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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 05/11/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI L'AQUILA
Udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 5 novembre 2025.
Il GOP lette le note di trattazione scritta prodotte dalle parti, decide come da separata sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. .
All'esito della Camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza.
TRIBUNALE DI L'AQUILA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione ritualmente notificato, passata a decisione all'udienza del 5 novembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabiana Panitti del foro di L'Aquila ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura estesa in calce all'atto di citazione. Attrice
E
, in persona del Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Controparte_1
Cobianchi del foro di L'Aquila, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto
Oggetto: risarcimento danni ai sensi dell'art. 2052 c.c.
Conclusioni:
parte attrice: di cui in atti
parte convenuta Regione: di cui in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti ad un sinistro in
[...] cui era rimasta coinvolta in data 27 agosto 2023.
In particolare, esponeva di essere proprietaria del veicolo modello Audi A4 Avant trg. EL810ZI, per cui mentre transitava lungo la S.S. 153, in località Capestrano (AQ), in corrispondenza della chilometrica 9+400, veniva colpita da un cinghiale e riportava i danni patrimoniali di cui in questa sede agisce al fine di ottenere il relativo risarcimento.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio l'ente pubblico convenuto chiedeva il rigetto della domanda.
Tanto esposto, osserva il giudicante che l'attore ha formulato un'azione di risarcimento dei danni da interpretarsi ai sensi dell'art. 2052 c.c., ed in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., per cui la domanda deve essere esaminata, in primis, applicando i principi della responsabilità speciale prevista dalla citata norma.
In diritto si osserva che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, contenente norme per la protezione della fauna selvatica dispone che si tratta di patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale e che le Regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistica e svolgono compiti di orientamento, di coordinamento e sostitutivi previsti dalla stessa legge e dagli Statuti regionali, mentre alle Province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della caccia secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990 n. 142.
Alle Regioni, quindi, compete l'obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o cose, e, pertanto, nell'ipotesi di danno provocato dalla fauna selvatica, la può essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c. CP_1
e da ultimo anche ai sensi dell'art. 2052 c.c..
Infatti, la legge n. 157/92 ha attribuito alle Regioni a Statuto Ordinario, il compito di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica;
pertanto, in difetto di una legge di delega delle competenze alle Province, l'unico ente istituzionalmente competente è la , quando il soggetto agisce ai sensi delle citate norme, anche se, la CP_1 giurisprudenza in parte qua, configura la responsabilità della anche in presenza di CP_1 una legge delega, laddove non siano attribuiti specifici ed autonomi poteri decisionali all'autorità delegata.
Al riguardo la , non ha con una specifica delega attribuito alle Province i poteri Controparte_1 di gestione anche con riferimento ai sinistri causati dalla fauna selvatica, in quanto la delega regionale è sul punto generica, non affatto specifica, in guisa che questo giudice ritiene, comunque, responsabile la , quando colui che agisce invoca l'art. 2043 c.c., ovvero l'art. CP_1
2052 c.c. .
Per quanto concerne l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. alla fauna selvatica, la Corte di Cassazione Civile, sez. VI, 23 settembre 2022, n. 27931, ha affermato che “i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema. Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla , in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio CP_1 faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte
– per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti.
La può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal CP_1 danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprio o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (fattispecie relativa alla richiesta di risarcimento danni in seguito alla collisione di un'auto con un gruppo di cinghiali).
Nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici al fine del risarcimento del danno non può ritenersi sufficiente la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo (Cass. n. 7969/2020).
Spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta CP_1 dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o comunque non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e cautela per i terzi» (Cass. nn. 7969, 8384, 8385, 13848, 20997, 18085, 19101, 25466 del 2020; Cass. nn. 25466 e 3023 del 2021; ordinanza n. 18454/2022). “
Di conseguenza è la a dover essere considerata, ex art. 2052 c.c. l'esclusiva CP_1 responsabile dei danni causati dagli animali selvatici, posto che se ne serve nel senso dianzi precisato, salvo che provi il caso fortuito.
Orbene, scendendo all'esame del merito della presente controversia, l'evidenza probatoria ha dimostrato che , alla guida del veicolo di cui è proprietaria, ha impattato contro un Parte_1 cinghiale che attraversava la SS 153, In località Capestrano e, conseguentemente, il veicolo dalla medesima condotto è stato danneggiato nella parte anteriore destra ed all'interno dell'abitacolo .
Il testimone escusso, , coniuge dell'attrice in regime di separazione dei beni nonché Tes_1 trasportato all'interno del mezzo, -capace a testimoniare in quanto non risulta portatore di un interesse concreto all'esito del giudizio, posto che non ha riportato alcun danno in conseguenza dell'incidente per cui è causa, così come dichiarato dal medesimo nel corso dell'esame testimoniale e riportato nella relazione di servizio dei pubblici ufficiali prodotta in atti-, ha dichiarato di avere visto un branco di cinghiali uscire dalla boscaglia ed attraversare la strada, per cui l'attrice alla guida del veicolo non era riuscita a schivarlo ed aveva impattato contro un cinghiale.
Dal verbale di sopralluogo redatto dai militari della Stazione Carabinieri di Introdacqua emerge che il veicolo Audi in conseguenza dell'impatto con il cinghiale ha riportato i danni in corrispondenza della parte anteriore nonché all'abitacolo.
Emerge, inoltre, che l'ungulato si trovava a terra lungo la banchina stradale, per cui era stato allertato il servizio veterinario.
Non sono state elevate contravvenzioni a carico dell'attrice, che nell'occasione era la conducente del mezzo, né il costituto processuale ha dimostrato l'esistenza di elementi a carico della stessa, per cui può escludersi che il sinistro si sia verificato anche a causa della condotta colposa di quest'ultima.
Il testimone ha riferito di avere visionato il veicolo di proprietà dell'attrice, in Testimone_2 seguito al sinistro del 27 agosto 2023 e di avere stilato il preventivo in atti, ma di non avere in seguito provveduto alla riparazione del veicolo.
Pertanto, l'attrice ha dimostrato il nesso di causalità tra l'animale e l'eventus damni, ovvero che mentre transitava lungo la S.S. 153, all'altezza del KM 9+400, un cinghiale sbucato dal lato destra della strada è andato ad impattare contro la sua vettura.
La Regione Abruzzo non ha dimostrato che l'attraversamento della carreggiata da parte dell'animale risultava un evento imprevedibile ed eccezionale, in quanto la zona in oggetto non era frequentata da cinghiali, né da altri animali selvatici.
Del pari non è emerso che l'attore viaggiasse ad una velocità eccessiva, né altri profili di responsabilità in capo al medesimo.
Pertanto, all'esito dell'evidenza probatoria è emerso che “more probably that not” l'eventus damni si è verificato a causa dell'impatto del mezzo con il cinghiale di proprietà dell'ente convenuto, in guisa che deve essere dichiarata la responsabilità di quest'ultimo per la causazione dell'evento lesivo, posto che esso, in qualità di proprietario e custode dell'animale, non ha dimostrato che il sinistro si è verificato a causa di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, ovvero a causa del comportamento del danneggiato o del fatto colposo di un terzo, ovvero di un'altra circostanza idonea ed interrompere il nesso di causalità.
Per quanto attiene alla sussistenza di un danno giuridicamente rilevante ed alla consequenzialità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c., si osserva quanto segue.
Nel nostro ordinamento giuridico, non tutte le conseguenze naturali derivanti dal danno evento sono risarcibili, ma soltanto quelle che siano una conseguenza diretta ed immediata e comunque normale dell'eventus damni (art. 1223 c.c.) e che siano non evitabili dal danneggiato usando la ordinaria diligenza
(1227 2° co. c.c. ).
Orbene, nel corso del giudizio è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio, in cui il CTU perito infortunistico ha accertato la esistenza dei danni sul mezzo dell'attrice e la Persona_1 compatibilità degli stessi rispetto all'impatto con l'ungulato, per cui ha ritenuto congruo l'importo indicato nel preventivo prodotto in atti, ma ha considerato antieconomica la riparazione del veicolo, stimando il danno patrimoniale subito dall'attrice nella forbice tra euro 7.500,00 ed euro 9.750,00, comprensivi di
IVA, pari al valore del mezzo all'epoca dell'incidente, considerando tale ultimo importo più rispondente al valore commerciale del bene, tenuto conto delle oscillazioni del mercato dell'epoca nella vendita dei veicoli usati.
Pertanto, ritenuta condivisibile la conclusione cui è pervenuto il CTU e, quindi, considerata antieconomica la riparazione del veicolo, l'ente convenuto deve essere condannato al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attrice nella misura del valore commerciale del veicolo all'epoca dell'incidente, calcolato dal CTU, anche sulla scorta delle oscillazioni di mercato, nell'importo più congruo di euro 9.750,00, comprensivo di IVA, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo.
Le spese del giudizio ed il costo della CTU devono seguire la soccombenza dell'ente convenuto e vanno liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOP Dr.ssa Antonella CAMILLI, definitivamente giudicando sulla causa civile promossa, con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Parte_1 Controparte_1 disattesa e respinta, così decide:
1. Dichiara la responsabilità della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 2052 c.c. e la condanna a corrispondere all'attrice, la somma complessiva di euro 9.750,00, comprensiva di IVA, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
2. Pone a carico della il costo della CTU. Controparte_1
3. Condanna la a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio che Controparte_1 liquida in euro 2.800,00 oltre costo di iscrizione a ruolo pari ad euro 264,00 ed accessori per legge previsti, da corrispondere direttamente al difensore in ragione della dichiarazione di antistatarietà.
L'Aquila 5 novembre 2025 Dr.ssa Antonella Camilli
Udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 5 novembre 2025.
Il GOP lette le note di trattazione scritta prodotte dalle parti, decide come da separata sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. .
All'esito della Camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza.
TRIBUNALE DI L'AQUILA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione ritualmente notificato, passata a decisione all'udienza del 5 novembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabiana Panitti del foro di L'Aquila ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura estesa in calce all'atto di citazione. Attrice
E
, in persona del Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Controparte_1
Cobianchi del foro di L'Aquila, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto
Oggetto: risarcimento danni ai sensi dell'art. 2052 c.c.
Conclusioni:
parte attrice: di cui in atti
parte convenuta Regione: di cui in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti ad un sinistro in
[...] cui era rimasta coinvolta in data 27 agosto 2023.
In particolare, esponeva di essere proprietaria del veicolo modello Audi A4 Avant trg. EL810ZI, per cui mentre transitava lungo la S.S. 153, in località Capestrano (AQ), in corrispondenza della chilometrica 9+400, veniva colpita da un cinghiale e riportava i danni patrimoniali di cui in questa sede agisce al fine di ottenere il relativo risarcimento.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio l'ente pubblico convenuto chiedeva il rigetto della domanda.
Tanto esposto, osserva il giudicante che l'attore ha formulato un'azione di risarcimento dei danni da interpretarsi ai sensi dell'art. 2052 c.c., ed in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., per cui la domanda deve essere esaminata, in primis, applicando i principi della responsabilità speciale prevista dalla citata norma.
In diritto si osserva che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, contenente norme per la protezione della fauna selvatica dispone che si tratta di patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale e che le Regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistica e svolgono compiti di orientamento, di coordinamento e sostitutivi previsti dalla stessa legge e dagli Statuti regionali, mentre alle Province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della caccia secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990 n. 142.
Alle Regioni, quindi, compete l'obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o cose, e, pertanto, nell'ipotesi di danno provocato dalla fauna selvatica, la può essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c. CP_1
e da ultimo anche ai sensi dell'art. 2052 c.c..
Infatti, la legge n. 157/92 ha attribuito alle Regioni a Statuto Ordinario, il compito di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica;
pertanto, in difetto di una legge di delega delle competenze alle Province, l'unico ente istituzionalmente competente è la , quando il soggetto agisce ai sensi delle citate norme, anche se, la CP_1 giurisprudenza in parte qua, configura la responsabilità della anche in presenza di CP_1 una legge delega, laddove non siano attribuiti specifici ed autonomi poteri decisionali all'autorità delegata.
Al riguardo la , non ha con una specifica delega attribuito alle Province i poteri Controparte_1 di gestione anche con riferimento ai sinistri causati dalla fauna selvatica, in quanto la delega regionale è sul punto generica, non affatto specifica, in guisa che questo giudice ritiene, comunque, responsabile la , quando colui che agisce invoca l'art. 2043 c.c., ovvero l'art. CP_1
2052 c.c. .
Per quanto concerne l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. alla fauna selvatica, la Corte di Cassazione Civile, sez. VI, 23 settembre 2022, n. 27931, ha affermato che “i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema. Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla , in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio CP_1 faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte
– per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti.
La può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal CP_1 danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprio o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (fattispecie relativa alla richiesta di risarcimento danni in seguito alla collisione di un'auto con un gruppo di cinghiali).
Nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici al fine del risarcimento del danno non può ritenersi sufficiente la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo (Cass. n. 7969/2020).
Spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta CP_1 dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o comunque non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e cautela per i terzi» (Cass. nn. 7969, 8384, 8385, 13848, 20997, 18085, 19101, 25466 del 2020; Cass. nn. 25466 e 3023 del 2021; ordinanza n. 18454/2022). “
Di conseguenza è la a dover essere considerata, ex art. 2052 c.c. l'esclusiva CP_1 responsabile dei danni causati dagli animali selvatici, posto che se ne serve nel senso dianzi precisato, salvo che provi il caso fortuito.
Orbene, scendendo all'esame del merito della presente controversia, l'evidenza probatoria ha dimostrato che , alla guida del veicolo di cui è proprietaria, ha impattato contro un Parte_1 cinghiale che attraversava la SS 153, In località Capestrano e, conseguentemente, il veicolo dalla medesima condotto è stato danneggiato nella parte anteriore destra ed all'interno dell'abitacolo .
Il testimone escusso, , coniuge dell'attrice in regime di separazione dei beni nonché Tes_1 trasportato all'interno del mezzo, -capace a testimoniare in quanto non risulta portatore di un interesse concreto all'esito del giudizio, posto che non ha riportato alcun danno in conseguenza dell'incidente per cui è causa, così come dichiarato dal medesimo nel corso dell'esame testimoniale e riportato nella relazione di servizio dei pubblici ufficiali prodotta in atti-, ha dichiarato di avere visto un branco di cinghiali uscire dalla boscaglia ed attraversare la strada, per cui l'attrice alla guida del veicolo non era riuscita a schivarlo ed aveva impattato contro un cinghiale.
Dal verbale di sopralluogo redatto dai militari della Stazione Carabinieri di Introdacqua emerge che il veicolo Audi in conseguenza dell'impatto con il cinghiale ha riportato i danni in corrispondenza della parte anteriore nonché all'abitacolo.
Emerge, inoltre, che l'ungulato si trovava a terra lungo la banchina stradale, per cui era stato allertato il servizio veterinario.
Non sono state elevate contravvenzioni a carico dell'attrice, che nell'occasione era la conducente del mezzo, né il costituto processuale ha dimostrato l'esistenza di elementi a carico della stessa, per cui può escludersi che il sinistro si sia verificato anche a causa della condotta colposa di quest'ultima.
Il testimone ha riferito di avere visionato il veicolo di proprietà dell'attrice, in Testimone_2 seguito al sinistro del 27 agosto 2023 e di avere stilato il preventivo in atti, ma di non avere in seguito provveduto alla riparazione del veicolo.
Pertanto, l'attrice ha dimostrato il nesso di causalità tra l'animale e l'eventus damni, ovvero che mentre transitava lungo la S.S. 153, all'altezza del KM 9+400, un cinghiale sbucato dal lato destra della strada è andato ad impattare contro la sua vettura.
La Regione Abruzzo non ha dimostrato che l'attraversamento della carreggiata da parte dell'animale risultava un evento imprevedibile ed eccezionale, in quanto la zona in oggetto non era frequentata da cinghiali, né da altri animali selvatici.
Del pari non è emerso che l'attore viaggiasse ad una velocità eccessiva, né altri profili di responsabilità in capo al medesimo.
Pertanto, all'esito dell'evidenza probatoria è emerso che “more probably that not” l'eventus damni si è verificato a causa dell'impatto del mezzo con il cinghiale di proprietà dell'ente convenuto, in guisa che deve essere dichiarata la responsabilità di quest'ultimo per la causazione dell'evento lesivo, posto che esso, in qualità di proprietario e custode dell'animale, non ha dimostrato che il sinistro si è verificato a causa di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, ovvero a causa del comportamento del danneggiato o del fatto colposo di un terzo, ovvero di un'altra circostanza idonea ed interrompere il nesso di causalità.
Per quanto attiene alla sussistenza di un danno giuridicamente rilevante ed alla consequenzialità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c., si osserva quanto segue.
Nel nostro ordinamento giuridico, non tutte le conseguenze naturali derivanti dal danno evento sono risarcibili, ma soltanto quelle che siano una conseguenza diretta ed immediata e comunque normale dell'eventus damni (art. 1223 c.c.) e che siano non evitabili dal danneggiato usando la ordinaria diligenza
(1227 2° co. c.c. ).
Orbene, nel corso del giudizio è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio, in cui il CTU perito infortunistico ha accertato la esistenza dei danni sul mezzo dell'attrice e la Persona_1 compatibilità degli stessi rispetto all'impatto con l'ungulato, per cui ha ritenuto congruo l'importo indicato nel preventivo prodotto in atti, ma ha considerato antieconomica la riparazione del veicolo, stimando il danno patrimoniale subito dall'attrice nella forbice tra euro 7.500,00 ed euro 9.750,00, comprensivi di
IVA, pari al valore del mezzo all'epoca dell'incidente, considerando tale ultimo importo più rispondente al valore commerciale del bene, tenuto conto delle oscillazioni del mercato dell'epoca nella vendita dei veicoli usati.
Pertanto, ritenuta condivisibile la conclusione cui è pervenuto il CTU e, quindi, considerata antieconomica la riparazione del veicolo, l'ente convenuto deve essere condannato al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attrice nella misura del valore commerciale del veicolo all'epoca dell'incidente, calcolato dal CTU, anche sulla scorta delle oscillazioni di mercato, nell'importo più congruo di euro 9.750,00, comprensivo di IVA, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo.
Le spese del giudizio ed il costo della CTU devono seguire la soccombenza dell'ente convenuto e vanno liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOP Dr.ssa Antonella CAMILLI, definitivamente giudicando sulla causa civile promossa, con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Parte_1 Controparte_1 disattesa e respinta, così decide:
1. Dichiara la responsabilità della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 2052 c.c. e la condanna a corrispondere all'attrice, la somma complessiva di euro 9.750,00, comprensiva di IVA, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
2. Pone a carico della il costo della CTU. Controparte_1
3. Condanna la a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio che Controparte_1 liquida in euro 2.800,00 oltre costo di iscrizione a ruolo pari ad euro 264,00 ed accessori per legge previsti, da corrispondere direttamente al difensore in ragione della dichiarazione di antistatarietà.
L'Aquila 5 novembre 2025 Dr.ssa Antonella Camilli