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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16438 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Paola Larosa;
all'esito della camera di consiglio del 24/11/2025
assente il procuratore allontanatosi dall'aula,
visto l'art. 437 c.p.c.,
decide la causa dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione,
pronunciando la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9970 /2021, discussa e decisa ex art. 437 c.p.c all'udienza del giorno 24 novembre 2025;
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Mirco Pesce (C.F. ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio in Roma, Via Alberto da Giussano, n. 62D
RICORRENTE
1 2
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proponeva appello avverso la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace n. 11505/2020, Dott. Capossela, depositata in data 16.07.2020, in virtù della quale veniva respinto il ricorso proposto avverso il verbale di accertamento n. UFF/1016427 elevato in data 24.11.2017 dalla Polizia Stradale – sezione di
Roma per il mancato rispetto degli obblighi o divieti indicati dalla segnaletica stradale in violazione dell'art. 146, comma 2, C.d.s.
Il ricorrente chiedeva la riforma della sentenza impugnata per erronea applicazione dell'art. 7, comma 9, lettera a) del d.lgs. 150/2011 relativamente alla tempestiva impugnazione del verbale di accertamento oggetto del giudizio. In Contr particolare, deduceva che il gli veniva notificato mediante servizio postale e, se pure l'atto giudiziario veniva consegnato a non era apposto Parte_1 sulla busta verde il timbro recante la data di consegna. Il ricorrente provvedeva dunque a depositare nel giudizio di primo grado, in allegato all'originale del verbale di accertamento e alla busta verde che lo conteneva, l'interrogazione compiuta sul sito di relativa al tracciamento dell'atto giudiziario CP_3 notificato. Rilevava, pertanto, che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere che il ricorrente non avesse fornito la prova della data di notifica del verbale di accertamento, in quanto l'estratto del servizio di tracking di
[...]
attesta che l'atto giudiziario n. 78610991636-5 contenente il VAV CP_3 impugnato è stato consegnato a in data 31.01.201. Dunque il Parte_1 ricorso depositato presso il Giudice di Pace in data 22.02.2018 deve ritenersi Contr senz'altro tempestivo. Il ricorrente chiedeva poi di dichiarare la nullità del per difformità tra l'infrazione contestata nella relazione di notificazione e quella
2 3
indicata nel verbale di accertamento sotteso;
nel merito deduceva inoltre l'infondatezza della contestazione mossa allo stesso dai verbalizzanti in quanto, considerando il luogo teatro del sinistro (rampa d'uscita per Appia Centro nel
GRA – direzione EUR), non esiste e non può esservi alcun tipo di segnaletica.
rimaneva contumace. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve innanzitutto rilevare che spetta al giudicante il controllo della tempestività del ricorso, prescindendo da eventuali contestazioni sollevate al riguardo dal resistente. In particolare, il giudice di merito sia in primo che in secondo grado deve poter rilevare ex actis la tempestività del ricorso. E', dunque, onere dell'opponente provarla, considerato che, concernendo tale giudizio un'opposizione a verbale di accertamento per violazione del codice della strada, il ricorso deve essere depositato, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs 150/2011, entro trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di accertamento. Contr Il ricorrente produceva nel giudizio di primo grado la relata di notifica del n.
UFF/1016427 e la busta verde della raccomandata mediante la quale è stata Contr effettuata la notifica via posta del predetto , nella quale, tuttavia, non è stato apposto il timbro che indica la data di consegna. provvedeva, Parte_1 dunque, a depositare nel giudizio di primo grado anche l'estratto del tracciamento dell'atto giudiziario n. 78610991636-5 effettuato sul sito di al fine CP_3
Contr di individuare la data di notifica del , da cui decorrono i trenta giorni per il deposito tempestivo del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al Giudice di
Pace. La Suprema Corte è, tuttavia, orientata nel ritenere che il tracciamento sul sito delle Poste non ha carattere fidefacente della data di consegna dell'atto (Cass.
14892/ 2025) o comunque tale documento non è di per sé solo idoneo a dar prova del perfezionamento della notifica (Cass. Ord. 6524/2018; Cass. 25285/2014). A fronte della mancata apposizione sulla busta verde del timbro postale di consegna dell'atto, circostanza che, secondo la giurisprudenza di legittimità non integra una impossibilità assoluta per l'opponente di provare la data di ricezione dell'atto (cfr. inter alia Cass. 23060/2019), il ricorrente poteva produrre una certificazione proveniente dal servizio postale relativa alla data di consegna dell'atto o
3 4
eventualmente che attestasse l'impossibilità di ottenere copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata avente ad oggetto la notifica del verbale.
Considerato che ha depositato soltanto la schermata del Parte_1
Contr tracciamento della notifica dell'atto giudiziario contenente il effettuato sul sito di per determinare la data di consegna dello stesso, non si può CP_3 ritenere provata la tempestività del deposito del ricorso che va, dunque, dichiarato inammissibile.
Gli altri motivi d'appello restano assorbiti.
Conclusivamente l'appello non merita accoglimento e il verbale di accertamento n. UFF/1016427 deve essere confermato.
Stante la contumacia di nel doppio grado del giudizio, nulla a Controparte_1 provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma il verbale di accertamento n.
UFF/1016427;
-nulla sulle spese stante la contumacia della;
Controparte_1
-condanna al pagamento del doppio del contributo Parte_1 unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 24.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Paola Larosa
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Paola Larosa;
all'esito della camera di consiglio del 24/11/2025
assente il procuratore allontanatosi dall'aula,
visto l'art. 437 c.p.c.,
decide la causa dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione,
pronunciando la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9970 /2021, discussa e decisa ex art. 437 c.p.c all'udienza del giorno 24 novembre 2025;
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Mirco Pesce (C.F. ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio in Roma, Via Alberto da Giussano, n. 62D
RICORRENTE
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CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proponeva appello avverso la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace n. 11505/2020, Dott. Capossela, depositata in data 16.07.2020, in virtù della quale veniva respinto il ricorso proposto avverso il verbale di accertamento n. UFF/1016427 elevato in data 24.11.2017 dalla Polizia Stradale – sezione di
Roma per il mancato rispetto degli obblighi o divieti indicati dalla segnaletica stradale in violazione dell'art. 146, comma 2, C.d.s.
Il ricorrente chiedeva la riforma della sentenza impugnata per erronea applicazione dell'art. 7, comma 9, lettera a) del d.lgs. 150/2011 relativamente alla tempestiva impugnazione del verbale di accertamento oggetto del giudizio. In Contr particolare, deduceva che il gli veniva notificato mediante servizio postale e, se pure l'atto giudiziario veniva consegnato a non era apposto Parte_1 sulla busta verde il timbro recante la data di consegna. Il ricorrente provvedeva dunque a depositare nel giudizio di primo grado, in allegato all'originale del verbale di accertamento e alla busta verde che lo conteneva, l'interrogazione compiuta sul sito di relativa al tracciamento dell'atto giudiziario CP_3 notificato. Rilevava, pertanto, che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere che il ricorrente non avesse fornito la prova della data di notifica del verbale di accertamento, in quanto l'estratto del servizio di tracking di
[...]
attesta che l'atto giudiziario n. 78610991636-5 contenente il VAV CP_3 impugnato è stato consegnato a in data 31.01.201. Dunque il Parte_1 ricorso depositato presso il Giudice di Pace in data 22.02.2018 deve ritenersi Contr senz'altro tempestivo. Il ricorrente chiedeva poi di dichiarare la nullità del per difformità tra l'infrazione contestata nella relazione di notificazione e quella
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indicata nel verbale di accertamento sotteso;
nel merito deduceva inoltre l'infondatezza della contestazione mossa allo stesso dai verbalizzanti in quanto, considerando il luogo teatro del sinistro (rampa d'uscita per Appia Centro nel
GRA – direzione EUR), non esiste e non può esservi alcun tipo di segnaletica.
rimaneva contumace. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve innanzitutto rilevare che spetta al giudicante il controllo della tempestività del ricorso, prescindendo da eventuali contestazioni sollevate al riguardo dal resistente. In particolare, il giudice di merito sia in primo che in secondo grado deve poter rilevare ex actis la tempestività del ricorso. E', dunque, onere dell'opponente provarla, considerato che, concernendo tale giudizio un'opposizione a verbale di accertamento per violazione del codice della strada, il ricorso deve essere depositato, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs 150/2011, entro trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di accertamento. Contr Il ricorrente produceva nel giudizio di primo grado la relata di notifica del n.
UFF/1016427 e la busta verde della raccomandata mediante la quale è stata Contr effettuata la notifica via posta del predetto , nella quale, tuttavia, non è stato apposto il timbro che indica la data di consegna. provvedeva, Parte_1 dunque, a depositare nel giudizio di primo grado anche l'estratto del tracciamento dell'atto giudiziario n. 78610991636-5 effettuato sul sito di al fine CP_3
Contr di individuare la data di notifica del , da cui decorrono i trenta giorni per il deposito tempestivo del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al Giudice di
Pace. La Suprema Corte è, tuttavia, orientata nel ritenere che il tracciamento sul sito delle Poste non ha carattere fidefacente della data di consegna dell'atto (Cass.
14892/ 2025) o comunque tale documento non è di per sé solo idoneo a dar prova del perfezionamento della notifica (Cass. Ord. 6524/2018; Cass. 25285/2014). A fronte della mancata apposizione sulla busta verde del timbro postale di consegna dell'atto, circostanza che, secondo la giurisprudenza di legittimità non integra una impossibilità assoluta per l'opponente di provare la data di ricezione dell'atto (cfr. inter alia Cass. 23060/2019), il ricorrente poteva produrre una certificazione proveniente dal servizio postale relativa alla data di consegna dell'atto o
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eventualmente che attestasse l'impossibilità di ottenere copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata avente ad oggetto la notifica del verbale.
Considerato che ha depositato soltanto la schermata del Parte_1
Contr tracciamento della notifica dell'atto giudiziario contenente il effettuato sul sito di per determinare la data di consegna dello stesso, non si può CP_3 ritenere provata la tempestività del deposito del ricorso che va, dunque, dichiarato inammissibile.
Gli altri motivi d'appello restano assorbiti.
Conclusivamente l'appello non merita accoglimento e il verbale di accertamento n. UFF/1016427 deve essere confermato.
Stante la contumacia di nel doppio grado del giudizio, nulla a Controparte_1 provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma il verbale di accertamento n.
UFF/1016427;
-nulla sulle spese stante la contumacia della;
Controparte_1
-condanna al pagamento del doppio del contributo Parte_1 unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 24.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Paola Larosa
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