanti ai detenuti ed agli elenchi dei contratti collettivi di riferimento. Dalla lettura del documento si evince che le mercedi sono state determinate utilizzando come riferimento le tabelle retributive dei CCNL appropriati in relazione alle attività specificamente svolte dai detenuti (nel caso di specie la ricorrente, come dalla stessa affermato, era inquadrata al livello C del CCNL Settore Servizi). Dalla documentazione prodotta dalla
Amministrazione resistente e in particolare dalla nota dell'1.6.2021 – prot. 13626, si evince che, dato atto della abolizione della commissione di cui all'art. 22 L. 354/75 per effetto del D.L.gs
2.10.2028 n. 124 e della assegnazione al D.A.P. del compito di adeguare le retribuzioni del lavoro carcerario sulla base dei CCNL di riferimento, è stato dato conto delle nuove tabelle salariali elaborate dal Ministero del Lavoro, trasmesse il 21.5.2019 e rese operative dal sistema informatico a decorrere dall'1.7.2019.
Con ulteriore nota dell'1.9.2021 – prot. N. 21431 – veniva dato atto inoltre dei vari provvedimenti adottati a partire dal 1993 e sino al 2021 riguardo all'aggiornamento delle tabelle retributive del lavoro intramurario. La documentazione prodotta dalla Amministrazione resistente (cfr. all. 2 alla memoria difensiva di costituzione) permette inoltre di rilevare che con nota 16.1.2023 – prot.
18287.U – il DAPO aveva ulteriormente richiesto al Ministero del Lavoro gli aggiornamenti contrattuali che avrebbero quindi avuto applicazione per il lavoro carcerario a decorrere dall'1.7.2023.
Quanto appena osservato permette quindi di osservare che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, l'Amministrazione convenuta, pur dopo un periodo di stasi dovuto alla mancata concreta attivazione per lungo tempo della commissione di cui all'art. 22 L. 354/75, ha dimostrato
18 di essersi sempre attivata al fine di garantire l'aggiornamento delle tabelle salariali da applicare al lavoro intramurario.
Dai prospetti paga prodotti dalle parti si evince che il ricorrente da gennaio ad aprile del 2021 presso la Casa Circondariale di Salerno “A. Caputo” ha lavorato in qualità di addetto alla distribuzione dei pasti, con inquadramento a livello C/6 e nel mese di maggio sia quale addetto alla distribuzione dei pasti con inquadramento a liv. C/6 e come assistente alla persona con inquadramento a livello 6S. da giugno a settembre 2021 ha lavorato quale assistente alla persona con inquadramento a livello B/6S per poi riprendere a lavorare come addetto alla distribuzione dei pasti con inquadramento a livello C/6 a decorrere da ottobre a dicembre 2021. Dagli atti risulta essere stato poi trasferito presso la Casa circondariale di Napoli Secondigliano il 7.12.2021.
Presso tale ultimo Istituto detentivo, ove risulta tuttora ristretto sulla scorta degli atti, ha ripreso a svolgere attività lavorativa a decorrere da novembre del 2022 come da cedolino in atti con mansioni di inserviente di cucina inquadrato a livello C/6, mansioni che ha svolto per tutto il 2023 e sino a tutto giugno del 2024.
Le mansioni svolte dal ricorrente in qualità di addetto alla distribuzione dei pasti, inserviente di cucina e di addetto all'assistenza personale sono state correttamente individuate dal CP_1 resistente mediante l'inquadramento carcerario degli “addetti ai servizi vari d'istituto” sussumibile nel CCNL “Alberghi e Mense” mentre, per la quantificazione della mercede è stato fatto riferimento alle categorie indicate in busta paga e specificamente alla categoria “C” corrispondente al 7° livello di inquadramento per i periodi in cui l ha svolto attività di addetto alla Pt_1 distribuzione dei pasti, inserviente di cucina e alla categoria “B”, corrispondente al 6° livello di inquadramento del suddetto CCNL per l'attività di assistente alla persona.
I conteggi allegati al ricorso dall non appaiono correttamente predisposti sia in Pt_1 considerazione del diverso CCNL di cui il ricorrente ha fatto applicazione, sia tenendo conto delle puntuali osservazioni mosse dal che ha precisato come ai fini della quantificazione delle CP_1 mercedi spettanti ai detenuti-lavoratori “addetti ai servizi vari di istituto” è stato fatto riferimento al trattamento previsto dal CCNL “Alberghi e Mense”, applicando i 2/3 delle paghe previste dal suddetto contratto collettivo;
per la quantificazione delle mercedi spettanti ai detenuti - lavoratori
“metalmeccanici” l'Amministrazione convenuta ha quindi precisato che deve essere preso a riferimento il trattamento economico previsto dal CCNL Metalmeccanici, con applicazione dei 2/3 delle paghe previste dal CCNL. Medesimo criterio deve essere seguito per le varie tipologie di lavoratori-detenuti. Il ha inoltre evidenziato che per poter ricondurre le mansioni svolte CP_1 dai detenuti all'area professionale di riferimento e al corrispondente contratto collettivo il
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha predisposto un “prospetto mansioni” allegato
19 alla circolare. Detto prospetto delle mansioni rappresenta il criterio di raccordo tra l'inquadramento carcerario e l'inquadramento contrattuale in quanto per ciascuna mansione indicata nei cedolini paga – come ad esempio “spesino”, “portavitto”, “aiuto cuciniere”, “scopino”, “fabbro” - è precisata la corrispondenza con il CCNL di riferimento e il relativo livello d'inquadramento. Precisa inoltre il resistente che dalla lettura combinata delle tabelle allegate alla circolare del 10.11.1993 CP_1 relative all'elenco dei contratti collettivi presi a riferimento, del prospetto mansioni e delle buste paga, si evince come la Commissione prevista dall'art. 22 l. 354/1975, definite le aree professionali dei lavoratori presenti nelle strutture carcerarie, ha individuato i contratti collettivi corrispondenti alle stesse, commisurando poi ad ognuna la retribuzione nella misura di 2/3 della previsione dei corrispondenti contratti collettivi.
Osserva inoltre l'Amministrazione resistente che il prospetto mansioni fornisce dunque i riferimenti per raccordare le mansioni svolte in concreto dal lavoratore detenuto con il CCNL di riferimento e il relativo livello di inquadramento, riportando sia il numero che contraddistingue la tabella e il CCNL di riferimento, sia la categoria che corrisponde al livello di inquadramento.
Come visto, il ricorrente ha offerto tre tipologie di conteggio:
1) quello recante l'importo orario stabilito dal CCNL di categoria — (All.7 —conteggio 1 e relative tabelle retributive CCNL Alberghi):
2) quello con l'importo orario riportato come Salario Mediano nella Direttiva sul salario minimo, pari ad € 7,10 (All.7.1— conteggio 2 Direttiva 2048/2022).
3) quello recante l'importo orario, rapportato alla percentuale di retribuzione applicata dall'amministrazione penitenziaria e pari al 66% (calcolata rapportando la retribuzione erogata a quella dovuta in base al CCNL Alberghi nei rispettivi periodi —All. 7.2—conteggio 3).
I conteggi di cui ai superiori nn. 1) e 2) proposti dal ricorrente non vengono ritenuti corretti e quindi neppure utilizzabili sulla scorta dei cedolini paga in atti e delle presenze rilevate dall'Amministrazione resistente.
Più in dettaglio, con riferimento al conteggio n. 1, parte ricorrente ha inizialmente sostenuto (cfr. pag 4, punto n.
1.1 del ricorso) di aver applicato il CCNL Turismo Pubblici Esercizi – parte speciale
Alberghi, sottoscritto da il 20/2/2010, aggiornato con accordo del 18/1/2014. CP_3
Tuttavia, come correttamente rilevato dalla Amministrazione convenuta, il CCNL allegato agli atti ed utilizzato per i conteggi, risulta essere quello sottoscritto il 12/09/2018 da (v. Controparte_4 all. 3 al ricorso). Già si è visto che l'Amministrazione ha affermato di avere invece applicato il CCNl
Turismo – Pubblici esercizi – Alberghi sottoscritto da (all. 8 e 9 alla memoria CP_3 difensiva di costituzione) precisando che tale scelta ha la sua ragione di essere nella considerazione secondo la quale le mansioni svolte rientrano tutte nelle previsioni del CCNL
Turismo - Pubblici Esercizi – Alberghi sottoscritto da . Le medesime ragioni CP_3 valgono con riferimento al conteggio n.
3. Quanto al conteggio n. 2, esso non può trovare
20 applicazione in mancanza di normativa interna che recepisca quanto dispone la Direttiva
2048/2022 sul salario minimo.
Da quanto sinora osservato emerge con chiarezza che non è oggetto di discussione tra le parti la sussistenza del rapporto di lavoro inframurario di parte ricorrente negli istituti indicati in ricorso, i periodi lavorativi, le mansioni disimpegnate (inserviente di cucina.
Port vitto e assistente alla persona), dati fattuali che comunque possono essere agilmente tratti dalle buste paga rilasciate dall'amministrazione penitenziaria, che non risultano oggetto di contestazione né da parte del ricorrente, limitatosi a domandare la corretta retribuzione ritenuta spettante, né dalla parte resistente.
Sotto questo profilo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 8202 del 20 aprile 2005, ribadendo principi consolidati in seno alla giurisprudenza di legittimità e costituenti uno dei fulcri del rito del lavoro, hanno rimarcato che l'onere da parte del convenuto “di prendere posizione, in materia precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”, previsto dall'art. 416, ultimo comma, prima parte, c.p.c., in combinato disposto con la disposizione di cui all'art. 167, 1 comma, c.p.c., “fa della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che
l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”.
La controversia ha pertanto ad oggetto essenzialmente questioni di diritto che riguardano l'ammontare della c.d. “mercede” o remunerazione dovuta al detenuto per lo svolgimento delle mansioni disimpegnate, sul presupposto di avere costantemente percepito un trattamento economico complessivo inferiore a quello dovuto.
Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato ai sensi dell'art. 20 della legge n.
354/1975; in particolare, ai sensi del successivo art. 22 (come modificato dall'art. 7 della legge n.
663/1986, nella versione applicabile in ragione del periodo di riferimento e, quindi, ante riforma ex d. lgs. n. 124/2018), “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del
21 tesoro, da un rappresentante del e da un delegato Controparte_5 per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.”.
Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 2, comma 1, lettera f) del d. lgs. n. 124/2018,
l'articolo 22 della legge n. 354/1975 stabilisce ora che “La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”.
Con la novella del 2018 il superato termine “mercede” è stato sostituito con quello di
“remunerazione”, è stata soppressa la commissione prevista dall'art. 22 L. 354/75 e ha rinviato direttamente agli importi salariali della contrattazione collettiva, prevedendo che la decurtazione della remunerazione rispetto al lavoro libero valga solo per il lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, recependo per tale ultimo aspetto quanto affermato in via interpretativa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 1087/1988. La richiamata commissione aveva dunque determinato le mercedi da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti con decorrenza dall'1 aprile 1976, prevedendo anche che la mercede fosse costituita da paga base, indennità di contingenza, ratei di 13ª mensilità e ratei di indennità di anzianità; che la durata ordinaria del lavoro fosse fissata in 40 ore settimanali;
che nelle giornate festive venisse corrisposta una doppia mercede e che il lavoro straordinario venisse remunerato con una maggiorazione oraria del 25% .
In seguito però la commissione non aveva provveduto a adeguare la mercede sicché, ai sensi dell'art. 36 Costituzione, il parametro di riferimento è rappresentato ancora oggi nella misura posta sin dall'inizio dall'art. 22 L. 354/75, ossia una remunerazione “non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro”.
Venendo pertanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata da parte ricorrente riguardo all'art. 22 O.P. perché ritenuto in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, si osserva che già con sentenza n. 1087/ 1988 la Corte costituzionale aveva ritenuto giustificata una compressione del corrispettivo fino ai 2/3 del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro solo per i c.d. lavori domestici, ossia per i lavori prestati all'interno dell'istituto penitenziario, in ragione di una differenza non solo tipologica, ma anche ontologica rispetto al lavoro esterno, senza che ciò implicasse l'esclusione delle garanzie costituzionali in materia di retribuzione. La Corte non aveva infatti mancato di osservare che il lavoro svolto nello stabilimento alle dirette dipendenze dell'amministrazione penitenziaria “ha delle proprie peculiarità che incidono profondamente sulla struttura del rapporto e sui suoi elementi essenziali. Il rapporto trae origine da un obbligo legale e non da un libero contratto;
ha una propria particolare regolamentazione tra cui assumono rilievo le qualità delle parti: quella del lavoratore che è un detenuto e quella del datore di lavoro che è
l'amministrazione penitenziaria. Ma soprattutto rilevano le finalità da raggiungere: la redenzione ed
22 il riadattamento del detenuto alla vita sociale;
l'acquisto o lo sviluppo dell'abitudine al lavoro e della qualificazione professionale che valgono ad agevolare il reinserimento nella vita sociale.
Dette finalità sono assolutamente prevalenti.
L'amministrazione non si prefigge né utili né guadagni;
si avvale di una mano d'opera disorganica,
a volte non qualificata, disomogenea, variabile per le punizioni ed i trasferimenti da stabilimento a stabilimento;
i prodotti non sono sempre curati e sempre rifiniti;
essi, il più delle volte, si vendono sottocosto. Il compenso previsto per le prestazioni non si denomina retribuzione ma o remunerazione o mercede, determinata con una procedura particolare.
È infatti stabilita con atto amministrativo da parte di una apposita commissione, variamente composita, della quale però fanno parte anche delegati di ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale”.
Pur tenendo conto di dette differenze, la Corte ha però rilevato che non si può prescindere da quanto dispongono gli artt. 35 e 36 Cost perché “una remunerazione di gran lunga inferiore alla normale retribuzione sarebbe certamente diseducativa e controproducente;
il detenuto non troverebbe alcun incentivo ed interesse a lavorare e, se lavorasse egualmente, non avrebbe alcun interesse ad una migliore qualificazione professionale. Gran parte delle finalità attribuite al lavoro carcerario sarebbero frustrate e vanificate”.
Correttamente il resistente ha quindi erogato all una retribuzione pari ai 2/3 di CP_1 Pt_1 quella prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento in relazione alle mansioni svolte di volta in volta negli istituti detentivi ove è stato ristretto.
Deve peraltro ritenersi sindacabile dal giudice eventuale violazione del precetto costituzionale del diritto a una remunerazione equa, così come la violazione del precetto legislativo che fissa la proporzione tra la remunerazione del lavoro libero e quella del lavoro carcerario. D'altro canto, la
Corte di cassazione (cfr. Cass. Sez. 1 pen., n. 36250/2024) ha sostenuto che “In tema di determinazione della mercede corrisposta alle varie categorie dei lavoratori-detenuti per l'attività lavorativa inframuraria svolta (art. 22 legge 26.7.1975 n. 354), in mancanza di un aggiornamento delle tabelle ad opera dell'apposita commissione ministeriale prevista dalla citata disposizione, non si può automaticamente applicare il minimo di legge - prescindendo dalla valutazione dalla qualità
e quantità del lavoro con riferimento alle peculiari caratteristiche dell'attività alla luce dei parametri indicati dalla Costituzione e dalla legge - e la percentuale precedentemente fissata dalla commissione deve essere calcolata in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto. (Vedi Corte Costituzionale, sentenza n. 1087 del 1988)”. Ciò conferma quindi che l'entità della mercede o remunerazione va determinata in relazione ai contratti collettivi via via succedutisi durante il periodo di lavoro “e non solo a quello vigente al momento della determinazione della tabella della commissione”.
Nel caso in esame l'Amministrazione convenuta ha dato atto mediante la copiosa documentazione prodotta di aver applicato i due terzi delle retribuzioni via via quantificate dalla contrattazione
23 collettiva di riferimento in relazione alle mansioni svolte e al livello di inquadramento appropriato attribuito di volta in volta al ricorrente.
A tale riguardo risulta infondata la domanda di adeguamento del trattamento retributivo per le ore lavorate, nei termini sopra precisati e di corresponsione di 13^ e 14^ mensilità perché, come emerge dai cedolini acquisiti agli atti di causa, in relazione a tali voci il risulta aver CP_1 sempre corrisposto il dovuto in misura parametrata al contratto collettivo di riferimento.
Nel complesso del trattamento economico deve essere infatti annoverata anche la richiesta della quattordicesima mensilità, come di recente espresso dalla della Corte di Appello Roma (Sez. V,
11/07/2023, n. 2250, che ha inteso dare continuità a taluni arresti precedenti ( sent. Corte di
Appello di Roma n. 2672/2022 e n. 1874/2023), secondo la quale “il richiamo nell'art. 22 citato alla nozione di “trattamento economico” del CCNL, proprio per la sua portata ampia e inclusiva, porta a dire che detta misura minima e inderogabile della mercede va rapportata ai due terzi di tutti i compensi previsti dai contraenti collettivi per i rapporti di lavoro afferenti al settore merceologico di riferimento”.
Analoga considerazione vale per l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, quale diritto sancito anche per il lavoro carcerario dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 158/2001), che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 20, sedicesimo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che presti la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione carceraria.
E' pur vero che la Corte Costituzionale ha rilevato che la peculiarità del rapporto di lavoro dei detenuti comporta che le concrete modalità (di forme e tempo) di realizzazione del periodo annuale continuativo retribuito (con sospensione dell'attività lavorativa), dedicato al riposo o ad attività alternative esistenti nell'istituto carcerario devono essere compatibili con lo stato di detenzione e quindi possono diversificarsi a seconda che tale lavoro sia intramurario (alle dipendenze dell'Amministrazione Carceraria o di terzi), oppure che si svolga all'esterno o in situazione di semilibertà, diversificazioni che spetta al legislatore, al giudice o all'amministrazione precisare.
Alla luce della ritenuta correttezza delle somme corrisposte al ricorrente, è opinione del Tribunale che non sussistano ragioni fondanti il diritto ad una corrispondente riliquidazione del TFR.
Non merita accoglimento neppure la domanda volta a conseguire indennità per permessi (ROL) e festività, in assenza di prova del relativo fatto costitutivo.
Secondo stabile orientamento della giurisprudenza, ritenuto condivisibile da questo Tribunale che non ravvisa ragioni per discostarsene, “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (Cass. n. 8521 del 2015; n. 26985 del 2009; n. 22751 del 2004)
24 oppure di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto (così Cass. n. 21780 del 2022). Analoghi principi valgono per la domanda relativa a festività o riposi non goduti (v. Cass.
n. 5649 del 2004; n. 4223 del 1992)” (cfr., in termini, Cass., sez. lav., n. 15258 del 31 maggio
2024). I cedolini di pagamento in atti dimostrano comunque l'avvenuto pagamento da parte dell'Amministrazione anche delle ferie maturate e non godute dall . Pt_1
Si osserva infine che l'onere probatorio non può ritenersi assolto mediante richiesta da parte del ricorrente di esibizione e deposito, ai sensi degli art. 210 e 212 cpc, dei verbali della commissione di cui all'art. 22 dell'O.P., nonché copia di tutte le deliberazioni assunte in seno alla Commissione stessa, nonché copia delle determine Ministeriali afferenti alla quantificazione della retribuzione del lavoro intramurario per gli anni successivi al 2017 e di ordinare il deposito di copia di tutta la documentazione afferente al rapporto di lavoro del ricorrente, ivi compresi i contratti di lavoro intessuti con il Ministero della Giustizia, oltre copia di tutte le buste paga intestate allo stesso, trattandosi di documentazione in larga parte già presente in atti, compresi provvedimenti amministrativi con i quali sono stati disposti nel tempo gli adeguamenti delle retribuzioni per il lavoro inframurario. Per le ragioni esposte non possono quindi essere accolte neppure le domande di corresponsione delle indennità per mancato godimento di riposi e festività.
I conteggi proposti dal resistente vengono ritenuti corretti e condivisibili, in quanto CP_1 predisposti sulla scorta dei dati fattuali dell'attività lavorativa prestata, risultanti dalle buste paga versate in atti quanto alle mansioni, alle giornate e agli orari di lavoro, e delle tabelle retributive del
CCNL di riferimento, calcolando gli emolumenti spettanti mediante l'abbattimento ai 2/3 delle voci retributive calcolate, in osservanza del disposto dell'articolo 22 della legge n. 354/1975.
D'altro canto, l'amministrazione resistente ha contestato analiticamente, come era suo onere, i conteggi predisposti da controparte in allegato al ricorso, specificando specificamente per quali ragioni di essi non si può tenere conto e opponendo ad essi quelli offerti dalla stessa
Amministrazione, predisposti sulla base delle tabelle retributive di riferimento, sicché i conteggi di parte ricorrente non assumono alcuna efficacia vincolante. Come noto, la Corte di cassazione afferma infatti che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva e inammissibile (cfr. Cass., sez. 3, 21 marzo 2008, n. 7697 e Cass., sez. lav., n. 563 del 17 gennaio 2012).
Detto onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua
25 funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cass., sez. lav., 19 agosto
2009, n. 18378 e Cass., sez. lav., 19 gennaio 2006, n. 945).
Più di recente, sulla stessa linea interpretativa, la Corte di cassazione ha ribadito che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi” (cfr. Cass., sez. lav., n. 5949 del 12 marzo 2018).
Di conseguenza, alla luce dei dettagliati conteggi offerti da parte resistente e delle ulteriori precisazioni offerte con la memoria difensiva di costituzione e con gli ulteriori atti depositati, tutte le richieste avanzate da parte ricorrente non possono trovare accoglimento, posto che sono senz'altro trascurabili le minimali differenze tra quanto complessivamente dovuto e quanto erogato
(in ragione di € 0,53 come da tabella all. 7 alla memoria difensiva), che l'Amministrazione resistente riconduce alle differenti modalità di calcolo tra il foglio dati e la procedura SICO ad essa in uso, si attesta di fatto la correttezza della retribuzione corrisposta. Con riferimento al conteggio relativo alle ferie maturate e non godute, l'Amministrazione convenuta ha inoltre evidenziato come il ricorrente abbia percepito normalmente più di quanto effettivamente dovuto (v. tabella allegata sub 7.1 alla memoria difensiva).
In conclusione, il ricorso è infondato e va dunque rigettato.
In ragione della qualità delle parti vengono infine ritenute sussistenti fondate ragioni per fare luogo alla integrale compensazione tra loro delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Lì, 24 dicembre 2025
Il Giudice
Francesco RI
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