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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/05/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza del 20 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter
c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3043/2023 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Cardile, giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nadia Perego, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio di Fiumicino del 23 gennaio 2023, Rep. 37590 Racc. 7131. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.6.2023 esponeva di aver presentato in Parte_1
data 14.9.2022 domanda all' (distinta con il n. 2091938800142) finalizzata ad ottenere CP_1
l'assegno sociale e specificava di avere un reddito personale inferiore ai limiti previsti dalla
1 normativa vigente (non percependo alcun reddito) e di essere da tempo separata dal marito
(v. decreto di omologa del 2.5.1995 del Tribunale di Messina), oggi deceduto, Persona_2
dal quale aveva poi divorziato (v. sentenza n. 1504/2006 del 18.9.2006 del Tribunale di
Messina).
Riferiva che l' con nota del 4.11.2022, aveva rigettato la domanda, ritenendo che la CP_1 stessa non potesse essere accolta in quanto l'assegno di mantenimento non era stato “richiesto in sede di giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio” e, poiché “l'importo della pensione mensile dell'ex coniuge era tale da poter soddisfare il bisogno di aiuto economico della richiedente”, “si esclude lo stato di bisogno economico posto alla base del diritto alla prestazione assistenziale richiesta”.
Riferiva ancora di aver proposto ricorso al Comitato Provinciale dell' in data 30.1.2023, CP_1
ma lo stesso era stato respinto in data 28.4.2023.
Rivendicava il diritto alla corresponsione della prestazione richiesta, sussistendo tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi (67 anni di età, stato di bisogno economico, cittadinanza italiana e residenza in Italia, dimora effettiva e continuativa nel territorio italiano) necessari ad ottenerla.
Chiedeva di ritenere e dichiarare il proprio diritto al conseguimento dell'assegno sociale a decorrere dalla data di presentazione della domanda, e, conseguentemente, di condannare l' alla liquidazione ed al pagamento della suddetta prestazione nella misura di legge, CP_1
con gli accessori di legge, nei limiti di cui all'art. 16 L. 412/1991 dal dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2. L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 6.10.2023, prendendo atto CP_1
del decesso di il 7.3.2023 ed affermando conseguentemente il diritto della Persona_2
ricorrente alla prestazione richiesta. Chiedeva pertanto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
3. Richiesti chiarimenti all' in ordine alla decorrenza della riconosciuta CP_1 prestazione, l' spiegava di aver emesso provvedimento di liquidazione dell'11.10.2023 CP_1 in cui l'assegno sociale era stato riconosciuto con decorrenza 1.4.2023 e di aver effettuato il pagamento fino al novembre 2023 con valuta del 2.11.2023, e di aver successivamente emesso
2 un secondo provvedimento di riliquidazione del 7.11.2023 con anticipazione della decorrenza al 1 novembre 2022 accogliendo così la domanda originaria.
L'udienza del 20 maggio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in esito alle quali la causa veniva decisa.
4. La ricorrente ha rivendicato il riconoscimento del diritto all'assegno sociale a decorrere dalla domanda amministrativa del 14.9.2022, originariamente respinta dall' in sede CP_1
amministrativa con nota del 4.11.2022.
L' , costituendosi in giudizio, ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla prestazione CP_1 assistenziale, allegando in corso di causa nota di liquidazione dell'assegno dell'11.10.2023, con la quale è stata riconosciuta la prestazione con decorrenza aprile 2023 (è stata altresì documentata la corresponsione nel cedolino novembre 2023 di tutti gli arretrati maggiorati di interessi legali), ed una ulteriore nota di liquidazione del 7.11.2023, con la quale la decorrenza della prestazione è stata retrodatata al novembre 2022 (la ricorrente ha dato atto della liquidazione degli arretrati dovuti).
La ricorrente ha tuttavia rivendicato il diritto all'assegno sociale anche per il mese di ottobre
2022, risalendo la domanda amministrativa al 14.9.2022.
Si rileva che l' ha correttamente determinato la decorrenza della prestazione al 1 CP_1 novembre 2022, in quanto la sig.ra ha maturato il requisito anagrafico Parte_1 richiesto ai fini dell'erogazione della prestazione, ovvero il compimento dei 67 anni di età, soltanto in data 15.10.2022, sicché è stato possibile riconoscere l'assegno sociale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del requisito e quindi dal 1 novembre 2022.
Il riconoscimento della prestazione richiesta dalla ricorrente, nel rispetto delle decorrenze di legge, impone dunque una declaratoria di cessata materia del contendere.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale, e, considerato il sopravvenuto riconoscimento in corso di causa della prestazione richiesta dalla ricorrente, a cui la stessa aveva diritto sin dal 1 novembre 2022, e la conseguente illegittimità del provvedimento di diniego del 4.11.2022, si liquidano in favore di essa ricorrente, come da dispositivo ex D.M. CP_1
n.55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, stante la limitata attività processuale
3 svolta. Esse vanno distratte, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore anticipatario avv. Antonio Cardile, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 5.6.2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida CP_1 in € 2.695,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Antonio
CARDILE.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 21 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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