Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere rel. dott. Anna Rita Motti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
21/03/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2461 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
rappresentato e difeso dagli Avvocati Pasquale Guastafierro Parte_1
e Giovanni Alfieri presso il cui studio legale elettivamente domicilia in
Boscoreale (Na) alla Piazza Pace n. 20
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Angelo Pandolfo ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
APPELLATA
NONCHÉ in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_2
APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 12.10.2023, Pt_2
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione
[...]
(01/02/2016) e la condanna di a riliquidare la predetta pensione e a CP_1
corrispondere gli arretrati per la somma di € 50.366,50 -come calcolati- dal febbraio 2016 al novembre 2019, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
CP_ b) l'accertamento della violazione dell'art. 4 l. 45/90 da parte dell' e la condanna dell' al pagamento, in aggiunta agli importi dovuti, di un CP_3
interesse annuo al 6% da ritardo, a decorrere dal 61mo giorno successivo alla domanda di ricongiunzione;
c) in subordine, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente, pari alle maggiorazioni dovute per l'effetto della ricongiunzione per il periodo dal febbraio 2016 al novembre per un importo complessivo di €
50.366,50 o quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Il tutto con vittoria di spese di lite.
L'appellante evidenzia l'erroneità della sentenza dal momento che il giudice “ha sovrapposto, confondendoli, due diversi concetti: il perfezionamento del negozio giuridico di ricongiunzione dei contributi previdenziali maturati presso diverse gestioni e la decorrenza degli effetti del suddetto negozio ai fini del diritto e della misura della pensione. Concetti che, peraltro, vengono tenuti ben distinti dallo stesso Regolamento della Architetti”; richiama, a sostegno Controparte_1
della propria tesi, gli artt. 5, ultimo comma D.P.R. n. 488/1969, 27 del
Regolamento Generale di Previdenza della Cassa convenuta, 6 del Regolamento
Riscatti e Ricongiunzioni di . Ha, quindi, censurato la decisione del CP_1
giudice di rigetto della domanda di risarcimento del danno, avanzata in via gradata, posto che erroneo si palesa il ragionamento del Tribunale nella parte in cui ha fatto discendere il rigetto della domanda in questione dal rigetto della domanda principale, essendone diversi – a parere dell'appellante – i presupposti.
Ha concluso nei seguenti termini: “in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della sentenza n. 720/2023 del Tribunale di Torre Annunziata – Sez.
Lavoro, Giudice Dott.ssa Cristina Giusti, pubblicata in data 11.05.2023 e non notificata voglia così provvedere: a) in via principale accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione di vecchiaia unificata di cui lo stesso è titolare a partire dalla data del pensionamento (01/02/2016) e, per
l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore a riliquidare la predetta pensione ed a corrispondere in favore del ricorrente la somma di Euro 50.366,50= ( cinquantamilatrecentosessantasei/50)
o quella diversa maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia a titolo di arretrati maturati dal febbraio 2016 fino al novembre 2019, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
b) - in via gradata, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, accertare i gravi inadempimenti delle parti resistenti nella gestione della pratica di ricongiunzione dei contributi del ricorrente e, per l'effetto condannarle, in solido o ciascuna per il proprio titolo, al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente pari alle maggiorazioni dovute per
l'effetto della ricongiunzione per il periodo dal febbraio 2016 al novembre per un importo complessivo di Euro 50.366,50= ( cinquantamilatrecentosessantasei/50)
o quella diversa maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto al soddisfo;
c) - condannare le parti resistenti, in solido o ciascuna per il proprio titolo al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che dichiarano di aver fatto anticipo”.
Si è ritualmente costituita che – rimarcata l'infondatezza CP_1 dell'appello – ne ha chiesto il rigetto.
Nonostante la regolarità della notifica non si è costituito l' CP_2
All'odierna udienza, su richiesta delle parti, la Corte ha deciso la controversia come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve evidenziarsi che il Tribunale ha dichiarato inammissibile
CP_ la domanda di condanna dell' al pagamento del 6% annuo ex art 4 l. 45/90.
Avverso tale statuizione non è stata proposta alcuna censura, pertanto, deve ritenersi sul punto caduto il giudicato.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.
In punto di fatto, va precisato che l'odierno appellante deduceva di aver maturato nel mese di gennaio dell'anno 2016 i requisiti necessari per il pensionamento e cioè il requisito anagrafico (67 anni e 2 mesi), nonché quello contributivo con un'anzianità complessiva di 37 anni e 323 giorni di cui 29 anni e 335 giorni presso l' e 7 anni e 348 giorni presso l' (ex , come CP_1 CP_2 CP_4
anzianità utile alla ricongiunzione;
di aver presentato, in data 14.01.2016, all' istanza di ricongiunzione ai sensi dell'art. 1 Legge 45/1990, ai CP_1 fini del trasferimento dei contributi previdenziali costituiti presso l' ; di aver CP_2
presentato, in data 19.01.2016, domanda di pensione di vecchiaia all' ; di essere divenuto, in data 01.02.2016, titolare di pensione di CP_1 vecchiaia unificata ordinaria (matr. 101876) erogata dall' , senza CP_1
che, tuttavia, l' avesse ancora provveduto al trasferimento dei contributi CP_2
previdenziali, necessario per la ricongiunzione;
di aver ricevuto nota del
24.02.2020, con la quale l' gli comunicava che la Giunta Esecutiva CP_1
nella riunione di febbraio aveva deliberato il ricalcolo del trattamento pensionistico del ricorrente a seguito dell'accredito da parte dell' dei CP_2
contributi previdenziali maturati presso il suddetto Ente Previdenziale e che - con decorrenza dal 01.12.2019 - il nuovo importo annuo lordo derivante dal ricalcolo conseguente alla ricongiunzione sarebbe ammontato ad Euro 35.450,03; di aver chiesto, in data 30.06.2020, all' il pagamento degli arretrati di CP_1
pensione sin dalla data di maturazione del diritto (01.02.2016).
Il Tribunale ha rigettato la domanda rilevando che a mente del Regolamento di
(art. 6) – secondo il rinvio contenuto nella L. n. 45/1990, art. 5 CP_1
comma 1 – la decorrenza della prestazione non può che farsi coincidere con il momento del perfezionamento del negozio giuridico (id est con il trasferimento del montante contributivo da parte dell' e richiamando a sostegno della CP_2
propria decisione il precedente della Suprema Corte n. 29767/2022.
L'appellante censura la decisione del giudice richiamando l'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, che stabilisce che gli effetti della ricongiunzione di più periodi assicurativi si producono nel momento stesso in cui sorge il diritto alla prestazione previdenziale cui la contribuzione complessiva afferisce;
l'art. 27 del Regolamento Generale di Previdenza della resistente che testualmente CP_1
dispone: “I periodi ricongiunti ai sensi della legge 5 marzo 1990 n. 45 e s.m.i. e quelli riscattati di cui all'art. 12 del presente Regolamento sono computati, ai fini del diritto e della misura della pensione, in funzione della collocazione temporale dei periodi assicurativi ricongiunti o oggetto di riscatto”; l'art. 6 del Regolamento
Riscatti e Ricongiunzioni di che distingue il momento del CP_1 perfezionamento del negozio giuridico della ricongiunzione (commi 6.4 e 6.5), da quello di decorrenza degli effetti dello stesso (comma 6.6.)
La censura è infondata.
Sul punto, va premesso che è assolutamente pacifico in giurisprudenza il principio dettato dalla Suprema Corte con la sent. 29767/2022, richiamata dal giudice di primo grado, secondo cui “….non vi è alcun dubbio interpretativo sul presupposto di fatto inerente alla previsione statutaria delle condizioni per accedere alla pensione di anzianità e al discrimine temporale (il 5 marzo 2010) al quale correlare i requisiti, l'anzianità contributiva e anagrafica per godere del favorevole regime per beneficiare della pensione di anzianità, la controversia è incentrata sul momento in cui assume rilevanza l'anzianità contributiva ricongiunta;
(omissis) la L. n. 45 del 1990, art. 1, comma 2, per quanto qui di interesse, attribuisce al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, la facoltà di ricongiungere tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista secondo le modalità previste dall'art. 2 della medesima legge, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione;
10.
l'obbligo assunto dalla , corrispondente all'oggetto della prestazione CP_1
dedotta nel negozio bilaterale di diritto pubblico, è quello di attivarsi ai sensi dell'art. 4 della legge in commento, ad acquisire gli elementi necessari o utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto e, quindi, all'esito della procedura dettagliatamente regolata dalla legge ed ottenuto l'adempimento del richiedente, di costituire la detta posizione;
11. la
L. n. 45 cit., art. 4, comma 2, dopo aver stabilito che "Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni", prevede che "Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione (...), s'intende che l'interessato abbia rinunciato alle facoltà di cui all'art. 1", vale a dire alla facoltà di "chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione" già accreditati presso le varie "forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti"; 12. nella struttura lessicale della disposizione
(significativamente rubricata "Adempimenti gestionali e criteri di trasferimento"), la necessità che l'assicurato provveda "entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione" al versamento delle prime tre rate o alla presentazione della domanda di rateazione di cui al precedente art. 2, comma 3, è del tutto indipendente dalla tempestività con cui detta comunicazione gli viene effettuata;
13. la circostanza che la comunicazione sia tempestiva può senz'altro incidere ai fini di valutare la correttezza dell'adempimento della nel dare CP_1
attuazione al negozio bilaterale di ricongiunzione, ma solleva ex se l'assicurato dall'onere di attivarsi nei successivi sessanta giorni dal suo ricevimento per provvedere al pagamento o presentare la domanda di rateazione, trattandosi di onere che la disposizione citata ricollega (sotto pena di ritenere che "l'interessato abbia rinunciato" alla ricongiunzione) alla "ricezione della comunicazione" e non di una "comunicazione tempestiva" (Cass. n. 10431 del 2017); 14. la disposizione in esame mira, dunque, a cadenzare gli adempimenti cui sono tenute le parti in attuazione del negozio di ricongiunzione e a disciplinare sia l'effetto abdicativo della facoltà di ricongiunzione, attraverso una presunzione assoluta di rinunzia alla facoltà di ricongiunzione (per il mancato rispetto dei termini prescritti per il pagamento integrale o rateale: art. 4 cit., commi 1 e 2), sia
l'irretrattabilità/irrevocabilità della facoltà di ricongiunzione (per effetto del versamento, anche parziale, dell'importo dovuto: comma 3, art. 4 cit.); 15. inoltre, l'adempimento del versamento del relativo onere economico correlato ad un termine breve di sessanta giorni, persegue la finalità di contemperare le esigenze del pronto esercizio del diritto alla ricongiunzione con l'interesse delle varie gestioni a conoscere sollecitamente la volontà degli interessati, una volta messo l'assicurato in condizione di effettuare la scelta di chiedere o meno di essere ammesso al beneficio della ricongiunzione e con quali modalità, anche ai fini di determinare l'ammontare della somma da porre a carico del richiedente secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 4 della legge in esame (Cass. n. 16131 del 2005); 16. ancora, la L. n. 45 del 1990, art. 5, comma 1, a proposito della determinazione del diritto e della misura della pensione, prevede che le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa, purché i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni o sia stata raggiunta l'età per il collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le specifiche norme per la pensione di inabilità o invalidità;
17. se il quadro normativo che regola le vicende dell'istituto della facoltà di ricongiunzione ex L. n. 45 del 1990 è quello appena sintetizzato, appare evidente che il "potenziale contributivo" che il professionista reputa già parte della complessiva anzianità spendibile per accedere, nella specie, alla pensione di anzianità con i più favorevoli requisiti prescritti da , non può CP_1
sopperire, in materia relativa alle assicurazioni obbligatorie, quindi, di rilievo pubblico, alla complessiva contribuzione effettiva comprensiva della contribuzione ricongiunta per effetto della manifestazione della facoltà di ricongiunzione (proposta con la domanda) e del tempestivo adempimento nell'ambito della progressiva sequenza temporale dianzi descritta, anche in ipotesi di rateizzazione del relativo onere economico (omissis); 18. solo il perfezionamento del negozio di ricongiunzione e il tempestivo adempimento permettono di definire la complessiva anzianità contributiva utile, come nella specie, per beneficiare della pensione di anzianità alle condizioni fissate da
, se non altro perché ben potrebbe l'assicurato, aspirante al CP_1
trattamento pensionistico, decadere o recedere dal diritto di chiedere la ricongiunzione (omissis); 19. lo scopo della ricongiunzione, di massimizzare i benefici per l'assicurato che abbia prescelto il regime di destinazione perché evidentemente più favorevole all'accorpamento dei diversi periodi assicurativi maturati presso enti diversi come svolti interamente presso il regime di destinazione, comporta dei costi, a carico dell'interessato, diretti a compensare i maggiori vantaggi, per cui l'operazione di ricongiunzione, come dianzi descritta, esclude che il montante contributivo complessivo possa essere computato, agli effetti della complessiva anzianità contributiva, ancora prima dell'adempimento, totale o parziale ove rateizzato, dell'onere economico”. Il principio è stato anche ribadito da ultimo da Cass. n. 30190/2024.
Tanto premesso, appare evidente che la decorrenza del diritto in questione non può che essere agganciata alla maturazione dello stesso.
Se è vero che la ricongiunzione è istituto che consente la valorizzazione dei periodi contributivi sparsi in diverse gestioni previdenziali ai fini del conseguimento di un'unica pensione (essendo, di solito, utilizzata ai fini del raggiungimento degli anni di anzianità contributiva necessari ai fini della pensione) è anche vero che, laddove sia già maturato il diritto alla pensione presso un'unica gestione previdenziale (come nel caso in esame), lo stesso istituto può essere utilizzato per computare anche gli anni di lavoro maturati presso altre gestioni previdenziali, ai fini di una maggiore anzianità contributiva e, conseguentemente, di un maggiore importo di pensione.
Ne discende che prima sia conclusa la fattispecie a formazione progressiva di cui si è detto non si possono produrre gli effetti della ricongiunzione.
D'altro canto, come rimarcato dalla , “Tale subordinazione logica CP_1
del momento di decorrenza rispetto al momento di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica è caratteristica dell'ordinamento previdenziale”, come appare evidente dall'osservazione che nel sistema pubblico di previdenza, i trattamenti pensionistici decorrono generalmente il primo giorno del mese successivo alla maturazione (e, dunque, successivamente alla loro maturazione).
Del resto, anche nella decisione della Suprema Corte (allegata tra i documenti prodotti dall'appellante che nel ricorso la individua con un numero errato) viene evidenziato che l'art. 5 L. 488/1998 subordina la possibilità che il trattamento previdenziale sia riconosciuto con decorrenza dalla data di inizio della pensione –
e non dal mese successivo alla domanda di liquidazione – a condizione che “a tale data sussistano tutti i requisiti per l'attribuzione della pensione” (sent. Cass.
n. 19591/2023). Ed è evidente che prima del trasferimento di cui sopra si è detto, non possono ritenersi sussistenti “tutti i requisiti per l'attribuzione della pensione”.
Nel caso in esame, la riliquidazione della pensione consiste in un ricalcolo della stessa dato dalla maturazione di un maggiorato trattamento pensionistico determinato dal perfezionamento del diritto alla ricongiunzione.
In conclusione, il momento della decorrenza non può essere sganciato dal momento del perfezionamento del diritto alla ricongiunzione: ciò che, nel caso in esame, è espressamente previsto dal regolamento che stabilisce che ciò avvenga con il trasferimento del montante contributivo.
Infatti, soltanto a seguito del trasferimento del montante contributivo da parte dell' si perfeziona il negozio di ricongiunzione e di conseguenza solo da tale CP_2
momento può aversi la costituzione del montante presso la Cassa (art. 19.7
Regolamento Generale di Previdenza e art. 6 del Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni), del tutto irrilevante essendo che i contributi siano maturati presso altra gestione previdenziale in epoca antecedente.
Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi assolutamente corretto il comportamento di che ha provveduto al ricalcolo della pensione del CP_1
professionista con decorrenza dal 01.12.2019, mese successivo a quello di trasferimento del montante contributivo.
Tale impostazione trova conferma anche nel recente pronunciamento della
Cassazione che ha ulteriormente ribadito che “presupponendo la ricongiunzione ex l. n. 45/1990 il perfezionamento dell'apposito negozio bilaterale tra
l'assicurato e l'ente previdenziale ed il successivo pagamento della provvista necessaria alla ricongiunzione, deve escludersi che il montante contributivo complessivo risultante dalla ricongiunzione possa essere computato, agli effetti della complessiva anzianità contributiva, ancora prima dell'adempimento (anche parziale) dell'onere economico derivante dalla ricongiunzione” (ordinanza n.
2503/2024).
Ad abundantiam, deve rimarcarsi che il D.P.R. n. 488/1968 (richiamato dall'appellante a sostegno della propria tesi difensiva) non è applicabile al caso di specie, trattandosi di disposizioni che si applicano esclusivamente all' e non CP_2
anche alle Casse di previdenza privatizzate, come ha evidenziato. Tanto CP_1
è desumibile non soltanto dal titolo (“Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'Assicurazione Generale”), ma anche dall'art. 1, che prevede che le disposizioni del D.P.R. si applicano alle “pensioni ordinarie e supplementari a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti”.
Si concorda ancora con l'appellata che ritiene non pertinente il richiamo agli artt.
27 del Regolamento Generale di Previdenza di Inarcassa e 6 del Regolamento riscatti e ricongiunzioni laddove stabiliscono che “i periodi ricongiunti … sono computati, ai fini del diritto e della misura della pensione, in funzione della collocazione temporale dei periodi assicurativi ricongiunti”.
La collocazione temporale dei periodi assicurativi ricongiunti, rilevante ai fini dell'anzianità contributiva necessaria per maturare il diritto alla pensione e ai fini del calcolo della stessa, non rileva ai fini della decorrenza della prestazione pensionistica conseguente alla ricongiunzione, che, invece, è necessariamente subordinata – per quanto sopra detto - alla maturazione del relativo diritto. Fondata è, invece, la seconda censura: l'appellante, infatti, evidenzia come la responsabilità degli enti evocati in giudizio – considerati i ritardi con i quali hanno provveduto – esula dalla questione della maturazione del diritto a pensione e della decorrenza della prestazione.
Al riguardo, appare evidente dall'analisi dei fatti che il comportamento dell' ha determinato un notevole ritardo nella liquidazione del trattamento CP_2
pensionistico (rideterminato a seguito della richiesta di ricongiunzione), laddove alcuna censura merita il comportamento dell' . CP_1
Ed invero, dalla documentazione in atti risulta che:
- a seguito della domanda di ricongiunzione presentata in data 13.01.2016 dal
(doc. 2 fascicolo di primo grado ), inviava Pt_2 CP_1 CP_1
tempestivamente all' e all' la richiesta di Controparte_5 CP_6 CP_4
comunicazione di tutti gli elementi necessari per l'elaborazione della proposta di ricongiunzione, entro il termine di 90 giorni previsto dall'art.
4.1 della Legge n.
45/1990 (doc. 3 fascicolo di primo grado ); CP_1
- l' in data 11.02.2016, comunicava ad i dati Controparte_5 CP_1
richiesti (doc. 4 fascicolo di primo grado ), mentre - nonostante i CP_1
numerosi solleciti inviati nel tempo da (doc. 6 fascicolo di primo grado CP_1
) - l' comunicava i dati necessari per la CP_1 Controparte_7
prosecuzione della pratica di ricongiunzione solo in data 14.03.2018 (doc. 7 fascicolo di primo grado ); CP_1
- quindi, , in data 04.07.2018, prospettava al professionista le diverse CP_1
ipotesi di ricongiunzione alle quali avrebbe potuto aderire (doc. 8 fascicolo di primo grado ) e il optava per la ricongiunzione contributiva CP_1 Pt_2
gratuita (doc. 9 fascicolo di primo grado ); CP_1
- l' ex provvedeva al trasferimento del montante contributivo solo in CP_2 CP_4
data 05.11.2019, oltre un anno dopo la prima richiesta, mentre l' Gestione CP_2
Privata non vi ha ancora provveduto.
Tanto premesso, appare evidente il comportamento inadempiente dell'istituto appellato che, dunque, non può che essere responsabile nei ritardi con i quali la pratica di ricongiunzione si è conclusa, con danno economico evidente per l'odierno appellante. Ai fini della quantificazione del danno risarcibile, appare opportuno richiamare la tempistica dettata dalla legge del 05/03/1990 n. 45 il cui art. 4 (“Adempimenti gestionali e criteri di trasferimento”) espressamente prevede:
“
1. Per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2 la gestione previdenziale presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa chiede, entro sessanta giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa
e la determinazione dell'onere di riscatto. Tali elementi devono essere comunicati entro novanta giorni dalla data della richiesta.
2. Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni.
(omissis).
4. La gestione competente, avvenuto il versamento di cui al comma 2, chiede alla gestione o alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione di loro pertinenza;
(omissis).
6. Il trasferimento delle somme deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta”.
Pertanto, il risarcimento del danno può essere parametrato all'incremento annuo del trattamento pensionistico così come calcolato dall'appellante con decorrenza dal 01.03.2017 (detraendo, dalla somma complessiva richiesta le somme relative al periodo dal 01.02.2016 al 28.02.2017), senza, cioè, tener conto del periodo richiesto dal cit. art. 4 per i relativi adempimenti (60 gg + 90 gg di cui al comma 1
+ 180 gg di cui al comma 2 + 60 gg di cui al comma 6), per un ammontare complessivo di € 36.550,70.
Su tali somme sono dovuti i soli interessi legali in virtù del divieto di cumulo fra rivalutazione monetaria e interessi sancito per i crediti di lavoro dall'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico dell' Opportuna la compensazione delle spese con , CP_2 CP_1
stante la particolarità della questione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per la restante parte conferma, condanna l' CP_2
al pagamento della somma di € 36.550,70 oltre interessi dalla data di maturazione al saldo. Compensa le spese di lite con . Condanna l' al CP_1 CP_2
pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in € 4.638,00 per il primo grado ed in € 4996,00 per il secondo grado oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Pasquale Guastafierro.
Napoli 21/03/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro