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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 28/07/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 247/2021 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 30/01/2025 e promossa in questo grado
Da
con sede in San Cataldo (p.i. Parte_1
P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. C. Ginevra presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
Contro
CP_1 (P.I. e C.F.: P.IVA_2 ), con sede in Sondrio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa per delega in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. M. Pasculli del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio;
APPELLATA
E nei confronti di
Controparte_2 società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, con sede legale in Roma, Via Curtatone, 3,
,P.IVA_3 in persona del codice fiscale e partita IVA 66
[...] Controparte_3
società a socio unico costituita e organizzata nella forma di società per CP_4
,
azioni, con sede legale in Roma, rappresentata, a sua volta, dallo Controparte_5 ,[...] (c.f. e p.iva P.IVA_4 con sede in Messina, in persona dell'amministratore delegato pro-tempore, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. A.
Barbaro, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. A. Aloi;
INTERVENUTA
Conclusioni delle parti
All'udienza del 30.01.2025 i difensori delle parti, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: (Si.Co.Cem) "Piaccia all'Ecc.ma Corte di
Appello di Caltanissetta preliminarmente ammettere la CTU contabile già richiesta in quanto non certamente esplorativa, ma tecnicamente fondata ed ammissibile;
nel merito accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 478/2021 emessa dal Tribunale di Caltanissetta, Sezione Unica Civile, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure da intendersi di seguito riportate e trascritte. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio".
Controparte_6 -già CP_1 "Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello
di Caltanissetta, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: in via principale:
- dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'appello proposto dalla soc.
[...]
per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, Parte_1
confermare la sentenza impugnata;
-dichiarare inammissibili o rigettare tutte le domande attoree poiché in subordine:
infondate in fatto e diritto, per i motivi esposti in atti;
in via istruttoria: - dichiarare inammissibili o rigettare le istanze istruttorie avanzate da parte appellante per i motivi esposti in atti e qui richiamati;
in ogni caso: - con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali di studio”.
( CP 2 ): "Con le presenti note la CP_5 quale procuratrice di CP_2
[...] rappresentata e difesa come in atti, richiamando quanto già dedotto ed eccepito in atti e verbali, chiede l'accoglimento delle conclusioni già articolate, con rigetto dell'appello proposto e condanna dell'appellante al pagamento di spese e compensi di causa."
I FATTI DI CAUSA
Agendo in forza di un contratto di mutuo ipotecario (importo finanziato € 400.000,00)
Controparte_7 con atto di precetto del 13.06.2016,stipulato in data 21.12.2012, il intimava alla Parte_1 il pagamento della somma di € 464.522,08, oltre interessi moratori a decorrere dal 30.12.2015 e fino al soddisfo. Avverso il succitato atto insorgeva l'ingiunta proponendo opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., a mezzo della quale eccepiva il "collegamento negoziale" sussistente tra l'anzidetto contratto di mutuo con quello di conto corrente ordinario (n. 8921597) intercorso tra le parti, nonché con i conti anticipi aventi rispettivamente n° 8921598 e n°
8921953.
Chiedeva pronunciarsi, sulla scorta di una perizia tecnica di parte, la nullità del contratto di mutuo (per “difetto di causa") per essere stato concluso al solo scopo di ripianare l'esposizione debitoria della società opponente nei confronti della predetta intimante, nonché accertarsi la responsabilità di quest'ultima per non aver adeguatamente valutato il
"merito creditizio" prima della concessione del finanziamento.
Nel giudizio così promosso si costituiva la banca opposta a mezzo della propria procuratrice la quale contestava funditus tutte leControparte_8 doglianze avversarie e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Radicatosi il contraddittorio si dava luogo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, alla fase istruttoria la quale si sostanziava unicamente nella produzione di documentazione conferente.
All'esito la causa trovava il suo epilogo nella sentenza n° 478/21, con la quale il Tribunale di Caltanissetta disponeva il rigetto dell'opposizione e la condanna della società opponente alla rifusione delle spese processuali in favore dell'altra parte. per i motivi che Avverso la succitata statuizione ha interposto gravame la Parte_1 in prosieguo verranno indicati.
Si è costituita la CP_1 (successivamente Controparte_6 nonché la [...]
cessionaria del credito, a mezzo della procuratrice denominata [...] Controparte_9
Controparte_5
Condividendo le medesime difese, entrambe hanno chiesto il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del dì 08.07.2022, la Corte ha rigettato la richiesta di inammissibilità dell'impugnazione avanzata dall'appellata ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., nonché l'istanza della parte appellante di ammissione di una c.t.u. contabile, perché
"ritenuta esplorativa".
All'udienza del 30.01.2025, attraverso il deposito di note di trattazione scritta sono state raccolte le conclusioni delle parti e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'appellante, infatti, ha espressamente indicato i capi della decisione impugnati (elemento volitivo) ed ha suggerito le modifiche da apportare alla sentenza con riguardo alla ricostruzione dei fatti costitutivi delle pretese azionate.
L'atto di impugnazione, pertanto, risponde ai requisiti di specificità prescritti dall'art. 342
c.p.c., dal momento che sono stati partitamente indicando gli errores in procedendo e in iudicando nei quali sarebbe incorso il giudice di primo grado.
Deve essere del pari respinta l'eccezione di inammissibilità avanzata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., perché già esaminata in senso reiettivo dalla Corte con l'ordinanza con la quale la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con i motivi che sorreggono la proposta impugnazione l'appellante denuncia la violazione dell'art. 116 c.p.c. per non avere il giudice di primo grado "prestato la dovuta attenzione alla fondamentale circostanza che, in uno all'atto di citazione era stata depositata la
Relazione a firma del dott. del 01/12/2016 (in atti) con relativi allegati,Persona_1 contenente tra gli altri gli estratti del c/c n. 8921597 e dei conti anticipi n.8921598,
n.8921953"
Più precisamente la Parte_1 sostiene che la relazione tecnica di parte prodotta in limine litis "avrebbe dovuto ritenersi idonea e sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova", dal momento che la ricostruzione operata dal Giudice di prime cure era smentita dai fatti: la locuzione utilizzata dalla banca nella motivazione del finanziamento ipotecario, "mutuo richiesto allo scopo di munirsi di liquidità per ristrutturazione finanziaria, lasciava aperta”, a dire dell'impugnante, “ogni ipotesi, compresa quella di sanare le esposizioni pregresse della società nei confronti della banca". E da qui il dedotto "difetto di causa" dell'intercorso contratto.
Il motivo non è fondato.
Con riferimento, innanzitutto, al valore probatorio della consulenza di parte, si osserva che essa non può affatto ritenersi una prova decisiva, ma solo una mera allegazione difensiva: di conseguenza il giudice non è tenuto ad analizzarne e confutarne il contenuto, né deve motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute perché, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un tale mezzo di prova, essa ha solo valore di indizio al pari di ogni documento proveniente da un terzo.
E sul punto è appena il caso di ricordare l'ormai granitico orientamento espresso dalla
Suprema Corte, per il quale: "La consulenza tecnica di parte costituisce mera allegazione difensiva di contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio che, se non esplicitamente confutata in sentenza, deve per implicito essere ritenuta disattesa, in quanto la stessa costituisce un mero argomento di prova". (Cassazione civile, sez. II, n°
23254/2024).
Inoltre, non può sottacersi che la Parte_1 ha allegato alla c.t.p. gli estratti conto afferenti ai rapporti di conto corrente intrattenuti con la banca, ma ha omesso di produrre la copia di quei contratti che, a suo dire, sarebbero negozialmente collegati al contratto di mutuo e dei quali, pertanto, non è stato possibile prendere visione.
La debitrice, infatti, assume l'esistenza di un collegamento funzionale tra il mutuo azionato e i rapporti di conto corrente ad essa intestati e sostiene, in particolare, che il primo sarebbe stato contratto al solo scopo di ripianare il saldo debitore dei secondi.
Premettendo, ancora una volta, che l'espressione utilizzata dalla banca nella motivazione del finanziamento ipotecario “lasciava aperta ogni ipotesi” compresa quella, ovviamente, del ripianamento di pregresse esposizioni debitorie, la Parte_1 insiste nella richiesta di declaratoria di nullità del ripetuto contratto per “difetto di causa", sostenendo che “al di là della dazione di n. 8 assegni circolari indicati in contratto, quello che rileva è l'effettiva destinazione che tali assegni hanno avuto", atteso che “... l'intera somma mutuata è confluita nel c/c n. 8921597, unitamente all'utilizzo fondi di un c/c ipotecario (€
80.000,00), al fine di estinguere l'esposizione debitoria del c/c ordinario, allora pari ad € 489.553,00”: in tal modo, in buona sostanza, si sarebbe permesso alla banca di perseguire il proprio obiettivo, che era unicamente quello di ottenere “una miglior garanzia del proprio credito".
La doglianza è infondata in tutta la sua articolazione dal momento che, nel caso in esame,
non è configurabile alcun mutuo di scopo nei termini che sono stati prospettati dalla parte appellante.
Dalla lettura delle clausole del contratto di mutuo intercorso tra le parti, invero, non si rinviene alcuno scopo precipuo volto al ripianamento del saldo passivo dei conti correnti nè alcun collegamento funzionale tra i succitati rapporti, osservandosi altresì che la circostanza che parte della provvista del mutuo sia stata usata per ripianare l'esposizione debitoria del conto corrente, in mancanza di ulteriori indici, non è sufficiente a far ritenere la sussistenza dell'invocato collegamento funzionale.
Si ricorda, infatti, che il mutuo fondiario si caratterizza per la concessione da parte degli istituti di credito di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su un bene immobile, nel quale lo scopo perseguito dalla parte esula dalla causa del contratto, rappresentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall'obbligo di restituzione della somma erogata.
Secondo la migliore giurisprudenza, neppure la mera previsione nel contratto di mutuo di una destinazione della somma mutuata nell'interesse del mutuatario determina di per sé una modifica del tipo contrattuale, costituendo essa una semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio.
Allo stesso modo, la conoscenza da parte della banca della necessità del mutuatario di estinguere pregresse passività non rende lo scopo comune e, al riguardo, è dirimente la considerazione che la disciplina del mutuo ordinario di cui agli artt. 1813 e ss. c.c. non attribuisce alcun rilievo causale alla destinazione della somma mutuata (Cass. n°
8382/2022).
Ecco allora che, nella conclusione di un contratto di mutuo, gli scopi soggettivi che alimentano la volontà delle parti rimangono al di fuori della struttura del contratto, contrariamente a quanto avviene nel mutuo di scopo.
La Suprema Corte, intervenendo in subiecta materia, si è così espressa: “il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria" (Cass., n. 9838/2021; Cass., n. 1517/2021; Cass., n.
724/2021; Cass., n. 10117/2021; Cass., n. 20552/2020; Cass., n. 3024/2020; Cass., n.
4792/2012; Cass., n. 9511/2007).
Al riguardo, inoltre, possono essere richiamate anche due (ex multis) perspicue pronunce della giurisprudenza di merito che, ponendosi nel solco degli insegnamenti della Corte di nomofilachia, così recitano: "L'uso di parte del mutuo per ripianare l'esposizione debitoria del conto corrente non basta a provare il collegamento funzionale tra mutuo e conto corrente" (Tribunale Siena, 13/06/2019, n.613). Ed ancora: "L'accreditamento, da parte della banca, della somma mutuata sul conto corrente intestato al mutuatario non altera la natura del contratto di mutuo e non è idoneo, di per sé, a dimostrare il collegamento negoziale con il contratto di conto corrente". (Tribunale Castrovillari,
08/05/2018, n. 404).
In definitiva, nulla è stato provato in relazione al dedotto collegamento negoziale fra gli intercorsi negozi, atteso che la parte appellante ha ritenuto di assolvere al rigoroso onere probatorio che su di essa gravava attraverso mere congetture ricavate da elementi non significativi ed all'interessata e surrettizia interpretazione che ne ha proposto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, l'impugnazione non può essere accolta.
Le spese di questa fase seguono la soccombenza e si liquidano in favore della sola CP_1
[...] in complessive € 10.500,00, importo che, in ragione del valore della lite, viene determinato sommando i compensi inerenti alle fasi di studio (€ 3.500,00), introduttiva (€
2000,00) e decisoria (€ 5.000,00), oltre accessori di legge.
Se ne dispone l'integrale compensazione, invece, tra la società appellante e quella intervenuta.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico della parte appellante, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n° 478/2021, emessa dal
Tribunale di Caltanissetta il 19.08.2021 ed impugnata da Parte_1
Condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese processuali della presente fase, che liquida in € 10.500,00, oltre compenso forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
Compensa le spese processuali tra la Parte_1 e la Controparte_2
intervenuta a mezzo della procuratrice.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico della Parte_1
[...] pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte,
addì 29.05.2025
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 247/2021 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 30/01/2025 e promossa in questo grado
Da
con sede in San Cataldo (p.i. Parte_1
P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. C. Ginevra presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
Contro
CP_1 (P.I. e C.F.: P.IVA_2 ), con sede in Sondrio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa per delega in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. M. Pasculli del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio;
APPELLATA
E nei confronti di
Controparte_2 società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, con sede legale in Roma, Via Curtatone, 3,
,P.IVA_3 in persona del codice fiscale e partita IVA 66
[...] Controparte_3
società a socio unico costituita e organizzata nella forma di società per CP_4
,
azioni, con sede legale in Roma, rappresentata, a sua volta, dallo Controparte_5 ,[...] (c.f. e p.iva P.IVA_4 con sede in Messina, in persona dell'amministratore delegato pro-tempore, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. A.
Barbaro, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. A. Aloi;
INTERVENUTA
Conclusioni delle parti
All'udienza del 30.01.2025 i difensori delle parti, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: (Si.Co.Cem) "Piaccia all'Ecc.ma Corte di
Appello di Caltanissetta preliminarmente ammettere la CTU contabile già richiesta in quanto non certamente esplorativa, ma tecnicamente fondata ed ammissibile;
nel merito accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 478/2021 emessa dal Tribunale di Caltanissetta, Sezione Unica Civile, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure da intendersi di seguito riportate e trascritte. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio".
Controparte_6 -già CP_1 "Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello
di Caltanissetta, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: in via principale:
- dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'appello proposto dalla soc.
[...]
per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, Parte_1
confermare la sentenza impugnata;
-dichiarare inammissibili o rigettare tutte le domande attoree poiché in subordine:
infondate in fatto e diritto, per i motivi esposti in atti;
in via istruttoria: - dichiarare inammissibili o rigettare le istanze istruttorie avanzate da parte appellante per i motivi esposti in atti e qui richiamati;
in ogni caso: - con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali di studio”.
( CP 2 ): "Con le presenti note la CP_5 quale procuratrice di CP_2
[...] rappresentata e difesa come in atti, richiamando quanto già dedotto ed eccepito in atti e verbali, chiede l'accoglimento delle conclusioni già articolate, con rigetto dell'appello proposto e condanna dell'appellante al pagamento di spese e compensi di causa."
I FATTI DI CAUSA
Agendo in forza di un contratto di mutuo ipotecario (importo finanziato € 400.000,00)
Controparte_7 con atto di precetto del 13.06.2016,stipulato in data 21.12.2012, il intimava alla Parte_1 il pagamento della somma di € 464.522,08, oltre interessi moratori a decorrere dal 30.12.2015 e fino al soddisfo. Avverso il succitato atto insorgeva l'ingiunta proponendo opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., a mezzo della quale eccepiva il "collegamento negoziale" sussistente tra l'anzidetto contratto di mutuo con quello di conto corrente ordinario (n. 8921597) intercorso tra le parti, nonché con i conti anticipi aventi rispettivamente n° 8921598 e n°
8921953.
Chiedeva pronunciarsi, sulla scorta di una perizia tecnica di parte, la nullità del contratto di mutuo (per “difetto di causa") per essere stato concluso al solo scopo di ripianare l'esposizione debitoria della società opponente nei confronti della predetta intimante, nonché accertarsi la responsabilità di quest'ultima per non aver adeguatamente valutato il
"merito creditizio" prima della concessione del finanziamento.
Nel giudizio così promosso si costituiva la banca opposta a mezzo della propria procuratrice la quale contestava funditus tutte leControparte_8 doglianze avversarie e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Radicatosi il contraddittorio si dava luogo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, alla fase istruttoria la quale si sostanziava unicamente nella produzione di documentazione conferente.
All'esito la causa trovava il suo epilogo nella sentenza n° 478/21, con la quale il Tribunale di Caltanissetta disponeva il rigetto dell'opposizione e la condanna della società opponente alla rifusione delle spese processuali in favore dell'altra parte. per i motivi che Avverso la succitata statuizione ha interposto gravame la Parte_1 in prosieguo verranno indicati.
Si è costituita la CP_1 (successivamente Controparte_6 nonché la [...]
cessionaria del credito, a mezzo della procuratrice denominata [...] Controparte_9
Controparte_5
Condividendo le medesime difese, entrambe hanno chiesto il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del dì 08.07.2022, la Corte ha rigettato la richiesta di inammissibilità dell'impugnazione avanzata dall'appellata ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., nonché l'istanza della parte appellante di ammissione di una c.t.u. contabile, perché
"ritenuta esplorativa".
All'udienza del 30.01.2025, attraverso il deposito di note di trattazione scritta sono state raccolte le conclusioni delle parti e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'appellante, infatti, ha espressamente indicato i capi della decisione impugnati (elemento volitivo) ed ha suggerito le modifiche da apportare alla sentenza con riguardo alla ricostruzione dei fatti costitutivi delle pretese azionate.
L'atto di impugnazione, pertanto, risponde ai requisiti di specificità prescritti dall'art. 342
c.p.c., dal momento che sono stati partitamente indicando gli errores in procedendo e in iudicando nei quali sarebbe incorso il giudice di primo grado.
Deve essere del pari respinta l'eccezione di inammissibilità avanzata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., perché già esaminata in senso reiettivo dalla Corte con l'ordinanza con la quale la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con i motivi che sorreggono la proposta impugnazione l'appellante denuncia la violazione dell'art. 116 c.p.c. per non avere il giudice di primo grado "prestato la dovuta attenzione alla fondamentale circostanza che, in uno all'atto di citazione era stata depositata la
Relazione a firma del dott. del 01/12/2016 (in atti) con relativi allegati,Persona_1 contenente tra gli altri gli estratti del c/c n. 8921597 e dei conti anticipi n.8921598,
n.8921953"
Più precisamente la Parte_1 sostiene che la relazione tecnica di parte prodotta in limine litis "avrebbe dovuto ritenersi idonea e sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova", dal momento che la ricostruzione operata dal Giudice di prime cure era smentita dai fatti: la locuzione utilizzata dalla banca nella motivazione del finanziamento ipotecario, "mutuo richiesto allo scopo di munirsi di liquidità per ristrutturazione finanziaria, lasciava aperta”, a dire dell'impugnante, “ogni ipotesi, compresa quella di sanare le esposizioni pregresse della società nei confronti della banca". E da qui il dedotto "difetto di causa" dell'intercorso contratto.
Il motivo non è fondato.
Con riferimento, innanzitutto, al valore probatorio della consulenza di parte, si osserva che essa non può affatto ritenersi una prova decisiva, ma solo una mera allegazione difensiva: di conseguenza il giudice non è tenuto ad analizzarne e confutarne il contenuto, né deve motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute perché, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un tale mezzo di prova, essa ha solo valore di indizio al pari di ogni documento proveniente da un terzo.
E sul punto è appena il caso di ricordare l'ormai granitico orientamento espresso dalla
Suprema Corte, per il quale: "La consulenza tecnica di parte costituisce mera allegazione difensiva di contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio che, se non esplicitamente confutata in sentenza, deve per implicito essere ritenuta disattesa, in quanto la stessa costituisce un mero argomento di prova". (Cassazione civile, sez. II, n°
23254/2024).
Inoltre, non può sottacersi che la Parte_1 ha allegato alla c.t.p. gli estratti conto afferenti ai rapporti di conto corrente intrattenuti con la banca, ma ha omesso di produrre la copia di quei contratti che, a suo dire, sarebbero negozialmente collegati al contratto di mutuo e dei quali, pertanto, non è stato possibile prendere visione.
La debitrice, infatti, assume l'esistenza di un collegamento funzionale tra il mutuo azionato e i rapporti di conto corrente ad essa intestati e sostiene, in particolare, che il primo sarebbe stato contratto al solo scopo di ripianare il saldo debitore dei secondi.
Premettendo, ancora una volta, che l'espressione utilizzata dalla banca nella motivazione del finanziamento ipotecario “lasciava aperta ogni ipotesi” compresa quella, ovviamente, del ripianamento di pregresse esposizioni debitorie, la Parte_1 insiste nella richiesta di declaratoria di nullità del ripetuto contratto per “difetto di causa", sostenendo che “al di là della dazione di n. 8 assegni circolari indicati in contratto, quello che rileva è l'effettiva destinazione che tali assegni hanno avuto", atteso che “... l'intera somma mutuata è confluita nel c/c n. 8921597, unitamente all'utilizzo fondi di un c/c ipotecario (€
80.000,00), al fine di estinguere l'esposizione debitoria del c/c ordinario, allora pari ad € 489.553,00”: in tal modo, in buona sostanza, si sarebbe permesso alla banca di perseguire il proprio obiettivo, che era unicamente quello di ottenere “una miglior garanzia del proprio credito".
La doglianza è infondata in tutta la sua articolazione dal momento che, nel caso in esame,
non è configurabile alcun mutuo di scopo nei termini che sono stati prospettati dalla parte appellante.
Dalla lettura delle clausole del contratto di mutuo intercorso tra le parti, invero, non si rinviene alcuno scopo precipuo volto al ripianamento del saldo passivo dei conti correnti nè alcun collegamento funzionale tra i succitati rapporti, osservandosi altresì che la circostanza che parte della provvista del mutuo sia stata usata per ripianare l'esposizione debitoria del conto corrente, in mancanza di ulteriori indici, non è sufficiente a far ritenere la sussistenza dell'invocato collegamento funzionale.
Si ricorda, infatti, che il mutuo fondiario si caratterizza per la concessione da parte degli istituti di credito di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su un bene immobile, nel quale lo scopo perseguito dalla parte esula dalla causa del contratto, rappresentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall'obbligo di restituzione della somma erogata.
Secondo la migliore giurisprudenza, neppure la mera previsione nel contratto di mutuo di una destinazione della somma mutuata nell'interesse del mutuatario determina di per sé una modifica del tipo contrattuale, costituendo essa una semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio.
Allo stesso modo, la conoscenza da parte della banca della necessità del mutuatario di estinguere pregresse passività non rende lo scopo comune e, al riguardo, è dirimente la considerazione che la disciplina del mutuo ordinario di cui agli artt. 1813 e ss. c.c. non attribuisce alcun rilievo causale alla destinazione della somma mutuata (Cass. n°
8382/2022).
Ecco allora che, nella conclusione di un contratto di mutuo, gli scopi soggettivi che alimentano la volontà delle parti rimangono al di fuori della struttura del contratto, contrariamente a quanto avviene nel mutuo di scopo.
La Suprema Corte, intervenendo in subiecta materia, si è così espressa: “il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria" (Cass., n. 9838/2021; Cass., n. 1517/2021; Cass., n.
724/2021; Cass., n. 10117/2021; Cass., n. 20552/2020; Cass., n. 3024/2020; Cass., n.
4792/2012; Cass., n. 9511/2007).
Al riguardo, inoltre, possono essere richiamate anche due (ex multis) perspicue pronunce della giurisprudenza di merito che, ponendosi nel solco degli insegnamenti della Corte di nomofilachia, così recitano: "L'uso di parte del mutuo per ripianare l'esposizione debitoria del conto corrente non basta a provare il collegamento funzionale tra mutuo e conto corrente" (Tribunale Siena, 13/06/2019, n.613). Ed ancora: "L'accreditamento, da parte della banca, della somma mutuata sul conto corrente intestato al mutuatario non altera la natura del contratto di mutuo e non è idoneo, di per sé, a dimostrare il collegamento negoziale con il contratto di conto corrente". (Tribunale Castrovillari,
08/05/2018, n. 404).
In definitiva, nulla è stato provato in relazione al dedotto collegamento negoziale fra gli intercorsi negozi, atteso che la parte appellante ha ritenuto di assolvere al rigoroso onere probatorio che su di essa gravava attraverso mere congetture ricavate da elementi non significativi ed all'interessata e surrettizia interpretazione che ne ha proposto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, l'impugnazione non può essere accolta.
Le spese di questa fase seguono la soccombenza e si liquidano in favore della sola CP_1
[...] in complessive € 10.500,00, importo che, in ragione del valore della lite, viene determinato sommando i compensi inerenti alle fasi di studio (€ 3.500,00), introduttiva (€
2000,00) e decisoria (€ 5.000,00), oltre accessori di legge.
Se ne dispone l'integrale compensazione, invece, tra la società appellante e quella intervenuta.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico della parte appellante, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n° 478/2021, emessa dal
Tribunale di Caltanissetta il 19.08.2021 ed impugnata da Parte_1
Condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese processuali della presente fase, che liquida in € 10.500,00, oltre compenso forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
Compensa le spese processuali tra la Parte_1 e la Controparte_2
intervenuta a mezzo della procuratrice.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico della Parte_1
[...] pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte,
addì 29.05.2025
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice