Versione
22 aprile 1961
22 aprile 1961
Art. 1.
L' articolo 24 della legge 4 marzo 1952, n. 137 , e' modificato come appresso:
"I profughi assegnatari degli alloggi di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della presente legge corrisponderanno a rate mensili agli Istituti gestori un canone di locazione da determinarsi dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con i Ministeri dell'interno e del tesoro, comprendente le spese generali, di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre ad una somma pari allo 0,50 per cento annuo del costo di costruzione dell'alloggio".
L' articolo 24 della legge 4 marzo 1952, n. 137 , e' modificato come appresso:
"I profughi assegnatari degli alloggi di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della presente legge corrisponderanno a rate mensili agli Istituti gestori un canone di locazione da determinarsi dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con i Ministeri dell'interno e del tesoro, comprendente le spese generali, di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre ad una somma pari allo 0,50 per cento annuo del costo di costruzione dell'alloggio".
Giurisprudenza • 5
- 1. Trib. Bari, sentenza 07/12/2023, n. 5061Provvedimento: […] “le spese generali di amministrazione e manutenzione dell'alloggio calcolate secondo le norme del T.U. 28 aprile 1938 n. 1165, nonchè una somma pari al 2 per cento annuo del costo dell'alloggio stesso”, e - secondo il testo vigente dello stesso art. 24, come modificato dall'art. 1 della legge 14 marzo 1961, n. 182 (Modificazioni agli articoli 24 e 25 della leggeLeggi di più...
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