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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/10/2025, n. 3630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3630 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
1. Dott. Giuseppe DISABATO - Presidente
2. Dott.ssa Rosella NOCERA - Giudice
3. Dott.ssa Tiziana DI GIOIA - Giudice relatore ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 3724/2024 R.G. pendente T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Campese, in virtù di procura in Parte_1 atti
- RICORRENTE -
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Cea Domenico, in virtù di procura in atti CP_1
- RESISTENTE - N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: All'udienza del 10.9.2025 la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni declinate dal procuratore di parte ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 26.3.2024 premesso che: Parte_1
- con sentenza n. 1527/2012 del 3-30.4.2012 emessa nell'ambito del giudizio n.r.g. 12963/2011 il Tribunale di Bari dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio recependo le condizioni concordate tra i coniugi che prevedevano, tra l'altro, a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia (n. il 13.7.1995) mediante la corresponsione alla Per_1 CP_1 presso la quale la minore era collocata, di un contributo mensile di €750,00 (attualmente pari a €932,13 in ragione della rivalutazione annuale istat), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- la figlia aveva tentato, tra il 2014 e il 2016, tre differenti test di ingresso presso diverse università senza superarli;
- nel 2017 superava il test di ingresso presso la facoltà di Ubino, dove in un primo momento si trasferiva per frequentare i corsi e poi fare rientro presso l'abitazione materna;
- successivamente, non riceveva più alcuna notizia in ordine al percorso di studi della figlia;
- nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dall'iscrizione all'università, la figlia, ormai di 28 anni, non aveva conseguito la laurea, né si era fattivamente impegnata in altre attività;
- aveva subito una contrazione dei redditi essendo gravato da diversi debiti e dovendo far fronte alle esigenze della figlia di anni dieci, nata da una Per_2 nuova relazione;
- la resistente conviveva da tempo con il suo compagno ed era proprietaria di altri cespiti immobiliari;
tutto quanto premesso, chiedeva, la revoca del contributo da egli dovuto alla resistente per il mantenimento della figlia e, in via gradata, di ridurre l'importo a €200,00 Per_1 con versamento diretto in favore della figlia. Fissata la comparizione personale delle parti e disposta la trasmissione degli atti al Pm per il suo intervento in giudizio, si costituiva in giudizio con memoria del CP_1
28.1.2025 opponendosi all'avversa richiesta di modifica;
in particolare, assumeva che il percorso di studi della figlia aveva subito dei rallentamenti a causa dell'emergenza pandemica, durante la quale era stata impossibilitata a svolgere i tirocini previsti, e dell'omesso versamento da parte del ricorrente delle spese straordinarie, circostanza questa che, in ragione del suo stato di impossidenza, aveva impedito il pagamento delle tasse universitarie e, quindi, di sostenere gli esami;
evidenziava, ad ogni modo, che la figlia era orami prossima al conseguimento della laurea, dovendo sostenere due esami (fissati per settembre 2025 e gennaio 2026) e si rendeva disponibile a conciliare la lite prevedendo un contributo paterno di €600,00 sino al conseguimento della laurea e di
€300,00 sino all'inserimento di nel mondo lavorativo. Per_1
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa, istruita a mezzo della documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 10.9.2025 era rimessa al Collegio per la decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO Deve premettersi che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis.29 c.p.c. che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al suddetto procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici (per quello che qui interessa) tra gli ex coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. La S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/2/2003 n. 2147). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento o la revoca dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze di fatto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). Nel caso di specie, parte ricorrente allega, a fondamento della richiesta di modifica, l'età ormai adulta della figlia, la quale non si sarebbe concretamente attivata per rendersi autonoma economicamente, e il peggioramento delle sue condizioni economiche. Passando a valutare preliminarmente tale ultimo aspetto, deve rilevarsi che, benchè il abbia prodotto la documentazione reddituale relativa agli anni 2021 e 2022 e Pt_1 quella comprovante la debitoria sullo stesso gravante, non ha dimostrato la contrazione dei redditi rispetto al momento della pronuncia di divorzio, nulla avendo allegato a tal fine. Deve ritenersi esclusivamente – in base alle allegazioni in fatto non contestate dalla controparte – che questi sopporta gli oneri relativi alla figlia di anni dieci, nata Per_2 da una relazione fuori da matrimonio. Tanto precisato sull'asserita modifica in peius delle condizioni economiche del , Pt_1 non appare inutile evidenziare che, in tema di mantenimento di figli maggiorenni, assume importanza l'età del figlio richiedente, nel senso di una proporzionalità inversa, secondo la quale all'età via via più elevata dell'avente diritto, corrisponde il venir meno del diritto al conseguimento dell'assegno. Con la sentenza Cass. civ. sez. 1 n. 26875/2023 è stato chiarito che il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni si fonda da un lato sulla c.d.
“funzione educativa”, dall'altro sul c.d. “principio di autoresponsabilità”. “Per la prima, la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo che cessare a un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore, pertanto, quando è matura - perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana - consegue l'insussistenza al diritto di mantenimento”. Pertanto, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento in società”. Il secondo profilo riguarda il principio di responsabilità del figlio oramai maggiorenne. In tale prospettiva, se il percorso di formazione prescelto dal figlio deve essere auspicabilmente rispettoso delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, deve, però, essere compatibile anche con le condizioni economiche dei genitori. Infatti, “a un dato momento, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, nelle more dell'attesa per il reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, non potendo egli, di converso pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore, anche per offrirgli il mantenimento sine die”. Quindi, “non sussiste per sempre, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca, ad una data età, dell'autosufficienza economica, secondo il principio di autoresponsabilità nel saper contemperare le proprie aspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concreto mercato che il lavoro offre”. Quanto all'onere probatorio, la Cassazione (Cass. 19955/2024) ha avuto modo di recente di evidenziare che ' … in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento, anche nel caso in cui sia richiesta la revoca del contributo in precedenza disposto, è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023). Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. L'onere della prova è, comunque, tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima è la sua età a quella di un recente maggiorenne, potendosi presumere la necessità di un adeguato periodo di cognizione del (e preparazione al) mercato del lavoro.' e ancora che 'Se, poi, ne è chiesta la revoca, l'onere della prova della sussistenza dei presupposti per il mantenimento di tale assegno è particolarmente agevole qualora il figlio abbia appena compiuto la maggiore età, ed anche negli immediati anni a seguire, se il ragazzo ha intrapreso un percorso di studi, già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo adulto. La prova della spettanza dell'assegno diventa più gravosa man mano che l'età del figlio aumenta, fino a diventare un “adulto”, dovendosi valutare, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, caso per caso, se può ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023)'. Applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate nell'ipotesi in discussione, deve evidenziarsi che la figlia , all'attualità di anni 30, risulta aver proseguito gli studi Per_1 universitari iscrivendosi presso l'Università di Urbino al corso di Scienze della Formazione Primaria;
tuttavia, tale percorso universitario – iniziato ormai nel 2017 – allo stato non risulta essersi ancora concluso come evidenziato dalla resistente;
non vi è prova degli assunti allegati dalla , secondo cui il mancato completamento degli studi CP_1
è dipeso dall'emergenza pandemica e dal mancato versamento delle tasse universitarie. Pur volendo, ad ogni modo, ritenere rilevante il periodo pandemico ai fini della valutazione del percorso universitario, deve osservarsi che tale emergenza è orami cessata da tempo e che non si è attivata con impegno per il conseguimento della laurea e Per_1 della propria indipendenza economica, avuto riguardo all'avvio degli studi già nel 2017 8allorquando aveva 22 anni). Neppure risulta che la figlia si sia inserita nel mondo del lavoro per perseguire un obiettivo professionale o tecnico o, comunque, per rendersi indipendente dai genitori. Ebbene, raggiunta un'età inequivocabilmente da ritenersi adulta, quale quella di , Per_1
l'obbligo di mantenimento non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di un'occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto. L'attesa o il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative possono costituire – come si ravvisa nella specie – indici di comportamenti inerziali non incolpevoli. Conseguentemente, va accolta la domanda del di revoca dell'obbligo di Pt_1 contribuire al mantenimento della figlia previsto in sede di divorzio. Non può, per contro, trovare accoglimento la richiesta – avanzata dal ricorrente con nota di trattazione scritta del 9.9.2025 – di cancellazione della trascrizione di ipoteca sull'immobile sito in Bari alla Via Francesco Muciaccia n. 18, esulando tale questione dal presente giudizio e dovendo essere la stessa affrontata nella opportuna sede esecutiva;
oltretutto, tale iscrizione viene indicata come presentata nel giugno 2021 e non è dato neppure conoscere le specifiche ragioni fondanti la stessa. Le spese di lite devono porsi a carico della ricorrente in forza del principio di soccombenza;
tali spese si liquidano facendo applicazione dei valori medi stabiliti dal d.m. 147/2022 per le cause di valore da €5.200,00 a €26.000,00, ridotti del 50% in ragione dell'attività in concreto espletata e della non complessità delle questioni emerse (deve escludersi la fase istruttoria perché di fatto non tenutasi). La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1 nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
- accoglie il ricorso e per l'effetto, a modifica della sentenza di divorzio n. 1527/2012 del 3-30.4.2012, revoca, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo posto in capo a di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1
; Per_1 - condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente CP_1 che si liquidano in €1.698,50 per compenso professionale, oltre il 15% di spese generali, cpa e iva ove dovuta come per legge.
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 7 ottobre 2025. Il Giudice estensore
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
1. Dott. Giuseppe DISABATO - Presidente
2. Dott.ssa Rosella NOCERA - Giudice
3. Dott.ssa Tiziana DI GIOIA - Giudice relatore ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 3724/2024 R.G. pendente T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Campese, in virtù di procura in Parte_1 atti
- RICORRENTE -
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Cea Domenico, in virtù di procura in atti CP_1
- RESISTENTE - N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: All'udienza del 10.9.2025 la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni declinate dal procuratore di parte ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 26.3.2024 premesso che: Parte_1
- con sentenza n. 1527/2012 del 3-30.4.2012 emessa nell'ambito del giudizio n.r.g. 12963/2011 il Tribunale di Bari dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio recependo le condizioni concordate tra i coniugi che prevedevano, tra l'altro, a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia (n. il 13.7.1995) mediante la corresponsione alla Per_1 CP_1 presso la quale la minore era collocata, di un contributo mensile di €750,00 (attualmente pari a €932,13 in ragione della rivalutazione annuale istat), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- la figlia aveva tentato, tra il 2014 e il 2016, tre differenti test di ingresso presso diverse università senza superarli;
- nel 2017 superava il test di ingresso presso la facoltà di Ubino, dove in un primo momento si trasferiva per frequentare i corsi e poi fare rientro presso l'abitazione materna;
- successivamente, non riceveva più alcuna notizia in ordine al percorso di studi della figlia;
- nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dall'iscrizione all'università, la figlia, ormai di 28 anni, non aveva conseguito la laurea, né si era fattivamente impegnata in altre attività;
- aveva subito una contrazione dei redditi essendo gravato da diversi debiti e dovendo far fronte alle esigenze della figlia di anni dieci, nata da una Per_2 nuova relazione;
- la resistente conviveva da tempo con il suo compagno ed era proprietaria di altri cespiti immobiliari;
tutto quanto premesso, chiedeva, la revoca del contributo da egli dovuto alla resistente per il mantenimento della figlia e, in via gradata, di ridurre l'importo a €200,00 Per_1 con versamento diretto in favore della figlia. Fissata la comparizione personale delle parti e disposta la trasmissione degli atti al Pm per il suo intervento in giudizio, si costituiva in giudizio con memoria del CP_1
28.1.2025 opponendosi all'avversa richiesta di modifica;
in particolare, assumeva che il percorso di studi della figlia aveva subito dei rallentamenti a causa dell'emergenza pandemica, durante la quale era stata impossibilitata a svolgere i tirocini previsti, e dell'omesso versamento da parte del ricorrente delle spese straordinarie, circostanza questa che, in ragione del suo stato di impossidenza, aveva impedito il pagamento delle tasse universitarie e, quindi, di sostenere gli esami;
evidenziava, ad ogni modo, che la figlia era orami prossima al conseguimento della laurea, dovendo sostenere due esami (fissati per settembre 2025 e gennaio 2026) e si rendeva disponibile a conciliare la lite prevedendo un contributo paterno di €600,00 sino al conseguimento della laurea e di
€300,00 sino all'inserimento di nel mondo lavorativo. Per_1
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa, istruita a mezzo della documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 10.9.2025 era rimessa al Collegio per la decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO Deve premettersi che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis.29 c.p.c. che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al suddetto procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici (per quello che qui interessa) tra gli ex coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. La S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/2/2003 n. 2147). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento o la revoca dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze di fatto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). Nel caso di specie, parte ricorrente allega, a fondamento della richiesta di modifica, l'età ormai adulta della figlia, la quale non si sarebbe concretamente attivata per rendersi autonoma economicamente, e il peggioramento delle sue condizioni economiche. Passando a valutare preliminarmente tale ultimo aspetto, deve rilevarsi che, benchè il abbia prodotto la documentazione reddituale relativa agli anni 2021 e 2022 e Pt_1 quella comprovante la debitoria sullo stesso gravante, non ha dimostrato la contrazione dei redditi rispetto al momento della pronuncia di divorzio, nulla avendo allegato a tal fine. Deve ritenersi esclusivamente – in base alle allegazioni in fatto non contestate dalla controparte – che questi sopporta gli oneri relativi alla figlia di anni dieci, nata Per_2 da una relazione fuori da matrimonio. Tanto precisato sull'asserita modifica in peius delle condizioni economiche del , Pt_1 non appare inutile evidenziare che, in tema di mantenimento di figli maggiorenni, assume importanza l'età del figlio richiedente, nel senso di una proporzionalità inversa, secondo la quale all'età via via più elevata dell'avente diritto, corrisponde il venir meno del diritto al conseguimento dell'assegno. Con la sentenza Cass. civ. sez. 1 n. 26875/2023 è stato chiarito che il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni si fonda da un lato sulla c.d.
“funzione educativa”, dall'altro sul c.d. “principio di autoresponsabilità”. “Per la prima, la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo che cessare a un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore, pertanto, quando è matura - perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana - consegue l'insussistenza al diritto di mantenimento”. Pertanto, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento in società”. Il secondo profilo riguarda il principio di responsabilità del figlio oramai maggiorenne. In tale prospettiva, se il percorso di formazione prescelto dal figlio deve essere auspicabilmente rispettoso delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, deve, però, essere compatibile anche con le condizioni economiche dei genitori. Infatti, “a un dato momento, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, nelle more dell'attesa per il reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, non potendo egli, di converso pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore, anche per offrirgli il mantenimento sine die”. Quindi, “non sussiste per sempre, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca, ad una data età, dell'autosufficienza economica, secondo il principio di autoresponsabilità nel saper contemperare le proprie aspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concreto mercato che il lavoro offre”. Quanto all'onere probatorio, la Cassazione (Cass. 19955/2024) ha avuto modo di recente di evidenziare che ' … in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento, anche nel caso in cui sia richiesta la revoca del contributo in precedenza disposto, è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023). Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. L'onere della prova è, comunque, tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima è la sua età a quella di un recente maggiorenne, potendosi presumere la necessità di un adeguato periodo di cognizione del (e preparazione al) mercato del lavoro.' e ancora che 'Se, poi, ne è chiesta la revoca, l'onere della prova della sussistenza dei presupposti per il mantenimento di tale assegno è particolarmente agevole qualora il figlio abbia appena compiuto la maggiore età, ed anche negli immediati anni a seguire, se il ragazzo ha intrapreso un percorso di studi, già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo adulto. La prova della spettanza dell'assegno diventa più gravosa man mano che l'età del figlio aumenta, fino a diventare un “adulto”, dovendosi valutare, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, caso per caso, se può ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023)'. Applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate nell'ipotesi in discussione, deve evidenziarsi che la figlia , all'attualità di anni 30, risulta aver proseguito gli studi Per_1 universitari iscrivendosi presso l'Università di Urbino al corso di Scienze della Formazione Primaria;
tuttavia, tale percorso universitario – iniziato ormai nel 2017 – allo stato non risulta essersi ancora concluso come evidenziato dalla resistente;
non vi è prova degli assunti allegati dalla , secondo cui il mancato completamento degli studi CP_1
è dipeso dall'emergenza pandemica e dal mancato versamento delle tasse universitarie. Pur volendo, ad ogni modo, ritenere rilevante il periodo pandemico ai fini della valutazione del percorso universitario, deve osservarsi che tale emergenza è orami cessata da tempo e che non si è attivata con impegno per il conseguimento della laurea e Per_1 della propria indipendenza economica, avuto riguardo all'avvio degli studi già nel 2017 8allorquando aveva 22 anni). Neppure risulta che la figlia si sia inserita nel mondo del lavoro per perseguire un obiettivo professionale o tecnico o, comunque, per rendersi indipendente dai genitori. Ebbene, raggiunta un'età inequivocabilmente da ritenersi adulta, quale quella di , Per_1
l'obbligo di mantenimento non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di un'occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto. L'attesa o il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative possono costituire – come si ravvisa nella specie – indici di comportamenti inerziali non incolpevoli. Conseguentemente, va accolta la domanda del di revoca dell'obbligo di Pt_1 contribuire al mantenimento della figlia previsto in sede di divorzio. Non può, per contro, trovare accoglimento la richiesta – avanzata dal ricorrente con nota di trattazione scritta del 9.9.2025 – di cancellazione della trascrizione di ipoteca sull'immobile sito in Bari alla Via Francesco Muciaccia n. 18, esulando tale questione dal presente giudizio e dovendo essere la stessa affrontata nella opportuna sede esecutiva;
oltretutto, tale iscrizione viene indicata come presentata nel giugno 2021 e non è dato neppure conoscere le specifiche ragioni fondanti la stessa. Le spese di lite devono porsi a carico della ricorrente in forza del principio di soccombenza;
tali spese si liquidano facendo applicazione dei valori medi stabiliti dal d.m. 147/2022 per le cause di valore da €5.200,00 a €26.000,00, ridotti del 50% in ragione dell'attività in concreto espletata e della non complessità delle questioni emerse (deve escludersi la fase istruttoria perché di fatto non tenutasi). La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1 nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
- accoglie il ricorso e per l'effetto, a modifica della sentenza di divorzio n. 1527/2012 del 3-30.4.2012, revoca, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo posto in capo a di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1
; Per_1 - condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente CP_1 che si liquidano in €1.698,50 per compenso professionale, oltre il 15% di spese generali, cpa e iva ove dovuta come per legge.
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 7 ottobre 2025. Il Giudice estensore
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato