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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/06/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Di Giorgio Presidente
Dott. Antonio Cirma Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo Giudice relatore
Visti i ricorsi riuniti iscritti nel Ruolo Generale dei Procedimenti Unitari al n. 127 dell'anno 2025 depositato da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Savanelli (C.F. C.F._1
, in virtù di procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE nei confronti di:
DI. VI. C.F. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
p.t., con sede in Marano di Napoli al Corso Italia n. 33, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Antonio Fico (C.F. ) e Giancarlo Borriello (C.F. C.F._3
); C.F._4
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Il ricorso è stato notificato a cura della cancelleria ai sensi dell'art. 40 co. 7
CCII all'indirizzo pec della impresa resistente, la quale si è regolarmente costituita in giudizio, associandosi alla istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
2. Va affermata la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art 27 CCII, in quanto l'impresa debitrice ha sede legale in un comune del circondario.
3. Sussiste la legittimazione attiva del ricorrente ai sensi dell'art. 37 CCII per crediti da lavoro, come da decreto ingiuntivo n. 397 emesso dal Tribunale di Napoli nord il 25/7/2024, dichiarato esecutivo con sentenza n. 394/2025 per effetto del rigetto della opposizione, volto al pagamento di complessivi € 20.239,47.
4. Il debitore resistente possiede la qualifica di imprenditore commerciale di cui all'art. 121 CCII, come si ricava dalla natura dell'attività svolta risultante nella visura camerale (commercio al dettaglio di carni).
5. Dagli accertamenti svolti nel corso dell'istruttoria emerge il positivo superamento delle soglie dimensionali, in particolare sotto il profilo dei ricavi.
Lo conferma il valore della produzione, registrato nell'ultimo bilancio depositato relativo all'esercizio 2022, pari ad € 822.830,00, a dimostrazione delle dimensioni non irrilevanti dell'impresa.
6. L'ammontare degli inadempimenti complessivamente accertati a seguito della istruttoria supera il limite di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII, tenuto conto delle pendenze iscritte a ruolo.
7. Lo stato di insolvenza del debitore ex art. 121 CCII si ricava da una pluralità di elementi sintomatici:
inadempimento di obbligazioni nei confronti del ricorrente, nonostante la notifica del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto;
pignoramento mobiliare negativo (cfr. dichiarazione negativa del terzo all'allegato n. 5);
altri inadempimento nei confronti dell'INPS, come certificato dal relativo ente, a dimostrazione che quello verso il ricorrente non costituisce inadempimento isolato (cfr. documentazione acquisita dalla Cancelleria);
debiti iscritti a ruolo per circa 50.000,00 euro;
omesso deposito dei bilanci a partire dall'esercizio 2022, che ha impedito al ceto creditorio di avere conoscenza della situazione patrimoniale aggiornata dell'impresa;
ammissione della società resistente che, nel riepilogare analiticamente le cause di insorgenza della crisi, non si è opposta all'apertura della liquidazione giudiziale.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di DI. VI. (C.F. CP_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Marano di P.IVA_1
Napoli al Corso Italia n. 33; ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII;
NOMINA
Giudice delegato: dott. Luciano Ferrara;
Curatore: dott. Massimiliano Maione;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice delegato avverrà il giorno 4/11/2025 ore 9:30;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza di cui sopra, per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi dell'art. 201 CCII, da inviare a mezzo PEC all'indirizzo del curatore, con l'annessa documentazione, in formato
PDF;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
DISPONE
Che a cura della cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 CCII.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Benedetta Magliulo
Il Presidente
Dott. Giovanni Di Giorgio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Di Giorgio Presidente
Dott. Antonio Cirma Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo Giudice relatore
Visti i ricorsi riuniti iscritti nel Ruolo Generale dei Procedimenti Unitari al n. 127 dell'anno 2025 depositato da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Savanelli (C.F. C.F._1
, in virtù di procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE nei confronti di:
DI. VI. C.F. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
p.t., con sede in Marano di Napoli al Corso Italia n. 33, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Antonio Fico (C.F. ) e Giancarlo Borriello (C.F. C.F._3
); C.F._4
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Il ricorso è stato notificato a cura della cancelleria ai sensi dell'art. 40 co. 7
CCII all'indirizzo pec della impresa resistente, la quale si è regolarmente costituita in giudizio, associandosi alla istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
2. Va affermata la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art 27 CCII, in quanto l'impresa debitrice ha sede legale in un comune del circondario.
3. Sussiste la legittimazione attiva del ricorrente ai sensi dell'art. 37 CCII per crediti da lavoro, come da decreto ingiuntivo n. 397 emesso dal Tribunale di Napoli nord il 25/7/2024, dichiarato esecutivo con sentenza n. 394/2025 per effetto del rigetto della opposizione, volto al pagamento di complessivi € 20.239,47.
4. Il debitore resistente possiede la qualifica di imprenditore commerciale di cui all'art. 121 CCII, come si ricava dalla natura dell'attività svolta risultante nella visura camerale (commercio al dettaglio di carni).
5. Dagli accertamenti svolti nel corso dell'istruttoria emerge il positivo superamento delle soglie dimensionali, in particolare sotto il profilo dei ricavi.
Lo conferma il valore della produzione, registrato nell'ultimo bilancio depositato relativo all'esercizio 2022, pari ad € 822.830,00, a dimostrazione delle dimensioni non irrilevanti dell'impresa.
6. L'ammontare degli inadempimenti complessivamente accertati a seguito della istruttoria supera il limite di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII, tenuto conto delle pendenze iscritte a ruolo.
7. Lo stato di insolvenza del debitore ex art. 121 CCII si ricava da una pluralità di elementi sintomatici:
inadempimento di obbligazioni nei confronti del ricorrente, nonostante la notifica del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto;
pignoramento mobiliare negativo (cfr. dichiarazione negativa del terzo all'allegato n. 5);
altri inadempimento nei confronti dell'INPS, come certificato dal relativo ente, a dimostrazione che quello verso il ricorrente non costituisce inadempimento isolato (cfr. documentazione acquisita dalla Cancelleria);
debiti iscritti a ruolo per circa 50.000,00 euro;
omesso deposito dei bilanci a partire dall'esercizio 2022, che ha impedito al ceto creditorio di avere conoscenza della situazione patrimoniale aggiornata dell'impresa;
ammissione della società resistente che, nel riepilogare analiticamente le cause di insorgenza della crisi, non si è opposta all'apertura della liquidazione giudiziale.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di DI. VI. (C.F. CP_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Marano di P.IVA_1
Napoli al Corso Italia n. 33; ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII;
NOMINA
Giudice delegato: dott. Luciano Ferrara;
Curatore: dott. Massimiliano Maione;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice delegato avverrà il giorno 4/11/2025 ore 9:30;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza di cui sopra, per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi dell'art. 201 CCII, da inviare a mezzo PEC all'indirizzo del curatore, con l'annessa documentazione, in formato
PDF;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
DISPONE
Che a cura della cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 CCII.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Benedetta Magliulo
Il Presidente
Dott. Giovanni Di Giorgio