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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 31/10/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4233/2021 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
Dott. Claudio Maggioni Giudice
Dott.ssa Rosanna Scollo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe, avente ad oggetto: querela di falso
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'Avv. Liliana Battaglia
1 ATTRICE
Contro
(C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del P.M.
Precisate le conclusioni all'udienza del 7.4.2025, svolta mediante trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza termini.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato il 9.12.2021, Parte_1 deduceva di aver appreso, una volta recatasi all'Ufficio Anagrafe del
Comune di Vittoria, per il riconoscimento dei propri figli gemelli nati il
2 16.12.2016, di essere coniugata con tale , nato ad [...] CP_1
IN (Tunisia) il 20.9.1983.
A seguito delle verifiche condotte, l'attrice aveva scoperto che il matrimonio si sarebbe celebrato, in data 3.2.2016, presso il Comune di
Vittoria, tra e un soggetto di sesso femminile, presentatosi CP_1 come , munita dei relativi documenti, e tra i testimoni Parte_1 figurava tale (n. a Vittoria il 18.9.1968), con il quale Testimone_1 la stessa riferiva di aver intrattenuto una relazione sentimentale tempo addietro, e che, per tale ragione, era in possesso di copia dei suoi documenti di identità.
La SA spiegava, poi, che il aveva, dopo di lei, intrattenuto (e, Tes_1 probabilmente, intratteneva ancora) una relazione sentimentale con la di lei sorella, , a lei molto somigliante. Pertanto ipotizzava che Parte_2 al suddetto matrimonio avesse preso parte proprio la sorella , Parte_2 spacciatasi per lei grazie ai documenti rubati e/o contraffatti, in possesso del . Per tali ragioni l'attrice aveva presentato una Tes_1 denuncia/querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Ragusa, in data 8.6.2017, nonché un ricorso per far accertare l'inesistenza del matrimonio innanzi allo stesso Tribunale, procedimento – quest'ultimo – al quale faceva seguito la fase di reclamo innanzi alla Corte
d'Appello di Catania, conclusasi con provvedimento dell' 1.8.2018, in cui la reclamante veniva invitata a proporre querela di falso.
Per i superiori motivi, chiedeva accertarsi e dichiararsi la Parte_1 falsità dell'atto di matrimonio, da lei apparentemente sottoscritto, con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento.
In via istruttoria chiedeva disporsi consulenza tecnica grafologica e ammettersi prova per testi.
, sebbene regolarmente citato, restava contumace. CP_1
3 La causa veniva istruita con consulenza tecnica grafologica.
Precisate le conclusioni all'udienza del 7.4.2025, celebrata con trattazione scritta, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza termini.
Il P.M., al quale venivano trasmessi gli atti, nulla opponeva.
Ciò premesso, ai fini della risoluzione del presente giudizio, anzitutto, occorre ricordare che per stato civile s'intende l'insieme delle posizioni giuridiche facenti capo ad una persona, che assumono rilievo nei confronti della comunità (id est nascita, morte, cittadinanza, matrimonio o unione civile).
Tali fatti vengono certificati da pubblici ufficiali (il sindaco o funzionari da lui delegati), e iscritti in pubblici registri, ossia i registri dello stato civile, tenuti presso ogni Comune, e aventi la funzione di rendere conoscibili pubblicamente i fatti ivi certificati. Ogni atto iscritto in tali registri rappresenta un atto di stato civile.
Per espressa disposizione normativa, gli atti dello stato civile fanno prova fino a querela di falso di ciò che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuto in sua presenza, o essere stato da lui compiuto (art. 451 c.c.).
Gli atti dello stato civile, infatti, in quanto atti pubblici, fanno piena prova della loro provenienza da pubblico ufficiale a norma dell'art. 2699 c.c.
Tale efficacia probatoria, però, non si estende al contenuto delle dichiarazioni rilasciate dalle parti comparenti, di cui l'ufficiale di stato
4 civile dà conto nell'atto, le quali fanno, invece, fede fino a prova contraria ex art. 451 c.c. (prova che potrà essere offerta secondo le generali regole processuali).
Di talché, colui che intenda contestare la veridicità dell'atto deve farlo nei modi e nelle forme prescritte dal codice di rito in materia di querela di falso (art. 221 c.p.c.).
L'attore deve, cioè, dimostrare in sede giudiziale la falsità materiale dell'atto, ovvero la sua contraffazione o alterazione.
Tanto premesso, va ricordato che, nella querela di falso in via principale, il
Giudice non è tenuto al preliminare vaglio di ammissibilità della domanda, o di rilevanza del documento, occorrendo solamente che sia insorta controversia in merito alla genuinità del documento, che dello stesso sia stato fatto uso, e che, per il suo contenuto, esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'instante; nel caso in esame, peraltro, vengono in rilievo diritti indisponibili della persona.
Si aggiunga, altresì, che nella specie risulta soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all'art. 99 disp. att. c.p.c.
Ciò premesso – ricordato che la querela di falso vede quale legittimato passivo, in via esclusiva, colui il quale intenda avvalersi dell'atto falso, e non già l'autore della falsificazione o, comunque, colui il quale abbia concorso nella falsificazione (in tal senso, Cass. civ., ord. n. 19281 del
17.7.2019) – va osservato che, nel caso in esame, l'atto di matrimonio appare sottoscritto dall'attrice, , la quale risulta Parte_1 conseguentemente coniugata con il convenuto , e di tale CP_1 circostanza l'atto di matrimonio fa prova fino a querela di falso.
5 Ne discende che correttamente ha incardinato il presente Parte_1 giudizio nei confronti di colui che appare essere suo coniuge, e che dell'atto stesso si potrebbe avvalere per i fini consentiti dalla legge, onde far acclarare la non autenticità dell'atto di matrimonio dalla stessa apparentemente sottoscritto, e quindi rimuovere quell'atto che falsamente attesta il suo stato civile di donna coniugata con , CP_1 nell'ambito di un'operazione deputata, presumibilmente, all'ottenimento, da parte di quest'ultimo, della cittadinanza italiana.
Tanto premesso, la domanda deve ritenersi fondata, in quanto “la sottoscrizione in verifica apposta nell'atto di matrimonio datato il
03.02.2016 e indicata con la sigla X non è riconducibile all'alveo scrittorio della sig.ra , pertanto è eterografa.”. Parte_1
Conseguentemente la proposta querela di falso deve essere accolta.
In particolare, il nominato consulente ha utilizzato quali documenti comparativi:
“1. Querela di falso e mandato del 05-06-2017 contenente n. 2 firme e indicate con A1 e A2
2. Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 21-11-2018 contenente n. 2 firme e indicate con A3 e A4
3. Procura speciale del 05-11-2021 contenente n. 1 firma e indicata con A5
4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale o economica del 14-12-2021 contenente n. 1 firma e indicata con A6
5. Procura alle liti del 23-05-2023 contenente n. 1 firma e indicata con A7”
(cfr. CTU pag. 11).
6 In ordine al metodo di lavoro, ha chiarito che quello impiegato è “il metodo analitico comparativo su base grafologica composto dalle seguenti fasi: • Presentazione del documento in verifica • Analisi della sottoscrizione in verifica • Analisi delle firme presenti nei documenti comparativi in atti e del saggio grafico • Confronto tra la sottoscrizione in verifica e i paragoni • Valutazione finale • Conclusione Il metodo è quello della polizia scientifica, (o grafonomico) più quello grafologico. Infatti, da una parte avremo il metodo grafonomico o descrittivo-segnaletico, basato sull'osservazione, il rilievo e la segnalazione dei caratteri, il confronto e il giudizio finale, e dall'altra il metodo grafologico che studia le dinamiche di tipo fisiche, fisiologiche del gesto grafico legate all'elemento neurofisiologico dello scrivente, pertanto dal metodo si analizzeranno sia le caratteristiche generali sia quelle particolari.” (cfr. CTU pag. 13).
Quindi, dopo avere dettagliatamente dato atto degli esami strumentali condotti e aver analizzato le firme in verifica, il CTU ha osservato che:
“-La sottoscrizione oggetto di indagine presenta un livello grafico non evoluto, in quanto presenta lettere vicino al modello scolastico. La firma si presenta nel cognome vergata con caratteri eseguiti in stampatello maiuscolo e nel nome in corsivo. Nella conduzione grafica, si rileva staticità esecutiva e qualche stentatezza nel nome rappresentata da qualche tremolio;
la firma presenta lettere chiare e leggibili.
-Nel genere dimensione1 le lettere in riferimento alla zona media, hanno nel nome un calibro piccolo, medio e grande.
-Riguardo ai rapporti dimensionali, la vocale “u” è più grande rispetto agli altri grafemi.
-Nel genere inclinazione2 , gli assi letterali sono leggermente inclinati.
-Nella firma l'andamento del rigo è discendente nel cognome e tendente all'orizzontale nel nome.
7 -La limitante verbale superiore, cioè la linea che congiunge tutti i risvolti superiori delle lettere;
è presente una convessità in corrispondenza della vocale “u”.
-Nell'impostazione spaziale, la distanza tra le due componenti è pari allo spazio occupato da circa tre lettere della zona media.
-La sottoscrizione, presenta una distribuzione pressoria leggera, con un maggior appoggio nel nome, e con la qualità del tratto nutrita3 e il bordo netto4 .
-Nel genere continuità grafica, nel nome si rileva uno stacco tra l'ovale e
l'asta della consonante “d” e tra la vocale “i” e la finale “a”
-Nella direzione grafica, nel nome sono presenti gestualità sinistrogire o regressive rappresentate da ovali con inviluppo rotativo antiorario e orario e arrotolati.
-La velocità grafomotoria stimata è lenta, infatti sono presenti indici di rallentamento quali, grafia statica, tremolii lungo il tracciato, e ovali con arrotolamento.
Segni o connotati particolari:
-Nel costrutto ideativo e formativo delle lettere del cognome si rileva quanto segue: lettera “S” con attacco uncinato e con base inferiore assente
-Caratteristiche grafiche rilevate nel nome sono: iniziale “C” con morfologia a conchiglia e con attacco ascendente vocale “i” con puntino assente finale “a” con rotazione oraria e arrotolata con inizio in basso a destra, con codina con terminazione uncinata” (cfr. CTU pag. 15-27).
Procedendo al confronto con la sottoscrizione in analisi, ha appurato che
8 “-I termini di confronto presentano il cognome vergato a stampatello maiuscolo e il nome in corsivo;
con un livello grafico delle scritture mediamente evoluto, poiché si rileva qualche grafema personalizzato.
Nella gestione grafica, si riscontrano tracce di rapidità e anche di tensione esecutiva, in quanto sono presenti alcune lettere alterate nella morfologia, e qualche angolo lungo il filografico, con tratti slanciati e/o sfumati.
Le firme nel complesso sono chiare e leggibili, ad eccezione del trilettere
“Cla” del nome.
-Nel calibro letterale i grafemi in riferimento al corpo centrale, sono nel nome grandi, medi e piccoli, e raramente esageratamente grandi.
-In riferimento ai rapporti dimensionali, le firme nel cognome presentano la vocale “I” più bassa rispetto alle altre lettere.
-Nell'oscillazione assiale 5 le lettere sono eterocline, infatti generalmente sono da esageratamente inclinate, a molto inclinate, ad inclinate, a leggermente inclinate, a volte tendenti al verticale.
-L'andamento del rigo nelle grafie di confronto è ascendente, discendente
e tendente all'orizzontale, in alcune con disposizione a tegola.
-Nella limitante verbale superiore, nel cognome spesso è presente una concavità in corrispondenza della vocale “I”.
-In riferimento all'impostazione spaziale nelle grafie su modello, lo spazio tra il cognome e il nome è corrispondente allo spazio occupato da una o due lettere.
-Il quantum pressorio nelle grafie di confronto è mediamente appoggiato, raramente leggermente appoggiato;
inoltre nei tagli nelle lettere “Z” e
“A” è presente un minor appoggio. Di tanto in tanto è presente del rilievo6 tra i tratti ascendenti e discendenti, il bordo è netto e la qualità del tratto
è nutrita.
9 -Nella continuità letterale, le firme presentano grafemi staccati, unico raggruppamento presente nel nome è nel trilettere “Cla”.
-Nella direzione grafica, le firme di confronto presentano movenze sinistrogire o regressive, infatti si rinvengono occhielli, e ovali con inviluppo rotativo antiorario e anche arrotolato.
-La velocità esecutiva del tracciato è rallentata, infatti, si rinvengono indici di rallentamento quali, ovali con grafomotricità antioraria e anche arrotolata, qualche angolo, contrariamente agli indici di accelerazione come lettere spesso inclinate, tratti sfumati e slanciati.
Segni o connotati particolari:
-Nell'impronta grafica delle lettere si rileva:
• lettera “S” spesso con angolo inferiore, abitualmente base più piccola, a volte con uncino o con arrotolamento inferiore, di rado con arrotolamento superiore
-Nella dinamica ideativa e formativa dei grafemi del nome si riscontra quanto segue: lettera “C” a bastone con allungo iniziale a volte con uncino, e con base abitualmente angolosa fusione del bilettere “la” e generalmente con addossamento tra i due grafemi vocale “i” con puntino o virgoletta spostato a destra finale “a” con rotazione antioraria, con e senza arrotolamento, e con codina con e senza stacco dall'ovale, generalmente slanciata e sfumata”
(cfr. CTU pag. 28-63).
All'esito del confronto, ha evidenziato: “-Differenza nella conduzione grafica, infatti la sottoscrizione contestata presenta un livello grafico non
10 evoluto, con staticità esecutiva e stentatezze rappresentate da qualche tremolio, e grafemi chiari e leggibili nel trilettere “Cla”; particolari non rintracciati nelle firme comparative nelle quali si rinviene un livello grafico mediamente evoluto, con qualche personalizzazione, con tratti slanciati
e/o sfumati, con angoli e con le lettere “Cla” non chiare e non leggibili.
-Nel genere dimensione sono presenti lettere grandi, medie e piccole, sia nelle firme di raffronto sia nella sottoscrizione incriminata.
-Diversità nel rapporto dimensionale della vocale “I” del cognome, infatti nei confronti è più bassa, caratteristica invece assente nella sottoscrizione in verifica;
e nella vocale “u” più grande nella firma contestata, non presente nei paragoni
-Diversità nell'inclinazione letterale, infatti nella firma in verifica gli assi letterali sono tutti leggermente inclinati, mentre nei paragoni non si rileva il leggermente inclinato in tutte le lettere.
-Corrispondenza nella disposizione del rigo.
-Non analogia nella limitante verbale superiore, infatti nella sottoscrizione in verifica è presente una convessità nella vocale “u” del nome, elemento assente nei paragoni;
e una concavità nella vocale “I” nei raffronti, non riscontrata nella firma verificata.
-Nella sottoscrizione in verifica la distanza tra il cognome e il nome è più spaziata, rispetto ai paragoni.
-Non omologia nella distribuzione pressoria, in quanto le firme di raffronto presentano un maggior appoggio rispetto alla firma incriminata.
-Non identità nella continuità grafica del nome, infatti nella firma contestata sono legate le lettere ”, invece nei confronti sono Per_1 raggruppate solamente le lettere “Cla”.
-La finale del nome è con motricità oraria particolare mai rinvenuto nei raffronti, pur essendo in entrambe le scritture movenze sinistrogire o regressive rappresentate da ovali antiorari con e senza arrotolamenti.
11 -Differenza nella velocità esecutiva, infatti, i paragoni sono più celeri rispetto alla sottoscrizione in verifica, poiché quest'ultima è statica con stentatezze rappresentate da tremiti.
Segni o connotati particolari:
-Diversità nella consonante “S”, con angolo inferiore e con base inferiore più piccola, a volte con uncino o con arrotolamento nei raffronti, mentre nella sottoscrizione in verifica la base inferiore è assente.
-Non identità tra i raffronti e la firma contestata, infatti nelle prime si rileva l'iniziale “C” a bastone, la fusione del bilettere “la” e anche
l'addossamento tra la consonante “l” e la vocale “a”, il puntino della vocale “i” e la finale “a” con rotazione antioraria;
particolari assenti nella firma incriminata infatti, l'iniziale “C” è vergata a conchiglia, il bilettere
“la” non presenta né la fusione né l'addossamento, il grafema “i” manca del puntino , e la finale “a” è con motricità oraria e con terminazione uncinata.” (cfr. CTU pag. 64-92).
Quindi, il nominato consulente – avendo appurato dalla disamina delle sottoscrizioni contestate, delle comparative in atti e del saggio grafico, differenze sostanziali, oltre che formali – ha concluso formulando il seguente parere tecnico: “la sottoscrizione in verifica apposta nell'atto di matrimonio datato il 03.02.2016 e indicata con la sigla X non è riconducibile all'alveo scrittorio della sig.ra , pertanto è Parte_1 eterografa”.
Ritiene il Collegio che le conclusioni del CTU vadano accolte, essendo esse logicamente coerenti e congruamente motivate, oltre che immuni da vizi logico - giuridici.
Tutti gli elementi emersi fondano dunque il prudente apprezzamento in
12 ordine alla falsità della firma apposta sull'atto di matrimonio, redatto il dì
3.2.2016, alle ore 11:30, innanzi all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Vittoria, , per delega avuta - atto iscritto nel registro degli Persona_2 atti di matrimonio dello stesso Comune (parte I, n. 5, anno 2016) -, in quanto tale firma non è riconducibile al suo apparente sottoscrittore,
[...]
. Pt_1
Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste a carico del convenuto, risultato soccombente.
Le spese di lite seguono anch'esse la soccombenza, e andranno poste in via definitiva a carico del convenuto, e liquidate, in ragione dell'attività effettivamente svolta, in favore dell'Erario, essendo la parte vittoriosa ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n.
4233/2021 R.G.,
con l'intervento del P.M.,
nella contumacia del convenuto CP_1
accoglie interamente la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la non
13 riferibilità a della sottoscrizione apposta sull'atto di Parte_1 matrimonio, redatto il dì 3.2.2016, alle ore 11:30 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vittoria, anno 2016, parte I, n. 5), innanzi all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Vittoria, , Persona_2 per delega avuta;
ordina, ai sensi degli artt. 226 comma 2 c.p.c. e 537 comma 2 c.p.p., che il
Cancelliere provveda ad annotare il dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato della stessa, sull'originale del documento predetto, mediante compilazione del processo verbale in cui si attesta tale adempimento, con la dichiarazione che il documento non può avere alcun effetto giuridico;
pone le spese della CTU - liquidate come da separato decreto - definitivamente a carico del convenuto soccombente, ; CP_1
condanna al pagamento delle spese di lite in favore CP_1 dell'attrice, liquidandole in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre ad accessori come per legge - spese da distrarsi in favore dell'Erario, essendo stata la parte attrice, vittoriosa, ammessa al beneficio del
Patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Ragusa, in data 30.10.2025.
Il Giudice relatore
Il Presidente
14 Dott.ssa Rosanna Scollo
Dott. Massimo Pulvirenti
15
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
Dott. Claudio Maggioni Giudice
Dott.ssa Rosanna Scollo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe, avente ad oggetto: querela di falso
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'Avv. Liliana Battaglia
1 ATTRICE
Contro
(C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del P.M.
Precisate le conclusioni all'udienza del 7.4.2025, svolta mediante trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza termini.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato il 9.12.2021, Parte_1 deduceva di aver appreso, una volta recatasi all'Ufficio Anagrafe del
Comune di Vittoria, per il riconoscimento dei propri figli gemelli nati il
2 16.12.2016, di essere coniugata con tale , nato ad [...] CP_1
IN (Tunisia) il 20.9.1983.
A seguito delle verifiche condotte, l'attrice aveva scoperto che il matrimonio si sarebbe celebrato, in data 3.2.2016, presso il Comune di
Vittoria, tra e un soggetto di sesso femminile, presentatosi CP_1 come , munita dei relativi documenti, e tra i testimoni Parte_1 figurava tale (n. a Vittoria il 18.9.1968), con il quale Testimone_1 la stessa riferiva di aver intrattenuto una relazione sentimentale tempo addietro, e che, per tale ragione, era in possesso di copia dei suoi documenti di identità.
La SA spiegava, poi, che il aveva, dopo di lei, intrattenuto (e, Tes_1 probabilmente, intratteneva ancora) una relazione sentimentale con la di lei sorella, , a lei molto somigliante. Pertanto ipotizzava che Parte_2 al suddetto matrimonio avesse preso parte proprio la sorella , Parte_2 spacciatasi per lei grazie ai documenti rubati e/o contraffatti, in possesso del . Per tali ragioni l'attrice aveva presentato una Tes_1 denuncia/querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Ragusa, in data 8.6.2017, nonché un ricorso per far accertare l'inesistenza del matrimonio innanzi allo stesso Tribunale, procedimento – quest'ultimo – al quale faceva seguito la fase di reclamo innanzi alla Corte
d'Appello di Catania, conclusasi con provvedimento dell' 1.8.2018, in cui la reclamante veniva invitata a proporre querela di falso.
Per i superiori motivi, chiedeva accertarsi e dichiararsi la Parte_1 falsità dell'atto di matrimonio, da lei apparentemente sottoscritto, con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento.
In via istruttoria chiedeva disporsi consulenza tecnica grafologica e ammettersi prova per testi.
, sebbene regolarmente citato, restava contumace. CP_1
3 La causa veniva istruita con consulenza tecnica grafologica.
Precisate le conclusioni all'udienza del 7.4.2025, celebrata con trattazione scritta, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza termini.
Il P.M., al quale venivano trasmessi gli atti, nulla opponeva.
Ciò premesso, ai fini della risoluzione del presente giudizio, anzitutto, occorre ricordare che per stato civile s'intende l'insieme delle posizioni giuridiche facenti capo ad una persona, che assumono rilievo nei confronti della comunità (id est nascita, morte, cittadinanza, matrimonio o unione civile).
Tali fatti vengono certificati da pubblici ufficiali (il sindaco o funzionari da lui delegati), e iscritti in pubblici registri, ossia i registri dello stato civile, tenuti presso ogni Comune, e aventi la funzione di rendere conoscibili pubblicamente i fatti ivi certificati. Ogni atto iscritto in tali registri rappresenta un atto di stato civile.
Per espressa disposizione normativa, gli atti dello stato civile fanno prova fino a querela di falso di ciò che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuto in sua presenza, o essere stato da lui compiuto (art. 451 c.c.).
Gli atti dello stato civile, infatti, in quanto atti pubblici, fanno piena prova della loro provenienza da pubblico ufficiale a norma dell'art. 2699 c.c.
Tale efficacia probatoria, però, non si estende al contenuto delle dichiarazioni rilasciate dalle parti comparenti, di cui l'ufficiale di stato
4 civile dà conto nell'atto, le quali fanno, invece, fede fino a prova contraria ex art. 451 c.c. (prova che potrà essere offerta secondo le generali regole processuali).
Di talché, colui che intenda contestare la veridicità dell'atto deve farlo nei modi e nelle forme prescritte dal codice di rito in materia di querela di falso (art. 221 c.p.c.).
L'attore deve, cioè, dimostrare in sede giudiziale la falsità materiale dell'atto, ovvero la sua contraffazione o alterazione.
Tanto premesso, va ricordato che, nella querela di falso in via principale, il
Giudice non è tenuto al preliminare vaglio di ammissibilità della domanda, o di rilevanza del documento, occorrendo solamente che sia insorta controversia in merito alla genuinità del documento, che dello stesso sia stato fatto uso, e che, per il suo contenuto, esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'instante; nel caso in esame, peraltro, vengono in rilievo diritti indisponibili della persona.
Si aggiunga, altresì, che nella specie risulta soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all'art. 99 disp. att. c.p.c.
Ciò premesso – ricordato che la querela di falso vede quale legittimato passivo, in via esclusiva, colui il quale intenda avvalersi dell'atto falso, e non già l'autore della falsificazione o, comunque, colui il quale abbia concorso nella falsificazione (in tal senso, Cass. civ., ord. n. 19281 del
17.7.2019) – va osservato che, nel caso in esame, l'atto di matrimonio appare sottoscritto dall'attrice, , la quale risulta Parte_1 conseguentemente coniugata con il convenuto , e di tale CP_1 circostanza l'atto di matrimonio fa prova fino a querela di falso.
5 Ne discende che correttamente ha incardinato il presente Parte_1 giudizio nei confronti di colui che appare essere suo coniuge, e che dell'atto stesso si potrebbe avvalere per i fini consentiti dalla legge, onde far acclarare la non autenticità dell'atto di matrimonio dalla stessa apparentemente sottoscritto, e quindi rimuovere quell'atto che falsamente attesta il suo stato civile di donna coniugata con , CP_1 nell'ambito di un'operazione deputata, presumibilmente, all'ottenimento, da parte di quest'ultimo, della cittadinanza italiana.
Tanto premesso, la domanda deve ritenersi fondata, in quanto “la sottoscrizione in verifica apposta nell'atto di matrimonio datato il
03.02.2016 e indicata con la sigla X non è riconducibile all'alveo scrittorio della sig.ra , pertanto è eterografa.”. Parte_1
Conseguentemente la proposta querela di falso deve essere accolta.
In particolare, il nominato consulente ha utilizzato quali documenti comparativi:
“1. Querela di falso e mandato del 05-06-2017 contenente n. 2 firme e indicate con A1 e A2
2. Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 21-11-2018 contenente n. 2 firme e indicate con A3 e A4
3. Procura speciale del 05-11-2021 contenente n. 1 firma e indicata con A5
4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale o economica del 14-12-2021 contenente n. 1 firma e indicata con A6
5. Procura alle liti del 23-05-2023 contenente n. 1 firma e indicata con A7”
(cfr. CTU pag. 11).
6 In ordine al metodo di lavoro, ha chiarito che quello impiegato è “il metodo analitico comparativo su base grafologica composto dalle seguenti fasi: • Presentazione del documento in verifica • Analisi della sottoscrizione in verifica • Analisi delle firme presenti nei documenti comparativi in atti e del saggio grafico • Confronto tra la sottoscrizione in verifica e i paragoni • Valutazione finale • Conclusione Il metodo è quello della polizia scientifica, (o grafonomico) più quello grafologico. Infatti, da una parte avremo il metodo grafonomico o descrittivo-segnaletico, basato sull'osservazione, il rilievo e la segnalazione dei caratteri, il confronto e il giudizio finale, e dall'altra il metodo grafologico che studia le dinamiche di tipo fisiche, fisiologiche del gesto grafico legate all'elemento neurofisiologico dello scrivente, pertanto dal metodo si analizzeranno sia le caratteristiche generali sia quelle particolari.” (cfr. CTU pag. 13).
Quindi, dopo avere dettagliatamente dato atto degli esami strumentali condotti e aver analizzato le firme in verifica, il CTU ha osservato che:
“-La sottoscrizione oggetto di indagine presenta un livello grafico non evoluto, in quanto presenta lettere vicino al modello scolastico. La firma si presenta nel cognome vergata con caratteri eseguiti in stampatello maiuscolo e nel nome in corsivo. Nella conduzione grafica, si rileva staticità esecutiva e qualche stentatezza nel nome rappresentata da qualche tremolio;
la firma presenta lettere chiare e leggibili.
-Nel genere dimensione1 le lettere in riferimento alla zona media, hanno nel nome un calibro piccolo, medio e grande.
-Riguardo ai rapporti dimensionali, la vocale “u” è più grande rispetto agli altri grafemi.
-Nel genere inclinazione2 , gli assi letterali sono leggermente inclinati.
-Nella firma l'andamento del rigo è discendente nel cognome e tendente all'orizzontale nel nome.
7 -La limitante verbale superiore, cioè la linea che congiunge tutti i risvolti superiori delle lettere;
è presente una convessità in corrispondenza della vocale “u”.
-Nell'impostazione spaziale, la distanza tra le due componenti è pari allo spazio occupato da circa tre lettere della zona media.
-La sottoscrizione, presenta una distribuzione pressoria leggera, con un maggior appoggio nel nome, e con la qualità del tratto nutrita3 e il bordo netto4 .
-Nel genere continuità grafica, nel nome si rileva uno stacco tra l'ovale e
l'asta della consonante “d” e tra la vocale “i” e la finale “a”
-Nella direzione grafica, nel nome sono presenti gestualità sinistrogire o regressive rappresentate da ovali con inviluppo rotativo antiorario e orario e arrotolati.
-La velocità grafomotoria stimata è lenta, infatti sono presenti indici di rallentamento quali, grafia statica, tremolii lungo il tracciato, e ovali con arrotolamento.
Segni o connotati particolari:
-Nel costrutto ideativo e formativo delle lettere del cognome si rileva quanto segue: lettera “S” con attacco uncinato e con base inferiore assente
-Caratteristiche grafiche rilevate nel nome sono: iniziale “C” con morfologia a conchiglia e con attacco ascendente vocale “i” con puntino assente finale “a” con rotazione oraria e arrotolata con inizio in basso a destra, con codina con terminazione uncinata” (cfr. CTU pag. 15-27).
Procedendo al confronto con la sottoscrizione in analisi, ha appurato che
8 “-I termini di confronto presentano il cognome vergato a stampatello maiuscolo e il nome in corsivo;
con un livello grafico delle scritture mediamente evoluto, poiché si rileva qualche grafema personalizzato.
Nella gestione grafica, si riscontrano tracce di rapidità e anche di tensione esecutiva, in quanto sono presenti alcune lettere alterate nella morfologia, e qualche angolo lungo il filografico, con tratti slanciati e/o sfumati.
Le firme nel complesso sono chiare e leggibili, ad eccezione del trilettere
“Cla” del nome.
-Nel calibro letterale i grafemi in riferimento al corpo centrale, sono nel nome grandi, medi e piccoli, e raramente esageratamente grandi.
-In riferimento ai rapporti dimensionali, le firme nel cognome presentano la vocale “I” più bassa rispetto alle altre lettere.
-Nell'oscillazione assiale 5 le lettere sono eterocline, infatti generalmente sono da esageratamente inclinate, a molto inclinate, ad inclinate, a leggermente inclinate, a volte tendenti al verticale.
-L'andamento del rigo nelle grafie di confronto è ascendente, discendente
e tendente all'orizzontale, in alcune con disposizione a tegola.
-Nella limitante verbale superiore, nel cognome spesso è presente una concavità in corrispondenza della vocale “I”.
-In riferimento all'impostazione spaziale nelle grafie su modello, lo spazio tra il cognome e il nome è corrispondente allo spazio occupato da una o due lettere.
-Il quantum pressorio nelle grafie di confronto è mediamente appoggiato, raramente leggermente appoggiato;
inoltre nei tagli nelle lettere “Z” e
“A” è presente un minor appoggio. Di tanto in tanto è presente del rilievo6 tra i tratti ascendenti e discendenti, il bordo è netto e la qualità del tratto
è nutrita.
9 -Nella continuità letterale, le firme presentano grafemi staccati, unico raggruppamento presente nel nome è nel trilettere “Cla”.
-Nella direzione grafica, le firme di confronto presentano movenze sinistrogire o regressive, infatti si rinvengono occhielli, e ovali con inviluppo rotativo antiorario e anche arrotolato.
-La velocità esecutiva del tracciato è rallentata, infatti, si rinvengono indici di rallentamento quali, ovali con grafomotricità antioraria e anche arrotolata, qualche angolo, contrariamente agli indici di accelerazione come lettere spesso inclinate, tratti sfumati e slanciati.
Segni o connotati particolari:
-Nell'impronta grafica delle lettere si rileva:
• lettera “S” spesso con angolo inferiore, abitualmente base più piccola, a volte con uncino o con arrotolamento inferiore, di rado con arrotolamento superiore
-Nella dinamica ideativa e formativa dei grafemi del nome si riscontra quanto segue: lettera “C” a bastone con allungo iniziale a volte con uncino, e con base abitualmente angolosa fusione del bilettere “la” e generalmente con addossamento tra i due grafemi vocale “i” con puntino o virgoletta spostato a destra finale “a” con rotazione antioraria, con e senza arrotolamento, e con codina con e senza stacco dall'ovale, generalmente slanciata e sfumata”
(cfr. CTU pag. 28-63).
All'esito del confronto, ha evidenziato: “-Differenza nella conduzione grafica, infatti la sottoscrizione contestata presenta un livello grafico non
10 evoluto, con staticità esecutiva e stentatezze rappresentate da qualche tremolio, e grafemi chiari e leggibili nel trilettere “Cla”; particolari non rintracciati nelle firme comparative nelle quali si rinviene un livello grafico mediamente evoluto, con qualche personalizzazione, con tratti slanciati
e/o sfumati, con angoli e con le lettere “Cla” non chiare e non leggibili.
-Nel genere dimensione sono presenti lettere grandi, medie e piccole, sia nelle firme di raffronto sia nella sottoscrizione incriminata.
-Diversità nel rapporto dimensionale della vocale “I” del cognome, infatti nei confronti è più bassa, caratteristica invece assente nella sottoscrizione in verifica;
e nella vocale “u” più grande nella firma contestata, non presente nei paragoni
-Diversità nell'inclinazione letterale, infatti nella firma in verifica gli assi letterali sono tutti leggermente inclinati, mentre nei paragoni non si rileva il leggermente inclinato in tutte le lettere.
-Corrispondenza nella disposizione del rigo.
-Non analogia nella limitante verbale superiore, infatti nella sottoscrizione in verifica è presente una convessità nella vocale “u” del nome, elemento assente nei paragoni;
e una concavità nella vocale “I” nei raffronti, non riscontrata nella firma verificata.
-Nella sottoscrizione in verifica la distanza tra il cognome e il nome è più spaziata, rispetto ai paragoni.
-Non omologia nella distribuzione pressoria, in quanto le firme di raffronto presentano un maggior appoggio rispetto alla firma incriminata.
-Non identità nella continuità grafica del nome, infatti nella firma contestata sono legate le lettere ”, invece nei confronti sono Per_1 raggruppate solamente le lettere “Cla”.
-La finale del nome è con motricità oraria particolare mai rinvenuto nei raffronti, pur essendo in entrambe le scritture movenze sinistrogire o regressive rappresentate da ovali antiorari con e senza arrotolamenti.
11 -Differenza nella velocità esecutiva, infatti, i paragoni sono più celeri rispetto alla sottoscrizione in verifica, poiché quest'ultima è statica con stentatezze rappresentate da tremiti.
Segni o connotati particolari:
-Diversità nella consonante “S”, con angolo inferiore e con base inferiore più piccola, a volte con uncino o con arrotolamento nei raffronti, mentre nella sottoscrizione in verifica la base inferiore è assente.
-Non identità tra i raffronti e la firma contestata, infatti nelle prime si rileva l'iniziale “C” a bastone, la fusione del bilettere “la” e anche
l'addossamento tra la consonante “l” e la vocale “a”, il puntino della vocale “i” e la finale “a” con rotazione antioraria;
particolari assenti nella firma incriminata infatti, l'iniziale “C” è vergata a conchiglia, il bilettere
“la” non presenta né la fusione né l'addossamento, il grafema “i” manca del puntino , e la finale “a” è con motricità oraria e con terminazione uncinata.” (cfr. CTU pag. 64-92).
Quindi, il nominato consulente – avendo appurato dalla disamina delle sottoscrizioni contestate, delle comparative in atti e del saggio grafico, differenze sostanziali, oltre che formali – ha concluso formulando il seguente parere tecnico: “la sottoscrizione in verifica apposta nell'atto di matrimonio datato il 03.02.2016 e indicata con la sigla X non è riconducibile all'alveo scrittorio della sig.ra , pertanto è Parte_1 eterografa”.
Ritiene il Collegio che le conclusioni del CTU vadano accolte, essendo esse logicamente coerenti e congruamente motivate, oltre che immuni da vizi logico - giuridici.
Tutti gli elementi emersi fondano dunque il prudente apprezzamento in
12 ordine alla falsità della firma apposta sull'atto di matrimonio, redatto il dì
3.2.2016, alle ore 11:30, innanzi all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Vittoria, , per delega avuta - atto iscritto nel registro degli Persona_2 atti di matrimonio dello stesso Comune (parte I, n. 5, anno 2016) -, in quanto tale firma non è riconducibile al suo apparente sottoscrittore,
[...]
. Pt_1
Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste a carico del convenuto, risultato soccombente.
Le spese di lite seguono anch'esse la soccombenza, e andranno poste in via definitiva a carico del convenuto, e liquidate, in ragione dell'attività effettivamente svolta, in favore dell'Erario, essendo la parte vittoriosa ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n.
4233/2021 R.G.,
con l'intervento del P.M.,
nella contumacia del convenuto CP_1
accoglie interamente la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la non
13 riferibilità a della sottoscrizione apposta sull'atto di Parte_1 matrimonio, redatto il dì 3.2.2016, alle ore 11:30 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vittoria, anno 2016, parte I, n. 5), innanzi all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Vittoria, , Persona_2 per delega avuta;
ordina, ai sensi degli artt. 226 comma 2 c.p.c. e 537 comma 2 c.p.p., che il
Cancelliere provveda ad annotare il dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato della stessa, sull'originale del documento predetto, mediante compilazione del processo verbale in cui si attesta tale adempimento, con la dichiarazione che il documento non può avere alcun effetto giuridico;
pone le spese della CTU - liquidate come da separato decreto - definitivamente a carico del convenuto soccombente, ; CP_1
condanna al pagamento delle spese di lite in favore CP_1 dell'attrice, liquidandole in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre ad accessori come per legge - spese da distrarsi in favore dell'Erario, essendo stata la parte attrice, vittoriosa, ammessa al beneficio del
Patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Ragusa, in data 30.10.2025.
Il Giudice relatore
Il Presidente
14 Dott.ssa Rosanna Scollo
Dott. Massimo Pulvirenti
15