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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 13/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1879/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1879/2022
Oggi 13/03/2025, alle ore 13.05, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per l'avv. BADINOTTI GIAMBATTISTA Parte_1
Per , la parte personalmente e l'avv. DONATI ALESSANDRO Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 13/03/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1879/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Badinotti Parte_1 C.F._1
Giambattista, domiciliato in Ospedaletto Lodigiano, via Garibaldi n. 1 presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Donati Controparte_1 C.F._2
Alessandro, domiciliato in Crema, via Capergnanica n. 8/I presso il difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona, G.U., contrariis rejectis, così giudicare:
1. accertare e dichiarare che in data 28 luglio 2021 il sig. in Controparte_1
maniera del tutto illegittima, abusiva e senza autorizzazione alcuna entrava nei terreni facenti parte della ubicati nell'azienda agricola sita in Parte_2
Capralba, nella zona a confine con il Comune di Vailate, scattando delle fotografie al trattore con turbina posizionata dal sig. nella Roggia Misana (Cremasca) Parte_1
per irrigare dei campi;
2. Accertare e dichiarare che nei giorni successivi il sig.
[...]
recapitava le fotografie ai componenti del Consorzio DUNAS, accusando CP_1 espressamente il sig. di essersi appropriato dell'acqua della roggia, Parte_1 rubandola ai legittimi titolari;
3. Per l'effetto condannare il sig. al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni (materiali / patrimoniali e morali / esistenziali) patiti e patiendi dal sig. , alla propria immagine, al proprio onore, al proprio Parte_1
decoro ed alla propria reputazione, per essere stato dolosamente e scientemente accusato di un fatto assolutamente falso e mai verificatosi, quantificati nella somma di Euro
25.000,00= o in quella maggiore o minore somma che sarà quantificata in corso di istruttoria;
4. In via istruttoria, si chiede disporsi prova per interrogatorio formale e per testi, sui capitoli della precedente narrativa da intendersi qui riprodotti;
si indica a teste, con riserva di altri indicarne: - residente in [...]
Fabiano; - Geom. , res.te in Crema Via Antonio Gramsci. Si insiste Persona_1
altresì nella richiesta di confronto ex art. 254 c.p.c. già avanzata nell'udienza del 17 settembre 2024. 5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per parte convenuta: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona, contrariis rejectis, così giudicare: in via principale: rigettare le domande dell'attore in quanto infondate in fatto e diritto. Parametri e spese di giudizio rifuse. In via istruttoria: ammettere prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa di fatto, ai capitoli da 1 a 9, che qui si danno integralmente trascritti e preceduti dalle parole “E' vero che” nonché sulle ulteriori circostanze che ci si riserva di dedurre in appositi capitoli. Si indicano a testi: 1) Geom.
da Crema;
2) da Pandino. 3) da Persona_1 Testimone_2 Controparte_2
Castegabbiano. 4) da Palazzo Pignano fraz. Scannabue. Insiste per Controparte_3
l'ammissione dei mezzi istruttori ivi contenuti, opponendosi a quelli di controparte per i motivi ivi dedotti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. conveniva in giudizio il sig. al fine di Parte_1 Controparte_1 ottenere l'accoglimento delle domande sopraccitate.
L'attore deduceva:
- di “essere da anni dipendente e responsabile della Parte_2 occupandosi della relativa azienda agricola”;
- che “in data 28.7.2021 si trovava nella proprietà privata del ed aveva Parte_2 posizionato il trattore con la turbina nella Roggia Misana per irrigare dei campi”;
- che “la turbina era posizionata dopo la paratoia dell'acqua, veniva quindi utilizzata
l'acqua che usciva e straripava dalla paratoia e che non poteva in alcun modo essere riutilizzata”; - che “per la pulizia e la gestione di diversi canali d'acqua della zona, fra cui la Roggia
Misana, è istituito un Consorzio”;
- di “avere incontrato il sig. , camparo della Roggia, che gli riferiva di avere Testimone_1 ricevuto da parte del consorzio alcune fotografie relative alla turbina…aggiungendo che tali foto erano state scattate dal sig. ; Controparte_1
- che “il sig. per poter scattare le fotografie è entrato nei terreni della Controparte_1 proprietà in maniera abusiva, illegittima e senza autorizzazione alcuna”; Pt_2
- che “il sig. riferiva che il sig. aveva parlato con i soggetti del Consorzio Tes_1 CP_1 accusando il sig. di avere rubato l'acqua”; Parte_1
- che “il Consorzio Dunas ha fin da subito dichiarato e comunicato che quanto posto in essere dal sig. non integrava alcun tipo di violazione, essendo l'azione del tutto T_ legittima e lecita”;
- che “il comportamento posto in essere dal sig. ha procurato e procura un grave CP_1
nocumento non solo di immagine ma anche di reputazione, danno poiché dopo oltre 40 anni di duro e logorante lavoro in campagna si è sentito additare come un ladro che sfrutta ed utilizza i beni altrui per interessi propri non leciti”;
- che “ancora oggi a distanza di quasi un anno, incontra persone, vecchi amici e/o conoscenti, che fermandolo per strada chiedono conto di quanto avrebbe fatto”;
- che prima delle calunnie del convenuto “veniva chiamato da amici e conoscenti agricoltori per svolgere lavori, sistemazioni soprattutto nella stagione primaverile ed estiva”; dopo le calunnie “non è stato più contattato da nessuno, poiché in maniera evidente la figura è stata sporcata e macchiata dalle false affermazioni messe in circolazione dal sig. . Controparte_1
Si costituiva in giudizio il sig. , il quale, argomentato circa la Controparte_1 fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata.
Il convenuto deduceva:
- di essere “utente del facente parte della Roggia Misana detta anche Parte_3
Comuna da cui preleva l'acqua per l'irrigazione dei propri terreni”;
- che “in data 28/7/22 prendeva contatto con il camparo dei bocchelli di consegna (trattasi delle derivazioni che dalla Roggia Misana conducono l'acqua ai terreni) certo sig.
[...] [
per sapere se qualche altro utente stesse utilizzando l'acqua in quanto voleva CP_3 irrigare il mais sui propri terreni. Il camparo rispondeva che l'acqua era libera…senonché si accorgeva che l'acqua era esigua e scarsa rispetto al normale livello”;
- che “non comprendendo il motivo di tale carenza d'acqua, ha incominciato a percorrere la stradina vicinale che porta al bocchello di consegna sino a raggiungere le paratoie poste sulla Roggia Misana che permettono all'acqua di defluire nel bocchello di consegna.
Giunto in loco notava che un trattore stava direttamente prelevando l'acqua dalla roggia
Misana a valle delle paratoie in quanto la paratoia più a sinistra, che avrebbe dovuto fermare l'acqua e farla confluire nel Bocchello di consegna, era stata alzata”;
- di avere “telefonato al camparo riferendo della presenza di un trattore che stava CP_3 pescando l'acqua dalla Roggia Misana e chiedendo se aveva autorizzato qualcuno al prelievo. Il rispondeva negativamente”; CP_3
- di avere “avvisato telefonicamente il geom. dipendente del Dunas al quale già in Per_1 precedenza aveva in più di un'occasione evidenziato la situazione, e il dott. CP_4
funzionario del Dunas inviando due o tre giorni dopo il video del trattore che
[...] stava attingendo l'acqua”;
- di avere diritto “di pescare l'acqua dalla Roggia Misana mentre nessun diritto compete all'azienda agricola per la quale l'attore presta il proprio servizio…Controparte CP_5
dovrà, infatti, provare a spiegare come un non consorziato (nella specie la CI
LP e non il mai menzionato dal convenuto) possa esercitare un'azione del T_ tutto legittima nel prelevare l'acqua dalla roggia non essendo consorziato della stessa e non possedendo il conseguente diritto”;
- di avere “semplicemente esercitato il proprio diritto di segnalare anomalie nel prelievo dell'acqua dalla Roggia a chi di competenza senza ledere l'onore o il decoro di chicchessia”;
- che “l'unica comunicazione inviata privatamente tramite whatsup al dott. al Tes_2
momento dei fatti è “Dott sono sempre merigo le giro il video solo a titolo informativo e rendendola partecipe dei fatti. Tutto ciò avviene sul consenso di e con la Per_1 Tes_1
scusante che la cascina LP si presta a dare una mano per la pulizia delle rive grazie alle manovre scorrette di regolando in maniera anomala i bocchelli per far finire in Tes_1
anticipo una parte del paese e ritagliando giorni utili e persone non paganti e non utenti della Roggia Misana e oltretutto in possesso di un pozzo irriguo proprio causando ritardi e problemi grazie per il suo tempo e scusi il disturbo buona serata”. Orbene dal tenore del suddetto messaggio non emerge alcun riferimento a furti da parte di chicchessia ma semplicemente una lamentela nei confronti di certo (camparo del DUNAS) ma non Tes_1 certo nei confronti dell'attore”.
Le domande attoree sono infondate per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che la domanda attorea avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimo accesso del sig. “nei terreni facenti parte Controparte_1 della Tenuta è inammissibile per difetto di interesse. Invero, Parte_2
l'accertamento richiesto non è connesso alla domanda risarcitoria proposta e il sig. T_
, non proprietario dei fondi, non otterrebbe alcuna utilità da una statuizione
[...]
riguardante situazioni giuridiche di titolarità altrui.
Ciò detto deve essere rigettata la pretesa risarcitoria avanzata dall'attore.
In primo luogo si rileva che, nell'ipotesi in cui fosse provato il fatto storico allegato nell'atto introduttivo del giudizio, e cioè fosse provato il fatto che il sig. Controparte_1 avesse attribuito al sig. l'illegittimo utilizzo dell'acqua presente nella Parte_1
Roggia Misana, la condotta offensiva sarebbe scriminata dall'esercizio del diritto di segnalare la circostanza alle persone preposte alla gestione del canale artificiale o comunque interessate dall'illegittimo uso del bene. Invero, il convenuto, in qualità di legale rappresentante della aveva Parte_4 un interesse diretto alla corretta utilizzazione dell'acqua presente nella Roggia Misana e la condotta posta in essere, consistita in una comunicazione rivolta ai predetti soggetti circa un fatto potenzialmente lesivo, era finalizzata ad ottenere una consapevolezza in merito alla legittimità dell'utilizzo dell'acqua ovvero ad impedire la reiterazione del comportamento illecito. È pacifico tra le parti il fatto che l'attore abbia effettivamente utilizzato l'acqua del canale e non è dubitabile che il convento ritenesse tale utilizzo illegittimo (verità putativa).
Anche qualora fosse provato che il sig. avesse affermato che il sig. Controparte_1
“ha rubato” l'acqua presente nel canale, l'asserzione sarebbe una semplice Parte_1 espressione atecnica della condotta segnalata, non caratterizzata dall'utilizzo di parole volgari, umilianti o dileggianti. Invero, qualunque segnalazione di un fatto potenzialmente illegittimo è idonea ad incidere negativamente sulla reputazione dell'autore dello stesso;
epperò impedire la possibilità di esporre il fatto potenzialmente illegittimo ai soggetti coinvolti in tutte le ipotesi in cui l'esposizione leda, anche in modo non significativo, la reputazione di taluno significherebbe precludere, non solo la manifestazione del libero pensiero, ma anche la facoltà degli individui di risolvere autonomamente le problematiche di interesse comune e di essere informati tempestivamente circa la verificazione di eventi astrattamente pregiudizievoli.
L'autorizzazione rilasciata dal sig. , addetto alla gestione dei flussi Testimone_1 dell'acqua della Roggia Misana, circa la possibilità di prelievo da parte del sig. T_
non rappresenta una circostanza rilevante al fine di escludere l'operatività della
[...] scriminante citata. Infatti, da un lato, l'esistenza dell'autorizzazione non era conosciuta dal convenuto e, dall'altro, la volontà manifestata dal dipendente dell'ente competente alla gestione dei flussi dell'acqua può incidere sui profili di colpevolezza dell'utilizzatore ma, non rendendo di per sé legittimo l'utilizzo del bene nell'ipotesi in cui lo stesso sia impiegato in modo difforme rispetto alle regole stabilite, non limita il diritto di segnalazione del soggetto che si sente pregiudicato.
In secondo luogo è indimostrato il fatto che il sig. abbia attribuito Controparte_1
l'illegittima sottrazione dell'acqua a una condotta posta in essere dall'attore. Invero, escluso il sig. , di cui si dirà successivamente, gli altri testimoni escussi Testimone_1
hanno espressamente affermato che il convenuto non ha mai menzionato direttamente o indirettamente il sig. , avendo sempre fatto riferimento alla CI LP, Parte_1
e cioè avendo fatto un riferimento generico al datore di lavoro dell'attore.
Il testimone è inattendibile, in quanto ha riferito che il convenuto ha Testimone_1 accusato l'attore dell'illegittimo prelievo dell'acqua in una riunione del Consorzio gestore della Roggia Misana e gli altri partecipanti alla riunione, che sono stati escussi nel procedimento e che non hanno alcun interesse diretto o indiretto nei fatti di causa, hanno negato la verificazione della circostanza riferita ovvero hanno affermato di non conoscerla.
Inoltre il testimone , sebbene non abbia alcun interesse in relazione alle Testimone_1
pretese risarcitorie formulate dal sig. , è meno attendibile degli altri testimoni Parte_1
escussi, in quanto è coinvolto nei fatti di causa per essere stato il soggetto preposto alla gestione dei flussi dell'acqua della Roggia Misana e per essere il proprietario di alcuni fondi irrigati al momento del prelievo effettuato dal sig. (per esempio, Parte_1 nell'ipotesi in cui il testimone avesse affermato di avere autorizzato un prelievo illegittimo, avrebbe ammesso una propria inadempienza nella gestione delle acque). A ciò si aggiunga che alcune dichiarazioni rese dal sig. sono caratterizzate da profili di Testimone_1
illogicità (per esempio il testimone ha dichiarato che il sig. in data Controparte_1
28.7.2021 verso le 12.00/12.30 ha scattato delle fotografie, asserendo altresì che non era presente al momento degli scatti, rendendo così palese l'ignoranza del fatto dichiarato).
In applicazione dei principi generali di economia e logica processuale, le ulteriori questioni prospettate dalle parti son assorbite, poiché inidonee a procurare alle stesse una qualsivoglia aggiuntiva concreta utilità.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- dichiara inammissibile la domanda attorea avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimo accesso del sig. “nei terreni facenti parte della Controparte_1 [...]
; Parte_2
- rigetta le restanti domande formulate dall'attore;
- condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore del sig. Parte_1 CP_1
che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso
[...]
forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 13/03/2025
Il giudice
Daniele Moro
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1879/2022
Oggi 13/03/2025, alle ore 13.05, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per l'avv. BADINOTTI GIAMBATTISTA Parte_1
Per , la parte personalmente e l'avv. DONATI ALESSANDRO Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 13/03/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1879/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Badinotti Parte_1 C.F._1
Giambattista, domiciliato in Ospedaletto Lodigiano, via Garibaldi n. 1 presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Donati Controparte_1 C.F._2
Alessandro, domiciliato in Crema, via Capergnanica n. 8/I presso il difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona, G.U., contrariis rejectis, così giudicare:
1. accertare e dichiarare che in data 28 luglio 2021 il sig. in Controparte_1
maniera del tutto illegittima, abusiva e senza autorizzazione alcuna entrava nei terreni facenti parte della ubicati nell'azienda agricola sita in Parte_2
Capralba, nella zona a confine con il Comune di Vailate, scattando delle fotografie al trattore con turbina posizionata dal sig. nella Roggia Misana (Cremasca) Parte_1
per irrigare dei campi;
2. Accertare e dichiarare che nei giorni successivi il sig.
[...]
recapitava le fotografie ai componenti del Consorzio DUNAS, accusando CP_1 espressamente il sig. di essersi appropriato dell'acqua della roggia, Parte_1 rubandola ai legittimi titolari;
3. Per l'effetto condannare il sig. al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni (materiali / patrimoniali e morali / esistenziali) patiti e patiendi dal sig. , alla propria immagine, al proprio onore, al proprio Parte_1
decoro ed alla propria reputazione, per essere stato dolosamente e scientemente accusato di un fatto assolutamente falso e mai verificatosi, quantificati nella somma di Euro
25.000,00= o in quella maggiore o minore somma che sarà quantificata in corso di istruttoria;
4. In via istruttoria, si chiede disporsi prova per interrogatorio formale e per testi, sui capitoli della precedente narrativa da intendersi qui riprodotti;
si indica a teste, con riserva di altri indicarne: - residente in [...]
Fabiano; - Geom. , res.te in Crema Via Antonio Gramsci. Si insiste Persona_1
altresì nella richiesta di confronto ex art. 254 c.p.c. già avanzata nell'udienza del 17 settembre 2024. 5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per parte convenuta: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona, contrariis rejectis, così giudicare: in via principale: rigettare le domande dell'attore in quanto infondate in fatto e diritto. Parametri e spese di giudizio rifuse. In via istruttoria: ammettere prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa di fatto, ai capitoli da 1 a 9, che qui si danno integralmente trascritti e preceduti dalle parole “E' vero che” nonché sulle ulteriori circostanze che ci si riserva di dedurre in appositi capitoli. Si indicano a testi: 1) Geom.
da Crema;
2) da Pandino. 3) da Persona_1 Testimone_2 Controparte_2
Castegabbiano. 4) da Palazzo Pignano fraz. Scannabue. Insiste per Controparte_3
l'ammissione dei mezzi istruttori ivi contenuti, opponendosi a quelli di controparte per i motivi ivi dedotti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. conveniva in giudizio il sig. al fine di Parte_1 Controparte_1 ottenere l'accoglimento delle domande sopraccitate.
L'attore deduceva:
- di “essere da anni dipendente e responsabile della Parte_2 occupandosi della relativa azienda agricola”;
- che “in data 28.7.2021 si trovava nella proprietà privata del ed aveva Parte_2 posizionato il trattore con la turbina nella Roggia Misana per irrigare dei campi”;
- che “la turbina era posizionata dopo la paratoia dell'acqua, veniva quindi utilizzata
l'acqua che usciva e straripava dalla paratoia e che non poteva in alcun modo essere riutilizzata”; - che “per la pulizia e la gestione di diversi canali d'acqua della zona, fra cui la Roggia
Misana, è istituito un Consorzio”;
- di “avere incontrato il sig. , camparo della Roggia, che gli riferiva di avere Testimone_1 ricevuto da parte del consorzio alcune fotografie relative alla turbina…aggiungendo che tali foto erano state scattate dal sig. ; Controparte_1
- che “il sig. per poter scattare le fotografie è entrato nei terreni della Controparte_1 proprietà in maniera abusiva, illegittima e senza autorizzazione alcuna”; Pt_2
- che “il sig. riferiva che il sig. aveva parlato con i soggetti del Consorzio Tes_1 CP_1 accusando il sig. di avere rubato l'acqua”; Parte_1
- che “il Consorzio Dunas ha fin da subito dichiarato e comunicato che quanto posto in essere dal sig. non integrava alcun tipo di violazione, essendo l'azione del tutto T_ legittima e lecita”;
- che “il comportamento posto in essere dal sig. ha procurato e procura un grave CP_1
nocumento non solo di immagine ma anche di reputazione, danno poiché dopo oltre 40 anni di duro e logorante lavoro in campagna si è sentito additare come un ladro che sfrutta ed utilizza i beni altrui per interessi propri non leciti”;
- che “ancora oggi a distanza di quasi un anno, incontra persone, vecchi amici e/o conoscenti, che fermandolo per strada chiedono conto di quanto avrebbe fatto”;
- che prima delle calunnie del convenuto “veniva chiamato da amici e conoscenti agricoltori per svolgere lavori, sistemazioni soprattutto nella stagione primaverile ed estiva”; dopo le calunnie “non è stato più contattato da nessuno, poiché in maniera evidente la figura è stata sporcata e macchiata dalle false affermazioni messe in circolazione dal sig. . Controparte_1
Si costituiva in giudizio il sig. , il quale, argomentato circa la Controparte_1 fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata.
Il convenuto deduceva:
- di essere “utente del facente parte della Roggia Misana detta anche Parte_3
Comuna da cui preleva l'acqua per l'irrigazione dei propri terreni”;
- che “in data 28/7/22 prendeva contatto con il camparo dei bocchelli di consegna (trattasi delle derivazioni che dalla Roggia Misana conducono l'acqua ai terreni) certo sig.
[...] [
per sapere se qualche altro utente stesse utilizzando l'acqua in quanto voleva CP_3 irrigare il mais sui propri terreni. Il camparo rispondeva che l'acqua era libera…senonché si accorgeva che l'acqua era esigua e scarsa rispetto al normale livello”;
- che “non comprendendo il motivo di tale carenza d'acqua, ha incominciato a percorrere la stradina vicinale che porta al bocchello di consegna sino a raggiungere le paratoie poste sulla Roggia Misana che permettono all'acqua di defluire nel bocchello di consegna.
Giunto in loco notava che un trattore stava direttamente prelevando l'acqua dalla roggia
Misana a valle delle paratoie in quanto la paratoia più a sinistra, che avrebbe dovuto fermare l'acqua e farla confluire nel Bocchello di consegna, era stata alzata”;
- di avere “telefonato al camparo riferendo della presenza di un trattore che stava CP_3 pescando l'acqua dalla Roggia Misana e chiedendo se aveva autorizzato qualcuno al prelievo. Il rispondeva negativamente”; CP_3
- di avere “avvisato telefonicamente il geom. dipendente del Dunas al quale già in Per_1 precedenza aveva in più di un'occasione evidenziato la situazione, e il dott. CP_4
funzionario del Dunas inviando due o tre giorni dopo il video del trattore che
[...] stava attingendo l'acqua”;
- di avere diritto “di pescare l'acqua dalla Roggia Misana mentre nessun diritto compete all'azienda agricola per la quale l'attore presta il proprio servizio…Controparte CP_5
dovrà, infatti, provare a spiegare come un non consorziato (nella specie la CI
LP e non il mai menzionato dal convenuto) possa esercitare un'azione del T_ tutto legittima nel prelevare l'acqua dalla roggia non essendo consorziato della stessa e non possedendo il conseguente diritto”;
- di avere “semplicemente esercitato il proprio diritto di segnalare anomalie nel prelievo dell'acqua dalla Roggia a chi di competenza senza ledere l'onore o il decoro di chicchessia”;
- che “l'unica comunicazione inviata privatamente tramite whatsup al dott. al Tes_2
momento dei fatti è “Dott sono sempre merigo le giro il video solo a titolo informativo e rendendola partecipe dei fatti. Tutto ciò avviene sul consenso di e con la Per_1 Tes_1
scusante che la cascina LP si presta a dare una mano per la pulizia delle rive grazie alle manovre scorrette di regolando in maniera anomala i bocchelli per far finire in Tes_1
anticipo una parte del paese e ritagliando giorni utili e persone non paganti e non utenti della Roggia Misana e oltretutto in possesso di un pozzo irriguo proprio causando ritardi e problemi grazie per il suo tempo e scusi il disturbo buona serata”. Orbene dal tenore del suddetto messaggio non emerge alcun riferimento a furti da parte di chicchessia ma semplicemente una lamentela nei confronti di certo (camparo del DUNAS) ma non Tes_1 certo nei confronti dell'attore”.
Le domande attoree sono infondate per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che la domanda attorea avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimo accesso del sig. “nei terreni facenti parte Controparte_1 della Tenuta è inammissibile per difetto di interesse. Invero, Parte_2
l'accertamento richiesto non è connesso alla domanda risarcitoria proposta e il sig. T_
, non proprietario dei fondi, non otterrebbe alcuna utilità da una statuizione
[...]
riguardante situazioni giuridiche di titolarità altrui.
Ciò detto deve essere rigettata la pretesa risarcitoria avanzata dall'attore.
In primo luogo si rileva che, nell'ipotesi in cui fosse provato il fatto storico allegato nell'atto introduttivo del giudizio, e cioè fosse provato il fatto che il sig. Controparte_1 avesse attribuito al sig. l'illegittimo utilizzo dell'acqua presente nella Parte_1
Roggia Misana, la condotta offensiva sarebbe scriminata dall'esercizio del diritto di segnalare la circostanza alle persone preposte alla gestione del canale artificiale o comunque interessate dall'illegittimo uso del bene. Invero, il convenuto, in qualità di legale rappresentante della aveva Parte_4 un interesse diretto alla corretta utilizzazione dell'acqua presente nella Roggia Misana e la condotta posta in essere, consistita in una comunicazione rivolta ai predetti soggetti circa un fatto potenzialmente lesivo, era finalizzata ad ottenere una consapevolezza in merito alla legittimità dell'utilizzo dell'acqua ovvero ad impedire la reiterazione del comportamento illecito. È pacifico tra le parti il fatto che l'attore abbia effettivamente utilizzato l'acqua del canale e non è dubitabile che il convento ritenesse tale utilizzo illegittimo (verità putativa).
Anche qualora fosse provato che il sig. avesse affermato che il sig. Controparte_1
“ha rubato” l'acqua presente nel canale, l'asserzione sarebbe una semplice Parte_1 espressione atecnica della condotta segnalata, non caratterizzata dall'utilizzo di parole volgari, umilianti o dileggianti. Invero, qualunque segnalazione di un fatto potenzialmente illegittimo è idonea ad incidere negativamente sulla reputazione dell'autore dello stesso;
epperò impedire la possibilità di esporre il fatto potenzialmente illegittimo ai soggetti coinvolti in tutte le ipotesi in cui l'esposizione leda, anche in modo non significativo, la reputazione di taluno significherebbe precludere, non solo la manifestazione del libero pensiero, ma anche la facoltà degli individui di risolvere autonomamente le problematiche di interesse comune e di essere informati tempestivamente circa la verificazione di eventi astrattamente pregiudizievoli.
L'autorizzazione rilasciata dal sig. , addetto alla gestione dei flussi Testimone_1 dell'acqua della Roggia Misana, circa la possibilità di prelievo da parte del sig. T_
non rappresenta una circostanza rilevante al fine di escludere l'operatività della
[...] scriminante citata. Infatti, da un lato, l'esistenza dell'autorizzazione non era conosciuta dal convenuto e, dall'altro, la volontà manifestata dal dipendente dell'ente competente alla gestione dei flussi dell'acqua può incidere sui profili di colpevolezza dell'utilizzatore ma, non rendendo di per sé legittimo l'utilizzo del bene nell'ipotesi in cui lo stesso sia impiegato in modo difforme rispetto alle regole stabilite, non limita il diritto di segnalazione del soggetto che si sente pregiudicato.
In secondo luogo è indimostrato il fatto che il sig. abbia attribuito Controparte_1
l'illegittima sottrazione dell'acqua a una condotta posta in essere dall'attore. Invero, escluso il sig. , di cui si dirà successivamente, gli altri testimoni escussi Testimone_1
hanno espressamente affermato che il convenuto non ha mai menzionato direttamente o indirettamente il sig. , avendo sempre fatto riferimento alla CI LP, Parte_1
e cioè avendo fatto un riferimento generico al datore di lavoro dell'attore.
Il testimone è inattendibile, in quanto ha riferito che il convenuto ha Testimone_1 accusato l'attore dell'illegittimo prelievo dell'acqua in una riunione del Consorzio gestore della Roggia Misana e gli altri partecipanti alla riunione, che sono stati escussi nel procedimento e che non hanno alcun interesse diretto o indiretto nei fatti di causa, hanno negato la verificazione della circostanza riferita ovvero hanno affermato di non conoscerla.
Inoltre il testimone , sebbene non abbia alcun interesse in relazione alle Testimone_1
pretese risarcitorie formulate dal sig. , è meno attendibile degli altri testimoni Parte_1
escussi, in quanto è coinvolto nei fatti di causa per essere stato il soggetto preposto alla gestione dei flussi dell'acqua della Roggia Misana e per essere il proprietario di alcuni fondi irrigati al momento del prelievo effettuato dal sig. (per esempio, Parte_1 nell'ipotesi in cui il testimone avesse affermato di avere autorizzato un prelievo illegittimo, avrebbe ammesso una propria inadempienza nella gestione delle acque). A ciò si aggiunga che alcune dichiarazioni rese dal sig. sono caratterizzate da profili di Testimone_1
illogicità (per esempio il testimone ha dichiarato che il sig. in data Controparte_1
28.7.2021 verso le 12.00/12.30 ha scattato delle fotografie, asserendo altresì che non era presente al momento degli scatti, rendendo così palese l'ignoranza del fatto dichiarato).
In applicazione dei principi generali di economia e logica processuale, le ulteriori questioni prospettate dalle parti son assorbite, poiché inidonee a procurare alle stesse una qualsivoglia aggiuntiva concreta utilità.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- dichiara inammissibile la domanda attorea avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimo accesso del sig. “nei terreni facenti parte della Controparte_1 [...]
; Parte_2
- rigetta le restanti domande formulate dall'attore;
- condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore del sig. Parte_1 CP_1
che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso
[...]
forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 13/03/2025
Il giudice
Daniele Moro