Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00310/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01206/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1206 del 2025, proposto da AO SP, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo IAgravè e Marcello Assante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Monreale, non costituito in giudizio;
nei confronti
di RA IA TO, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza Tar Sicilia - Palermo, sez. IV, n. 722/2025 che ha accolto in parte il ricorso e condannato il Comune di Monreale a consentire l’accesso ai soli documenti indicati in parte motiva;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. RA NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 722/2025 emessa da questa Sezione è stato accolto in parte il ricorso per accesso ai documenti amministrativi proposto dal dott. AO SP, e per l’effetto è stato annullato in parte il diniego di accesso ed ordinato al Comune di Monreale di consentire l’accesso ai soli documenti indicati in parte motiva. In particolare, è stato riconosciuto il diritto di parte ricorrente ad acquisire: a) documentazione relativa all’iter di approvazione del PRG; b) documentazione contabile relativa agli anni 1994, 2000 e 2004 attestante gli accantonamenti di spesa riguardanti i tre incarichi di studio affidati al ricorrente; c) eventuali provvedimenti che abbiano modificato la destinazione dei predetti accantonamenti. Il tutto, da esibire entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notifica della sentenza.
Il Comune di Monreale, non costituitosi nel giudizio per l’accesso, è rimasto inerte anche rispetto all’esecuzione della sentenza n. 722/2025; pertanto, il dott. AO ha proposto in data 11-16 luglio 2025 ricorso ai sensi degli artt. 112 e ss. del c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza esecutiva resa da questo Tar.
Il Comune di Monreale non si è costituito in questo giudizio.
All’udienza camerale del 4 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è ammissibile e fondato.
Va, innanzitutto, osservato che ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. b), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze esecutive del giudice amministrativo.
Nel caso di specie, la pretesa fatta valere si fonda su sentenza del Tar Sicilia – Palermo n. 722/2025, non appellata né sospesa, esecutiva ex lege .
Risulta che l’intimato Comune di Monreale abbia omesso di dare esecuzione all’ordine di esibizione degli atti contenuto nella sentenza – in violazione della regola per cui le sentenze del giudice amministrativo devono essere eseguite dalla pubblica amministrazione (art. 112 c.p.a.) - e ciò nonostante il fatto che la sentenza fosse stata notificata in data 2.04.2025 e la parte ricorrente avesse successivamente notificato in data 15.05.2025 un atto di diffida ad ottemperare.
Sussiste quindi l’inottemperanza dell’ente locale denunciata col ricorso in esame.
In accogliento del ricorso deve quindi ordinarsi al Comune di Monreale di dare esecuzione alla sentenza di questo Tar n. 722/2025 entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento dell’ente locale intimato, è nominato sin d'ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale del Dipartimento Autonomie Locali istituito presso l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo Dipartimento - che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni trenta (30), al compimento degli atti necessari all’esecuzione del titolo esecutivo nei termini di cui in motivazione. Le spese per l’insediamento e per il compenso del Commissario ad acta graveranno sul Comune inadempiente.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
Ordina la Comune di Monreale dare esecuzione alla sentenza di questo Tar n. 722/2025 entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o notifica della presente sentenza;
Nomina il Commissario ad acta indicato in motivazione;
Condanna il Comune di Monreale al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA NO, Presidente, Estensore
Anna Pignataro, Consigliere
AN LL, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA NO |
IL SEGRETARIO