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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 562/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente
DA RO, RE
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3361/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004104943000 IRPEF-ALTRO 1997
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6430/2025 depositato il
29/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi a questa Corte, Ricorrente_1 proponeva opposizione nei confronti dell'intimazione di pagamento n. 100 2025 90041049 43/000, notificatagli dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione il 31 marzo 2025, deducendo l'intervenuta prescrizione/decadenza della pretesa impositiva in relazione: all'avviso di accertamento n. TF9IPPN004742015, notificato il 28 luglio 2015, relativo a tributi
IRPEF/IVA per l'anno 2010, rispetto alle sole sanzioni per decorso del termine quinquennale;
avviso di accertamento n. TE7TE7M000183, notificato il 12/10/2017, relativo a tributi IRPEF/IVA per l'anno 2012, con riferimento alle sanzioni per decorso del termine quinquennale;
avviso di accertamento n.
TF9011101227/2014, notificato il 09/04/2014, relativo a tributi IRPEF/IVA per gli anni 2008 e 2009, in via gradata, decadenza dell'azione accertativa per l'anno 2008, ai sensi dell'art. 43, comma 1, DPR 600/1973, per entrambe le annualità, l'intervenuta prescrizione decennale del credito e in subordine la prescrizione delle sole sanzioni;
avviso di accertamento n. TF9IPPD001582016, notificato il 07/04/2016, relativo a tributi
IRPEF/IVA per l'anno 2008, l'intervenuta decadenza dell'azione accertativa, ai sensi dell'art. 43 del DPR
600/1973 e, in subordine, la prescrizione delle sole sanzioni;
avviso di accertamento n. TF9010303721/2016, notificato il 22/07/2016, relativo a tributi IRPEF/IVA per l'anno 2011, con riguardo al termine quinquennale di prescrizione delle sanzioni;
cartella n. 10020160012691644000, notificata il 22/07/2016, relativa a IRPEF/
IVA per l'anno 2012, con riferimento alla prescrizione decennale del credito e, in subordine, alla prescrizione delle sanzioni per decorso del termine quinquennale;
cartella n. 10020160020384158000, notificata il
26/12/2016, relativa a tributi IRPEF/IVA per l'anno 2013, prescrizione delle sanzioni per decorso del termine quinquennale;
cartella n. 10020070047700346000, notificata il 19/11/2007, riferita a IRPEF/IVA anni 2003–
2004; cartella n. 10020080049910388000, notificata il 09/06/2009, riferita a IRPEF/IVA anni 2004–2006, per prescrizione decennale del credito;
cartella n. 10020130015096961000, notificata il 23/05/2013, riferita a
IRPEF anno 2008, per prescrizione decennale del credito;
cartella n. 10020120026957019000, notificata il
25/06/2012, relativa a TARSU Comune di Agropoli per l'anno 2006, per prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006; cartella n. 10020130018989100000, notificata il
18/06/2013, relativa a TARSU Comune di Agropoli per l'anno 2007, per prescrizione quinquennale;
cartella n. 10020160009568359001, notificata il 05/12/2016, relativa a sanzioni per mancati adempimenti catastali per l'anno 2008: si eccepisce la prescrizione quinquennale.
Il contribuente deduceva, inoltre, violazione del proprio diritto di difesa per la carente motivazione dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e ne chiedeva il rigetto nel merito.
Il ricorrente depositava memorie illustrative di replica.
La causa era decisa all'udienza del 22 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Sotto un primo aspetto deve essere puntualizzato che, sebbene il contribuente abbia spiegato censure anche in relazione ad alcuni avvisi di accertamento, questi non risultano sottesi all'atto di intimazione oggetto del ricorso in esame, cui sono sottese solo numerose cartelle di pagamento.
Da ciò deriva, innanzi tutto, l'infondatezza dell'eccezione pregiudiziale dell'Agenzia dell'Entrate Riscossione per mancata integrazione del contraddittorio anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, che non deve essere parte di un giudizio di intimazione di pagamento nel quale non solo non vengono in rilievo che atti della procedura di riscossione ma, peraltro, non se ne contesta la corretta notifica in via recuperatoria, bensì solo il decorso della c.d. prescrizione successiva (talora in relazione al credito, talaltra rispetto alle sanzioni).
Sempre su un piano generale, non è fondato il motivo spiegato dal contribuente afferente la violazione del proprio diritto di difesa per carente motivazione dell'atto impugnato: si tratta infatti di un'intimazione di pagamento le motivazioni della quale sono via via indicate negli atti presupposti, dei quali, come detto, il
Ricorrente_1 non pone in discussione l'avvenuta notifica.
Anche gli altri motivi di ricorso non sono fondati.
Il contribuente, infatti, ha presentato, in data 30 aprile 2019, due istanze di adesione di definizione agevolata, rispettivamente relativi, l'uno, alle cartelle n. 10020160020384158000 e n. 10020160009568359001 e, l'altro, alle cartelle n. 10020070047700346000, n. 10020080049910388000 e n. 10020130015096961000. In data
20 giugno 2023 presentava altra analoga istanza sulla cartella n. 10020130015096961000 e, quindi, in data
20 settembre 2023 su tutte le cartelle notificate nell'anno 2016.
E, giova allora rammentare, che, a differenza di quanto ha dedotto il contribuente nelle memorie di replica, la S.C. ha chiarito che la domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito (Cass., 8 aprile 2024, n. 9221).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della resistente, liquidate nell'importo di euro 8.000,00 oltre accessori di legge.
Salerno, 22 dicembre 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosaria Giordano dott.ssa Vincenza Cinzia Fragomeno
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente
DA RO, RE
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3361/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004104943000 IRPEF-ALTRO 1997
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6430/2025 depositato il
29/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi a questa Corte, Ricorrente_1 proponeva opposizione nei confronti dell'intimazione di pagamento n. 100 2025 90041049 43/000, notificatagli dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione il 31 marzo 2025, deducendo l'intervenuta prescrizione/decadenza della pretesa impositiva in relazione: all'avviso di accertamento n. TF9IPPN004742015, notificato il 28 luglio 2015, relativo a tributi
IRPEF/IVA per l'anno 2010, rispetto alle sole sanzioni per decorso del termine quinquennale;
avviso di accertamento n. TE7TE7M000183, notificato il 12/10/2017, relativo a tributi IRPEF/IVA per l'anno 2012, con riferimento alle sanzioni per decorso del termine quinquennale;
avviso di accertamento n.
TF9011101227/2014, notificato il 09/04/2014, relativo a tributi IRPEF/IVA per gli anni 2008 e 2009, in via gradata, decadenza dell'azione accertativa per l'anno 2008, ai sensi dell'art. 43, comma 1, DPR 600/1973, per entrambe le annualità, l'intervenuta prescrizione decennale del credito e in subordine la prescrizione delle sole sanzioni;
avviso di accertamento n. TF9IPPD001582016, notificato il 07/04/2016, relativo a tributi
IRPEF/IVA per l'anno 2008, l'intervenuta decadenza dell'azione accertativa, ai sensi dell'art. 43 del DPR
600/1973 e, in subordine, la prescrizione delle sole sanzioni;
avviso di accertamento n. TF9010303721/2016, notificato il 22/07/2016, relativo a tributi IRPEF/IVA per l'anno 2011, con riguardo al termine quinquennale di prescrizione delle sanzioni;
cartella n. 10020160012691644000, notificata il 22/07/2016, relativa a IRPEF/
IVA per l'anno 2012, con riferimento alla prescrizione decennale del credito e, in subordine, alla prescrizione delle sanzioni per decorso del termine quinquennale;
cartella n. 10020160020384158000, notificata il
26/12/2016, relativa a tributi IRPEF/IVA per l'anno 2013, prescrizione delle sanzioni per decorso del termine quinquennale;
cartella n. 10020070047700346000, notificata il 19/11/2007, riferita a IRPEF/IVA anni 2003–
2004; cartella n. 10020080049910388000, notificata il 09/06/2009, riferita a IRPEF/IVA anni 2004–2006, per prescrizione decennale del credito;
cartella n. 10020130015096961000, notificata il 23/05/2013, riferita a
IRPEF anno 2008, per prescrizione decennale del credito;
cartella n. 10020120026957019000, notificata il
25/06/2012, relativa a TARSU Comune di Agropoli per l'anno 2006, per prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006; cartella n. 10020130018989100000, notificata il
18/06/2013, relativa a TARSU Comune di Agropoli per l'anno 2007, per prescrizione quinquennale;
cartella n. 10020160009568359001, notificata il 05/12/2016, relativa a sanzioni per mancati adempimenti catastali per l'anno 2008: si eccepisce la prescrizione quinquennale.
Il contribuente deduceva, inoltre, violazione del proprio diritto di difesa per la carente motivazione dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e ne chiedeva il rigetto nel merito.
Il ricorrente depositava memorie illustrative di replica.
La causa era decisa all'udienza del 22 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Sotto un primo aspetto deve essere puntualizzato che, sebbene il contribuente abbia spiegato censure anche in relazione ad alcuni avvisi di accertamento, questi non risultano sottesi all'atto di intimazione oggetto del ricorso in esame, cui sono sottese solo numerose cartelle di pagamento.
Da ciò deriva, innanzi tutto, l'infondatezza dell'eccezione pregiudiziale dell'Agenzia dell'Entrate Riscossione per mancata integrazione del contraddittorio anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, che non deve essere parte di un giudizio di intimazione di pagamento nel quale non solo non vengono in rilievo che atti della procedura di riscossione ma, peraltro, non se ne contesta la corretta notifica in via recuperatoria, bensì solo il decorso della c.d. prescrizione successiva (talora in relazione al credito, talaltra rispetto alle sanzioni).
Sempre su un piano generale, non è fondato il motivo spiegato dal contribuente afferente la violazione del proprio diritto di difesa per carente motivazione dell'atto impugnato: si tratta infatti di un'intimazione di pagamento le motivazioni della quale sono via via indicate negli atti presupposti, dei quali, come detto, il
Ricorrente_1 non pone in discussione l'avvenuta notifica.
Anche gli altri motivi di ricorso non sono fondati.
Il contribuente, infatti, ha presentato, in data 30 aprile 2019, due istanze di adesione di definizione agevolata, rispettivamente relativi, l'uno, alle cartelle n. 10020160020384158000 e n. 10020160009568359001 e, l'altro, alle cartelle n. 10020070047700346000, n. 10020080049910388000 e n. 10020130015096961000. In data
20 giugno 2023 presentava altra analoga istanza sulla cartella n. 10020130015096961000 e, quindi, in data
20 settembre 2023 su tutte le cartelle notificate nell'anno 2016.
E, giova allora rammentare, che, a differenza di quanto ha dedotto il contribuente nelle memorie di replica, la S.C. ha chiarito che la domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito (Cass., 8 aprile 2024, n. 9221).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della resistente, liquidate nell'importo di euro 8.000,00 oltre accessori di legge.
Salerno, 22 dicembre 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosaria Giordano dott.ssa Vincenza Cinzia Fragomeno