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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/09/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.;
alla scadenza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, esaminate le note depositate in conformità all'ordinanza del 28.3.2025,
viste le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 350 bis, 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1054/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale alle liti dall'Avv. Michele Pratelli;
appellanti
CONTRO
(c.f. , che partecipa al giudizio per il tramite della mandataria Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ), quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_2 P.IVA_2
procura speciale alle liti, dall'Avv. Matteo Rossi;
appellata avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni:
1 appellanti: “Piaccia all'On. Corte d'Appello adita, previa sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento dei motivi di gravame di cui in narrativa, disporre come segue: in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c. accogliere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1623/2024, nel procedimento n. 514/2022, resa inter partes dal Tribunale di Ancona in data 27.09.2024, notificata in data 30.09.2024, oggetto della presente impugnazione, in presenza dei presupposti di legge;
in via preliminare, riformare la sentenza e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare
e/o revocare il decreto monitorio opposto n. 1672/2021 per nullità integrale della fideiussione limitatamente alla posizione della sig.ra per violazione della normativa imperativa Parte_2
Antitrust in ragione del disposto degli artt. 2, c. 2, lett. a), e 3 della L. n. 287/1990 per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in subordine, in via preliminare, accertare la mancata coltivazione di istanze ad opera della controparte nei confronti della debitrice principale nel termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, statuire la liberazione dei deducenti dall'obbligo fideiussorio con annullamento/revoca del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, riformare la sentenza e revocare l'opposto decreto ingiuntivo per declaratoria di illegittimità delle operazioni di addebito di interessi anatocistici e/o usurari operati illegittimamente dall'Istituto di credito e dei pagamenti effettuati per tali titoli in costanza di rapporto, nonché previa detrazione dell'importo risultante da tali pagamenti da quanto eventualmente dovuto alla
e anche dopo aver rideterminato l'importo complessivo degli interessi dovuti all'esito CP_3
della declaratoria di illegittimità del saggio applicato dalla stessa;
in ogni caso, con CP_3
vittoria di spese, funzioni ed onorari del doppio grado di giudizio”; appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria, diversa domanda, nel merito e nel rito, eccezione e deduzione, ivi comprese quelle istruttorie, preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dagli appellanti per difetto dei gravi motivi come esposto in narrativa;
nel merito in via principale: rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dai sig.ri
e avverso la Sentenza del Tribunale di Ancona n. 1623/2024, Parte_1 Parte_2
2 pubblicata il 26.9.2024 e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata in ogni sua parte. Con vittoria di competenze ed esborsi, anche del giudizio di primo grado, oltre accessori di legge”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei quattro motivi cui è affidato il tempestivo appello.
*******
I. Il primo ed il secondo motivo, suscettibili di delibazione congiunta in ragione della strettissima connessione, censurano la sentenza del Tribunale di Ancona nella parte in cui non ha dichiarato la nullità, quantomeno parziale, delle fideiussioni omnibus rilasciate da e Parte_1 Pt_2
con scritture private del 27.12.2012 e del 22.7.2016, attuative, secondo la prospettazione
[...]
difensiva ora reiterata, di una intesa anticoncorrenziale a monte e, dunque, affette da nullità testuale ai sensi della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990.
I motivi sono infondati.
e disattendendo il proprio onere probatorio, non hanno Parte_1 Controparte_4
fornito adeguata dimostrazione della lamentata intesa anticoncorrenziale, limitandosi, al riguardo, al deposito del provvedimento della CA d'IA n. 55 del 2005.
Tuttavia, l'attività istruttoria compendiata nel provvedimento sopra richiamato è limitata alla ricognizione della dinamica della concorrenza del mercato in epoca (di molto) anteriore al rilascio delle fideiussioni sottese al decreto ingiuntivo opposto.
Il mancato allineamento cronologico preclude di per sé che il provvedimento della CA d'IA n.
55 del 2005 possa, nel caso di specie, esplicare una qualche significativa rilevanza probatoria.
In altri e più compiuti termini, “ … la rilevazione … della nullità richiede che risultino dagli atti tutte
le circostanze fattuali alla sua integrazione e cioè … l'epoca di stipulazione della fideiussione, che
deve essere stata stipulata entro lambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
3 CA d'IA, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire
di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale,
di guisa che, in caso di comprensenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben
può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in baso al provvedimento
precedente, bensì offrendone altra e specifica prova (così, Sentenza della Corte di Cassazione n.
1170/25 del 10/01/2025)”.
Al di là di tale rilievo dirimente, va osservato che non si registra alcuna significativa sovrapposizione tra il contenuto delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti e le clausole di cui agli artt. 2,6 ed 8 dello schema contrattuale predisposto dall'A.B.I., nemmeno riprodotte nelle scritture private del
27.12.2012 e del 22.7.2016.
La difesa opponente, nella consapevolezza del mancato allineamento cronologico tra il provvedimento della CA d'IA (che, giova ricordarlo, ha svolto una ricognizione del mercato limitata gli anni 2003 e 2004) e le fideiussioni sottesa al decreto ingiuntivo, ha prodotto altre due scritture private, relativa a fideiussioni rilasciate in data 7.12.2007 e 21.11.2014.
Trattasi di un tentativo assolutamente vano.
L'esiguità del campione (nemmeno si comprende in favore di quale istituto di credito è stata rilasciata la fideiussione del 21.11.2014), la mancata omogeneità cronologica (tra le due scritture vi è uno iato temporale di sette anni) e di oggetto (la scrittura del 21.11.2014 è relativa ad una fideiussione specifica), precludono il positivo accertamento della sussistenza di una intesa concorrenziale all'epoca (peraltro non coincidente con quella cui ineriscono le due scritture prodotte) in cui gli appellanti ebbero a rilasciare le fideiussioni.
Altresì, e trattasi di circostanza del pari dirimente, non vi è alcuna sovrapposizione tra il contenuto delle scritture private del 27.12.2012 e del 22.7.2016 e quello delle scritture prodotte unitamente alla seconda memoria di cui al secondo comma dell'art. 183 c.p.c.
Infine, nonostante quanto testè osservato, occorre esprimere la necessità di rifuggire dal convincimento che l'intesa anticoncorrenziale possa essere sufficientemente dimostrata per il solo tramite della corrispondenza della formulazione letterale tra le clausole predisposte dall'associazione di categoria e quelle inserite nei moduli approntati dall'impresa associata, ciò che di per sé si configura come accadimento assolutamente neutro e fisiologico.
4 Di contro, è necessario provare almeno che la maggior parte delle imprese abbia adottato tali clausole in un determinato contesto temporale e, ciò che più rileva, per conseguire vantaggi indebiti che vanno oltre la mera convenienza dal derogare ad una specifica norma.
Nello specifico, muovendo dall'assunto della natura derogabile dalle disposizioni di cui all'art. 1957
c.c. (in tal senso, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n. 12456 del 09/12/1997, Ordinanza
della Corte di Cassazione n. 21867 del 24/09/2013, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28943 del
04/12/2017) e dall'evidente convenienza dall'affrancarsi dal rispetto dell'onere di promuovere un giudizio nel termine di sei mesi, non si comprende perché debba necessariamente rimandare ad uno scenario patologico il parallelo proposito di tutte le banca, avvinte peraltro dalle medesime esigenze di contenimento dei rischi, di avvalersi di tale natura derogabile.
Una simile prova non è stata fornita dagli appellanti, nemmeno in via inferenziale.
II. Il terzo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di decadenza formulata ai sensi della norma di cui al primo comma dell'art. 1957 c.c.
Il motivo è infondato.
La clausola di cui all'art. 6 delle richiamate scritture private prevede quanto segue: “il fideiussore è
tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Ad avviso del Collegio, tale clausola, nella sostanza equivalente a quella “a prima richiesta”, pur non risolvendosi in una deroga integrale alla norma di cui all'art. 1957 c.c. laddove prevede il termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, nondimeno consente al creditore garantito di rispettare tale termine tramite tempestiva formulazione, nei confronti del fideiussore, di una richiesta stragiudiziale di pagamento (in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n. 13078
del 21/05/2008, Sentenza della Corte di Cassazione n. 22346 del 26/09/2017, Ordinanza della Corte
di Cassazione n. 34678 del 27/12/2024, Ordinanza della Corte di Cassazione n.660 del 10/01/2025).
In altri e più compiuti termini, “in tema di contratto autonomo di garanzia, la presenza di una
clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c., che trova
applicazione a seguito della pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria, in quanto
conforme allo schema ABI giudicato anticoncorrenziale dall'autorità garante, non determina
l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno
5 dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la
decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante (così, Ordinanza della Corte
di Cassazione n. 5179 del 27/02/2025)”.
Ciò è avvenuto nel caso di specie atteso che, come emerge dalla raccomandata del 29.6.2018 (prodotta già in sede monitoria), (all'epoca cessionaria del credito), a seguito dell'avventa Controparte_5
risoluzione stragiudiziale per inadempimento del contratto di mutuo, ha immediatamente richiesto a e (oltre che alla mutuataria) il pagamento dell'obbligazione garantita Parte_1 Parte_2
(trattasi, peraltro, di circostanza già allegata nel ricorso ex art. 633 c.p.c. e mai contestata), con correlato rispetto, pertanto, del termine semestrale.
III. Con il quarto motivo, la difesa appellante lamenta che il mancato svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio, adempimento istruttorio richiesto dagli opponenti già con l'atto introduttivo del giudizio a cognizione piena, ha precluso l'accoglimento dell'eccezione incentrata sulla natura indebita del pagamento degli interessi anatocistici, addebitati nel corso del rapporto di conto corrente n. 6088, volta a far emergere un credito da opporre in compensazione.
Il motivo è infondato.
Il credito complessivo vantato dalla cessionaria origina dal contratto di mutuo Controparte_1
fondiario stipulato con atto pubblico del 13.1.2004, dal contratto di apertura di credito n. 0290-012854
del 31.1.2013 e dal contratto di conto anticipi n. 19104 del 27.12.2012.
Diversamente, le ragioni di indebito oggettivo, in cui dovrebbe sostanziarsi l'eccezione di compensazione, sono correlate ad un diverso negozio, ossia il contratto di conto corrente n. 6088,
che, pur configurandosi come il conto ove è stata accreditata la somma mutuata (diversamente, il conto anticipi e l'apertura di credito siano stati regolati nel conto corrente n. 12854), nondimeno non costituisce la fonte negoziale del credito ingiunto.
Al riguardo, occorre specificare che la porzione della complessiva obbligazione relativa al mutuo è
stata determinata in ragione del piano di ammortamento (e, dunque, alla luce delle rate scadute e non pagate e dell'ulteriore importo residuo all'esito del perdita del beneficio del termine) e dell'entità
degli interessi corrispettivi e moratori convenzionali senza che, lo si ripete, abbia avuto una qualche interferenza, al fine appunto della delimitazione del quantum, la circostanza che la somma mutuata sia stata originariamente accreditata sul conto corrente n. 6088.
6 Tanto premesso, occorre ribadire che, come già osservato dal Tribunale di Ancona e dal Collegio con l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata,
l'onere della prova della sussistenza e dell'entità del credito da indebito oggettivo, ovvero l'onere della prova dell'eccezione riconvenzionale, grava sugli opponenti, giusto il principio generale di cui al secondo comma dell'art. 2697 c.c.
e non hanno soddisfatto tale onere (in tal senso, Ordinanza della Parte_1 Parte_2
Corte di Cassazione n. 33009 del 13/12/2019 e Ordinanza della Corte di Cassazione n. 33009 del
13/12/2019), omettendo la produzione della scrittura privata per il cui tramite fu concluso il contratto di conto corrente n. 6088, né hanno fornito elementi conoscitivi suppletivi, ciò che preclude l'accertamento della lamentata ragione di indebito oggettivo e la determinazione dell'entità
dell'eventuale credito restitutorio e, all'evidenza, rende superflua la richiesta di svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
IV. L'infondatezza dei motivi conduce al rigetto dell'appello e all'integrale conferma della sentenza del Tribunale di Ancona,
V. La liquidazione delle spese del presente grado deve avvenire in ragione della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a sostenere ipotesi di compensazione integrale o parziale.
Le difesa di parte appellata ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fasi studio ed introduttiva nonché a quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella discussione, tramite trattazione scritta, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna e all'immediato pagamento in via solidale, in favore Parte_1 Parte_2
di delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 7.440,00 per compenso, Controparte_1
oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
7 - dà atto della sussistenza, nei confronti degli appellanti, dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 23.9.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.;
alla scadenza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, esaminate le note depositate in conformità all'ordinanza del 28.3.2025,
viste le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 350 bis, 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1054/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale alle liti dall'Avv. Michele Pratelli;
appellanti
CONTRO
(c.f. , che partecipa al giudizio per il tramite della mandataria Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ), quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_2 P.IVA_2
procura speciale alle liti, dall'Avv. Matteo Rossi;
appellata avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni:
1 appellanti: “Piaccia all'On. Corte d'Appello adita, previa sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento dei motivi di gravame di cui in narrativa, disporre come segue: in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c. accogliere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1623/2024, nel procedimento n. 514/2022, resa inter partes dal Tribunale di Ancona in data 27.09.2024, notificata in data 30.09.2024, oggetto della presente impugnazione, in presenza dei presupposti di legge;
in via preliminare, riformare la sentenza e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare
e/o revocare il decreto monitorio opposto n. 1672/2021 per nullità integrale della fideiussione limitatamente alla posizione della sig.ra per violazione della normativa imperativa Parte_2
Antitrust in ragione del disposto degli artt. 2, c. 2, lett. a), e 3 della L. n. 287/1990 per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in subordine, in via preliminare, accertare la mancata coltivazione di istanze ad opera della controparte nei confronti della debitrice principale nel termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, statuire la liberazione dei deducenti dall'obbligo fideiussorio con annullamento/revoca del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, riformare la sentenza e revocare l'opposto decreto ingiuntivo per declaratoria di illegittimità delle operazioni di addebito di interessi anatocistici e/o usurari operati illegittimamente dall'Istituto di credito e dei pagamenti effettuati per tali titoli in costanza di rapporto, nonché previa detrazione dell'importo risultante da tali pagamenti da quanto eventualmente dovuto alla
e anche dopo aver rideterminato l'importo complessivo degli interessi dovuti all'esito CP_3
della declaratoria di illegittimità del saggio applicato dalla stessa;
in ogni caso, con CP_3
vittoria di spese, funzioni ed onorari del doppio grado di giudizio”; appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria, diversa domanda, nel merito e nel rito, eccezione e deduzione, ivi comprese quelle istruttorie, preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dagli appellanti per difetto dei gravi motivi come esposto in narrativa;
nel merito in via principale: rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dai sig.ri
e avverso la Sentenza del Tribunale di Ancona n. 1623/2024, Parte_1 Parte_2
2 pubblicata il 26.9.2024 e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata in ogni sua parte. Con vittoria di competenze ed esborsi, anche del giudizio di primo grado, oltre accessori di legge”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei quattro motivi cui è affidato il tempestivo appello.
*******
I. Il primo ed il secondo motivo, suscettibili di delibazione congiunta in ragione della strettissima connessione, censurano la sentenza del Tribunale di Ancona nella parte in cui non ha dichiarato la nullità, quantomeno parziale, delle fideiussioni omnibus rilasciate da e Parte_1 Pt_2
con scritture private del 27.12.2012 e del 22.7.2016, attuative, secondo la prospettazione
[...]
difensiva ora reiterata, di una intesa anticoncorrenziale a monte e, dunque, affette da nullità testuale ai sensi della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990.
I motivi sono infondati.
e disattendendo il proprio onere probatorio, non hanno Parte_1 Controparte_4
fornito adeguata dimostrazione della lamentata intesa anticoncorrenziale, limitandosi, al riguardo, al deposito del provvedimento della CA d'IA n. 55 del 2005.
Tuttavia, l'attività istruttoria compendiata nel provvedimento sopra richiamato è limitata alla ricognizione della dinamica della concorrenza del mercato in epoca (di molto) anteriore al rilascio delle fideiussioni sottese al decreto ingiuntivo opposto.
Il mancato allineamento cronologico preclude di per sé che il provvedimento della CA d'IA n.
55 del 2005 possa, nel caso di specie, esplicare una qualche significativa rilevanza probatoria.
In altri e più compiuti termini, “ … la rilevazione … della nullità richiede che risultino dagli atti tutte
le circostanze fattuali alla sua integrazione e cioè … l'epoca di stipulazione della fideiussione, che
deve essere stata stipulata entro lambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
3 CA d'IA, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire
di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale,
di guisa che, in caso di comprensenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben
può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in baso al provvedimento
precedente, bensì offrendone altra e specifica prova (così, Sentenza della Corte di Cassazione n.
1170/25 del 10/01/2025)”.
Al di là di tale rilievo dirimente, va osservato che non si registra alcuna significativa sovrapposizione tra il contenuto delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti e le clausole di cui agli artt. 2,6 ed 8 dello schema contrattuale predisposto dall'A.B.I., nemmeno riprodotte nelle scritture private del
27.12.2012 e del 22.7.2016.
La difesa opponente, nella consapevolezza del mancato allineamento cronologico tra il provvedimento della CA d'IA (che, giova ricordarlo, ha svolto una ricognizione del mercato limitata gli anni 2003 e 2004) e le fideiussioni sottesa al decreto ingiuntivo, ha prodotto altre due scritture private, relativa a fideiussioni rilasciate in data 7.12.2007 e 21.11.2014.
Trattasi di un tentativo assolutamente vano.
L'esiguità del campione (nemmeno si comprende in favore di quale istituto di credito è stata rilasciata la fideiussione del 21.11.2014), la mancata omogeneità cronologica (tra le due scritture vi è uno iato temporale di sette anni) e di oggetto (la scrittura del 21.11.2014 è relativa ad una fideiussione specifica), precludono il positivo accertamento della sussistenza di una intesa concorrenziale all'epoca (peraltro non coincidente con quella cui ineriscono le due scritture prodotte) in cui gli appellanti ebbero a rilasciare le fideiussioni.
Altresì, e trattasi di circostanza del pari dirimente, non vi è alcuna sovrapposizione tra il contenuto delle scritture private del 27.12.2012 e del 22.7.2016 e quello delle scritture prodotte unitamente alla seconda memoria di cui al secondo comma dell'art. 183 c.p.c.
Infine, nonostante quanto testè osservato, occorre esprimere la necessità di rifuggire dal convincimento che l'intesa anticoncorrenziale possa essere sufficientemente dimostrata per il solo tramite della corrispondenza della formulazione letterale tra le clausole predisposte dall'associazione di categoria e quelle inserite nei moduli approntati dall'impresa associata, ciò che di per sé si configura come accadimento assolutamente neutro e fisiologico.
4 Di contro, è necessario provare almeno che la maggior parte delle imprese abbia adottato tali clausole in un determinato contesto temporale e, ciò che più rileva, per conseguire vantaggi indebiti che vanno oltre la mera convenienza dal derogare ad una specifica norma.
Nello specifico, muovendo dall'assunto della natura derogabile dalle disposizioni di cui all'art. 1957
c.c. (in tal senso, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n. 12456 del 09/12/1997, Ordinanza
della Corte di Cassazione n. 21867 del 24/09/2013, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28943 del
04/12/2017) e dall'evidente convenienza dall'affrancarsi dal rispetto dell'onere di promuovere un giudizio nel termine di sei mesi, non si comprende perché debba necessariamente rimandare ad uno scenario patologico il parallelo proposito di tutte le banca, avvinte peraltro dalle medesime esigenze di contenimento dei rischi, di avvalersi di tale natura derogabile.
Una simile prova non è stata fornita dagli appellanti, nemmeno in via inferenziale.
II. Il terzo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di decadenza formulata ai sensi della norma di cui al primo comma dell'art. 1957 c.c.
Il motivo è infondato.
La clausola di cui all'art. 6 delle richiamate scritture private prevede quanto segue: “il fideiussore è
tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Ad avviso del Collegio, tale clausola, nella sostanza equivalente a quella “a prima richiesta”, pur non risolvendosi in una deroga integrale alla norma di cui all'art. 1957 c.c. laddove prevede il termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, nondimeno consente al creditore garantito di rispettare tale termine tramite tempestiva formulazione, nei confronti del fideiussore, di una richiesta stragiudiziale di pagamento (in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n. 13078
del 21/05/2008, Sentenza della Corte di Cassazione n. 22346 del 26/09/2017, Ordinanza della Corte
di Cassazione n. 34678 del 27/12/2024, Ordinanza della Corte di Cassazione n.660 del 10/01/2025).
In altri e più compiuti termini, “in tema di contratto autonomo di garanzia, la presenza di una
clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c., che trova
applicazione a seguito della pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria, in quanto
conforme allo schema ABI giudicato anticoncorrenziale dall'autorità garante, non determina
l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno
5 dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la
decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante (così, Ordinanza della Corte
di Cassazione n. 5179 del 27/02/2025)”.
Ciò è avvenuto nel caso di specie atteso che, come emerge dalla raccomandata del 29.6.2018 (prodotta già in sede monitoria), (all'epoca cessionaria del credito), a seguito dell'avventa Controparte_5
risoluzione stragiudiziale per inadempimento del contratto di mutuo, ha immediatamente richiesto a e (oltre che alla mutuataria) il pagamento dell'obbligazione garantita Parte_1 Parte_2
(trattasi, peraltro, di circostanza già allegata nel ricorso ex art. 633 c.p.c. e mai contestata), con correlato rispetto, pertanto, del termine semestrale.
III. Con il quarto motivo, la difesa appellante lamenta che il mancato svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio, adempimento istruttorio richiesto dagli opponenti già con l'atto introduttivo del giudizio a cognizione piena, ha precluso l'accoglimento dell'eccezione incentrata sulla natura indebita del pagamento degli interessi anatocistici, addebitati nel corso del rapporto di conto corrente n. 6088, volta a far emergere un credito da opporre in compensazione.
Il motivo è infondato.
Il credito complessivo vantato dalla cessionaria origina dal contratto di mutuo Controparte_1
fondiario stipulato con atto pubblico del 13.1.2004, dal contratto di apertura di credito n. 0290-012854
del 31.1.2013 e dal contratto di conto anticipi n. 19104 del 27.12.2012.
Diversamente, le ragioni di indebito oggettivo, in cui dovrebbe sostanziarsi l'eccezione di compensazione, sono correlate ad un diverso negozio, ossia il contratto di conto corrente n. 6088,
che, pur configurandosi come il conto ove è stata accreditata la somma mutuata (diversamente, il conto anticipi e l'apertura di credito siano stati regolati nel conto corrente n. 12854), nondimeno non costituisce la fonte negoziale del credito ingiunto.
Al riguardo, occorre specificare che la porzione della complessiva obbligazione relativa al mutuo è
stata determinata in ragione del piano di ammortamento (e, dunque, alla luce delle rate scadute e non pagate e dell'ulteriore importo residuo all'esito del perdita del beneficio del termine) e dell'entità
degli interessi corrispettivi e moratori convenzionali senza che, lo si ripete, abbia avuto una qualche interferenza, al fine appunto della delimitazione del quantum, la circostanza che la somma mutuata sia stata originariamente accreditata sul conto corrente n. 6088.
6 Tanto premesso, occorre ribadire che, come già osservato dal Tribunale di Ancona e dal Collegio con l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata,
l'onere della prova della sussistenza e dell'entità del credito da indebito oggettivo, ovvero l'onere della prova dell'eccezione riconvenzionale, grava sugli opponenti, giusto il principio generale di cui al secondo comma dell'art. 2697 c.c.
e non hanno soddisfatto tale onere (in tal senso, Ordinanza della Parte_1 Parte_2
Corte di Cassazione n. 33009 del 13/12/2019 e Ordinanza della Corte di Cassazione n. 33009 del
13/12/2019), omettendo la produzione della scrittura privata per il cui tramite fu concluso il contratto di conto corrente n. 6088, né hanno fornito elementi conoscitivi suppletivi, ciò che preclude l'accertamento della lamentata ragione di indebito oggettivo e la determinazione dell'entità
dell'eventuale credito restitutorio e, all'evidenza, rende superflua la richiesta di svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
IV. L'infondatezza dei motivi conduce al rigetto dell'appello e all'integrale conferma della sentenza del Tribunale di Ancona,
V. La liquidazione delle spese del presente grado deve avvenire in ragione della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a sostenere ipotesi di compensazione integrale o parziale.
Le difesa di parte appellata ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fasi studio ed introduttiva nonché a quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella discussione, tramite trattazione scritta, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna e all'immediato pagamento in via solidale, in favore Parte_1 Parte_2
di delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 7.440,00 per compenso, Controparte_1
oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
7 - dà atto della sussistenza, nei confronti degli appellanti, dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 23.9.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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