Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Sentenza 3 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01049/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03415/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3415 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento della Commissione di Valutazione presso il Tribunale di -OMISSIS- del -OMISSIS- e del provvedimento -OMISSIS- – 16082 dell'11/10/2022 (all. 3), nonché per l'annullamento e la revoca di ogni altro atto e provvedimento prodromico, connesso e conseguente e con richiesta per l'accertamento del diritto della ricorrente all'ottenimento della reintegra nelle funzioni di GOP ed, in subordine, alla possibilità di presentare la domanda di partecipazione alla procedura valutativa, fuori dai termini previsti dal D.M. del 27/05/2022, con la possibilità di sostenere l'esame di cui alla procedura valutativa alla prima occasione utile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2026 la dott.ssa NA GL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con dichiarazione del 27/1/2026, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, per le ragioni ivi esposte, e che parte resistente non si è opposta alla compensazione delle spese di lite;
Ritenuto di compensare le spese di lite del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO LE ZZ, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
NA GL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA GL | NO LE ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.