Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/03/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
1610/2024 N. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 1610/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
13 (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Massa Lubrense al Corso S. Agata, C.F._1
n.61/N, presso lo studio dell'avv. Giulia Erminione, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti e , nata a [...] in data [...] e residente a [...]
Nula n. 23 (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Sorrento alla Via Parsano, C.F._2
26, presso lo studio dell'avv. Lucia Di Leva, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.02.2025, le parti hanno chiesto di dichiarare il divorzio alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M., in data 11.03.2025, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.07.2024 le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio in Massa Lubrense in data 04.09.2008, nel corso del quale sono nati due figli, ancora minorenni, , nata a [...] in data [...], e nato a [...] Persona_1 Persona_2
Equense il 31.12.2009; che essendo intervenuta una forte intollerabilità, decidevano di separarsi con
1
15.12.2022 (con il quale è stato previsto l'affidamento condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre, alla quale è stata assegnata la casa coniugale, e disciplina ordinaria del diritto di visita del padre;
è stato posto a carico di quest'ultimo l'obbligo di versare alla moglie l'importo mensile di euro 1.000,00 di cui euro 900,00 a titolo di mantenimento dei figli minori, oltre spese straordinarie al 50%, ed euro 100,00 a titolo di mantenimento del coniuge).
Ciò premesso, hanno esposto che dal momento della separazione non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia, per cui hanno proposto ricorso congiunto al fine di ottenere la pronuncia di divorzio, chiedendo di recepire gli accordi indicati in ricorso.
Quanto ai redditi percepiti, hanno allegato che il ha subito una contrazione dei redditi, in Pt_1
quanto in data 17.01.2024 è stato licenziato dalla società Laundry Service s.a.s. dove Controparte_1
lavorava a tempo indeterminato e, attualmente, lavora con contratti a tempo determinato con una riduzione dell'importo dello stipendio mensile;
che la invece, ha iniziato a lavorare presso Pt_2 lavanderia industriale sita in Massa Lubrense, località Monticchio, denominata “La Minerva s.r.l.”, con contratto a tempo determinato;
che la ha stipulato in favore della figlia con Pt_2 Per_1
una polizza sulla vita, ad oggi ancora in essere, con scadenza al Controparte_2
26.02.2037, e che il ha stipulato in favore del figlio con Pt_1 Per_2 CP_2 Controparte_2
polizza sulla vita, ad oggi ancora in essere, con scadenza al 26.02.2037.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti, sostituita dal deposito di note su loro richiesta, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 31.10.2024 in sostituzione dell'udienza del 30.10.2024, sono stati richiesti chiarimenti avendo i coniugi concordato una riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del padre per i figli da euro 900,00 ad euro 700,00, non risultando allegati i redditi percepiti dal medesimo in seguito al licenziamento e all'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato menzionato in ricorso. Disposta, dunque, la comparizione dei coniugi per l'udienza del 25.02.2024 ed acquisita ulteriore documentazione, sulla scorta dei chiarimenti resi all'udienza, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con contestuale trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
Ciò premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita (09.12.2022),
e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
2 Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme imperative e con gli interessi della prole, possono essere poste alla base della presente decisione.
In particolare, per quanto concerne la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento per i figli minori, posto a carico del padre, dalla documentazione depositata e dai chiarimenti resi dai coniugi comparsi all'udienza del 25.02.2025, risulta che effettivamente vi è stata una contrazione dei redditi del . Infatti, dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2022, anno in cui è Pt_1
stata sottoscritta la convenzione di negoziazione assistita, risulta che il ha percepito un Pt_1 reddito annuale lordo di euro 30.979,00, superiore al reddito dell'anno precedente (2021) pari ad euro
12.670,00; che effettivamente, in seguito al licenziamento, è stato assunto nel giugno 2024 con contratto a tempo determinato con una retribuzione mensile netta di euro 1.400,00 circa, come risulta dalle buste paga depositate in atti. Al contempo, la che all'epoca della separazione non Pt_2
lavorava, risulta ormai inserita nel mondo del lavoro con contratti stagionali a termine, avendo lavorato prima in una lavanderia (con una retribuzione annuale lorda di euro 8.352,19 come risulta dalla certificazione unica in atti) e, da marzo 2025, come cameriera ai piani con una retribuzione mensile di euro 1.400,00, per come dalla medesima dichiarato in udienza.
Dunque, le condizioni concordate dalle parti e di seguito indicate possono essere recepite.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 30.07.2024, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Massa Lubrense in data 4 settembre 2008 tra le parti in causa;
2) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
a) affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 Per_2
presso la madre;
b) assegnazione della casa familiare sita in Massa Lubrense (NA) alla Via Nula n. 23, piano terra, di proprietà del nonno paterno, sig. , alla sig.ra nella sua qualità di genitore Persona_2 Parte_2 collocatario dei figli e fintanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza Per_2 Per_1
economica, senza riconoscimento del diritto di abitazione alla sig.ra che, quindi, al Pt_2
raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli e dovrà rilasciare Per_1 Per_2
immediatamente la suddetta casa familiare, senza pretesa;
c) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli e quando lo vorrà, previo accordo tra le Per_1 Per_2
parti e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, e comunque, almeno
3 due pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì ed il giovedì dalle 17,00 alle 20,00, nonché, a settimane alterne, dalle 10,00 del sabato alle 20,00 di domenica e per 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordare tra le parti, entro il 31 maggio di ogni anno;
inoltre, ad anni alterni,
i minori trascorreranno con il padre il periodo dal 24 al 31 dicembre oppure dal 01 al 06 gennaio, e, sempre ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il Lunedì in Albis;
inoltre, i minori trascorreranno col padre la festa del papà, del suo compleanno e del suo onomastico. Allo stesso modo, i minori trascorreranno con la madre la festa della mamma, del suo compleanno ed onomastico. Il giorno dell'onomastico e del compleanno dei minori, il sig. e la sig.ra si adopereranno Pt_1 Pt_2
affinché i figli possano trascorrere tali giorni al la presenza di entrambi i genitori;
d) entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con quest'ultimi. Le decisioni di maggiore interesse per ciascun minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
e) è posto a carico del sig. , quale contributo al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1 Per_2
l'assegno mensile complessivo di euro 700,00 (settecento/00), pari ad euro 350,00
(trecentocinquanta/00) per ciascun figlio. Tale somma sarà versata alla sig.ra entro il 5 di ogni Pt_2
mese sul conto corrente ad essa intestato e rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dall'anno successivo all'emissione dell'emananda sentenza;
f) le spese straordinarie nell'interesse dei figli, così come determinate e regolamentate nel Protocollo
n. 1568 del 6.07.2021 del Tribunale di Torre Annunziata in uso nel circondario, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
g) in relazione alle spese straordinarie, e specificatamente al pagamento dei premi annui delle n. 2 polizze vita ad oggi in essere, delle quali una è intestata a e l'altra a l'importo totale Per_1 Per_2
annuo di tali premi assicurativi, continuerà ad essere corrisposto nella misura del 50% da ciascun genitore, sino alla naturale scadenza di ciascuna polizza salvo casi di impossibilità sopravvenuta determinati ex lege, con l'intesa che alla scadenza o in caso di premorienza o, ancora, in caso di riscatto anticipato della polizza, la somma corrisposta dalla società assicurativa dovrà es sere assegnata esclusivamente in titolarità al figlio beneficiario della polizza corrispondente ed a tal fine dovrà essere versata su un libretto postale intestato a quest'ultimo;
h) l 'Assegno Unico Universale, spettante mensilmente per ciascun figlio, su accordo espresso tra le parti, come già previsto in sede di separazione coniugale, continuerà ad essere percepito esclusivamente dalla madre collocataria sig.ra Parte_2
4 i) entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e non necessitano di assegno di mantenimento, in virtù delle rispettive attività lavorative di entrambi;
l) l'auto vettura tipo WOLKSWAGEN t g. FH595ZY già di proprietà della sig.ra e Parte_2
l'autovettura tipo FIAT tg. DN270EJ già di proprietà del sig. , così come identificate Parte_1
ciascuna dalle Visure PRA allegate in atti, rimangono, la prima, di proprietà esclusiva della sig.ra e la seconda di proprietà esclusiva del sig. ; Parte_2 Parte_1
m) i coniugi si danno reciproco consenso, sin d'ora, all'espatrio ed al rilascio del passaporto in favore dei figli minori e con impegno reciproco a comunicarsi, entro 30 giorni, l'avvenuto cambio di residenza;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Massa Lubrense per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 69, parte II, serie A, registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008 del predetto Comune);
4) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 11.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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